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AGGIORNAMENTI Notizie varie Dal notiziario On-line del CNN

aprile 2007 - notaio informatico Riccardo Ricciardi

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<strong>AGGIORNAMENTI</strong>Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazioneCurata da Francesco Bonitrasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.itMese di APRILE 2007<strong>Notizie</strong> <strong>varie</strong>Annotazione a margine degli atti degli estremi <strong>del</strong>le formalità di iscrizione e trascrizioneSi richiama l’attenzione di tutti i colleghi sull’art. 50 <strong>del</strong> Decreto legislativo 1 agosto 2006, n. 249, entrato invigore il 26 agosto 2006, il quale, nel riformare l’ordinamento disciplinare notarile, ha recato una modifica all’art.23 <strong>del</strong> Regio decreto legge 23 ottobre 1924, n. 1737 (recante norme complementari per l'attuazione <strong>del</strong> nuovoordinamento degli archivi notarili), disponendo espressamente:“1. I notai annotano gli estremi <strong>del</strong>le formalità di iscrizione e trascrizione, alla cui esecuzione sonoobbligati, a margine degli atti”.“2. In caso di omissione, il notaio è punito disciplinarmente con la sanzione pecuniaria da 8 euro a 24euro per ogni annotazione omessa”.Trattasi di norma che presumibilmente a molti colleghi è sfuggita, data l’ampiezza <strong>del</strong>la normativa che l’haracchiusa. La novità consiste sostanzialmente nel fatto che mentre la norma precedente faceva esclusivoriferimento alle “trascrizioni e iscrizioni ipotecarie”, la nuova disposizione contempla anche le operazioniassoggettate a pubblicità commerciale.Considerato la sanzione prevista dal secondo comma <strong>del</strong>la norma (sanzione pecuniaria da 8 euro a 24 euro perogni annotazione omessa), è indispensabile dare alcune indicazioni.La norma opera per le formalità di iscrizione e di trascrizione che rappresentino un obbligo per il notaio; virientrano certamente, per la pubblicità immobiliare la trascrizione sui registri immobiliari; per la pubblicitàcommerciale, l’iscrizione nel registro <strong>del</strong>le imprese: degli atti costitutivi sia di società di persone che di società dicapitali; degli atti modificativi di società di persone; dei verbali assembleari di modifica statutaria; <strong>del</strong>le cessioni dipartecipazioni sociali; <strong>del</strong>le cessioni di aziende; <strong>del</strong>le procure institorie e di quelle di cui all’art. 2209 c.c.(ivicompresi gli atti di modifica e di revoca).Non rientrano nella norma le annotazioni sui registri immobiliari, perché non costituiscono specifici obblighi <strong>del</strong>notaio.<strong>Dal</strong> <strong>notiziario</strong> <strong>On</strong>-<strong>line</strong> <strong>del</strong> <strong>CNN</strong>2 aprile ■ Studi di Impresa Studio n. 166-2006/IIl Decreto Legislativo 122/2005 e sua applicazione alle cooperative di abitazione3 aprile LEGGE 2 aprile 2007, n. 40Conversione in legge, con modificazioni, <strong>del</strong> decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misureurgenti per la tutela dei consumatori, la promozione <strong>del</strong>la concorrenza, lo sviluppo di attivitàeconomiche e la nascita di nuove imprese.(Supplemento Ordinario n. 91/L alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77)Agenzia <strong>del</strong> Territorio PROVVEDIMENTO 20 marzo 2007Estensione <strong>del</strong> servizio di trasmissione telematica <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo unico informatico catastale, relativoalle dichiarazioni per l'accertamento <strong>del</strong>le unità immobiliari urbane di nuova costruzione e alledichiarazioni di variazione <strong>del</strong>lo stato, consistenza e destinazione <strong>del</strong>le unità immobiliari urbanecensite (Docfa) e approvazione di nuove specifiche tecniche. (G.U. 2 aprile 2007, n. 77)L'Agenzia <strong>del</strong> Territorio con il Provvedimento firmato il 20 marzo 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di


ieri ha esteso a tutta Italia (tranne le Province di Trento e Bolzano) il servizio di trasmissione telematica <strong>del</strong>ledichiarazioni per l’accertamento <strong>del</strong>le nuove costruzioni e per le variazioni di quelle già esistenti.12 aprile Ministero <strong>del</strong>la Sviluppo Economico DECRETO 17 gennaio 2007 (G.U. 6 aprile 2007, n. 81)Rideterminazione <strong>del</strong>l'importo minimo di bilancio per la nomina <strong>del</strong> commissario liquidatore negliscioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 2545-septiesdecies <strong>del</strong>codice civile.Non si procede alla nomina <strong>del</strong> commissario liquidatore se il totale <strong>del</strong>l'attivo patrimoniale è inferiore a 25mila euro.Il Ministero <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico ha rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina <strong>del</strong> commissarioliquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative e dei loro consorzi, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 2545-septiesdecies <strong>del</strong> Codice Civile.13 aprile ■ Studi Esecuzioni Immobiliari Studio n. 7-2007/EQuestioni in tema di titolo esecutivo per il rilascioIn sintesi lo studio afferma che la condizione minima ed essenziale per l'esistenza di un titolo esecutivo perconsegna/rilascio è che l'obbligazione di consegna risulti in modo chiaro e non equivoco dal tenore <strong>del</strong>l'atto. Non èquindi sufficiente che l'obbligo risulti previsto da una norma di legge, ancorché pianamente applicabile in via diintegrazione al rapporto contrattuale.Lo studio analizza alcuni consolidati orientamenti <strong>del</strong>la giurisprudenza in materia di esecuzione perconsegna/rilascio.Infine, lo studio analizza i poteri-doveri <strong>del</strong> notaio richiesto di spedire l'atto in forma esecutiva e individua l'oggetto<strong>del</strong> controllo formale di esistenza <strong>del</strong> titolo nella verifica che l'atto rientri formalmente nella previsione <strong>del</strong>l'art. 474c.p.c. e abbia ad oggetto un'obbligazione astrattamente suscettibile di essere eseguita.Ogni altra questione (esigibilità <strong>del</strong>la prestazione, esistenza di condizioni ostative etc.) è estranea ai poteri-doveri <strong>del</strong>notaio, che non può quindi rifiutare il rilascio <strong>del</strong>la copia esecutiva, né incorrere in responsabilità nei confronti diterzi.16 aprile ■ Studi Tributari Studio n. 116-2006/TDurata <strong>del</strong>l’obbligo di presentazione <strong>del</strong>la denuncia di successioneLo studio si propone di rispondere al quesito di quale sia la durata <strong>del</strong>l’obbligo di presentazione<strong>del</strong>la dichiarazione di successione in relazione al divieto posto dal secondo comma <strong>del</strong>l’art. 48 <strong>del</strong>D.Lgs.346/90 (Testo Unico <strong>del</strong>l’imposta sulle successioni e donazioni) e conclude nel senso che,nei casi di situazioni non ancora definite al 31.12.1990, e nei casi di successioni apertesi dopo tale data,l’obbligo (ed il conseguente divieto di compiere atti relativi a trasferimenti per causa di morte, se nonè stata fornita la prova <strong>del</strong>la presentazione, anche dopo il termine di cinque anni di cui all’art. 27,comma 4, <strong>del</strong>la dichiarazione <strong>del</strong>la successione) è perenne.20 aprile ■ Studi Tributari Studio n. 16-2007/TRedditi di lavoro autonomo: novità relative ai criteri di determinazione introdotte dalla“manovra finanziaria 2007”SOMMARIO: 1. Premessa;2. La tassazione <strong>del</strong>le plusvalenze e la deducibilità <strong>del</strong>le minusvalenze;3. Le spese alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande;4. Partecipazione a convegni: la detrazione <strong>del</strong>l’Iva <strong>del</strong>le spese alberghiere e <strong>del</strong>le somministrazionidi alimenti e bevande;5. Il “conto corrente professionale”: le ultime novità previste dalla Legge Finanziaria <strong>del</strong> 2007;6. I veicoli utilizzati dai professionisti: le limitazioni alla deducibilità dei costi;7. I mezzi di trasporto interessati dalla nuova disposizione;8. I punti fermi <strong>del</strong>l’art. 164 <strong>del</strong> Tuir;9. Le modifiche introdotte dall’art. 7 <strong>del</strong> D.L. n. 262/2006;10. L’applicazione retroattiva <strong>del</strong>la nuova disposizione; 11. Le modifiche introdotte dalla LeggeFinanziaria <strong>del</strong> 2007;12. La detrazione <strong>del</strong>l’Iva degli autoveicoli strumentali e <strong>del</strong>le spese di gestione;13. La partecipazione degli immobili alla formazione <strong>del</strong> reddito di lavoro autonomo: Cenni;14 L’ammortamento degli immobili (esclusivamente) strumentali nell’attività di lavoro autonomo;15. I canoni di locazione finanziaria degli immobili utilizzati esclusivamente nell’esercizio <strong>del</strong>l’arte e<strong>del</strong>la professione;16. Gli immobili utilizzati promiscuamente posseduti a titolo di proprietà;17. Gli immobili in leasing utilizzati promiscuamente dai professionisti;18. Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili;


19. I costi di ristrutturazione “incrementativi”;20. Il regime transitorio: le spese di ammodernamento, ristrutturazione e riparazione degliimmobili sostenute nei precedenti esercizi;21. Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e di manutenzione degli immobili ad usopromiscuo;22. Le plusvalenze e le minusvalenze relative agli immobili;23. L’entrata in vigore <strong>del</strong>le novità relative agli immobili;24. Spese di telefonia: deducibilità all’80 per cento.Risposte <strong>del</strong>l’Ufficio Studi ai quesiti posti dai singoli notaiQuesiton. 680-2006/CTrasferimento di immobili da Comune a società partecipata e menzioni urbanisticheE’ stato chiesto all’Ufficio Studi se sia ricevibile un atto con il quale un Comune trasferiscealcuni immobili per i quali – non essendo possibile reperire le <strong>del</strong>ibere di approvazione deirelativi progetti – si menzionerebbe la dichiarazione <strong>del</strong> rappresentante <strong>del</strong>l’ente locale <strong>del</strong>laconformità degli edifici alla normativa urbanistica nazionale e agli strumenti urbanistici.L’Ufficio si è espresso nel senso che sembra consentito ricorrere – in luogo <strong>del</strong>la menzionedegli estremi <strong>del</strong> titolo abilitativo – alla menzione <strong>del</strong>la dichiarazione <strong>del</strong> rappresentante<strong>del</strong>l’ente locale circa la regolarità urbanistica degli immobili.A supporto di tale conclusione ha ricordato che per quanto attiene alle costruzioni deiComuni, si poneva nel passato il problema se esse richiedessero o meno la concessioneedilizia e che il problema è stato legislativamente risolto dall’art. 2, comma 60° <strong>del</strong>la legge662 <strong>del</strong> 1996, che, nel modificare l’art. 4, comma 16° <strong>del</strong> decreto-legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, ha stabilito: “per le opere pubbliche deiComuni, la <strong>del</strong>iberazione con la quale il progetto viene approvato o l’opera autorizzata ha imedesimi effetti <strong>del</strong>la concessione edilizia” ancorché il tutto debba essere corredato da unarelazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità <strong>del</strong> progetto alleprescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché alle norme di sicurezza sanitaria, ambientale epaesistica.L’art. 2, comma 59° <strong>del</strong>la legge 662/1996 stabilisce: “le disposizioni di cui ai commi quinto esesto <strong>del</strong>l’art. 40 <strong>del</strong>la legge 28 febbraio 1985, n. 47 si applicano anche ai trasferimentiprevisti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, nonché ai trasferimenti di immobili diproprietà di enti di assistenza e previdenza e <strong>del</strong>le amministrazioni comunali”.Per effetto di questa norma tutti i negozi traslativi di immobili degli enti predetti (la legge 24dicembre 1993, n. 560 ha liberalizzato la vendita <strong>del</strong> patrimonio degli Istituti autonomi <strong>del</strong>lecase popolari per consentirne un risanamento finanziario) non abbisognano <strong>del</strong>ladocumentazione prevista dall’art. 40, 2° comma <strong>del</strong>la legge 47/1985.Peraltro le costruzioni di tali enti che risultassero prive di concessione o licenza edilizia, oconcessione in sanatoria ai sensi <strong>del</strong>l’art. 13 <strong>del</strong>la legge 47/1985 ( e fermo restando che pergli immobili dei Comuni la concessione è sostituita dalla <strong>del</strong>ibera interna <strong>del</strong> Comune)sarebbero costruzioni abusive, che porrebbero in imbarazzo gli acquirenti <strong>del</strong> bene.La materia è oggi disciplinata anche dagli artt. 7 e 28 <strong>del</strong> Testo unico <strong>del</strong>l’edilizia (D.P.R. 6giugno 2001, n. 380).L’art. 7, relativo alla attività edilizia <strong>del</strong>le pubbliche amministrazioni, esclude l’applicazione<strong>del</strong>le disposizioni <strong>del</strong> testo unico in tema di titoli abilitativi alle opere pubbliche dei comuni<strong>del</strong>iberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione<strong>del</strong> progetto, ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 47 <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 21 dicembre1999, n. 554.Quanto all’art. 28, esso prevede che per le opere eseguite da amministrazioni statali, ildirigente o il responsabile <strong>del</strong> competente ufficio comunale, nel caso in cui accerti l'inizio ol'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o daaltre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere espazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla l. 18 aprile1962, n. 167, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizionidegli strumenti urbanistici, è tenuto ad informare immediatamente la regione e il Ministero


Quesiton. 24-2007/IQuesiton. 12-2007/Inell’atto di acquisto di esso da parte <strong>del</strong>l’imprenditore acquirente o, eventualmente, da parte<strong>del</strong>l’altro coniuge.Su questo secondo punto l’Ufficio ha rilevato che l’art. 178 c.c. si limita a richiedere la sussistenza di unarelazione funzionale fra bene e impresa al momento <strong>del</strong>l’acquisto, per cui non sarebbe necessario che il coniugeimprenditore espressamente dichiari, al momento <strong>del</strong>l’acquisto, la sua intenzione di destinare il beneall’impresa.Quindi l’Ufficio ha concluso che:- per l’applicazione <strong>del</strong>l’art. 178, e quindi affinché i beni destinati all’esercizio <strong>del</strong>l’impresacostituiscano oggetto di comunione de residuo, è necessario che essi siano destinati, sin dalloro acquisto, a tale esercizio (applicandosi viceversa le regole <strong>del</strong>la comunione immediata) esecondo la giurisprudenza tale destinazione non dovrebbe essere formalizzata mediantedichiarazione <strong>del</strong>l’acquirente o <strong>del</strong> coniuge <strong>del</strong>l’imprenditore;- non è viceversa necessario che tale destinazione persista successivamente all’acquisto,perché i beni oggetto di comunione de residuo divengono oggetto di comunione immediatasolo nelle ipotesi previste dall’art. 191.Il coniuge imprenditore, finché dura la comunione, può dunque, a sua discrezione,liberamente disporre dei beni oggetto di comunione de residuo ex art. 178 c.c., sino anche adonarli, senza l’intervento <strong>del</strong>l’altro coniuge.Oggetto sociale: mediazione e amministrazione di condominio - Precisazionisull’interpretazione di una circolare <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>le attività produttiveL’ufficio ha esaminato il problema <strong>del</strong>la compatibilità, all’interno <strong>del</strong>l’oggetto sociale di unacostituenda società sia l’attività di mediazione, sia quella di amministrazione di condomini.Dopo aver ricordato che l’art. 5, comma terzo, <strong>del</strong>la l. 3 febbraio 1989, n. 89, dispone, tral’altro, che l’esercizio <strong>del</strong>l’attività di mediazione è incompatibile “con l’esercizio di attivitàimprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”, ilMinistero <strong>del</strong>le attività produttive, però, ha emanato una breve circolare (n. 554611 <strong>del</strong> 4luglio 2003) nella quale, proprio con riguardo al caso di specie, afferma che l’attivitàespletata dagli amministratori di condominio determina il sorgere “non di un rapporto dilavoro dipendente bensì di un contratto generalmente inquadrato nello schema <strong>del</strong> mandato.Parimenti, deve escludersi che l’adempimento di tali obblighi contrattuali configuriun’attività professionale assimilabile a quelle previste e disciplinate nel nostro ordinamentogiuridico (artt. 2229 e ss. cod. civ.). Conseguentemente, non rientrando l’attività diamministratore di condominio tra quelle descritte al comma 3 <strong>del</strong>l’art. 5 <strong>del</strong>la legge n. 39 <strong>del</strong>1989, come modificato dall’articolo 18 <strong>del</strong>la legge n. 57 <strong>del</strong> 2001, non sembra sussistereincompatibilità con l’attività di mediazione”.L’Ufficio però ha criticato la soluzione proposta nella suddetta circolare, sulla base <strong>del</strong> fattoche contiene una certa confusione riguardo ai concetti di “attività professionale” e di“attività svolta professionalmente”.Nella circolare dapprima si esclude la configurabilità <strong>del</strong> rapporto di amministrazione dicondomini in termini di lavoro subordinato, poi si esclude la possibilità di configurarlo intermini di professione intellettuale, e si ritiene a questo punto esaurita l’argomentazione,tralasciando invece il rilievo, evidente, che l’esecuzione, con regolarità, di contratti dimandato di un certo tipo è idonea ad attribuire a tale attività i caratteri di professionalità edanche, in presenza di un minimo di organizzazione al riguardo, di imprenditorialità.Ne risulta che deve ritenersi senz’altro violato il divieto di cui all’art. 5, comma terzo, l.39/1989, da parte di una società di mediazione che contempli nel proprio oggetto socialeanche l’attività di amministrazione di condomini (esercitabile da società, anche in ragione<strong>del</strong>la recente sentenza <strong>del</strong>la Cassazione, 24 ottobre 2006, n. 22840): la previsionenell’oggetto sociale esprime infatti l’intenzione di svolgere entrambe le attivitàprofessionalmente e in modo imprenditoriale, circostanza non consentita dalla legislazionespeciale in materia (v. sul punto il parere n. 6073/I).Rimborso dei finanziamenti dei soci di s.r.l. mediante trasferimento di beneimmobileAll’ufficio è stato posto il quesito <strong>del</strong>la compatibilità con l’art.2647 Cod.Civ. con lafattispecie in cui i soci di una SRL vorrebbero acquistare un immobile <strong>del</strong>la Società, pagandoil prezzo <strong>del</strong>la compravendita mediante compensazione con un finanziamento che gli socistessi in tempi passati hanno fatto alla società (in altre parole il rimborso <strong>del</strong> finanziamento


