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Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle ...

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incomprimibile, in quanto il suo libero e incon<strong>di</strong>zionato esercizio sia da considerarsi qualeinviolabile garanzia dei poteri legislativi del Parlamento e, al suo interno, dei singoliparlamentari (<strong>di</strong> opposizione ma anche <strong>di</strong> maggioranza).Analogamente, non pare che possa essere accolto neppure l’approccio ra<strong>di</strong>calmente opposto,ai sensi del quale il potere <strong>di</strong> emendamento sarebbe “alla ra<strong>di</strong>ce <strong>di</strong> tutti i mali”:automaticamente foriero, cioè, <strong>di</strong> legislazione “cattiva” e frettolosa, portavoce <strong>di</strong> interessiparticolari e corporativi, quando non strumento <strong>di</strong> manovre ostruzionistiche più o meno palesi.Come è ovvio, in entrambi i punti <strong>di</strong> vista spiccatamente valutativi appena richiamati vi sonoelementi <strong>di</strong> verità: per un verso, il potere <strong>di</strong> emendamento è, come si è accennato, legatoall’effettiva possibilità che le Camere e, al loro interno, i parlamentari partecipino all’eserciziodella funzione legislativa, <strong>di</strong>scutendo e, eventualmente, mo<strong>di</strong>ficando le <strong>di</strong>scipline ad essisottoposte. Per altro verso, è risaputo che attraverso gli <strong>emendamenti</strong> – in particolar modo quelliriferiti al <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge finanziaria, ma anche alle leggi e “leggine” <strong>di</strong> spesa – spesso arrivanoin Parlamento le proposte <strong>di</strong> <strong>di</strong>sposizioni normative più variegate e, talvolta, frettolosamenteredatte, quando non strampalate 64 ; inoltre, accade piuttosto frequentemente, in Italia ma nonsolo, che gli <strong>emendamenti</strong> siano utilizzati come strumento prettamente ostruzionistico, specie inconsiderazione del riconoscimento <strong>di</strong> una possibilità emendativa (nel senso cioè <strong>di</strong> possibilità <strong>di</strong>presentazione <strong>di</strong> <strong>emendamenti</strong>) illimitata in capo a ciascun parlamentare 65 .Se ci si pone in questa chiave, appare chiaro che, ove fosse negata in ra<strong>di</strong>ce la possibilità <strong>di</strong>presentazione e <strong>di</strong> approvazione <strong>di</strong> <strong>emendamenti</strong> con riferimento a tutti i progetti <strong>di</strong> legge, leprevisioni costituzionali che si sono prima illustrate finirebbero evidentemente per esserevanificate.Al tempo stesso, la carta costituzionale non esclude che, con riferimento ad alcune tipologie<strong>di</strong> <strong>di</strong>segni <strong>di</strong> legge configurati in modo peculiare dalla stessa Costituzione, il potere <strong>di</strong>64 Tale rischio ovviamente si accresce man mano che la legislazione, in un or<strong>di</strong>namento a più livelli, tende a <strong>di</strong>ventareuna operazione sempre più complessa e, quin<strong>di</strong>, sempre meno “libera” e sempre meno agevole per i singoliparlamentari: cfr. il documento redatto dalla Conferenza dei Presidenti dei Parlamenti appartenenti all’Unione europea,Complessità normativa e ruolo dei Parlamenti nell’epoca della globalizzazione, Lisbona, maggio 1999 (reperibile inOsservatorio sulle fonti 1999, a cura <strong>di</strong> U. De Siervo, Torino, 1999, p. 302 s.). Un’analisi decisamente critica <strong>di</strong> taledocumento è svolta da C. De Fiores, Le trasformazioni della delega legislativa nell’epoca della globalizzazione, inTrasformazioni della funzione legislativa. II. Crisi della legge e sistema delle fonti, a cura <strong>di</strong> F. Modugno, Milano,2000, p. 169 s. Cfr. anche Id., La crisi della legge. Trasformazioni dello stato-nazione e produzione normativa, inDemocrazia e <strong>di</strong>ritto, 2001 (n. 12), p. 79 s.65 Sia consentito richiamare, esemplificativamente, la vicenda dei circa 68.830 <strong>emendamenti</strong> presentati da un solodeputato (l’on. Malavenda) al provve<strong>di</strong>mento collegato alla manovra finanziaria per il 1999: cfr. A.C., XIII legislatura,res. sten., 16 novembre 1998, p. 14 s. Su tali fenomeni ostruzionistici cfr. A. Menè, Ammissibilità ed or<strong>di</strong>ne <strong>di</strong>votazione degli <strong>emendamenti</strong> tra ostruzionismo, integrazione normativa e qualità delle leggi, in Il parlamento nellatransizione, a cura <strong>di</strong> S. Traversa e A. Casu, Milano, 1998, p. 203 s. e Id., Fenomeni ostruzionistici nella XIIIlegislatura tra garanzia dei <strong>di</strong>ritti delle opposizioni e salvaguar<strong>di</strong>a della funzione decisionale del Parlamento, in IlParlamento della Repubblica. Organi, procedure, apparati, 9, Roma, 1998, p. 369 s. Più in generale, sullapresentazione (ma anche, paradossalmente, sul ritiro) degli <strong>emendamenti</strong> come strumento ostruzionistico cfr. V. DiPorto-E. Rossi, voce Ostruzionismo, in Digesto <strong>di</strong>scipline pubblicistiche, X, Torino, 1995, p. 22 s. (dell’estratto).19

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