10.08.2015 Views

Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti dai singoli notai

agosto 2006 - notaio informatico Riccardo Ricciardi

agosto 2006 - notaio informatico Riccardo Ricciardi

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2006/C Comunione legale e acquisto per usucapioneRispondendo al quesito in oggetto, l’Ufficio studi si è occupato di due temi particolarmentedibattuti e di notevole interesse, sui quali in dottrina e giurisprudenza vi sono tutt’ora diverseopinioni:a) l’usucapione di quota indivisab) l’usucapione da parte di soggetto in regime di comunione legaleQuesiton. 15-2006/IQuesiton. 17-2006/IQuesito n. 193-2006/CQuesiton. 213-2006/CQuesiton. 327-2006/C"Trasformazione" di una piccola cooperativa in società cooperativa ordinaria, e mancatorispetto dei termini richiesti dalla legge ex art. 111-septiesSi è posto il problema se sia possibile procedere alla "trasformazione" di una piccola cooperativ<strong>ai</strong>n società cooperativa ordinaria, non avendo la società rispettato i termini richiesti dalla legge exart. 111-septies (ricordando che la riforma del diritto societario menziona la piccola societàcooperativa unicamente nell’art.111-septies delle disposizioni per l’attuazione e transitorie delcodice civile, che dispone che “le piccole società cooperative costituite <strong>ai</strong> sensi della l. 7 agosto1997, n. 266, devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall’art. 2522 delcodice” entro il termine di cui all’art. 223-duodecies del codice, e cioè entro il 31 marzo).Dopo aver verificato l’assenza di autonomia tipologica della piccola società cooperativa rispettoalla società cooperativa ordinaria (la piccola cooperativa non è un tipo a sé stante), l’Ufficio haconcluso che dal 1° aprile 2005 le piccole cooperative non sono state espunte dall’ordinamento (epertanto appare non sostenibile la tesi del loro automatico scioglimento, con conseguentedeterminazione dello stato di liquidazione).L’Ufficio si è dunque espresso nel senso che non sussiste alcun ostacolo a procedereall’adeguamento dello statuto secondo la disciplina riformata delle cooperative nonostante iltermine previsto dal legislatore sia già spirato (con l’unica conseguenza di non poter adottare iquorum agevolati di cui all’art. 223-duodecies).Società costituita fra due soggetti extracomunitarie oggetto sociale: gestione di call center;vendita al minuto di prodotti alimentari e non; esercizio dell’attività di agente in attivitàfinanziaria, limitatamente al servizio di trasferimento di denaro (money transfer)E’ stato chiesto se sia legittima la costituzione di una società, da parte di due cittadiniextracomunitari muniti di regolare permesso di soggiorno, che intende svolgere le seguentiattività:- gestione di call center;- vendita al minuto di prodotti alimentari e non;- esercizio dell’attività di agente in attività finanziaria, limitatamente al servizio di trasferimentodi denaro (money transfer), ex art. 3, d.lgs. 374/1999;e l’Ufficio ha concluso in senso positivo, fornendo alcuni utili suggerimenti redazionali.Ricevibilità da parte del not<strong>ai</strong>o della dichiarazione unilaterale di riscatto da parte delcoltivatore nella prelazione agrariaAl quesito se il not<strong>ai</strong>o possa ricevere la dichiarazione unilaterale di riscatto da parte delcoltivatore nella prelazione agraria pur non avendo potuto il pubblico ufficiale verificare inconcreto la sussistenza dei presup<strong>posti</strong> per l’esercizio del riscatto e, se la dichiarazione siasoggetta a trascrizione, l’Ufficio ha risposto che la norma (legge 8 genn<strong>ai</strong>o 1979) èsufficientemente chiara nel ribadire che il retratto può essere presentato anche con attostragiudiziale (dichiarazione in forma pubblica o autenticata).Ai fini della trascrizione, non vi è alcun dubbio che si verifichi, a favore del detraente, un effettoreale, il che implica che l’atto di retratto debba essere sottoposto a pubblicità immobiliare.Trascrivibilità della cessione di contratto preliminareRispondendo ad un quesito l’Ufficio <strong>Studi</strong> ha affermato che non esistono dubbi sullatrascrivibilità della cessione di un contratto preliminare di vendita di immobile, allo scopo diconsentire alla trascrizione del preliminare di completare la sua efficacia sui registri immobiliari eallo scopo di evitare che nella consultazione dei registri esista una frattura nella ricercanominativa che caratterizza la pubblicità immobiliare (non basterebbe la semplice annotazione, ilcui scopo è di completare le formalità iscritte, non di iscriverle ex novo, è indispensabile che imutamenti stessi si saldino con il contratto originario, contribuendo a perpetuarne gli effetti).Permesso di assenza del not<strong>ai</strong>o e chiusura totale dello studioAll’Ufficio studi è stato chiesto se un not<strong>ai</strong>o, appena iscritto a ruolo, possa chiedere un permessodi assenza e chiudere lo studio in modo totale per tutto il periodo di assenza.Secondo il parere <strong>dell’Ufficio</strong> la legge notarile preveda in modo rigoroso l’apertura dello studio edisciplina in modo specifico che nel periodo in cui il not<strong>ai</strong>o si trovi in assenza autorizzata permotivi di qualsiasi genere occorre, se non si ricorre alla figura del coadiutore, procedere inmodo necessitato alla nomina del delegato (fattispecie disciplinata dall’art. 44 legge notarile).La competenza alla nomina del delegato è del presidente distrettuale, il quale provvede d’ufficio,


