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AGGIORNAMENTI Notizie varie Dal notiziario On-line del CNN

novembre 2009 - notaio informatico Riccardo Ricciardi

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<strong>AGGIORNAMENTI</strong>Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazioneCurata da Francesco Bonitrasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.itMese di NOVEMBRE 2009Sommario:<strong>Notizie</strong> <strong>varie</strong>Risposte <strong>del</strong>l’Ufficio Studi ai quesiti posti da notai<strong>Dal</strong>la Lista SigilloCircolari, Risoluzioni e Note ministerialiScadenzarioSegnalazione di giurisprudenzaGiurisprudenza tributariaDiritto internazionaleSegnalazioni di volumi, pubblicazioni e lettureSegnalazioni di siti web e programmiAgenda di incontri di interesse notarile<strong>Notizie</strong> <strong>varie</strong>Nuova disciplina in materia di passaporti<strong>Dal</strong> 25 novembre, con la conversione <strong>del</strong> DL 135/2009 sono entrate in vigore alcune importanti modifiche alledisposizioni attuali sul rilascio dei passaporti: si sancisce, anche in Italia, l'obbligatorietà <strong>del</strong> passaporto individuale.Non è più prevista la possibilità di iscrizione <strong>del</strong> minore sul documento <strong>del</strong> genitore (o tutore o altra persona <strong>del</strong>egataad accompagnarli) e viene stabilita una durata temporale differenziata <strong>del</strong> passaporto a seconda <strong>del</strong>l'età <strong>del</strong> minore.Grazie alle nuove regole il passaporto italiano avrà quindi una validità di tre anni per i minori da zero a tre anni e unavalidità di cinque anni per i minori di età compresa tra i tre e i diciotto anni.A breve si aggiungerà anche la rilevazione <strong>del</strong>le impronte per i maggiori di 12 anni (vedi in <strong>CNN</strong> <strong>Notizie</strong> <strong>del</strong> 30 giugno2009) .I passaporti contenenti l'iscrizione di minori rilasciati fino ad oggi (si sotto<strong>line</strong>a sul sito internet <strong>del</strong>la Polizia di Stato)rimangono comunque validi fino alla scadenza e tutte le richieste di iscrizione <strong>del</strong> figlio minore sul proprio passaportopervenute fino al 24 novembre saranno evase fino al 15 dicembre.<strong>Dal</strong> <strong>notiziario</strong> <strong>On</strong>-<strong>line</strong> <strong>del</strong> <strong>CNN</strong>2 novembre DECRETO-LEGISLATIVO 13 ottobre 2009, n. 147 (GU n. 254 <strong>del</strong> 31-10-2009)Attuazione <strong>del</strong>la direttiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE per quantoriguarda l'obbligo di far elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione odi una scissione di società per azioni.4 novembre DECRETO LEGISLATIVO 25 settembre 2009, n. 151 (GU n. 256 <strong>del</strong> 3-11-2009)Disposizioni integrative e correttive <strong>del</strong> decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione<strong>del</strong>la direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione <strong>del</strong>l'utilizzo <strong>del</strong> sistema finanziario a scopo diriciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento <strong>del</strong> terrorismo, nonché <strong>del</strong>la direttiva2006/70/CE che reca misure di esecuzione.Il <strong>notiziario</strong> contiene anche il testo <strong>del</strong>le “Prime Osservazioni” elaborate dal <strong>CNN</strong>, a firma diMarco Krogh.6 novembre ■ Studi Esecuzioni Immobiliari Studio n. 8-2009/EEsecuzione forzata e consolidamento <strong>del</strong>l’usufruttoLo studio affronta le problematiche connesse alla vicenda estintiva <strong>del</strong>l’usufrutto in dipendenza <strong>del</strong>lamorte <strong>del</strong>l’usufruttuario - a cui consegue il c.d. consolidamento <strong>del</strong>l’usufrutto alla nuda proprietà – che siverifichi in pendenza di esecuzione forzata.Il problema può essere esaminato sotto due profili, dovendosi stabilire:a) quali siano le conseguenze sostanziali <strong>del</strong>l’assoggettamento ad esecuzione (e poi a vendita) forzata<strong>del</strong>la nuda proprietà a cui consegua in corso di esecuzione il consolidamento <strong>del</strong>l’usufrutto;<strong>AGGIORNAMENTI</strong> – novembre 20091


) quali siano le conseguenze processuali <strong>del</strong> consolidamento <strong>del</strong>l’usufrutto, ossia se lo stesso comportila necessità <strong>del</strong> compimento di specifiche attività <strong>del</strong> Giudice e <strong>del</strong> professionista <strong>del</strong>egato e quali siano ipoteri <strong>del</strong> G.E. e le facoltà <strong>del</strong>le parti.Lo studio tratta dei seguenti aspetti:- Facoltà <strong>del</strong> procedente e poteri <strong>del</strong> Giudice.- Patologia processuale: effetti sostanziali <strong>del</strong> consolidamento <strong>del</strong>l’usufrutto in corso di procedimento.- rimedi processuali.- Indicazioni operative9 novembre ■ Studi Tributari Studio n. 80-2009/TIl regime fiscale degli enti non commerciali e <strong>del</strong>le ONLUS: questioni attualiSommario: 1. Premessa; 2. La distinzione tra enti commerciali e non commerciali; 3. Individuazione<strong>del</strong>l’ente non commerciale: problematiche applicative recenti; 4. Gli specifici regimi fiscali collegati allaqualifica di ente non commerciale; 4.1. La riduzione a metà <strong>del</strong>l’aliquota Ires; 4.2. Il regime fiscale deglienti associativi; 4.3. L’esenzione I.C.I.; 5. Il regime agevolativo ONLUS; 5.1. Soggetti e clausolestatutarie; 5.2. I settori di attività; 5.3. Attività istituzionali <strong>del</strong>le ONLUS: problematiche applicativerecenti; 5.4. Le attività connesse; 5.5. Attività connesse: problematiche applicative recenti; 5.6. Laprocedura per l’acquisizione <strong>del</strong>la qualifica di ONLUS. Obblighi <strong>del</strong> contribuente, provvedimenti<strong>del</strong>l’Agenzia e controllo giurisdizionale; 5.7. Le ONLUS di diritto; 6. Le singole agevolazioni ONLUS; 6.1.Nelle imposte dirette; 6.2. Nell’Iva; 6.3. Nella imposta di registro; 6.4. Altre agevolazioni13 novembre ■ Studi Tributari Studio n. 117-2009/TL’accertamento immobiliare in base al valore normale dopo la legge “comunitaria” n.88/2009Sommario: 1. Premessa; 2. Il nuovo ruolo <strong>del</strong> valore normale nell’accertamento immobiliare; 2.1.L’abrogazione <strong>del</strong>la presunzione legale; 2.2. Accertamento immobiliare e presunzioni semplici; 2.3. Lerilevazioni <strong>del</strong>l’OMI dopo l’abrogazione <strong>del</strong>la presunzione legale; 2.4. La responsabilità <strong>del</strong>l’acquirente incaso di corrispettivo diverso da quello effettivo a fronte di cessione immobiliare in regime IVA; 3.Ambito temporale di applicazione <strong>del</strong>la norma abrogatrice.16 novembre ■ Studi Civilistici Studio n. 341-2009/C La cessione in garanziaSommario: 1. Il problema; 2. La posizione <strong>del</strong>la giurisprudenza; 3. Il problema <strong>del</strong>la ratio <strong>del</strong> divieto<strong>del</strong> patto commissorio; 4. Il criterio individuato; 5. L’analisi <strong>del</strong>le fattispecie: la vendita a scopo digaranzia; 6. L’analisi <strong>del</strong>le fattispecie: la procura a scopo di garanzia; 7. L’autonoma rilevanza <strong>del</strong>lacessione in garanzia; 8. Cessione in garanzia e negozio fiduciario; 9. Ostacoli concettualiall’ammissibilità di una figura autonoma; 10. Instabilità di una titolarità in funzione di garanzia; 11.Opponibilità <strong>del</strong>la cessione in garanzia; 12. Rapporti con la disciplina <strong>del</strong>le garanzie reali tipiche.18 novembre ■ Studi Civilistici Studio n. 380-2009/CLa donazione di quota indivisa su un bene facente parte di una più ampia massa comuneLa donazione di una quota indivisa di un bene facente parte di una più ampia massa comune è daritenersi valida, tuttavia, secondo l’impostazione ormai ampiamente consolidata nella giurisprudenza<strong>del</strong>la Cassazione in materia di atti di disposizione su beni indivisi, essa non potrebbe produrre effettitraslativi immediati, poiché gli stessi sarebbero subordinati alla circostanza che il bene oggetto didisposizione venga attribuito in sede di divisione al donante onde si tratterebbe nella sostanza di un attodi disposizione su bene altrui.La conclusione non è condivisa dallo studio, ma tuttavia non è eludibile dall’operatore pratico, proprio acausa <strong>del</strong> suo profondo radicamento nella giurisprudenza.Nondimeno tale questione attiene non già alla validità <strong>del</strong>l’atto di donazione, ma esclusivamenteall’efficacia interinale <strong>del</strong> medesimo nel periodo successivo alla sua stipulazione, fino alla divisione <strong>del</strong>lacomunione esistente sulla più ampia massa comune.La validità <strong>del</strong>l’atto in questione, invece, può essere affermata non solo sul piano teorico, in quantosuffragata da consistenti argomenti di carattere sistematico, ma anche sul piano pratico, alla stregua<strong>del</strong> pur non incontrastato orientamento di parte <strong>del</strong>la giurisprudenza <strong>del</strong>la Suprema Corte, che affermala validità <strong>del</strong>la donazione di bene altrui.Si tratta dunque di un atto ricevibile dal notaio alla stregua <strong>del</strong> consolidato principio secondo cui laviolazione <strong>del</strong>l’art. 28 <strong>del</strong>la Legge Notarile si configura esclusivamente laddove una pattuizionenegoziale sia nulla in virtù di un consolidato orientamento giurisprudenziale.Tuttavia la particolare <strong>del</strong>icatezza e la notevole complessità <strong>del</strong>la questione non possono non richiamareil notaio rogante alla massima prudenza e dovrebbero suggerire al medesimo di porre particolareattenzione alla precisazione ed alla regolamentazione <strong>del</strong>l’assetto di interessi divisato dalle parti.In particolare, indipendentemente dalla questione <strong>del</strong>l’efficacia interinale <strong>del</strong>l’atto in questione, occorreconsiderare che certamente, qualunque opinione si segua al riguardo, dopo la divisione <strong>del</strong>la massacomune il donatario è destinato a divenire definitivamente privo <strong>del</strong>la titolarità <strong>del</strong> bene di cui si èdisposto, laddove questo non sia assegnato al donante o al suo avente causa-donatario.Peraltro anche l’orientamento <strong>del</strong>la Suprema Corte che afferma la nullità <strong>del</strong>la donazione di bene altrui,si riferisce alla donazione di cosa altrui donata come propria ed in quanto diretta a “produrre un effettotraslativo immediato” e non esclude la validità <strong>del</strong>la donazione che sia espressamente configurata comead effetto meramente obbligatorio.Ne consegue l’opportunità, sul piano <strong>del</strong> corretto espletamento <strong>del</strong> mandato professionale conferito alnotaio rogante:- di rendere edotte le parti di tali circostanze e di tali effetti;- di chiarire espressamente nell’atto di donazione, secondo la volontà <strong>del</strong>le parti, se il donante assume o<strong>AGGIORNAMENTI</strong> – novembre 20092


