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Genitori rivista Dicembre 2020

In questo numero parliamo di questo straordinario 2020: Come rinascere a un nuovo Natale? Come farlo vivere al meglio a noi e ai nostri bambini? Ne parliamo con Paolo Crepet, Maria Rita Parsi e Alberto Pellai

In questo numero parliamo di questo straordinario 2020:
Come rinascere a un nuovo Natale?
Come farlo vivere al meglio a noi e ai nostri bambini?
Ne parliamo con Paolo Crepet, Maria Rita Parsi e Alberto Pellai

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coniuge scomparso, mantenimento del

tenore di vita, delle relazioni sociali e degli

status symbol goduti durante il matrimonio.

Quali i presupposti

di questo diritto?

Il riconoscimento (art. 540 C.C.) di detti

diritti ricorre solo in caso di esistenza

congiunta ovvero il detto diritto di

abitazione riguarda solo la casa coniugale

adibita a residenza familiare di proprietà

del defunto od in comunione fra i soli

coniugi e non anche in comproprietà con

terzi (la casa adibita a residenza familiare

è quella in cui era stato fissato in modo

prevalente e stabile la vita familiare).

Gli orientamenti prevalenti estendono alle

pertinenze (es. autorimessa) il diritto di

abitazione ex art. 540, 2° comma, C.C., sul

presupposto che nel silenzio della norma

dovrebbe trovare applicazione l’art. 818

C.C. (per cui la cosa accessoria segue

quella principale).

Vale comunque la considerazione finale

per cui l’utilizzazione della pertinenziale

autorimessa è strumentale a consentire

il pieno godimento del diritto di abitazione

sulla casa familiare.

Infine, al momento

dell’apertura della successione deve

sussistere un vincolo matrimoniale

valido. In buona sostanza deve

effettivamente esistere, al momento

dell’apertura della successione, una

casa adibita ad abitazione familiare

(intendendosi per tale la residenza

effettiva ai sensi dell’art. 43 C.C.,

dimora abituale); evenienza che non

ricorre allorché, a seguito della

In caso di decesso,

il coniuge superstite,

oltre ad una

quota dell’eredità

dell’altro, ha diritto

a continuare a vivere

nella casa in cui lo

stesso è sempre stato.

separazione personale, sia cessato

lo stato di convivenza tra i coniugi. In

questo caso, infatti, non si può avere

la tutela alla continuità dello stato di

fatto e la casa non ha più la sua qualità

originaria di luogo in cui si attua

l’indirizzo familiare.

In questa situazione

non vi è più la necessità di tutelare

quello stato di fatto, quell’alloggio

e quel diritto ad alloggiare in

quell’immobile che consentiva ai

coniugi, nel presupposto di una

comunione di vita spirituale tra

gli stessi, oltre che materiale, di

organizzare la vita domestica del

gruppo familiare.

I diritti in esame pacificamente

non spettano al coniuge superstite

separato, al quale sia stata addebitata

la separazione con sentenza passata

in giudicato nel periodo antecedente

l’apertura della successione (art. 548,

comma 2, C.C.).

Diritti e tutele

del coniuge

superstite sulla casa coniugale.

Cosa dice la legge quando un coniuge

viene a mancare per tutelare l’altro

ancora in vita?

Nella nostra Bologna La parola ai Genitori

Oggi parliamo di... Salute e risposte

Casa e lavoro

Y

49

pag

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