CCNL stipulato in data 26 maggio 2004 - CUB Piemonte
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ART. 53Lavoro straord<strong>in</strong>ario, notturno e festivo: <strong>maggio</strong>razioni retributiveÈ considerato lavoro straord<strong>in</strong>ario quello effettuato oltre l'orario settimanale di lavoro, da riposo ariposo, stabilito dall'art. 51.Il tetto annuo di ore straord<strong>in</strong>arie non può superare di norma le 100 ore annue per dipendente.Il lavoro straord<strong>in</strong>ario oltre il tetto annuo di 100 ore e f<strong>in</strong>o a 150 ore sarà utilizzato, d'<strong>in</strong>tesa con leRSA o con le RSU, per comprovate e motivate esigenze di servizio.Per la retribuzione delle ore di lavoro straord<strong>in</strong>ario valgono le <strong>maggio</strong>razioni sotto<strong>in</strong>dicate riferite aim<strong>in</strong>imi contrattuali conglobati:a) lavoro diurno straord<strong>in</strong>ario 15%b) lavoro notturno straord<strong>in</strong>ario 30%c) lavoro festivo diurno straord<strong>in</strong>ario 30%d) lavoro festivo notturno straord<strong>in</strong>ario 50%Per lavoro notturno si <strong>in</strong>tende quello prestato dalle 22,00 alle 6,00. Si considera lavoro <strong>in</strong> orariofestivo quello eseguito nelle festività di cui all'art. 58 o nelle giornate programmate come ripososettimanale, ovviamente per le prestazioni non a turno.Compatibilmente con le esigenze di servizio è privilegiata la possibilità di effettuare pari ore diriposo compensativo, senza <strong>maggio</strong>razione.ART. 54Lavoro notturnoLavoro notturno ord<strong>in</strong>arioPer lavoro notturno si <strong>in</strong>tende ai soli f<strong>in</strong>i retributivi quello prestato dalle ore 22.00 alle ore 06.00.Per tale lavoro è prevista una <strong>in</strong>dennità di euro 12,39 per prestazioni oltre le quattro ore e f<strong>in</strong>o alleotto ore per notte, di euro 6,20 per prestazioni oltre le due ore e f<strong>in</strong>o alle quattro ore per notte. F<strong>in</strong>oalle due ore per notte non è dovuta l'<strong>in</strong>dennità di cui al presente articolo.La presente <strong>in</strong>dennità non è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori che usufruiscono della <strong>in</strong>dennità dicui all'art. 55.Per le addette e gli addetti ai servizi di sorveglianza e custodia, non soggetti a turni e la cui attivitàsi svolge esclusivamente <strong>in</strong> ore notturne, la suddetta <strong>in</strong>dennità è sostituita da una <strong>maggio</strong>razione del10% su paga oraria lorda per ogni ora effettivamente svolta.Applicazione del decreto legislativo 66/2003È considerato lavoro notturno agli effetti legali di cui al D.Lgs. 66/2003, quello effettivamenteprestato per un periodo di almeno sette ore consecutive <strong>in</strong> un arco di tempo comprendentel'<strong>in</strong>tervallo tra le 24.00 e le ore 05.00 <strong>in</strong> relazione alla ipotesi formulata all'art. 1, lett. d), del citatodecreto legislativo.Agli effetti della lett. e), dell'art. 1, del citato decreto legislativo, è considerato lavoratore notturno illavoratore che con riferimento all'orario giornaliero svolga <strong>in</strong> via non eccezionale almeno tre ore delsuo tempo di lavoro, <strong>in</strong> regime di cont<strong>in</strong>uativa assegnazione (e cioè per almeno otto mesi per anno