meno nei confronti <strong>del</strong> donatario l’obbligo di ottenere l’assegnazione <strong>del</strong> bene di cui si è disposto in sededi divisione;- di chiarire espressamente nell’atto di donazione, secondo la volontà <strong>del</strong>le parti, se il donatario vieneimmesso immediatamente, beninteso nei limiti <strong>del</strong>l’art. 1102 c.c., nel godimento pro-quota <strong>del</strong> singolobene donato;- in ogni caso, laddove si intenda evitare il rischio di nullità <strong>del</strong>l’atto nel caso in cui prevalgal’orientamento giurisprudenziale da ultimo citato, di configurare l’atto come donazione obbligatoria edunque priva di effetti traslativi immediati.20 novembre ■ Studi Civilistici Studio n. 491-2009/CI soggetti certificatori: indagine sulle norme nazionali e regionaliLo studio evidenzia che la specificità <strong>del</strong>la normativa regionale, che in alcuni casi ha avuto cura diindicare precisamente i titoli professionali validi per la certificazione energetica, non si riscontra anchenelle norme nazionali. L’assenza dei decreti presidenziali e la genericità <strong>del</strong>la definizione contenutaDell’All. III <strong>del</strong> d.lgs. 115/2008, infatti, non permettono di poter individuare con certezza le categorieprofessionali dei tecnici abilitati alla certificazione energetica per quelle regioni che non hanno legiferatoin materia.Tuttavia, i numerosi riferimenti dati nelle <strong>varie</strong> legislazioni regionali appaiono utili per valutare lacompetenza professionale <strong>del</strong> soggetto alla certificazione energetica anche per il resto <strong>del</strong> territorionazionale in cui difettano ancora le normative specifiche.Sommario: 1. Ambito nazionale; 2. Ambito regionale; 2.a) Emilia Romagna; 2.b) Liguria; 2.c)Lombardia; 2.d) Piemonte; 2.e) Valle d’Aosta; 2.f) Altre Regioni; 3. Conclusioni24 novembre Presidente <strong>del</strong> Consiglio dei Ministri DECRETO 6 ottobre 2009 (GU n. 273 <strong>del</strong> 23-11-2009)Istituzione <strong>del</strong> registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT).È istituito presso la Presidenza <strong>del</strong> Consiglio dei Ministri, ai sensi <strong>del</strong>l'art. 46, comma 2, <strong>del</strong>la legge 7luglio 2009, n. 88, il registro dei Gruppi europei di cooperazione territoriale - G.E.C.T.25 novembre LEGGE 20 novembre 2009, n. 166 (GU n. 274 <strong>del</strong> 24-11-2009 - Suppl. Ordinario n.215)Conversione in legge, con modificazioni, <strong>del</strong> decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recantedisposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze <strong>del</strong>la Corte digiustizia <strong>del</strong>le Comunità europee.30 novembre ■ Prassi Ministero <strong>del</strong>lo Sviluppo Economico DECRETO 23 luglio 2009 (GU n. 278 <strong>del</strong> 28-11-2009)Istituzione di un nuovo regime di aiuto in favore di investimenti produttivi ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 1,comma 845, <strong>del</strong>la legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardanti le aree tecnologiche individuate dalcomma 842 <strong>del</strong> medesimo articolo e per interventi ad essi connessi e collegati.Risposte <strong>del</strong>l’Ufficio Studi ai quesiti posti da notaiQuesitoAbstractn. 221-2009/I Prestito obbligazionario non remunerativo - ammissibilitàE’ stato chiesto se sia consentito che una SPA emetta un prestito obbligazionario ordinario nonremunerativo, in forza <strong>del</strong> quale verrebbe riconosciuto all’obbligazionista il solo diritto allarestituzione <strong>del</strong> capitale.L’Ufficio dopo aver individuato la natura <strong>del</strong>le obbligazioni come titoli di credito che rappresentanofrazioni di ugual valore nominale con uguali diritti di un’unica operazione di finanziamento a titolo dimutuo, di ammontare predeterminato e assoggettata a regolamentazione convenzionale uniformeper volontà <strong>del</strong>la società emittente e dopo aver esaminato la causa e la disciplina <strong>del</strong> contratto dimutuo, ha concluso che appare possibile che una società per azioni emetta un prestitoobbligazionario ordinario non remunerativo, in forza <strong>del</strong> quale verrebbe riconosciutoall’obbligazionista il solo diritto alla restituzione <strong>del</strong> capitaleLa mancata previsione di una remunerazione <strong>del</strong> prestito non sembra incidere sulla natura difinanziamento di un’operazione di emissione di obbligazioni, in quanto ciò che caratterizza leoperazioni di finanziamento è, appunto, la previsione <strong>del</strong>l’obbligo di rimborso di quanto versato. Laprevisione di una remunerazione, consistente nel pagamento degli interessi, consente di qualificareil finanziamento in termini di onerosità, piuttosto che di gratuità, senza tuttavia incidere sulla naturadi prestito di tale operazione.n. 214-2009/I Fusione per incorporazione di associazione non riconosciuta in una associazionericonosciutaE’ stato chiesto quali siano gli adempimenti necessari per formalizzare una fusione perincorporazione di associazione non riconosciuta in una associazione riconosciuta.L’Ufficio ha rilevato innanzitutto che a seguito <strong>del</strong>la riforma <strong>del</strong> diritto societario, in tema ditrasformazioni eterogenee, per gli enti <strong>del</strong> libro primo <strong>del</strong> Cod.Civ., parrebbe superata la barrieracausale nel passaggio da società ad ente e viceversa. Tale fenomeno è immediatamente percepibilenelle trasformazioni, ma il suo impatto è evidente anche nell’ipotesi di fusione fra enti.L’introduzione <strong>del</strong>la disciplina <strong>del</strong>la trasformazione eterogenea e, in particolare, la codificazione <strong>del</strong>principio per cui questa, nel caso di passaggio da associazione a società, possa esser decisadall’assemblea maggioritaria, ha aperto il campo ad una ricostruzione che vede estensibile la regolacontenuta nell’art. 2500-octies, comma 2, ad ogni altra ipotesi di trasformazione o fusione da<strong>AGGIORNAMENTI</strong> – novembre 20093