Quesiton. 9-2007/TQuesiton. 142-2006/CQuesitoda parte <strong>del</strong>la società ai soci avverrebbe non attraverso la restituzione <strong>del</strong> danaro oggetto <strong>del</strong>finanziamento, bensì attraverso il trasferimento ai soci di immobili sociali).Dopo aver esposto le posizioni <strong>del</strong>la dottrina in merito all’applicabilità ed agli effetti<strong>del</strong>l’art.2647 Cod.Civ., l’Ufficio ha concluso che nel caso di specie, la società potrebberealizzare il trasferimento <strong>del</strong>l’immobile a titolo di rimborso <strong>del</strong> finanziamento in due modi:- o attraverso una prestazione in luogo di adempimento, con la quale la società estinguel’obbligo di restituzione mediante l’esecuzione di una diversa attribuzione patrimonialeconsistente nel trasferimento <strong>del</strong>la proprietà degli immobili;- o attraverso una vendita degli immobili ai soci, i quali compensano l’obbligo di pagare ilprezzo di acquisto con il diritto alla restituzione <strong>del</strong> finanziamento.Nel primo caso, l’eventuale inefficacia <strong>del</strong> rimborso renderà inefficace anche il trasferimento<strong>del</strong>l’immobile, perché quest’ultimo costituisce la diversa prestazione con la quale vieneeseguito l’obbligo di restituzione <strong>del</strong> finanziamento dei soci.Nel secondo caso, invece, l’inefficacia <strong>del</strong> rimborso renderà inefficace la compensazione traobbligo <strong>del</strong> rimborso e obbligo di pagamento <strong>del</strong> prezzo; se le parti non dispongonodiversamente, dovrebbe restare efficace il trasferimento <strong>del</strong>l’immobile alienato, a fronte <strong>del</strong>quale sussiste l’obbligo di pagamento <strong>del</strong> prezzo da parte dei soci, che rivive per effetto<strong>del</strong>l’inefficacia <strong>del</strong>la compensazione con il diritto alla restituzione <strong>del</strong> finanziamento.Plusvalenze immobiliari ex art. 67, D.P.R. n. 917/1986. Costi inerenti ed ICI.E’ stato chiesto all’Ufficio studi se l’ICI pagata dal proprietario cedente possa essere inclusatra i “costi inerenti” di cui all’art. 68 <strong>del</strong> D.P.R. n. 917/1986, per il calcolo <strong>del</strong>le plusvalenzeimmobiliari.L’Ufficio ha concluso per la risposta negativa, evidenziando che trattasi di un’imposta sulpatrimonio avente carattere di peridiocità, la quale colpisce la capacità contributiva che simanifesta staticamente nella titolarità di un diritto sul bene, e non all’atto <strong>del</strong>la produzione o<strong>del</strong> trasferimento <strong>del</strong> bene medesimo da un soggetto ad un altro, come è proprio <strong>del</strong>leimposte indirette, e come avveniva per l’INVIM che colpiva l’incremento di valore degliimmobili, ossia la differenza di valore degli stessi al momento <strong>del</strong>la cessione rispetto a quello<strong>del</strong>l’acquisto.Ha quindi ricordato che elimina ogni perplessità a riguardo la disposizione contenutanell’art. 17 <strong>del</strong> D.Lgs n. 504/1992, con la quale il legislatore, nel prevedere espressamenteche “l’imposta comunale sugli immobili non è deducibile agli effetti <strong>del</strong>l’imposta erariale sui redditi”,esclude indubitabilmente che l’ICI possa essere dedotta dalla base imponibile <strong>del</strong>l’IRPEF e<strong>del</strong>l’IRES.Box da costruire e necessità <strong>del</strong>le menzioni urbanisticheE’ stato posto il quesito di come possa procedersi, ai fini <strong>del</strong>l’applicazione <strong>del</strong>la normativasul condono edilizio, allorquando il manufatto da negoziare non si sostanzi in un edificiocompleto, vale a dire già costruito, bensì in un edificio ancora da costruire (per esempionell’atto di permuta di terreno con box da costruire, come ci si deve comportare ai fini<strong>del</strong>l’indicazione degli estremi <strong>del</strong> permesso di costruire).L’Ufficio si è espresso nel senso chea) se l’edificio è soltanto genericamente programmato, senza alcun riferimento conl’autorità preposta al governo <strong>del</strong> territorio (Comune), esso può essere negoziato come uncomune bene futuro, cioè limitandosi ad indicare gli elementi descrittivi che valgano adidentificare il bene;b) se invece l’interessato ha iniziato la pratica amministrativa per ottenere l’abilitazione<strong>del</strong> Comune, il bene può essere indicato facendo riferimento agli estremi <strong>del</strong>ladocumentazione atta a comprovare la richiesta al Comune, ma sempre trattando il benecome un bene futuro, cioè ancora da costruire.Allorquando la costruzione non sia ancora ultimata, e di più allorquando il programmacostruttivo sia ancora da impostare nei confronti <strong>del</strong> Comune, cioè soltanto programmato eproiettato nel futuro, l’atto può essere compiuto come un normale negozio, senza alcunapreoccupazione di osservanza <strong>del</strong>la legislazione sul condono edilizio, poiché quest’ultimapresuppone la negoziazione di un edificio o di un bene immobile costruito e pertanto giàeffettivamente esistente nella realtà ontologica.Cessione di bene da s.a.s. ad s.a.s. aventi il medesimo socio accomandatario e legale


n. 31-2007/I rappresentanteE’ stato posto il quesito se nel caso di contratto tra due SAS con il medesimo socioaccomandatario, il rappresentante in conflitto di interessi debba essere autorizzato dagliaccomandanti senza che ciò comporti per questi ultimi violazione <strong>del</strong> divieto di immistionedi cui all'art. 2320 c.c. ed in che forma debba esprimersi il consenso per evitare di incorrerenella violazione <strong>del</strong> divieto.Il problema è dunque quello <strong>del</strong>la necessità, in applicazione <strong>del</strong>l'art. 1395 c.c., di un'espressaautorizzazione a contrarre con sé medesimo da parte dei soci accomandanti all'unico socioaccomandatario al fine di procedere alla stipula <strong>del</strong>la citata cessione d'azienda, tenuto conto<strong>del</strong> disposto di cui all'art. 2320 c.c., posto che non sembrano esservi dubbi sulla applicabilità<strong>del</strong>l’art. 1395 c.c. all’ipotesi di rappresentanza organica, come quella al vaglio (per cui èannullabile il contratto che il rappresentante conclude con se stesso, in proprio o comerappresentante di un'altra parte, a meno che il rappresentato lo abbia autorizzatospecificatamente ovvero il contenuto <strong>del</strong> contratto sia determinato in modo da escludere lapossibilità di conflitto d'interessi e l'impugnazione può essere proposta soltanto dalrappresentato).L’Ufficio ha concluso affermando che sembra preferibile ritenere che l’autorizzazionerilasciata dagli accomandanti ex 1395 c.c. non implichi in alcun caso un atto di immistioneposto che essa è più semplicemente destinata a rimuovere la situazione di conflitto diinteressi, constando, nella sostanza, in una rinuncia alla relativa azione di annullamento.È a tal fine opportuno, sul piano redazionale, che di tale rinuncia alla relativa azione diannullamento sia fatta menzione nel documentare l’autorizzazione degli altri sociaccomandanti al compimento <strong>del</strong>l’atto.Quesiton. 11-2007/IQuesiton. 12-2007/TQuorum per le “<strong>del</strong>ibere consequenziali all’art. 2482-ter c.c.”E’ stato posto il quesito se la <strong>del</strong>ibera di assemblea con cui si decide azzeramento <strong>del</strong>capitale a copertura <strong>del</strong>le perdite e ricostituzione <strong>del</strong> capitale al medesimo importooriginario, offerta in opzione ai soci, ecc. (l’ordine <strong>del</strong> giorno prevedeva “<strong>del</strong>ibereconsequenziali all’art. 2482-ter c.c.”) rappresenta un caso di “modifica <strong>del</strong>l'atto costitutivo e<strong>del</strong>lo statuto” o, comunque, di “decisione di compiere operazione che comporta unasostanziale modificazione <strong>del</strong>l'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o unarilevante modificazione dei diritti dei soci”La risposta al quesito ha un rilevante impatto pratico, in quanto spesso gli statuti di SRLprevedono maggioranze qualificate per le due ipotesi sopra indicate.L’Ufficio ha rispostao che la riduzione di capitale adottata ex artt. 2447 o 2482-ter c.c. non èmai di per sé obbligatoria, ma comporta una scelta discrezionale <strong>del</strong>l’assemblea tra diversealternative (abbattimento e ricostituzione <strong>del</strong> capitale, trasformazione, messa inliquidazione), tutte modificazioni statutarie di rilevanza essenziale per la società, e per lequali dunque non è mai ammissibile una deroga all’applicazione dei quorum previsti (dallalegge o dallo statuto) per l’adozione <strong>del</strong>le modificazioni statutarie.Diversa è invece la conclusione in caso di riduzione obbligatoria <strong>del</strong> capitale, ex artt. 2446 e2482-bis, laddove sia, cioè, possibile procedere alla stessa senza che si scenda al di sotto <strong>del</strong>minimo legale: le norme di legge dispongono, per le s.p.a., univocamente nel senso diapplicare i quorum <strong>del</strong>l’assemblea ordinaria ed il controllo di legalità ex art. 2436 c.c.; per les.r.l., invece, ferma restando l’applicazione <strong>del</strong>l’art. 2480 c.c. (rinvio all’art. 2436 c.c.),sembrerebbero trovare comunque applicazione i quorum rafforzati previsti per lemodificazioni statutarie, in assenza di una espressa norma derogatoria.Determinazione <strong>del</strong>l’aliquota <strong>del</strong>l’imposta sostitutiva in caso di mutuo contratto perfinanziare l’acquisto di una cd. “prima casa” compiuto da un soggetto diverso dalmutuatario.E’ stato chiesto all’Ufficio studi quale sia l’aliquota <strong>del</strong>l’imposta sostitutiva sui finanziamentibancari a medio e lungo termine applicabile nell’ipotesi di mutuo contratto esclusivamenteda un coniuge (privo dei requisiti di cui alla nota II-bis all’art. 1, tariffa, parte prima, d.p.r. n.131/1986) per finanziare l’acquisto di una “prima casa” di abitazione da parte <strong>del</strong>l’altroconiuge (avente i suddetti requisiti). E ciò a prescindere dagli ulteriori profili di liberalitàindiretta emergenti per il pagamento <strong>del</strong> prezzo.L’Ufficio ha risposto che nel caso specifico il finanziamento non è “erogato per l’acquisto diuna ‘seconda’ casa”, perché il mutuatario non è l’acquirente <strong>del</strong> bene immobile; resta,


Quesiton. 175-2006/Cpertanto, irrilevante l’insussistenza nei suoi confronti dei requisiti soggettivi di cui alla notaII-bis e quindi al finanziamento in oggetto è applicabile l’aliquota ordinaria <strong>del</strong>l’impostasostitutiva nella misura <strong>del</strong>lo 0,25%.Quesiti vari in tema di terzo condono edilizio e richiesta di parere per vincolopaesaggistico1) presupposto che stato commesso un abuso in zona sottoposta a vincolo paesaggistico,è stato chiesto se la domanda alla Sovrintendenza debba essere presentata entro 180 giorni.L’Ufficio ha risposto premettendo che ai fini <strong>del</strong>la stipula non occorre attendere che laSovrintendenza si pronunci in senso affermativo (anche se il richiamo ai rischi di unarisposta negativa fanno parte <strong>del</strong>la diligenza professionale <strong>del</strong> notaio); ciò premesso haricordato che ormai la regola generale è quella <strong>del</strong> silenzio-rifiuto, ciò significa che se lapubblica amministrazione non ha ancora risposto, ai fini <strong>del</strong>la commerciabilità <strong>del</strong> beneabusivo si possono riportare in atto all’infinito gli estremi <strong>del</strong>l’istanza sul vincolo, oaddirittura reiterare la domanda stessa, riproponendola alla pubblica amministrazione, ameno che non si voglia percorrere la strada <strong>del</strong>l’impugnativa <strong>del</strong> silenzio innanzi al TAR,allo scopo di sollecitare una risposta (in senso affermativo o in senso negativo) <strong>del</strong>lapubblica amministrazione.Le stesse considerazioni valgono per l’abuso secondario (ampliamento), con le seguentiprecisazioni:a) occorre accertare se l’abuso consistente in un ampliamento si sia sostanziato omeno in un bene autonomo rispetto alla precedente costruzione, perché in casoaffermativo esso va trattato come abuso primario e non come abuso secondario;b) se viene accertato che si tratta di abuso secondario, non vi è alcun dubbio che essoè irrilevante ai fini <strong>del</strong>la commerciabilità, nel senso che l’atto sarebbe valido anchesenza la riproduzione in atto di tutte le prescritte indicazioni di legge, e fermorestando anche in questo caso l’obbligo di diligenza professionale <strong>del</strong> notaio, perinformare le parti di tutte le possibili conseguenze sanzionatorie amministrative<strong>del</strong>l’abuso edilizio perpetrato.2) quanto rileva la destinazione non abitativa?La destinazione <strong>del</strong>l’edificio è ininfluente ai fini <strong>del</strong>la commerciabilità <strong>del</strong> bene e <strong>del</strong>lacorretta indicazione di tutte le prescrizioni previste dalla legge (ad esclusione di alcuneRegioni, ove la destinazione incide sulla sanabilità <strong>del</strong> bene: es Regione Sicilia).3) è rilevante la data <strong>del</strong>l’abuso?L’Ufficio ha risposto che mentre la richiesta di parere sul vincolo non era rilevante per ilprimo condono (infatti il vincolo influiva soltanto sul perfezionamento <strong>del</strong> silenzio assenso),<strong>del</strong> vincolo si è iniziato a parlare soltanto a partire dal secondo condono.Ma non vi è alcun dubbio che attualmente, se si negozia un bene condonato sia peril primo che per il secondo che per il terzo condono, o si dispone <strong>del</strong> provvedimentodi sanatoria <strong>del</strong> Comune, oppure occorre fare riferimento alla richiesta di parere sulvincolo.<strong>Dal</strong>la Lista Sigillo3 aprile Trasmetto in allegato copia <strong>del</strong> decreto emesso dal Tribunale di Monza in data 31 marzo 2007,sulla falsariga <strong>del</strong> provvedimento già emesso dal Tribunale di Venezia in ata 15 settembre 2006;detto decreto autorizza la trascrizione presso la Stato Civile <strong>del</strong> Comune di Monza <strong>del</strong>laconvenzione di separazione dei beni stipulata fra due cittadini albanesi che avevano contrattomatrimonio in Albania.3 aprile In allegato il prospetto che ho predisposto sul decreto bersani bis (ad uso interno per i mieicollaboratori e per i clienti). Buona notte a Tutti! Giovanni Rizzi.4 aprile Invio in allegato una breve parafrasi schematica <strong>del</strong> recente provvedimento parzialmente attuativo<strong>del</strong> Decreto 192/05, come da poco modificato, predisposta per mio uso, in formato rtf eodt, unitamente all'allegato <strong>del</strong> decreto che ritengo più rilevante: il mo<strong>del</strong>lo di attestato diqualificazione energetica.


