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gennaio 2009 - notaio informatico Riccardo Ricciardi

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RH120มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รายงานรายชื่อนักศึกษาปีการศึกษา 2555 ภาคการศึกษา 2เพชรบูรณ์ภาค กศ.ปช. คณะ วิทยาการจัดการระดับการศึกษา ปริญญาตรี 4 ปี รุ่น 52 หมู่ 1 รหัสหมู่เรียน 5212020111สาขาวิชา การบัญชี-บช.บ.อาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน อ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ลำดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล สถานะภาพ1. 521202011101 นางสาว วิชุตา ทองปาน ปกติ2. 521202011104 นางสาว รุ่งทิวา ลาคำ ปกติ3. 521202011107 นางสาว สุขุมา หมู่สุขศรี ปกติ4. 521202011110 นางสาว วิไลรัตน์ สังสิมมา ปกติ5. 521202011117 นาง รัตยา แสงพันตา ปกติ6. 521202011118 นางสาว ปิยธิดา ม่านตา ปกติหน้า 1 จาก 19วันที่พิมพ์ 06/02/2556 (14:38)ผู้พิมพ์ 450035


______________________________DECRETO - LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 (GU n. 304 del 31-12-2008)Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti.______________________________MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZEDECRETO 19 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31-12-2008)Rilevazione dei tassi effettivi globali medi, relativamente al periodo 1° luglio-30 settembre 2008.5 <strong>gennaio</strong> Studio n. 238-2008/T La natura di “tassa d’atto” dell’imposta di registro dovuta in misurafissaNella risoluzione n. 225/E del 5 giugno 2008 l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto che l’art. 11 dellaTariffa, parte prima, allegata al DPR 131/1986 vada interpretato alla luce dell’art. 21 del TUR, sicchédebbano corrispondersi tante imposte fisse quanti sono i negozi contenuti nell’atto.Negli ultimi tempi si assiste a comportamenti contrastanti dei locali uffici dell’Agenzia delle entrate che,in ragione della registrazione di un unico documento avente ad oggetto, a titolo esemplificativo,procure conferite a e/o da più soggetti, accettazioni o rinunce di eredità, ovvero cessioni di quotesociali, richiedono a volte una sola imposta fissa, a volte una pluralità di imposte fisse, sulla base delleindicazioni fornite nella risoluzione n. 225/E sopra citata.In realtà, l’utilizzo dei medesimi criteri di individuazione della base imponibile valevoli nell’ambitodell’imposizione in misura proporzionale, si dimostra irragionevole e arbitrario in relazione ad untributo stabilito in misura fissa. Si osserva inoltre che ogni qualvolta il legislatore ha voluto sottoporread imposizione gli atti in ragione della loro potenzialità economica, ha ricondotto gli stessi nell’ambitoapplicativo di norme che prevedono l’imposizione in misura proporzionale (si pensi ad esempio all’art. 9della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, che stabilisce l’imposizione nella misura del 3 % degli attidiversi da quelli altrove indicati “aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale”), ovviamentesulla base di un congruo e coerente parametro (come può essere, nell’ipotesi della cessione di quote,quello del valore nominale delle quote).Sotto il profilo della coerenza interna al tributo, il principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.richiede che a livello legislativo la determinazione della base imponibile sia individuata sulla base digiudizi economici e di estimazione rispettosi dell’esigenza costituzionale di corrispondenza tra il fattopresuppostodel tributo e il fatto da cui si desume il parametro o la base imponibile. In altri termini, lacapacità contributiva colpita attraverso la base imponibile deve corrispondere a quella espressa dalpresupposto del tributo.La tesi secondo cui l’imposta in misura fissa colpirebbe il negozio giuridico, al pari di quanto avviene incaso di imposizione in misura proporzionale, oltre a comportare inevitabili violazioni degli artt. 3 e 53Cost., genera perplessità anche in relazione al sistema tributario nel suo complesso, ogni qualvoltasoggiacciano ad imposizione fattispecie rientranti nell’ambito applicativo di altri tributi in ragione delmedesimo presupposto (come avviene nel caso dell’Iva).Si conferma quindi che l’imposizione in misura fissa non è collegata alla natura e agli effetti che l’attopresentato alla registrazione produce, bensì alla mera esecuzione della formalità della registrazione e,pertanto, è unica e di ammontare predeterminato, in quanto tassa richiesta quale remunerazione delservizio di registrazione del documento reso dallo Stato (in tal senso peraltro si è espressa la stessaAmministrazione finanziaria nella risoluzione n. 272/E del 3 luglio 2008, nel caso di atto avente adoggetto affitto di PAC e affitto di terreni agricoli).L’evoluzione storica della disciplina normativa del tributo, dal Regio Decreto del 1923 al Testo Unicoattualmente vigente e la nuova procedura telematica del c.d. adempimento unico, che sostituisce laregistrazione ordinaria, sembrano militare in questo senso. L’obbligo di registrazione, infatti, non deveessere inteso come strumento di prelievo, bensì come strumento di controllo e di rilevazione dellemovimentazioni delle ricchezze private. Il servizio di registrazione quindi deve essere ricostruito comeattività amministrativa tout court, con efficacia di pubblicità notiziale, non avente caratterepropriamente tributario, ma con finalità indirettamente fiscale ogni qualvolta, attraverso tale controllo,il fisco abbia modo di arginare eventuali evasioni di imposta.Attesa la natura di tassa, l’entità del tributo deve essere rapportato al “costo” del servizio, che è l’unicoparametro economico direttamente riferibile all’attività pubblica, stante l’irrilevanza dell’utilità inconcreto arrecata al contribuente.La misura della tassa non può ragionevolmente superare il costo del servizio, a prescinderedall’applicabilità o meno dell’art. 53 Cost. Infatti, dall’art. 2 Cost. si ricava che la solidarietà, oltre afondare i tributi redistributivi-solidaristici, permea l’intero assetto costituzionale e deve esserearmonizzata con altri fondamentali principi ed, in primo luogo, con il principio di uguaglianza, per cuianche al di fuori del tributo redistributivo, a prescindere dalla tipologia dei meccanismi difinanziamento delle spese pubbliche, qualsiasi prelievo appare autonoma e diretta espressione deiprincipi di solidarietà ed uguaglianza.In conclusione, da una lettura logico-sistematica delle disposizioni normative attualmente in vigore, sievince la possibilità di omogeneizzare i comportamenti concretamente tenuti a livello locale dagli Ufficiperiferici, senza necessità di un precipuo interveto del legislatore in materia.La ricostruzione dell’imposta in misura fissa quale “tassa d’atto”, oltre ad apparire sostenibile in viainterpretativa da parte dell’Amministrazione finanziaria, avrebbe il pregio di confermare la coerenzainterna della disciplina del singolo tributo, nonché del sistema tributario nel suo complesso, evitandoviolazioni dei principi costituzionali, nonché possibili e irragionevoli duplicazioni impositive.8 <strong>gennaio</strong> LEGGE 30 dicembre 2008, n. 205 (GU n. 303 del 30-12-2008)Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misureurgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare.____________________________Ministero Economia e delle Finanze DECRETO 24.12.2008 , n. 206 (GU n. 303 del 30-12-2008)


Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali perl'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari.12 <strong>gennaio</strong> La situazione normativa relativa alla certificazione energetica degli edifici nell'ambito dellaRegione Lombardia1. Premesse; 2. Gli interventi precedenti la delibera 8745 del 22 dicembre 2008; 3. Gli aspetti dirilevanza notarile nella D.G.R. 5773 del 31 ottobre 2007; 4. I contenuti essenziali della nuova D.G.R.8745 del 22 dicembre 2008 in relazione all'attività' notarile; 5. L'obbligo di allegazione dell'A.C.E. e lasua coercibilità nelle disposizioni della nuova D.G.R.; 6. Le novità che interessano direttamente ildocumento "attestato di certificazione energetica"16 <strong>gennaio</strong> ■ Legislazione Regionale Regione Lombardia - Giunta Regionale e AssessoriDELIBERAZIONE 22 dicembre 2008, n. 8/8745 (Bollettino Ufficiale Regione Lombardia n. 2 -Supplemento Straordinario n. 2 del 15 <strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong>)Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per lacertificazione energetica degli edifici_____________________________■ Studi Civilistici Studio n. 383-2008/CNon coincidenza soggettiva tra acquirente e finanziatore. Il contratto a favore di terzoGli artt. 1411 e segg. c.c. consentono ai contraenti l’introduzione nel contratto di una clausola chepermetta l’attribuzione di un diritto ad un soggetto terzo che non partecipa alla formazione delcontratto. La ricostruzione della clausola a favore di terzo in termini di patto accessorio non confliggecon la necessità che l’introduzione della detta clausola nel meccanismo contrattuale sia sorretta da unagiustificazione causale idonea a determinare lo spostamento patrimoniale dallo stipulante al terzo.Evidenziata l’essenzialità dell’interesse dello stipulante alla deviazione degli effetti contrattuali a favoredel terzo, si pone l’interrogativo circa la necessità o meno della formalizzazione dello stesso interessedello stipulante. Ci si chiede cioè se, ove il contratto richieda una forma “ad substantiam”, dall’attomedesimo debba risultare esplicitato anche l’interesse che giustifica la stipulazione a favore di terzo. Inordine al tema più generale della formalizzazione della causa contrattuale, si afferma che la validità delcontratto presuppone l’esistenza di una causa lecita, rilevabile o dal contratto medesimo o “aliunde”(secondo le regole interpretative generali), non potendo certo essere sufficiente a conferire validità alcontratto la mera indicazione di una giustificazione economico - sociale di fatto inesistente. Alla stessastregua deve essere risolto il problema della esplicitazione dell’interesse dello stipulante nel contratto afavore di terzo. Ciò che dunque rileva è che il detto interesse esista concretamente, non che siaespressamente manifestato nel documento negoziale.Le ragioni che la dottrina ha individuato per giustificare la deviazione degli effetti contrattuali verso unsoggetto estraneo al contratto sono riconducibili o ad un intento liberale dello stipulante nei confrontidel terzo ovvero ad una vicenda solutoria di una preesistente obbligazione. In ordine alla prima ipotesi,peraltro più ricorrente nella pratica, il tema del rapporto fra contratto a favore di terzo, donazioneindiretta e assoggettabilità dell’attribuzione al terzo “donandi causa” costituisce per l’operatoregiuridico forse il tema di maggior interesse e quello che concretamente limita il ricorso a questoversatile strumento. Che il contratto a favore di terzo possa essere mezzo idoneo alla realizzazione diun intento liberale non può essere dubbio; né può esservi dubbio sul fatto che in tal caso - ricorrendocioè una causa di liberalità nell’attribuzione al terzo - si realizzi una vera e propria donazione indiretta.Se così è, il problema maggiore che si pone all’attenzione dell’operatore che deve verificare la“stabilità” del titolo nel quadro dei successivi trasferimenti di proprietà è quello di cogliere nell’atto“diverso” gli “indici rivelatori” della liberalità.E’ di tutta evidenza allora che in materia di contratto a favore di terzo, in assenza della formalizzazionedell’intento liberale nel contratto stesso, l’avente causa del terzo non ha alcun efficace strumento diverifica della stabilità del titolo di acquisto del suo dante causa e non possiede alcun mezzo perrendersi conto se in futuro potrà essere legittimato passivo di una azione di restituzione. In altreparole, l’applicazione integrale dei rimedi predisposti dal Codice a tutela delle ragioni dei legittimari,sovrasterebbe qualsiasi protezione dell’affidamento del terzo. Nell’ambito di questa complessatematica, quello che è importante rilevare è che esiste una corrente di pensiero che, da un lato,evidenzia le diversità operative di tale tutela quando oggetto di riduzione sia una liberalità indiretta e,dall’altro, esclude l’applicabilità alla donazione indiretta dell’azione di restituzione nei confrontidell’avente causa del donatario ex art. 563 c.c.. Ciò sul presupposto che nelle donazioni indirette nonesiste in realtà alcuna relazione tra il bene di cui si arricchisce il donatario e ciò di cui si è impoverito ilpatrimonio del donante.In ultimo, occorre domandarci quale trattamento fiscale riserva il sistema al contratto a favore di terzoin genere e, in particolare, al contratto a favore di terzo “donandi causa”, nelle due diverse ipotesi incui la causa “in concreto” sia stata esplicitata nel contratto o al contrario sia rimasta nascosta. Inordine alla imposta di registro, poiché con il contratto a favore del terzo con effetti reali si attual'immediato trasferimento del diritto al terzo e non già un doppio passaggio della proprietà, latassazione dell'atto non può che essere unica e quindi si dovrà pagare una sola aliquota ditrasferimento. Anche in ordine alla imposta sulle successioni e donazioni sembra inevitabile preferire lasoluzione che esclude il contratto a favore di terzo dalla eventualità di una doppia tassazione. Ciòessenzialmente per la natura del contratto medesimo, atteso che non siamo in presenza di due negozifra loro sì collegati, ma dotati di una propria autonomia e suscettibili quindi di separata considerazioneda parte del fisco. La deviazione degli effetti a favore del terzo avviene sulla base di una clausolaapposta al contratto intervenuto fra stipulante e promittente per consentire al primo di conseguire unproprio interesse meritevole di tutela; essa perciò non può di per sé costituire autonomo presuppostoimponibile.29 <strong>gennaio</strong> ■ Legislazione LEGGE 28 <strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong>, n. 2 (GU n. 22 del 28-1-<strong>2009</strong> - Suppl. Ordinario n.14)Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante misure


urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisiil quadro strategico nazionale.____________________________Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitureDeterminazione 14 <strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong> (GU n. 22 del 28-1-<strong>2009</strong>)Linee guida sulla finanza di progetto dopo l'entrata in vigore del c.d. «Terzo Correttivo». (Decretolegislativo 11 dicembre 2008, n. 152). (Determinazione n. 1).30 <strong>gennaio</strong> Studi Tributari Studio n. 234-2008/TLe spese alberghiere e per la somministrazione di alimenti e bevande: novità Iva e ai finidelle imposte sul reddito. La “manovra d’estate 2008”SOMMARIO: La nuova disciplina – Premessa; Spese alberghiere e di somministrazione di alimenti ebevande: la deduzione integrale ai fini Iva; Profili procedimentali ai fini Iva; Un caso particolare:l’acquisto dei servizi alberghieri tramite agenzie di viaggio; Le novità ai fini delle imposte sui redditi; Ilcalcolo dell’acconto; L’entrata in vigore delle nuove disposizioni._____________________________________ Segnalazioni Novità NormativeLa Manovra contro la crisi economica (Legge 28 <strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong>, n. 2): le novità in materiasocietaria.Alcune disposizioni del Codice civile in materia societaria sono state modificate (artt. 2470, 2471,2472, 2478, 2478-bis e 2479-bis ) o introdotte ex novo (art. 2215-bis) ad opera della Legge 28<strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong>, n.2, di conversione del Decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, recante “Misureurgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisiil quadro strategico nazionale” (c.d. decreto anticrisi).Altre modifiche alla disciplina del trasferimento di quote di s.r.l. sono state introdotte dalle disposizionicontenute nell’art. 16, commi 10-bis,10-ter e 12-decies, della stessa Legge n. 2 del <strong>2009</strong> inerenti altrasferimento di partecipazioni di s.r.l., oltre che dal comma 12-undecies della Legge citata relativoall’entrata in vigore.L’entrata in vigore di alcune di tali modifiche è stata differita al 30 marzo <strong>2009</strong>.Sono state apportate, inoltre, modifiche al T.U.F. (art. 13) e al T.U.B. (art. 14).Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti da notaiQuesito n.549-2008/CParcheggi Tognoli e spazi condominiali.Nella risposta ad uno specifico quesito in tema di “Vincolo Tognoli” l’Ufficio studi ha avuto modo dioccuparsi dei seguenti agomenti:Lo standard quantitativo-numerico nella legge TognoliPer i parcheggi c.d. privati di cui al 1° comma dell’art. 9 della legge Tognoli esiste un chiaro indicetestuale (“da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari”) che fa propendere per lasussistenza di uno standard quantitativo (rapporto di uno a uno) fra unità immobiliare principale epertinenza.Vi sono peraltro autorevoli opinioni contrarie secondo le quali nella legge non vi è un rapportoquantitativo minimo-massimo da rispettare tra parcheggi e unità, nel senso che una unità può avereanche uno o più parcheggi pertinenziali.Secondo l’Ufficio sarebbe preferibile la prima soluzione, cui induce anche il testo della norma: nelcomma 1 dell’art. 9, laddove la pertinenzialità è riferita alle “singole unità immobiliari”; e nel comma 5dell’art. 9, laddove si prevede la nullità degli atti di cessione dei parcheggi “separatamente dall’unitàimmobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale”.E tale soluzione, pur nel silenzio della legge “Tognoli”, sarebbe preferibile perché sembra contro lospirito della legge ammettere la realizzazione di un parcheggio come pertinenza di più unitàimmobiliari: non dovrebbe esser pertanto consentita la realizzazione di un parcheggio comepertinenza di più unità immobiliari o, viceversa, la creazione di più parcheggi vincolati ad un soloalloggio.Riconosce l’Urfficio che questa soluzione si scontra, con una certa frequenza con la creazione di vincoli“Tognoli” che prescindono da tale rapporto quantitativo. Può accadere, infatti, che più posti auto sianoassoggettati al regime di pertinenza “Tognoli” rispetto ad un solo appartamento.In effetti il comma 5, dell’art. 9 della legge 122/1989 stabilisce che “i parcheggi realizzati ai sensi delpresente articolo non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sonolegati da vincolo pertinenziale”: il che permetterebbe di sostenere che più parcheggi “Tognoli”possano esser legati da vincolo di pertinenza ad un unico appartamento, e non il contrario, e cioè chedi un solo parcheggio sia pertinenza di più appartamenti.Anche nell’ipotesi in cui il vincolo che lega più unità in spregio al rapporto una (abitazione)- uno(posto auto), eventualmente viziato, non v’è però dubbio che il vincolo si è comunque costituito ed il<strong>notaio</strong> che venisse richiesto di ricevere i successivi atti di trasferimento non potrebbe comunque nontenerne conto.Legge Tognoli e spazi condominialiAllorquando i parcheggi soggetti alla legge 122/1989 siano realizzati su area condominiale e il <strong>notaio</strong>,una volta realizzati gli stessi, sia richiesto di stipulare l’atto di assegnazione, si pone il problema deisoggetti legittimati ad intervenire nel relativo atto.Nel caso in cui il parcheggio sia realizzato in un immobile in regime di proprietà condominiale, lerelative deliberazioni sono approvate dalla assemblea del condominio con la maggioranza previstadall'articolo 1136 secondo comma, del codice civile, ferme restando le disposizioni degli articoli 1120,


Quesito n.244-2008/IQuesito n.777-2008/Csecondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile in tema di innovazioni che rendano taluneparti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino e stabilisconoche i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nellaspesa. Risulta peraltro difficile ipotizzare la creazione di parcheggi pertinenziali a singole unitàimmobiliari che non rientrino tra le innovazioni che rendono talune parti dell’edificio inservibili all’uso oal godimento anche di un solo condomino.Quindi la delibera a maggioranza vale solo ai fini del procedimento per il rilascio della autorizzazioneedilizia per la realizzazione del posto auto, mentre non può valere a pregiudicare i diritti dei condominiancorché dissenzienti sugli spazi comuni oggetto della trasformazione a parcheggio.Nonostante si riscontrino diverse opinioni, questo assunto risulta confermato dalla giurisprudenza.Se si segue l’orientamento prevalente, è comunque inevitabile che, al fine di creare il vincolo con lesingole unità immobiliari, si debba procedere ad un’operazione di divisione della cosa comunecondominiale, operazione che già di per sé implica il consenso di tutti i condomini.In questa sede, poi, il condomino che non intende partecipare all’innovazione, può certamenterinunziare dietro corrispettivo alla sua quota a favore di colui che usufruirà di uno spazio, già comune,“doppio”.Nella prima fase il vincolo che è stato creato in favore del condominio, è per così dire “generico” (cheimplica la creazione di un vincolo indifferenziato degli spazi comuni sui quali si sono realizzati i postiauto), ma non si è ancora completata la fattispecie, per la quale sono necessarie le singoleassegnazioni. In questa prima fase, non essendoci ancora stata la materiale assegnazione, iltrasferimento a terzi dell’alloggio comporta automaticamente il trasferimento anche ldela quotamillesimale di spazio comune destinato a parcheggio, senza che possa immaginarsi una violazione deldisposto del comma 5 dell’art. 9, dato che l’unità immobiliare principale non ha ancora il suo postoauto di pertinenza.Successivamente, addivenendo ad un vero e proprio atto di divisione con intervento di tutti icondomini, si può procedere alla individuazione dei singoli posti auto e alla creazione dei singolivincoli.Associazione di promozione sociale costituita da associazioni onlus e cooperative, sociali enonE’ stato chiesto se possa essere qualificata come associazione di promozione sociale quella di cuidovrebbero essere soci associazioni onlus e cooperative, sociali e non, avente la finalità di promuoverel’inclusione lavorativa e sociale delle persone svantaggiate.Ai sensi della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, affinché un ente possa essere qualificato comeassociazione di promozione sociale, devono ricorrere i seguenti requisiti:− lo svolgimento di un’attività di utilità sociale in favore degli associati o di terzi;− l’assenza di finalità lucrative, che si traduce nel divieto di distribuire, anche indirettamente, iproventi della propria attività tra gli associati;− il divieto di tutelare esclusivamente gli interessi economici dei propri associati;− il divieto di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche o di discriminazioni diqualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati;− il divieto di collegare, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni oquote di natura patrimoniale.Quanto all’oggetto sociale, la legge si limita a stabilire che deve trattarsi di un’attività di utilità socialeda svolgere in favore dei soci o di terzi e che la stessa non debba consistere esclusivamente nella tutela diinteressi economici degli associati. Tali caratteristiche sembrano sussistere anche nella fattispecie inesame, nonostante il fatto che l’associazione sarà costituita da associazioni onlus e cooperative, anchesociali, e non da persone fisiche.Le attività oggetto della costituenda associazione consistono tanto nel “promuovere l’inclusionelavorativa e sociale delle persone svantaggiate” (art. 3, lett. a dello statuto), e, quindi, di terzi, quantonel favorire la collaborazione tra enti, associati e non, che a loro volta perseguano tali finalità (art. 3,lett. e dello statuto). Si è, pertanto, in presenza di un ente che persegue scopi di utilità sociale sia inmodo diretto, promuovendo l’integrazione lavorativa e sociale di persone svantaggiate, sia in modoindiretto, favorendo lo sviluppo e l’operatività di enti aventi finalità analoghe, associati e non.Non sembra, invece, che la fattispecie in esame sia suscettibile di essere qualificata come consorzio:questo, infatti, è il contratto con cui più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per ladisciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese; pur essendo possibilerinvenire alcuni profili attinenti alle finalità consortili, l’elemento principale e preponderante dellafattispecie in esame sembra essere quello dello svolgimento di attività di promozione sociale.Non sembra che tale fattispecie possa essere qualificata nemmeno come associazione di scopo, inquanto l’associazione di scopo è un accordo (avente per oggetto il conferimento di un mandatocollettivo) per la realizzazione di un affare complesso che i singoli partecipanti da soli non potrebberoo non vorrebbero sostenere. Attraverso tale accordo i contraenti non costituiscono un nuovo ente, macollaborano al fine della realizzazione di un affare, mantenendo la propria autonomia operativa, inquanto ciascun partecipante ha un proprio ben specifico compito da assolvere, con propri mezzi e conla propria organizzazione, ed ha diritto ad un corrispettivo rapportato alla quota di lavoro svolto.Le associazioni temporanee, nonostante il nomen iuris, costituiscono quindi una categoria contrattualeautonoma e distinta rispetto alle normali associazioni tra più soggetti per lo svolgimento in comune diuna determinata attività e, non essendo veri e propri contratti associativi, sono prive di soggettività.Cessione di volumetria edificabileE’ stato chiesto se sia trasferibile dal costruttore la capacità edificatoria di un’area prevista dalpermesso di costruire. Prescindendo dalla fattispecie concreta, la risposta al quesito contiene alcuneprecisazioni di interesse generale:a) solo se il costruttore sia restato titolare dopo l’alienazione delle singole unità immobiliari, di aree