assumersi da parte di un associazione.Chiaramente tale estensione non sta a significare l’automatica applicabilità di tutti i segmenti <strong>del</strong>procedimento di fusione di cui alla sezione II <strong>del</strong> capo X <strong>del</strong> libro V c.c. alla fattispecie di fusioneomogenea fra enti non lucrativi civilmente riconosciuti. La dottrina ne ha desunto l’applicabilità <strong>del</strong>lascansione <strong>del</strong>ibera/atto, ma non anche <strong>del</strong> regime di pubblicità mentre per ciò che concerne la tuteladi terzi creditori, si è evidenziata una certa simmetria <strong>del</strong>la disciplina societaria con quella <strong>del</strong>laassociazioni e fondazioni riconosciute ma non anche con riguardo agli enti non personificatiCon specifico riferimento al quesito, l’Ufficio ha evidenziato che:- se anche alla fusione in esame si applica il principio secondo il quale tale operazione ha natura difenomeno modificativo e non estintivo/costitutivo <strong>del</strong>l’ente, troveranno applicazione gli artt. 1 e 2d.p.r. 361/2000, per modificare lo statuto di una associazione riconosciuta (che, sebbene questa sial’incorporante, è pur sempre “modificato” a seguito <strong>del</strong>la fusione) occorrono, quindi, i seguentirequisiti:a) presentazione alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede <strong>del</strong>l’ente di domandasottoscritta da coloro ai quali è conferita la rappresentanza <strong>del</strong>l’ente;b) allegazione di copia autentica <strong>del</strong>l’atto costitutivo e <strong>del</strong>lo statuto modificati;c) allegazione <strong>del</strong>la documentazione necessaria a comprovare il rispetto <strong>del</strong>le disposizioni statutarieinerenti al procedimento di modifica <strong>del</strong>lo statuto;d) approvazione <strong>del</strong>la modifica mediante iscrizione <strong>del</strong>la stessa nel registro <strong>del</strong>le persone giuridicheda parte <strong>del</strong> prefetto, previa verifica <strong>del</strong>la mancanza di ragioni ostative all’iscrizione o <strong>del</strong>la necessitàdi integrare la documentazione presentata.Troverà quindi applicazione il disposto <strong>del</strong> comma 2 <strong>del</strong>l’art. 21 c.c., per cui per modificare l'attocostitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno trequarti degli associati e il voto favorevole <strong>del</strong>la maggioranza dei presenti.A queste disposizioni possono aggiungersi, in virtù di una loro applicazione analogica, anche lenorme che il codice detta in tema di fusione di società, per lo meno quelle che appaiono “neutrali”rispetto allo scopo di lucro, e che sono funzionali a disciplinare la dimensione organizzativa deisoggetti diversi dalle persone fisiche, in particolare:- non è né necessario redigere un progetto di scissione conforme a quanto stabilito dall’art. 2501-terc.c., (ad esempio appare incompatibile la disciplina contenuta nei nn. da 3 a 8 concernenti leposizioni dei soci <strong>del</strong>le società coinvolte nella fusione),né il rispetto <strong>del</strong> termine di sessanta giorni a garanzia dei creditori di cui all’art. 2503 c.c., posto chenon v’è pubblicità <strong>del</strong>l’approvazione e <strong>del</strong> “progetto di fusione”, momenti dai quali viene appuntofatto decorrere il termine per l’opposizione;- non occorrono né la relazione al progetto di fusione né la relazione degli esperti di cui all’art. 2501-sexies c.c.Occorre segnalare l’opportunità di redigere invece una situazione patrimoniale (prevista in materiadi fusione dall’art. 2501-quater c.c.), tenuto conto che l’autorità governativa, in sede di controllo aifini <strong>del</strong>l’iscrizione <strong>del</strong>la fusione nel registro <strong>del</strong>le persone giuridiche, dovrà valutare l’adeguatezza <strong>del</strong>patrimonio ai fini <strong>del</strong>la realizzazione <strong>del</strong>lo scopo.Sussistono dubbi in merito alla necessità di redigere, in seguito all’approvazione <strong>del</strong>le <strong>del</strong>ibere, unapposito atto di fusione (in materia societaria, gli atti di fusione e scissione costituisconol’esecuzione <strong>del</strong>le <strong>del</strong>ibere approvate dagli enti partecipanti, ed hanno la funzione di attestarel’avvenuta approvazione <strong>del</strong> progetto da parte di ciascuna società e la persistenza <strong>del</strong>la volontà diciascun ente di realizzare tale progetto, in caso di fusione tra associazioni, invece, poiché l’art. 2,d.p.r. 361/2000 richiede l’allegazione <strong>del</strong>la documentazione necessaria a comprovare il rispetto <strong>del</strong>ledisposizioni statutarie inerenti al procedimento di modifica <strong>del</strong>lo statuto, sarebbe, forse, sufficientela <strong>del</strong>ibera <strong>del</strong>l’organo competente a modificare lo statuto) tuttavia la stipula di un atto di fusionepotrebbe essere quanto meno opportuna ai fini di compendiare in un unico documento lemodificazioni <strong>del</strong>lo statuto <strong>del</strong>l’ente incorporante derivanti dalla fusione e di dare certezza in meritoalla conformità <strong>del</strong>le <strong>del</strong>ibere adottate da ciascun ente ed alla mancanza di un’eventuale revoca ditali <strong>del</strong>ibere.Riguardo alla forma <strong>del</strong>le <strong>del</strong>ibere e <strong>del</strong>l’eventuale atto di fusione la legge non richiedeespressamente che il verbale <strong>del</strong>l’assemblea degli associati attraverso il quale si realizza la modifica<strong>del</strong>lo statuto <strong>del</strong>la ente, debba essere redatto da un notaio (a differenza degli artt. 2375, comma 2,e 2480 c.c.), ma la <strong>del</strong>ibera di modifica <strong>del</strong>lo statuto va ad incidere sul contenuto <strong>del</strong>lo stesso, ilquale ai sensi <strong>del</strong>l’art. 14 c.c. deve rivestire la forma <strong>del</strong>l’atto pubblico.n. 473-2009/C Electio amici, cessione <strong>del</strong> contratto e donazioni diretteE’ stato posto il quesito se la “electio amici” e la cessione <strong>del</strong> contratto preliminare (a titolo gratuito)debbano necessariamente qualificarsi come donazioni dirette (con conseguenti vincoli di forma).Secondo l’Ufficio le due fattispecie prospettate vanno considerate separatamente.1) Per quanto riguarda, infatti, la “electio amici” - ovvero la dichiarazione attraverso cui una <strong>del</strong>leparti <strong>del</strong> contratto concluso ai sensi <strong>del</strong>l’art. 1401 e ss. c.c. nomina la persona che deve acquistare idiritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso – è la stessa legge a prevederne irequisiti di forma, disponendo che essa debba rivestire “la stessa forma che le parti hanno usata peril contratto, anche se non prescritta dalla legge” (art. 1403 c.c.).Pertanto, la risposta alla prima fattispecie <strong>del</strong> quesito è negativa.2) Per quanto riguarda invece la cessione <strong>del</strong> contratto preliminare, pur essendo pacificamentericonosciuta la possibilità di una cessione a titolo gratuito, è discussa in dottrina l’ammissibilità <strong>del</strong>la<strong>AGGIORNAMENTI</strong> – novembre 20094


“donazione di contratto” (in quanto “la posizione contrattuale che viene trasferita al cessionarioverso il ceduto è, in quanto tale, naturalmente comprensiva anche di obblighi e di situazioni nonsoltanto vantaggiose”).Posto che non tutte le fattispecie negoziali a titolo gratuito sono necessariamente sorrette da unintento liberale, nell’ambito stesso degli atti di liberalità, la fattispecie deve essere collocataall’interno <strong>del</strong>l’area applicativa <strong>del</strong>le donazioni dirette (art. 769 c.c. e ss.) ovvero all’interno <strong>del</strong>l’areaapplicativa degli altri atti di liberalità (art. 809 c.c).E’ impossibile individuare una soluzione avente valenza generale, ma bisogna esaminare caso percaso la volontà dei soggetti, dunque, di volta in volta, sarà possibile inquadrare l’operazione comeuna vera e propria donazione, ove ne ricorrano i requisiti, ma in genere la specificità dei requisiti ditale negozio, faranno qualificare la cessione a titolo gratuito come una liberalità non donativa (art.809 c.c.)” non soggetta alla disciplina prevista in materia di forma <strong>del</strong>l’atto di donazione.E’ stato anche segnalato che certa dottrina ravvisa quale possibile indice di ricorrenza di unadonazione diretta la circostanza che il cessionario–donatario subentri in un rapporto che è già statoparzialmente eseguito dal cedente ma non ancora dal ceduto, in modo che la posizione contrattualeceduta presenti, allo stato, una netta prevalenza di elementi attivi; mentre adduce come esempi didonazione indiretta i casi <strong>del</strong>la cessione <strong>del</strong> contratto stipulata a favore di terzo oppure peradempiere l’obbligo altrui; lo stesso Autore ravvisa, infine, la ricorrenza di un atto gratuito nonliberale, qualora tale operazione, seppur priva di corrispettivo in senso tecnico, non impoverisca ilcedente, ad esempio perché comporta soltanto una omissio adquirendi.n. 196-2009/I Farmacia comunale. Unipersonalità ed esclusività <strong>del</strong>l’oggetto socialeE’ stato chiesto se per le farmacie comunali la partecipazione al capitale <strong>del</strong> socio-farmacista privatosia elemento irrinunciabile e se anche per le farmacie comunali valga la regola <strong>del</strong>la esclusività e<strong>del</strong>l'unicità <strong>del</strong>l'oggetto.Riguardo al tema <strong>del</strong>l’unipersonalitàNella disciplina <strong>del</strong>le farmacie comunali, è prevista, fra le forma di gestione (oltre a quelle ineconomia, a mezzo di azienda speciale e a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione <strong>del</strong>lefarmacie di cui sono unici titolari), anche quella “a mezzo di società di capitali costituite tra ilcomune e i farmacisti che, al momento <strong>del</strong>la costituzione <strong>del</strong>la società, prestino servizio pressofarmacie di cui il comune abbia la titolarità”. Con la precisazione che “all'atto <strong>del</strong>la costituzione <strong>del</strong>lasocietà cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti” (art.9, lett. d) <strong>del</strong>la legge 2 aprile 1968, n. 475).La disposizione richiama espressamente la disciplina dei servizi pubblici locali (si precisa, infatti, che“le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi <strong>del</strong>la legge 8 giugno 1990,n. 142).Posto che la forma <strong>del</strong>la “società mista”, espressamente evocata dall’art. 9 <strong>del</strong>la legge <strong>del</strong> 1968, siaquella preferenziale (è incontrovertibile che la normativa di settore vuole che le farmacie sianogestite dai comuni secondo le formule organizzative previste dalla normativa generale sui servizipubblici, con le sole precisazioni derivanti dalla specificità <strong>del</strong> settore stesso per quanto riguardal'istituto <strong>del</strong>l'esternalizzazione nonché circa la possibile composizione <strong>del</strong>la compagine societaria) èprevalente l’opinione secondo cui il rinvio operato dall'art. 9, comma 1, <strong>del</strong>la legge 475 <strong>del</strong> 1968 allalegge 142 <strong>del</strong> 1990 sia da intendere nel senso che la normativa generale integra quella di settore inquanto contiene disposizioni più articolate sui mo<strong>del</strong>li di erogazione comuni ed altresì è additivaperché contiene mo<strong>del</strong>li ulteriori rispetto a quelli previsti nella disciplina di settore.Di qui si può pertanto dedurre l’ammissibilità <strong>del</strong> ricorso alla società di capitali interamentepartecipata dal Comune per la gestione <strong>del</strong> servizio di farmacia comunale, con i limiti sopra indicatidi cui al citato art. 23-bis.Riguardo al tema <strong>del</strong>l’esclusività e <strong>del</strong>l’unicità <strong>del</strong>l’oggettoSino al 2003, si riteneva che il comma 2 <strong>del</strong>l’art. 7 <strong>del</strong>la legge 8 novembre 1991, n. 362, secondo ilquale “le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia”, fosseriferibile solo alle farmacie private, considerato anche che l’art. 8 <strong>del</strong>la stessa legge preve<strong>del</strong>’incompatibilità per la partecipazione alle società di cui all'articolo 7, con qualsiasi altra attivitàesplicata nel settore <strong>del</strong>la produzione, intermediazione e informazione scientifica <strong>del</strong> farmaco, con laposizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia e con qualsiasirapporto di lavoro pubblico e privato.Si è recentemente sostenuto come la lettura degli statuti <strong>del</strong>le società per la gestione <strong>del</strong>le farmaciecomunali “conferma che la specialità <strong>del</strong>l’attività di gestione <strong>del</strong> servizio farmaceutico non vuol dire,per le società comunali, anche esclusività e unicità <strong>del</strong> loro oggetto, viceversa, quindi,estremamente <strong>varie</strong>gato e composito..L’evidenziata disparità di trattamento è stata successivamente eliminata dalla Corte Costituzionaleche con la sentenza n. 275 <strong>del</strong>l’11 febbraio/24 luglio 2003 ha dichiarato costituzionalmenteillegittimo l’articolo 8, comma 1° lettera a) nella parte in cui non prevede che la partecipazione e lagestione di società titolari di farmacie comunali siano incompatibili con qualsiasi altra attività neicitati settori <strong>del</strong>la produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica <strong>del</strong> farmaco”.Pertanto l’art. 8, comma 1, lett. a), <strong>del</strong>la legge 8 novembre 1991, n. 362 è costituzionalmenteillegittimo nella parte in cui non prevede che la partecipazione a società di gestione di farmaciecomunali è incompatibile con qualsiasi altra attività nel settore <strong>del</strong>la produzione, distribuzione,intermediazione e informazione scientifica <strong>del</strong> farmaco».<strong>Dal</strong>la lettura <strong>del</strong>la pronuncia appare evidente come:<strong>AGGIORNAMENTI</strong> – novembre 20095