Chiedo scusa in anticipo per le imprecisioni che fossero contenute nella schematica disamina.Colgo l'occasione per formulare affettuosamente a tutti - vicini, lontani, vertice, base, personale diVia Flaminia - una Pasqua serena. CordialmenteMarilù Agresta11 aprile Con la cessione di quote purtroppo è andata male, stavolta invece è andata bene.Cass. 25.1.2007, n. 3.671 (in Il fisco n. 15/2007, 2224), emanata a seguito di ricorso da mepresentato, ha statuito, accogliendo totalmente il ricorso e cassando la decisione d'appello, che"Ove una società di persone si estingua per essere venuta meno la pluralità dei soci el'azienda venga trasferita al socio superstite che dichiari di volerla proseguire in proprio,non si realizza una cessione di azienda (soggetta ad imposta proporzionale di registro)bensì un'assegnazione <strong>del</strong>la stessa (soggetta ad imposta fissa di registro e non ad IVA)."Sono curioso di vedere se la DRE Toscana emanerà, come ha fatto a seguito <strong>del</strong>la sentenza sullacessione di quote, apposita circolare agli uffici invitandoli ad adeguarsi ... dm13 aprile Il bollo telematico, in effetti, problemi ne crea e non solo a noi.A completamento <strong>del</strong>le mie osservazioni allego, in quanto di comune utilità, la nota fatta perveniredal Registro Imprese di Verona e il quesito formulato alla Agenzia <strong>del</strong>le Entrate.Buon lavoro a tutti. Cristiano Casalini Notaio in Minerbe (VR)24 aprile Invio alla Lista la risposta <strong>del</strong>la Direzione Centrale <strong>del</strong>l'Agenzia <strong>del</strong>le Entrate ad una mia istanza diinterpello, relativamente a <strong>varie</strong> problematiche sorte in tema di registrazione degli affitti e subaffittidi azienda, alla luce <strong>del</strong>la nuova normativa introdotta dall'art. 35 comma 10 quater D.L.4/7/2006 n. 223 convertito in Legge 4/8/2006 n. 248. Cordiali Saluti Paolo DemariaAgenzia <strong>del</strong> TerritorioCIRCOLARE 30marzo 2007, n. 3/T(reperibile sul <strong>notiziario</strong> <strong>del</strong> 3aprile)Ministero <strong>del</strong>l’InternoCircolare 6 aprile 2007,n. 19Comunicato Agenzia<strong>del</strong> Territorio 2 aprile2007, G.U. 2 aprile2007,n. 77, S.O. n. 93(consultabile in allegato alNotiziario <strong>del</strong> 4 aprile)Circolari, Risoluzioni e Note ministerialiOGGETTO:Decreto direttoriale 6 dicembre 2006, pubblicato nella GazzettaUfficiale 12 dicembre 2006, n. 288 S.O. - Estensione <strong>del</strong>le procedure telematiche dicui all'art. 3-bis <strong>del</strong> decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 - Primi chiarimentioperativi.L'Agenzia <strong>del</strong> Territorio fornisce i primi chiarimenti operativi in ordine al provvedimento 6dicembre 2006 (in G.U. 12 dicembre 2006, n. 288, S.O. n. 232), che ha esteso le proceduretelematiche di cui all'art. 3-bis, D.Lgs. n. 463/1997 a nuovi soggetti e a nuove tipologie di atti,rendendone progressivamente obbligatorio l'utilizzo per i notai e completando l'attivazione <strong>del</strong>servizio agli ambiti territoriali finora esclusi.Primi chiarimenti sul diritto dei cittadini <strong>del</strong>l’Unione e dei loro familiari dicircolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membriIl Ministero <strong>del</strong>l'Interno chiarisce l'applicazione <strong>del</strong> D.Lgs. 30 <strong>del</strong> 2007 (in <strong>CNN</strong> <strong>Notizie</strong> <strong>del</strong> 28marzo 2007) sulle regole per l'ingresso e il soggiorno dei cittadini <strong>del</strong>l'Unione Europea e dei lorofamiliari.Non serve più la carta di soggiorno rilasciata dalla Questura. E' sufficiente l'iscrizione anagraficapresso il Comune, come per il cittadino italiano.I cittadini <strong>del</strong>l'Unione che hanno presentato la domanda di carta di soggiorno prima <strong>del</strong>l´11 aprile,possono iscriversi all'anagrafe con la ricevuta rilasciata dalla Questura o da Poste Italiane e conl'autocertificazione dei requisiti richiesti dalla nuova normativa.Il familiare non comunitario <strong>del</strong> cittadino <strong>del</strong>l'Unione, continuerà a richiedere la carta di soggiornoalla Questura.Aggiornamento <strong>del</strong>la banca dati catastaleIn relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 34, D.L. n. 262/2006 (convertito,con modificazioni, dalla legge n. 286/2006), come sostituito dall'art. 1, comma 339,legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), l'Agenzia <strong>del</strong> Territorio ha reso noto l'elencodei Comuni per i quali sono state completate le operazioni di aggiornamento <strong>del</strong>labanca dati catastale in relazione alle variazioni colturali derivanti dalle dichiarazionipresentate nel 2006 dai soggetti interessati agli organismi pagatori, riconosciuti ai fini<strong>del</strong>l'erogazione dei contributi agricoli, e messe a disposizione dall'AGEA.


Agenzia <strong>del</strong>le EntrateDIREZIONECENTRALENORMATIVA ECONTENZIOSORisoluzione 23 marzo2007, n. 60Oggetto: trasferimenti di beni immobili di interesse paesaggisticoambientale. Imposta di registro al 3%Istanza d'interpello - Art. 11, Legge 27 Luglio 2000, n. 212.L’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate chiarisce quale sia il trattamento fiscale applicabile ai trasferimenti dibeni immobili di interesse paesaggistico ambientale.Nella risoluzione in esame l’Agenzia, ritiene applicabile ai trasferimenti suddetti l’aliquotaagevolata <strong>del</strong> 3% prevista dal comma quattro <strong>del</strong>l’art 1 <strong>del</strong>la Tariffa, parte prima, allegata alTesto unico <strong>del</strong>l’imposta di registro.Anche nel nuovo testo unico <strong>del</strong>l’imposta di registro (DPR 131/1986) l’agevolazionepredetta è stata inserita a regime con la previsione, nella tariffa; di una aliquota al 4% per itrasferimenti in discussione. Tale aliquota è stata successivamente ridotta al 3% a seguito<strong>del</strong>la modifica operata dall’articolo 7, comma 6, <strong>del</strong>la legge 488/1999.L’art. 37 <strong>del</strong>la legge 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) richiama il predetto art. 5<strong>del</strong>la legge 512/1982 disponendo l’applicabilità <strong>del</strong>l’agevolazione dallo stesso disciplinataanche nel caso di trasferimenti <strong>del</strong>le cose di cui ai n. 1) e 2) <strong>del</strong>la legge 1497/1939, cioè nelcaso di trasferimenti di cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o disingolarità geologica nonché <strong>del</strong>le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalle leggiper la tutela <strong>del</strong>le cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comunebellezza.In ragione di tale rinvio normativo e attesa l’evoluzione <strong>del</strong>la normativa fiscale riguardantel’agevolazione in questione, l’Agenzia ritiene che la stessa vada applicata, nella formulazioneoggi vigente ai sensi <strong>del</strong>la Tariffa, parte prima, comma 4, anche ai trasferimenti di beni diinteresse paesaggistico.L’amministrazione sostiene, tuttavia, che l’individuazione di tali beni vada operata non giàcon riferimento alla legge 1497/1939, ma in conformità alla normativa attuale, poiché la legge1497/1939 appena menzionata è stata abrogata dal D.Lgs. 490/1999 (Testo unico <strong>del</strong>ledisposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) il quale è stato a sua voltaabrogato a seguito <strong>del</strong>l’entrata in vigore <strong>del</strong> D.Lgs. 22-1-2004 n. 42, (c.d. “Codice Urbani”)che contiene oggi la disciplina dei beni culturali e <strong>del</strong> paesaggio.In base all’art, 134, lettera a) <strong>del</strong> decreto da ultimo menzionato “sono beni paesaggistici gliimmobili e le aree indicati nell’art. 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 [<strong>del</strong>lo stessodecreto]”.In ragione di tale disposizione l’amministrazione afferma che la dichiarazione di notevoleinteresse pubblico, emanata ai sensi <strong>del</strong>l’art. 140 <strong>del</strong> codice Urbani, sia condizioneindispensabile per l’applicabilità <strong>del</strong>l’aliquota agevolata di cui all’art. 1 comma 4 Tariffa, parteprima, <strong>del</strong> TUR, ai trasferimenti che abbiano ad oggetto non genericamente immobili concospicui caratteri di bellezza o singolarità geologica, nonché di ville giardini e parchi che sidistinguono per la loro non comune bellezza, (così come disponeva la previgente normativa)ma i beni appartenenti alle categorie previste dal nuovo “Codice Urbani” (articoli sopracitati).Secondo l’amministrazione alla fattispecie in esame si applicano, in quanto compatibili, leprescrizioni, di cui alle lettere a) e b) <strong>del</strong>la nota II, all’art. 1 <strong>del</strong>la Tariffa, parte prima, nonchéquelle, contenute nella stessa nota, attinenti alla revoca <strong>del</strong>l’agevolazione, per il caso in cuientro il termine di due anni dalla data di registrazione <strong>del</strong>l’atto non venga documentatal’avvenuta sottoposizione <strong>del</strong> bene al vincolo.In altri termini, spiega l’amministrazione, “con riguardo ai beni paesaggistici… ai fini <strong>del</strong>la fruizione<strong>del</strong>l’agevolazione in esame è necessario il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico,emanato dall’autorità competente, di cui è prevista la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi <strong>del</strong>l’art.140, comma 4 <strong>del</strong> Codice Urbani. Alla richiesta di registrazione, gli interessati devono esibire ladichiarazione di notevole interesse pubblico o comunque l’avvio <strong>del</strong> relativo procedimento, come richiesto dalcitato articolo 1, tariffa parte prima <strong>del</strong> TUR, nelle lettere a) e b).


Agenzia <strong>del</strong> TerritorioRisoluzione 27 marzo2007, n. 1AGENZIA DELTERRITORIOCOMUNICATORoma, 13 aprile 2007Agenzia <strong>del</strong>le Entrate.PROVVEDIMENTO27 marzo 2007Oggetto: Efficacia temporale <strong>del</strong>le variazioni di rendita catastale derivanti dasentenze emesse dal giudice tributarioLa Direzione <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong> Territorio ha esplicitato la propria interpretazione inmerito all’efficacia temporale <strong>del</strong>le variazioni <strong>del</strong>la rendita catastale derivanti dasentenze emesse dal giudice tributario.L’opportunità di una pronuncia al riguardo è maturata a seguito <strong>del</strong>l’emanazione<strong>del</strong>la Circ. n. 11/2005/T con la quale si erano fornite indicazioni in ordineall’efficacia temporale <strong>del</strong>le rettifiche catastali in seguito all’esercizio <strong>del</strong>l’autotutela(cfr. S. Cannizzaro, Esercizio <strong>del</strong>l’autotutela nel settore catastale e retroattività <strong>del</strong>le rendite, in<strong>CNN</strong> <strong>Notizie</strong> <strong>del</strong> 7 novembre 2005). Nella citata circolare, emanata tra l’altro inconformità <strong>del</strong> parere reso dall’Avvocatura generale <strong>del</strong>lo Stato, l’Agenzia avevaprecisato che restano escluse dall’ambito concettuale <strong>del</strong>l’autotutela e, dunque, dalriconoscimento di un’efficacia retroattiva, “tutte le variazioni riconducibili all’intervento dinuovi elementi afferenti la partita catastale che possono invece giustificare una revisione in relazioneal mutamento degli stessi elementi rilevanti”.L’Agenzia sulla scorta di alcune pronunce <strong>del</strong>la Corte di cassazione econformemente al parere reso dall’Avvocatura generale <strong>del</strong>lo Stato (n. 15373 <strong>del</strong> 5febbraio 2007), è pervenuta alla conclusione che “anche alle modificazioni <strong>del</strong>la renditacatastale derivanti da sentenze emesse in sede tributaria può essere riconosciuta efficacia retroattiva,analogamente alle variazioni derivanti dall’esercizio <strong>del</strong>la potestà di autotutela (i cui effettiretroagiscono al momento <strong>del</strong>la domanda)”.Più precisamente, la giurisprudenza di legittimità richiamata sostiene che “l’efficacia<strong>del</strong>la rendita catastale modificata con sentenza tributaria passata in giudicato non può noncoinvolgere anche il periodo ricompresso tra la data di proposizione <strong>del</strong> ricorso e la data <strong>del</strong>lasentenza” (Cass. n. 6206 <strong>del</strong> 22 marzo 2005; conforme, seppur in materia di ICI, Cass.n. 13069 <strong>del</strong> 1° giugno 2006).Sulla scorta <strong>del</strong>la distinzione tra “efficacia” e “applicabilità” degli atti catastali, cheemergerebbe dalla sentenza di Cassazione n. 20775 <strong>del</strong> 26 ottobre 2005, l’Agenziaritiene di dover desumere “anche per quanto concerne le variazioni di rendita derivanti dasentenze <strong>del</strong> giudice tributario, il superamento <strong>del</strong>la regola posta dall’art. 74 <strong>del</strong>la legge 21novembre 2000, n. 342, tendente a valorizzare, ai fini <strong>del</strong>l’efficacia degli atti catastali, la notifica<strong>del</strong>l’attribuzione o modifica <strong>del</strong>la rendita”.Osserva infatti l’Agenzia che la variazione di rendita conseguente a decisione <strong>del</strong>giudice tributario “non appare qualificabile strictu sensu come mero atto modificativo <strong>del</strong>larendita, ma piuttosto come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di unprovvedimento errato fin dall’origine, cioè fin dalla sua emanazione”.E’ stato reso disponibile il collegamento con il portale (messo a disposizione, in viasperimentale, da Poste Italiane) che consente di effettuare versamenti tramite carte dicredito, postepay, giroconto da altro conto corrente postale on-<strong>line</strong>.Quanto specificato vale per i seguenti servizi catastali:a) trasmissione telematica <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo unico informatico catastale (relativo alledichiarazioni per l’accertamento <strong>del</strong>le unità immobiliari urbane di nuova costruzionee alle dichiarazioni di variazione <strong>del</strong>lo stato, consistenza e destinazione <strong>del</strong>le unitàimmobiliari urbane censite);b) richiesta per via telematica di estratto autenticato <strong>del</strong>la mappa ad usopresentazione di atti geometrici di aggiornamentoApprovazione di n. 24 mo<strong>del</strong>li per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini<strong>del</strong>l'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore<strong>del</strong>le attività professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2006.(GU n. 91 <strong>del</strong> 19-4-2007- Suppl. Straordinario)


Agenzia <strong>del</strong>le EntrateRisoluzione 23 aprile2007, n. 77/EBANCA D’ITALIAComunicato12° aggiornamento <strong>del</strong>21 marzo 2007 allacircolare n. 229 <strong>del</strong> 21aprile 1999(in G.U. 26 aprile 2007, n.96)Contributi previdenziali pagati "on-<strong>line</strong>" con carta di credito: rileva ilmomento di utilizzoAi fini IRPEF, il professionista può dedurre i contributi previdenziali pagati concarta di credito “on-<strong>line</strong>” nell'anno di imposta in cui è stata utilizzata la carta stessa, aprescindere dal momento in cui l'importo versato è addebitato sul suo contocorrente.Così l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate nella Risoluzione n. 77/E ritiene che, relativamente alservizio di pagamento con carta di credito on-<strong>line</strong> dei contributi previdenziali offertodalla banca istante ai professionisti iscritti agli ordini professionali e aventi cassa diprevidenza privata, il professionista che provveda al pagamento il 15 dicembre,possa operare una corretta deduzione di tale onere per il periodo di imposta relativoall’anno trascorso, nonostante l’addebito sul suo conto corrente avvenga il 15gennaio <strong>del</strong>l’anno successivo.Istruzioni di vigilanza per le banche: raccolta <strong>del</strong> risparmio dei soggettidiversi dalle banche.La Banca d’Italia ha precisato nel comunicato <strong>del</strong> 26 aprile 2007 la nozione di raccolta alrisparmio effettuato da soggetti diversi dalle banche e gli strumenti finanziari di raccolta inattuazione <strong>del</strong>l'art. 11 D.Lgs. n. 385/1993 (Testo unico in materia bancaria e creditizia -TUB), che viene pertanto modificato relativamente alle Istruzioni di vigilanza (Capitolo 2, TitoloIX <strong>del</strong>le Istruzioni di vigilanza, concernente la «raccolta <strong>del</strong> risparmio dei soggetti diversi dallebanche», che è integralmente sostituito dalle disposizioni allegate al comunicato).La nozione di raccolta <strong>del</strong> risparmio si incentra sulla sussistenza di un obbligo di rimborso dei fondiacquisiti; gli strumenti finanziari di raccolta sono definiti come le obbligazioni, i titoli di debito e glialtri strumenti finanziari, comunque denominati, contenenti un obbligo di rimborso.Per gli strumenti di raccolta non quotati diversi dalle obbligazioni e' stabilito un taglio minimounitario di 50.000 euro.Per quanto concerne la raccolta effettuata dalle società presso i propri soci e dipendenti con modalitàdiverse dall'emissione di strumenti finanziari, viene confermata la normativa già in vigore, cherichiede l'espressa previsione statutaria nonché specifici limiti e condizioni, dipendenti sia dallanatura giuridica <strong>del</strong>la società interessata (cooperativa o non cooperativa) sia dal numero di soci <strong>del</strong>lastessa.Per la raccolta dei soggetti non bancari che esercitano attività di concessione di finanziamenti tra ilpubblico, e' previsto un regime differenziato in funzione <strong>del</strong>l'intensità dei controlli:a) per gli intermediari iscritti nell'elenco generale tenuto dall'UIC (art. 106 TUB), laraccolta è consentita entro l'ammontare <strong>del</strong> patrimonio;b) per quelli iscritti nell'elenco speciale (art. 107 TUB) si applica un limite pari al doppio<strong>del</strong> patrimonio ovvero - ove i predetti intermediari abbiano azioni quotate in mercati regolamentati egli strumenti finanziari siano anch'essi destinati alla quotazione nei medesimi mercati - pari alquintuplo <strong>del</strong> patrimonio.Alle società costituite in forma di cooperativa che esercitano attività di concessione di finanziamentitra il pubblico resta preclusa la raccolta <strong>del</strong> risparmio presso soci con modalità diverse dall'emissionedi strumenti finanziari.La violazione <strong>del</strong>l’ art. 11 D.Lgs. n. 385/1993 e <strong>del</strong>le relative disposizioni di attuazione èsanzionata penalmente dalle norme sull’abusivismo bancario (art 130 e 131 TUB).Scadenzario17 marzo 2007 E’ in vigore il decreto che stabilisce i nuovi importi <strong>del</strong> bolloforfetario (può essere registrato con l’adempimento unico invia facoltativa qualunque atto, con l’importo <strong>del</strong> bollocommisurato alla tipologia <strong>del</strong>l’atto)1 aprile 2007 Estensione <strong>del</strong>le procedure telematiche per gli adempimentiin materia di registrazione, trascrizione, iscrizione,annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e disoggetti: da questa data i notai debbono obbligatoriamente,utilizzare la procedura <strong>del</strong>l'adempimento unico per laregistrazione di tutti gli atti aventi ad oggetto immobili odiritti sugli immobili, per il pagamento <strong>del</strong>le plusvalenzeD.M. 22 febbraio 2007Agenzia <strong>del</strong> TerritorioPROVVEDIMENTO 6DICEMBRE 2006(Supplemento Ordinario n. 232 allaG.U. 12 dicembre 2006, n. 288)


