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Personaggio - Life club

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in qualche centinaia di migliaia di<br />

euro, può essere totalmente personalizzata<br />

secondo le indicazioni<br />

del cliente. Si tratta infatti di polizze<br />

assicurative a prevalente contenuto<br />

finanziario, in cui le prestazioni<br />

offerte dalla compagnia assicurativa<br />

sono strettamente legate<br />

all’andamento degli investimenti<br />

sottostanti. Proprio per questo le<br />

scelte d’investimento sono concordate<br />

fin dall’inizio tra la compagnia<br />

assicurativa ed il cliente e<br />

possono essere variate nel tempo,<br />

sempre di comune accordo. Non va<br />

dimenticato che si tratta pur sempre<br />

di contratti di assicurazione<br />

sulla vita, che tradizionalmente<br />

godono di agevolazioni giuridiche<br />

e fiscali. In Italia, in base ad una<br />

legislazione che risale al codice di<br />

commercio del 1882 ed è stata poi<br />

trasferita nell’articolo 1923 dell’attuale<br />

codice civile, le prestazioni di<br />

carattere assicurativo sono impignorabili<br />

ed insequestrabili. Mentre<br />

i redditi derivanti dagli investimenti<br />

sottostanti le polizze sono<br />

equiparati a redditi di capitale e<br />

scontano (attualmente) l’imposta<br />

sostitutiva del 12,5% se sono incassati<br />

dal contraente (ossia, colui<br />

che ha sottoscritto la polizza ed ha<br />

pagato il relativo premio), sono del<br />

tutto esenti se vengono corrisposti<br />

ai beneficiari in caso di morte<br />

dell’assicurato. Quest’ultimo può<br />

coincidere o meno con il contraente:<br />

la durata della polizza è legata<br />

alla sua vita. Le disposizioni relative<br />

ai beneficiari possono essere<br />

integrate e modificate per tutta la<br />

durata della polizza, consentendo<br />

così una programmazione nell’interesse<br />

delle generazioni future.<br />

Disposizioni favorevoli di varia<br />

natura valgono per i contratti assicurativi<br />

– specialmente per quelli<br />

con valenza di risparmio – in tutti<br />

i Paesi europei. Grazie all’offerta<br />

assicurativa in LPS è così possibile<br />

abbinarli alla maggior flessibilità<br />

ed efficienza consentite dalla legislazione<br />

finanziaria più avanzata<br />

degli altri Stati membri, quali Irlanda<br />

e Lussemburgo. Beninteso,<br />

anche se una polizza unit-linked è<br />

offerta in Italia in conformità con<br />

la regolamentazione vigente e sulla<br />

base di contrattualistica in lingua<br />

italiana, si tratta pur sempre di un<br />

investimento estero che può dare<br />

luogo ad obblighi di segnalazione ai<br />

sensi della normativa sul “monitoraggio<br />

fiscale” (D. Lgs. 167/1990).<br />

Se la polizza è sottoscritta tramite<br />

un intermediario finanziario italiano<br />

e le condizioni contrattuali<br />

prevedono che tutti i pagamenti<br />

da parte della compagnia assicurativa<br />

estera avvengano su banche<br />

italiane, peraltro, il contribuente<br />

non ha alcun obbligo di dichiarazione<br />

del possesso della polizza. Se<br />

poi si desidera un maggior grado<br />

di riservatezza – pur nella piena<br />

trasparenza e legittimità dell’operazione<br />

– si può richiedere l’intervento<br />

di una società fiduciaria. Il<br />

mercato europeo delle polizze assicurative<br />

cross-border, ossia vendute<br />

in LPS tra diversi Stati membri<br />

della UE, era complessivamente<br />

dell’ordine di 20 miliardi di euro<br />

l’anno scorso. È un altro segno che<br />

la globalizzazione finanziaria, almeno<br />

su base europea, grazie alla<br />

libera concorrenza tra operatori di<br />

diversi Paesi, può offrire vantaggi<br />

a tutti i cittadini.<br />

panico.paolo@unimore.it

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