Personaggio - Life club
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in qualche centinaia di migliaia di<br />
euro, può essere totalmente personalizzata<br />
secondo le indicazioni<br />
del cliente. Si tratta infatti di polizze<br />
assicurative a prevalente contenuto<br />
finanziario, in cui le prestazioni<br />
offerte dalla compagnia assicurativa<br />
sono strettamente legate<br />
all’andamento degli investimenti<br />
sottostanti. Proprio per questo le<br />
scelte d’investimento sono concordate<br />
fin dall’inizio tra la compagnia<br />
assicurativa ed il cliente e<br />
possono essere variate nel tempo,<br />
sempre di comune accordo. Non va<br />
dimenticato che si tratta pur sempre<br />
di contratti di assicurazione<br />
sulla vita, che tradizionalmente<br />
godono di agevolazioni giuridiche<br />
e fiscali. In Italia, in base ad una<br />
legislazione che risale al codice di<br />
commercio del 1882 ed è stata poi<br />
trasferita nell’articolo 1923 dell’attuale<br />
codice civile, le prestazioni di<br />
carattere assicurativo sono impignorabili<br />
ed insequestrabili. Mentre<br />
i redditi derivanti dagli investimenti<br />
sottostanti le polizze sono<br />
equiparati a redditi di capitale e<br />
scontano (attualmente) l’imposta<br />
sostitutiva del 12,5% se sono incassati<br />
dal contraente (ossia, colui<br />
che ha sottoscritto la polizza ed ha<br />
pagato il relativo premio), sono del<br />
tutto esenti se vengono corrisposti<br />
ai beneficiari in caso di morte<br />
dell’assicurato. Quest’ultimo può<br />
coincidere o meno con il contraente:<br />
la durata della polizza è legata<br />
alla sua vita. Le disposizioni relative<br />
ai beneficiari possono essere<br />
integrate e modificate per tutta la<br />
durata della polizza, consentendo<br />
così una programmazione nell’interesse<br />
delle generazioni future.<br />
Disposizioni favorevoli di varia<br />
natura valgono per i contratti assicurativi<br />
– specialmente per quelli<br />
con valenza di risparmio – in tutti<br />
i Paesi europei. Grazie all’offerta<br />
assicurativa in LPS è così possibile<br />
abbinarli alla maggior flessibilità<br />
ed efficienza consentite dalla legislazione<br />
finanziaria più avanzata<br />
degli altri Stati membri, quali Irlanda<br />
e Lussemburgo. Beninteso,<br />
anche se una polizza unit-linked è<br />
offerta in Italia in conformità con<br />
la regolamentazione vigente e sulla<br />
base di contrattualistica in lingua<br />
italiana, si tratta pur sempre di un<br />
investimento estero che può dare<br />
luogo ad obblighi di segnalazione ai<br />
sensi della normativa sul “monitoraggio<br />
fiscale” (D. Lgs. 167/1990).<br />
Se la polizza è sottoscritta tramite<br />
un intermediario finanziario italiano<br />
e le condizioni contrattuali<br />
prevedono che tutti i pagamenti<br />
da parte della compagnia assicurativa<br />
estera avvengano su banche<br />
italiane, peraltro, il contribuente<br />
non ha alcun obbligo di dichiarazione<br />
del possesso della polizza. Se<br />
poi si desidera un maggior grado<br />
di riservatezza – pur nella piena<br />
trasparenza e legittimità dell’operazione<br />
– si può richiedere l’intervento<br />
di una società fiduciaria. Il<br />
mercato europeo delle polizze assicurative<br />
cross-border, ossia vendute<br />
in LPS tra diversi Stati membri<br />
della UE, era complessivamente<br />
dell’ordine di 20 miliardi di euro<br />
l’anno scorso. È un altro segno che<br />
la globalizzazione finanziaria, almeno<br />
su base europea, grazie alla<br />
libera concorrenza tra operatori di<br />
diversi Paesi, può offrire vantaggi<br />
a tutti i cittadini.<br />
panico.paolo@unimore.it