11.07.2015 Views

Athlon n. 1/2 2012 - Fijlkam

Athlon n. 1/2 2012 - Fijlkam

Athlon n. 1/2 2012 - Fijlkam

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

cordava la presenza dell'atleta AndreaRinaldi, ma non quella di Angelo Fatigati“forse perchè è un atleta di fuori regione”.Pur riconoscendo nel video la gararegionale del 7-2-2010 e confermando diessere stato presente, ammetteva di nonvedersi nelle riprese attribuendo il fattodi mancare al saluto iniziale per essereancora nello spogliatoio e poi per essereandato via immediatamente avendoperso il primo incontro. Riconosceva nelvideo la Armasano, vedova del MaestroFerrone dello Shihozuki, nonché i suoiex compagni di palestra Fabio Lionelli eAdriano Iacobucci, ed ammetteva infinedi conoscere il Trivisonno.Nell'ultima sessione istruttoria, tenutasiil 30 gennaio 2011, Lallo Antonio dichiaravadi avere accompagnato a Ferrazzanodue Ufficiali di gara della Campania,richiesti via e-mail dalla signora AidaRomagnuolo, Vicepresidente del ComitatoRegionale del Molise. Dopo aver visionatoil video della gara, lo riconoscevacome riproducente la selezione regionaledel 7 febbraio 2010, ricordando la presenzadella Armasano, ma non se fosseo meno presente la Romagnuolo. Dalvideo rilevava non essersi svolti incontridi kumite, ma solo incontri di kata,peraltro in numero inferiore rispetto aquelli che si sarebbero dovuti svolgerese gli atleti fossero stati nel numero di12 risultante dagli elenchi a lui mostrati.Riconosceva infine nel video gli Ufficialidi gara Di Salvo, Di Lemme, Lallo, Lieto,Armasano e sé stesso.All'esito di tale ampia istruttoria, conatto dell'11 febbraio 2011, il ProcuratoreFederale riteneva la sussistenza dei graviindizi di colpevolezza richiesti dall'art.23 Regolamento di Giustizia Sportiva echiedeva pertanto la sospensione cautelaredella Romagnuolo, dell'a.s.d. MoliseSport Campobasso e dell'a.s.d ShihozukiKarate Campobasso.La misura cautelare veniva disposta dalGiudice Sportivo per il periodo di sessantagiorni, con o 17 febbraio 2011, avversola quale la Shihozuki Karate proponevaricorso, rigettato dal Presidentedella Commissione federale di appello,notiziecon provvedimento 22 febbraio 2011.Successivamente e con provvedimentoampiamente motivato, in cui ritiene esserestato falsato il numero dei partecipantialla gara regionale al fine di aumentare ilnumero dei qualificati alla finale nazionale,il Procuratore Federale comunicava di averpromosso azione disciplinare:a Romagnuolo Aida, “per aver inseritonella classifica finale (....) anche gli atletidell'a.s.d. Molise Sport Campobasso MarcantonioFelice, Baldassarre Nicola, TavaglioneFrancesco per la classe juniores e FontanaSimone per la classe seniores, che non avevanoottenuto la qualificazione in quanto, sullabase dell'art. 3 del P.A.F. 2010 Settore Karate,per le gare di Kata maschili è qualificato allafinale nazionale il primo classificato se i partecipantisono fino a 5, i primi due classificati sei partecipanti sono da 6 a 10, i primi quattroclassificati se i partecipanti sono da 11 a 15, eper avere di conseguenza consentito agli stessiatleti di partecipare alle fasi finali del CampionatoItaliano Juniores e del CampionatoItaliano Assoluto svoltesi ad Urbino il 27 e 28marzo 2010, facendo altresì illegittimamenteacquisire punti alla società di appartenenza inbase all'art. 6 comma 3) Statuto. Contesta allasuddetta di avere commesso illecito sportivo,ai sensi dell'art. 7 co. 3 R.F.G.S. per aver compiutoatti e comportamenti finalizzati ad alterarelo svolgimento di una gara, assicurandoaltresì un ingiusto vantaggio in classifica agliatleti e alla società sopra indicati, in apertospregio alla richiamata normativa inerente lequalificazioni regionali per le finali nazionalidella classe juniores e seniores.all'a.s.d. Molise Sport Campobasso, “peraver aver fatto partecipare alla fase finaledel Campionato Italiano Juniores e del CampionatoItaliano Assoluto svoltesi ad Urbinorispettivamente in data 27 e 28.03.2010 gliatleti Marcantonio Felice, Baldassarre Nicolaper la classe juniores e Fontana Simoneper la classe seniores, non qualificati nella faseregionale di qualificazione per il campionatoitaliano di kata sia juniores che seniores svoltesia Ferrazzano (CB) in data 07-02-2010,inspregio all'art. 3 del P.A.F. 2010 Settore Karate,in virtù del quale per le gare di Katamaschili è qualificato alla finale nazionale ilprimo classificato se i partecipanti sono finoa 5, i primi due classificati se i partecipantisono da 6 a 10, i primi quattro classificati sei partecipanti sono da 11 a 15, ed acquisendonel contempo illegittimamente punti come società,in base all'art. 6 co. 3) Statuto. Contestaalla suddetta società di aver commesso illecitosportivo, ai sensi dell'art. 7 co. 3 R.F.G.S. peraver compiuto atti e comportamenti finalizzatiad alterare lo svolgimento di una gara,assicurando a sé e ai propri atleti un ingiustovantaggio in classifica, in aperto spregio allarichiamata normativa inerente le qualificazioniregionali per le finali nazionali dellaclasse juniores e seniores;all'a.s.d. Shihozuki Karate Campobasso,“per aver aver inserito o consentito di inserirenominativi di propri atleti, tra cui certamenteRinaldi Andrea e Iamonaco Loris, nell'elencodegli atleti partecipanti alla fase regionaledi qualificazione per il campionato italianodi kata juniores svoltasi a Ferrazzano (CB)in data 07-02-2010, sebbene l'inserimento siastato fittizio in quanto gli stessi non hannoeffettivamente gareggiato, il tutto allo scopodi alterare il quorum di qualificazione per lafase finale del Campionato Italiano Junioressvoltesi ad Urbino in data 27.03.2010, consentendo,pertanto, agli atleti dell'a.s.d. MoliseSport Campobasso Marcantonio Felice,Baldassarre Nicola per la classe juniores, nonlegittimamente qualificati, di partecipare allafase finale del suddetto campionato, in spregioall'art. 3 del P.A.F. 2010 Settore Karate, invirtù del quale per le gare di Kata maschili èqualificato alla finale nazionale il primo classificatose i partecipanti sono fino a 5, i primidue classificati se i partecipanti sono da 6 a 10,i primi quattro classificati se i partecipantisono da 11 a 15, e consentendo nel contempo difar acquisire illegittimamente punti alla societàa.s.d. Molise Sport Campobasso, in baseall'art. 6 co. 3) Statuto. Contesta alla suddettasocietà di aver commesso illecito sportivo, aisensi dell'art. 7 co. 3 R.F.G.S. per aver compiutoatti e comportamenti finalizzati ad alterarelo svolgimento di una gara, assicurando altresìun ingiusto vantaggio in classifica agli atleti ealla società società a.s.d. Molise Sport Campobasso,in aperto spregio alla richiamata normativainerente le qualificazioni regionali perle finali nazionali della classe juniores.Alla contestazione rispondevano gli in-Gennaio/Febbraio <strong>2012</strong> ATHLON41

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!