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Athlon n. 1/2 2012 - Fijlkam

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“Come mai Adriano non c'è al saluto? Dov'èAdriano?”, il che dimostrerebbe che nelluogo di gara sarebbe stato presente ancheil suo allievo Adriano Iacobucci.La Romagnuolo concludeva infine per lariforma della sentenza gravata “a) per contradditorietàed illogicità, delle motivazioniinerenti le richieste formulate e della relativacondanna inflitta; b) per palese insussitenzadei fatti contestati”, sicchè essa appellante dovrebbeessere gradatamente assolta “per nonaver commesso il fatto” ovvero “perchè il fattonon sussiste”, chiedendo, in via istruttoria,che in udienza si procedesse alla visionedel dvd con la ripresa della gara, di esseresentita a chiarimenti ed insistendoper l'audizione dei testimoni Del Viscio,Trezza, Fontana, Baldassarre, Mozzillo,Pezzella e Di Viesti (questi ultimi ai sensidell'art. 5 R.G.S.).Svolgeva nel contempo istanza di sospensionedella decisione di primo grado.Successivamente la Romagnuolo, ancoraa ministero dell'Avv. Corrado Cavone,presentava anche un atto d’appello “integrativo”datato 27 agosto 2011, censurandoesplicitamente anche la sentenza diprimo grado, con argomentazioni peraltrointeramente mutuate dal precedenteatto del 1° agosto 2011.Unica vera novità, l'appellante ivi si dolevadel fatto che il Giudice Sportivo, dopoavere letto il dispositivo della condannaall'udienza del 15 luglio 2011, avesse poiemesso e depositato la motivazione“solo” il successivo 18 luglio 2011: dal checonseguirebbe che la motivazione sarebbe“inutilizzabile” perchè “presentata inviolazione dell'art. 12 sub 10 del regolamento,nonchè art. 12 sub 11”.Proponeva appello anche l'a.s.d. ShihozukiKarate Campobasso, con atto 23settembre 2011, contenente le doglianzedi seguito riassunte:i denuncianti sarebbero in mala fede,come risulterebbe dall'essere stata ladenuncia firmata anche da persone nonpresenti in gara, e ciò avrebbe dato luogoanche alle false testimonianze di alcunidei soggetti sentiti;il video della manifestazione agli atti delprocedimento, oltre a riprendere solonotizieparzialmente l'area di gara, sarebbe irrilevantepoiché è presumibile che anche altrine siano venuti in possesso senza tuttaviarilevarvi nulla di strano e, comunque, perchèla Romagnuolo non lo avrebbe affattovisionato, avendo invece solo dichiaratodi presumere che sia uguale a quello consegnatoledal Sandonnini;i testimoni Iamonaco, Armasano e Lalloavrebbero confermato la corrispondenzadei verbali di gara con la realtà dei fatti;“fortemente dubitabile”, addirittura “per factaconcludentia”, sarebbe invece l'attendibilitàdei testimoni sulle cui deposizionisi è fondata la condanna, atteso che:il Sandonnini avrebbe screditato pesantementei tecnici della Shihozuki Karateal fine di attrarre tesserati verso la BudokanKarate Campobasso, da lui effettivamentegestita attraverso prestanome;il Trivisonno, ex atleta della ShihozukiKarate, avrebbe a sua volta insegnatopresso la stessa Budokan Karate senzaaverne i titoli;lo Iacobucci sarebbe anch'egli, e senzaalcuna giustificazione, passato dallaShihozuki alla Budokan;l'appellante, infine, non avrebbe trattoalcun vantaggio dalle condotte contestatee non avrebbe quindi avuto ragione diporle in essere.Le impugnazioni venivano discusse innanzialla Commissione federale di appelloil 15 ottobre 2011, con la presenzadella Shihozuki Karate (in udienza rappresentatadalla Signora Silvana Armasano,su delega del Presidente Sig. AngeloFerrone, e difesa dall'Avv. Fabio Di Salvo),nonché della Signora Aida Romagnuolo(difesa in udienza dall'Avv. Corrado Cavonee con la presenza del collaboratore diquesti sig. Quirino Lommano).Nel corso dell'ampia discussione orale,la Romagnuolo dichiarava di non averrinnovato il tesseramento per l'anno incorso “a seguito del deferimento” e la suadifesa chiedeva ancora di depositare undvd contenente la ripresa video dellagara oggetto del procedimento, con larelativa perizia tecnica: a tale produzionesi opponeva la Procura Federale pertardività della richiesta ai sensi dell'art.14 comma 3 R.G.S..La Commissione federale di appello riservavadi decidere sull'ammissibilità delmezzo di prova insieme con il meritodella vicenda.MOTIVIGli appelli sono infondati.Va innanzitutto rigettata la censura, contenutanell'atto di “appello integrativo”della Romagnuolo datato 27 agosto 2011,riguardante la pretesa inammissibilitàdella sentenza impugnata per asseritaviolazione dell'art. 12 commi 10 e 11 delprecedente R.G.S. (ora, con alcune modificazioni,trasposti nell'art. 13 commi10 e 11 R.G.S. FIJLKAM approvato dallaGiunta Nazionale del CONI il 6-6-2011).Sostiene infatti la Romagnuolo che lasentenza completa di motivazione notificataleil 9-8-2011 deve essere considerata“inutilizzabile”, poiché il Giudicedi primo grado si è pronunciato con dispositivodel 15 luglio 2011 senza avere“riportato alcuna suppletiva richiesta per lapronuncia della motivazione”.L'assoluta infondatezza dell'eccezioneemerge con chiarezza partendo dallascansione dei termini del giudizio:all'udienza del 7 luglio 2011 il GiudiceSportivo, esperiti i dovuti incombenti,disponeva rinvio al 15 luglio 2011, in cui,presente la Procura federale e giustificatamenteassenti gli incolpati, leggeva ildispositivo della sentenza;questo veniva quindi notificato lo stesso15 luglio 2011 a tutti gli incolpati;la motivazione della sentenza veniva successivamenteemanata con data 18 luglio2011 e, notificata nel suo testo integraledagli uffici federali il 29 luglio 2011, venivaricevuta dalla Romagnuolo il 10-8-2011, dalla Molise Sport il 9-8-2011 e dallaShihozuki il 7-9-2011;la Romagnuolo proponeva tempestivamenteappello il 1° agosto 2011 (in relazionealla data di notifica del 15 luglio2011) e appello “aggiuntivo” il 27 agosto2011 (in relazione alla data di notifica del9 agosto 2011);la Shihozuki Karate proponeva appello ilGennaio/Febbraio <strong>2012</strong> ATHLON43

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