cordava la presenza dell'atleta AndreaRinaldi, ma non quella di Angelo Fatigati“forse perchè è un atleta di fuori regione”.Pur riconoscendo nel video la gararegionale del 7-2-2010 e confermando diessere stato presente, ammetteva di nonvedersi nelle riprese attribuendo il fattodi mancare al saluto iniziale per essereancora nello spogliatoio e poi per essereandato via immediatamente avendoperso il primo incontro. Riconosceva nelvideo la Armasano, vedova del MaestroFerrone dello Shihozuki, nonché i suoiex compagni di palestra Fabio Lionelli eAdriano Iacobucci, ed ammetteva infinedi conoscere il Trivisonno.Nell'ultima sessione istruttoria, tenutasiil 30 gennaio 2011, Lallo Antonio dichiaravadi avere accompagnato a Ferrazzanodue Ufficiali di gara della Campania,richiesti via e-mail dalla signora AidaRomagnuolo, Vicepresidente del ComitatoRegionale del Molise. Dopo aver visionatoil video della gara, lo riconoscevacome riproducente la selezione regionaledel 7 febbraio 2010, ricordando la presenzadella Armasano, ma non se fosseo meno presente la Romagnuolo. Dalvideo rilevava non essersi svolti incontridi kumite, ma solo incontri di kata,peraltro in numero inferiore rispetto aquelli che si sarebbero dovuti svolgerese gli atleti fossero stati nel numero di12 risultante dagli elenchi a lui mostrati.Riconosceva infine nel video gli Ufficialidi gara Di Salvo, Di Lemme, Lallo, Lieto,Armasano e sé stesso.All'esito di tale ampia istruttoria, conatto dell'11 febbraio 2011, il ProcuratoreFederale riteneva la sussistenza dei graviindizi di colpevolezza richiesti dall'art.23 Regolamento di Giustizia Sportiva echiedeva pertanto la sospensione cautelaredella Romagnuolo, dell'a.s.d. MoliseSport Campobasso e dell'a.s.d ShihozukiKarate Campobasso.La misura cautelare veniva disposta dalGiudice Sportivo per il periodo di sessantagiorni, con o 17 febbraio 2011, avversola quale la Shihozuki Karate proponevaricorso, rigettato dal Presidentedella Commissione federale di appello,notiziecon provvedimento 22 febbraio 2011.Successivamente e con provvedimentoampiamente motivato, in cui ritiene esserestato falsato il numero dei partecipantialla gara regionale al fine di aumentare ilnumero dei qualificati alla finale nazionale,il Procuratore Federale comunicava di averpromosso azione disciplinare:a Romagnuolo Aida, “per aver inseritonella classifica finale (....) anche gli atletidell'a.s.d. Molise Sport Campobasso MarcantonioFelice, Baldassarre Nicola, TavaglioneFrancesco per la classe juniores e FontanaSimone per la classe seniores, che non avevanoottenuto la qualificazione in quanto, sullabase dell'art. 3 del P.A.F. 2010 Settore Karate,per le gare di Kata maschili è qualificato allafinale nazionale il primo classificato se i partecipantisono fino a 5, i primi due classificati sei partecipanti sono da 6 a 10, i primi quattroclassificati se i partecipanti sono da 11 a 15, eper avere di conseguenza consentito agli stessiatleti di partecipare alle fasi finali del CampionatoItaliano Juniores e del CampionatoItaliano Assoluto svoltesi ad Urbino il 27 e 28marzo 2010, facendo altresì illegittimamenteacquisire punti alla società di appartenenza inbase all'art. 6 comma 3) Statuto. Contesta allasuddetta di avere commesso illecito sportivo,ai sensi dell'art. 7 co. 3 R.F.G.S. per aver compiutoatti e comportamenti finalizzati ad alterarelo svolgimento di una gara, assicurandoaltresì un ingiusto vantaggio in classifica agliatleti e alla società sopra indicati, in apertospregio alla richiamata normativa inerente lequalificazioni regionali per le finali nazionalidella classe juniores e seniores.all'a.s.d. Molise Sport Campobasso, “peraver aver fatto partecipare alla fase finaledel Campionato Italiano Juniores e del CampionatoItaliano Assoluto svoltesi ad Urbinorispettivamente in data 27 e 28.03.2010 gliatleti Marcantonio Felice, Baldassarre Nicolaper la classe juniores e Fontana Simoneper la classe seniores, non qualificati nella faseregionale di qualificazione per il campionatoitaliano di kata sia juniores che seniores svoltesia Ferrazzano (CB) in data 07-02-2010,inspregio all'art. 3 del P.A.F. 2010 Settore Karate,in virtù del quale per le gare di Katamaschili è qualificato alla finale nazionale ilprimo classificato