Quesiton. 70-2006/Igiudiziario, comunicazione orale, bensì il contenuto, il che significa che la comunicazione, chedeve comunque provenire dal proprietario del terreno in vendita e non da altri, devenecessariamente indicare almeno il prezzo e il nome del promissario acquirente).Donazione di azioni di s.p.a. non quotata con riserva di usufrutto vita natural durante e conclausola di prelazione a prezzo impostoE’ stato chiesto se sia possibile la donazione di azioni di s.p.a. non quotata con riserva di usufruttovita natural durante e con l’apposizione dell’onere, per il donatario, di offrirle in prelazione aldonante al loro valore nominale in caso di vendita della nuda proprietà delle stesse (Si tratta, insostanza, di una clausola di prelazione a prezzo imposto, pienamente legittima se si considera cheil nuovo testo dell’art. 2355-bis offre all’autonomia statutaria la più ampia gamma di limitazionialla circolazione delle azioni, finanche attraverso l’introduzione di clausole di mero gradimentosoggette, però, ad un correttivo). La clausola appare valida sotto il profilo civilistico, ma ad essanon sembra possa attribuirsi una valenza statutaria: a meno che non si voglia creare una specialecategoria di azioni, la cui specialità è data appunto da un particolare regime di circolazione, laclausola di prelazione – che di per sé non appare violare alcuna norma imperativa rientrandonell’autonomia contrattuale delle parti prevedere siffatto meccanismo di prelazione - è unaclausola contrattuale, riguarda cioè i rapporti fra donante riservatario e donatario usufruttuario,opera su un piano pattizio, non riguarda la posizione degli altri soci e non legittima a rimedidiversi, in caso di sua violazione, da quelli risarcitoriDalla Lista Sigillo3 agosto A proposito di Antiriciclaggio, M.Nuraghi ha scritto: Operativamente:1) assegni privi di clausola di non trasferibilità di importo inferiore a 12.500,00 Euro: nessunasegnalazione, anche se l'importo complessivo dell'operazione supera la predetta soglia;pagamenti in contanti per tranche singolarmente inferiori a 12.500 Euro ma complessivamente diimporto superiore a detta soglia: segnalazione a MEF e segnalazione a UIC lasciate alla discrezionalitàdel not<strong>ai</strong>o. [in sostanza, per gli assegni (purché all'ordine, esclusi quindi quelli sin dall'origine alportatore) non vige la regola del cumulo (come confermato anche dalla DPSV della Lombardia), mentreper i contanti è necessario il prudente apprezzamento del not<strong>ai</strong>o].2) assegni privi di clausola di non trasferibilità di importo superiore a 12.500,00 Euro: segnalazione alMEF ed eventuale segnalazione all'UIC (se vi sono altri indici di anomalia);3) pagamenti in contanti o a mezzo di titoli al portatore per importi singolarmente considerati superioria 12.500 Euro: segnalazione a MEF e segnalazione a UIC se vi sono indici di anomalia;4) pagamenti in contanti o a mezzo di titoli al portatore per importi singolarmente considerati inferiori a12.500 Euro ma complessivamente superiori a detta soglia: segnalazione a MEF e segnalazione a UIClasciate alla discrezionalità del not<strong>ai</strong>o.3 agosto Il D.L. 223/2006 è stato convertito ieri in legge, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazionein G.U. Ho aggiornato la relativa rassegna (ALLEGATA), ed ho apportato qualche modifica alprospetto sulle imposte indirette (in particolare, aggiungendo le fattispecie con imposta di registroall'1%, e modificando in parte le note). Buone vacanze Gaetano Petrelli8 agosto Il Presidente Paolo Piccoli ha trasmesso (in allegato) un articolo pubblicato lunedì 7 agosto sul Sole 24Ore, riguardante la campagna pubblicitaria condotta dal CNN.9 agosto G.Rizzi ha scritto: Segnalo che in data 7 agosto 2006 l'Agenzia del territorio ha emanato la circolare n.5/2006 in tema di trascrivibilità degli atti di destinazione ex art. 2645 ter c.c. (che allego in formato pdf)13 agosto Giovanni Rizzi ha Inviato in allegato (formato zip) una GUIDA OPERATIVA sul nuovo regime fiscaleapplicabile alle cessioni immobiliari dopo l'entrata in vigore della legge 248/2006.Ha raggruppato per argomenti le sue personali considerazioni ed i vari contributi a disposizione (circolariagenzia delle entrate, contributi ufficio studi CNN, rassegna di Gaetano Petrelli) il tutto con appendicecostituita da clausole contrattuali.24 agosto Paolo Giunchi ha tradotto in un quadro sinottico la manovra estiva (Legge 248/2006)Circolari, Risoluzioni e Note ministeriali