a) L’incompatibilità sia riconducibile alle attività di cui alla lettera a);b) Essa concerne qualsiasi partecipazione pubblica o privata (farmacista);c) La stessa non appare estensibile ad ulteriori attività, che non siano inquadrabili nel settore<strong>del</strong>la produzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica <strong>del</strong> farmaco”.Ne deriva, quindi, che, nei limiti in cui il legislatore ammette le c.d. società multi servizi sia possibilela previsione di un oggetto plurimo a patto che non si tratti di attività riconducibili al settore <strong>del</strong>laproduzione, distribuzione, intermediazione e informazione scientifica <strong>del</strong> farmaco.n. 116-2009/T Liquidazione s.a.s. - assegnazione immobile al socio accomandatario al valore di bilancio– prezzo-valoreE’ stato chiesto se in una SAS che si scioglie, l’assegnazione di un immobile, sia soggetta ad IVA ese possa esser fatta al valore cui lo stesso è iscritto in bilancio.A parere <strong>del</strong>l’amministrazione finanziaria l’assegnazione dei beni ai soci rientra nell’ambitoapplicativo <strong>del</strong> comma 2, n. 5 <strong>del</strong> d.p.r. 633/1972 (costituisce cessione rilevante ai fini IVA), inquanto integra una ipotesi di destinazione dei beni a finalità estranee all’esercizio <strong>del</strong>l’impresa.Nel caso di specie, per verificare se l’operazione è soggetta ad IVA, è necessario preliminarmenteappurare che all’atto <strong>del</strong>l’acquisto <strong>del</strong> bene di cui si discute sia stata operata la detrazione<strong>del</strong>l’imposta, poiché, in caso contrario, la cessione risulterebbe estranea dal campo di applicazione ditale imposta.Per la determinazione in concreto <strong>del</strong> regime applicabile nella fattispecie, è necessario individuare latipologia cui ascrivere l’immobile in questione:a) per gli immobili strumentali per natura è prevista la generalizzata esenzione dall’imposta, salvoche ricorrano le specifiche condizioni di esclusione dall’esenzione ivi previste.Qualora la cessione risulti imponibile IVA comunque la base imponibile per l’applicazione<strong>del</strong>l’imposta sarebbe il valore normale <strong>del</strong> bene (ai sensi <strong>del</strong>l’art. 13 comma 2, lettera c) <strong>del</strong> d.p.r.633/1972, determinato ai sensi <strong>del</strong> successivo articolo 14 <strong>del</strong>lo stesso decreto).b) nell’ipotesi in cui si tratti di un immobile abitativo e nel caso in cui non ricorra alcuna condizioneper l’esclusione dall’esenzione, l’operazione sarà soggetta all’imposta di registro secondo la suapropria disciplina. Per queste cessioni, infatti, - poiché l’art. 40 d.p.r. n. 131/1986 continua amenzionare il n. 8-bis) <strong>del</strong>l’art. 10 d.p.r. n. 633/1972 - non si applica il principio di alternatività.Sussistendo i presupposti, c’è spazio per l’applicazione <strong>del</strong> meccanismo <strong>del</strong> prezzo-valore.n. 139-2009/T Applicabilità <strong>del</strong>le cd. agevolazioni “prima casa” ad un fabbricato in corso ditrasformazione da non abitativo ad abitativoE’ stato chiesto se sia possibile fruire dei benefici “prima casa” per l’acquisto di un immobileclassificato nella categoria C/2 (deposito) ma oggetto di lavori di ristrutturazione autorizzati, direttia trasformare il bene stesso in una casa di civile abitazione.L’Ufficio ha rilevato che in ordine a tale fattispecie si riscontrano alcune pronunce giurisprudenzialifavorevoli all’applicabilità dei benefici fiscali in esame all’acquisto di un immobile avente destinazionediversa da quella abitativa, «ma con progetto approvato e relativa licenza di trasformazione inabitazione».In particolare la Corte di cassazione ha precisato che, per costante orientamento <strong>del</strong>la CorteSuprema, «i benefici fiscali, previsti per l’acquisto <strong>del</strong>la “prima casa”, spettano anche all’acquirentedi immobile “in corso di costruzione”, da destinare ad abitazione “non di lusso” ed all’acquisto di unimmobile destinato a divenire di uso abitativo attraverso una ristrutturazione, considerato che lalegge richiede che oggetto <strong>del</strong> trasferimento sia un fabbricato strutturalmente adeguato ad esseredestinato all’uso, non occorrendo che esso sia già idoneo al momento <strong>del</strong>l’acquisto».La fattispecie non è stata invece oggetto di specifici interventi da parte <strong>del</strong>l’Amministrazionefinanziaria; tuttavia appare ragionevole ritenere che per essa possano valere considerazionianaloghe a quelle svolte espressamente con riferimento al fabbricato in corso di costruzione.Si ritiene comunque necessario avere un permesso di costruire o una DIA riferiti ad una costruzioneavente destinazione abitativa. I lavori devono essere ultimati entro tre anni dalla registrazione<strong>del</strong>l’atto di acquisto e solo successivamente l'Amministrazione potrà controllare l'effettiva spettanza<strong>del</strong> beneficio, provvedendo al recupero <strong>del</strong>l'imposta nei casi in cui i lavori non siano ultimati o, incaso contrario, qualora il contribuente abbia costruito un'abitazione "di lusso"In conclusione, pertanto, nel caso di acquisto di un immobile destinato a divenire ad uso abitativo aseguito di ristrutturazione e che presenti in fieri le caratteristiche di abitazione non di lusso,dovrebbero essere concesse le cd. agevolazioni “prima casa” se sono stati rilasciati i relativipermessi edilizi ed i lavori di ristrutturazione sono iniziati, salvo la verifica, terminati i lavori, <strong>del</strong>lasussistenza di un’abitazione non di lusso.n. 462-2009/C Amministrazione di sostegno ed inventario dei beniE’ stato chiesto quale disciplina debba applicarsi nella redazione <strong>del</strong>l’inventario dei beni <strong>del</strong>beneficiario <strong>del</strong>l’amministrazione di sostegno, laddove tale adempimento sia stato disposto, senzaulteriori indicazioni, nel decreto di nomina <strong>del</strong>l’amministratore di sostegno.L’Ufficio si è espresso nel senso che fermo restando che i problemi interpretativi che si pongono inrelazione al decreto istitutivo <strong>del</strong>l’amministrazione di sostegno (compresi i dubbi circa l’estensibilitào meno di norme riguardanti l’interdizione o l’inabilitazione) devono essere risolti caso per caso, sipuò constatare che in via generale - e alla luce di quanto disposto dall’art. 411, ultimo comma, c.c. -ove il giudice abbia richiamato, sia pure in forma implicita, una limitazione prevista dalla leggeriguardo all’interdetto o all’inabilitato, se ne applica automaticamente anche la disciplina.Pertanto, utilizzando il suddetto criterio, nel caso di specie l’inventario andrebbe redatto sulla base<strong>AGGIORNAMENTI</strong> – novembre 20096


