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CCNL stipulato in data 26 maggio 2004 - CUB Piemonte

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Le RSU o <strong>in</strong> loro assenza le RSA hanno competenze per quanto previsto dall'art. 9.Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni delle Rappresentanze s<strong>in</strong>dacali sono previstipermessi retribuiti secondo i criteri e le procedure di cui all'art. 23 della legge n. 300/1970 epermessi non retribuiti per le f<strong>in</strong>alità e secondo i criteri di cui all'art. 24 della legge medesima.A livello aziendale potrà essere concordato tra le parti, ove se ne ravvisi l'esigenza oggettivariconosciuta, il superamento delle quantità dei permessi orari retribuiti di cui al comma precedente.ART. 18Diritti s<strong>in</strong>dacali: i permessi per cariche s<strong>in</strong>dacaliLe lavoratrici e i lavoratori componenti i Comitati direttivi delle OO.SS. nazionali, regionali oprov<strong>in</strong>ciali di categoria, hanno diritto ai permessi retribuiti ai sensi dell'art. 30 della legge n.300/1970 per la partecipazione alle riunioni degli organi predetti, quando l'assenza dal lavoro vengaespressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette.I nom<strong>in</strong>ativi e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle organizzazionipredette all'azienda da cui la lavoratrice o il lavoratore dipende.ART. 19Diritti s<strong>in</strong>dacali: aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive e s<strong>in</strong>dacaliPer il collocamento <strong>in</strong> aspettativa di lavoratrici e di lavoratori chiamate/i a ricoprire carichepubbliche elettive o a ricoprire cariche s<strong>in</strong>dacali nazionali, regionali o prov<strong>in</strong>ciali e per laconcessione di permessi alle lavoratrici e ai lavoratori chiamate/i a funzioni pubbliche elettive, sir<strong>in</strong>via alle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della legge n. 300/1970.ART. 20Diritti s<strong>in</strong>dacali: assembleeLe lavoratrici e i lavoratori hanno diritto di riunirsi fuori dell'orario di lavoro nonché durante lostesso nei limiti di 12 ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.L'azienda cooperativa dovrà dest<strong>in</strong>are di volta <strong>in</strong> volta locali idonei per lo svolgimento delleassemblee. Le stesse possono riguardare la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori o gruppi diessi/e, e sono <strong>in</strong>dette nella misura massima di 10 ore annue dalle RSU di cui all'art. 17 del presenteC.C.N.L. e nella misura massima di 2 ore annue dalle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L..In assenza delle RSU le 12 ore annue di assemblea, sono <strong>in</strong>dette dalle RSA unitamente alle OO.SS.firmatarie del contratto.Della convocazione della riunione deve essere <strong>data</strong> all'Amm<strong>in</strong>istrazione tempestiva comunicazione,con preavviso di almeno 48 ore. Alle riunioni possono partecipare, nel rispetto di quanto sopra,dandone comunicazione, dirigenti donne e uom<strong>in</strong>i esterni dei s<strong>in</strong>dacati firmatari del presenteC.C.N.L.. Lo svolgimento delle assemblee dovrà essere effettuato senza recare pregiudizio alleesigenze proprie dell'utenza.

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