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22.10.2016 – Cugnasca Carlo

2.Evento del 22.10.2016 – Carlo Cugnasc

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) ETF e ETC GOLD<br />

I proventi degli ETF armonizzati italiani percepiti da persone fisiche non imprenditori,<br />

ex art. 26-quinquies, commi 1 e 4, del DPR n. 600 del 1973, sono soggetti ad una ritenuta<br />

a titolo d’imposta del 26%, a partire dal 1 luglio 2014. Tale ritenuta del 26% viene<br />

applicata direttamente dall’intermediario a titolo d’imposta e pertanto non va indicata<br />

nella dichiarazione dei redditi della persona fisica.<br />

I proventi degli ETF esteri armonizzati percepiti da una persona fisica non imprenditore,<br />

ai sensi dell’art. 10-ter della legge n. 77 del 1983, sono soggetti ad una ritenuta a titolo<br />

d’imposta del 26%.<br />

Diversamente, i proventi degli ETF di diritto estero non armonizzati (qualificabili<br />

sempre quali redditi di capitale) sono soggetti ad una ritenuta a titolo di acconto del 26%<br />

e concorrono a formare il reddito imponibile del contribuente persona fisica, ai fini<br />

IRPEF. Pertanto, tali redditi di capitale devono essere indicati nella dichiarazione dei<br />

redditi e saranno soggetti ad IRPEF.

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