Quesito n.260-2008/IQuesito n.247-2008/TQuesito n.721-2008/Cedificabili scoperte contemplate dall’iniziale permesso di costruire e a condizione che su tali aree fossestata “concentrata” una parte di volumetria edificabile, il costruttore potrebbe procedere alla c.d.cessione di cubatura, secondo la prevalente configurazione della servitù non aedificandi (se iltrasferimento di cubatura è totale) o altius non tollendi (se invece è parziale) creando un vincolo diinedificabilità sul fondo "cedente" la cubatura.Se invece egli non fosse titolare di alcuna area, è difficile ritenere che la volumetria non realizzatapossa essere “trasferita”, infatti, pur essendo infatti la volumetria edificabile un’utilitas obiettivamenteritraibile dall’area, non è però un “bene” in senso tecnico.b) Resta ferma la possibilità di negoziare i cd. crediti di cubatura in base alla configurazione chedeterminate legislazioni regionali di recente hanno ammesso, ma con lo scopo di realizzare più ampirisultatati di perequazione urbanistica (sul punto si è fatto rinvio al parere n. 661-2007 in CNN Notiziedel 1° febbraio 2008).Clausole in tema di liquidazione della societàE’ stato chiesto se sia iscrivibile una clausola di atto costitutivo di una s.p.a. che in tema diliquidazione preveda: “La sostituzione dei liquidatori cessati per qualsiasi motivo avverrà mediantedeliberazione assembleare, da assumersi, tanto in prima che in seconda convocazione, con il votofavorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 65%(sessantacinque per cento) del capitalesociale…”.L’Ufficio ha osservato che se anche è vero che per le s.p.a., in seconda convocazione, lo statuto puòrichiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e larevoca delle cariche sociali (art. 2369, comma 4 , c.c.), tuttavia sussistono forti perplessità sullaiscrivibilità di tale clausola per contrasto con il disposto di cui all’art. 2369, comma 4, c.c.Nel caso di specie in cui il quorum rafforzato in seconda convocazione riguarda la sostituzione deiliquidatori, e quindi sostanzialmente la loro revoca, l’argomento più rilevante evidenziato dalladottrina, basato sulla possibilità di superare lo stallo decisionale, sembra sfumare: non vi sono, infatti,ragioni per distinguere l’ipotesi della sostituzione nelle cariche di una società, sia che si tratti disocietà in piena attività (amministratori) che si società sciolta (liquidatori).Acquisto a titolo oneroso di garage da adibire a pertinenza dell’immobile ad uso abitativocaduto in successione - Agevolazioni prima casa ed opzione per il prezzo valoreE’ stato chiesto se in relazione all’acquisto di un garage, da adibire a pertinenza di un immobile cadutoin successione per il quale all’epoca furono richieste le agevolazioni prima casa sia possibile:a) godere delle agevolazioni prima casa di cui alla nota II-bis dell’art. 1 della Tariffaallegata al DPR n. 131/1986.b) applicare il criterio del prezzo valore.Sotto il profilo tributario, il terzo comma dell’art. 23 del DPR 26.04.1986 n.131 dispone che lepertinenze sono “in ogni caso” soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamentosono destinate.In ossequio a tale regola generale, il secondo periodo dell’art. 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata alTUR, prevede espressamente l’applicazione dello stesso trattamento fiscale per i “fabbricati e relativepertinenze”.Il terzo comma della nota II-bis) riconosce le agevolazioni per la prima casa sussistendo le condizionidi cui alle lettere a), b) e c) per l’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell’immobiledi cui alla lettera a).Nulla quaestio nel caso in cui il contribuente, dopo avere acquistato a titolo gratuito un’abitazioneavvalendosi delle agevolazioni “prima casa” di cui all’art. 69, acquisti, sempre a titolo gratuito, unapertinenza (com’è confermato dall’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 38/E 2005 - paragrafo7.2).Viceversa, dalla formulazione delle disposizioni normative in commento si evince che, nel caso in cui ilsuccessivo acquisto della pertinenza avvenga a titolo oneroso, non sia possibile beneficiare deltrattamento agevolato di cui alla nota II-bis citata (com’è confermato nella circolare n. 19/E del 1°marzo 2001 al paragrafo 2.2.2: “«il comma 3 della più volte citata nota II – bis) all’art. 1 della tariffa,parte prima, del testo unico dell’imposta di registro prevede espressamente le condizioni ed i limiti perl’applicabilità della agevolazione all’acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze“dell’immobile di cui alla lettera a)”. Dal richiamo alla lettera a), nella quale sono dettate le condizioniper l’applicazione dell’agevolazione all’immobile acquistato, consegue la esclusione dal beneficio dellepertinenze relative ad un immobile acquistato in regime ordinario.».Invece non sembrano sussistere motivi ostativi all’applicazione nell’ipotesi in esame del meccanismodi determinazione della base imponibile offerto dal c.d. prezzo-valore (com’è confermato nellacircolare n. 6/E sopra citata, secondo la quale “considerato che la norma in questione, cheespressamente richiama le pertinenze, non prevede esplicite limitazioni al riguardo, si ritiene che siapossibile applicare anche all'acquisto separato della sola pertinenza dell'abitazione il disposto di cui alcomma 497 della Finanziaria sempreché, naturalmente, risulti nell'atto di acquisto la destinazionepertinenziale dell'immobile”.Inventario di eredità e modalità di allegazione di copia di decreti del TribunaleIn tema di inventario di eredità è stato chiesto se sia necessario che il <strong>notaio</strong>, per dare inizio alleoperazioni di inventario, abbia notizia certa della sua nomina, mediante produzione di copiaconforme del decreto di nomina, oppure è sufficiente che l’erede informi verbalmente il<strong>notaio</strong>, oppure che consegni al <strong>notaio</strong> una fotocopia non autentica del decreto suddetto.L’Ufficio ha rilevato come la giurisprudenza abbia interpretato il requisiti procedurali di cui all’art. 769c.p.c. in modo piuttosto rigoroso, in particolare ritenendo causa di nullità dell’inventario l’effettuazioneda parte di <strong>notaio</strong> non delegato dal tribunale né designato dal de cuius.In generale, poi, la delega giudiziale è ritenuta non necessaria solo per le ipotesi di verbali diinventario non giudiziale, quali, ad esempio, l’inventario compiuto dall’usufruttuario in contraddittorio


