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Come eravamo - Campo de'fiori

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32<strong>Campo</strong> de’ fioriL’angolo dell’avvocatoa cura della Dott.ssaIlaria BecchettiLa vita frenetica dei nostri giorni rende levacanze più agognate che mai. E nessunorinuncia a godere di una vacanza al mareo in montagna, in Italia o all’Estero.Spesso, tuttavia, succede che invece diessere un momento rilassante, quei giornisi tramutano in un vero incubo. L’aereoche avrebbe dovuto portarci nella metadesiderata ritarda ore o addirittura neviene cancellato il volo. I nostri bagaglivagano senza meta per gli aeroporti delmondo. Oppure, se siamo fortunati eriusciamo ad arrivare con tutti i nostrieffetti personali al villaggio turistico prenotato,nulla è come descritto dalcatalogo o rappresentato dalle foto.Delusione. Rabbia. Ira. Sappiateche il nostro ordinamento nonrimane indifferente ad episodi delgenere. La giurisprudenza infatti hariconosciuto l’esistenza, in capo almal capitato vacanziero, di un risarcimentoper uno specifico dannomorale: il cosiddetto “danno davacanza rovinata”. La prima pronunciain merito è ad opera dellaCorte di Giustizia delle ComunitàEuropee (in data 13.02.2002 nellacausa C-168/00) la quale, nel suoinarrestabile intento di ravvicinarele legislazione degli stati membri,ha osservato che l’esistenza della tuteladel danno morale nel settore dei viaggi“tutto compreso” solo in alcuni stati membriè distorsivo della concorrenza. Pertantoha statuito, per tutti gli Stati membri e inlinea di principio, che il consumatore hadiritto al risarcimento del danno morale,derivante dall’inadempimento o dalla cattivaesecuzione delle prestazioni fornite inoccasione di un viaggio turistico. A questastatuizione della Corte di Giustizia hannofatto seguito numerose sentenze di giudiciitaliani. Il Tribunale di Roma (del 26-11-2003), ad esempio, ha seguito pedissequamentele conclusioni dei giudici europei,sottolineando come sia degno di risarcimentolo stress e il minor godimentodella vacanza causato dall’inadempimentototale o parziale degli obblighi di organizzazioneche per contratto spettano al touroperator. Detta figura di danno ha dunquenatura contrattuale, poichè trova fondamentonell’inadempimento delle obbligazioniassunte dall’agenzia di viaggi e/o daltour operator relativamente ad un contrattodi viaggio o “pacchetto turistico” stipulatocon il consumatore. Sulla scia di questoorientamento la giurisprudenza hariconosciuto il danno da vacanza rovinataanche nel caso in cui ci sia discrepanza traquanto descritto sul catalogo e quantoinvece verificato in loco. Ciò, secondo ilGiudice di pace Milano, (sentenza del 16-08-2003), costituisce inadempimento perviolazione dell’obbligo informativo che lalegge pone a carico dell’organizzatore delStudio Legale Prof. Avv. Enrico De Santis00195 Roma - Viale Mazzini 140Tel. 06/372.06.39 - 64561.829 Fax. 06/370.11.05e-mail: Info@studiodesantis.comsito web: www.studiodesantis.comIL DANNO DA VACANZA ROVINATAviaggio. A tale inadempimento conseguela parziale restituzione di quanto pagato,oltre al risarcimento del danno da vacanzarovinata. Similmente il Tribunale Civile diPalermo ha considerato anche le aspettativedeluse dei turisti: nella liquidazioneequitativa del danno non patrimoniale ilGiudice ha considerato, infatti, comeaggravante, le caratteristiche particolarmentebrillanti indicate nel catalogo, checertamente rendevano alta l’aspettativa digodere di ottimi servizi, rivelatisi invece diqualità decisamente inferiore a quelladesumibile dal catalogo. Alcuni tour operatorsono stati anche condannati arisarcire i danni da vacanza rovinataa vacanzieri che avevano espressamentechiesto il servizio di aria condizionatain camera, rivelatosi poimancante nella struttura alberghieraoppure in altri casi mal funzionante.Da questa breve e sicuramente nonesaustiva panoramica si evince comeil vacanziero deluso, bistrattato ealle volte ingannato non sia affattodimenticato dall’ordinamento e anziriceva un’effettiva tutela sia a livellonazionale che a livello europeo. Èsuo preciso diritto far valere le proprieragioni nei confronti dell’agenziadi viaggi o del tour operator in casodi inadempimento od inesatto adempimentodelle obbligazioni assunte con lavendita del pacchetto turistico. Sarà poi acarico dello stesso operatore l’allegazionee la dimostrazione che il mancato o inesattoadempimento sono stati determinatida impossibilità della prestazione derivanteda causa a lui non imputabile, che puòconsistere soltanto nel fatto del terzo acarattere imprevedibile o inevitabile, ovveronel caso fortuito o nella forza maggiore.

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