<strong>del</strong>le formalità speciali previste dagli artt. 362 ss. c.c..n. 191-2009/I Inapplicabilità <strong>del</strong>l’art. 2343-ter alle società a responsabilità limitataE’ stato chiesto se sia applicabile anche alla SRL l'art. 2343-ter c.c. (alla luce <strong>del</strong> quale la relazionedi cui all'articolo 2343, comma 1, non è richiesta qualora il valore attribuito ai beni in natura ocrediti conferiti, ai fini <strong>del</strong>la determinazione <strong>del</strong> capitale sociale e <strong>del</strong>l'eventuale sovrapprezzo,corrisponda “… b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi ilconferimento effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla società edotato di adeguata e comprovata professionalità).L’Ufficio ha risposto che si tratta di disposizione eccezionale applicabile solo ai conferimenti di beni innatura o crediti nelle s.p.a.n. 188-2009/T Art. 15 d.p.r. 601/1973 - clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto e neldocumento di sintesi – compatibilità con durata contrattuale minima.E’ stato chiesto se possa ritenersi compatibile con il regime tributario di cui all’art. 15 <strong>del</strong> DPR n.601/1973 una clausola risolutiva contenuta in un contratto di finanziamento che attribuisce allaBanca una facoltà di recesso ad nutum.L’Ufficio ha innanzitutto ricordato che la circolare n. 8/T <strong>del</strong> 24.09.2002 e la risoluzione n. 1/T <strong>del</strong>24.02.2003 chiariscono che le clausole che subordinano la facoltà di recesso <strong>del</strong>l'istituto di credito alverificarsi di circostanze o fatti obiettivi riconducibili, in via generale, ad esigenze di tutela <strong>del</strong>credito non possono ritenersi ex se incompatibili con la disciplina de<strong>line</strong>ata dall’art. 15 <strong>del</strong> D.P.R. n.601/1973 (sono compatibili con il requisito <strong>del</strong>la durata contrattuale minima <strong>del</strong> finanziamento,previsto dall’art. 15 DPR n. 601/1973, quelle clausole contrattuali che consentono alle banchel’esercizio <strong>del</strong>la facoltà di recesso anticipato dal contratto, ma soltanto in relazione a circostanze difatto pattiziamente predeterminate ed obiettivamente riscontrabili, a differenza <strong>del</strong>le clausole cheattribuiscono alla banca la facoltà di recesso ad nutum la quale «impedisce al vincolo negoziale disorgere ab origine in modo stabile»). Secondo l’Amministrazione finanziaria, dunque, le clausole cheprevedono la decadenza dal beneficio <strong>del</strong> termine al verificarsi di una <strong>del</strong>le ipotesi di cui all’art. 1186c.c., ivi compreso il prodursi di eventi tali da incidere negativamente sulla situazione patrimoniale,finanziaria ed economica <strong>del</strong>la parte finanziata, oppure alle clausole che disciplinano casi dirisoluzione <strong>del</strong> contratto ai sensi <strong>del</strong>l’art. 1456 <strong>del</strong> c.c., non riservano, in via generale, alla bancauna facoltà di recesso rimessa alla sua libera determinazione ed esercitabile in qualsiasi momento.Anche la Corte di Cassazione ritiene che l’ipotesi <strong>del</strong> mero arbitrio non ricorra qualora, in presenza difatti obiettivi, sia attribuito al mutuante l’esercizio <strong>del</strong>la facoltà di recesso a suo insindacabilegiudizio, in quanto una clausola di questo genere va interpretata nel senso di riferire la valutazionediscrezionale soltanto all’apprezzamento <strong>del</strong>la situazione di pericolo e <strong>del</strong>l’opportunità di richiedere omeno l’anticipato rimborso <strong>del</strong>la somma mutuata.L’Ufficio ha quindi concluso nel senso che la previsione nel regolamento contrattuale di clausole cheattribuiscono alla banca la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto di finanziamento alverificarsi di circostanze o fatti obiettivi, espressamente individuati ed accettati dal beneficiario<strong>del</strong>l’operazione, non è incompatibile rispetto alla durata contrattuale minima prevista dall’art. 15d.p.r. n. 601/1973.n. 76-2009/T Applicazione <strong>del</strong>la imposta di registro ridotta <strong>del</strong>l'1% in caso di variazione <strong>del</strong>ladestinazione <strong>del</strong> bene acquistato da uso abitazione ad uso ufficioE’ stato chiesto:a) se possa ritenersi che abbia adempiuto l'onere previsto dal V comma art. 1 Tariffa parte primaDPR 131/1986 una società, avente come oggetto principale <strong>del</strong>la propria attività la compravendita diimmobili, che ha acquistato da società non costruttrice, una unità immobiliare ad uso abitazione, conapplicazione <strong>del</strong>l' l'aliquota ridotta <strong>del</strong>l'1%, con l'onere di rivendita entro tre anni, e che la rivendeentro i tre anni dopo avere variato la destinazione da abitativa ad ufficio;b) se la attuale previsione normativa consenta ancora di limitare alle unità abitative l'applicazione<strong>del</strong>l'imposta ridotta oppure se ne sia possibile una applicazione anche ai beni strumentaliIn Sintesi, l’Ufficio ha risposto che la rivendita entro tre anni <strong>del</strong> bene acquistato con destinazione aduso abitazione con l'aliquota ridotta di imposta di registro <strong>del</strong>l'1% (e con applicazione <strong>del</strong>le imposteipotecaria e catastale in misura fissa), dopo averne variato la destinazione ad uso ufficio, noncomporta adempimento di quanto prescritto dal V comma art. 1 e Nota II ter Tariffa parte primad.p.r. 131/1986 e obbliga al pagamento <strong>del</strong>le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misuraordinaria.Se il bene che risulterà dalla variazione di destinazione d'uso e oggetto <strong>del</strong>la rivendita nei tre annisarà un bene rientrante nel nuovo ambito applicativo di cui all'art. 10 primo comma n 8 bis d.p.r.633 <strong>del</strong> 1972 non si realizzerà un'ipotesi di decadenza dall'agevolazione <strong>del</strong>l'1%.Non è possibile applicare l'aliquota ridotta di registro <strong>del</strong>l'1% di cui al V periodo art. 1 Tariffaparte prima d.p.r. 131/1986, all'acquisto di un bene strumentale venduto in esenzione da Iva.n. 229-2009/C Accettazione tacita di eredità.E’ stato chiesto se nel caso di vendita di un bene da parte <strong>del</strong>l’unico soggetto chiamato allasuccessione <strong>del</strong> padre, dopo oltre dieci anni dalla morte si debba trascrivere accettazione tacita dieredità o se sia lecito inserire nell’atto una dichiarazione con la quale il venditore enuncia di averassunto la qualità di erede sin dal momento <strong>del</strong>l’apertura <strong>del</strong>la successione e se tale ultimo attoatipico possa essere trascritto e con quale efficacia.L’Ufficio ha ricordato che secondo l’opinione prevalente in dottrina la trascrizione <strong>del</strong>l’acquistoereditario può validamente eseguirsi anche sulla base di un’accettazione tardiva (resa cioè dopo un<strong>AGGIORNAMENTI</strong> – novembre 20097


decennio), tanto espressa quanto tacita.Qualora, poi, il disponente sia rimasto in possesso dei beni ereditari per oltre tre mesi o abbia giàcompiuto atti che comportino disposizione di beni ereditari, la maggior parte degli autori riconosce lapossibilità di procedere alla trascrizione <strong>del</strong>l’acquisto ereditario sulla base di atto di accertamentocon cui l’erede riconosca di avere acquistato tale qualità prima <strong>del</strong> decorso <strong>del</strong> decennio in virtù <strong>del</strong>precedente fatto acquisitivo, potendo tale dichiarazione essere resa anche all’interno <strong>del</strong>l’atto didisposizione <strong>del</strong> bene ereditario che si vuole porre in essere.Tale soluzione avrebbe il vantaggio di evitare il rischio di contestazioni fondate sulla mancatatempestività, fermo restando, tuttavia, che, qualora la dichiarazione resa non dovesse corrispondereal vero, l’erede effettivo potrebbe agire in petizione ereditaria (essendo l’azione imprescrittibile)contro l’erede apparente, tuttavia sempre fatti salvi i diritti <strong>del</strong>l’acquirente in buona fede dall’eredeapparente qualora il suo acquisto sia stato trascritto prima <strong>del</strong>la trascrizione <strong>del</strong>l’azione.n. 210-2009/I Società di persone, estraneità <strong>del</strong>l’atto all’oggetto sociale e conflitto di interessiRiguardo ad una fattispecie complessa, è stato chiesto sostanzialmente se l’intervento e lacostituzione in un atto di compravendita di tutti i soci di una SNC sia sufficiente per superare ilconflitto di interessi in cui si dovesse trovare il socio amministratore e se il rilascio di una garanziaipotecaria da parte <strong>del</strong>la società (atto estraneo all’oggetto sociale) finalizzato alla concessione di unfinanziamento al socio e ad un terzo possa configurare la fattispecie <strong>del</strong>l'art. 2634 c.c..Con riguardo al profilo di estraneità <strong>del</strong>l’operazione rispetto all'oggetto sociale, l’Ufficio harilevato che dottrina e giurisprudenza prescindono, nella valutazione <strong>del</strong>le singole attività, da unavisione formalistica: la possibilità di ricomprendere un atto nell'oggetto sociale non dipende dalsemplice fatto che esso sia espressamente contemplato nella clausola <strong>del</strong>l’atto costitutivo chedefinisce l'ambito operativo <strong>del</strong>la società, bensì dalla concreta aderenza <strong>del</strong>l'atto all'attivitàcommerciale per il cui svolgimento la società è stata costituita.Alla valutazione di estraneità di un atto rispetto all’oggetto sociale può giungersi, dunque, solo aseguito di un accertamento di merito, che comunque non compete al notaio.Il limite <strong>del</strong>l’oggetto sociale, secondo l’opinione dominante, tutela esclusivamente un interesse deisoci: quindi l’’atto estraneo all’oggetto sociale potrà essere preventivamente autorizzato dai soci, oratificato successivamente, secondo le regole dettate per le modificazioni <strong>del</strong>l’atto costitutivo, ex art.2252 cod. civ.. Ricorrendone le condizioni, i creditori potrebbero eventualmente tutelarsi esperendol’azione revocatoria (ex art. 2901 cod. civ.).Con riguardo al profilo <strong>del</strong> possibile conflitto di interessi, viene in questione la disciplina<strong>del</strong>l’art. 1394 cod. civ..Non potrebbe neppure escludersi un possibile rilievo penale <strong>del</strong>la condotta, ex art. 2634 cod. civ.,reato di danno, procedibile a querela <strong>del</strong>la persona offesa (in questo caso la società).Tuttavia, constando il pieno consenso di tutti i soci al compimento <strong>del</strong>l’atto, la possibilità diun’azione di annullamento pare meramente teorica, come pure può dirsi per la proposizione <strong>del</strong>laquerela ex art. 2634 cod. civ.Va ricordato tuttavia che il comportamento infe<strong>del</strong>e degli amministratori potrebbe essere contestatonell’eventuale sede fallimentare, attraverso l’azione di responsabilità promossa dal curatore ex art.146 l. fall.<strong>Dal</strong>la Lista Sigillo4 novembre R.Ricciardi ha scritto: L’Ufficio Studi degli Archivi Notarili ha comunicato al Conservatore <strong>del</strong>l’ArchivioNotarile di Campobasso che nulla osta a che all’atto notarile venga allegata la versione cartacea di undocumento informatico.Quindi, a maggior ragione, in caso di procure conservate a raccolta può essere immediatamenteutilizzata la seguente procedura:1) copia autentica informatica (come per le copia che inviamo al Registro Imprese) <strong>del</strong>la procuraa raccolta2) verifica <strong>del</strong>la firma digitale <strong>del</strong> notaio con conseguente stampa <strong>del</strong>la copia <strong>del</strong>la procura3) allegazione all’atto <strong>del</strong>la stampa, previa attestazione in atto <strong>del</strong>l’avvenuta verifica <strong>del</strong>la firmadigitale.12 novembre Domanda: Nella Fusione per incorporazione nel caso in cui nel patrimonio di una società incorporandavi siano "beni culturali" occorre o meno effettuare la denuncia di cui all'art.59 <strong>del</strong> codice dei beniculturali?Risposta 1: Si. Vedi anche Quaderni <strong>del</strong> Notariato, n. 5, "Il commercio giuridico dei beni culturali",IPSOA 2001, pag. 67.Risposta 2: per l'affermativa si dichiara anche il nostro grande Adriano Pischetola nel quaderno dinotariato IPSOA "Circolazione dei beni culturali e attività notarile" a pagina 99, sia pure solo per finalitàconoscitive <strong>del</strong>l'amministrazione per prendere atto <strong>del</strong> mutamento giuridico <strong>del</strong> soggetto che puòdisporre o esercitare un potere di fatto sul bene; per altro no autorizzazione, se <strong>del</strong> caso, nè prelazione.13 novembre L.Bonacina ha scritto: Un anno fa sollevavo in Lista Sigillo il problema <strong>del</strong>l'indicazione in atto di CV diterreno edificabile di un prezzo inferiore (peraltro risultante da preliminare) a quello indicato nellaperizia giurata di affrancamento <strong>del</strong>le plusvalenze, a seguito di accertamento tributario checontestava l'avvenuta decadenza dall'affrancamento medesimo.La Commissione Tributaria di Lecco si è finalmente pronunciata con Sentenza depositata il 6 novembre<strong>AGGIORNAMENTI</strong> – novembre 20098


