Regolamento Edilizio - Comune di Boscotrecase
Regolamento Edilizio - Comune di Boscotrecase
Regolamento Edilizio - Comune di Boscotrecase
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Le zone industriali sono destinate esclusivamente alle costruzioni per uso <strong>di</strong> industrie, deposito <strong>di</strong><br />
materiali e simili.<br />
Le industrie nocive, antigieniche e pericolose, sono sottoposte alle limitazioni previste dagli speciali<br />
regolamenti e leggi.<br />
Qualsiasi inse<strong>di</strong>amento industriale potrà essere ammissibile solo qualora saranno stati pre<strong>di</strong>sposti tutti<br />
gli opportuni provve<strong>di</strong>menti per impe<strong>di</strong>re inquinamenti derivanti da prodotti <strong>di</strong> rifiuto solido-liquido-gassoso.<br />
E' proibita in tali zone industriali la costruzione <strong>di</strong> scuole, asili, e<strong>di</strong>fici destinati ad abitazioni collettive<br />
e delle abitazioni che non siano strettamente in<strong>di</strong>spensabili alla custo<strong>di</strong>a degli impianti industriali.<br />
Il proporzionamento degli e<strong>di</strong>fici industriali risponderà alle relative prescrizioni <strong>di</strong> zona.<br />
Nelle zone industriali i fabbricati ed i muri <strong>di</strong> recinzione esterni dovranno <strong>di</strong>stare almeno m. 12,00<br />
dall'asse stradale, la striscia <strong>di</strong> terreno eventualmente risultante fra il predetto limite e la strada andrà a<br />
scomputo del contributo <strong>di</strong> miglioria, salvo conguaglio.<br />
I relativi atti legali dovranno essere stipulati prima del rilascio dell'autorizzazione a costruire.<br />
Art. 39 - Fabbricazione nei nuclei delle frazioni.<br />
L'e<strong>di</strong>ficazione nei centri abitati delle frazioni è consentita entro il perimetro in<strong>di</strong>cato nel programma<br />
urbanistico per ciascuna <strong>di</strong> esse.<br />
Saranno applicate le norme del D. M. 1-4-1968 n. 1404 circa le <strong>di</strong>stanze minime a protezione del nastro<br />
stradale, quando non sia <strong>di</strong>versamente <strong>di</strong>sposto dalle norme <strong>di</strong> attuazione del P. R. G.<br />
Art. 40 - Fabbricazioni nelle zone rurali.<br />
Nelle zone rurali è consentita soltanto la costruzione: delle abitazioni degli impianti occorrenti per lo<br />
sfruttamento agricolo dei fon<strong>di</strong> rustici, dei fabbricati ad uso <strong>di</strong> industrie che a termine <strong>di</strong> legge e del presente<br />
regolamento devono sorgere in località isolate, delle industrie <strong>di</strong> trasformazione dei prodotti agricoli.<br />
I fabbricati in zone rurali e i loro impianti igienici dovranno rispondere alle particolari prescrizioni della<br />
parte V (cap. III e IV) del presente regolamento; saranno rispettate le <strong>di</strong>stanze minime a protezione del<br />
nastro stradale stabilite dal D. M. 1-4-68 N. 1404.<br />
Art. 41 - Deroghe - Norme transitorie.<br />
Cap. III<br />
DEROGHE-AMPLIAMENTI E SOPRAELEVAZIONI<br />
DI EDIFICI GIA' ESISTENTI