diritti sugli immobili, per il pagamento <strong>del</strong>le plusvalenzeimmobiliari. Da questa data è obbligatorio indicare nel MUI idati <strong>del</strong> mediatore e comincia a decorrere il termine per latrasmissione telematica dei dati relativi a plusvalenzeimmobiliari pel periodo precedente (dall’1.01.2006 al31.03.2007).3 aprile 2007 Entra in vigore la legge di conversione <strong>del</strong> c.d. DecretoBersani-bis (D.L. 31 gennaio 2007, n. 7), recante misureurgenti per la tutela dei consumatori, la promozione <strong>del</strong>laconcorrenza, lo sviluppo di attività economiche e lanascita di nuove imprese.11 aprile 2007 Entra in vigore il Decreto che attua la direttiva 2004/38/CErelativa al diritto dei cittadini <strong>del</strong>l'Unione e dei loro familiaridi circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degliStati membri.12 aprile 2007 Entra in vigore la Legge di conversione <strong>del</strong> decreto-legge 15febbraio 2007 n.10, recante disposizioni volte a dareattuazione ad obblighi comunitari ed internazionali.(Si segnalano l’art.3 portante Norme di adeguamento adecisioni comunitarie in materia fiscale e societaria l’art.4-terportante Norme per l'attuazione di disposizioni comunitarie inmateria agricola l’art.5 portante Modifiche al testo unico<strong>del</strong>le disposizioni concernenti la disciplina <strong>del</strong>l'immigrazionee norme sulla condizione <strong>del</strong>lo straniero).24 aprile 2007 Entra in vigore il Decreto Legislativo che attua la direttiva2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offertapubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumentifinanziari, che modifica la direttiva 2001/34/CE.NB Si segnala la modifica agli artt.2331 e 2468 <strong>del</strong> CodiceCivile (art.5 <strong>del</strong> D.Lgs.).27 aprile 2007 Entra in vigore il Decreto Legislativo che dà attuazione alladirettiva 2003/72/CE e completa lo statuto <strong>del</strong>la societàcooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimentodei lavoratori.28 aprile 2007 Entra in vigore il Decreto Legislativo che dà attuazione alladirettiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEEsul regime fiscale comune applicabile alle società madri efiglie di Stati membri diversi.31 maggio 2007 Termine per <strong>del</strong>iberare lo scioglimento <strong>del</strong>le società dicomodo, con procedura “agevolata”31 maggio 2007 Termine ultimo di entrata in vigore <strong>del</strong>le disposizioni <strong>del</strong>capo V <strong>del</strong>la parte II <strong>del</strong> T.U. di cui al DPR 6 giugno 2001n.380 che reca il titolo “Norme per la sicurezza degliimpianti”.1 giugno 2007 Ai procedimenti disciplinari promossi da questa data, siapplicano le disposizioni previste dagli articoli da 1 a 19, 28,31, da 37 a 46, 48, 49 e 52 <strong>del</strong> “Nuovo disciplinare” (D.Lgs.1 agosto 2006 n.249); con precisazione che l’art.19 entra invigore da questa data limitatamente all’art.135 commi 1, 2 e3 <strong>del</strong>la Legge Notarile, ivi richiamati.1 giugno 2007 Data dalla quale è obbligatoria la registrazione di TUTTI gliatti con l’adempimento unico e dalal quale è obbligatoriointegrare i dati <strong>del</strong> mediatore secondo quanto previsto dallaFinanziaria 2007Agenzia <strong>del</strong>le EntratePROVVEDIMENTO14 marzo 2007(G.U. 16 marzo 2007, n. 63)LEGGE 2 aprile 2007, n. 40(Supplemento Ordinario n. 91/Lalla G.U. 2 aprile 2007, n. 77)DECRETO LEGISLATIVO 6febbraio 2007, n. 30(G.U. 27 marzo 2007, n. 72)LEGGE 6 aprile 2007, n. 46(G.U. 11 aprile 2007, n. 84)D.Lgs. 28 marzo 2007, n.51(GU n. 94 <strong>del</strong> 23-4-2007)D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 48.(G.U. 12 aprile 2007, n. 85)D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49(GU n. 86 <strong>del</strong> 13-4-2007)18 giugno 2007 ICI – pagamento <strong>del</strong>l’imposta dovuta per il 2007 (acconto o unica soluzione)18 giugno 2007 RIVALUTAZIONE AREE FABBRICABILI D’IMPRESAVersamento <strong>del</strong>la seconda rata (35% <strong>del</strong>l’intero importodovuto), senza interessi, <strong>del</strong>l’imposta sostitutiva pari al 19%<strong>del</strong>la rivalutazione, effettuata nel bilancio chiuso alArt.1 Legge 27.12.2006 n.296(FINANZIARIA 2007)D.L. 28.12.2006 n.300, art.3D.Lgs. 1 agosto 2006 n.249(G.U. 11 agosto 2006 n.186 –Supplemento Ordinario 184)Agenzia <strong>del</strong>le EntratePROVVEDIMENTO14 marzo 2007(G.U. 16 marzo 2007, n. 63)


31.12.2005, <strong>del</strong>le aree fabbricabili d’impresa iscritte nelbilancio <strong>del</strong>l’esercizio in corso al 31.12.2004, ex Legge n.266/2005 (codice tributo 1812).21 giugno 2007 Entra in vigore il nuovo regolamento recante le nuovemodalità di versamento presso le tesorerie statali (Iversamenti di somme nelle tesorerie statali possono essereeffettuati, oltre che con le modalità indicate nell'articolo 230<strong>del</strong> regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successivemodificazioni e integrazioni, anche con bonifico bancario opostale a favore <strong>del</strong>la tesoreria competente)30 giugno 2007 Termine ultimo per l’accatastamento dei fabbricati che hannoperso i requisiti di ruralità, individuati dall’art.4 comma 5,D.L. 3 ottobre 2006 n.262.30 giugno 2007 Termine ultimo per l’adeguamento degli statuti: ”Lesocietà iscritte al Registro <strong>del</strong>le imprese alla data di entratain vigore <strong>del</strong> presente decreto provvedono ad uniformarel’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdottedalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal presentedecreto entro il 30 giugno 2007”.Il D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 che attua la <strong>del</strong>ega peril coordinamento <strong>del</strong> Testo unico <strong>del</strong>le leggi in materiabancaria e creditizia (TUB) e <strong>del</strong> Testo unico <strong>del</strong>ledisposizioni in materia di intermediazione finanziaria(TUF) con la legge 28 dicembre 2005, n. 262.Si ricorda che la precedente normativa dettata dall’art.223-bis Disp. Att. C.C. stabiliva che le società costituiteprima <strong>del</strong> 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore <strong>del</strong>lariforma <strong>del</strong> diritto societario) avrebbero dovuto adeguare ipropri statuti entro il 30 settembre 2004, le società dicapitali, entro il 31 marzo 2005, le società cooperative.30 giugno 2007 Termine ultimo per la trasmissione all’Agenzia <strong>del</strong>leEntrate dei mo<strong>del</strong>li telematici relativi alla tassazionesostitutiva <strong>del</strong>le plusvalenze immobiliari (Comunicazioneda parte dei notai ai sensi <strong>del</strong>l’art. 1, comma 496, <strong>del</strong>lalegge 23 dicembre 2005, n. 266).30 giugno 2007 Versamento <strong>del</strong>la seconda rata, con interessi <strong>del</strong> 3% annui,<strong>del</strong>l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e <strong>del</strong>lepartecipazioni non quotate posseduti, non in regimed’impresa, all’1.1.2005, ex DL n. 203/2005 (codice tributo8056 per i terreni e 8055 per le partecipazioni).30 giugno 2007 Versamento <strong>del</strong>la terza rata, con interessi <strong>del</strong> 3% annui,<strong>del</strong>l’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e <strong>del</strong>lepartecipazioni non quotate posseduti, non in regimed’impresa, all’1.7.2003, ex Legge n.311/2004 (codice tributo8054 per i terreni e 8053 per le partecipazioni).1 luglio 2007 Data a partire dalla quale si applicano le disposizioni<strong>del</strong>l’art.6 <strong>del</strong> D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazioneenergetica degli edifici) per edifici di superficie utilesuperiore a 1000 mq., nel caso di trasferimento a titolooneroso <strong>del</strong>l’intero immobile.1 novembre 2007 A decorrere dal 1º novembre 2007, i comuni esercitanodirettamente, anche in forma associata, o attraverso lecomunità montane, le funzioni catastali loro attribuitedall’articolo 66 <strong>del</strong> decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,come da ultimo modificato dall’articolo 13 <strong>del</strong>la presentelegge, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 per lafunzione di conservazione degli atti catastali.DECRETO 9 ottobre 2006, n.293(GU n. 295 <strong>del</strong> 20 dicembre 2006)Art.4, comma 5, D.L. 3 ottobre2006 n.262, convertito conL.286 <strong>del</strong> 24.11.2006(G.U. n.230 <strong>del</strong> 3.10.2006)D. Lgs. 29 dicembre 2006, n.303, art.5, comma 2entra in vigore il 25 gennaio2007.(Suppl. Ord. n. 5 alla GazzettaUfficiale n. 7 <strong>del</strong> 10 gennaio2007)Agenzia <strong>del</strong>le EntratePROVVEDIMENTO 12gennaio 2007(GU n. 19 <strong>del</strong> 24-1-2007)D.L. n. 203/2005Legge n.311/2004D.L.gs. 19.08.2005 n.192D.L.gs. 29.12.2006 n.311(G.U. 1.02.2007 n.26)Art.1 comma 195 Legge27.12.2006 n.296(Finanziaria 2007)


31 dicembre 2007 Scadenza proroga <strong>del</strong>le agevolazioni per la piccola proprietàcontadina31 dicembre 2007 Scadenza <strong>del</strong>la proroga <strong>del</strong>le agevolazioni <strong>del</strong> 36% in materiadi recupero <strong>del</strong> patrimonio edilizio, nel limite di spesa di48.000,00 Euro per unità immobiliare (prorogata anchel’aliquota IVA 10% per le relative prestazioni fatturatedall’1.01.2007).Il costo <strong>del</strong>la manodopera dev’essere evidenziato in fattura.31 dicembre 2007 Scadenza <strong>del</strong>la proroga aliquota agevolata IRAP per il settore<strong>del</strong>l’agricolturaL’aliquota <strong>del</strong>l’1,9 per cento per l’Irap <strong>del</strong> settore agricolo èvalida anche per il 2006; per il periodo d’imposta 2007l’aliquota è stabilita nella misura <strong>del</strong> 3,75 per cento, salvoulteriori proroghe.1 luglio 2008 Tracciabilità dei compensi ai professionistiEntra in vigore il limite dei 500,00 Euro per il pagamento incontanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma<strong>del</strong>l’art.19 <strong>del</strong> DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dalcomma 12 <strong>del</strong>l’art.35 <strong>del</strong>la legge di conversione <strong>del</strong> “DecretoBersani”1 luglio 2008 Data a partire dalla quale si applicano le disposizioni<strong>del</strong>l’art.6 <strong>del</strong> D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazioneenergetica degli edifici) per edifici di superficie utilefino a 1000 mq., nel caso di trasferimento a titolo oneroso<strong>del</strong>l’intero immobile, con esclusione <strong>del</strong>le singole unitàimmobiliari.1 luglio 2007 Data a partire dalla quale si applicano le disposizioni<strong>del</strong>l’art.6 <strong>del</strong> D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazioneenergetica degli edifici) alle singole unità immobiliari,nel caso di trasferimento a titolo oneroso.1 luglio 2009 Tracciabilità dei compensi ai professionisti.Entra in vigore il limite dei 100,00 Euro per il pagamento incontanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma<strong>del</strong>l’art.19 <strong>del</strong> DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dalcomma 12 <strong>del</strong>l’art.35 <strong>del</strong>la legge di conversione <strong>del</strong> “DecretoBersani”Art.1 comma 392 Legge27.12.2006 n.296(Finanziaria 2007)Art.1 commi 387 e 388 Legge27.12.2006 n.296(Finanziaria 2007)Art.1 comma 390 L. 27.12.2006n.296(Finanziaria 2007)Art.35 comma 12 bis Legge 248<strong>del</strong> 4 agosto 2006(G.U. n.186 <strong>del</strong>l’11.08.2006)modificato dall’art.1 comma 69<strong>del</strong>la Legge 27.12.2006 n.296(Finanziaria 2007)D.L.gs. 19.08.2005 n.192D.L.gs. 29.12.2006 n.311(G.U. 1.02.2007 n.26)D.L.gs. 19.08.2005 n.192D.L.gs. 29.12.2006 n.311(G.U. 1.02.2007 n.26)Art.35 comma 12 bis Legge 248<strong>del</strong> 4 agosto 2006(G.U. n.186 <strong>del</strong>l’11.08.2006)modificato dall’art.1 comma 69<strong>del</strong>la Legge 27.12.2006 n.296(Finanziaria 2007)Segnalazione di giurisprudenzaTribunale di BresciaGiudice <strong>del</strong> Registro<strong>del</strong>le Imprese28.12.2006Costituzione di pegno su quota di partecipazione <strong>del</strong> socio accomandatarioPur in difetto di apposita previsione legislativa, deve ammettersi la possibilità dicostituzione di pegno avente ad oggetto quote di società di persone.Dette quote infatti “debbono farsi rientrare a pieno titolo nella categoria dei beni mobili,come descritta residualmente dall’art.812 <strong>del</strong> Cod.Civ., perché senz’altro suscettibili diformare oggetto di diritti secondo la definizione che dei beni in generale dà il precedenteart.810” (Cassazione 934/97), con conseguente applicabilità <strong>del</strong>la generale previsione dicui all’art.2784 Cod.Civ. e, quanto alle modalità <strong>del</strong>la costituzione, <strong>del</strong>le forme di cuiall’art.2806 Cod.Civ..Indubbiamente la costituzione <strong>del</strong> pegno sulla quota rappresenta, o può rappresentare,una modifica attuale <strong>del</strong>la partecipazione e dei diritti ad essa connessi, ed è comunqueprodromica all’eventuale trasferimento coattivo <strong>del</strong>la partecipazione stessa: in questosenso può quindi ritenersi che si tratti di una modificazione <strong>del</strong>l’atto costitutivo, cometale soggetta ex art.2300 Cod.Civ., all’iscrizione nel Registro <strong>del</strong>le Imprese.


