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Guida alla Disabilità - Spazio Sociale

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IL DIRITTO AL VOTOIl diritto al volo è un diritto inalienabile per tutti gliuomini e dunque anche per i diversamente abili.In base alle disposizione legislative dello Stato italiano,e al tipo di disabilità, vi sono diverse forme in cui idisabili possono espletare tale diritto.VOTO CITTADINI RICOVERATIIn base alle Legge 15 gennaio 1991, n. 15 è previstoche in occasione di tutte le consultazioni elettorali oreferendarie, i degenti in ospedali e case di cura e idetenuti in carcere possano essere ammessi a votarenel luogo di ricovero o di restrizione e, a tale effettoessi potranno votare esclusivamente previa esibizionedella tessera elettorale rilasciata dal Comune diiscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindacoconcernente l’autorizzazione a votare nel luogo diricovero o di restrizione.Se sprovvisti di tali documenti non potranno essereammessi all’esercizio del voto.Maggiori informazioni possono essere richieste al Comune di appartenenza.VOTO DOMICILIAREIn base al decreto-legge n. 1 del 3 gennaio 2006 convertito d<strong>alla</strong> Legge n. 22 del 27 gennaio2006 nel caso di elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento d<strong>alla</strong>propria abitazione, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale daapparecchiature elettromedicali, potranno votare dal proprio domicilio.Gli elettori devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data dellavotazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazioneattestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone ilcompleto indirizzo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettoraleed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organidell’Azienda sanitaria locale, da cui risulti l’esistenza di un’infermità fisica che comportala dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedireall’elettore di recarsi al seggio.VOTO NON DEAMBULANTIIn base <strong>alla</strong> Legge 15 gennaio 1991, n. 15 gli elettori, nel caso in cui la sede della sezione <strong>alla</strong>quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a rotelle, possono esercitare il diritto di votoin un’ altra sezione dotata di apposita rampa di accesso e che abbia adeguate caratteristichedi accessibilità, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medicarilasciata dall’unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autenticadella patente di guida speciale, purché d<strong>alla</strong> documentazione esibita risulti l’impossibilità o33

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