Regolamento Edilizio - Comune di Boscotrecase
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Cap. II<br />
IGIENE DEGLI EDIFICI ED IMPIANTI SPECIALI<br />
Art 67 - Requisiti dei locali ad uso commerciale ed industriale.<br />
1 locali ad uso commerciale ed industriale, se situati al piano terreno, debbono avere:<br />
a) altezza minima <strong>di</strong> ml. 3,20 per i negozi in genere e <strong>di</strong> ml. 4 per i laboratori ed i pubblici esercizi.<br />
Tale altezza va misurata dal pavimento al soffitto o dall'intradosso delle volte a 2/3 della monta;<br />
b) sotterranei o vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;<br />
c) vano <strong>di</strong> porta, vetrina e finestra all'aria aperta, <strong>di</strong> una superficie complessiva pari ad almeno 1/8<br />
della superficie degli ambienti, con apertura riscontro o adeguati sistemi <strong>di</strong> ventilazione dei locali<br />
aventi profon<strong>di</strong>tà superiore a ml. 7;<br />
d) <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> una latrina;<br />
e) scarico regolare delle acque <strong>di</strong> rifiuto in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti o per scarichi<br />
la cui particolare natura potrebbe pregiu<strong>di</strong>care le con<strong>di</strong>zioni della rete fognante dovrà essere provveduto<br />
ad un loro pre-trattamento prima delle immissioni nella rete stessa. A parte tali requisiti i locali ad uso<br />
commerciale ed industriale debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dal regolamento <strong>di</strong><br />
Igiene del Lavoro approvato con R. D. 14 aprile 1927 n. 530 nonchè alle norme del D. P. R. 27 aprile<br />
1955 n. 547.<br />
Art. 68 - Locali per alloggi collettivi.<br />
Gli e<strong>di</strong>fici o parte <strong>di</strong> essi, destinati ad uso <strong>di</strong> albergo, collegio, educandato o comunque alloggio<br />
temporaneo <strong>di</strong> persone debbono avere i dormitori ed i locali <strong>di</strong> soggiorno con una cubatura <strong>di</strong> almeno mc. 18<br />
per ogni persona.<br />
Ogni camera dovrà essere munita <strong>di</strong> 1 o più finestre e rispondere ai requisiti minimi fissati nel presente<br />
art. 58.<br />
Le scale dovranno essere <strong>di</strong> ampiezza e numero proporzionate al numero degli abitanti, i gabinetti<br />
saranno come minimo uno per ogni piano e per ogni <strong>di</strong>eci persone che l'e<strong>di</strong>ficio è destinato ad accogliere<br />
secondo la sua ricettività massima.<br />
Sull'argomento debbono inoltre essere osservate le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al <strong>Regolamento</strong> approvato con R.<br />
D. 24 maggio 1925 n. 1102.<br />
Art. 69 - Depositi e magazzini.<br />
I depositi e magazzini debbono in generale essere ben areati ed illuminati ed avere pareti ricoperte da<br />
intonaco liscio. In particolare i depositi o magazzini <strong>di</strong> derrate alimentari debbono avere le pareti imbiancate<br />
e ricoperte <strong>di</strong> uno zoccolo (alto almeno ml. 1,50) formato da vernice od altro materiale liscio, impermeabile<br />
e lavabile.<br />
I pavimenti dovranno essere in battuto <strong>di</strong> cemento, in piastrelle <strong>di</strong> cemento o in altro materiale liscio,<br />
duro e compatto.