Quesito n.262-2008/IQuesito n.249-2008/Icon il nudo proprietario ex art. 1002, comma 2, c.c..Ciò spiega come mai possa considerarsi legittimo il rifiuto del <strong>notaio</strong> di procedere all’inventarioqualora allo stesso non sia esibita copia autentica del provvedimento con cui lo stesso è delegato,dalla quale acquisire la certezza della delega.La allegazione della copia autentica del provvedimento di nomina, pur non essendo richiesta a pena diinvalidità, appare opportuna proprio al fine di fornire la prova della delega.Pegno di - azienda farmacia -E’ stato chesto se se sia ammissibile la costituzione di diritto di pegno su azienda (farmacia), se sianorichieste autorizzazioni specifiche e se, a seguito della costituzione del pegno, sia consentito chel'esercizio dell'attività venga comunque svolta dalla originaria titolare (farmacista) in possesso deinecessari titoli e, ove ammissibile, se sia necessario allegare all'atto l'elenco dei beni costituenti ilcomplesso aziendale e l'elenco dei dipendenti.1) Sul quesito relativo all’assoggettabilità a pegno dell’azienda, la dottrina si esprime in sensofavorevole, argomentando dal disposto del comma 2 dell’art. 2784, c.c., in forza del quale “possonoessere dati in pegno i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggettobeni mobili”. L’espressa previsione del pegno di universalità di mobili confermerebbe la configurabilitàdel pegno di azienda.Nel caso in cui l'universitas sia rappresentata da un'azienda il creditore, nell'interesse proprio e deldebitore, diventi un vero e proprio gestore della stessa, applicandosi, in via analogica, la disposizionedi cui all'art. 2561 dettata in materia di usufrutto di azienda. Il creditore è tenuto, in particolare, adassicurare l'avviamento dell'azienda, la sua efficienza organizzativa e produttiva. Il creditore, inconseguenza della attività di gestione, non matura il diritto alla percezione di un compenso.2) La circostanza che l’azienda sia rappresentata da una farmacia implica la necessità di valutarela compatibilità della gestione da parte del creditore con l’esercizio dell’attività di farmacia, che èriservata agli iscritti all’albo.La formulazione dell’art. 11 della legge 2 aprile 1968 n. 475 (novellata ad opera della legge 8.11.1991n.362), secondo cui “il titolare ha la responsabilità del regolare esercizio e della gestione” (in luogo delprincipio per cui “il titolare della farmacia deve avere la gestione diretta e personale”) ha comportato ilsuperamento del dogma della inscindibilità fra titolarità e gestione della farmacia fermo restando, perun principio di ordine pubblico, una correlazione fra i due profili, che implica che l’esercizio del serviziofarmaceutico sia costantemente effettuato da persone munite di titoli idonei; tant’è che unagiurisprudenza recente ha ammesso il sequestro giudiziario di una farmacia a patto che sia nominatoquale custode, accanto ad un soggetto con adeguate competenze nella gestione amministrativa econtabile, anche un soggetto, iscritto all’albo, cui affidare la responsabilità esclusiva della conduzionetecnico professionale del servizio farmaceutico.La sostituzione del titolare dell’azienda con un soggetto che abbia i requisiti di legge per la conduzionetecnico professionale del servizio farmaceutico dovrebbe, tuttavia, esser soggetta alla approvazionedei competenti uffici del Servizio Sanitario Nazionale.Per sapere se quanto affermato in tema di sequestro possa valere anche per l’ipotesi di pegno, restada risolvere il dubbio dell’ammissibilità del pegno di azienda senza spossessamento.La dottrina ha suggerito due possibili forme:a) nella prima forma, il beneficiario avrebbe un diritto di garanzia ed una prelazione sull’azienda nelsuo insieme, ma non ne avrebbe il possesso: il godimento, la gestione ed i poteri dispositivirimarrebbero in capo al costituente, il quale continuerebbe nella sua attività senza spossessarsene:soluzione, questa, che garantisce la continuità aziendale e trasforma il diritto di pegno sull’azienda neldiritto di pegno sul valore rappresentato dalla stessa;b) nella seconda forma, invece, nel presupposto di un trasferimento pieno dell’azienda fra le parti, sipotrebbe ipotizzare un ritrasferimento del godimento, della gestione e dei poteri dispositivi per viacontrattuale – sotto forma di mandato gestorio senza rappresentanza – allo stesso costituente.In ogni caso, anche ove si accogliesse la ricostruzione che considera ammissibile il pegno senzaspossessamento, l’autorizzazione da parte dell’autorità sanitaria competente (ai sensi dell’art. 12 dellalegge 475) parrebbe comunque imprescindibile.Ben diversa sarebbe invece la conclusione laddove, all’opposto, si dovesse escludere la configurabilitàdel pegno senza spossessamento, posto che in tal caso si avrebbe un’ipotesi di sostituzione noncontemplata dall’art. 11 della legge 475.3) Sul piano pratico, all’atto costitutivo di pegno di azienda l’Ufficio ritiene che debba essereallegato un documento ricognitivo dei singoli cespiti rientranti in essa.Vendita di immobili di proprietà di un’impresa socialeIn materia di Impresa Sociale (di cui al D. Lgs. 24 marzo 2006 n. 155) è stato trattato il tema dellacessione di un bene sociale ai soci.1) Nel caso in cui lo si voglia trasferire in qualche modo in assenza di corrispettivo, si realizzerebbeuna fattispecie vietata dall’art. 3, d.lgs. 155/2006, il quale, al fine di garantire l’assenza dello scopo dilucro, preclude la ripartizione degli utili o degli avanzi di gestione e vieta l’arricchimento personale edegoistico da parte di coloro che a vario titolo partecipano all’attività dell’impresa, non solo in qualità disocio o associato, ma anche in qualità di amministratore, lavoratore dipendente, collaboratore, etc.Per dare maggior efficacia alla disposizione, il divieto di distribuzione è stato esteso anche adeventuali fondi e riserve, non distinguendo tra quelli formatisi mediante accantonamento di utili edavanzi di gestione e quelli che potrebbero avere altre genesi formative. In nessun caso, poi, èconsentito ripartire tra i soci alla cessazione del rapporto sociale, ovvero in caso di liquidazione delpatrimonio, fondi e riserve accantonate.Pertanto, un eventuale trasferimento ai soci di immobili sociali in assenza di corrispettivo integrerebbeun’indebita ripartizione del patrimonio ai sensi dell’art. 3, d.lgs. 155/2006.2) Qualora il trasferimento avvenisse dietro corrispettivo, si sarebbe in presenza di una


Quesito n.677-2008/CQuesito n.267-2008/IQuesito n.252-2008/Tcompravendita che non costituisce una ripartizione del patrimonio tra i soci, bensì un atto distraordinaria amministrazione dello stesso, tale da non rientrare nella previsione di cui all’art. 3 citato.Sul piano operativo appare tuttavia opportuna una stima degli immobili di proprietà dell’impresasociale, al fine di evitare eventuali comportamenti in frode alla legge.3) Nel caso particolare in cui la cessione riguardi un’azienda, l’art. 13 d.lgs. 155/2006 prevede che lacessione debba essere realizzata in modo da preservare il perseguimento, da parte del cessionario,delle finalità di interesse generale cui sono preordinate le imprese sociali.Le cessioni d’azienda, così come le operazioni straordinarie di trasformazione, fusione e scissione,debbono essere conformi alle linee guida adottate dal Ministro della solidarietà sociale con d.m. 24<strong>gennaio</strong> 2008.Il comma 5 dell’art. 13 citato stabilisce espressamente che l’efficacia della cessione è subordinataall’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l’Agenzia per leorganizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dallaricezione della notificazione.Atto di riconoscimento di figlio naturale in pendenza di giudizio di disconoscimento dellapaternitàE’ stato chiesto se sia ricevibile un atto avente ad oggetto il riconoscimento di figlio naturale qualoraquesti abbia lo stato di figlio legittimo di altro padre ma sia pendente una sentenza di disconoscimentodella paternità dello stesso, tenuto conto che l’art. 253 c.c., con una formulazione alquantoperentoria, prevede che “in nessun caso è ammesso un riconoscimento in contrasto con lo stato difiglio legittimo o legittimato in cui la persona si trova”.Data la complessità della questione l’Ufficio ha escluso di poter dare al quesito una soluzione univoca.:pur prendendo atto dell’interpretazione della norma data dalla giurisprudenza della Corte diCassazione, in presenza di una disposizione di diritto positivo formulata in termini così perentori, haritenuto sia preferibile ispirarsi a criteri prudenziali ed ha sconsigliato di ricevere un atto contrastantecon la disposizione dell’art. 253 c.c., tanto più che il medesimo effetto può facilmente raggiungersiattraverso un testamento olografo o segreto (che può anche non recare altre disposizioni di caratterepatrimoniale) che non impone il controllo di legalità del <strong>notaio</strong> e che, alla luce della giurisprudenza èsenz’altro idoneo a produrre l’effetto desiderato una volta passata in giudicato la sentenza avente adoggetto il disconoscimento di paternità.Costituzione di società da parte di soggetto dichiarato fallitoE’ stato chiesto quali siano le conseguenze derivanti dalla fatto che un soggetto fallito ha costituitocon altro soggetto una società a responsabilità limitata sottoscrivendo una quota del capitale.L’Ufficio ha precisato che a seguito della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell’art. 42 L.F. si verificail c.d. “spossessamento” dei beni del fallito, il quale ne viene privato dell’amministrazione e delladisponibilità (la sanzione è contenuta nell’art. 44 L.F., in base al quale tutti gli atti compiuti dal fallitosono inefficaci e, quindi, non sono opponibili ai creditori precedenti la dichiarazione di fallimento, aprescindere tanto dalla idoneità degli atti in questione ad arrecare pregiudizio alla procedurafallimentare, quanto dallo stato di buona o malafede dei contraenti).L’inefficacia degli atti compiuti dopo la sentenza dichiarativa del fallimento è relativa sul pianosoggettivo (nei confronti dei soli creditori anteriori alla dichiarazione del fallimento) e sul pianooggettivo (colpisce i soli atti aventi ad oggetto i beni ricompresi nello spossessamento).La costituzione di una società da parte del fallito con la conseguente sottoscrizione del capitale socialee il versamento dei decimi o l’integrale liberazione del conferimento in natura posti in essere dalfallito, non sono opponibili alla procedura fallimentare: l’inefficacia opera automaticamente per effettodella dichiarazione di fallimento, fatta salva la necessità di ottenere un accertamento giudiziale.Il curatore fallimentare può rinunciare a far valere tale inefficacia, previa autorizzazione del comitatodei creditori, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiorial presumibile valore di realizzo dei beni stessi, pertanto possono verificarsi due alternative:a) il curatore può chiedere la restituzione del conferimento già eseguito dal fallito;b) il curatore potrebbe ritenere che l’atto posto in essere dal fallito sia utile per la procedura e,pertanto, potrebbe decidere di acquisire alla massa fallimentare la quota di partecipazione nella s.r.l.Nonostante il diritto di acquisire i beni sopravvenuti sorga automaticamente in capo al curatorefallimentare, l’esercizio di tale diritto è rimesso alla valutazione degli organi della procedura e sirealizza attraverso l’emanazione di un provvedimento ad hoc, quale il decreto di acquisizione.Qualora venga decisa l’acquisizione alla massa fallimentare della quota della società costituita dopo ilfallimento, l’esercizio dei diritti sociali spetta al curatore.In tema di «Società non operative - Assegnazione complesso aziendale»E’ stato chiesto se una SRL messa in liquidazione nel 1992 possa oggi assegnare il proprio complessoaziendale, composto da beni immobili, agli attuali soci godendo delle agevolazioni concesse per loscioglimento delle società non operative dalla legge n. 296 del 27/12/2006 (art. 1, commi 111 ss.) edalla legge n. 244 del 24/12/2007 (art. 1, comma 129).L’Ufficio, dopo aver sintetizzato i presupposti temporali di applicazione della norma di agevolazione:− la società deve essere “non operativa” (ai sensi dell’art. 30, legge n. 724/1994) nel periodo diimposta in corso alla data del 4/7/2006;− la società deve deliberare lo scioglimento (o la trasformazione in società semplice) entro il31/5/2007;− entro un anno dalla delibera, deve essere richiesta la cancellazione dal registro delle imprese exartt. 2312 e 2495 c.c.;− per quanto attiene le agevolazioni per le imposte dirette, l’applicazione della disciplina di favoredeve essere richiesta, a pena decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di impostaanteriore allo scioglimento o alla trasformazione.ha risposto che benché le norme non pongano limiti temporali con riferimento alla “data a partire dalla


quale” la delibera deve essere adottata (così Circ. n. 25/E del 4/5/2007), prevedono in modo chiaroche la cancellazione debba intervenire entro un anno dalla delibera e, ulteriormente, che (conriferimento alle imposte dirette) il regime agevolativo debba essere richiesto nella dichiarazione deiredditi del periodo di imposta anteriore allo stesso scioglimento.Tali condizioni non possono essere rispettate dalla società considerata, visto che la liquidazione, cosìcome il caso è stato presentato, è stata aperta nel 1992.Tuttavia ha segnalato un aspetto che potrebbe rilevare per quanto riguarda il regime delle società nonoperative (art. 30 legge n. 724/94): l’art. 1, comma 128, lett. f), legge 244/2007 ha infatti inserito ilcomma 4-ter nell’art. 30 della legge 724/94, il quale prevede che, con provvedimento del Direttoredell’Agenzia delle Entrate, possano essere individuate situazioni oggettive, in presenza delle quali èconsentito disapplicare la disciplina delle società non operative, senza la previa presentazionedell’istanza di interpello ex art. 37-bis, comma 8, D.p.r. 600/73.Tale provvedimento è stato adottato in data 14 febbraio 2008 ed ha previsto, tra le cause didisapplicazione, anche quella delle società in stato di liquidazione, purché queste assumano, in sede didichiarazione dei redditi, l’impegno a richiedere la cancellazione dal registro delle imprese entro iltermine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva.La causa opera in relazione al periodo di imposta in corso al momento dell’assunzione dell’impegno, diquello precedente e di quello successivo.La norma non pone limiti temporali rispetto alla durata o al periodo di inizio della fase di liquidazione,potendo quindi beneficiare della causa di non applicazione anche società che da diversi anni sono instato di liquidazione ma che assumono oggi l’impegno alla cancellazione.Dalla Lista Sigillo4 <strong>gennaio</strong> Giovanni Rizzi ha scritto: La Finanziaria quest'anno non ci ha riservato grandi novità Non vi sono quindinuove norme da commentare. La proroga delle agevolazioni PPC e della detrazione IRPEF 36% è statapertanto l'occasione per fare il punto su queste agevolazioni.Per il resto un breve riassunto delle novità del decreto anti/crisi (norme suscettibili di essere modificate insede di conversione) Un buon anno a tutti8 <strong>gennaio</strong> R.Trabace ha trasmesso l’aggiornamento della sua preziosa rassegna di appunti dedicata alle agevolazioni“prima casa”22 <strong>gennaio</strong> Ho pubblicato sul mio sito (http://www.gaetanopetrelli.it), tra le "Novità", un breve commento sullasoppressione del libro soci nelle s.r.l. Tra i numerosi problemi creati dalla riforma, che ho cercato dievidenziare, spicca la sorte delle vecchie clausole statutarie (ultimo paragrafo dello studio), sulla qualesarà opportuna una tempestiva presa di posizione del Cnn.Cordiali salutiGaetano Petrelli29 <strong>gennaio</strong> A Tutti i notai del Collegio Loro SediSi trasmettono i testi delle massime redatte dalla Commissione per la elaborazione di principi uniformi intema di Società e approvate nella riunione di Consiglio del 27 <strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong>.


