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CCNL stipulato in data 26 maggio 2004 - CUB Piemonte

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ART. 37La cessazione del contratto di appalto ed il cambio di gestioneRilevato che il settore è notevolmente caratterizzato dalla effettuazione del servizio tramite contrattidi appalto o convenzioni o accreditamento soggetti a frequenti cambi di gestione, allo scopo diperseguire la cont<strong>in</strong>uità e le condizioni di lavoro acquisite dal personale, viene concordato quanto aiseguenti punti.A) L'azienda uscente, con la massima tempestività possibile, e comunque prima dell'evento, daràformale notizia della cessazione della gestione alle OO.SS. territoriali e alle RSU.L'azienda subentrante (anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima delverificarsi dell'evento), darà a sua volta formale notizia alle OO.SS. territoriali circa l'<strong>in</strong>izio dellanuova gestione.Quanto sopra al f<strong>in</strong>e di garantire tutte le <strong>in</strong>formazioni utili alla corretta applicazione delle normecontrattuali nazionali e prov<strong>in</strong>ciali e delle disposizioni di legge <strong>in</strong> materia.B) L'azienda subentrante, nel caso <strong>in</strong> cui siano rimaste <strong>in</strong>variate le prestazioni richieste e risultant<strong>in</strong>el capitolato d'appalto, o convenzione, assumerà, nei modi e condizioni previsti dalle leggi vigenti,ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro da parte dell'impresa cessante, il personaleaddetto all'appalto o convenzione stessi, salvo quanto previsto al successivo punto d).Le imprese <strong>in</strong>teressate prenderanno preventivi accordi per effettuare il passaggio diretto dellelavoratrici e dei lavoratori addetti all'appalto o convenzione medesimi.C) Qualora, per comprovati motivi, alla <strong>data</strong> della cessazione dell'appalto o convenzione, quantoprevisto dal punto b), del presente articolo non abbia trovato applicazione, l'azienda cessante potràporre <strong>in</strong> aspettativa senza retribuzione e senza maturazione degli istituti contrattuali le lavoratrici e ilavoratori che operano sull'appalto o convenzione <strong>in</strong>teressati per un periodo massimo di 7 giornilavorativi, al f<strong>in</strong>e di consentire l'espletamento delle procedure relative alla assunzione con passaggiodiretto.D) In caso di modifiche o mutamenti significativi nell'organizzazione e nelle modalità del servizioda parte del committente e/o tecnologie produttive con eventuali ripercussioni sul datooccupazionale e sul mantenimento delle condizioni di lavoro, l'azienda fornirà le opportune<strong>in</strong>formazioni alle OO.SS. territoriali.Le parti si attiveranno per <strong>in</strong>dividuare le possibilità di adibire il personale dell'azienda eccedente <strong>in</strong>altri servizi, anche con orari diversi e <strong>in</strong> mansioni equivalenti.ART. 38La conciliazione <strong>in</strong> sede s<strong>in</strong>dacale1. Ai sensi di quanto previsto dagli artt.410 e seguenti del codice di procedura civile, comemodificati dal Decreto Legislativo 31.3.1998 n. 80 e dal Decreto Legislativo 29.10.1998 n. 387, pertutte le controversie <strong>in</strong>dividuali s<strong>in</strong>gole o plurime relative all'applicazione del presente contratto e dialtri contratti e accordi comunque riguardanti rapporti di lavoro nelle aziende comprese nella sferadi applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione <strong>in</strong> sedes<strong>in</strong>dacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo da esperirsi da parte dellaCommissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati Misti Paritetici territoriali

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