2009. Appena a mie mani anche il testo completo la invierò in Lista. Anticipo che il dispositivo, oggi amie mani, non solo accoglie il ricorso contro l'accertamento <strong>del</strong>l'Agenzia <strong>del</strong>le Entrate,ma condanna anche quest'ultima alla rifusione <strong>del</strong>le spese <strong>del</strong> giudizio!Nel mio caso è stato determinante aver indicato in atto non solo il prezzo convenuto, ma anche il valorestimato ed aver corrisposto su questo secondo valore le imposte di registro/ipotecaria/ catastale.Nell'attesa di inviare il testo completo <strong>del</strong>la motivazione, ringrazio infinitamente per il sostegno ed ipreziosi consigliCircolari, Risoluzioni e Note ministerialiMinistero SviluppoEconomicoCIRCOLARE16 ottobre 2009Agenzia EntrateDirezione CentraleNormativaeContenziosoCIRCOLARE3 novembre 2009n. 46/EAgenzia EntrateDirezione CentraleNormativaCIRCOLARE23 novembre 2009n. 49/ED.M. 19.11.2009Società cooperative dopo la legge n. 99/09: indicazioni operative per la“comunicazione unica”È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare 16 ottobre 2009 <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>loSviluppo Economico già diffusa anticipatamente in <strong>CNN</strong> <strong>Notizie</strong> <strong>del</strong> 19 ottobre scorso.Sugli interventi numerosi, anche sulle norme codicistiche, in tema di società cooperative dopola legge n. 99/09 “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione <strong>del</strong>le imprese, nonchéin materia di energia”, si veda in <strong>CNN</strong> <strong>Notizie</strong> <strong>del</strong> 3 agosto 2009.“Paesi black list”: deducibilità dei costiDeducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed impresedomiciliate fiscalmente in Stati o territori con regime fiscale privilegiato - ControversiependentiL’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate ha precisato le modalità di deducibilità dei costi derivanti daoperazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate in Paesi <strong>del</strong>la cosiddetta“black list”.Scudo fiscale: ulteriori chiarimentiL'Agenzia <strong>del</strong>le Entrate, sotto forma di domande e risposte, fornisce ulteriori precisazioni sullanormativa per l'emersione <strong>del</strong>le attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero (articolo13-bis, decreto legge 78/2009), risolvendo i dubbi manifestati dalle associazioni professionalie dalla stampa specializzata.COMUNICAZIONE UNICAÈ stato approvato il decreto contenente il mo<strong>del</strong>lo definitivo e le specifiche tecniche per lapresentazione <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo di comunicazione unica per la nascita di nuove imprese, cheentrerà a regime il 1.04.2010. Le modalità di presentazione sono due: quella telematica equella su supporto informatico. Solo nei casi in cui dovesse verificarsi un blocco informaticosarà utilizzabile il mo<strong>del</strong>lo cartaceo. In ogni caso, dovrà comunque essere ripetutol’adempimento per via informatica, entro 5 giorni dallo sblocco <strong>del</strong>la procedura dichiaratodagli uffici camerali.Scadenzario4 novembre 2009 Entra in vigore il Decreto Legislativo contenente contenentele modifiche ed integrazioni al d.lgs. 21 novembre 2007 n.231 in materia di prevenzione <strong>del</strong>l’utilizzo <strong>del</strong> sistemafinanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivitàcriminose e di finanziamento <strong>del</strong> terrorismo15 novembre 2009 Entra in vigore il decreto legislativo che dà attuazione alladirettiva 2007/63/CE, che modifica le direttive 78/855/CEE e82/891/CEE per quanto riguarda l'obbligo di far elaborare adun esperto indipendente una relazione in occasione di unafusione o di una scissione di società per azioni25 novembre 2009 Entra in vigore la legge di conversione <strong>del</strong> DL 25 settembre2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione diobblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze <strong>del</strong>la Cortedi giustizia <strong>del</strong>le Comunità europee.(il testo coordinato è reperibile sul Notiziario <strong>del</strong> 25.11.09)29 novembre 2009 In tema di posta elettronica certificata dei notai ed altriprofessionisti, l’art. 12, comma 7, <strong>del</strong> D.L. 185/ 2008, n. 185dispone che “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiticon legge <strong>del</strong>lo Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegiil proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro unanno dalla data di entrata in vigore <strong>del</strong>la presente legge.Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile invia telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativoD.Lgs. 25 settembre 2009n.151 (GU n. 256 <strong>del</strong> 3-11-2009)D.Lgs. 13.10.2009 n.147(GU n. 254 <strong>del</strong> 31-10-2009)Legge 20 novembre 2009, n.166(GU n. 274 <strong>del</strong> 24-11-2009 -Suppl. Ordinario n.215)D.L. 29 novembre 2008, n. 185,art. 12, comma 7(in Suppl. ord. alla G.U. n. 280<strong>del</strong> 29.11.2008)<strong>AGGIORNAMENTI</strong> – novembre 20099


indirizzo di posta elettronica certificata”.Riguardo ai notai, è da ritenersi che la comunicazione – daadempiersi entro il 29 novembre 2009 – debba essereeffettuata al consiglio notarile distrettuale, a cui incombel’obbligo di pubblicazione telematica dei dati identificativi deinotai <strong>del</strong> collegio (salva la possibilità che detta pubblicazionesia effettuata sul sito <strong>del</strong> Consiglio nazionale <strong>del</strong> Notariato acura – o per conto – e sotto la responsabilità dei consiglidistrettuali).6 dicembre 2009 Sono dichiarati fuori corso i foglietti bollati per cambialirecanti l'importo <strong>del</strong>l'imposta assolta in lire-euro e in euro ele marche da bollo per cambiali, il cui valore è espresso inlire, in lire-euro e in euro.A partire da questa data le marche per cambiali in lire, lireeuroed euro e i foglietti per cambiali in lire-euro e in euronon potranno essere rimborsati - lasciando il posto aicontrassegni telematici emessi dai tabaccai, da utilizzaresugli appositi foglietti privi di valore, in distribuzione semprepresso le tabaccherie.31 dicembre 2009 Scadenza <strong>del</strong> termine per le agevolazioni PPC (applicabilianche agli acquisti <strong>del</strong>l’imprenditore agricolo professionale,iscritto nell’apposita gestione previdenziale)31 dicembre 2009 In tema di riordino <strong>del</strong>le IPAB Scade la proroga <strong>del</strong> termine –previsto dall’art. 4, comma 4, <strong>del</strong> D. Lgs. 4 maggio 2001, n.207, per usufruire <strong>del</strong>le agevolazioni fiscali previste per gliatti <strong>del</strong>le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza cheprocedano al riordino in aziende di servizi o in personegiuridiche di diritto privato (esenzione dalle imposte diregistro, ipotecarie e catastali).1 aprile 2010 Entra in vigore ComUnica: avvio obbligatorio <strong>del</strong>latrasmissione al Registro <strong>del</strong>le Imprese <strong>del</strong>la ComunicazioneUnica.26 giugno 2010 Essendo trascorsi dodici mesi dalla "emanazione" <strong>del</strong>le <strong>line</strong>eguida nazionali sulla certificazione energetica, gli AQErilasciati entro il 24 luglio 2009 perdono i propri effetti e nonpossono essere utilizzati per l'adempimento degli obblighi didotazione e consegna agli acquirenti.DECRETO MINISTERODELL'ECONOMIA E DELLEFINANZE26 maggio 2009(GU n. 131 <strong>del</strong> 9-6-2009)Art. 2, comma 8, <strong>del</strong>la legge 22dicembre 2008, n. 203 (inSuppl. ord. allaG.U. n. 303 <strong>del</strong> 30.11.2008)Art. 2, comma 10, legge22.12.2008, n. 203(Suppl. ord. alla G.U. n.303 <strong>del</strong> 30.11.2008)L’art. 23, comma 13 <strong>del</strong> D.L. n.78/2009, cd. “decreto anticrisi”,apporta modifiche al comma 8<strong>del</strong>l’art. 9 <strong>del</strong> D.L. n. 7/2007.DM 26 giugno 2009(Gazzetta Ufficiale n.158 <strong>del</strong> 10luglio 2009)Segnalazione di giurisprudenzaCassazioneSentenzaSez. SS.UU.28/10/2009n. 22755Cassazione civileSez. Unitesentenza28 ottobre 2009n. 22755L'immobile "destinato" a studio rientra nella comunione legale: ma non per il terzoacquirenteLa dichiarazione di destinazione ad attività professionale contenuta nell'atto pubblico dicompravendita di un immobile allo scopo di sottrarlo alla comunione legale dei coniugi non haefficacia negoziale; però, per quanto riguarda l'efficacia <strong>del</strong>l'esclusione verso terzi, ilsopravvenuto accertamento <strong>del</strong>la comunione legale non è opponibile al terzo acquirente inbuona fede.FAMIGLIA (REGIME PATRIMONIALE) - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - SIMULAZIONENEI CONTRATTIIn tema di accertamento <strong>del</strong>la comunione legale tra i coniugi, nel caso di acquisto di beniimmobili effettuato dai coniugi in costanza di matrimonio ed esclusi dalla comunionetrattandosi di "beni che servono all'esercizio <strong>del</strong>la professione <strong>del</strong> coniuge acquirente" di cuiall'art. 179, comma 2, lett. d), c.c., il coniuge non acquirente può successivamente proporredomanda di accertamento <strong>del</strong>la comunione legale anche rispetto a detti beni che siano statiacquistati come personali dall'altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fattoche il coniuge non acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi.L'intervento adesivo <strong>del</strong> coniuge, infatti, non rileva come atto negoziale di rinuncia allacomunione e, qualora la natura personale <strong>del</strong> bene che viene acquistato sia dichiarata solo inragione di una sua futura destinazione, sarà l'effettività di tale destinazione a determinarnel'esclusione dalla comunione, non certo la pur condivisa dichiarazione di intenti dei coniugi sullasua futura destinazione.Nella specie, la S.C. ha ritenuto rientrante nella comunione legale l'immobile che, benché<strong>AGGIORNAMENTI</strong> – novembre 200910


