30.01.2015 Views

Regolamento Edilizio - Comune di Boscotrecase

Regolamento Edilizio - Comune di Boscotrecase

Regolamento Edilizio - Comune di Boscotrecase

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

E' consentito lo scarico degli acquai all'aperto, nei campi, purchè però le acque siano condotte me<strong>di</strong>ante<br />

manufatto impermeabile ad una <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> almeno ml. 15 da ogni opera concernente la raccolta o la<br />

<strong>di</strong>stribuzione <strong>di</strong> acqua potabile, tenuto conto delle particolari con<strong>di</strong>zioni geologiche della specifica zona.<br />

Art. 81 - Deflusso delle acque meteoriche.<br />

I cortili, le aie, gli orti e gli altri annessi delle case coloniche debbono essere sistemati in modo da<br />

evitare qualsiasi ristagno delle acque meteoriche.<br />

Ad evitare danneggiamenti alle fondazioni, ogni costruzione sarà circondata per tutto il suo perimetro<br />

da un marciapiede costruito secondo le buone regole dell'arte e largo almeno ml. 0,60.<br />

E' altresì prescritto che ogni casa colonica sia munita <strong>di</strong> canali <strong>di</strong> gronda e <strong>di</strong> tubi pluviali costruiti e<br />

collocati secondo le norme del presente <strong>Regolamento</strong>.<br />

Art. 82 - Norme generali.<br />

PARTE SESTA<br />

ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE E CAUTELE<br />

DA OSSERVARE A GARANZIA<br />

DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'<br />

Cap. I<br />

STABILITA' DELLE COSTRUZIONI<br />

Coloro che <strong>di</strong>rigono ed eseguono lavori <strong>di</strong> costruzione e mo<strong>di</strong>ficazione dei fabbricati devono<br />

provvedere, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinchè le opere siano compiute a regola d'arte,<br />

riescano solide e siano rispondenti alle prescrizioni dei decreti interministeriali emanati ai sensi dell'art. 1<br />

della legge 2-2-74 N. 64.<br />

E' vietato costruire sul ciglio ed a piede dei <strong>di</strong>rupi, su terreni <strong>di</strong> non buona consistenza e <strong>di</strong> eterogenea<br />

struttura, su terreni franosi o comunque atti a scoscendere.<br />

E' tuttavia consentito costruire e<strong>di</strong>fici su appicchi <strong>di</strong> roccia compatta, purchè però, venga lasciata<br />

adeguata banchina tra il ciglio del <strong>di</strong>rupo ed il piede degli e<strong>di</strong>fici.<br />

Per le strutture in cemento armato debbono essere scrupolosamente osservate le norme delle leggi e<br />

decreti vigenti relative all'accettazione <strong>di</strong> leganti idraulici ed alla esecuzione delle opere in conglomerato cementizio<br />

semplice e armato.<br />

Nell'impiego <strong>di</strong> strutture metalliche e <strong>di</strong> strutture in cemento armato precompresso debbono essere osservate<br />

le norme delle leggi e decreti vigenti.<br />

Devono anche essere osservate le norme vigenti per l'accettazione dei materiali da costruzione.<br />

Nelle zone urbane non sono consentite opere e<strong>di</strong>lizie con pareti costituite da tavolati <strong>di</strong> legno.<br />

Art. 83 - Fondazioni.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!