11.07.2015 Views

Athlon n. 1/2 2012 - Fijlkam

Athlon n. 1/2 2012 - Fijlkam

Athlon n. 1/2 2012 - Fijlkam

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

23 settembre 2011 (in relazione alla notificadel 27 agosto 2011).Da quanto sopra emerge in primis che leimpugnazioni sono tempestive, essendoevidente che il termine per la proposizionedell'appello non può che decorreredalla notifica della sentenza completadella motivazione, unico atto che è possibilesottoporre ad esaustiva revisionecritica nel secondo grado di giudizio.Va da sé che, ove sorga ragionevole incertezzasull'interpretazione del R.G.S., neicasi in cui la motivazione non sia notificatacontestualmente al dispositivo, nel vigorenel precedente testo dell'art. 12 comma11 R.G.S. ben poteva proporsi un primoappello immediato contro quest'ultimo(ad esempio per poter svolgere istanza disospensiva, essendo l'impugnazione condizionedi ammissibilità di quella).Da queste considerazioni emerge che lacensura in esame è, come detto, assolutamenteinfondata:sia perché non è affatto vietato dalR.G.S. che la motivazione delle decisioninon sia contestuale al dispositivo letto inudienza, cosa infatti impossibile nei casicomplessi;sia perché, nella specie, il Giudice Sportivoha provveduto a redigere l’interasentenza dopo soli tre giorni ed oltretuttonel termine di cui all'art. 12 comma 10precendente R.G.S.;sia perchè la Romagnuolo, letta la motivazione,ha proposto un secondo atto,“integrativo” del primo appello, consideratorituale, tempestivo ed ammissibile(e che, anzi, costituisce l'appello vero eproprio secondo il R.G.S.).Va parimenti rigettata la censura dellaRomagnuolo relativa alla omessa allegazione,da parte della Procura, delleinammissibili memorie difensive a firmadell'Avv. Cavone, osservando questaCorte che:è posta ad evidente tutela della parte lanecessità che il soggetto – procuratoreo difensore – che la rappresenti nel procedimentosia munito di mandato, nellaspecie mancante nel corso della fase delleindagini;d'altra parte gli incolpati, nella memoria44 ATHLON - Gennaio/Febbraio <strong>2012</strong>difensiva a loro firma del 26 aprile 2011,non hanno neppure ratificato, né citato,l'attività in precedenza svolta dall'Avv.Corrado Cavone in loro asserito favore,sicchè è mancata del tutto la benchèminima possibilità di conferire, anche aposteriori, validità alcuna a quanto dallegale prima di allora depositato in atti;va inoltre osservato che nessuno degliincolpati presenti all'udienza tenutasi innanzial Giudice Sportivo il 7 luglio 2011,e neppure il sig. Quirino Lommano cheassisteva la Romagnuolo, ha eccepito alcunchè,né in ordine alla declaratoria diinammissibilità delle memorie difensivedell'Avv. Cavone contenuta nell'atto dirinvio a giudizio, né tempestivamente riproponendoin udienza le istanze istruttoriecontenute nella espunta memoriadifensiva del 28 settembre 2010;d'altra parte, contrariamente a quantodeduce l'Avv. Cavone a pag. 7 dell'appello“integrativo”, non è affatto vero che “...ci sia stata insistente richiesta da parte delladifesa in dibattimento per l'acquisizione agliatti di causa del video DVD...” in possessodella Romagnuolo, poiché il sig. Lommano– se s'intende lui quale difensore- non ha neppure svolto la benchè minimarichiesta in tal senso (come risulta dalrelativo verbale);l'avv. Cavone, comunque, ha integralmentetrascritto e riproposto nel primoappello il contenuto della propria memoriadifensiva 20 aprile 2011, della qualepertanto questa Commissione federaledi appello ha avuto piena cognizione;non risulta invece da parte dell'Avv. Cavonela integrale trascrizione della memoria28 settembre 2010, infatti solocitata nel primo appello, ma è del tuttoevidente che se egli avesse voluto avrebbepotuto farlo esattamente come ha fattoper quella del 20 aprile 2010;in ogni caso l'Avv. Cavone ha avuto lapossibilità di riproporre integralmentetutte le proprie difese, come in effettiha fatto, sicchè la pretesa violazione proceduralerimane assorbita dal successivosvolgimento del processo e non si rinvienealcuna lesione degli interessi dell'appellante,in ossequio al disposto dell'art.notizie2 comma 4 R.G.S..Va inoltre inevitabilmente rigettata laistanza della Romagnuolo relativa al depositodi un dvd e di una annessa periziatecnica - e pertanto entrambi vengonorestituiti all'appellante come da dispositivo- siccome inammissibili per tardività,sia ai sensi dell'art. 13 comma 3precedente R.G.S., sia ai sensi dell'art. 14comma 3 vigente R.G.S..Per lo stesso motivo non è ammissibilela richiesta di audizione dei testi Del Viscio,Trezza, Fontana, Baldassarre, Mozzillo,Pezzella e Di Viesti.Sul punto, anche come parametro divalutazione della pretesa incompletezzaistruttoria, vale poi la pena di precisareche, salvo i denuncianti, tutti gli altritestimoni non risulta affatto che sianostati reperiti come testi d'accusa, sullabase di un teorema d'indagine precostituitocome afferma la Romagnuolo, masono semplicemente tutti gli Ufficiali digara presenti all'eliminatoria regionale ecome tali tenuti alla oggettiva rappresentazionedei fatti.Nel merito le impugnazioni della Romagnuoloe della Shihozuki Karate possonoessere trattate congiuntamente.Questione che ha occupato diffusamentele difese è quella della pretesa inammissibilità- perchè lesiva della privacy - dellaripresa video realizzata dal Sandonnini,ed in merito alla quale la Romagnuolospiega che sarebbe illegittima in quantoeffettuata al preordinato scopo di esseresuccessivamente diffusa: a pretesa confermadell'assunto viene citata la decisionedella Corte di Cassazione 13 maggio2011 n. 18908.Tale citazione è per la verità errata e nonsi attaglia affatto al caso, poiché la sentenzaindicata ribadisce unicamente ilprincipio generale di cui all'art. 5 comma3 del D.Lgs. 30-6-2003 n. 196 (cd. Codicedella Privacy), ossia che “Il trattamento didati personali effettuato da persone fisiche perfini esclusivamente personali è soggetto all'applicazionedel presente codice solo se i dati sonodestinati ad una comunicazione sistematica oalla diffusione” (posto che, nella specie,non si discute neppure di dati sensibili

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!