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comune di zevio copia verbale di deliberazione del consiglio ...

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COPIA<br />

COMUNE DI ZEVIO<br />

Provincia <strong>di</strong> Verona<br />

N. 95 Reg. Delibere<br />

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE<br />

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA<br />

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).<br />

L'anno duemilado<strong>di</strong>ci addì ventisette <strong>del</strong> mese <strong>di</strong> Settembre alle ore 17.30 nella sala <strong>del</strong>le<br />

adunanze consiliari, premesse le formalità <strong>di</strong> legge, si è riunito in seduta or<strong>di</strong>naria, pubblica <strong>di</strong><br />

prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE:<br />

Presenti Assenti<br />

1 RUZZA DIEGO Sindaco X<br />

2 PENAZZO GIANPIETRO Vice Sindaco X<br />

3 CAMPEDELLI SAMUELE Consigliere X<br />

4 STRAMBINI ANTONIO Consigliere X<br />

5 LORENZONI PAOLO Consigliere X<br />

6 ZAMBONI MAURO Consigliere X<br />

7 GIULIARI FEDERICO Consigliere X<br />

8 VEDOVI GRAZIANO Consigliere X<br />

9 CANEVA MICHELE Consigliere X<br />

10 NALE MARCO Consigliere X<br />

11 CONTI PAOLA Consigliere X<br />

12 CANTU' FABIO Consigliere X<br />

13 GHIRLANDA MIRCO Consigliere X<br />

14 BOTTACINI GABRIELE Consigliere X<br />

15 CANTU' ROBERTO Consigliere X<br />

16 VESENTINI GIORGIA Consigliere X<br />

17 CAVALIERE EUGENIO Consigliere X<br />

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Corsaro Francesco.<br />

Il Sindaco Dr. Diego Ruzza, assunta la presidenza e constatato legale il numero degli<br />

intervenuti, <strong>di</strong>chiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a <strong>di</strong>scutere e <strong>del</strong>iberare sull'oggetto<br />

soprain<strong>di</strong>cato.


Oggetto: "Mo<strong>di</strong>fiche al Regolamento per la <strong>di</strong>sciplina <strong>del</strong>l'imposta municipale propria<br />

(IMU)."<br />

IL CONSIGLIO COMUNALE<br />

RICHIAMATA la <strong><strong>del</strong>iberazione</strong> <strong>del</strong> Consiglio Comunale n. 46 <strong>del</strong> 29 marzo 2012,<br />

esecutiva ai sensi <strong>di</strong> Legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per la <strong>di</strong>sciplina<br />

<strong>del</strong>l’Imposta Municipale Propria (c.d. I.M.U.);<br />

CONSIDERATO che con la Legge 26 aprile 2012, n. 44, in sede <strong>di</strong> conversione <strong>del</strong><br />

Decreto Legge 02 marzo 2012, n. 16 sono state apportate alcune mo<strong>di</strong>fiche alla Legge 22<br />

<strong>di</strong>cembre 2011, n. 214, <strong>di</strong> conversione <strong>del</strong> Decreto Legge 06. Dicembre 2011, n. 201 inerenti<br />

l’Imposta Municipale propria (I.M.U.) compreso il termine per apportare mo<strong>di</strong>fiche<br />

riguardanti la misura <strong>del</strong>l’aliquota e l’approvazione <strong>del</strong> regolamento;<br />

DATO ATTO che le mo<strong>di</strong>fiche interessanti il Regolamento IMU adottato con la<br />

<strong><strong>del</strong>iberazione</strong> consiliare n. 46/2012 citata, conseguono a normative intervenute<br />

successivamente a tale data;<br />

RITENUTO:<br />

<strong>di</strong> far proprie alcune fattispecie che il legislatore demanda alla <strong>di</strong>screzionalità <strong>del</strong>l’Ente<br />

in tema <strong>di</strong> assimilazione <strong>del</strong>la c.d. abitazione principale;<br />

regolare le con<strong>di</strong>zioni per considerare inabitabili e inagibili gli immobili <strong>di</strong> cui<br />

all’articolo 13, comma 3 lettera b) <strong>del</strong> Decreto Legge 06.12.2011, n. 201 convertito con<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni nella Legge n. 22.12.2011, n. 214;<br />

RITENUTO, altresì, in questa sede, <strong>di</strong> regolare in maniera chiara altre situazioni<br />

prettamente operative;<br />

VISTO il parere in or<strong>di</strong>ne alla regolarità tecnica, favorevole, espresso ai sensi e per gli<br />

effetti <strong>del</strong>l’art. 49, comma 1 <strong>del</strong> Decreto Legislativo n. 267/2000, allegato alla presente<br />

<strong><strong>del</strong>iberazione</strong>;<br />

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali che si riportano allegati;<br />

EFFETTUATA la votazione palese ed eseguito il computo dei voti, si ha il seguente<br />

risultato (durante la <strong>di</strong>scussione esce il consigliere Campe<strong>del</strong>li e i presenti passano a n. 15):<br />