se i partecipanti sono finoa 5, i primi due classificati se i partecipantisono da 6 a 10, i primi quattro classificati sei partecipanti sono da 11 a 15, ed acquisendonel contempo illegittimamente punti come società,in base all'art. 6 co. 3) Statuto. Contestaalla suddetta società di aver commesso illecitosportivo, ai sensi dell'art. 7 co. 3 R.F.G.S. peraver compiuto atti e comportamenti finalizzatiad alterare lo svolgimento di una gara,assicurando a sé e ai propri atleti un ingiustovantaggio in classifica, in aperto spregio allarichiamata normativa inerente le qualificazioniregionali per le finali nazionali dellaclasse juniores e seniores;all'a.s.d. Shihozuki Karate Campobasso,“per aver aver inserito o consentito di inserirenominativi di propri atleti, tra cui certamenteRinaldi Andrea e Iamonaco Loris, nell'elencodegli atleti partecipanti alla fase regionaledi qualificazione per il campionato italianodi kata juniores svoltasi a Ferrazzano (CB)in data 07-02-2010, sebbene l'inserimento siastato fittizio in quanto gli stessi non hannoeffettivamente gareggiato, il tutto allo scopodi alterare il quorum di qualificazione per lafase finale del Campionato Italiano Junioressvoltesi ad Urbino in data 27.03.2010, consentendo,pertanto, agli atleti dell'a.s.d. MoliseSport Campobasso Marcantonio Felice,Baldassarre Nicola per la classe juniores, nonlegittimamente qualificati, di partecipare allafase finale del suddetto campionato, in spregioall'art. 3 del P.A.F. 2010 Settore Karate, invirtù del quale per le gare di Kata maschili èqualificato alla finale nazionale il primo classificatose i partecipanti sono fino a 5, i primidue classificati se i partecipanti sono da 6 a 10,i primi quattro classificati se i partecipantisono da 11 a 15, e consentendo nel contempo difar acquisire illegittimamente punti alla societàa.s.d. Molise Sport Campobasso, in baseall'art. 6 co. 3) Statuto. Contesta alla suddettasocietà di aver commesso illecito sportivo, aisensi dell'art. 7 co. 3 R.F.G.S. per aver compiutoatti e comportamenti finalizzati ad alterarelo svolgimento di una gara, assicurando altresìun ingiusto vantaggio in classifica agli atleti ealla società società a.s.d. Molise Sport Campobasso,in aperto spregio alla richiamata normativainerente le qualificazioni regionali perle finali nazionali della classe juniores.Alla contestazione rispondevano gli in-Gennaio/Febbraio <strong>2012</strong> ATHLON41
colpati, con unitaria memoria difensiva26 aprile 2011 nella quale sostenevano(qui in sintesi) che:dei quattro denuncianti, il solo Sandonniniè stato presente alla gara ed avrebbearchitettato il tutto per colpire due società“scomode”;il Sandonnini è soggetto ad altro procedimentodisciplinare, avendo illegittimamentedato vita all'a.s.d. Budokan KarateCampobasso, nonostante il divieto su dilui incombente per essere Ufficiale di garadi 1^ categoria, ed avendo tentato di screditarealtri tecnici <strong>Fijlkam</strong> del Molise;la Procura federale avrebbe errato neldare credito, invece che ai signori SilvanaArmasano e Antonio Lallo, ai testimoniTrivisonno, Iacobucci, Navarino eChiocchio, tutti inattendibili atteso chei primi tre avrebbero legami con il Sandonnini,mentre l'ultimo sarebbe persona“assolutamente lontana dalle dinamichesportive collegate al settore karate”;la ripresa video effettuata dal Sandonninisarebbe invalida perchè lesiva dellaprivacy dei partecipanti alla gara e, comunque,non potrebbe dimostrare concertezza chi fosse presente in gara e chino, atteso che non avrebbe inquadratol'intera area della competizione;in ogni caso nessun danno sarebbe derivatoad altre società, dal momento chealla gara partecipavano solo atleti deidue sodalizi coinvolti e quindi solo essipotevano qualificarsi o meno.Con provvedimento 21 maggio 2011 ilProcuratore Federale disponeva il rinvioa giudizio degli incolpati per i fattiin precedenza contestati, rigettando tuttele loro argomentazioni e dichiarando“che quanto pervenuto da parte dell'Avv.Corrado Cavone per conto della sig.ra AidaRomagnuolo, nonchè dell'a.s.d. Molise SportCampobasso, non può essere acquisito al fasciolodella Procura perchè non è presente inatti alcun conferimento di mandato”.Contestualmente chiedeva applicarsi aquesti ultimi la