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inform 2 - UIL SGK

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<strong>UIL</strong> <strong>SGK</strong><br />

Le organizzazioni sindacali di Bressanone<br />

di CGIL AGB, CISL SGB e<br />

<strong>UIL</strong>-<strong>SGK</strong>, hanno organizzato la festa<br />

per il 1 maggio.<br />

Si è voluto dare un segnale di avvicinamento<br />

ai lavoratori ed ai cittadini della<br />

città e delle sue valli limitrofe, invitando<br />

tutti a partecipare a questa semplice<br />

manifestazione che si è svolta in Piazza<br />

Maria Huber a Bressanone, dalle ore<br />

10.00 alle ore 14.00.<br />

Sono stati in molti a sfi dare la pioggia ed<br />

il freddo per gustare dei Weisswurst, ac-<br />

PRIMO MAGGIO A BRESSANONE:<br />

PIOGGIA E FREDDO<br />

NON FERMANO<br />

LA MANIFESTAZIONE<br />

compagnati a bibite varie,e per ascoltare<br />

i pezzi suonati dagli Alberts di Brunico.<br />

Per gli organizzatori un risultato comunque<br />

positivo ed un chiaro messaggio:<br />

la festa del primo maggio a<br />

Bressanone mancava da tempo ed è<br />

un’iniziativa sentita e voluta dai cittadini.<br />

Nella breve parte pubblica, il Vice Segretario<br />

Generale Christian Troger ha posto<br />

l’attenzione sulle richieste sindacali al<br />

governo: interventi certi per la sicurezza<br />

sul lavoro e impegni precisi per garantire<br />

salari e pensioni degne.<br />

Tutti possono agire in giudizio per<br />

la tutela dei propri diritti e interessi<br />

legittimi.<br />

La difesa è diritto inviolabile in ogni<br />

stato e grado del procedimento.<br />

Sono assicurati ai non abbienti,<br />

con appositi istituti, i mezzi per<br />

agire e difendersi davanti ad ogni<br />

giurisdizione.<br />

La legge determina le condizioni e<br />

i modi per la riparazione degli errori<br />

giudiziari.<br />

Art. 24<br />

Si è trattato<br />

di una prima<br />

edizione, con l’impegno di<br />

organizzare ogni anno una manifestazione<br />

nella cittadina di Bressanone, sicuri di fare<br />

cosa gradita a tutti i lavoratori e lavoratrici e<br />

le rispettive famiglie.<br />

Michele Pavan<br />

LA LEGGE 247<br />

MODIFICA I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO<br />

Le nuove disposizioni stabiliscono<br />

una durata massima di 36 mesi<br />

(comprensivi di proroghe e rinnovi);<br />

al raggiungimento del limite dei 36 mesi<br />

il rapporto di lavoro si potrà protrarre per<br />

ulteriore 20 giorni (che dovranno essere<br />

compensati con maggiorazioni retributive<br />

- 20% per ogni giorno successivo<br />

alla scadenza fi no al decimo e 40% per<br />

ciascun giorno ulteriore).<br />

Vi è inoltre la possibilità di derogare al<br />

limite dei 36 mesi e le parti (datore di<br />

lavoro e lavoratore) hanno la facoltà di<br />

stipulare un solo ulteriore contratto. La<br />

stipula di detto contratto dovrà avvenire<br />

presso l’Uffi cio Provinciale del Lavoro<br />

e con la presenza di un rappresentante<br />

di una delle organizzazioni sindacali<br />

DIMISSIONI VOLONTARIE<br />

comparativamente più rappresentative<br />

sul piano nazionale cui il lavoratore sia<br />

iscritto o conferisca mandato.<br />

Il lavoratore che nell’esecuzione di uno<br />

o più contratti a termine presso la stessa<br />

azienda abbia prestato attività lavorativa<br />

per un periodo superiore a 6 mesi<br />

ha diritto di precedenza nelle assunzioni<br />

a tempo indeterminato con riferimento<br />

alle mansioni già svolte.<br />

Per i contratti a termine in corso alla<br />

data del 1° gennaio 2008 hanno la durata<br />

che il contratto stesso prevede.<br />

Per i contratti a tempo determinato<br />

cessati prima del 31 dicembre 2007 e<br />

rinnovati successivamente al 1° gennaio<br />

2008, i periodi si sommano ai fi ni<br />

della determinazione del periodo di durata<br />

massima del contratto a termine,<br />

decorsi 15 mesi dal 1° gennaio 2008,<br />

non comportando la trasformazione del<br />

contratto a tempo indeterminato qualora<br />

vi fosse il superamento dei 36 mesi.<br />

I lavoratori agricoli con contratto a tempo<br />

determinato sono esclusi dalle novità<br />

della legge 247, oltre a tutti coloro che<br />

hanno contratti d’inserimento, contratti<br />

stipulati con lavoratori iscritti nelle liste<br />

di mobilità ed infi ne contratti per attività<br />

stagionali come individuato dal DPR<br />

1525/1963 e le attività stagionali individuate<br />

dagli avvisi comuni e dai contratti<br />

collettivi nazionali stipulati dalle<br />

organizzazioni dei lavoratori e dei datori<br />

di lavoro comparativamente più rappresentative.<br />

26<br />

Dal 5 marzo 2008 le dimissioni volontarie<br />

dovranno essere presentate, dal lavoratore<br />

o dalla lavoratrice, esclusivamente sul<br />

modello predisposto dal Ministero del Lavoro<br />

e attraverso la procedura telematica<br />

per la sua compilazione on line.<br />

In sostanza, chi intende rassegnare le<br />

proprie dimissioni dovrà necessariamente<br />

recarsi presso la sede dell’Uffi cio Provinciale<br />

del Lavoro, Ispettorato del Lavoro.<br />

E’ prevista una convenzione, non ancora<br />

abilitata, con i sindacati ed i Patronati sinda-<br />

cali che permetterà anche a questi soggetti<br />

di essere abilitati alla validazione dei moduli.<br />

Devono presentare il modulo per le<br />

dimissioni volontarie tutti quei lavoratori<br />

che rientrano in una delle seguenti<br />

categorie di contratto:<br />

• lavoro subordinato (compreso il lavoro<br />

nella pubblica amministrazione e lavoro<br />

domestico)<br />

• collaborazione coordinata e continuativa<br />

, anche a progetto identifi cato come<br />

parasubordinato<br />

• titolari di contratti di natura occasionale<br />

• associazione in partecipazione (esclusi i<br />

lavoratori già iscritti ad albi professionali)<br />

• soci di cooperative.<br />

Sono invece esclusi:<br />

• il lavoratore in prova<br />

• i lavoratori marittimi<br />

• gli amministratori di società<br />

• dimissioni per giusta causa<br />

Remigio Servadio

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