30.01.2015 Views

Regolamento Edilizio - Comune di Boscotrecase

Regolamento Edilizio - Comune di Boscotrecase

Regolamento Edilizio - Comune di Boscotrecase

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Cap. II<br />

IGIENE DEGLI EDIFICI ED IMPIANTI SPECIALI<br />

Art 67 - Requisiti dei locali ad uso commerciale ed industriale.<br />

1 locali ad uso commerciale ed industriale, se situati al piano terreno, debbono avere:<br />

a) altezza minima <strong>di</strong> ml. 3,20 per i negozi in genere e <strong>di</strong> ml. 4 per i laboratori ed i pubblici esercizi.<br />

Tale altezza va misurata dal pavimento al soffitto o dall'intradosso delle volte a 2/3 della monta;<br />

b) sotterranei o vespai ben ventilati in tutta la loro estensione;<br />

c) vano <strong>di</strong> porta, vetrina e finestra all'aria aperta, <strong>di</strong> una superficie complessiva pari ad almeno 1/8<br />

della superficie degli ambienti, con apertura riscontro o adeguati sistemi <strong>di</strong> ventilazione dei locali<br />

aventi profon<strong>di</strong>tà superiore a ml. 7;<br />

d) <strong>di</strong>sponibilità <strong>di</strong> una latrina;<br />

e) scarico regolare delle acque <strong>di</strong> rifiuto in collettori che non possano dar luogo a rigurgiti o per scarichi<br />

la cui particolare natura potrebbe pregiu<strong>di</strong>care le con<strong>di</strong>zioni della rete fognante dovrà essere provveduto<br />

ad un loro pre-trattamento prima delle immissioni nella rete stessa. A parte tali requisiti i locali ad uso<br />

commerciale ed industriale debbono comunque rispondere alle prescrizioni stabilite dal regolamento <strong>di</strong><br />

Igiene del Lavoro approvato con R. D. 14 aprile 1927 n. 530 nonchè alle norme del D. P. R. 27 aprile<br />

1955 n. 547.<br />

Art. 68 - Locali per alloggi collettivi.<br />

Gli e<strong>di</strong>fici o parte <strong>di</strong> essi, destinati ad uso <strong>di</strong> albergo, collegio, educandato o comunque alloggio<br />

temporaneo <strong>di</strong> persone debbono avere i dormitori ed i locali <strong>di</strong> soggiorno con una cubatura <strong>di</strong> almeno mc. 18<br />

per ogni persona.<br />

Ogni camera dovrà essere munita <strong>di</strong> 1 o più finestre e rispondere ai requisiti minimi fissati nel presente<br />

art. 58.<br />

Le scale dovranno essere <strong>di</strong> ampiezza e numero proporzionate al numero degli abitanti, i gabinetti<br />

saranno come minimo uno per ogni piano e per ogni <strong>di</strong>eci persone che l'e<strong>di</strong>ficio è destinato ad accogliere<br />

secondo la sua ricettività massima.<br />

Sull'argomento debbono inoltre essere osservate le <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui al <strong>Regolamento</strong> approvato con R.<br />

D. 24 maggio 1925 n. 1102.<br />

Art. 69 - Depositi e magazzini.<br />

I depositi e magazzini debbono in generale essere ben areati ed illuminati ed avere pareti ricoperte da<br />

intonaco liscio. In particolare i depositi o magazzini <strong>di</strong> derrate alimentari debbono avere le pareti imbiancate<br />

e ricoperte <strong>di</strong> uno zoccolo (alto almeno ml. 1,50) formato da vernice od altro materiale liscio, impermeabile<br />

e lavabile.<br />

I pavimenti dovranno essere in battuto <strong>di</strong> cemento, in piastrelle <strong>di</strong> cemento o in altro materiale liscio,<br />

duro e compatto.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!