RisoluzioneAgenzia delleEntrate 12 luglio2006, n. 85/ECircolare Agenziadelle Entrate4 agosto 2006n.27/ECircolare Agenziadelle Entrate4 agosto 2006n.28/ECircolare Agenziadel Territorio7 agosto 2006n.5/2006Ministero delloSviluppoEconomicoCIRCOLARE1 agosto 2006 n.7942Ministero delloSviluppoEconomicoCIRCOLARE1 agosto 2006n. 7940Circolare n. 10/06del 23 agosto 2006OGGETTO: modalità di rimborso delle somme indebitamente corrisposte per errataapplicazione dell’imposta sostitutiva sui mutui.La risoluzione fornisce chiarimenti in merito alle richieste di rimborso dell’imposta sostitutivasui mutui che conseguono all’errata applicazione di un’aliquota più elevata (2% in luogodell’imposta sostitutiva dello 0,25%).OGGETTO: Decreto Legge 223 del 4 luglio 2006 – Revisione del regimefiscale delle cessioni e delle locazioni (art.35 commi da 8 a 10 sexies)primi chiarimenti sulla revisione del regime fiscale delle cessioni elocazioni di fabbricati(un commento è disponibile anche sul notiziario del 9 agosto 2006)OGGETTO: primi chiarimenti sul Decreto Legge 223/06(un commento è disponibile anche sul notiziario dell’8 agosto 2006)Reperibili sul sitowww.finanze.it lecircolari 27/E e 28/Esulla manovra d'estate(HOME PAGE, ULTIMIAGGIORNAMENTI).OGGETTO: Art.2645-ter del Codice Civile – Trascrivibilità degli atti di destinazione per finimeritevoli di tutela. Modalità di attuazione della pubblicità immobiliare(testo riscontrabile anche allegato al messaggio di G.Rizzi a Lista Sigillo in data 9 agosto)(un commento è disponibile anche sul notiziario del 9 agosto 2006)Agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Modifiche ed integrazioni allacircolare n. 980902 del 23 marzo 2006.Con la circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 sono state fornite indicazioni in merito alle nuovemodalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni per i settori«Industria», «Turismo» e «Commercio» previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, <strong>ai</strong> sensidel decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia edelle finanze, del 1° febbr<strong>ai</strong>o 2006.Agevolazioni previste dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Modifiche ed integrazioni allacircolare n. 946068 del 7 aprile 2006 (imprese artigiane).Con la circolare n. 946068 del 7 aprile 2006 sono state fornite indicazioni in merito alle nuovemodalità e procedure per l'accesso delle imprese artigiane alle agevolazioni previste dalla legge19 dicembre 1992, n. 488, con le modalità semplificate indicate all'art. 15 del decreto delMinistro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 1°febbr<strong>ai</strong>o 2006.Ministero della Giustizia – Ufficio Centrale degli Archivi NotariliOggetto: Disposizioni in materia di procedimento disciplinare a carico dei not<strong>ai</strong> e adeguamentodelle sanzioni pecuniarie che entrano in vigore dal 26 agosto 2006 (decreto legislativo 1° agosto2006, n. 249)Ministero delloSviluppoEconomicoComunicato del 29agosto 2006(testo consultabile in allegato al Notiziario CNN del 30 agosto 2006)Il Ministero dello Sviluppo economico ha messo a disposizione (in vari formati) i modelli per lacomunicazione di svolgimento di concorsi a premio, per la comunicazione di cauzione prestataper operazioni a premio nonché la scheda informativa che deve essere compilata in fase dichiusura di un concorso a premio e che viene allegata al verbale di chiusura.La scheda informativa aggiornata e i modelli suddetti si possono scaricare in formato .pdfallegati al Notiziario CNN del 31 agosto 2006.Si rinvia al sito del ministero per la disponibilità dei modelli anche nei vari formati elettronicihttp://www.attivitaproduttive.gov.it/organigramma/dossier.php?id_dossier=17&sezione=organigramma&tema_dir=tema2Scadenzario18 agosto 2006 Entrata in vigore del Regolamento C.E. che approva loStatuto della Società Cooperativa Europea12 agosto 2006 Entra in vigore la Legge di conversione del “DecretoBersani” (D.L. 233 del 4 luglio 2006)21 agosto 2006 Gli adempimenti fiscali ed il versamento delle somme di cuiagli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio1997, n. 241, che hanno scadenza nel periodo compreso tra ilgiorno 1 ed il giorno 21 del mese di agosto 2006, possonoessere effettuati entro il medesimo giorno 21, senza alcunamaggiorazioneRegolamento C.E. n.1435/2003del 22 luglio 2003Legge 248 del 4 agosto 2006(G.U. n.186 dell’11.08.2006)Decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri, 28 luglio2006(G.U. del 31 luglio 2006, n.176)