Cassazione penaleSezione IIIn.3907813 luglio 2009Cassazionesentenza22 ottobre 2009n. 22390sez. II civileCassazionesentenza28 ottobre 2009n. 22840sez. II civileacquistato dal coniuge come bene personale, fu in realtà destinato a casa coniugale.Immobile residenziale in zona agricola – lottizzazione abusivaChi acquista da una società immobiliare un immobile residenziale, che si scopre poi costruito inzona agricola, risponde di concorso nel reato di lottizzazione abusiva in relazione al quale potràvedersi sequestrato in via preventiva anche l'immobile. Infatti, chi riveste la qualità diacquirente non può essere considerato terzo estraneo al reato, salvo che non provi di averagito in buona fede, vale a dire di aver adoperato la necessaria diligenza nell'adempimento deidoveri d'informazione e conoscenza, senza essersi reso conto di partecipare ad un'operazionedi illecita lottizzazione.DIVISIONE: AVVISO AI CREDITORINel giudizio di divisione, ove il giudice istruttore <strong>del</strong>eghi ad un notaio l'espletamento <strong>del</strong>leoperazioni divisionali (nella specie, vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi <strong>del</strong>l'art.790, primo comma, cod. proc. civ., questi ha l'obbligo di dare avviso, almeno cinque giorniprima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, <strong>del</strong> luogo, giorno e ora in cui le operazionidevono avere inizio; la tardività di tale avviso, traducendosi in irregolarità procedurale cheimpedisce la partecipazione alla vendita all'incanto, determina la nullità di tutte le operazionidivisionali inerenti alla vendita stessa.SUCCESSIONI - RAPPRESENTAZIONEL’art. 468 c.c. circoscrive i limiti di applicazione <strong>del</strong>l’istituto <strong>del</strong>la rappresentazione, sia nellasuccessione legittima che in quella testamentaria, nel senso che essa ha luogo a favore deidiscendenti legittimi <strong>del</strong> chiamato che, nella <strong>line</strong>a retta, sia figlio e, in quella collaterale, fratelloo sorella <strong>del</strong> defunto. Sono, pertanto, esclusi dalla rappresentazione i discendenti <strong>del</strong> nipote exfilio.Cassazionesentenza21764/09Il Sole 24Ore2.11.2009CassazioneSentenza12 ottobre 2009n. 21144sez. V civileCassazionesentenza26.11.2009n. 24296Giurisprudenza tributariaICI – area edificabileLa Cassazione ha stabilito che ai fini Ici, per la qualificazione di edificabilità di un’area occorre farriferimento a quella desumibile dal piano regolatore generale adottato dal comune, a prescinderedall’approvazione <strong>del</strong> piano stesso da parte <strong>del</strong>la regione ovvero dall’attribuzione di strumentiurbanistici attuativi.IMPOSTA DI REGISTRO cessione di beni immobili di interesse culturaleNell’ipotesi di compravendita di un immobile riconosciuto di interesse storico, ai fini <strong>del</strong>la correttaindividuazione <strong>del</strong>la base imponibile, l’aliquota <strong>del</strong>l’imposta di registro non si applica sul valoreautomatico catastale, bensì sul valore dichiarato nell'atto. Infatti, l'art. 52, comma 4, D.P.R. n.131/1986 non individua una base imponibile diversa dal valore venale <strong>del</strong> bene, ma stabilisceuna mera preclusione al potere di accertamento <strong>del</strong>l'Amministrazione finanziaria, qualoranell'atto venga indicato almeno un valore non inferiore a quello ottenibile con il procedimento divalutazione automatica. Ne deriva che, qualora il contribuente indichi un valore superiore, nonpuò poi legittimamente richiedere che l'imposta venga commisurata al valore individuabileattraverso il procedimento automatico predetto. Le imposte ipotecaria e catastale, inoltre,devono essere commisurate in misura proporzionale e non fissa.AGEVOLAZIONI PRIMA CASAAl fine <strong>del</strong>l’ottenimento dei benefici previsti per l’acquisto <strong>del</strong>la prima casa è necessario l’effettivoottenimento <strong>del</strong>la residenza presso l’immobile oggetto <strong>del</strong>l’acquisto agevolato entro il terminedecadenziale previsto dalla normativa in materia, non essendo viceversa sufficiente dimostrare diessersi attivati per tempo a porre in essere le necessarie richieste.La Corte ha affermato che non gode <strong>del</strong>le agevolazioni “prima casa” il contribuente che haeseguito i lavori nell’immobile, chiedendo l’abitabilità, ma che ha ottenuto la residenza solo dopola scadenza <strong>del</strong> termine previsto dalla legge.La Corte ha modificato le sentenze <strong>del</strong>le Commissioni tributarie provinciale e regionale haconfermato l’operato <strong>del</strong>l’Ufficio.Diritto internazionale"CNUE Newsletter": on <strong>line</strong> il quarto numeroPubblicato il quarto numero <strong>del</strong>la newsletter d'informazione <strong>del</strong> Consiglio dei Notariati <strong>del</strong>l’Unione Europea.Il file pdf è disponibile dalla home page <strong>del</strong>la RUN>Comunicazione, dove è possibile scaricare anche gli arretrati.Gli “Sterbeurkunde” nell’ordinamento <strong>del</strong>lo stato civile federale tedesco<strong>Dal</strong> 1° gennaio 2009 è in vigore il riformato Ordinamento <strong>del</strong>lo stato civile federale tedesco (“Personanenstandsgesetz”= “PStG”; cfr. http://www.gesetze-im-internet.de/pstg/BJNR012210007.html).Simile agli artt. 136 s <strong>del</strong> relativo ordinamento italiano (r.d.l. 9 luglio 1939, n. 1238) nel registro degli atti di mortevengono trascritti:<strong>AGGIORNAMENTI</strong> – novembre 200911


⎯ nome e cognome <strong>del</strong> defunto, luogo e data di nascita; su esplicita richiesta <strong>del</strong>la persona che segnala lamorte anche l’appartenenza ad una religione pur che sia Ente pubblico;⎯ ultima residente <strong>del</strong> defunto e stato di famiglia;⎯ luogo, giorno, ora e minuto <strong>del</strong>la morte;⎯ Inoltre viene fatto riferimento alla registrazione <strong>del</strong>la nascita <strong>del</strong> defunto, in caso di matrimonio <strong>del</strong> defunto alrelativo matrimonio (anche di omosessuali).Ex art. 55 PStG si considerano “certificati <strong>del</strong>lo stato civile” (“Personenstandsurkunden”) sia certificati di morte(“Sterbeurkunde” ai sensi <strong>del</strong>l’art. 60 PStG) come anche “estratti autenticati dagli registri” (“aus allenPersonenstandsregistern beglaubigte Registerausdrucke”).Infine la legge 21 dicembre 1978, n. 870 sull’approvazione ed esecuzione <strong>del</strong>la convenzione relativa al rilascio diestratti plurilingue di atti di stato civile, firmata a Vienna l'8 settembre 1976 è da considerare sufficiente ai sensi<strong>del</strong>l’art. 620 cc.Unione europea verso l'entrata in vigore <strong>del</strong> Trattato di LisbonaCon la firma di ratifica da parte <strong>del</strong>la Repubblica Ceca comincia la nuova fase <strong>del</strong>l'Unione europea, che così acquistauna propria personalità giuridica.L'adesione al trattato di Lisbona istituisce le figure <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong> Consiglio europeo e <strong>del</strong>l'Alto rappresentante degliaffari esteri. Il Presidente durerà in carica d'ora in poi per due anni e mezzo, con il potere di rappresentare l'UE nellesedi internazionali e il compito specifico di garantire la preparazione e la continuità dei lavori <strong>del</strong> Consiglio. L'Altorappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza avrà il doppio incarico di mandatario <strong>del</strong> Consiglio per lapolitica estera e la politica di sicurezza comune, e di vicepresidente <strong>del</strong>la Commissione, responsabile <strong>del</strong>le relazioniinterne.Maggiori poteri avrà il Parlamento europeo il cui numero di componenti sarà ridotto ad un massimo di 751 e interverràin maniera determinante soprattutto in tema di giustizia, sicurezza, immigrazione, trattati internazionali e bilancio. Ilnumero dei deputati sarà determinato in base al numero degli abitanti di ogni singolo Paese.Per saperne di più vai al Dossier "UE: verso l'entrata in vigore <strong>del</strong> Trattato di Lisbona"http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/Trattato_Lisbona/index.htmlUcraina: trasferimento sede principale di società italianaLa legislazione ucraina (Delibera <strong>del</strong> Gabinetto dei Ministri <strong>del</strong> 22 gennaio 1996 n. 118), in riferimento alla “companiesmigration” (trasferimento <strong>del</strong>la sede principale di una società dal registro imprese italiano al registro societarioucraino), non contempla detta ipotesi.I soggetti <strong>del</strong> Registro ucraino <strong>del</strong>le imprese possono essere soltanto persone giuridiche ucraine.Sulle forme organizzative di presenza legale in Ucraina esistono Guide in lingua inglese realizzate da note societàinternazionali (vedi il file “investment_in_ucraine_2007_a5.pdf”, presso il sito <strong>del</strong>la KPMG http://www.kpmg.ua/index.thtml/,“Ukrainian <strong>On</strong><strong>line</strong> Business Guide” presso il sito <strong>del</strong>la PWC http://www.pwc.com/ua/en/solutions/on<strong>line</strong>-business-guide.jhtml) o“Conducting Business in Ukraine 2009” <strong>del</strong>la Baker & McKenzie presso il sitohttp://www.bakernet.com/BakerNet/Resources/Publications/Recent+Publications/DBIUkraine09.htm.Paolo Giunchi,Giampiero PetterutiAdriano PischetolaEmanuele CalòSegnalazioni di volumi, pubblicazioni e lettureFormulario Notarile Commentato – a cura di GaetanoPetrelli Volume VI, "Persone e famiglia"Editore Giuffrè,pagine 530La responsabilità <strong>del</strong> notaio per l’applicazione <strong>del</strong> Notariato, IPSOA, 5/2009,diritto stranieropag.545Andrea Di Porto Osservatorio disciplinare Notariato, IPSOA, 5/2009,pag.576Enrico Bevilacqua La cancellazione “semplificata” <strong>del</strong>le ipoteche non è Rivista <strong>del</strong> notariato, 5/2009,cancellazionepag.1225 (nota a sentenza)Segnalazioni di siti web e programmi e serviziCOPIA CARTACEA DI UN DOCUMENTO INFORMATICOL’Ufficio Studi degli Archivi Notarili ha comunicato al Conservatore <strong>del</strong>l’Archivio Notarile di Campobasso che nulla ostaa che all’atto notarile venga allegata la versione cartacea di un documento informatico.Quindi, a maggior ragione, in caso di procure conservate a raccolta può essere immediatamente utilizzata la seguenteprocedura:1) copia autentica informatica (come per le copia che inviamo al Registro Imprese) <strong>del</strong>la procura a raccolta2) verifica <strong>del</strong>la firma digitale <strong>del</strong> notaio con conseguente stampa <strong>del</strong>la copia <strong>del</strong>la procura3) allegazione all’atto <strong>del</strong>la stampa, previa attestazione in atto <strong>del</strong>l’avvenuta verifica <strong>del</strong>la firma digitale.Notai "in onda"<strong>Dal</strong>l'home page <strong>del</strong>la RUN>Comunicazione>«Notai in onda» è sempre disponibile la rassegna Radio-TV <strong>del</strong> notariato;si possono riascoltare e rivedere gli interventi/interviste dei notai nelle trasmissioni radio-televisive, a livello nazionalee distrettuale (da ultimo i servizi in occasione <strong>del</strong> Congresso Nazionale di Venezia; dei Convegni di Milano e Modena;ecc). Gli eventi di interesse pubblico organizzati dal Notariato sul territorio trovano sempre più risonanza sui medialocali.La rassegna Radio-TV <strong>del</strong> Notariato è disponibile anche sul nostro sito web ufficiale notariato.it per la visione da parte<strong>AGGIORNAMENTI</strong> – novembre 200912


