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Regolamento Edilizio - Comune di Boscotrecase

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1) costruzione dei pavimenti dei portici, dei marciapie<strong>di</strong> e degli ingressi carrabili sulle strade e piazze<br />

soggette a pubblico transito e collocazione in esso dei paracarri;<br />

m) varianti ad opere già autorizzate;<br />

n) chioschi, cabine, recinzioni provvisorie per caffè all'aperto e simili;<br />

o) monumenti funerari;<br />

p) movimenti <strong>di</strong> terra e muri <strong>di</strong> sostegno in aree fabbricabili;<br />

q) altresì deve essere richiesta sempre la licenza e<strong>di</strong>lizia per le opere da realizzarsi da parte dei privati su<br />

aree demaniali o patrimoniali compreso il demanio marittimo. Compete all'Amministrazione dei lavori<br />

pubblici, d'intesa con le amministrazioni interessate, sentito il <strong>Comune</strong>, accertare che non siano in contrasto<br />

con il Piano urbanistico e con il regolamento e<strong>di</strong>lizio vigente le opere da eseguire su terreni demaniali,<br />

compreso il demanio marittimo, ad eccezione delle opere destinate alla <strong>di</strong>fesa nazionale.<br />

Art. 3, - Lavori eseguibili <strong>di</strong> urgenza.<br />

Potranno essere iniziati senza domanda preventiva i lavori <strong>di</strong> assoluta urgenza richiesta da imme<strong>di</strong>ato<br />

pericolo, fermo restando l'obbligo per il proprietario <strong>di</strong> darne imme<strong>di</strong>ata comunicazione al Sindaco e <strong>di</strong><br />

presentare sollecitamente la domanda per ottenere la licenza <strong>di</strong> costruzione ai sensi degli artt. 2 e 6 del<br />

presente <strong>Regolamento</strong>.<br />

Art. 4 - Lavori eseguibili senza licenza.<br />

La licenza non è richiesta per i seguenti lavori, semprechè non debbano essere eseguiti negli stabili<br />

<strong>di</strong>chiarati <strong>di</strong> notevole interesse artistico-storico e negli immobili vincolati dal Piano per demolizioni e<br />

trasformazioni:<br />

a) demolizione e costruzione parziale e totale <strong>di</strong> pavimenti interni;<br />

b) coloriture e decorazioni interne o in genere lavori <strong>di</strong> manutenzione interna non comportanti variazioni<br />

alcuna alla <strong>di</strong>sposizione dei locali;<br />

c) impianti per servizi accessori, come illuminazione, riscaldamento, ventilazione, ascensori ed opere<br />

inerenti, salvo però in questi casi la osservanza delle <strong>di</strong>sposizioni sancite da leggi speciali o da altri<br />

regolamenti ed in quanto non <strong>di</strong>ano luogo a lavori soggetti a licenza o ad applicazione <strong>di</strong> infissi ed impianti<br />

visibili dall'esterno.<br />

Art. 5 - Lavori vietati o ammessi eccezionalmente.<br />

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nei decreti interministeriali emanati ai sensi dell'art. 1 della<br />

legge 2-2-1974 n. 64 contenente provve<strong>di</strong>menti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone<br />

sismiche, negli e<strong>di</strong>fici non rispondenti per volume ed altezza alle norme del presente regolamento e a quello<br />

<strong>di</strong> igiene, è vietato eseguire i lavori <strong>di</strong> grande manutenzione, trasformazione o riparazione, che non adeguino<br />

gli e<strong>di</strong>fici stessi alle norme degli articoli seguenti. Sono ammesse delle eccezioni nel caso <strong>di</strong> e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong><br />

importanza artistica, storica, archeologica, ma semprechè per i lavori da eseguirsi in questi e<strong>di</strong>fici si<br />

consegua la autorizzazione della sovrintendenza ai monumenti.<br />

La ricostruzione dei fabbricati per qualsiasi causa demoliti dovrà in ogni caso essere eseguita col pieno<br />

rispetto delle norme regolamentari.

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