TRIBUNALE DIMODENATribunale diModena - SezionePrima Civile,Decreto 23 marzo2007Fonte:www.filodiritto.comVINCOLO DI DESTINAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 2645 TERCODICE CIVILE NELL'ACCORDO DI SEPARAZIONE.Il Tribunale di Modena (più volte intervenuto in materia di trust), dopo una attentaverifica, ha accolto la domanda di modifica <strong>del</strong> verbale di separazione consensualecongiuntamente avanzata dai coniugi, giudicando legittimo il trasferimentoimmobiliare ivi previsto con l'imposizione <strong>del</strong> vincolo ex articolo 2645-ter CodiceCivile in quanto rispondente all'interesse <strong>del</strong>la prole.Ricordiamo che a norma <strong>del</strong>l'articolo 2645-ter Codice Civile: "Gli atti in formapubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sonodestinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata <strong>del</strong>la vita<strong>del</strong>la persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutelariferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti opersone fisiche ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 1322, secondo comma, possono esseretrascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per larealizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessatoanche durante la vita <strong>del</strong> conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possonoessere impiegati solo per la realizzazione <strong>del</strong> fine di destinazione e possonocostituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primocomma, solo per debiti contratti per tale scopo".In precedenza, il medesimo Tribunale aveva rigettato la domanda in quanto la concorderichiesta di modifica non appariva rispondente all'interesse <strong>del</strong>la prole: difatti, l'obbligo dimantenimento dei figli minori, precedentemente assunto dal padre con il pagamento diuna somma mensile, veniva - nella domanda - sostituito con il trasferimento alla madre(affidataria <strong>del</strong>la prole) <strong>del</strong> compendio immobiliare, ma senza alcuna garanzia sulladestinazione dei cespiti e dei loro frutti (naturali e civili) al mantenimento <strong>del</strong>la prole.Nella motivazione <strong>del</strong>l'accoglimento, il Tribunale ha esaminato diverse questioni di interesse:- soddisfazione <strong>del</strong> requisito formale previsto dall'articolo in questione, laddove si riferisce agli"atti in forma pubblica". Secondo il Tribunale: "Proprio per la centralità riconosciutaall'autonomia negoziale privata, la locuzione impiegata all'inizio <strong>del</strong>l'articolo 2645-ter cod. civ.deve, perciò, essere riferita al genus dei negozi (atti e contratti) volti ad imprimere vincoli didestinazione ai beni, purché stipulati in forma solenne; <strong>del</strong> resto, il successivo richiamo all'art.1322, comma 2°, cod. civ. dimostra che la norma concerne certamente anche i contratti. Nel casodi specie, il verbale <strong>del</strong>l'udienza costituisce atto pubblico ai sensi e per gli effetti <strong>del</strong>l'art. 2699 cod.civ. e (previa omologazione <strong>del</strong>l'accordo) è titolo idoneo alla trascrizione nei Registri Immobiliari,a norma <strong>del</strong>l'art. 2657 cod. civ., <strong>del</strong> negozio di trasferimento di diritti reali immobiliari ivicontenuto (come espressamente riconosciuto da Cass., 15/5/1997, n. 4306; analogamente, Cass.,30/8/1999, n. 9117);- l'oggetto <strong>del</strong> negozio. Osserva il Tribunale che non vi sono "in <strong>line</strong>a di principio, ostacoli ad unaccordo che preveda la corresponsione <strong>del</strong> contributo al mantenimento <strong>del</strong>la prole in un'unicasoluzione anziché con assegni periodici. Restano i dubbi (espressi in dottrina e in giurisprudenza,ma non strettamente attinenti al presente procedimento) sulla riconducibilità di effetti preclusivialla prestazione una tantum, in relazione all'inderogabile principio di proporzionalità espressonell'art. 148 cod. civ.: solo incidentalmente, si osserva che nessuna rinunzia, espressa o tacita,potrebbe escludere la facoltà, per il genitore affidatario/convivente o per lo stesso figliomaggiorenne ma non ancora autosufficiente, di far valere le eventuali sopravvenienze per effetto<strong>del</strong>le quali la prestazione effettuata non dovesse più rispondere ai canoni ex art. 148 cod. civ.";- la causa <strong>del</strong> negozio. Il Tribunale rileva che la giurisprudenza in merito riguarda "iltrasferimento, o la promessa di trasferimento (qualificata come contratto a favore di terzo),direttamente dal coniuge separando/divorziando ai figli, mentre nel caso de quo il trasferimentoavviene tra i coniugi, seppure con vincolo di destinazione a favore <strong>del</strong>la prole e a titolo dimantenimento di questa: deve comunque essere riconosciuta la meritevolezza degli interessiperseguiti". A tal proposito, il Tribunale si riferisce al recente orientamento <strong>del</strong>la Cassazione,secondo cui "Gli accordi di separazione personale fra i coniugi, contenenti attribuzionipatrimoniali da parte <strong>del</strong>l'uno nei confronti <strong>del</strong>l'altro e concernenti beni mobili o immobili, nonrisultano collegati necessariamente alla presenza di uno specifico corrispettivo o di uno specifico


SentenzaCommissioneTributariaRegionale Veneto 15giugno 2006(commentata da D.Stevanato, Nota a, inDialoghi di dirittotributario, 2006, 1463)Consiglio di Stato,Sezione VI,riferimento ai tratti propri <strong>del</strong>la "donazione", e . rispondono, di norma, ad un più specifico e piùproprio originario spirito di sistemazione dei rapporti in occasione <strong>del</strong>l'evento di "separazioneconsensuale" . il quale, sfuggendo - in quanto tale - da un lato alle connotazioni classiche <strong>del</strong>l'attodi "donazione" vero e proprio (tipicamente estraneo, di per sé, ad un contesto - quello <strong>del</strong>laseparazione personale - caratterizzato proprio dalla dissoluzione <strong>del</strong>le ragioni <strong>del</strong>l'affettività), edall'altro a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l'assenza di un prezzo corrisposto), svela,di norma, una sua "tipicità" propria la quale poi, volta a volta, può . colorarsi dei tratti<strong>del</strong>l'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli <strong>del</strong>la "gratuità", in ragione <strong>del</strong>l'eventuale ricorrenza -o meno - nel concreto, dei connotati di una sistemazione "solutorio-compensativa" più ampia ecomplessiva, di tutta quell'ampia serie di possibili rapporti (anche <strong>del</strong> tutto frammentari) aventisignificati (o eventualmente solo riflessi) patrimoniali maturati nel corso <strong>del</strong>la (spesso anche lunga)quotidiana convivenza matrimoniale" (Cass., 14/3/2006, n. 5473; analogamente, Cass.,23/3/2004, n. 5741, in Arch. Civ., 2004, pag. 1026)". In conclusione: "A maggior ragione, perciò,riconoscendo al negozio traslativo in esame una causa tipica non può dubitarsi <strong>del</strong>la sua liceità";- la salvaguardia degli interessi <strong>del</strong>la prole. Rileva il Tribunale: "con la trascrizione nei RegistriImmobiliari ex art. 2645-ter cod. civ. (sulle modalità con cui eseguire la formalità si richiama laCircolare <strong>del</strong>l'Agenzia <strong>del</strong> Territorio n. 5 <strong>del</strong> 7/8/2006), il vincolo di destinazione risultaopponibile erga omnes, offrendo così ai minori una significativa tutela, sia con riguardoai frutti dei beni (da destinare al mantenimento), sia con riguardo all'inalienabilità". Nonsolo: "poiché per la realizzazione degli interessi ai quali è preposto il vincolo può agire, oltre alconferente, qualsiasi interessato (e, quindi, anche il Pubblico Ministero o un tutore o un curatorespeciale), l'intestatario dei beni non potrà essere completamente libero di godere e disporre deicespiti dovendo salvaguardare l'esigenza di mantenimento <strong>del</strong>la prole". "Infine, è prevista unapiena ed efficace garanzia sui beni rispetto agli atti di esecuzione, addirittura superiore allaprevisione di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale: infatti mentrel'impignorabilità per debiti contratti per scopi estranei o differenti rispetto a quelli individuatinell'atto di destinazione dei beni (e dei relativi frutti) conferiti ai sensi <strong>del</strong> nuovo art. 2645-ter cod.civ. appare assoluta, l'art. 170 cod. civ. assoggetta ad esecuzione i beni <strong>del</strong> fondo patrimonialeanche per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni <strong>del</strong>la famiglia, a condizione che il creditorenon sia a conoscenza di tale ultima circostanza.Donazione di un immobile per rivalutarne il valore in funzione <strong>del</strong>la successivavendita: ipotesi elusive e novità normativeLa Commissione si pronuncia sulla fattispecie di una vendita di area edificabile precedutadi pochi giorni da una donazione effettuata dal genitore al figlio all’evidente fine diaffrancare la plusvalenza derivante dalla cessione.La falla legislativa esistente nell’art. 68, comma 2, T.U.I.R., che consentiva indebiti saltid’imposta, sia stata arginata dal D.L. 223/2006 dove si è stabilito che in tal caso, ai fini<strong>del</strong>la determinazione <strong>del</strong>la plusvalenza, il prezzo di acquisto e di costruzione relativo alterreno è quello sostenuto dal donante.Con riferimento alla normativa previgente, sulla quale si è pronunciata la Commissioneveneta, le possibilità di contrasto <strong>del</strong>l’operazione a disposizione <strong>del</strong>l’amministrazionefinanziaria sono o l’art. 37, terzo comma, o l’art. 37 bis <strong>del</strong> D.P.R. 600/1973.La prima norma prevede la possibilità per l’amministrazione di far valere l’interposizionefittizia e quindi la nullità <strong>del</strong>l’atto di donazione.La seconda, invece, non determina alcuna nullità, ma solo l’inopponibilità <strong>del</strong>l’attoall’amministrazione finanziaria.Nella fattispecie esaminata non si denota necessariamente la simulazione <strong>del</strong>la donazione(tramite interposizione fittizia), ma semmai una strumentalizzazione <strong>del</strong>la legge fiscale. Ilche conferma che l’elusione deve essere vista come aggiramento <strong>del</strong>la legge fiscale e nonalla stregua di un abuso <strong>del</strong> diritto civile (d’altro canto la norma generale antielusiva di cuiall’art. 37 bis non risulta al momento applicabile al trasferimento di un terreno,fattispecie non inclusa nella previsione normativa).La C.T.R. Veneto, forse proprio per tale motivo, ha prestato adesione alle più recentiposizioni <strong>del</strong>la Cassazione, utilizzando lo schema <strong>del</strong>la nullità <strong>del</strong> contratto per elusionedi norma imperativa (art. 1344 c.c.). Infatti anche la Suprema Corte, modificando laprecedente giurisprudenza, ha da ultimo affermato la diretta applicabilità <strong>del</strong>l’art. 1344c.c. alla frode alla legge tributaria.Ordini professionali e libera concorrenza


decisione 9 marzo2007, n. 1099(conferma Tar Lazio-Roma, Sez. I, 21giugno 2001, n. 5486).CorteCostituzionale, ord.n. 119, 7 marzo 2007Cassazione, sez. III,28 marzo 2006 n.7089(commentata da GiovanniCasu, Nota a, in Rivista<strong>del</strong> Notariato n.6/2006, pag. 1542 ss.)Cass., Sez. Un., 6 –26 marzo 2007, n.7246.Le norme sulla tutela <strong>del</strong>la concorrenza sono applicabili all’attività degli ordiniprofessionali che, in quanto volta a regolare ed orientare l’attività degli iscritti nell’offerta<strong>del</strong>le proprie prestazioni professionali, incide sugli aspetti economici <strong>del</strong>la medesima, epuò avere effetti restrittivi per la libera competizione sul mercato considerato (nellaspecie sono state considerate lesive <strong>del</strong>la libera concorrenza le direttive adottate dallaFederazione Nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri, e fatte proprie daalcuni ordini provinciali, secondo le quali i singoli medici possono entrare in rapportocon le mutue volontarie a condizione che queste consentano l’iscrizione a tutti i mediciche ne facciano richiesta – c.d. sistema degli elenchi aperti-).Giurisdizione tributaria e vendita <strong>del</strong>l’immobile ipotecatoAlle impugnazioni <strong>del</strong>le sentenze <strong>del</strong>le commissioni tributarie si applicano le disposizioni<strong>del</strong> titolo III, capo I, <strong>del</strong> libro II <strong>del</strong> c.p.c., escluso l'art. 337, che priva il giudice tributariod'appello <strong>del</strong> potere di sospendere l'efficacia esecutiva sia <strong>del</strong>la sentenza di primo gradoin pendenza <strong>del</strong>l'appello (art. 283 c.p.c) sia <strong>del</strong>la sua stessa sentenza di secondo grado inpendenza <strong>del</strong> ricorso per Cassazione (art. 373 c.p.c).A conferma di ciò l'art. 47, comma 4, <strong>del</strong> d.lgs. n. 546 <strong>del</strong> 1992 prevede espressamenteche non sia impugnabile l'ordinanza con cui la commissione tributaria provincialeprovvede sull'istanza di sospensione <strong>del</strong>l'esecuzione <strong>del</strong>l'atto impugnato.Non sono applicabili al procedimento di appello le disposizioni relative alla tutelacautelare dettate per il procedimento di primo grado in quanto non compatibili con ilprocedimento <strong>del</strong> gravame (art. 61 <strong>del</strong> d.lgs suddetto).In tema di deposito di atto estero presso notaioIl deposito di atto estero presso il notaio, oltre ad assolvere finalità di carattere fiscale,consente da un lato la conservazione <strong>del</strong> documento formato all'estero e dall'altro ilcontrollo di legalità che il deposito medesimo esplica a norma <strong>del</strong>l'art. 61 L. Not. e<strong>del</strong>l'art. 68 reg. not., evitandosi così l'utilizzazione nel territorio nazionale di atti contrariai principi fondamentali richiamati dall'art. 28 L. Not.Ove il notaio riceva in deposito atti finalizzati alla registrazione ed alla trascrizione ediretti a farne valere gli effetti nei confronti dei terzi, questi deve compiere quelleulteriori attività previste da disposizioni di legge e necessarie per completare il percorsodi fede privilegiata <strong>del</strong> documento, cui si perviene mediante il ricorso alla funzionenotarile.CONTRATTI – SIMULAZIONE – COMPRAVENDITA – PROVATESTIMONIALE PER DIMOSTRARE LA PATTUIZIONE DI UN PREZZOSUPERIORE A QUELLO DICHIARATO NELL’ATTO – INAMMISSIBILITÀ(Artt. 1417, 2722, 2724 e 2725)Costituendo il prezzo di vendita un elemento essenziale <strong>del</strong> contratto, quando per talecontratto è prescritta la forma scritta ad substantiam, anche il prezzo convenuto deverisultare per iscritto e per intero, non essendo sufficiente che la forma scritta adsubstantiam sussista solo in relazione alla manifestazione di volontà di vendere e diacquistare.La prova per testimoni <strong>del</strong> prezzo dissimulato di una vendita immobiliare non riguardaun elemento accessorio <strong>del</strong> contratto, in relazione al quale non opera il divieto di cuiall’art. 2722 cod. civ., ma un elemento essenziale, con conseguente applicabilità <strong>del</strong>lelimitazioni di prova previste da tale disposizione.(Nel caso di specie il contratto preliminare conteneva un prezzo differente da quellorisultante dal contratto definitivo e, nella controversia insorta tra le parti di quelcontratto, è stata esclusa l’allegazione <strong>del</strong>la prova testimoniale).Cass. n. 6405/2006Testo integrale scaricabile:http://www.iussit.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=1Il meccanismo sostitutivo soggettivo nel contratto per persona da nominareCon la sentenza in commento la Suprema Corte, conformandosi al consolidatoorientamento in materia (cfr., da ultimo, Cass. n. 23470/2004), ha affermato che non è


(commentata anche da E.Giammarino, in IContratti, n. 2/2007, p.133 ss. – vedi Notiziario<strong>del</strong> 23.04.2007).richiesto che la persona da nominare sia già esistente all’atto <strong>del</strong>la stipulazione <strong>del</strong>contratto ex art. 1401 c.c., essendo, invece, necessaria tale esistenza solo nel successivomomento <strong>del</strong>la designazione ex art. 1402 c.c., per effetto <strong>del</strong>la quale il terzo nominatosubentra nei diritti e negli obblighi assunti dall’originario contraente (nel caso di specie ilsoggetto nominato era una società costituita dopo la stipulazione <strong>del</strong> contratto; contra v.Cass. 8 febbraio 1920), così disattendendosi la censura ove si sosteneva che la societàterza nominata non fosse parte <strong>del</strong> rapporto contrattuale, né esistesse perchè costituitasuccessivamente, per cui lo stipulante non avrebbe potuto agire in sua rappresentanza.Corte di Cassazione- Sezione SecondaCivile, Sentenza 1°marzo 2007, n.4886Corte di Cassazione- Sezione PrimaCivile, Ordinanza 3aprile 2007, n. 8362Cassazione civileSentenza, Sez. III,18/04/2007, n. 9237CASSAZIONE CIVILE: VALORE DELLA SCRITTURA PRIVATARICONOSCIUTA NON SOTTOSCRITTA IN TUTTI I FOGLI CHE LAFORMANOLa sottoscrizione di un atto in calce all'ultimo foglio è sufficiente ad attribuire allo stessovalore giuridico a norma <strong>del</strong>l'articolo 2702 Codice Civile, essendo irrilevante la mancatasottoscrizione dei fogli che precedono.CASSAZIONE CIVILE: IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DECIDE SULMANTENIMENTO DEI FIGLI NATURALI"La legge 8 febbraio 2006, n. 54 sull'esercizio <strong>del</strong>la potestà in caso di crisi <strong>del</strong>la coppiagenitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figlidi genitori non coniugati, ha corrispondentemente riplasmato l'art. 317-bis cod. civ., ilquale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statutonormativo <strong>del</strong>la potestà <strong>del</strong> genitore naturale e <strong>del</strong>l'affidamento <strong>del</strong> figlio nella crisi<strong>del</strong>l'unione di fatto, sicché la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse <strong>del</strong>figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza <strong>del</strong>l'art. 38, primo comma,disp. atto cod. civ., in parte qua non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella. Lacontestualità <strong>del</strong>le misure relative all'esercizio <strong>del</strong>la potestà e all'affidamento <strong>del</strong> figlio, daun lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall'altro, prefigurata dainovellati artt. 155 e ss. cod. civ., ha peraltro determinato - in sintonia con l'esigenza dievitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda chesiano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escluderesoluzioni interpretative che comportino un sacrificio <strong>del</strong> principio di concentrazione<strong>del</strong>le tutele, che è aspetto centrale <strong>del</strong>la ragionevole durata <strong>del</strong> processo - una attrazione,in capo allo stesso giudice specializzato, <strong>del</strong>la competenza a provvedere, altresì sullamisura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire almantenimento <strong>del</strong> figlio".In tema di obbligazioni nascenti da contratto d'opera professionale, le attività diassistenza e consulenza in materia legale e tributaria rientrano tra le prestazioniprofessionali protette che possono essere svolte soltanto dai professionisti iscritti neirelativi albi e non possono formare oggetto di contratto con una società di professionisti.Prestazioni libero-professionali rese da una società e nullità <strong>del</strong> contratto