Agenzia del TerritorioComunicato Stampadel 30 dicembre 2008((G.U. n. 303 del 30dicembre 2008 - Suppl.Ordinario n.287)Ministero Economia eFinanzeCIRCOLARE29.12.2008prot. n. 117852Circolari, Risoluzioni e Note ministerialiUlteriori attività in attuazione delle disposizioni previste dal decreto legge n.262/2006 in materia di agricoltura e catastoIn materia di variazioni colturali e di corretto accatastamento di fabbricati (fabbricati nondichiarati e fabbricati non più rurali) l’Agenzia prosegue l’attività in attuazione delledisposizioni contenute nei commi 33 e 36 dell’articolo 2 del decreto legge 3 ottobre 2006, n.262, (L. 286/06), in tema di contrasto a evasione ed elusione fiscale in materia di immobili.Catasto Terreni: Aggiornamento della banca dati catastale in base alle variazionicolturali risultanti dalle dichiarazioni 2008L’Agenzia procede anche nel 2008 all’aggiornamento della banca dati del catasto terreni(variazioni delle qualità di coltura e dei relativi redditi per intere particelle o loro porzioni)sulla base dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate nel 2008 all’Agenzia per leErogazioni in Agricoltura (AGEA), dai soggetti interessati ai fini dell’erogazione dei contributiagricoli.Fabbricati che non risultano dichiarati al catastoCon il comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale è reso disponibile il quinto elenco diparticelle di catasto terreni sulle quali ricadono fabbricati che non risultano dichiarati alcatasto, individuate anche attraverso un’attività di foto-identificazione condotta incollaborazione con l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).I precedenti comunicati sono del: 10 agosto 2007, 26 ottobre 2007, 7 dicembre 2007 e 28dicembre 2007.Fabbricati per i quali sono venuti meno i requisiti soggettivi per il riconoscimentodi ruralità ai fini fiscaliAttraverso specifici accertamenti, sono stati individuati gli immobili iscritti al catasto terreniper i quali sono venuti meno i requisiti soggettivi per il riconoscimento della ruralità ai finifiscali.Il precedente comunicato è del 28 dicembre 2007.Per entrambe le categorie di fabbricati sopraindicati, gli elenchi delle particelle iscritte alcatasto terreni individuate sono consultabili, per i sessanta giorni successivi allapubblicazione del Comunicato in Gazzetta Ufficiale, presso ciascun comune interessato,presso le sedi dei competenti Uffici provinciali dell’Agenzia del Territorio e sul sito internetdella stessa Agenzia, alla pagina: http://www.agenziaterritorio.gov.it/index.htm?id=2381Si ricorda che sia i fabbricati non dichiarati, sia quelli che hanno perso i requisiti di ruralitàdevono essere dichiarati al catasto edilizio urbano, a cura dei soggetti titolari di diritti reali,entro sette mesi dalla data di pubblicazione del suddetto Comunicato. Qualora gli interessatinon presentino tali dichiarazioni entro il termine previsto, gli Uffici provinciali dell’Agenzia delTerritorio provvedono, in surroga del soggetto obbligato inadempiente e con oneri a caricodello stesso, all’accatastamento mediante predisposizione delle dichiarazioni redatte ai sensidel regolamento di cui al decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 e anotificare i relativi esiti.Si precisa che l’identificazione dei fabbricati che non risultano dichiarati in catasto èavvenuta attraverso un’attività di foto-identificazione da immagini territoriali e successiviprocessi “automatici” di incrocio con le banche-dati catastali, mentre quella dei fabbricati chehanno perso i requisiti soggettivi per il riconoscimento di ruralità a fini fiscali è avvenutaattraverso incroci tra le banche-dati catastali e il Registro delle imprese.Mutui prima casa: chiarimenti interpretativiIl D.L. 185/2008 prevede che per i mutui a tasso non fisso erogati entro il 31.10.2008 apersone fisiche per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell’abitazione principale, lerate da corrispondere dal <strong>2009</strong> siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso diinteresse pari al 4% senza spread.L’applicazione di tale decreto incontra una serie di difficoltà organizzative, ma i risparmiatorinon avranno niente da temere, poichè lo sconto arriverà ugualmente anche se le bancheavranno tempo sino al 28.02.<strong>2009</strong> per adeguarsi.Dopo la circolare indicata a margine per i titolari di mutuo oggetto di cartolarizzazione o diemissione di obbligazioni bancarie garantite, il Ministero ha puntualizzato che il contributostatale sugli interessi è corrisposto dalla banca cedente, ovvero dal soggetto incaricato dellariscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento. La misura del contributodovrà essere accreditata al soggetto mutuatario con la stessa valuta della scadenza dellarelativa rata del mutuo. Inoltre, il contributo dovrà essere erogato dalle banche mutuantisenza che sia addebitato alcun costo al cliente.


CONSOBDELIBERAZIONE29.12.2008n.16763(GU n. 5 del 8-1-<strong>2009</strong>)Ministero SviluppoEconomicoNota 19.12.2008Agenzia delle EntrateRisoluzione7.01.<strong>2009</strong>n. 6/EAgenzia delle EntrateRisoluzione9.01.<strong>2009</strong>n. 10/EAgenzia delle EntrateRisoluzione16 <strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong>n. 12/EAdozione del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n.179, concernente la Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob e lerelative procedureTra i notai con almeno sei anni di anzianità di servizio sono individuati, tra gli altri, icomponenti della Camera di conciliazione e di arbitrato presso la Consob; lo prevede ilregolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, pubblicato in GU.Essi durano in carica sette anni, senza possibilità di essere confermati, e non possonoricoprire incarichi presso altri organismi di conciliazione e di arbitrato, istituiti da enti pubblicie privati e operanti in qualsiasi settore, nè esercitare attività di conciliazione o di arbitratoovvero ogni altra attività che ne possa compromettere l'indipendenza e l'autonomia digiudizioSpese ed oneri per atti di surrogaIl ministero, a proposito di una clausola in materia di “surroga” contenuta in una bozza dicontratto proposta da BNL, ha rilevato che la modalità di rimborso delle spese relativeall’operazione di surrogazione, indicata da BNL, nella forma di anticipazione della partemutuataria delle spese stesse, a fronte della presentazione delle relative fatture, non pareconforme alle disposizioni normative vigenti.Vendita di un terreno agricolo non edificabile, destinazione urbanistica e imposta diregistroCon interpello è stato chiesto quale dovesse essere la correta tassazione del trasferimento(da parte di una società) di un’area a destinazione agricola, sulla quale sono state installatele apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell’attività commerciale di vendita dicarburanti per autoveicoli.L’Agenzia preliminarmente ha fatto presente che l’articolo 2, comma 3, lett. c), del DPR 26ottobre 1972, n. 633, dispone che non sono considerate cessioni di beni “le cessioni chehanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria a norma delle vigentidisposizioni”.Le predette cessioni, pertanto, in base al principio di alternatività fissato dall’articolo 40 delTesto Unico dell’imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica26 aprile 1986, n. 131 (di seguito TUR) scontano l’imposta di registro.Per la soluzione del quesito in esame, quindi, occorre valutare se la costruzione dell’impiantodi distribuzione di carburanti abbia comportato la variazione della destinazione urbanisticadel terreno da agricola in edificatoria.Ciò posto, deve ritenersi che il terreno in esame, pur se utilizzato a fini produttivi, non haacquisito una nuova destinazione urbanistica e, in particolare, non è allo stato attualeutilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico vigente; ne consegue –limitatamente agli aspetti tributari che interessano ai fini dell’istanza in trattazione- che lavendita del terreno, in quanto di natura agricola, va assoggettata, ai sensi dell’articolo 1,della Tariffa, Parte I, allegata al TUR, all’imposta di registro nella misura del 15 per cento,ed alle imposte ipotecarie e catastali rispettivamente nella misura del 2 e dell’1 per cento.Diritto alle detrazioni delle spese di restauro: condizioniAi fini della detraibilità dall'imposta sul reddito delle spese sostenute per la manutenzione,protezione o restauro dei "beni culturali", devono essere considerati "obbligati allamanutenzione, protezione o restauro" degli stessi, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, letterag), del Tuir, quei soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, ilpossesso o la detenzione del bene oggetto dell'intervento conservativo. A tale fine,costituisce titolo idoneo ad attribuire la detenzione il contratto di comodato, disciplinato dagliarticoli 1803 e seguenti del Codice civile.Non è elusiva la scissione parziale con patrimonio negativoUna scissione parziale non proporzionale con attribuzione di patrimonio netto contabilenegativo è una operazione non elusiva. Così precisa l'Amministrazione finanziaria, con larisoluzione n. 12/E del 16 <strong>gennaio</strong>, che ha fornito anche una serie di chiarimenti relativi alleimplicazioni fiscali della scissione.L’operazione non è da ritenersi elusiva quando non realizza il trasferimento dellamaggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee della società scissa edella società beneficiaria.La riserva che si genera in capo alla scissa, infatti, è equiparabile a quelle di utili la cuidistribuzione genera reddito tassabile in capo ai soci. Per evitare l’applicazione della normaantielusiva, però, occorre che con l’operazione non sia trasferita a terzi la maggioranza dellasocietà beneficiaria.


