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CCNL stipulato in data 26 maggio 2004 - CUB Piemonte

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ART. 47 - Parte 3Classificazione del personale: i QuadriA) Def<strong>in</strong>izione.Appartengono all'area quadri le lavoratrici e i lavoratori che, pur non facendo parte della categoriadirigenziale, svolgono <strong>in</strong> maniera cont<strong>in</strong>uativa e dietro formale <strong>in</strong>carico della cooperativa unafunzione di rilevante importanza ai f<strong>in</strong>i dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa.Tali lavoratrici e lavoratori sono caratterizzati da notevole capacità di assunzione di responsabilità,capacità <strong>in</strong>novativa e capacità di perseguire obiettivi aziendali globali e <strong>in</strong>tegrati <strong>in</strong> armonia con lalegge 13.5.1985 n. 190.B) Procedure per l'<strong>in</strong>dividuazione.L'<strong>in</strong>dividuazione e l'<strong>in</strong>serimento nelle area quadri verranno effettuati dalle cooperative nell'ambitodelle lavoratrici e dei lavoratori con funzioni direttive di cui ai livelli, 8°, 9°, 10°, del presentearticolo.Tale <strong>in</strong>dividuazione avverrà all'<strong>in</strong>terno dello specifico sistema organizzativo e professionale saràriferita al criterio oggettivo del ruolo svolto e al criterio soggettivo della professionalità espressa.In tale senso non vi è co<strong>in</strong>cidenza automatica fra appartenenza ai suddetti livelli e appartenenzaall'area quadri.L'attribuzione della qualifica di quadro verrà comunicata alla lavoratrice e al lavoratore, mediantelettera (previa accettazione da parte dell'<strong>in</strong>teressata e dell'<strong>in</strong>teressato) che specificherà ruolo,responsabilità, funzione e retribuzione.C) Assegnazione non def<strong>in</strong>itiva di mansioni.In attuazione degli artt. n. 5 della legge n. 190/1985 e n. 1 della legge n. 106/1986 l'assegnazionetemporanea a un ruolo di quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di una lavoratrice o di unlavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, darà diritto al riconoscimento dellaqualifica di quadro solo dopo un periodo di 6 mesi di copertura del ruolo stesso.D) Formazione professionale.Le parti riconoscono decisivo l'apporto delle donne e uom<strong>in</strong>i quadri all'adeguamento delle aziendealle trasformazioni che stanno <strong>in</strong>tervenendo nel settore. Le aziende si impegnano, pertanto, afavorire la partecipazione dei quadri a corsi di formazione e/o aggiornamento f<strong>in</strong>alizzato avalorizzare la loro capacità professionale nell'ambito delle esigenze aziendali di gestione e disviluppo.E) Retribuzione.La retribuzione delle lavoratrici e dei lavoratori quadri è costituita, oltre che da quella dicompetenza del livello di appartenenza, da una <strong>in</strong>dennità di funzione, con decorrenza dalla <strong>data</strong> diriconoscimento della qualifica di quadro. L'<strong>in</strong>dennità sarà mensile m<strong>in</strong>ima e articolata nelle seguentifasce:Livello Euro8° 77,479° 154,9410° 232,41

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