Consiglieri presenti: n. 15<br />

Consiglieri astenuti: n. 3 (Ghirlanda - Lista Unisciti al cambiamento//Vesentini,<br />

Cavaliere - Lista Zevio Bene <strong>comune</strong>)<br />

Consiglieri votanti: 15<br />

Voti favorevoli: 11 (Nuovo Polo per Zevio - Bottacini - Lista Unisciti al<br />

cambiamento)<br />

Voti contrari: 1 Cantù Roberto - Lista Unisciti al cambiamento


Il presidente proclama l’esito favorevole <strong>del</strong>la votazione.<br />

D E L I B E R A<br />

1. DI APPORTARE al Regolamento per la <strong>di</strong>sciplina <strong>del</strong>l’Imposta Municipale Propria<br />

(IMU), approvato con <strong><strong>del</strong>iberazione</strong> consiliare n. 46 <strong>del</strong> 29.03.2012, esecutiva ai sensi <strong>di</strong><br />

Legge le seguenti mo<strong>di</strong>fiche ed integrazioni (compresa la mo<strong>di</strong>fica risultante dalla<br />

<strong>di</strong>scussione):<br />

Il comma 1 <strong>del</strong>l’articolo 1 è così sostituito:<br />

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito <strong>del</strong>la potestà prevista dagli articoli 52 e 59<br />

<strong>del</strong> Decreto Legislativo <strong>del</strong> 15 <strong>di</strong>cembre 1997, n. 446, <strong>di</strong>sciplina l’applicazione<br />

<strong>del</strong>l’imposta municipale propria <strong>di</strong> cui all’articolo 13 <strong>del</strong> Decreto Legge 6 <strong>di</strong>cembre<br />

2011, n. 201, convertito con Legge 22 <strong>di</strong>cembre 2011, n. 214, <strong>del</strong> Decreto Legge 2 marzo<br />

2012 n. 16 convertito con Legge 26 aprile 2012 n. 44, compatibilmente con le <strong>di</strong>sposizioni<br />

<strong>di</strong> cui agli articoli 8 e 9 <strong>del</strong> D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.<br />

L’articolo 4 è così sostituito:<br />

Art. 4 – Assimilazione all’abitazione principale<br />

1. Ai fini <strong>del</strong>l’imposta municipale propria si considera <strong>di</strong>rettamente a<strong>di</strong>bita ad abitazione<br />

principale, con conseguente applicazione <strong>del</strong>l’aliquota ridotta e <strong>del</strong>la relativa detrazione,<br />

l’unità immobiliare posseduta a titolo <strong>di</strong> proprietà o <strong>di</strong> usufrutto da anziani o <strong>di</strong>sabili che<br />

spostano la residenza in istituti <strong>di</strong> ricovero o sanitari a seguito <strong>di</strong> ricovero permanente, a<br />

con<strong>di</strong>zione che l’abitazione non risulti locata. Allo stesso regime <strong>del</strong>l’abitazione<br />

soggiacciono le eventuali pertinenze. Sono tenuti a presentare nuova attestazione anche<br />

coloro che già godevano <strong>del</strong>l’agevolazione ai fini <strong>del</strong>l’I.C.I..<br />

2. Si considera, altresì, a<strong>di</strong>bita <strong>di</strong>rettamente ad abitazione principale, con conseguente<br />

applicazione <strong>del</strong>l’aliquota ridotta e <strong>del</strong>la detrazione, l’unità immobiliare posseduta dai<br />

citta<strong>di</strong>ni italiani non residenti nel territorio <strong>del</strong>lo Stato a titolo <strong>di</strong> proprietà o <strong>di</strong> usufrutto<br />

in Italia, a con<strong>di</strong>zione che non risulti locata. Allo stesso regime <strong>del</strong>l’abitazione<br />

soggiacciono le eventuali pertinenze.<br />

Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente articolo:<br />

Art. 4 Bis – Riduzione <strong>del</strong>la base imponibile<br />

1. Per i fabbricati <strong>di</strong>chiarati inagibili o inabitabili e <strong>di</strong> fatto inutilizzati, limitatamente al<br />

periodo <strong>del</strong>l’anno durante il quale sussistono dette con<strong>di</strong>zioni, la base imponibile è<br />

ridotta <strong>del</strong> 50%.<br />

L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’Ufficio tecnico comunale - e<strong>di</strong>lizia privata<br />

con perizia a carico <strong>del</strong> proprietario, che allega idonea documentazione alla<br />

<strong>di</strong>chiarazione.<br />

In alternativa il contribuente ha la facoltà <strong>di</strong> presentare <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva ai sensi<br />

<strong>del</strong> D.P.R. 445/2000, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente, su apposito<br />

modulo pre<strong>di</strong>sposto ai sensi <strong>del</strong>l’articolo 3 <strong>del</strong> presente regolamento.<br />

2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che presentano uno stato <strong>di</strong> degrado<br />

fisico o igienico – sanitario sopravvenuto: fabbricato <strong>di</strong>roccato, pericolante, fatiscente.<br />

