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CCNL stipulato in data 26 maggio 2004 - CUB Piemonte

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ART. 28 – Parte 13Apprendistato: disposizione f<strong>in</strong>alePer quanto non discipl<strong>in</strong>ato dal presente contratto <strong>in</strong> materia di apprendistato o di istruzioneprofessionale, le parti faranno espresso riferimento alle disposizioni di legge e regolamenti vigenti<strong>in</strong> materia.In caso di modifica delle stesse l'adeguamento sarà automatico tranne che per le parti r<strong>in</strong>viate allacontrattazione collettiva per le quali si procederà a specifico <strong>in</strong>contro tra le parti entro 30 giornidalla pubblicazione del provvedimento dispositivo.ART. 29Lavoro ripartito1) Def<strong>in</strong>izione, costituzione e svolgimentoIl contratto di lavoro ripartito (o "job shar<strong>in</strong>g") consiste <strong>in</strong> un contratto di lavoro subord<strong>in</strong>ato con ilquale due o più lavoratori assumono <strong>in</strong> solido un'unica obbligazione lavorativa.Il contratto di lavoro ripartito, <strong>stipulato</strong> <strong>in</strong> forma scritta, deve <strong>in</strong>dicare la misura percentuale e lacollocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede vengasvolto da ciascuno dei lavoratori <strong>in</strong>teressati, ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori dideterm<strong>in</strong>are discrezionalmente, <strong>in</strong> qualsiasi momento, la sostituzione ovvero la modificazioneconsensuale della distribuzione dell'orario di lavoro sempre garantendo la prestazione lavorativacomplessiva loro assegnata.I lavoratori devono <strong>in</strong>formare preventivamente per iscritto il datore di lavoro dell'esercizio dellepossibilità di sostituzione o della modifica consensuale di distribuzione dell'orario di lavoro di cui alcomma precedente sull'orario di lavoro di ciascun lavoratore. Il term<strong>in</strong>e di preavviso sarà <strong>in</strong>dicatonegli accordi di cui al comma precedente.Negli accordi <strong>in</strong>dividuali di sottoscrizione del contratto di lavoro ripartito, saranno <strong>in</strong>dicate lemodalità attraverso cui i coobbligati realizzeranno l'impegno alla esecuzione dell'<strong>in</strong>tera prestazionelavorativa.Per quanto non espressamente contenuto nella presente normativa si applicano, <strong>in</strong> quantocompatibili, le norme previste per i lavoratori a tempo pieno.2) Trattamento economico e normativoLa retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore <strong>in</strong> proporzione alla quantità di lavoroeffettivamente prestato.Ai f<strong>in</strong>i dell'assicurazione generale obbligatoria IVS, dell'<strong>in</strong>dennità di malattia e di ogni altraprestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato ilmese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a f<strong>in</strong>e anno, con riferimentoalla durata effettiva del lavoro prestato.Vengono assegnati <strong>in</strong> modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o dirittocontrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, lemensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori.Al lavoratore assente per malattia o <strong>in</strong>fortunio viene corrisposta la <strong>in</strong>tegrazione contrattualeretributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultimequattro settimane lavorate.

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