DottrinaVia libera alle fusioni transfrontaliereE’ stato segnalato una nota a sentenza di M.A.Gurrado a commento <strong>del</strong>la sentenza <strong>del</strong>la Corte di Giustizia (caso SEVIC -sentenza C-411/2003 <strong>del</strong> 15 dicembre 2005).La pronuncia risulta di particolare rilievo, perché interviene su un argomento di sempre maggiore attualità in considerazioneproprio <strong>del</strong>la sempre maggiore, moderna, competitiva distribuzione e dislocazione in più paesi <strong>del</strong>l’attività produttivasocietaria all’interno <strong>del</strong>la Comunità: in altri termini si interviene sul principio di “libertà di stabilimento” all’interno <strong>del</strong>laComunità, ampliandone i contenuti e fissando vari principi interpretativi.(M. A. Gurrado, Nota a Sentenza Corte di Giustizia C-411/2003 <strong>del</strong> 15 dicembre 2005, in Diritto <strong>del</strong> Commercio Internazionale, 20.2,aprile-giugno 2006, pp. 353 ss.)La nuova disciplina <strong>del</strong>l’art. 67 <strong>del</strong>la legge fallimentareL’esenzione dalla revocatoria fallimentare <strong>del</strong>le vendite di immobili a giusto prezzoSono stati segnalati due articoli (il secondo dei quali già risulta in evidenza nella rassegna degli aggiornamenti <strong>del</strong> mesescorso) dedicati alla riforma <strong>del</strong>la legge fallimentare.I due articoli trattano specificamente <strong>del</strong>le novità introdotte riguardano la disciplina <strong>del</strong>la revocatoria fallimentare di cuiall’art. 67 <strong>del</strong> R.D. 16 marzo 1942 n. 267, cd. “legge fallimentare”.Il novellato art. 67, non ha in realtà modificato l’impianto complessivo <strong>del</strong>l’istituto, ma ha ridotto il periodo sospettoportandolo ad un anno per gli atti ed i pagamenti cd. anormali (“in cui la scientia decotionis è presunta”) ed a sei mesi per gliatti ed i pagamenti cd. normali (“in cui spetta al curatore provare che l’altra parte conosceva lo stato di insolvenza”).Il primo articolo analizza le singole novità introdotte con il decreto di riforma, occupandosi dei seguenti aspetti:1. la disciplina degli atti anormali, di cui al primo comma <strong>del</strong>l’art. 67 l. fall.,2. il secondo comma <strong>del</strong>l’art. 67 l. fall., che è stato modificato nella parte relativa agli atti costitutivi di diritti diprelazione per debiti contestualmente creati, stabilendo che tali atti sono revocabili anche se posti in essere a garanzia di undebito altrui,3. il comma terzo <strong>del</strong>l’art. 67 l. fall. Che contiene una serie di ipotesi di esenzione dalla revocatoria, depotenziando taleistituto,4. il comma 3°, <strong>del</strong>l’art. 67 l. fall., che contempla le nuove ipotesi di esenzioni, che rientrerebbero tra gli atti ed i pagamentinormali, incidendo così, in modo rilevante, sulla portata <strong>del</strong>l’istituto.(A. Silvestrini, Saggio, in Diritto fallimentare, n. 5, 2006, pp. 848 a 876).(F. Angiolini, Saggio, in Notariato, n. 1/2007, p. 88 ss.)Diritto di informazione <strong>del</strong> socio e modificabilità a maggioranza <strong>del</strong>le cd. "clausole di salvaguardia"E’ stata segnalata una nota a sentenza di F.Fanti, particolarmente rilevante sotto il profilo notarile, che si occupa <strong>del</strong> tela<strong>del</strong>la genericità <strong>del</strong>l’ordine <strong>del</strong> giorno <strong>del</strong>le assemblee di società di capitali e, soprattutto, alle cd. “clausole di salvaguardia”che costituiscono particolari strumenti di tutela dei soci di minoranza (clausole molto diffuse negli statuti soprattutto neglistatuti <strong>del</strong>le s.r.l. a ristretta compagine sociale, dove attraverso la previsione di quorum più elevati rispetto a quelli previsti dalcodice civile per <strong>del</strong>iberare su determinate materie, si attribuisce alle minoranze una sorta di veto su decisioni fondamentaliper la vita <strong>del</strong>la società.).L’articolo esamina dettagliatamente i seguenti punti:- la specificità che deve avere l’ordine <strong>del</strong> giorno di un’assemblea di società di capitali per assolvere correttamentealla funzione informativa nei confronti dei soci chiamati a <strong>del</strong>iberare (limiti alla legittimità di un ordine <strong>del</strong> giornolaconico o generico);- la controversa modificabilità <strong>del</strong>le cd. “clausole di salvaguardia” mediante la sola maggioranza ordinaria e non conil quorum previsto dalle clausole stesse per <strong>del</strong>iberare sulle materie “protette”;- l’eccesso di potere o l’abuso <strong>del</strong> diritto di voto posto in essere dalla maggioranza assembleare nei confronti <strong>del</strong>laminoranza.L’Autore evidenzia che se si vuole evitare che quelle <strong>del</strong>ibere oggetto di quorum più elevato siano adottate con un quorum piùbasso, è opportuno prevedere che la clausola statutaria che prevede tale maggiore quorum per essere modificata debbaapprovarsi con il medesimo quorum, altrimenti la maggioranza potrebbe con i quorum ordinari modificare la clausola statutariache prevede il maggior quorum e quindi adottare quella <strong>del</strong>ibera per la quale si era elevato il quorum con le normalimaggioranze.(F. Fanti, Nota a Trib. Reggio Emilia, Sez. I, 2 dicembre 2005, in Le società, 10, 2006, p. 1257 ss.)


Sulla responsabilità illimitata <strong>del</strong> «socio tiranno»E’ stata segnalata una nota a sentenza a firma di M.Menicucci, dedicata al tema <strong>del</strong> c.d. “socio tiranno”: l’autore ricorda chesecondo un primo orientamento sarebbe “tiranno” il socio che agisca in società “con l’assoluto disprezzo <strong>del</strong>le regole fondamentali<strong>del</strong> diritto societario”, che adoperi l’ente societario come “cosa propria”; altra dottrina, invece, contraria alla tesi<strong>del</strong>l’imprenditore occulto, è tesa a ricondurre la responsabilità illimitata ed il conseguente assoggettamento al fallimento <strong>del</strong>socio, ora alla configurabilità di una società di fatto tra la società di capitali ed il socio, ora all’esistenza, accanto alla società dicapitali, di una società di fatto fra gli stessi soci <strong>del</strong>la società di capitali, o fra alcuni di questi, anche in rapporto con terzisoggetti.In giurisprudenza un primo orientamento inquadra la responsabilità limitata come un beneficio, condizionato al rispetto<strong>del</strong>le regole <strong>del</strong>l’organizzazione corporativa, di guisa che l’art. 2362 c.c., vecchio testo, dovrebbe invece essere consideratoespressione di un principio generale, in quanto applicazione <strong>del</strong>l’art. 2740 c.c., e non già eccezione <strong>del</strong>l’art. 2325 c.c..A tale orientamento, si contrappone quella giurisprudenza che rinviene, nel disposto degli articoli menzionati, il carattere<strong>del</strong>la eccezionalità e <strong>del</strong>la stretta applicazione, con esclusione di ogni estensione analogica, salvo il caso in cui la presenza diuna quota di minoranza derivi da una intestazione fittizia o simulata. In particolare, pur ammettendo che nell’ordinamentovigente, la responsabilità limitata <strong>del</strong> socio di società di capitali non costituisce principio di ordine pubblico, non possonoessere avallate soluzioni ermeneutiche idonee ad infirmare radicalmente detta responsabilità limitata ed a trasformare il socioin responsabile diretto per i debiti <strong>del</strong>la società.Il Tribunale di Monza aderisce a questa seconda <strong>line</strong>a, affermando che "Gli artt. 2362 e 2497 c.c. (vecchia formula, ora artt. 2325 e2362 c.c.) hanno natura eccezionale; è quindi esclusa ogni estensione di tipo analogico al c.d. socio “sovrano” o “tiranno”, salvo il caso in cui laquota di minoranza derivi da un’intestazione fittizia o simulata".(M. Menicucci, Nota a Tribunale di Monza, 31 marzo 2005, in Giurisprudenza commerciale, 3, 2006, II, pp. 530 ss)Appunti sulla legittimazione ad impugnare le <strong>del</strong>ibere assembleari e sulla clausola di gradimento “alla francese”E’ stata segnalata una nota a sentenza di S.Clericò dedicata al tema <strong>del</strong>la validità <strong>del</strong>la clausola di gradimento c.d. “allafrancese”: la questione inerisce l’ammissibilità <strong>del</strong>l’esercizio di alcuni diritti propri <strong>del</strong> socio da parte di soggetti che, purrivestendo il relativo status ne sono di fatto privi nel momento storico che ha occasionato i diritti in parola e quella in ordineall’ammissibilità, nella prospettiva ante riforma, <strong>del</strong>le clausole statutarie definite dalla dottrina “alla francese”.Per quel che concerne la prima <strong>del</strong>le due questioni, la nuova formulazione <strong>del</strong>l’art. 2378 c.c. stabilisce che il socio contrarioalla <strong>del</strong>ibera assunta in sede assembleare deve dimostrarsi possessore, al tempo <strong>del</strong>la impugnazione, <strong>del</strong> numero di azioni percui si esercita l’opposizione.Per quel che concerne l’ammissibilità <strong>del</strong>le clausole statutarie c.d. alla francese – l’autore afferma che la fattispecie è una <strong>del</strong>legrandi novità <strong>del</strong>la riforma <strong>del</strong> 2003: l’art. 2355-bis c.c. sanziona con inefficacia le clausole statutarie che, in caso di merogradimento, non attribuiscano al socio il diritto di uscire da una compagine sociale di cui non si condividono più interessi eprospettive, ovvero quelle che non obblighino l’ente (o gli altri soci) all’acquisto <strong>del</strong>le azioni <strong>del</strong> socio uscente.Nonostante l’opinione contraria appaia maggioritaria, il Tribunale di Roma, nella sentenza al vaglio “rifiuta gli argomenti addottidalla giurisprudenza <strong>del</strong>la Cassazione e <strong>del</strong>la dottrina prevalente a sostegno <strong>del</strong>la … legittimità” <strong>del</strong>le clausole di gradimento alla francese.(S. Clericò, Nota a Trib. Roma, 26 luglio 2005, in Rivista <strong>del</strong> Notariato, n. 3, 2006, pp. 767 ss.)Clausola statutaria di prelazione e trasferimento a titolo gratuito <strong>del</strong>le partecipazioni socialiE’ stato segnalato un saggio di A.Di Febo che affronta la problematica, formatesi già nel cotesto <strong>del</strong> previgente art. 2355 c.c.,concernente l’applicabilità <strong>del</strong>la clausola statutaria di prelazione in occasione dei trasferimenti a titolo gratuito <strong>del</strong>lepartecipazioni sociali.La riforma, con la nuova formulazione <strong>del</strong>l’art. 2355 bis c.c., ha preso posizione sul problema solo con riferimento ai deitrasferimenti mortis causa lasciando insoluto il problema concernente i trasferimenti gratuiti inter vivos.Mediante il nuovo art. 2355 bis, comma 3, c.c. il legislatore, ammettendo la possibilità che i trasferimenti mortis causa sianosottoposti a “particolari condizioni”, ha preso posizione in senso favorevole alla compatibilità fra le limitazioni al trasferimentoazionario, fra cui rientrano a pieno titolo le clausole di prelazione, e il diritto successorio.Dubbi permangono in ordine all’ammissibilità <strong>del</strong>la clausola di prelazione ai trasferimenti inter vivos e a titolo gratuito.L’orientamento più restrittivo esclude l’operatività <strong>del</strong>la prelazione ai trasferimenti gratuiti in considerazione <strong>del</strong> fatto che intali casi non sarebbe possibile assicurare al beneficiario <strong>del</strong> patto le medesime condizioni pattuite con il terzo.Altro orientamento, a cui l’autore <strong>del</strong>lo scritto aderisce, esclude l’incompatibilità ontologica <strong>del</strong>la prelazione in relazione adeterminati schemi contrattuali.L’operatività <strong>del</strong>la clausola non sarebbe esclusa quale che sia il titolo in base al quale opera il trasferimento azionario, conl’unico correttivo costituito dalla determinazione <strong>del</strong> prezzo <strong>del</strong> trasferimento (da determinare, in mancanza di un accordo<strong>del</strong>le parti in via giudiziale eventualmente facendo applicazione dei criteri a cui fa riferimento l’art. 2355 bis c.c.) e dallapossibilità per il disponente di revocare l’atto di disposizione evitando l’esercizio <strong>del</strong>la prelazione da parte degli altri soci,anche dopo la loro adesione alla proposta di alienazione (gratuita).(A. Di Febo, Saggio, in Rivista di diritto commerciale, fascicolo 4-5-6, 2006, p. 441 ss.)


Rapporti contrattuali e successori tra amministratore di sostegno e beneficiarioE’ stato segnalato un articolo di G.Marcoz che analizza la disciplina <strong>del</strong>le convenzioni e dei rapporti successori o donativi trasoggetto “amministrato” ed il proprio amministratore di sostegno.L’articolo segnalato prende le mosse dall’individuazione dai referenti normativi, e cioè gli articoli 378, 388, 596, 599, 774 e779 cod. civ., come richiamati dall’articolo 411 stesso codice, per soffermarsi sulla ricostruzione teorica dei divieti ivicontenuti, ricondotta talora all’incapacità giuridica relativa <strong>del</strong> beneficiario, talora a difetto di legittimazione <strong>del</strong>lo stesso,talaltra a incapacità di agire <strong>del</strong> medesimo, con conseguenti differenti graduazioni <strong>del</strong>le sanzioni previste dall’ordinamento.Lo studio cerca di individuare quali atti possano concretamente essere compiuti tra i soggetti coinvolti nell’amministrazionedi sostegno, alla luce sempre <strong>del</strong> principio generale <strong>del</strong>l’art. 409 in forza <strong>del</strong> quale il beneficiario di amministrazione disostegno “conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenzanecessaria <strong>del</strong>l’amministratore”.L’autore esamina dunque:- i rapporti successori- donazioni e liberalità indirette- altre convenzioni non liberali inter vivos.(Giampaolo Marcoz, Saggio, in Rivista <strong>del</strong> Notariato, n. 6, novembre-dicembre 2006, p. 1485 ss)Le imposte ipotecaria e catastale nei trasferimenti a titolo oneroso di immobili di interesse storico-artistico sidebbono applicare in misura fissa o proporzionale?E’ stato segnalato un articolo a firma di G.Ciriotto e A.Bullo dedicato al tema <strong>del</strong>l’imposizione di trasferimenti di immobilidi interesse storico- artistico.Gli articoli 1 e 10 <strong>del</strong> d.lgs. 347/90 in materia di imposte ipotecarie e catastali e l'art. 1 <strong>del</strong>la tariffa ad esso allegata, nelrinviare all'art. 1, comma 1, quarto e quinto periodo <strong>del</strong>la tariffa allegata al d.p.r. 131/86, che tratta dei trasferimenti diimmobili di interesse storico e artistico, sembrerebbero prevedere l'applicazione di dette imposte in misura fissa.L'amministrazione finanziaria, con circolare 52/E <strong>del</strong> 14 giugno 2002, ha invece adottato un'interpretazione antiletterale,ritenendo che le imposte siano dovute in misura proporzionale.Gli AA. criticano tale posizione in quanto:- le circolari non sono fonte di diritto (si citano Cass. 10 gennaio 1973, n. 54 e Cass. 14 febbraio 2002, n. 2133) ;- l'interpretazione fornita dall'A.F. fa venir meno la certezza <strong>del</strong> diritto (si cita in senso favorevole all'interpretazioneletterale CTP Venezia 16 marzo 2002 n. 12, relativa proprio al caso in esame).Vengono quindi esposti gli orientamenti giurisprudenziali favorevoli alla tesi <strong>del</strong>l'applicabilità di tali imposte in misura fissa:- CTP Venezia n. 52/01/2004, che ritiene debba privilegiarsi, a fini di certezza, la lettera <strong>del</strong>la norma, che è inequivoca;- CTR Veneto 27 settembre 2004, n. 74, la quale, nell’aderire all'interpretazione letterale precisa che è compito <strong>del</strong> legislatoremodificare un'eventuale stesura erronea <strong>del</strong>la norma.La tesi <strong>del</strong>l'applicabilità <strong>del</strong>le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa viene giustificata anche sul piano sistematico.Anzitutto perchè gli immobili di interesse storico e artistico godono di agevolazioni sia nel campo <strong>del</strong>le imposte dirette che<strong>del</strong>le indirette.In particolare ai fini <strong>del</strong>l'imposta di registro l'aliquota è <strong>del</strong> 3% rispetto all'ordinaria <strong>del</strong> 7%.La ragione di tali agevolazioni risiederebbe nell’esigenza di compensare i proprietari di tali immobili dei gravami economiciderivanti dagli obblighi di manutenzione che essi sono costretti a sopportare.In conclusione secondo gli AA. non appare coerente riconoscere agevolazioni fiscali ai fini <strong>del</strong>l'imposta di registro e non aifini <strong>del</strong>le imposte ipocatastali.(G. Ciriotto, A. Bullo, Saggio, in Il Fisco n. 7/07, 971)