3. Le con<strong>di</strong>zioni richieste per fruire <strong>del</strong>la riduzione sono due e debbono sussistere<br />

congiuntamente:


a) Inagibilità <strong>del</strong> fabbricato o <strong>del</strong>l’unità immobiliare;<br />

b) Non utilizzo <strong>di</strong> fatto <strong>del</strong> fabbricato o <strong>del</strong>l’unità immobiliare.<br />

4. Determina inagibilità <strong>del</strong> fabbricato o <strong>del</strong>la singola unità immobiliare che lo compone –<br />

ad esclusione degli immobili destinati a magazzino, deposito, autorimessa, tettoia ed<br />

immobili strumentali dall’attività agricola – la presenza <strong>di</strong> una <strong>del</strong>le seguenti fattispecie:<br />

a) Strutture orizzontali (solai e tetto <strong>di</strong> copertura) con gravi lesioni che possano<br />

costituire pericolo a cose e persone, con rischi <strong>di</strong> crollo;<br />

b) Strutture verticali (muri perimetrali o <strong>di</strong> confine) con gravi lesioni che possano<br />

costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi <strong>di</strong> crollo<br />

parziale o totale;<br />

c) E<strong>di</strong>fici per i quali è stata emessa or<strong>di</strong>nanza Comunale <strong>di</strong> demolizione o ripristino atta<br />

a evitare danni a cose o persone ovvero <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> inagibilità rilasciata<br />

dall’Ufficio tecnico comunale e<strong>di</strong>lizia privata;<br />

d) E<strong>di</strong>fici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche <strong>di</strong> fatiscenza non<br />

siano compatibili all’uso per il quale erano destinati, quali vetustà <strong>del</strong>la costruzione<br />

accompagnata dall’insalubrità dei locali, mancanza <strong>di</strong> infissi esterni o <strong>di</strong> idonee<br />

chiusure esterne, mancanza <strong>di</strong> sanitari e contestuale mancanza <strong>di</strong> servizi <strong>di</strong> rete<br />

erogati anche in forma sostitutiva tramite terzi o sistemi alternativi.<br />

5. Determina inagibilità <strong>del</strong> fabbricato o <strong>del</strong>la singola unità immobiliare che lo compone<br />

con destinazione a magazzino, deposito, autorimessa, tettoia ed immobili strumentali<br />

dall’attività agricola la presenza <strong>di</strong> una <strong>del</strong>le fattispecie in<strong>di</strong>cate alle lettere a), b) e c) <strong>del</strong><br />

comma precedente.<br />

6. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili (con qualunque<br />

destinazione d’uso) il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori <strong>di</strong> qualsiasi tipo <strong>di</strong>retti alla<br />

conservazione, all’ammodernamento od al miglioramento degli e<strong>di</strong>fici; né possono essere<br />

considerati inagibili/inabitabili gli immobili in corso <strong>di</strong> costruzione e/o accatastati nelle<br />

categorie F3 (unità in corso <strong>di</strong> costruzione) o F4 (unità in corso <strong>di</strong> definizione).<br />

7. La riduzione <strong>del</strong>la base imponibile nella misura <strong>del</strong> 50% si applica dalla data <strong>di</strong><br />

presentazione <strong>del</strong>la domanda <strong>di</strong> perizia all’Ufficio tecnico comunale e<strong>di</strong>lizia privata<br />

oppure, nel caso <strong>di</strong> presentazione <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva, entro 90 giorni dal<br />

verificarsi <strong>del</strong>l’evento ed avrà efficacia retroattiva <strong>di</strong> 90 giorni. L’Ufficio comunale che<br />

riceve l’istanza <strong>di</strong> perizia o la <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva è tenuto ad informare per iscritto<br />

gli altri uffici comunali competenti per materia; l’Ufficio tecnico – e<strong>di</strong>lizia privata è<br />

tenuto a comunicare all’Ufficio tributi l’esito <strong>del</strong>l’istanza <strong>di</strong> perizia o <strong>del</strong>la <strong>di</strong>chiarazione<br />

sostitutiva. L’Ufficio tecnico – e<strong>di</strong>lizia privata ha l’obbligo <strong>di</strong> verificare tutte le<br />

autocertificazioni presentate entro e non oltre il termine <strong>di</strong> sei mesi dalla data <strong>del</strong>la loro<br />

presentazione; lo stesso termine vale anche per la conclusione <strong>del</strong>le perizie.<br />

8. Il Comune verificherà le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> inagibilità o inabitabilità dei fabbricati con<br />

apposito sopralluogo.<br />

9. L’eliminazione <strong>del</strong>la causa ostativa all’uso dei locali è portata a conoscenza <strong>del</strong> Comune<br />

me<strong>di</strong>ante presentazione <strong>di</strong> apposita <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> variazione I.M.U.<br />

10. Sono tenuti a presentare nuova istanza e/o autocertificazione anche coloro che già<br />

godevano <strong>del</strong>la riduzione ai fini <strong>del</strong>l’I.C.I.<br />

Alla fine <strong>del</strong> comma 2 <strong>del</strong>l’articolo 8 sono aggiunte le seguenti parole:<br />