BANCA D'ITALIAComunicato(GU n. 14 del 19-1-<strong>2009</strong>)Teleconferenza ItaliaOggi 17.01.<strong>2009</strong>Italia Oggi21.01.09, pag.32TeleconferenzaItalia Oggi22.01.09, pag.32Agenzia EntrateRisoluzione27 <strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong>n. 21/EAgenzia EntrateRisoluzione28 <strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong>n. 22/EDisposizioni di vigilanza in materia di mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazioneprincipaleSecondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2008, n.185, recante «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e perridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale», in corso di conversione, apartire dal 1° <strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong>, le banche che offrono mutui garantiti da ipoteca per l'acquistodell'abitazione principale (d'ora in avanti, «mutui») sono tenute ad assicurare alla clientela lapossibilità di stipulare tali contratti a un tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni dirifinanziamento principale della Banca Centrale Europea. Il tasso complessivo applicato in talicontratti deve essere in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.Alla Banca d'Italia è affidato il compito di dettare disposizioni volte ad assicurare adeguatapubblicità e trasparenza all'offerta di tali contratti e alle relative condizioni.In relazione a ciò, le banche che offrono mutui sono tenute a predisporre, con riferimento alnuovo contratto indicato in premessa e a decorrere dal 1° <strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong>, la documentazionedi trasparenza in conformità alle vigenti disposizioni in materia.Considerata, inoltre, la complessità e la diversificazione delle tipologie di mutuo offerte dallebanche, alle quali si aggiunge ora, obbligatoriamente, quella introdotta dal decreto legge, eal fine di pubblicizzare meglio l'esistenza di quest'ultima nell'ambito del ventaglio delleofferte della banca, si ritiene opportuno che sia fornita alla clientela un'informativariguardante tutte le tipologie di mutuo offerte dalla banca stessa, che agevoli lescelte del cliente verso prodotti potenzialmente più confacenti alle sue esigenze.Pertanto, a decorrere dal 1° marzo <strong>2009</strong>, le banche che offrono mutui in Italiapredispongono - in aggiunta alla documentazione specifica relativa a ciascuncontratto offerto, redatta ai sensi della vigente disciplina sulla trasparenza dellecondizioni contrattuali - un documento contenente informazioni generali sullediverse tipologie di mutui offerti, il quale:a) elenca tutti i prodotti di mutuo offerti dalla banca, facendo rinvio ai rispettivi fogliinformativi per la pubblicizzazione delle condizioni economiche e contrattuali specificamenteriguardanti i prodotti in questione;b) indica in modo chiaro le caratteristiche e i rischi tipici delle operazioni di mutuo di cui alpunto a), secondo modalità tali da agevolare per la clientela la comprensione delle principalidifferenze tra i diversi prodotti offerti. Il documento riporta altresì, per ciascuno dei prodottiin questione, almeno: i) il tasso di interesse (in caso di previsione di un tasso variabile, sonoindicati lo spread, il parametro di riferimento e l'ammontare del tasso al momento dellapubblicità, con l'avvertenza che si tratta di un mero esempio) (vedi nota 4) ; ii) la durataminima e massima del mutuo; iii) le modalità di ammortamento; iv) la periodicità delle rate:c) è messo a disposizione del cliente nei casi e secondo le modalità previste per i fogliinformativi;d) è inviato, in occasione della prima comunicazione periodica utile (e comunque non oltre il15 aprile <strong>2009</strong>), ai clienti che hanno un mutuo in essere con la banca.IVA – Responsabilità solidale del compratore di un immobileL’acquirente dell’immobile non risponde del pagamento dell’Iva richiestadall’Amministrazione finanziaria al venditore a seguito di accertamento di maggior valore: laresponsabilità solidale del compratore ai sensi dell’art. 60-bis, c. 3-bis Dpr 633/1972 è infattilimitata al corrispettivo pattuito ed occultato.Costituzione di associazione professionaleNella costituzione di un’associazione professionale, in assenza di apporti in denaro o naturada parte dei professionisti partecipanti, non si configura alcuna cessione di clientela e,pertanto, non emerge alcun corrispettivo tassabile.Pertanto, solo in presenza di un’effettiva remunerazione per cessione della clientela potràemergere un corrispettivo tassabile, da qualificarsi reddito di lavoro autonomo e non più,come indicato prima della modifica all’art. 54 del Tuir, come reddito diverso.Fusioni comunitarie: le condizioni di una stabile organizzazioneL'agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti per considerare la sede d'affari di una societàestera quale stabile organizzazione di quest'ultima. Il dubbio era circa la possibilità disottrarre una fusione intracomunitaria al regime realizzativo, con l'ulteriore opportunità, perla società estera, di esercitare, per il tramite della propria "presunta" stabile organizzazione,l'opzione per il consolidato nazionale.Non retrodatabili gli effetti della fusione tra società "diverse"Non è possibile retrodatare gli effetti fiscali della fusione tra una società di persone e una dicapitali, soggette a imposte differenti, rispettivamente l'Irpef e l'Ires. E' il chiarimentocontenuto nella risoluzione, con cui l'agenzia delle Entrate si è pronunciata su un caso diaggregazione aziendale di una Srl che ha incorporato una società in nome collettivo,subentrando di diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo e in ogni rapporto dellaincorporata.


Agenzia EntrateRisoluzione28 <strong>gennaio</strong> 2008n.23/EPLUSVALENZE E CESSIONE DI BENI AL RUSTICOL’Agenzia delle Entrate ha affermato che la cessione di un fabbricato in corso di costruzione,dal punto di vista della plusvalenza che, ai fini Irpef, si può determinare con la sua cessionea titolo oneroso, deve essere considerata come cessione di “area edificabile” (plusvalenzesenza limiti temporali) se si tratta di fabbricato non ancora “venuto a esistenza”, oppurecome cessione di “fabbricato” e quindi plusvalenze se la costruzione è stata ultimata dameno di 5 anni rispetto alla data dell’atto di cessione.L’identificazione di fabbricato allo stato rustico, con i requisiti indicati nel c. 6 dell’art. 2645-bis codice civile, deve essere naturalmente comprovata, ad esempio, con la denuncia nelCatasto urbano nella categoria provvisoria relativa agli immobili in corso di costruzionepoiché, in caso contrario, l’immobile rileverebbe ancora come terreno edificabile, la cuicessione genera sempre plusvalenzaScadenzario7 dicembre 2008 Entra in vigore la legge di conversione del DL 9 ottobre2008, n. 155, recante misure urgenti per garantire lastabilità del sistema creditizio e la continuità nell'erogazionedel credito alle imprese e ai consumatori, nell'attualesituazione di crisi dei mercati finanziari internazionali7 dicembre 2008 Entra in vigore la legge di conversione del DL 7 ottobre2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per ilcontenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazionicontabili con le autonomie locali.17 dicembre 2008 Ogni quindici giorni, i conservatori dei registri immobiliariinviano al procuratore della Repubblica presso il tribunalecompetente copia del registro generale d'ordine su supporto<strong>informatico</strong> o con modalità telematiche).Detta comunicazione telematica deve aver luogo condecorrenza dal 1° marzo <strong>2009</strong>, con cadenza quindicinale. Latrasmissione ha luogo mediante posta elettronica certificata.La copia informatica del registro generale d’ordine è sottoscritta, con firma digitale, dal conservatore dei registriimmobiliari o da un funzionario dallo stesso delegato.18 dicembre 2008 Ai contratti conclusi “dopo il 17 dicembre <strong>2009</strong>”, e quindistipulati a partire dal 18 dicembre <strong>2009</strong> si applica ilRegolamento CE relativo alle obbligazioni contrattuali.22 dicembre 2008 Entra in vigore il D.L. che prevede misure urgenti in materiadi semplificazione normativa.25 dicembre 2008 Entra in vigore il DM n. 193/08 (Regolamento per ilfinanziamento degli istituti di patronato, ai sensi dell'articolo13, comma 7, della legge 30 marzo 2001, n. 152) realizzauna parte delle deleghe previste dalla legge di riforma deipatronati (legge n. 152 del 2001) ancora inattuate.30 dicembre 2008 Entra in vigore il D.M. 24 novembre 2008 (in tema ditrasferimento di titoli all’aiuto in agricoltura - PAC) che hamodificato, tra l’altro, l’art. 2, comma 6, del d.m. 21.12.2006n. 12541 (disciplina del regime di condizionalità della PAC).1 <strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong> Da oggi diventano operative anche in Italia le misurecomunitarie sui trasferimenti transfrontalieri di denarocontenute nel regolamento CE n. 1889/20051 <strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong> Entra in vigore il regolamento di esecuzione del regolamento(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondoeuropeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo esul fondo di coesione.Il D.P.R. che disciplina le condizioni di ammissibilità alcofinanziamento comunitario delle diverse tipologie di speseoggetto di rendicontazione alla Commissione europea, inesecuzione del Regolamento comunitario CE1083/2006 (vedila notizia già segnalata in CNN Notizie del 22 settembre2008).Le spese per le parcelle notarili e le "spese legali" (art. 3,comma 3) rientrano fra quelle che potranno essere ammessenei Programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati daiFondi strutturali, in attuazione del Quadro strategiconazionale 2007-2013.1 <strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong> Aumenta la tassazione sul “capital gain”: la base imponibile,attualmente fissata al 40% della plusvalenza realizzata, èLegge 4 dicembre 2008, n. 190(GU n. 286 del 6-12-2008)Legge 4 dicembre 2008, n. 189(GU n. 286 del 6-12-2008)Decreto Direttoriale 10.12.2008(in G.U. n. 293 del 16.12.2008)emanato in attuazione deldisposto dell’art. 23 della leggen. 52/1985, come sostituitodall’art. 1, comma 278, dellalegge 24 dicembre 2007, n. 244Regolamento (CE) n. 593/2008del Parlamento europeo e delConsiglio del 17.06.2008(G.U.C.E. n. L177 del 4.7.2008)D.L. 22 dicembre 2008, n. 200(GU n. 298 del 22-12-2008 -Suppl. Ordinario n.282)MINISTERO LAVORO, SALUTE EPOLITICHE SOCIALIDECRETO 10.10.2008 n. 193(GU n. 288 del 10-12-2008)D.M. 24.11.2008(G.U. n. 302 del 29.12.2008)D.Lgs. 19 novembre 2008, n.195(GU n. 291 del 13-12-2008)D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196(GU n. 294 del 17-12-2008)


