inform 2 - UIL SGK
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<strong>UIL</strong> <strong>SGK</strong><br />
Le organizzazioni sindacali di Bressanone<br />
di CGIL AGB, CISL SGB e<br />
<strong>UIL</strong>-<strong>SGK</strong>, hanno organizzato la festa<br />
per il 1 maggio.<br />
Si è voluto dare un segnale di avvicinamento<br />
ai lavoratori ed ai cittadini della<br />
città e delle sue valli limitrofe, invitando<br />
tutti a partecipare a questa semplice<br />
manifestazione che si è svolta in Piazza<br />
Maria Huber a Bressanone, dalle ore<br />
10.00 alle ore 14.00.<br />
Sono stati in molti a sfi dare la pioggia ed<br />
il freddo per gustare dei Weisswurst, ac-<br />
PRIMO MAGGIO A BRESSANONE:<br />
PIOGGIA E FREDDO<br />
NON FERMANO<br />
LA MANIFESTAZIONE<br />
compagnati a bibite varie,e per ascoltare<br />
i pezzi suonati dagli Alberts di Brunico.<br />
Per gli organizzatori un risultato comunque<br />
positivo ed un chiaro messaggio:<br />
la festa del primo maggio a<br />
Bressanone mancava da tempo ed è<br />
un’iniziativa sentita e voluta dai cittadini.<br />
Nella breve parte pubblica, il Vice Segretario<br />
Generale Christian Troger ha posto<br />
l’attenzione sulle richieste sindacali al<br />
governo: interventi certi per la sicurezza<br />
sul lavoro e impegni precisi per garantire<br />
salari e pensioni degne.<br />
Tutti possono agire in giudizio per<br />
la tutela dei propri diritti e interessi<br />
legittimi.<br />
La difesa è diritto inviolabile in ogni<br />
stato e grado del procedimento.<br />
Sono assicurati ai non abbienti,<br />
con appositi istituti, i mezzi per<br />
agire e difendersi davanti ad ogni<br />
giurisdizione.<br />
La legge determina le condizioni e<br />
i modi per la riparazione degli errori<br />
giudiziari.<br />
Art. 24<br />
Si è trattato<br />
di una prima<br />
edizione, con l’impegno di<br />
organizzare ogni anno una manifestazione<br />
nella cittadina di Bressanone, sicuri di fare<br />
cosa gradita a tutti i lavoratori e lavoratrici e<br />
le rispettive famiglie.<br />
Michele Pavan<br />
LA LEGGE 247<br />
MODIFICA I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO<br />
Le nuove disposizioni stabiliscono<br />
una durata massima di 36 mesi<br />
(comprensivi di proroghe e rinnovi);<br />
al raggiungimento del limite dei 36 mesi<br />
il rapporto di lavoro si potrà protrarre per<br />
ulteriore 20 giorni (che dovranno essere<br />
compensati con maggiorazioni retributive<br />
- 20% per ogni giorno successivo<br />
alla scadenza fi no al decimo e 40% per<br />
ciascun giorno ulteriore).<br />
Vi è inoltre la possibilità di derogare al<br />
limite dei 36 mesi e le parti (datore di<br />
lavoro e lavoratore) hanno la facoltà di<br />
stipulare un solo ulteriore contratto. La<br />
stipula di detto contratto dovrà avvenire<br />
presso l’Uffi cio Provinciale del Lavoro<br />
e con la presenza di un rappresentante<br />
di una delle organizzazioni sindacali<br />
DIMISSIONI VOLONTARIE<br />
comparativamente più rappresentative<br />
sul piano nazionale cui il lavoratore sia<br />
iscritto o conferisca mandato.<br />
Il lavoratore che nell’esecuzione di uno<br />
o più contratti a termine presso la stessa<br />
azienda abbia prestato attività lavorativa<br />
per un periodo superiore a 6 mesi<br />
ha diritto di precedenza nelle assunzioni<br />
a tempo indeterminato con riferimento<br />
alle mansioni già svolte.<br />
Per i contratti a termine in corso alla<br />
data del 1° gennaio 2008 hanno la durata<br />
che il contratto stesso prevede.<br />
Per i contratti a tempo determinato<br />
cessati prima del 31 dicembre 2007 e<br />
rinnovati successivamente al 1° gennaio<br />
2008, i periodi si sommano ai fi ni<br />
della determinazione del periodo di durata<br />
massima del contratto a termine,<br />
decorsi 15 mesi dal 1° gennaio 2008,<br />
non comportando la trasformazione del<br />
contratto a tempo indeterminato qualora<br />
vi fosse il superamento dei 36 mesi.<br />
I lavoratori agricoli con contratto a tempo<br />
determinato sono esclusi dalle novità<br />
della legge 247, oltre a tutti coloro che<br />
hanno contratti d’inserimento, contratti<br />
stipulati con lavoratori iscritti nelle liste<br />
di mobilità ed infi ne contratti per attività<br />
stagionali come individuato dal DPR<br />
1525/1963 e le attività stagionali individuate<br />
dagli avvisi comuni e dai contratti<br />
collettivi nazionali stipulati dalle<br />
organizzazioni dei lavoratori e dei datori<br />
di lavoro comparativamente più rappresentative.<br />
26<br />
Dal 5 marzo 2008 le dimissioni volontarie<br />
dovranno essere presentate, dal lavoratore<br />
o dalla lavoratrice, esclusivamente sul<br />
modello predisposto dal Ministero del Lavoro<br />
e attraverso la procedura telematica<br />
per la sua compilazione on line.<br />
In sostanza, chi intende rassegnare le<br />
proprie dimissioni dovrà necessariamente<br />
recarsi presso la sede dell’Uffi cio Provinciale<br />
del Lavoro, Ispettorato del Lavoro.<br />
E’ prevista una convenzione, non ancora<br />
abilitata, con i sindacati ed i Patronati sinda-<br />
cali che permetterà anche a questi soggetti<br />
di essere abilitati alla validazione dei moduli.<br />
Devono presentare il modulo per le<br />
dimissioni volontarie tutti quei lavoratori<br />
che rientrano in una delle seguenti<br />
categorie di contratto:<br />
• lavoro subordinato (compreso il lavoro<br />
nella pubblica amministrazione e lavoro<br />
domestico)<br />
• collaborazione coordinata e continuativa<br />
, anche a progetto identifi cato come<br />
parasubordinato<br />
• titolari di contratti di natura occasionale<br />
• associazione in partecipazione (esclusi i<br />
lavoratori già iscritti ad albi professionali)<br />
• soci di cooperative.<br />
Sono invece esclusi:<br />
• il lavoratore in prova<br />
• i lavoratori marittimi<br />
• gli amministratori di società<br />
• dimissioni per giusta causa<br />
Remigio Servadio