La comunicazione deve contenere tutti gli estremi <strong>del</strong> versamento nonché la data, il<br />

co<strong>di</strong>ce tributo o voce atta ad in<strong>di</strong>viduare la tipologia <strong>di</strong> immobile e l’importo da trasferire<br />

al soggetto per il quale si è eseguito il versamento; la comunicazione comporta per il<br />

soggetto trasferente la <strong>di</strong>minuzione <strong>del</strong>la somma originaria <strong>del</strong> versamento eseguito.<br />

Dopo il 1 comma <strong>del</strong>l’articolo 9 è aggiunto il seguente comma:


2. Prima <strong>del</strong>la riscossione coattiva <strong>di</strong> cui al comma precedente, il Comune ha la facoltà <strong>di</strong><br />

sollecitare bonariamente il pagamento degli avvisi con aggravio degli interessi legali<br />

rispetto al cre<strong>di</strong>to originario; tutte le spese <strong>del</strong>l’atto e <strong>del</strong> sollecito sono poste a carico <strong>del</strong><br />

destinatario.<br />

Dopo l’articolo 10 è inserito il seguente articolo:<br />

Art. 10 bis – Norma transitoria<br />

1. Per fruire <strong>del</strong>le assimilazioni previste all’art. 4, comma 1, i soggetti passivi devono<br />

presentare, su apposito mo<strong>del</strong>lo, nei seguenti termini:<br />

per il cambio <strong>di</strong> residenza verificatisi entro il 30 settembre 2012, il termine per la<br />

presentazione <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo è il 31 <strong>di</strong>cembre 2012 con efficacia a decorrere dal 01 gennaio<br />

2012; qualora la variazione <strong>di</strong> residenza si fosse verificata successivamente all’01<br />

gennaio 2012 la decorrenza è dalla data <strong>del</strong> verificarsi <strong>del</strong>l’evento.<br />

2. Per fruire <strong>del</strong>la riduzione prevista all’art. 4-bis, i soggetti passivi devono presentare, su<br />

apposito mo<strong>del</strong>lo, nei seguenti termini:<br />

esclusivamente per inagibilità o inabitabilità verificatesi entro il 30 settembre 2012, il<br />

termine per la presentazione <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo è il 31 <strong>di</strong>cembre 2012 con efficacia a decorrere<br />

dal 01 gennaio 2012; qualora l’inagibilità/inabitabilità si fosse verificata<br />

successivamente all’01 gennaio 2012 – dalla data <strong>del</strong> verificarsi <strong>del</strong>l’evento. Sono fatte<br />

salve le autocertificazioni prodotte dal 01 gennaio 2012 purché rispondano ai requisiti<br />

formali e sostanziali previste all’articolo 4 bis.<br />

2. DI STABILIRE che le suddette mo<strong>di</strong>fiche entrano in vigore dal 01 gennaio 2012 essendo<br />

state apportate entro il termine <strong>del</strong> 30 settembre 2012, così come stabilito dall’articolo 4,<br />

comma 5, lettera i), <strong>del</strong> Decreto Legge 02 marzo 2012, n. 16, convertito, con<br />

mo<strong>di</strong>ficazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44.<br />

3. DI TRASMETTERE il presente provve<strong>di</strong>mento al Ministero <strong>del</strong>l’Economia e Finanze<br />

secondo quanto <strong>di</strong>sposto dal comma 15 <strong>del</strong>l’articolo 13 <strong>del</strong> Decreto Legge 6 <strong>di</strong>cembre<br />

2011, n. 201, convertito con mo<strong>di</strong>ficazioni, dalla Legge 22 <strong>di</strong>cembre 2011, n. 214.


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE<br />

DEL CONSIGLIO COMUNALE<br />

Art. 49, comma 1 <strong>del</strong> D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267<br />

Oggetto: Mo<strong>di</strong>fiche al Regolamento per la <strong>di</strong>sciplina <strong>del</strong>l'imposta municipale propria (IMU)..<br />

_____________________________________________________________________<br />

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA<br />

Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.<br />

Lì, 13-09-2012<br />

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.<br />

U.O. ECONOMICO FINANZIARIA<br />

DE MARCHI PAOLA<br />

_____________________________________________________________________<br />

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE<br />

Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.<br />

Lì, 13-09-2012<br />

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.<br />

ECONOMICO - FINANZIARIA<br />

DE MARCHI PAOLA


Deliberazione nr. 95 in data 27/09/2012<br />

Letto, approvato e sottoscritto<br />

IL PRESIDENTE<br />

F.to Dr. RUZZA DIEGO<br />

IL SEGRETARIO GENERALE<br />

F.to Dr. CORSARO FRANCESCO<br />

________________________________________________________________________________________<br />

La presente <strong>copia</strong> è conforme all'originale ed un esemplare <strong>del</strong>la stessa è in corso <strong>di</strong><br />

pubblicazione all'albo pretorio per la durata <strong>di</strong> 15 giorni da oggi.<br />