Lo scioglimento agevolato <strong>del</strong>le società non operativeE’ stato segnalato un saggio di L.Miele dedicato al tema <strong>del</strong>lo scioglimento anticipato <strong>del</strong>le Società non operative.Soggetti interessati dalla norma agevolativa sono i soggetti che nel periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006 non realizzanoi ricavi minimi previsti per le società "di comodo", ancorché abbiano un reddito non inferiore a quello minimo previsto a talfine dalla legge 724/1994.Non sono comprese nella norma in quanto non "di comodo" le società che hanno ottenuto interpello positivo ai sensi<strong>del</strong>l'art. 30 comma 4 bis legge 724/1994.La disposizione si applica invece espressamente anche alle società che sono nel primo esercizio (ancorché le stesse non sianoconsiderate "di comodo").Possono usufruire <strong>del</strong>le agevolazioni sulle assegnazioni e cessioni solo i soci al 1 gennaio 2007.L'ingresso di nuovi soci dopo la predetta data non fa comunque venir meno il beneficio, salvo che si tratti di soggetti diversidalle persone fisiche.E' inoltre ammissibile uno spostamento di partecipazioni tra i soci alla predetta data.Ai fini <strong>del</strong>le imposte sul reddito è prevista un'imposta sostitutiva di imposta sui redditi ed IRAP pari al 25% sul reddito diimpresa che si determina tra inizio e fine liquidazione.Per stabilire il valore di realizzo in caso di cessione o assegnazione si fa riferimento al valore nominale <strong>del</strong> bene, se superioreal corrispettivo. Per gli immobili, su richiesta <strong>del</strong>la società, può farsi riferimento ai valori catastali.Lo scioglimento determina la tassazione di riserve e fondi in sospensione d'imposta con la stessa imposta sostitutiva <strong>del</strong>25%; i saldi di rivalutazione scontano invece un'imposizione <strong>del</strong> 10%.Non sono ammesse in deduzione le perdite degli esercizi precedenti.Per i soci la differenza tra il valore normale dei beni assegnati ed il prezzo di acquisto <strong>del</strong>le azioni o quote annullate èirrilevante fino a concorrenza <strong>del</strong>l'ammontare assoggettato ad imposta sostitutiva. Il realizzo è tassato in capo al socio comereddito da partecipazione in base alla normativa ordinaria.L'atto di assegnazione ai soci è di regola soggetta ad IVA a meno che riguardi beni oggettivamente esclusi (ad es. denaro eterreni non edificabili). In tal caso la norma agevolativa prevede invece che le assegnazioni non siano considerate cessioni aifini IVA e la base imponibile è costituita dal valore catastale.Sembra che in tale ipotesi non sussista l'obbligo di procedere alla rettifica <strong>del</strong>la detrazione ai sensi <strong>del</strong>l'art. 19 bis 2, secondocomma, D.P.R. 633/1972.La cessioni sembrerebbero invece soggette ad IVA sul valore normale.Per le assegnazioni soggette ad IVA l'imposta di registro è dovuta nella misura <strong>del</strong>l'1% e le imposte ipotecarie e catastali inmisura fissa.(L. Miele, Saggio, in Corr. Trib. 2007, 213)Il fallimento <strong>del</strong> socio illimitatamente responsabile nel nuovo art. 147, legge fallimentareE’ stato segnalato un saggio di L.Prospetti dedicato al problema <strong>del</strong>l’estensione <strong>del</strong> fallimento <strong>del</strong>la società al socioillimitatamente rsponsabile.Il d.lgs. 16 gennaio 2006, n. 5 che ha disposto la “Riforma organica <strong>del</strong>la disciplina <strong>del</strong>le procedure concorsuali a norma <strong>del</strong>l’articolo 1comma 5 <strong>del</strong>la legge 14 maggio 2005, n. 80” ha novellato l’art. 147 l. fall. ridisegnando il sistema dei presupposti e dei limiti<strong>del</strong>l’estensione <strong>del</strong> fallimento sociale ai soci illimitatamente responsabili.La norma richiamata precisa che il fallimento di una società appartenenti ai tipi regolati nei capi III, IV e VI <strong>del</strong> V libro <strong>del</strong>c.c. (s.n.c., s.a.s e s.a.p.a.) determina “anche il fallimento dei soci, anche non persone fisiche, illimitatamente responsabili” (art. 147, co. 1, l.fall.) e prevede come termine per la dichiarazione di fallimento un anno dallo scioglimento <strong>del</strong> rapporto sociale o dallacessazione <strong>del</strong>la qualità di socio a responsabilità illimitata purché siano state osservate le formalità per rendere edotti i terzidi tali avvenimenti (iscrizione a Registro Imprese) e che l’insolvenza <strong>del</strong>la società deve attenere, in tutto o in parte, ad debitiesistenti alla data <strong>del</strong>la cessazione <strong>del</strong>la responsabilità illimitata.Il saggio affronta le seguenti questioni di maggior rilievo:1) definizione dei tipi di società il cui fallimento produce quello dei soci illimitatamente responsabili;2) fissazione <strong>del</strong> limite temporale e degli ulteriori presupposti per il fallimento <strong>del</strong>l’ex socio a responsabilità illimitata e <strong>del</strong>socio che sia divenuto limitatamente responsabile;3) estensione <strong>del</strong>la disciplina <strong>del</strong> fallimento <strong>del</strong> socio occulto di società palese anche al socio occulto di società occulta.(L. Prospetti, Saggio, in Studium Iuris, 10, 2006, p. 1105La fusione per incorporazione di società interamente o al 90% posseduteE’ stato segnalato un saggio di V.Salafia dedicato alla "procedura semplificata di fusione" (quella già prevista perl’incorporazione di società interamente possedute) ed estesa dalal riforma anche all'incorporazione di società possedutealmeno al 90% <strong>del</strong> capitale, nonché all'attribuzione all'autonomia statutaria <strong>del</strong>la facoltà di accordare all’organoamministrativo la competenza alla relativa <strong>del</strong>ibera .L'Autore esamina le differenze <strong>del</strong>la procedura, a seconda <strong>del</strong>l’organo <strong>del</strong>iberante.(V. Salafia, Saggio, in Le Società, 1, 2006, pp. 16 ss.)


I nuovi limiti all’emissione di obbligazioniE’ stato segnalato un saggio di M.Palmieri che esamina il processo di semplificazione <strong>del</strong>l’accesso al mercato dei capitali daparte <strong>del</strong>le imprese, così come voluto ed attuato dal legislatore <strong>del</strong>la riforma: il fenomeno <strong>del</strong> finanziamento societario sipone come obiettivo primario perseguito nella riforma, al fine di consentire alle imprese nazionali di mantenere un livello dicompetitività finanziaria in grado di accorciare le distanze con le concorrenti estere.L’autore concentra il suo esame in particolare sull’emissione <strong>del</strong> prestito obbligazionario: l’2412 c.c., consente che la societàemetta prestiti obbligazionari per un ammontare complessivo non superiore al doppio <strong>del</strong> capitale sociale, <strong>del</strong>le riserve legalie disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato; l’impostazione “nuova” è già nelle premesse, laddove il riferimentogenerico al capitale sociale, consente di ritenere non più necessaria la circostanza che si tratti di capitale effettivamenteversato ed esistente, potendo trattarsi, evidentemente, anche di capitale in attesa di conferimento secondo le prescrizioni dicui all’art. 2342 c.c.<strong>Dal</strong> raffronto fra la nuova e la vecchia disciplina, risulta sostanzialmente ampliata la possibilità, per le imprese collettive, diricorrere al fenomeno <strong>del</strong> finanziamento, laddove la regolamentazione preesistente era contraddistinta da deroghe piùlimitate e fondate, quasi esclusivamente, su un fenomeno di ingerenza statale in diverso modo manifestata.(M. Palmieri, Saggio, in Giurisprudenza commerciale, 2, 2006, pp. 293 ss.)La reintroduzione <strong>del</strong>l’imposta sulle successioni e donazioni: prime riflessioni criticheE’ stato segnalato un articolo di D.Stevanato che offre una prima riflessione in merito al d.l. 262/2006, collegato allaFinanziaria 2007, che ha riproposto, se pur con un significativo ampliamento <strong>del</strong>l’ambito di applicazione, l’imposta sullesuccessioni e donazioni, abrogata dalla legge 383/2001.(D. Stevanato, Saggio, in Corriere tributario, 3-2007, p. 247)Ius variandi e testo unico bancario. La nuova formulazione <strong>del</strong>l’art. 118 e l’art. 10 <strong>del</strong> c.d. “Decreto Bersani”.E’ stato segnalato un articolo di C.Iurilli dedicato al c.d. ius variandi, cioè il potere di modificare unilateralmente le condizionieconomiche <strong>del</strong> contratto, che analizza l’art. 118 <strong>del</strong> T.U.B. come modificato dall’art. 10 <strong>del</strong> d.l. 223/2006 (cd. DecretoBersani), confrontandolo con il testo previgente <strong>del</strong>l’art. 118 stesso, e rileva che già nella precedente formulazione si erasentita la necessità di coordinarne i contenuti con la disciplina di cui all’art. 1469-bis <strong>del</strong> cod. civ. (oggi art. 33 <strong>del</strong> codice <strong>del</strong>consumo, d. lgs. 206/2005).L’Autore conclude nel ritenere la disciplina <strong>del</strong>lo ius variandi come principio di carattere generale ed inderogabile <strong>del</strong> nostroordinamento, a tutela <strong>del</strong>la trasparenza contrattuale.Circa il significato da attribuire alla nozione di contratti aventi ad oggetto “prestazione di servizi finanziari”, l’Autore sischiera dalla parte <strong>del</strong>la dottrina che ammette un’applicazione estensiva <strong>del</strong>la disciplina sulle clausole abusive, facendorientrare tra i prestatori di servizi finanziari le banche, gli intermediari e gli esercenti il credito al consumo, ritenendola piùrispondente a quel principio generale di “giustizia sostanziale” e di “equilibrio giuridico <strong>del</strong>le posizioni contrattuali” che haispirato il legislatore comunitario e nazionale, sottoponendo alla disciplina più favorevole al consumatore in materia di iusvariandi sia i contratti sottoposti alla disciplina di cui all’art. 118 T.U.B., sia i contratti relativi alla prestazione di servizifinanziari.Infine l’Autore analizza la circolare ABI <strong>del</strong> 7 agosto 2006, rilevando che la stessa ha dato una lettura limitativa <strong>del</strong>l’art. 10<strong>del</strong> c.d. decreto Bersani (sia per quanto riguarda l’ambito di applicazione di tale norma, il concetto di “giustificato motivo” egli effetti <strong>del</strong> diritto di recesso), diretta a “soffocarne” l’effetto innovativo a favore dei consumatori ed idonea a provocare –come ha sotto<strong>line</strong>ato l’Antitrust - un notevole danno alla concorrenza.(Cristiano Iurilli, Saggio, in Studium Iuris, 2/2007, 131)


Amministrazione di sostegno ed interdizione: quale discrimine?E’ stata segnalata una nota a sentenza di R.Masoni, dedicata al tema <strong>del</strong>l’amministrazione di sostegno, in rapporto agli altriistituti <strong>del</strong>l’interdizione e <strong>del</strong>l’inabilitazione.La coesistenza dei tre istituti ha creato disorientamento tra gli studiosi <strong>del</strong> diritto, tanto da sollevare questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 404 - 405 n. 3 e n. 5 e 409 c.c., nella parte in cui non indicano i criteri selettivi per distinguere trainterdizione ed amministrazione di sostegno "lasciando di fatto all'arbitrio <strong>del</strong> giudice la scelta <strong>del</strong>lo strumento di tutela inconcreto applicabile, così violando gli artt. 2, 3 e 4 Cost.".Lo stesso Tribunale di Milano ha sollevato altra questione di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 410 c.c., per contrastocon gli artt. 2 e 3 Cost., ove gli stessi non subordinano l'attivazione <strong>del</strong>l'amministrazione di sostegno e degli atti gestionali alconsenso <strong>del</strong>l'interessato.Prima <strong>del</strong>la pronuncia <strong>del</strong>la Corte Costituzionale si sosteneva che il discrimen tra le due figure andasse ricercato nella minoreo maggiore gravità <strong>del</strong>l'handicap <strong>del</strong> beneficiario, tesi <strong>del</strong> resto non sostenuta dal dettato legislativo.La Corte Cost. ha rigettato per infondatezza la questione di legittimità costituzionale ed ha evidenziato chel'interdizione può essere pronunciata "quando è necessario per assicurare adeguata protezione all'infermo dimente" ed è proprio al giudice affidato il compito di individuare l'istituto che meglio garantisca l'incapace,limitando il meno possibile la sua capacità. Anche la Cassazione ha sostenuto che il provvedimento diinterdizione costituisce "extrema ratio", per patologie particolarmente gravi.Il Tribunale di Milano, nella sentenza in commento, ha sostenuto che l'interdizione sia giustificabile per quei soggetti cheabbiano una residua capacità di gestire rapporti giuridici, ma che potrebbero comunque compiere atti che potrebberosfuggire all'effetto di annullabilità ex artt. 409 e 412 c.c. Per questo motivo, la figura <strong>del</strong>l'amministratore di sostegno non èsempre sufficiente: la sua nomina è opportuna solo qualora, per le condizioni <strong>del</strong> soggetto beneficiario, sia idonea perassicurare adeguata protezione allo stesso.(R. Masoni, Nota a Trib. Milano 20 febbraio 2006, in Giurisprudenza civile n. 1/2007).Considerazioni sulla (mancata) sottoscrizione <strong>del</strong> verbale assembleareE’ stata segnalata una nota a sentenza a firma di C.E.Pupo dedicata al tema <strong>del</strong>le conseguenze <strong>del</strong>la mancata sottoscrizione<strong>del</strong> verbale di assemblea ordinaria di società a responsabilità limitata da parte <strong>del</strong> presidente di quest'ultima (ilprovvedimento aveva portato il Tribunale ad accertare la nullità <strong>del</strong> verbale in oggetto proprio per l'assenza <strong>del</strong>la suddettasottoscrizione)Le conclusioni <strong>del</strong>l'Autore sono, per alcuni versi, in controtendenza rispetto alla diffusa opinione secondo la quale il verbaledi assemblea di società di capitali, se redatto da Notaio, non richiede necessariamente la sottoscrizione <strong>del</strong> presidente, e ciòin virtù di una serie di ragioni tra cui la natura <strong>del</strong> verbale quale atto pubblico sui generis e "senza parti" (l'Autore intendedimostrare, da un lato, che il presidente <strong>del</strong>l'assemblea non è parte <strong>del</strong>l'atto/verbale, ma dall'altro che la sottoscrizione inoggetto è sempre indispensabile per evitare la "mancanza <strong>del</strong> verbale" di cui all'art. 2379 c.c.; e ciò anche nel caso in cuil'assemblea sia verbalizzata da Notaio, ed indipendentemente dal fatto che si tratti di assemblea ordinaria o straordinaria).Secondo l’Autore la firma <strong>del</strong> presidente, quale soggetto che materialmente governa l'assemblea ed assiste ad essa, sarebbe,quindi, indispensabile al fine di attestare la corretta documentazione <strong>del</strong>l'adunanza dei soci.La mancanza <strong>del</strong>la suddetta sottoscrizione, conclude, produce invalidità <strong>del</strong>l'assemblea, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 2379 c.c., e ciò nonperché si possa parlare di carenza di sottoscrizione <strong>del</strong>la parte, ma di mancata sottoscrizione <strong>del</strong> testimone.(C. E. Pupo, Nota a Trib. Vicenza, sez. lavoro 27 aprile 2004, in Giur. comm., 4, 2006, II, p. 729 ss.)


