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Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle ...

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questa richiesta prevalente rispetto a quella <strong>di</strong>retta a procedere alla votazione a scrutiniosegreto) 127 , e alla quale le opposizioni non partecipano 128 .In parte a seguito <strong>di</strong> questo precedente, in parte per l’assenza <strong>di</strong> una norma regolamentareanaloga a quella <strong>di</strong> cui all’art. 93, primo comma, del regolamento della Camera sul necessariovoto finale delle leggi a scrutinio segreto, al Senato si è, da allora in poi, ritenuta ammissibile la<strong>questione</strong> <strong>di</strong> <strong>fiducia</strong> anche sulla votazione finale <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> legge 129 .12. Il formarsi, in base a quei precendenti, della <strong>di</strong>sciplina (consuetu<strong>di</strong>naria eregolamentare) della <strong>questione</strong> <strong>di</strong> <strong>fiducia</strong>In definitiva, alla Camera come al Senato, al momento del suo affermarsi nell’or<strong>di</strong>namentorepubblicano, la posizione della <strong>questione</strong> <strong>di</strong> <strong>fiducia</strong> non può non apparire come l’extrema ratio,come unico strumento che il Governo detiene per incidere su un proce<strong>di</strong>mento legislativorispetto al quale tendeva ad essere considerato dai regolamenti parlamentari (e talvolta anche aconsiderarsi) soggetto esterno 130 , e in cui le possibilità ostruzionistiche e <strong>di</strong> “imboscate” eranoassai ampie, quasi infinite (anche per effetto della prevalenza del voto segreto) 131 . Inoltre, il suouso in riferimento a quelli che potrebbero <strong>di</strong>rsi “<strong>maxi</strong><strong>emendamenti</strong> ante litteram” fa la suacomparsa unicamente in circostanze parlamentari davvero assai particolari, come quelle checaratterizzano l’approvazione della “legge truffa”. Nell’ambito della tormentatissima vicendarelativa all’approvazione <strong>di</strong> una legge destinata ad essere in qualche modo “cancellata”127 Cfr. A.S., I legislatura, res. sten., 26 marzo 1953, p. 40781.128 Cfr. A.S., I legislatura, res. sten., 26 marzo 1953, p. 40782. Come ricorda G. Quagliariello, La legge elettorale del1953, cit., p. 107 s., “la votazione fu contestata anche sul piano legale” e il verbale della seduta non fu mai sottoscritto,la <strong>questione</strong> essendo poi superata per effetto dello scioglimento (anticipato) del Senato, contestualmente a quello(naturale) della Camera. Cfr., in proposito, P. Calderisi, L’interpretazione del potere <strong>di</strong> scioglimento prima e dopo il1953, in Come chiudere la transizione, a cura <strong>di</strong> S. Ceccanti e S. Vassallo, Il mulino, Bologna, 2004, p. 89 s., il qualesegnala che lo scioglimento anche del Senato è da attribuirsi, tra l’altro, proprio al clima ormai impossibiledeterminatosi in quell’assemblea (che infatti non si riunì più, se non nella nuova legislatura). Sul fitto calendario deicolloqui che, in quei giorni, impegnarono il Presidente della Repubblica cfr., tra gli altri, R. Faucci, Luigi Einau<strong>di</strong>, Utet,Torino, 1986, p. 404 s. e G. Limiti, Il Presidente professore: Luigi Einau<strong>di</strong> al Quirinale, Luni, Milano, 2001, p. 109 s.129 Ampie in<strong>di</strong>cazioni in proposito sono fornite da M. Olivetti, La <strong>questione</strong> <strong>di</strong> <strong>fiducia</strong>, cit., p. 309 s., ove si ricorda cheal Senato, dopo quella seduta del 26 marzo 1953: il primo caso <strong>di</strong> <strong>questione</strong> <strong>di</strong> <strong>fiducia</strong> relativa non ad un or<strong>di</strong>ne delgiorno ma ad un emendamento risale al 1967; la prima <strong>questione</strong> <strong>di</strong> <strong>fiducia</strong> posta su un intero <strong>di</strong>segno <strong>di</strong> legge siverifica nel 1973.130 Sulla filosofia istituzionale ispirata ad “una visione neo-separatista” dei rapporti tra Governo e Parlamento, e cheaccentua la “<strong>di</strong>stinzione tra maggioranza <strong>di</strong> governo e maggioranze legislative” cfr., criticamente, M. Olivetti, La<strong>questione</strong> <strong>di</strong> <strong>fiducia</strong>, cit., p. 211 s. Nella dottrina favorevole a tale filosofia cfr., emblematicamente, C. Lavagna,Maggioranza al governo e maggioranze parlamentari, in Politica del <strong>di</strong>ritto, 1974, p. 673 s.131 In questo senso, ad esempio, V. Lippolis, I partiti <strong>nelle</strong> istituzioni repubblicane, cit., p. 931, che parla della <strong>questione</strong><strong>di</strong> <strong>fiducia</strong> come “l’unica arma in mano al Governo per imporsi all’Assemblea”.36

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