Zevio lì, 05-10-2012<br />

Il Dirigente <strong>del</strong>l’U.O. Segreteria-Affari Generali<br />

Segretario Generale<br />

Francesco Corsaro<br />

________________________________________________________________________________________<br />

La presente <strong><strong>del</strong>iberazione</strong> è <strong>di</strong>venuta esecutiva il giorno<br />

134, comma 3, <strong>del</strong> D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.<br />

ai sensi <strong>del</strong>l'art.<br />

Zevio, lì<br />

Il Dirigente <strong>del</strong>l’U.O. Segreteria-Affari Generali<br />

Segretario Generale


INTERVENTI DEI CONSIGLIERI<br />

Il Sindaco passa al punto n. 13 all’Or<strong>di</strong>ne <strong>del</strong> Giorno:<br />

“Mo<strong>di</strong>fiche al regolamento per la <strong>di</strong>sciplina <strong>del</strong>l’imposta municipale propria (IMU)”.<br />

Ripasso la parola all’Assessore Penazzo.<br />

L’Assessore PENAZZO<br />

Anche queste sono mo<strong>di</strong>fiche più che altro tecniche, per adeguare il precedente regolamento<br />

<strong>del</strong>iberato in data 29 marzo, dalla precedente Amministrazione, regolamento IMU, per adattarlo a<br />

<strong>del</strong>le mo<strong>di</strong>fiche normative.<br />

Sostanzialmente gli interventi più grossi sono due: uno per quanto riguarda l’assimilazione, la<br />

definizione <strong>di</strong> assimilazione all’abitazione principale. Voi sapete che l’aliquota per l’abitazione<br />

principale è un’aliquota ridotta, normalmente, poi ci sono dei casi in cui si può assimilare<br />

all’abitazione principale altre tipologie <strong>di</strong> abitazione, che altrimenti avrebbero l’aliquota, invece,<br />

maggiorata.<br />

In questo caso abbiamo esteso l’assimilazione all’abitazione principale anche per l’unità<br />

immobiliare posseduta a titolo <strong>di</strong> proprietà o <strong>di</strong> usufrutto da anziani o <strong>di</strong>sabili che spostano la<br />

residenza in istituti <strong>di</strong> ricovero o sanitari, a seguito <strong>di</strong> ricovero permanente, a con<strong>di</strong>zione che<br />

l’abitazione non risulti locata.<br />

Quin<strong>di</strong> l’unica con<strong>di</strong>zione, in questo caso, è che non sia già locata. Tutti gli altri casi, invece, quin<strong>di</strong><br />

se è data in uso gratuito, in usufrutto, in comodato eccetera, comunque quell’abitazione lì<br />

<strong>del</strong>l’anziano ricoverato godrà dei benefici <strong>del</strong>l’abitazione principale.<br />

Poi è stato aggiunto che si considera a<strong>di</strong>bita <strong>di</strong>rettamente ad abitazione principale, e quin<strong>di</strong> con<br />

conseguente applicazione <strong>del</strong>l’aliquota ridotta, l’unità immobiliare posseduta da citta<strong>di</strong>ni italiani<br />

non residenti. Anche questa era una <strong>del</strong>le possibilità che dava la normativa. E quin<strong>di</strong> l’abbiamo<br />

inserita nel regolamento.<br />

Quell’altra variazione è piuttosto lunga e più tecnica, e riguarda la definizione <strong>di</strong> inagibilità o<br />

inabitabilità per quanto riguarda la riduzione <strong>del</strong>la base imponibile. Cioè la normativa <strong>di</strong>ce che, nel<br />

caso in cui ci sia un fabbricato inagibile o inabitabile, la base imponibile viene ridotta <strong>del</strong> 50%.<br />

Prima non era legiferata questa parte, non era spiegata in modo sufficiente, per cui, ai fini <strong>di</strong> evitare<br />

anche contenziosi o anche ai fini <strong>del</strong>la trasparenza, <strong>del</strong>la chiarezza, abbiamo messo esattamente<br />

quali sono le caratteristiche che devono avere i fabbricati per essere considerati inagibili o<br />

inabitabili.<br />

Volete che ve li legga tutti o li avete già visti?<br />

(Interventi fuori microfono)<br />

PENAZZO<br />

Se no io li do per letti, e quin<strong>di</strong> sono una serie <strong>di</strong> punti.<br />

L’unica cosa è che questa inagibilità o inabitabilità viene accertata o dall’ufficio tecnico, me<strong>di</strong>ante<br />

una perizia, su domanda <strong>del</strong> proprietario, oppure me<strong>di</strong>ante autocertificazione. Quin<strong>di</strong> autocertifica<br />

che il fabbricato rispetta questi requisiti. Devono stare attenti, che poi verranno verificate, queste<br />

autocertificazioni.<br />

RAG. DE MARCHI<br />

Un paio <strong>di</strong> cose che abbiamo ritenuto <strong>di</strong> inserire, una è proprio un punto tecnico, nel regolamento<br />

precedente si era stabilito che si considerava effettuato correttamente anche ili versamento <strong>di</strong><br />

un’imposta fatto da un contitolare, qualora fossero due contitolari per una stessa abitazione. Nel<br />

regolamento, adesso, abbiamo visto un po’ come si sono comportati i citta<strong>di</strong>ni, chie<strong>di</strong>amo che<br />

venga detto in maniera chiara, che ci comunichino anche alcune coor<strong>di</strong>nate, altrimenti <strong>di</strong>fficilmente<br />

riusciamo ad identificare questa <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> utente, che fa il versamento <strong>del</strong>l’imposta.


