Per quanto riguarda i Comuni, va detto che anche loro hanno modificato i propri regolamentiedilizi con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimentoall’individuazione e <strong>alla</strong> realizzazione di percorsi accessibili, all’inst<strong>alla</strong>zione di semaforiacustici per non vedenti, <strong>alla</strong> rimozione della segnaletica inst<strong>alla</strong>ta in modo da ostacolare lacircolazione delle persone handicappate.LA REGIONE PUGLIA E LA DISABILITA’La Regione Puglia è tra le regioni italiane che ha inserito la tutela dei diversamente abiliin una legge regionale specifica: si tratta della Legge regionale n.19/2006 - Disciplina delsistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uominidi Puglia.Tale interesse è evidente fin dalle finalità della suddetta legge, esplicate nell’art 1 la RegionePuglia coordina e assicura sul territorio un sistema integrato d’interventi e servizi socialiper le persone, le famiglie e i nuclei di persone, al fine di garantire la qualità della vita, lepari opportunità, la non discriminazione e i diritti di cittadinanza, operando per prevenire,eliminare o ridurre gli ostacoli <strong>alla</strong> piena inclusione sociale derivante da condizioni di disabilità,di bisogno e di disagio individuale e familiare, da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociale econdizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.Il tema della disabilità viene trattato specificatamente nell’art 2, lettera f quando vieneenunciato che Il sistema integrato d’interventi e servizi sociali della Regione si fonda sul rispettodel principio che prevede “sostegno e promozione del recupero di autonomia delle personediversamente abili e non autosufficienti”.Successivamente, nell’articolo 3 comma 6, tra i diritti alle prestazioni, viene detto che In basealle indicazioni del Piano regionale delle politiche sociali e del regolamento regionale e delledisposizioni nazionali in materia di livelli essenziali di assistenza, accedono prioritariamenteai servizi e alle prestazioni secondo i parametri definiti dai Comuni i cittadini in condizioni dipovertà o con reddito insufficiente o con incapacità totale o parziale di provvedere ai propri bisogni8
per inabilità d’ordine sensoriale fisico e psichico o dovuta a pluriminorazione, con difficoltàd’inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti aprovvedimenti dell’autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.L’impegno programmatico della Regione Puglia nei confronti della disabilità trova indicazioniprecise anche negli obiettivi perseguiti d<strong>alla</strong> Regione stessa nell’ambito sociale: infatti nell’art23, lettera f afferma che Nel quadro dell’indirizzo e programmazione e dell’erogazione deiservizi sociali a favore della famiglia, la Regione individua l’obiettivo di promuovere iniziativedi mutuo sostegno tra famiglie e creare reti di solidarietà nonché forme di auto-organizzazione eimprenditorialità per favorire le funzioni familiari particolarmente nell’attenzione ai bambini,agli adolescenti, agli anziani, ai disabili.Per raggiungere questo obiettivo (insieme agli altri), la Regione individua e promuove azionidi sostegno e aiuto finalizzate a favorire l’autonomia, l’integrazione sociale,l’inserimentolavorativo e la mobilità delle persone diversamente abili residenti nel territorio regionale,nell’ambito delle attribuzioni rivenienti dalle vigenti norme nazionali e regionali in materia.A tal fine promuove, con le modalità che saranno definite nel regolamento regionale di cuiall’articolo 64, la concessione di specifici contributi in favore di persone diversamente abili,loro tutori o altre persone dello stesso nucleo familiare che intendano guidare autovetture percui è necessario il possesso della patente A, B o C speciali, al fine di concorrere al sostegnodella spesa per l’acquisizione delle patenti speciali, per l’adattamento di veicoli di uso privatodestinati <strong>alla</strong> mobilità di cittadini con gravi disabilità, per l’adattamento e la manutenzionedegli strumenti di guida a favore dei titolari di patenti A, B o C speciali con disabilità motoriepermanenti(art.33 comma 7).In base all’art. 40 Sono soggette all’autorizzazione al funzionamento tutte le strutture e i servizisocio-assistenziali già operanti e quelli di nuova istituzione che, indipendentemente d<strong>alla</strong>denominazione dichiarata, sono rivolti a disabili e affetti da malattie croniche invalidantie/o progressive e terminali, per interventi socio-assistenziali o sociosanitari finalizzati almantenimento e al recupero dei livelli di autonomia della persona e al sostegno della famiglia.La legge diventa poi estremamente precisa quando, nell’art 42, parla proprio delle struttureper disabili, andandole ad individuare secondo le seguenti tipologie:a) comunità alloggio/gruppo appartamento;b) comunità socio-riabilitativa;c) residenza protetta o residenza socio-sanitaria assistenziale, a bassa e media intensitàassistenziale;d) centro diurno socio-educativo e/o riabilitativo.9