incrementata al 49,72%. La nuova misura riguarda lecessioni cosiddette “qualificate”, ossiaa) quelle relative a partecipazioni in società di capitali cheattribuiscono il 20% dei diritti di voto;b) le partecipazioni senza diritto di voto e quelle in società dipersone superiori al 25% del capitale sociale.Nessuna novità, invece, per le partecipazioni non qualificate(imposta sostitutiva del 12,50%), le partecipazioni “pex”(tassate sul 5% della plusvalenza) e le partecipazioni insocietà residenti in Paesi o Stati “black list” (imponibili al100%, escluse le azioni quotate non qualificate).1 <strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong> Dovrà essere dichiarata all’Agenzia delle Dogane ognisomma superiore a 10.000 euro (in contanti o mezzi nontracciabili equivalenti) trasportata da o verso l’estero da ognipersona fisica.11 <strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong> A partire da oggi trova applicazione il RegolamentoComunitario applicabile alle obbligazioni extracontrattuali,c.d. Regolamento "Roma II", che stabilisce la leggeapplicabile alle obbligazioni extracontrattuali, modificando intal modo la disciplina di diritto internazionale privatocontenuta negli artt. 61, 62 e 63 della legge 31 maggio1995, n. 218.29 <strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong> Entra in vigore la legge di conversione del D.L. 185/08recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisiil quadro strategico nazionale (eccezione delle disposizioni dicui all’art. 16, commi da 12-quater a 12-decies, che entranoin vigore il 30 marzo <strong>2009</strong>).Si segnalano per la particolare importanza gli articoli 2 e 16in tema di gratuità delle autenticazioni di dichiarazioni disurrogazione e di abolizione del Libro soci.30 marzo <strong>2009</strong> Entrano in vigore le disposizioni di cui all’art. 16, commi da12-quater a 12-decies della legge di conversione del D.L.185/08 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie,lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzioneanti-crisi il quadro strategico nazionale.30 maggio <strong>2009</strong> Società non operative: termine ultimo per l’iscrizione nelRegistro delle Imprese della delibera di scioglimento o ditrasformazione (delibera che doveva essere presa entro il 30maggio 2008)30 giugno <strong>2009</strong> Data entro la quale i libretti di deposito bancari o postali alportatore devono essere estinti dal portatore ovvero il lorosaldo deve essere ridotto a una somma non eccedentel’importo di Euro 12.000,0030 giugno <strong>2009</strong> L’art. 41, comma 2, del decreto “milleproroghe ha modificatol’art. 306, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (testounico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghidi lavoro), stabilendo che le disposizioni di cui agli artt. 17,comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni intema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivicomprese le relative disposizioni sanzionatorie, diventanoefficaci a decorrere dal 30 giugno <strong>2009</strong>.I datori di lavoro dovranno effettuare la nuova valutazionedei rischi ed elaborare il relativo documento, oppureadeguare ai nuovi requisiti quello già predisposto.Tutti i datori sono tenuti all’adempimento: per quelli cheoccupano meno di 10 lavoratori, però, sarà sufficienteun’autocertificazione.Non provvedere all’adempimento comporta il rischio dellasanzione penale, dell’ammenda da 3.000 a 9.000 euro, oltreche della sanzione amministrativa (della quale è responsabileanche il dirigente) da 2.500 a 10.000 euro.1 luglio <strong>2009</strong> Data a partire dalla quale si applicano le disposizionidell’art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazioneenergetica degli edifici) alle singole unità immobiliari, nelcaso di trasferimento a titolo oneroso.1 luglio <strong>2009</strong> Tracciabilità dei compensi ai professionisti.Entra in vigore il limite dei 100,00 Euro per il pagamento incontanti dei compensi professionali, di cui al quarto commadell’art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dalcomma 12 dell’art.35 della legge di conversione del “DecretoBersani”D.Lgs. 19.11.2008, n. 195(Gazzetta Ufficiale 13.12.2008,n. 291)Regolamento (CE) n.864/2007 del Parlamentoeuropeo e del Consigliodell'11.07.2007(G.U.C.E. n. L199del 31.7.2007)Legge 28 <strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong>, n. 2(GU n. 22 del 28-1-<strong>2009</strong> -Suppl. Ordinario n.14)Legge 28 <strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong>, n. 2(GU n. 22 del 28-1-<strong>2009</strong> -Suppl. Ordinario n.14)Art.1 commi 128 e 129 Legge24.12.2007 n.244 (Finanziaria2008)D.Lgs 21 novembre 2007, n.231, art.49, modificato dal D.L.25 giugno 2008, n. 112 art.32Art. 41, comma 2, del decreto“milleproroghe”D.L.31.12.2008 n.207(Gazzetta Ufficiale 31.12.2008,n. 304)D.L.gs. 19.08.2005 n.192D.L.gs. 29.12.2006 n.311(G.U. 1.02.2007 n.26)Art.35 comma 12 bis Legge 248del 4 agosto 2006(G.U. n.186 dell’11.08.2006)modificato dall’art.1 comma 69della Legge 27.12.2006 n.296(Finanziaria 2007)


29 novembre <strong>2009</strong> In tema di posta elettronica certificata dei notai ed altriprofessionisti, l’art. 12, comma 7, del D.L. 185/ 2008, n. 185dispone che “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiticon legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegiil proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro unanno dalla data di entrata in vigore della presente legge.Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile invia telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativoindirizzo di posta elettronica certificata”.Riguardo ai notai, è da ritenersi che la comunicazione – daadempiersi entro il 29 novembre <strong>2009</strong> – debba essereeffettuata al consiglio notarile distrettuale, a cui incombel’obbligo di pubblicazione telematica dei dati identificativi deinotai del collegio (salva la possibilità che detta pubblicazionesia effettuata sul sito del Consiglio nazionale del Notariato acura – o per conto – e sotto la responsabilità dei consiglidistrettuali).31 dicembre <strong>2009</strong> Scadenza del termine per le agevolazioni PPC (applicabilianche agli acquisti dell’imprenditore agricolo professionale,iscritto nell’apposita gestione previdenziale)31 dicembre <strong>2009</strong> In tema di riordino delle IPAB Scade la proroga del termine –previsto dall’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 4 maggio 2001, n.207, per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per gliatti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza cheprocedano al riordino in aziende di servizi o in personegiuridiche di diritto privato (esenzione dalle imposte diregistro, ipotecarie e catastali).abrogato dal D.L. 25 giugno2008D.L. 29 novembre 2008, n. 185,art. 12, comma 7(in Suppl. ord. alla G.U. n. 280del 29.11.2008)Art. 2, comma 8, della legge 22dicembre 2008, n. 203 (inSuppl. ord. allaG.U. n. 303 del 30.11.2008)Art. 2, comma 10, legge22.12.2008, n. 203(Suppl. ord. alla G.U. n.303 del 30.11.2008)Segnalazione di giurisprudenzaCassazione,28.11.2008n. 28419sez. III civileCassazione19.11.2008n. 27475sez. IV civileCassazione11.11.2008n. 26955sez. II civileNotaio – Concorrenza sleale – Risarcimento danniIn un Comune nel quale è prevista una sola sede notarile, i notai diversi dal titolare possonoesercitarvi la propria attività professionale (e proprio in virtù dell’aspetto libero-professionale) inmodo accessorio sia sotto il profilo funzionale, sia sotto quello economico rispetto al proprio ufficio– studio posto in Comune diverso e che, quindi, resta esclusa la facoltà per essi di esercitarviun’attività continuativa, generalizzata e stabilizzata.In materia non è configurabile un danno in re ipsa. Tuttavia ogni volta che il danno non possaessere provato nel suo preciso ammontare l’art. 1226 c.c. consente il ricorso alla liquidazioneequitativa. L’esame dei repertori e di altri documenti e della prova testimoniale, finalizzata adimostrare gli esatti termini dell’attività professionale svolta dal <strong>notaio</strong> al di fuori della sua sede,non è irrilevante ed offre ai giudici dati utili ai fini della liquidazione equitativa del danno subito.PRELAZIONE Cessione dell’azienda dell’impresa familiare - diritto di riscattoL’art. 230-bis c.c. rinvia alla disposizione dell’art. 732 c.c., letteralmente, non per la disciplinadell’esercizio del diritto di prelazione ma per il diritto di prelazione tout-court. Quest’ultimo articolodisciplina non solo l’esercizio del diritto di prelazione, ma anche il possibile sviluppo di tale istitutonella direzione del riscatto presso terzi acquirenti. Ne consegue che dal tenore letterale delladisposizione emerge l’indicazione secondo cui il limite della compatibilità non è stato posto dallegislatore per discriminare la parte dell’art. 732 c.c. relativa all’esercizio della prelazione da quellarelativa al riscatto, ma attraversa ambedue le discipline. In tal modo il legislatore ha intesopredisporre una più intensa protezione al lavoro familiare, favorendo, nell’acquisto dell’azienda,chi abbia contribuito attivamente all’impresa nell’ambito della comunità familiare e rinvenendo, afondamento dell’istituto, giustificazioni ispirate alla tutela del lavoro cui partecipa la comunitàfamiliare, con particolare occhio di riguardo, non esplicitato, ma evidente, dato il momento storicodi riferimento, al lavoro femminile.SUCCESSIONIIn materia di diritti riservati ai legittimari, poiché il legato si acquista senza bisogno diaccettazione, la semplice acquisizione, da parte del legittimario, dell'oggetto del legato insostituzione della legittima non implica automatica manifestazione della sua preferenza per illegato, con conseguente perdita della facoltà di conseguire la legittima; allo stesso modo, laproposizione dell'azione di riduzione non costituisce manifestazione chiara ed inequivoca dellavolontà di rinunciare al legato, essendo ipotizzabile un residuo duplice intento di conservare illegato e di conseguire la legittima.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato legittimamenteproposta l'azione di riduzione da parte di un legittimario che aveva accettato un legato insostituzione della legittima, vi aveva poi rinunciato con atto successivo alla proposizione della