Poi abbiamo ritenuto anche, e questo per andare incontro ai citta<strong>di</strong>ni, che prima <strong>del</strong>la riscossione<br />

coattiva, cioè prima <strong>di</strong> arrivare alla riscossione coattiva, qualora il citta<strong>di</strong>no, il contribuente non<br />

versasse, il Comune si è preso la facoltà <strong>di</strong> sollecitare bonariamente il pagamento <strong>di</strong> avviso. Non è<br />

previsto dalla norma, l’abbiamo inserito, visto anche il periodo particolare, abbiamo ritenuto <strong>di</strong><br />

inserirlo nel regolamento.<br />

Poi la solita norma transitoria, che probabilmente in questo momento, a quest’ora <strong>del</strong>la sera, può<br />

essere che abbiano cambiato anche la data per la presentazione, era il 30 settembre, siamo in attesa<br />

<strong>di</strong> un’ulteriore mo<strong>di</strong>fica, che sembrerebbe fosse il 30 <strong>di</strong> ottobre, purtroppo lavoriamo alla giornata.<br />

RUZZA - Sindaco<br />

Interventi? Prego.<br />

Il Consigliere CANTU’ Roberto (Lista Unisciti al cambiamento)<br />

Volevo <strong>di</strong>re, per quanto riguarda l’articolo 4, l’assimilazione ad abitazione principale, sono<br />

assolutamente d’accordo per quanto riguarda il <strong>di</strong>scorso degli anziani, <strong>di</strong>sabili che si trovano presso<br />

un istituto <strong>di</strong> ricovero e ritengo, anzi, che sia importantissimo l’aspetto sociale <strong>di</strong> questo<br />

provve<strong>di</strong>mento; invece non sono molto d’accordo sul fatto <strong>di</strong> equiparare ad abitazione principale<br />

l’unità immobiliare posseduta da chi risiede all’estero.<br />

Faccio un esempio pratico. Ipotizziamo che uno va a lavorare in Qatar per una <strong>di</strong>tta con sede in<br />

Qatar, e quin<strong>di</strong> va a vivere, per più <strong>di</strong> 180 giorni l’anno, quin<strong>di</strong> si iscrive nel registro degli italiani<br />

all’estero. Sapete che in Qatar non c’è nessuna tassazione sui red<strong>di</strong>ti, quin<strong>di</strong> questo soggetto<br />

praticamente lascerebbe la sua casa attuale per trasferirsi, e magari ritornarci, non so, due o tre volte<br />

all’anno, oppure una volta al mese, quando ritorna a casa.<br />

Non trovo giusto che questa casa venga equiparata ad abitazione principale. Oltretutto per il fatto<br />

che, appunto, questo soggetto non pagherebbe più nessun tipo <strong>di</strong> tassa o <strong>di</strong> contributo sociale in<br />

Italia. E quin<strong>di</strong>, secondo me, questo punto andrebbe rivisto.<br />

Con i tempi che ci sono, penso che aumenteranno quelli che andranno all’estero a lavorare.<br />

E poi, al <strong>di</strong> là <strong>del</strong>le battute, un’altra cosa che io correggerei è il punto 8, per quanto riguarda<br />

l’articolo 4 bis, in cui si <strong>di</strong>ce che: il Comune si riserva <strong>di</strong> verificare le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> inagibilità e<br />

inabitabilità dei fabbricati, con apposito sopralluogo. Io invece metterei che “deve verificare”, cioè<br />

deve trovare le risorse, perché altrimenti qui rischiamo che poi ci sia sempre qualcuno che cerca <strong>di</strong><br />

fare il furbo e che magari sfugga se si fa un controllo solamente a campione, oppure se il Comune si<br />

riserva, ma poi non ha la possibilità <strong>di</strong> fare. Grazie.<br />

---Esce il Consigliere Campe<strong>del</strong>li e i presenti passano a n. 15<br />

RAG. DE MARCHI<br />

I controlli non sono a campione, in fondo all’articolo c’è scritto, comma 8: il Comune si riserva<br />

altresì <strong>di</strong> verificare le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> inagibilità e/o inabitabilità dei fabbricati con apposito<br />

sopralluogo.<br />

Il comma 7, ultimo capoverso: l’ufficio tecnico E<strong>di</strong>lizia privata è tenuto a comunicare all’ufficio<br />

tributi l’esito <strong>del</strong>l’istanza <strong>di</strong> perizia o <strong>del</strong>la <strong>di</strong>chiarazione sostitutiva. L’ufficio tecnico E<strong>di</strong>lizia<br />

privata ha l’obbligo <strong>di</strong> verificare tutte le autocertificazioni presentate entro e non oltre il termine <strong>di</strong><br />

sei mesi dalla data <strong>del</strong>la loro presentazione. Lo stesso termine vale anche per le conclusioni <strong>del</strong>le<br />

perizie.<br />

Quin<strong>di</strong> c’è l’obbligo. Quin<strong>di</strong> o è l’ufficio tecnico, che fa il sopralluogo o, a fronte <strong>di</strong><br />

un’autocertificazione, l’ufficio tecnico ha l’obbligo <strong>di</strong> verificare.<br />

Il SEGRETARIO Generale Dr. Francesco corsaro<br />

“Si riserva”, non vuol <strong>di</strong>re che il Comune non lo faccia. E’ italiano, ma “si riserva” non vuol <strong>di</strong>re<br />

che il Comune non lo faccia.