AGEVOLAZIONI - Prima casa - Cessione prima <strong>del</strong> quinquennio -Nuovo acquirente in "il fisco" n. 17 <strong>del</strong> 30/4/2007Nell'ambito di un trasferimento immobiliare effettuato il 10 gennaio 2007, il venditore ha ceduto un immobile (da adibire ad abitazione) chein precedenza aveva acquistato con applicazione <strong>del</strong>l'imposta agevolata di registro.Considerato che per il cedente viene a verificarsi la "decadenza" dal regime agevolato con relativa maggiore imposta, trattandosi di un'abitazioneceduta prima <strong>del</strong> quinquennio, gradirei sapere quali possono essere le conseguenze fiscali a carico <strong>del</strong> nuovo acquirente.In particolare, per l'acquirente vige il principio di "solidarietà" <strong>del</strong>l'imposta con il venditore?Inoltre, l'Amministrazione finanziaria, vantando il "privilegio” civilistico sulle imposte da riscuotere, può esercitare il privilegio stessosull'immobile acquistato dal nuovo acquirente?Risposta - In base all'art. 1 <strong>del</strong>la Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. n. 131 <strong>del</strong> 1986, per i trasferimenti di case diabitazione non di lusso, si applica l'imposta di registro nella misura agevolata <strong>del</strong> 3 per cento.L'agevolazione fiscale di cui trattasi, tuttavia, decade, tra l'altro, se l'immobile viene ceduto prima <strong>del</strong> decorso <strong>del</strong> terminedi cinque anni dalla data <strong>del</strong> suo acquisto, salvo il caso di acquisto, entro un anno, di altro immobile da adibire apropria abitazione principale [cfr. nota II-bis), <strong>del</strong>l'art. 1 <strong>del</strong>la citata Tariffa].Al riguardo, nell'ipotesi in cui opera la decadenza dal beneficio fiscale (con relativo addebito <strong>del</strong>la maggiore imposta) neiconfronti di chi cede l'immobile agevolato prima <strong>del</strong> tempo, occorre stabilire se tale situazione fiscalmente"patologica" possa produrre, sotto il profilo tributario, effetti negativi anche nei riguardi <strong>del</strong> nuovo acquirente<strong>del</strong>l'immobile stesso.In particolare si rende necessario verificare, in primo luogo, se per l'acquirente <strong>del</strong>l'abitazione indicata nel quesito operail cosiddetto principio di "solidarietà" di cui all'art. 57, comma 1, <strong>del</strong> D.P.R. n. 131 <strong>del</strong> 1986, secondo cui, "Oltre aipubblici ufficiali, che hanno redatto, ricevuto o autenticato l'atto, e ai soggetti nel cui interesse fu richiesta laregistrazione, sono solidalmente obbligati al pagamento <strong>del</strong>l'imposta le parti contraenti, le parti in causa ...".In merito va osservato, secondo le precisazioni contenute nella circolare n. 38/E <strong>del</strong> 12 agosto 2005 (in "il fisco" n.32/2005, fascicolo n. 2, pag. 5076), che nel caso di specie, l'imposta dovuta a seguito <strong>del</strong>la decadenza dall'agevolazione,ha natura complementare.Le istruzioni <strong>del</strong>l'Agenzia <strong>del</strong>le Entrate sono conformi all'orientamento espresso in materia dalla giurisprudenza <strong>del</strong>la Cortedi Cassazione.Trattandosi di imposta complementare, si rende applicabile il disposto <strong>del</strong>l'art. 57, comma 4, <strong>del</strong> D.P.R. n. 131 <strong>del</strong> 1986, ilquale stabilisce che l'imposta complementare, dovuta per un fatto imputabile soltanto ad una <strong>del</strong>le parti contraenti, è acarico esclusivamente di quest'ultima.Con riferimento al quesito in esame, pertanto, tale carico fiscale non incombe, in via solidale, anche sull'acquirente<strong>del</strong>l'abitazione in quanto l'accadimento indicato nel quesito stesso non costituisce fatto ad esso imputabile.Resta da chiarire, tuttavia, se nel caso di specie trovi o meno applicazione, per l'acquirente <strong>del</strong>l'immobile, il disposto<strong>del</strong>l'art. 56, comma 4, <strong>del</strong> medesimo D.P.R. n. 131 <strong>del</strong> 1986 in base al quale, "Per la riscossione coattiva <strong>del</strong>le imposte,<strong>del</strong>le soprattasse, <strong>del</strong>le pene pecuniarie e degli interessi di mora si applicano le disposizioni degli articoli 2, da 5 a 29 e 31 <strong>del</strong>regio-decreto 14 aprile 1910, n. 639. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile ...".In sostanza la questione che si pone è se l'Amministrazione finanziaria possa esercitare tale privilegio sull'immobileacquistato dal soggetto di cui trattasi.Al riguardo l'art. 2772, comma 4, <strong>del</strong> codice civile, prevede che allo Stato è riconosciuto privilegio per soddisfare i propricrediti relativi alle imposte indirette che gravano sui beni immobili.Tuttavia il privilegio non si può esercitare in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormente acquistato sugli immobili.In relazione a tale ultima disposizione si rileva che, nel caso in esame, la decadenza dall'agevolazione con il conseguentesorgere <strong>del</strong> debito tributario e <strong>del</strong> credito a favore <strong>del</strong>lo Stato si verifica non al momento <strong>del</strong>la cessione <strong>del</strong>l'immobile,bensì quando è trascorso un anno dall'alienazione <strong>del</strong>l'immobile stesso, senza che il venditore abbia acquistatoun'altra unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.Vale a dire, il credito <strong>del</strong>lo Stato sorge quando si verifica la decadenza in capo al venditore e ciò può avveniresoltanto dopo che sia trascorso un anno dalla vendita <strong>del</strong>l'immobile.Da quanto sopra deriva che la decadenza dal beneficio fiscale che fa capo al venditore non può pregiudicare la sferapatrimoniale <strong>del</strong> nuovo acquirente in quanto sull'immobile acquistato dal terzo non potrà essere esercitato il privilegio<strong>del</strong>lo Stato.Infatti, come è stato detto, il privilegio non può essere esercitato in pregiudizio dei diritti che i terzi hanno anteriormenteacquistato sugli immobili, a norma <strong>del</strong>l'art. 2772 <strong>del</strong> codice civile.In sostanza, l'immobile acquistato precedentemente in regime agevolato e venduto il 10 gennaio 2007, prima <strong>del</strong>quinquennio, comporterà per il venditore - trascorso un anno dal 10 gennaio 2007 senza che sia acquistata un'altra unitàimmobiliare da adibire ad abitazione principale - la decadenza dall'agevolazione con conseguente sorgere <strong>del</strong> creditotributario a favore <strong>del</strong>l'Agenzia <strong>del</strong>le Entrate nonché <strong>del</strong> privilegio sull'immobile stesso.Tuttavia al momento in cui tale privilegio sull'immobile può essere esercitato (dopo il 10 gennaio 2008), lo stesso troveràun ostacolo, come prevede il menzionato art. 2772 <strong>del</strong> codice civile, nel fatto che nel frattempo il cessionario (ilnuovo acquirente) ha acquistato il diritto di proprietà sull'immobile il 10 gennaio 2007.


Cessioni immobiliari, valore normale ed effettiva portata <strong>del</strong>le nuove disposizioni <strong>del</strong> decreto 223?E’ stato segnalato un articolo di G.Valastro che prende in esame le aggiunte apportate alla metodologia d’accertamento c.d.analitico-induttivo dai cc. 2, 3, 23 bis e ter <strong>del</strong>l’art. 35 <strong>del</strong> D.L. 223/2005, volte, secondo le prime opinioni espressedall’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate, a superare, con l’introduzione di un meccanismo automatico di esecuzione <strong>del</strong>l’accertamento, gliostacoli probatori all’attività istruttoria e a determinare la maggiore base imponibile da assoggettare a tassazione in sede direttifica.Nella seconda parte <strong>del</strong> testo, Raffaello Lupi, pur confermando le considerazioni svolte nella prima parte da GiuseppeValastro, ed il giudizio secondo il quale il richiamo al valore normale non sarebbe altro che una semplice esplicitazione diuna metodologia d’accertamento già impiegata, sostiene, in materia di rettifica dei corrispettivi immobiliari, la rilevanza <strong>del</strong>D.L. 223/2006, che ha abrogato l’art. 15 <strong>del</strong> D.L. 41/1995, convertito nella legge 85/1995.Tale soppressione, secondo l’Autore, sarebbe stata, da sola, sufficiente a legittimare l’utilizzo <strong>del</strong> valore normale<strong>del</strong>l’immobile per accertare l’effettività <strong>del</strong> corrispettivo dichiarato in atto e, tenuto conto <strong>del</strong>le caratteristiche <strong>del</strong>l’IVAsotto<strong>line</strong>a come il riferimento al valore normale possa essere elemento che “riporta, di fronte a corrispettivi fittizi,l’applicazione <strong>del</strong> tributo verso criteri di effettività e credibilità”.(G. Valastro, R. Lupi, Saggio, in Dialoghi di diritto tributario, 11/2007, p. 1415)Diritto internazionaleSpostamento <strong>del</strong>la sede statutaria in un paese membro <strong>del</strong>la UE e giurisdizione fallimentareSi è verificato un caso in cui una società italiana ha trasferito la propria sede all’estero (Regno Unito), ma hamantenuto notevoli attività imprenditoriali nel nostro paese. Successivamente è stata presentata istanza difallimento al giudice italiano.La società ha opposto che questo non era (più) competente proprio a seguito di quel trasferimento di sede ed haproposto ricorso alla sezioni unite <strong>del</strong>la Cassazione per regolamento di giurisdizione.La Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione <strong>del</strong> giudice italiano per i seguenti motivi, collegati all’art. 3 <strong>del</strong>regolamento <strong>del</strong>la comunità sull’insolvenza transfrontaliera.Tale articolo prevede:− che sia competente il giudice <strong>del</strong>lo Stato ove è situato “il centro degli interessi principali”;− che tale luogo sia quello in cui si trova la sede statutaria.Si tratta però, di una mera presunzione, ammissibile di prova contraria.Per la Cassazione a Sezioni Unite spetta al giudice nazionale adito stabilire, in base al proprioordinamento, se il centro d’interessi principale coincide con la sede statutaria o meno (cioè: spetta al giudicenazionale adito “sciogliere la riserva” su quella presunzione).Nel caso di specie, si è riconosciuta la giurisdizione italiana in base a motivi di fatto.E precisamente, la società, pur avendo trasferito la sede all’estero, aveva:− continuato a detenere, in Italia, immobili di rilevante valore;− stipulato vari contratti di locazione;− contratto <strong>varie</strong> obbligazioni con imprese italiane.A riprova <strong>del</strong>l’attualità <strong>del</strong> problema, si sotto<strong>line</strong>a una importante “presa di posizione” <strong>del</strong> legislatore con larecente riforma fallimentare: l’art. 9 l. fall. (secondo comma, nuova formulazione) prevede:− che se l’imprenditore trasferisce la propria sede nell’anno precedente all’iniziativa per la dichiarazione difallimento, tale trasferimento non muta il giudice competente, che resta quello <strong>del</strong>la sede precedente;− l’irrilevanza, ai fini <strong>del</strong>la giurisdizione, <strong>del</strong> trasferimento di sede compiuto dopo l’iniziativa <strong>del</strong>ladichiarazione di fallimento.Resta, comunque, l’attualità di un problema verosimilmente di sempre maggiore diffusione:− sia in vista di possibili diverse interpretazione di altre Corti in ambito UE,sia in conseguenza <strong>del</strong>la, verosimile, sempre maggiore, circolazione in ambito UE di soggetti di diritto (personefisiche e giuridiche).(Federico Maria Mucciarelli, Nota a Cassazione Civile, Sezioni Unite, 20 maggio 2005, n. 10606, in Giurisprudenzacommerciale, n. 4, 2006, II, p .618)Libano: un caso di volontaria giurisdizioneI genitori di un minore libanese possono acquistare in Italia un immobile in nome e per conto <strong>del</strong> figlio senza chiedereautorizzazioni giudiziali?L’Ambasciata <strong>del</strong> Libano – Sezione Consolare - a Roma, con lettera <strong>del</strong> 16 aprile 2007, ha attestato che "ai sensi <strong>del</strong>le leggi in


vigore in Libano i genitori libanesi, che hanno la patria potestà sul figlio minorenne, possono acquistare beni immobili daintestare al loro figlio, senza l'autorizzazione giudiziale (art. 81, capitolo XII – Sulla patria potestà – legge 24 febbraio 1948,Stato civile)".Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e lettureR. Rinaldi Sulla tassazione <strong>del</strong>le donazione indirette Il Notaro, 2007, 5Nota a Cass. 10 aprile 1999, n. 3499, inGiovanni Bonilini Designazione <strong>del</strong>l'amministratore di sostegno e Famiglia, Persone e Successionidirettive da seguire nello svolgimento (febbraio 2007, pp. 102-106)<strong>del</strong>l'ufficio.Gian Franco Condò Modifiche alla figura, ai poteri e doveri <strong>del</strong> Federnotizie, marzo 2007, pag.60Consiglio Notarile, <strong>del</strong> Presidente, <strong>del</strong>Conservatore <strong>del</strong>l’Archivio.Rapporti col Codice DeontologicoLuigi Zampaglione Trasferimento <strong>del</strong>la sede sociale dall’Italia Federnotizie, marzo 2007, pag.65all’estero e viceversaIlaria Montanari Ancora sul contratto preliminare di vendita Il Notariato 2/2007, pag.155immobiliare tra privatiSegnalazioni di siti web e programmiSegnalo la pubblicazione <strong>del</strong> nuovo prontuario per la presentazione degli atti societari al Registro <strong>del</strong>le Impresecon il mo<strong>del</strong>lo Unico Informatico.http://www.bg.camcom.it/release/manualistica/RAR_RIMprontuarioPerLaPresentazioneDegliAttiSocietariConInvioTelematico.pdfAgenda di incontri di interesse notarilewww.notartel.it>Congressi e Convegni> Agendahttp://www.notariato.it/cnn/notaio/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=103000&id=1612DATA: 5 maggio 2007LUOGO: Sarmeola di Rubano (PD)ARGOMENTO: «Gli amministratori di società: idoneità, limiti ai poteri e responsabilità. Questioni di attualità»ORGANIZZATORE: COMITATO INTERREGIONALE CONSIGLI NOTARILI DELLE TRE VENEZIE(La partecipazione attribuisce 10 Crediti Formativi Professionali)DATA: 18 maggio 2007, ore 10.00-12.30/15.00-18.00LUOGO: Milano – Teatro dal Verme (Via San Giovanni sul Muro, 2)ARGOMENTO: «Le "massime" notarili in materia societaria. Ruolo nella prassi e osservazioni <strong>del</strong>la dottrina giuridica»ORGANIZZATORE: CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO -SCUOLA DI NOTARIATO DELLALOMBARDIAISCRIZIONI: www.scuoladinotariato<strong>del</strong>lalombardia.orgScarica il programma provvisorio dalla Home Page <strong>del</strong>la RunDATA: 11 maggio 2007 – ore 9,30/13,00LUOGO: Lecco – Sala Ticozzi, Via <strong>On</strong>ganiaARGOMENTO: 1° Congresso regionale <strong>del</strong>le Professioni intellettuali <strong>del</strong>la LombardiaORGANIZZATORE: C.U.P. Lombardia


DATA: 19 maggio 2007 – oreLUOGO: ModenaARGOMENTO: Contrattazione immobiliare, tutela <strong>del</strong> consumatore, liberalizzazioni ed attivitànotarileLa tutela <strong>del</strong> consumatore nella contrattazione immobiliare.Avv. Prof. Giovanni De Cristofaro, Straordinario di Diritto Civile e Diritto dei Consumatori presso la Facoltàdi Giusprudenza <strong>del</strong>l’Università degli Studi di Ferrara.Il finanziamento <strong>del</strong>l’acquisto immobiliare.Avv. Paolo Bontempi Professore a contratto di diritto bancario nell'Università di PadovaTutela <strong>del</strong> consumatore nella contrattazione immobiliare e ruolo notarileEnrico Bevilacqua, Notaio in La SpeziaLe vicende <strong>del</strong> mutuo – Il decreto “Bersani bis”Giovanni Aricò, Notaio in Reggio EmiliaORGANIZZATORE: Associazione Notai <strong>del</strong>l’Emilia Romagna “Aldo <strong>del</strong>la Rovere”DATA: 25 maggio 2007 - Aula Magna <strong>del</strong> Palazzo di Giustizia di TorinoLUOGO: TorinoARGOMENTO: "IL NOTAIO E L'EVOLUZIONE DELLA FUNZIONE PUBBLICA: DALL'ADEGUAMENTO DELLA VOLONTA' AI CONTROLLI DELEGATI DALLA PUBBLICAAMMINISTRAZIONE"con il seguente programma:- La circolazione degli immobili e la legislazione urbanistico-edilizia(Notai Daniele Bazzoni e Alessandro Scilabra)- Il notaio e la tutela <strong>del</strong> consumatore(Notai Fabrizio Olivero e Gustavo Gili)- Il controllo di legittimità sugli atti societari(Notai Giulio Biino e Marcello Rebuffo)- Il D.Lgs. 122/2005: in particolare i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di fabbricati da costruiree l'obbligo di cancellazione o frazionamento <strong>del</strong>le formalità di pregiudizio(Notai Roberto Martino e Francesco Vaglienti)- La circolazione degli immobili e la certificazione energetica(Notaio Giovanni Rizzi)- Il notaio e la normativa antiriciclaggio(Notai Roberto Marnetto e Angelo Mascolo).ORGANIZZATORE: Consiglio Notarile di Torino e Scuola di Notariato "Franco Lobetti Bodoni" di TorinoISCRIZIONI: Le adesioni dovranno pervenire alla Segreteria <strong>del</strong> Consiglio Notarile entro il 21 maggio 2007.La partecipazione al Convegno è gratuita.UINL - Unione Internazionale <strong>del</strong> Notariato25° Congresso Internazionale <strong>del</strong> Notariato. “Il Notariato: istituzione mondiale”Il prossimo 25° Congresso Internazionale <strong>del</strong> Notariato si svolgerà in Spagna a Madrid nei giorni dal 3 al 6 ottobre2007.Tutte le informazioni sul Congresso sono disponibili sul sito http://www.congresouinl.com.esGli aderenti all’UINL a titolo individuale avranno la possibilità di partecipare al Congresso con una riduzione sullaquota di iscrizione.Le modalità e i mo<strong>del</strong>li per l’iscrizione alla UINL sono reperibili sul sito web <strong>del</strong>l’Unione: http://www.uinl.orgLa documentazione segnalata da "<strong>CNN</strong> <strong>Notizie</strong>" può essere reperita nella relativa banca dati on-<strong>line</strong>. La postaelettronica relativa alla lista "Sigillo", nel caso di mancata ricezione, può essere reperita nell’archivio on-<strong>line</strong>(dall'1 gennaio 2002 il materiale <strong>del</strong>la lista è già archiviato per argomento in automatico. Lo si può consultaredalla home page RUN cliccando su servizi di posta e poi Archivio sigillo).Le circolari e le risoluzioni <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate sono reperibili sul sito WWW.finanze.itLe circolari <strong>del</strong> Distretto sono reperibili nell'area riservata <strong>del</strong> sito WWW.notaibergamo.it, unitamente ai numeriarretrati <strong>del</strong>la presente rassegna.Si segnala che <strong>CNN</strong> NOTIZIE ON LINE Il Notiziario <strong>del</strong> <strong>CNN</strong> è consultabile anche on <strong>line</strong> dalla pagina diaccesso <strong>del</strong>la RUN, area “Comunicazione”. Il sito è stato ottimizzato per una definizione video di 800 x 600pixel.Si possono compiere ricerche testuali, libere o all’interno di un’area o sotto-area argomentale. Entrambe le


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