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Athlon n. 1/2 2012 - Fijlkam

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colpati, con unitaria memoria difensiva26 aprile 2011 nella quale sostenevano(qui in sintesi) che:dei quattro denuncianti, il solo Sandonniniè stato presente alla gara ed avrebbearchitettato il tutto per colpire due società“scomode”;il Sandonnini è soggetto ad altro procedimentodisciplinare, avendo illegittimamentedato vita all'a.s.d. Budokan KarateCampobasso, nonostante il divieto su dilui incombente per essere Ufficiale di garadi 1^ categoria, ed avendo tentato di screditarealtri tecnici <strong>Fijlkam</strong> del Molise;la Procura federale avrebbe errato neldare credito, invece che ai signori SilvanaArmasano e Antonio Lallo, ai testimoniTrivisonno, Iacobucci, Navarino eChiocchio, tutti inattendibili atteso chei primi tre avrebbero legami con il Sandonnini,mentre l'ultimo sarebbe persona“assolutamente lontana dalle dinamichesportive collegate al settore karate”;la ripresa video effettuata dal Sandonninisarebbe invalida perchè lesiva dellaprivacy dei partecipanti alla gara e, comunque,non potrebbe dimostrare concertezza chi fosse presente in gara e chino, atteso che non avrebbe inquadratol'intera area della competizione;in ogni caso nessun danno sarebbe derivatoad altre società, dal momento chealla gara partecipavano solo atleti deidue sodalizi coinvolti e quindi solo essipotevano qualificarsi o meno.Con provvedimento 21 maggio 2011 ilProcuratore Federale disponeva il rinvioa giudizio degli incolpati per i fattiin precedenza contestati, rigettando tuttele loro argomentazioni e dichiarando“che quanto pervenuto da parte dell'Avv.Corrado Cavone per conto della sig.ra AidaRomagnuolo, nonchè dell'a.s.d. Molise SportCampobasso, non può essere acquisito al fasciolodella Procura perchè non è presente inatti alcun conferimento di mandato”.Contestualmente chiedeva applicarsi aquesti ultimi la sanzione della radiazione,mentre per la Shihozuki Karate chiedevala squalifica per anni tre.Il processo innanzi al Giudice di primogrado iniziava all'udienza del 7 luglio42 ATHLON - Gennaio/Febbraio <strong>2012</strong>notizie2011, nella quale la Shihozuki Karate,rappresentata dalla Signora Silvana Armasano,e la Romagnuolo Aida ribadivanotutte le proprie difese, quest'ultimaprecisando anche di non essere più tesserataper la <strong>Fijlkam</strong> e di non disconoscereil verbale di gara in atti.Alla successiva udienza del 15 luglio 2011,cui il processo era stato rinviato, venivaletto il dispositivo di condanna, che, ritenendoviolato l'art. 7 comma 3 del Regolamentodi Giustizia Sportiva della FIJL-KAM, applicava a Romagnuolo Aida allasqualifica per anni quattro, all'a.s.d. MoliseSport Campobasso la squalifica peranni due ed alla a.s.d. Shihozuki KarateCampobasso la squalifica per mesi dieci.In sentenza il Giudice Sportivo accoglievala tesi della Procura federale, ritenendoprovati i fatti di cui agli addebiti,atteso che:il video prodotto dal denunciante Sandonniniè da ritenere effettivamente riproduttivodella competizione contestata,sia perchè solo genericamente contestatodagli incolpati ed invece certificato comenon contraffatto da società specializzata,sia perchè la ripresa inquadra l'unico tatamie tutta la limitrofa area di gara, siaperchè riproduce l'intera manifestazionesenza alcuna soluzione di continuità ed èstato riconosciuto da vari testimoni;le deposizioni testimoniali dimostranoinequivocabilmente che gli effettiviqualificati nella gara regionale non corrispondonoa quelli che in base alle risultanzedei verbali hanno, in numero superiore,guadagnato l'accesso alla finalenazionale (Marcantonio Felice, BaldassarreNicola e Fontana Simone della MoliseSport hanno beneficiato della qualificazionegrazie alla fittizia partecipazionedegli atleti Rinaldi Andrea e IamonacoLoris dello Shihozuki Karate);tale comportamento, oltre a portare illegittimovantaggio alla Molise Sport,ha ovviamente poi alterato il regolaresvolgimento della finale nazionale e laclassifica nazionale delle società, avendopartecipato alla gara atleti non aventi dirittoalcuno.Solo l'a.s.d. Molise Sport ometteva d'impugnarela decisione.Con atto datato 1° agosto 2011 a ministerodell'Avv. Corrado Cavone del Forodi Campobasso, la Signora Aida Romagnuoloriproponeva le argomentazioni dicui alla memoria difensiva del 20 aprile2011 (a suo tempo dichiarata inammissibile),genericamente e diffusamente stigmatizzandoil modus operandi della Procurafederale, criticando inoltre gli UfficiFederali Centrali che non si sarebberoaccorti della mancanza della firma in calceai verbali di gara a loro trasmessi dalComitato Regionale Molise, sostenendoinfine, sempre genericamente, che sarebberocontraddittorie le deposizioni deitesti Trivisonno, Iamonaco e Iacobucci,mentre darebbero ragione ad essa appellantequelle degli altri Ufficiali di gara edel Sig. Angelo Ferrone, Presidente dellaShihozuki Karate.Primo cardine dell'impugnazione è l'eccezioneriguardante l'asserita illegittimitàdella declaratoria di inammissibilitàdella (sola) memoria difensiva 28-9-2010dell'Avv. Cavone (pag. 5 appello), conconseguente suo omesso deposito daparte della Procura federale in vistadell'udienza 7 luglio 2011 innanzi al GiudiceSportivo: tale asserito vizio avrebbeimpedito di valutare ed acquisire fondamentalitestimonianze a discarico (Oraziodel Viscio, Marco Trezza, FontanaLeonardo, Baldassarre Nino, gli Ufficialidi gara Aniello Mozzillo, Angela RosariaPezzella, nonchè il Presidente della MoliseSport Teresa di Viesti), in violazionedell'art. 12, punto 8, R.G.S., anche in relazioneall'art. 9.Prosegue l'appellante criticando l'ammissibilitàdella ripresa video del Sandonnini,assertivamente lesiva della privacy inquanto effettuata al preordinato scopodella successiva diffusione, offrendo a suavolta in deposito “....il filmato della gara chel'appellante Romagnuolo aveva visionato, ottenutodirettamente dalle mani del denuncianteSandonnini molto tempo prima dell'inizio delladenuncia.”, intendendo quest'ultimo, secondola prospettazione difensiva, “barattare” cosìil proprio ritorno all'arbitraggio nazionale:in tale filmato si udirebbe il Sandonnini dire

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