CANTU’ Roberto<br />

Grazie, Segretario, capisco ancora l’italiano.<br />

Il SEGRETARIO Generale<br />

No, no, non è offensivo, mi perdoni.<br />

CANTU’ Roberto<br />

No, mi scusi... ma non accetto...<br />

SEGRETARIO Generale<br />

Non era offensivo nei suoi confronti, ho detto “si riserva”, nel senso che il Comune lo fa, non era<br />

offensivo.<br />

CANTU’ Roberto<br />

Certo, è chiarissimo, <strong>di</strong>fatti io l’ho inteso proprio così. Infatti ho detto: secondo me, più che<br />

riservarsi la possibilità <strong>di</strong> farlo, dovrebbe avere l’obbligo <strong>di</strong> fare il sopralluogo. Poi una cosa è<br />

l’ultimo capoverso al punto 7, che <strong>di</strong>ce che “l’ufficio tecnico ha l’obbligo <strong>di</strong> verificare le<br />

autocertificazioni”, un’altra cosa sono i sopralluoghi, perché uno può portare l’autocertificazione e<br />

<strong>di</strong>re che quell’e<strong>di</strong>ficio è pericolante, se poi il Comune si riserva la possibilità, ma non esegue il<br />

sopralluogo, magari in piccola percentuale, non lo so, ma non va a verificare, sono due cose <strong>di</strong>stinte<br />

in due punti <strong>di</strong>stinti, una è il sopralluogo e una è la verifica <strong>del</strong>le autocertificazioni.<br />

Come c’è scritto qui, per la verifica <strong>del</strong>l’autocertificazione c’è l’obbligo, per il sopralluogo c’è la<br />

possibilità. Questo è quello che c’è scritto, in italiano.<br />

RAG. DE MARCHI<br />

Il sopralluogo comunque è previsto per legge. La legge prevede l’obbligo. La legge prevede che ci<br />

possa essere o l’autocertificazione, e noi l’abbiamo messo nel regolamento che è d’obbligo poi che<br />

venga controllata, oppure perizia <strong>di</strong> stima da parte <strong>del</strong>l’ufficio tecnico. Quin<strong>di</strong> è prevista per legge<br />

la perizia <strong>di</strong> stima da parte <strong>del</strong>l’ufficio tecnico.<br />

CANTU’ Roberto<br />

Non dovrebbe esserci nessun problema a cambiare una parola. Cioè se è già così, basta, era<br />

solamente quello che volevo <strong>di</strong>re... tutto qua.<br />

Il Sindaco Ruzza<br />

Confermando che, conoscendolo da tempo (riferito al Segretario Generale), non c’era nulla <strong>di</strong><br />

offensivo, si intendeva sintatticamente, si intendeva solo quello. Assolutamente, ci mancherebbe.<br />

(Interventi fuori microfono <strong>del</strong> Segretario Generale che riba<strong>di</strong>sce che non c’era nulla <strong>di</strong> offensivo<br />

nel suo intervento e che i suoi interventi sono spesso a tutela <strong>del</strong>la minoranza)<br />

Il Sindaco<br />

Va bene. Fatta questa parentesi, non penso che non ci sia nessun problema a mo<strong>di</strong>ficare la parola,<br />

“si riserva”, mettiamo, a maggior precisazione che è obbligato “si obbliga”...<br />

(Interventi fuori microfono)<br />

Il Sindaco


“Il Comune verifica le con<strong>di</strong>zioni” senza “si riserva”, togliamo il “si riserva”, <strong>di</strong> modo che il punto<br />

n. 8 <strong>del</strong>l’art. 4/bis togliendo “si riserva”, penso che sia effettivamente poi un obbligo chiaro e<br />

palese.<br />

CANTU’<br />

E per quanto riguarda, invece, la parte relativa ai residenti all’estero?<br />

(Interventi fuori microfono)<br />

L’Assessore Penazzo<br />

Abbiamo ritenuto opportuno estenderlo anche ai non residenti, comunque ce n’è uno, intanto,<br />

quin<strong>di</strong>...<br />

Il consigliere GHIRLANDA<br />

Quin<strong>di</strong> è una scelta <strong>di</strong>screzionale quella <strong>di</strong> estenderlo anche ai non residenti?<br />