Cassazione,sentenza10 novembre 2008n. 26915sez. I civileCassazionesentenza15 ottobre 2008n. 25192sez. II civileCassazionesentenza30 ottobre 2008n. 26254sez. II civiledomanda giudiziale di riduzione e non aveva provveduto alla restituzione della somma legata).EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICAIn tema di vendita di alloggi di edilizia agevolata, l'art. 3 della legge 28 <strong>gennaio</strong> 1994, n. 85, nelmodificare l'art. 20, comma 1, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ha liberalizzato, pressochéintegralmente, le operazioni di dismissione di tali beni da parte dei proprietari o assegnatari,stabilendo solo il vincolo del rispetto di un termine di mantenimento quinquennale in proprietà (oassegnazione), peraltro derogabile, previa autorizzazione della regione, ove sussistenti gravi,sopravvenuti e documentati motivi. La nuova disciplina è di immediata applicazione, e vale ancheper le alienazioni successive alla sua entrata in vigore, ma relative ad alloggi oggetto diconvenzioni ed assegnazioni anteriori alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, poiché a seguitodell'abrogazione, da parte di quest'ultima, delle più restrittive disposizioni dell'art. 35 della legge22 ottobre 1971, n. 865, sono cadute le clausole, contenute nelle convenzioni tra enti pubblici ecooperative di costruzione di tali alloggi, ispirate alle disposizioni abrogate, ed è venuta meno, peri contratti stipulati in violazione dei limiti di alienazione di cui all'art. 35 della legge n. 865 cit., lanullità prevista da tale norma, non essendo più in vigore il divieto di libera alienabilità postquinquennale.SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETA’ - ESTINZIONEIn tema d'interpretazione del nuovo diritto societario, la modifica dell'art. 2495 cod. civ., ex art. 4d.lgs n. 6 del 2003, secondo la quale la cancellazione dal registro delle imprese determina,contrariamente al passato, l'estinzione della società, si applica anche alle società di persone,nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperativeed, inoltre la norma, per la su funzione ricognitiva, è retroattiva e trova applicazione anche inordine alle cancellazioni intervenute anteriormente al 1 <strong>gennaio</strong> 2004, data di entrata in vigoredelle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 6 del 2003, con la sola esclusione dei rapporti esauritie degli effetti già irreversibilmente verificatisi.SUCCESSIONI – AZIONE DI RIDUZIONEA norma dell'art. 557, primo comma, cod. civ., l'azione di riduzione delle disposizioni lesive dellaquota di legittima, avendo natura patrimoniale, può essere proposta non solo dai legittimari maanche dai loro eredi o aventi causa dal momento che il carattere personale dell'azione non incidesulla trasmissibilità del diritto ma esclusivamente sull'accertamento della lesione che deve esserelimitata alla quota di colui che agisce.CASSAZIONESentenze30055/200830056/200830057/2008CassazioneSentenza19.12.2008n. 29745/08CassazioneSentenza n.30.50030.12.2008CassazioneSentenza9 dicembre 2008n. 28880sez. V civileCassazionesentenza16 luglio 2008n. 19567sez. V civileGiurisprudenza tributariaAGGIRAMENTO DI NORME IMPOSITIVELa Corte di Cassazione ha riconosciuto l’esistenza, nel nostro ordinamento, di un generaleprincipio antielusivo, che mette sotto accusa i comportamenti dei contribuenti volti ad aggirarele norme impositive per pagare meno tasse. Il principio del divieto dell’abuso del diritto è sortoin ambito Iva per giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue; tuttavia, la sua applicabilità alleimposte dirette, secondo la Cassazione, discende direttamente dai principi costituzionali dicapacità contributiva e di progressività dell’imposizionePLUSVALENZE DA CESSIONE DI QUOTE SOCIETARIELa Corte di Cassazione ha affermato che in dipendenza di una cessione di quote societarie diuna società a responsabilità limitata, di cui sia successivamente risolto il contratto per mutuodissenso con effetto ex tunc, le imposte sulle plusvalenze sono dovute anche se il corrispettivonon è mai stato pagato.RENDITE CATASTALI E POTERI DI ACCERTAMENTOL’art. 52 del Dpr 131/1986, laddove stabilisce un limite al potere di accertamento dell’ufficio delRegistro in ordine agli atti concernenti immobili, ha come presupposto applicativo il fatto chel’immobile oggetto dell’atto da registrare sia dotato di rendita catastale e che il contribuenteabbia indicato il valore attribuito al bene. Ne consegue che la norma non può trovareapplicazione quando, avendo a oggetto l’atto da registrare più immobili, ad alcuni di essi non siastata attribuita la rendita catastale e nell’atto il contribuente abbia dichiarato un valorecomplessivo per tutti i beni.IMPOSTA DI REGISTRO – DECADENZA AGEVOLAZIONE PRIMA CASA - TERMININell’ipotesi di alienazione dell’abitazione acquistata con i benefici “prima casa” anteriormente alcompimento del quinquennio, il termine triennale - ex art. 76, D.P.R. n. 131/1986 - perl’accertamento dell’intervenuta decadenza dalle agevolazioni fiscali decorre dall’anno successivoalla data di registrazione dell’atto di cessione del cespite.IMPOSTA SUCCESSIONI – BASE IMPONIBILEIn tema di imposta sulle successioni, il saldo attivo di un conto corrente bancario, intestato - inregime di comunione legale dei beni - soltanto ad uno dei coniugi e nel quale siano affluiti proventidell'attività separata svolta dallo stesso, se ancora sussistente entra a far parte della comunionelegale dei beni, ai sensi dell'art. 177, primo comma, lett. c), cod. civ., al momento delloscioglimento della stessa, determinato dalla morte, con la conseguente insorgenza, solo da taleepoca, di una titolarità comune dei coniugi sul predetto saldo; lo scioglimento attribuisce invero alconiuge superstite una contitolarità propria sulla comunione e, attesa la presunzione di parità dellequote, un diritto proprio, e non ereditario, sulla metà dei frutti e dei proventi residui, già esclusividel coniuge defunto.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la sentenza delgiudice tributario che aveva ritenuto che l'imposta di successione fosse stata illegittimamente


CommissioneTributaria prov.Reggio Emiliasentenza13.12.2008 n. 7CassazioneSentenzan.210928.01.<strong>2009</strong>liquidata e corrisposta sull'intero asse ereditario mentre le attività relative ai conti correnti e titolidovevano essere tassati al cinquanta per cento, con conseguente rimborso della maggiore impostaversata).CONFERIMENTO DI RAMO D’AZIENDAIl valore della perizia di stima, effettuata da apposito perito nominato dal Tribunale, nell’ambitodi una operazione straordinaria, è sempre rettificabile.AGEVOLAZIONE “PRIMA CASA” ED OBBLIGO DI RESIDENZALa Corte di Cassazione ha dato il via libera alle agevolazioni fiscali sulla prima casa acquistatadai coniugi, in regime di comunione, anche se la residenza è solo di uno di essi. Il requisito dellaresidenza rileva per ottenere i benefici fiscali soltanto se riferito alla famiglia; il fatto che iconiugi abbiano scelto quell’abitazione per viverci supera l’ostacolo della residenza anagraficache, per qualunque motivo, uno dei due ha in un altro Comune.Segnalazioni di siti web e programmi e serviziPratiche telematiche “solo” con Fedra Plus 6.0 a partire dal 20 febbraio <strong>2009</strong>UnionCamere ha reso noto che in considerazione del fatto che le versioni precedenti di Fedra non rispettano lespecifiche tecniche approvate dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto 6 febbraio 2008 nessuna Camera diCommercio oltre il termine del 20 febbraio <strong>2009</strong> accetterà più pratiche compilate con versioni differenti dal Fedra6.0.Fedra Plus Ver. 6 per la Comunicazione Unica d'ImpresaIl Fedra 6.0 è un sw gratuito prodotto da Infocamere che attualmente recepisce le nuove specifiche; dopo un periododi "vacatio" tale software è stato integrato nei gestionali notarili da parte delle principali software house.Si può trovare l'ultima versione di FedraPlus 6, le specifiche tecniche ed il software da scaricare con tutta ladocumentazione a corredo nella sezione della RUN>Informatica>adempimenti telematici>download softwarehttp://www.notartel.it/Trasmissione_RI/Avvisi_Trasmissione_RI.htmlCONTROLLO PARTITE IVA COMUNITARIEAttraverso il sitohttp://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Servizi/Partite+IVA+comunitarie/è possibile controllare l’esattezza e la corretta attribuzione delle Partite IVA appartenenti a soggetti della ComunitàEuropea.POSTA ELETTRONICA CERTIFICATASulla home page RUN è disponibile un’area dedicata al collegamento Servizi>posta elettronica certificatahttp://pec.notariato.it/"Studi e Materiali" in CD RomAllegato al fascicolo 4 del 2008 della Rivista "Studi e Materiali - Quaderni trimestrali" si trova un CD Rom nel qualesono raccolti tutti i lavori pubblicati nel corso dell'anno 2008.Il CD Rom si installa automaticamente ed è compatibile con i più diffusi Software (Windows '98 se - NT - 2000 - Xp;Internet explorer - Mozilla firefox).Le modalità di ricerca previste sono le più immediate: per autore, per argomento attraverso le voci dell'indice analiticogenerale, per tipologia di lavoro; sarà anche possibile effettuare ricerche a testo libero e ricerche guidate per ambititemporali.I lavori approvati dalle Commissioni studi del Consiglio Nazionale suddivisi per materie di competenza (civilistici, diimpresa, tributari, comunitari e internazionali, antiriciclaggio, esecuzioni immobiliari, d'informatica giuridica); lerisposte che l'ufficio studi del Consiglio Nazionale formula a specifici quesiti di interesse generale rivolti dai notai; iMateriali che presentano comunque profili di particolare interesse per la categoria, pubblicati nei 4 fascicoli dellaRivista nel 2008 saranno dunque disponibili direttamente dal proprio computer.REGISTRAZIONE ONLINE DEI CONTRATTI D’AFFITTOL’Agenzia delle Entrate ha approntato un nuovo servizio online, che permetterà ai contribuenti di registrare i contrattidi locazione e pagare le relative imposte direttamente dal proprio computer. Non sarà necessario, pertanto, scaricareed installare un software dedicato, né utilizzare il modello F23 cartaceo, essendo sufficiente accedere alla sezione“Contratti di locazione” del menù “Strumenti” dell’area autenticata del sito telematici.agenziaentrate.gov.it.Agenda di incontri di interesse notarilee Convegni> Agendahttp://www.notariato.it/cnn/<strong>notaio</strong>/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=103000&id=1612


Il Consiglio Notarile di Milano ha fissato per il primo trimestre dell’anno i seguenti appuntamenti di formazione:Lunedì 26 <strong>gennaio</strong> <strong>2009</strong>, alle ore 18presso l'Unione del Commercio e del Turismo in Milano, corso Venezia 47/49, Sala Orlando.Riunione periodica di aggiornamento e formazione durante la quale, oltre alle consuete comunicazioni del Presidente,il <strong>notaio</strong> Antonio Testa terrà una relazione di aggiornamento sulla certificazione energetica.Lunedì 16 marzo <strong>2009</strong>, alle ore 18presso l’Auditorium S. Fedele in Milano, via Hoepli 3/b.Riunione periodica di aggiornamento e formazioneCome di consueto verrà richiesta alla Fondazione Italiana per il Notariato l’attribuzione di crediti formativi.DATA: 6 e 7 febbraio <strong>2009</strong>LUOGO: Firenze – Consiglio Notarile (Via dei Renai, n. 23 - Firenze)ARGOMENTO: “La Circolazione Giuridica (antiche e nuove certezze)”Il programma prevede tre sessioni: “Il problema” (dalle ore 9.15 alle ore 13.30 di venerdì 6 febbraio);a seguire “Le regole” (dalle ore 15.15 alle ore 19.30);infine “Le tipologie” (dalle ore 9.15 alle ore 13.30 di sabato 7 febbraio).ORGANIZZAZIONE: Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia, Prato, in collaborazione con la Facoltà diGiurisprudenza dell’Università di Firenze e la Fondazione CesifinSaranno attribuiti ai notai partecipanti all’intero convegno 15 Crediti Formativi Professionali.Le iscrizioni saranno accettata fino ad esaurimento dei posti disponibili.Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere direttamente alla Segreteria organizzativa presso il Consiglio distrettuale(tel. 055.2342789; e-mail consigliofirenze@notariato.it).Il programma dettagliato è consultabile sulla home page della RUN e sul sito della Fondazione Italiana per il Notariato.DATA: 13 e 14 febbraio <strong>2009</strong> - La prima sessione di studi è prevista venerdì 13 febbraio, dalle ore 14.30 alle ore19.30; la seconda si svolgerà sabato 14 febbraio, dalle ore 09.00 alle ore 13.30LUOGO: Genova (Aula Magna della Facoltà di Giurisprudenza - Via Balbi n. 5)ARGOMENTO: “Le garanzie immobiliari nella prassi notarile”ORGANIZZAZIONE: Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Genova e Chiavari, in collaborazione con la Facoltà diGiurisprudenza dell’Università di GenovaIl programma e i riferimenti utili per la partecipazione sono disponibili dall'home page della RUN.La partecipazione all’eventto dà diritto all’attribuzione di 10 crediti formativi professionali.DATA: 8/15 febbraio <strong>2009</strong>LUOGO: Cortina d’Ampezzo,ARGOMENTO: 42° Raduno invernale dei notai d’ItaliaORGANIZZAZIONE: Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre VeneziePer il programma dettagliato e le modalità di prenotazione, si veda sulla home page della RunDATA: 26 marzo <strong>2009</strong> inizierà alle ore 14.30 - termine alle ore 18.00.LUOGO: Sala della Camera di Commercio (Viale Tonale 30, Lecco)ARGOMENTO: “Trust in favore dei soggetti deboli”ORGANIZZAZIONE: Il Consiglio notarile di Como e Lecco, con il patrocinio dell’Associazione “Trust in Italia”La partecipazione all’eventto dà diritto all’attribuzione di 10 crediti formativi professionali.Il programma dettagliato è disponibile sulla home page della Run.

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