Genitori rivista Dicembre 2020
In questo numero parliamo di questo straordinario 2020: Come rinascere a un nuovo Natale? Come farlo vivere al meglio a noi e ai nostri bambini? Ne parliamo con Paolo Crepet, Maria Rita Parsi e Alberto Pellai
In questo numero parliamo di questo straordinario 2020:
Come rinascere a un nuovo Natale?
Come farlo vivere al meglio a noi e ai nostri bambini?
Ne parliamo con Paolo Crepet, Maria Rita Parsi e Alberto Pellai
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coniuge scomparso, mantenimento del
tenore di vita, delle relazioni sociali e degli
status symbol goduti durante il matrimonio.
Quali i presupposti
di questo diritto?
Il riconoscimento (art. 540 C.C.) di detti
diritti ricorre solo in caso di esistenza
congiunta ovvero il detto diritto di
abitazione riguarda solo la casa coniugale
adibita a residenza familiare di proprietà
del defunto od in comunione fra i soli
coniugi e non anche in comproprietà con
terzi (la casa adibita a residenza familiare
è quella in cui era stato fissato in modo
prevalente e stabile la vita familiare).
Gli orientamenti prevalenti estendono alle
pertinenze (es. autorimessa) il diritto di
abitazione ex art. 540, 2° comma, C.C., sul
presupposto che nel silenzio della norma
dovrebbe trovare applicazione l’art. 818
C.C. (per cui la cosa accessoria segue
quella principale).
Vale comunque la considerazione finale
per cui l’utilizzazione della pertinenziale
autorimessa è strumentale a consentire
il pieno godimento del diritto di abitazione
sulla casa familiare.
Infine, al momento
dell’apertura della successione deve
sussistere un vincolo matrimoniale
valido. In buona sostanza deve
effettivamente esistere, al momento
dell’apertura della successione, una
casa adibita ad abitazione familiare
(intendendosi per tale la residenza
effettiva ai sensi dell’art. 43 C.C.,
dimora abituale); evenienza che non
ricorre allorché, a seguito della
In caso di decesso,
il coniuge superstite,
oltre ad una
quota dell’eredità
dell’altro, ha diritto
a continuare a vivere
nella casa in cui lo
stesso è sempre stato.
separazione personale, sia cessato
lo stato di convivenza tra i coniugi. In
questo caso, infatti, non si può avere
la tutela alla continuità dello stato di
fatto e la casa non ha più la sua qualità
originaria di luogo in cui si attua
l’indirizzo familiare.
In questa situazione
non vi è più la necessità di tutelare
quello stato di fatto, quell’alloggio
e quel diritto ad alloggiare in
quell’immobile che consentiva ai
coniugi, nel presupposto di una
comunione di vita spirituale tra
gli stessi, oltre che materiale, di
organizzare la vita domestica del
gruppo familiare.
I diritti in esame pacificamente
non spettano al coniuge superstite
separato, al quale sia stata addebitata
la separazione con sentenza passata
in giudicato nel periodo antecedente
l’apertura della successione (art. 548,
comma 2, C.C.).
Diritti e tutele
del coniuge
superstite sulla casa coniugale.
Cosa dice la legge quando un coniuge
viene a mancare per tutelare l’altro
ancora in vita?
Nella nostra Bologna La parola ai Genitori
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