Esatto. Noi <strong>di</strong>cevamo correttamente che questo meccanismo può comportare un’estensione anche a<br />

chi non ha, magari, il <strong>di</strong>ritto, come, per esempio, si vuole tutelare categorie particolari, come il<br />

capoverso 1, ad esempio.<br />

PENAZZO<br />

Sì, comunque, adesso questa è la proposta che abbiamo fatto, quin<strong>di</strong> è la nostra scelta. Comunque,<br />

per il futuro, nulla vieta <strong>di</strong> andare anche a migliorare quello che è il regolamento e quin<strong>di</strong> a<br />

puntualizzare, magari, altri punti, perché questo intanto... anche perché è una normativa, l’IMU è<br />

stata istituita solo quest’anno, per cui... alcuni punti che sono <strong>di</strong>versi rispetto alla precedente ICI.<br />

Intanto noi la lasciamo così, mo<strong>di</strong>fichiamo, giustamente, come ha detto il consigliere Cantù, che<br />

può essere congrua la sua osservazione in merito al <strong>di</strong>scorso <strong>del</strong> controllo <strong>del</strong> Comune.<br />

Il Consigliere VESENTINI Giorgia (Lista Zevio bene <strong>comune</strong>)<br />

Anche noi siamo d’accordo sul fatto <strong>di</strong> inserire la possibilità <strong>di</strong> assimilare ad abitazione principale<br />

per gli anziani e i <strong>di</strong>sabili che risiedono negli istituti <strong>di</strong> ricovero. Anche a noi lascia perplessi il<br />

<strong>di</strong>scorso dei citta<strong>di</strong>ni che poi risiedono all’estero, perché non vorrei che fosse un modo per invitare<br />

a non pagare le tasse sulla casa che si ha qui e andare all’estero.<br />

Detto questo, volevo <strong>di</strong>re che... sappiamo che tutta la legislazione, insomma, il <strong>di</strong>scorso <strong>del</strong>l’IMU è<br />

un qualcosa <strong>di</strong> sperimentale, perché è stato introdotto quest’anno, è soggetto a continui<br />

cambiamenti, non sappiamo neanche noi come andrà a finire eccetera, però sul fatto <strong>di</strong> far godere ad<br />

alcuni citta<strong>di</strong>ni, perché poi siamo appunto noi che paghiamo questa IMU, una parte resta al Comune<br />

e una parte va allo Stato, far godere degli sgravi, <strong>del</strong>le agevolazioni sarebbe necessario, a nostro<br />

avviso, fare una riflessione compiuta, seria, ampia perché, per esempio, lo <strong>di</strong>co, ma la butto lì<br />

proprio come cosa, non mi sembra che sia prevista, a Zevio, una sorta <strong>di</strong> riduzione per i <strong>di</strong>sabili che<br />

risiedono nella propria casa, quin<strong>di</strong> non per quelli che risiedono negli istituti o da altre parti e<br />

mantengono la casa. Intendendo con ciò che ci sono <strong>del</strong>le categorie sociali, come per esempio i<br />

<strong>di</strong>sabili al 100% o chi ha la <strong>di</strong>sabilità totale, che avrebbero <strong>di</strong>ritto, a nostro parere, ad uno sconto<br />

sulla tassazione. Però mi rendo anche conto che questo argomento è un argomento complesso,<br />

perché poi le categorie sociali implicate possono essere anche altre, e per cui, ecco, io vorrei<br />

sollecitare un confronto ampio su questo argomento, prima, magari, <strong>di</strong> trovarci in un Consiglio<br />

comunale a votare un regolamento che ci viene messo giù come un pacchetto “prendere o lasciare”.<br />

Grazie.<br />

RUZZA - Sindaco<br />

Concordo sulla riflessione, che è già seria all’interno <strong>del</strong>la Maggioranza e <strong>del</strong>la Minoranza, senza<br />

alcun dubbio, però, come <strong>di</strong>ceva prima l’Assessore Penazzo, sull’IMU, se rimarrà, ci sarà ancora


tantissimo su cui confrontarci, perché francamente è sperimentale anche per noi, viene applicata da<br />

poco meno <strong>di</strong> un anno, per cui dovremo, <strong>di</strong> volta in volta, e saremo <strong>di</strong>sponibili a confrontarci <strong>di</strong><br />

volta in volta, come migliorarla, soprattutto a tutela e a favore <strong>del</strong>le fasce più svantaggiate, le fasce<br />

più deboli, a cui abbiamo sempre riservato molta attenzione.<br />

Pertanto, metto ai voti il punto n. 13: “Mo<strong>di</strong>fiche al regolamento per la <strong>di</strong>sciplina <strong>del</strong>l’imposta<br />

municipale propria (IMU)”, con la mo<strong>di</strong>fica <strong>del</strong> punto n. 8, come proposto, quin<strong>di</strong> non più “il<br />

Comune si riserva altresì <strong>di</strong> verificare” ma “il Comune verificherà le con<strong>di</strong>zioni...” eccetera.<br />

Il Sindaco, passa, quin<strong>di</strong>, alla votazione.<br />

Dopo la votazione, il Sindaco: ringraziamo il Funzionario Paola De Marchi, grazie.

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