sanzione della radiazione,mentre per la Shihozuki Karate chiedevala squalifica per anni tre.Il processo innanzi al Giudice di primogrado iniziava all'udienza del 7 luglio42 ATHLON - Gennaio/Febbraio <strong>2012</strong>notizie2011, nella quale la Shihozuki Karate,rappresentata dalla Signora Silvana Armasano,e la Romagnuolo Aida ribadivanotutte le proprie difese, quest'ultimaprecisando anche di non essere più tesserataper la <strong>Fijlkam</strong> e di non disconoscereil verbale di gara in atti.Alla successiva udienza del 15 luglio 2011,cui il processo era stato rinviato, venivaletto il dispositivo di condanna, che, ritenendoviolato l'art. 7 comma 3 del Regolamentodi Giustizia Sportiva della FIJL-KAM, applicava a Romagnuolo Aida allasqualifica per anni quattro, all'a.s.d. MoliseSport Campobasso la squalifica peranni due ed alla a.s.d. Shihozuki KarateCampobasso la squalifica per mesi dieci.In sentenza il Giudice Sportivo accoglievala tesi della Procura federale, ritenendoprovati i fatti di cui agli addebiti,atteso che:il video prodotto dal denunciante Sandonniniè da ritenere effettivamente riproduttivodella competizione contestata,sia perchè solo genericamente contestatodagli incolpati ed invece certificato comenon contraffatto da società specializzata,sia perchè la ripresa inquadra l'unico tatamie tutta la limitrofa area di gara, siaperchè riproduce l'intera manifestazionesenza alcuna soluzione di continuità ed èstato riconosciuto da vari testimoni;le deposizioni testimoniali dimostranoinequivocabilmente che gli effettiviqualificati nella gara regionale non corrispondonoa quelli che in base alle risultanzedei verbali hanno, in numero superiore,guadagnato l'accesso alla finalenazionale (Marcantonio Felice, BaldassarreNicola e Fontana Simone della MoliseSport hanno beneficiato della qualificazionegrazie alla fittizia partecipazionedegli atleti Rinaldi Andrea e IamonacoLoris dello Shihozuki Karate);tale comportamento, oltre a portare illegittimovantaggio alla Molise Sport,ha ovviamente poi alterato il regolaresvolgimento della finale nazionale e laclassifica nazionale delle società, avendopartecipato alla gara atleti non aventi dirittoalcuno.Solo l'a.s.d. Molise Sport ometteva d'impugnarela decisione.Con atto datato 1° agosto 2011 a ministerodell'Avv. Corrado Cavone del Forodi Campobasso, la Signora Aida Romagnuoloriproponeva le argomentazioni dicui alla memoria difensiva del 20 aprile2011 (a suo tempo dichiarata inammissibile),genericamente e diffusamente stigmatizzandoil modus operandi della Procurafederale, criticando inoltre gli UfficiFederali Centrali che non si sarebberoaccorti della mancanza della firma in calceai verbali di gara a loro trasmessi dalComitato Regionale Molise, sostenendoinfine, sempre genericamente, che sarebberocontraddittorie le deposizioni deitesti Trivisonno, Iamonaco e Iacobucci,mentre darebbero ragione ad essa appellantequelle degli altri Ufficiali di gara edel Sig. Angelo Ferrone, Presidente dellaShihozuki Karate.Primo cardine dell'impugnazione è l'eccezioneriguardante l'asserita illegittimitàdella declaratoria di inammissibilitàdella (sola) memoria difensiva 28-9-2010dell'Avv. Cavone (pag. 5 appello), conconseguente suo omesso deposito daparte della Procura federale in vistadell'udienza 7 luglio 2011 innanzi al GiudiceSportivo: tale asserito vizio avrebbeimpedito di valutare ed acquisire fondamentalitestimonianze a discarico (Oraziodel Viscio, Marco Trezza, FontanaLeonardo, Baldassarre Nino, gli Ufficialidi gara Aniello Mozzillo, Angela RosariaPezzella, nonchè il Presidente della MoliseSport Teresa di Viesti), in violazionedell'art. 12, punto 8, R.G.S., anche in relazioneall'art. 9.Prosegue l'appellante criticando l'ammissibilitàdella ripresa video del Sandonnini,assertivamente lesiva della privacy inquanto effettuata al preordinato scopodella successiva diffusione, offrendo a suavolta in deposito “....il filmato della gara chel'appellante Romagnuolo aveva visionato, ottenutodirettamente dalle mani del denuncianteSandonnini molto tempo prima dell'inizio delladenuncia.”, intendendo quest'ultimo, secondola prospettazione difensiva, “barattare” cosìil proprio ritorno all'arbitraggio nazionale:in tale filmato si udirebbe il Sandonnini dire