<strong>del</strong> pubblico esterno.I files sono in formato WMV e WMA, accessibili con svariati lettori disponibili per tutti i principali sistemi operativi(Apple, Linux, VLC, Mplayer, Xine).Speciale Congresso: on <strong>line</strong> i lavori <strong>del</strong> XLIV Congresso NazionaleI lavori integrali <strong>del</strong> XLIV Congresso Nazionale <strong>del</strong> Notariato, svoltosi a Venezia dal 21 al 24 ottobre 2009, si possonovisualizzare e ascoltare direttamente dalla RUN>Comunicazione>Video in streaming.“Studi e Materiali": le annate in un CD RomA nche quest’anno è stato allegato al fascicolo 4 <strong>del</strong> 2009 <strong>del</strong>la nostra Rivista "Studi e Materiali. Quaderni trimestrali”,un CD Rom nel quale sono raccolti i lavori pubblicati nel corso <strong>del</strong>l’anno, oltre a quelli già raccolti per il 2008.Il CD Rom è di facile utilizzo, si installa automaticamente ed è compatibile con i più diffusi Software (Windows ’98 se –NT – 2000 – Xp; Internet Explorer – Mozilla Firefox).Le modalità di ricerca previste sono le più immediate: per autore, per argomento attraverso le voci <strong>del</strong>l’indice analiticogenerale, per tipologia di lavoro; sarà anche possibile effettuare ricerche a testo libero e ricerche guidate per ambititemporali.I lavori approvati dalle Commissioni studi <strong>del</strong> Consiglio Nazionale suddivisi per materie di competenza (civilistici, diimpresa, tributari, comunitari e internazionali, antiriciclaggio, esecuzioni immobiliari, d'informatica giuridica); lerisposte che l'ufficio studi <strong>del</strong> Consiglio Nazionale formula a specifici quesiti di interesse generale rivolti dai notai; iMateriali che presentano comunque profili di particolare interesse per la categoria, pubblicati nelle due ultime annate<strong>del</strong>la Rivista (2008-2009) saranno dunque disponibili direttamente dal proprio computer.GUIDE SUL CONTOCORRENTE E SUL MUTUOLe Guide sul conto corrente e sul mutuo per i consumatori emanate dalla Banca d’Italia con il provvedimento <strong>del</strong> 23novembre 2009, in attuazione <strong>del</strong> provvedimento <strong>del</strong> 29 luglio 2009, vedi in <strong>CNN</strong> <strong>Notizie</strong> <strong>del</strong> 21 settembre 2009, sonogià disponibili e scaricabili in download dal sito internet <strong>del</strong>la Banca d’Italia al seguente collegamentohttp://www.bancaditalia.it/media/notizie/Guide_pratiche;internal&action=_setlanguage.action?LANGUAGE=itLa Biblioteca digitale <strong>del</strong>l’Unione EuropeaÈ stata inaugurata la Biblioteca digitale <strong>del</strong>l'Unione Europea che offre tutte le pubblicazioni stampate a partire dal 1952dall'Ufficio <strong>del</strong>le pubblicazioni per conto <strong>del</strong>le istituzioni, <strong>del</strong>le agenzie e degli altri organi <strong>del</strong>l'UE.L'Ufficio <strong>del</strong>le pubblicazioni <strong>del</strong>l’Unione Europea è un organismo interistituzionale il cui compito è quello di provvedereall'edizione <strong>del</strong>le pubblicazioni <strong>del</strong>le Istituzioni <strong>del</strong>le Comunità Europee e <strong>del</strong>l’Unione Europea.L'Ufficio <strong>del</strong>le pubblicazioni pubblica quotidianamente la Gazzetta Ufficiale Europea <strong>del</strong>l’Unione in 22 lingue (o 23quando è necessario pubblicare atti anche in lingua irlandese). Inoltre funge da editore o coeditore di pubblicazioni nelquadro <strong>del</strong>le attività di comunicazione <strong>del</strong>le istituzioni.L'Ufficio <strong>del</strong>le pubblicazioni offre anche una serie di servizi on-<strong>line</strong> che consentono l'accesso gratuito ad informazioniriguardanti:• il diritto <strong>del</strong>l'Ue (EUR-Lex),• le pubblicazioni (EU Bookshop),• gli appalti pubblici (TED),• la ricerca e lo sviluppo (CORDIS)Sono state passate allo scanner oltre 12 milioni di pagine e sono ora disponibili più di 110 000 pubblicazioni chepossono essere scaricate dalla Biblioteca digitale <strong>del</strong>l'UE gratuitamente in 50 lingue.Per ordinare una copia cartacea o scaricarne una elettronica in formato PDF, basta recarsi sul sito EU Bookshop.La nuova biblioteca digitale <strong>del</strong>le pubblicazioni <strong>del</strong>l'UE sarà collegata a Europeana, una raccolta di materiale digitaleproveniente da biblioteche e archivi di tutta Europa.Agenda di incontri di interesse notarile e ConvegniAgendaTutti i convegni e le attività formative dalla RUNSalla pagina di accesso <strong>del</strong>la Intranet RUN, nella colonna di destra, sono stati raggruppati gli accessi ai siti <strong>del</strong>notariato collegati.Tra questi dalla pagina iniziale <strong>del</strong>la Fondazione italiana per il Notariato si potrà accedere con comodità a tutte leinformazioni necessarie relative al “Calendario Attività formative” (il relativo collegamento dalla RUN>Comunicazioneè stato soppresso).Così, dalla RUN, in una logica di portale allargato <strong>del</strong> notariato, si avrà il collegamento ai dati disponibili e sempreaggiornati relativi ai convegni e eventi di interesse notarile organizzati su iniziativa <strong>del</strong>la Fondazione, <strong>del</strong> ConsiglioNazionale, dei Consigli locali e <strong>del</strong>le altre Organizzazioni notarili nonché dei corsi e-learning.Nella home page <strong>del</strong>la RUN saranno segnalati alcuni degli appuntamenti cronologicamente più vicini.http://www.fondazionenotariato.it/iniziative.asp?id=3&sid=218&xsID=22&anno=2009&mese=05&giorno=00&pg=1<strong>AGGIORNAMENTI</strong> – novembre 200913


Data: venerdì 12 dicembre 2009Luogo: Firenze, presso il Convitto <strong>del</strong>la Calza (piazza <strong>del</strong>la Calza, 6)Argomento: “La circolazione dei Beni Culturali: attualità e criticità”Il programma <strong>del</strong> convegno è disponibile sul sito web <strong>del</strong>la Fondazione Italiana per il Notariato(www.fondazionenotariato.it).Organizzazione: promosso dalla Fondazione Italiana per il Notariato in collaborazione con il Consiglio Notarile diFirenze.Le iscrizioni, tramite il sito <strong>del</strong>la Fondazione, saranno aperte fino a giovedì 3 dicembre p.v., ore 18.00.La quota di iscrizione di euro 300 (Iva inclusa)La partecipazione al Convegno è valida ai fini <strong>del</strong> riconoscimento di 10 Crediti Formativi Professionali.- a titolo di parziale rimborso <strong>del</strong>le spese - prevede:<strong>AGGIORNAMENTI</strong> – novembre 200914

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