26 agosto 2006 Entra in vigore il “Nuovo disciplinare” (inteso comel’insieme delle norme in materia di procedimento disciplinarea carico dei not<strong>ai</strong>, che hanno integrato la Legge 16 febbr<strong>ai</strong>o1913 n.89), limitatamente agli articoli 19 (per quantoconcerne l’art.135 comma 4 della Legge Notarile, ivirichiamato), da 20 a 27, 29, 30, 47, 50, 51, 52 commi 2 e 4,53 e 54.31 agosto 2006 MINISTERO DELLA GIUSTIZIAConcorso a duecentotrenta <strong>posti</strong> di not<strong>ai</strong>o.Termine ultimo per presentare domanda di partecipazione alprossimo concorso notarile.1 ottobre 2006 Data a partire dalla quale vengono ridotte del 50% le aliquotedelle imposte ipotecarie e catastali per le cessioni difabbricati strumentali per natura a favore di fondi immobiliarichiusi, società di locazione finanziaria , banche edintermediari finanziari1 ottobre 2006 Data a partire dalla quale (e sino al 31 dicembre 2006) laquota di detrazione IRPEF per le ristrutturazioni edilizie èridotta al 36%, nei limiti di Euro 48.000,00 per abitazione3 ottobre 2006 Applicazione della nuova normativa in tema di“RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA”.NB E’ prevista la nullità degli atti di compravendita <strong>ai</strong> quali(quando dovuto) non è allegato l’attestato di certificazioneenergetica31 dicembre 2006 Scadenza proroga delle agevolazioni per la piccola proprietàcontadina31 dicembre 2006 Scadenza proroga delle agevolazioni del 41% in materia direcupero del patrimonio edilizio1 genn<strong>ai</strong>o 2007 Abrogato l’obbligo per i not<strong>ai</strong> di trasmettere in questura unascheda informativa nell'ipotesi di trasferimento di terreno o diesercizio commerciale) mantenendo questa norma in vigorelimitatamente <strong>ai</strong> terreni ed esclusivamente con riferimentoalle zone ove esiste il regime tavolare; e ferma in ogni caso lapossibilità che il questore richieda <strong>ai</strong> not<strong>ai</strong> copia di attinell'ipotesi di criminalità mafiosa.Abrogato anche l’obbligo di comunicazione delle cessionid’azienda.1 genn<strong>ai</strong>o 2007 Data a decorrere dalla quale è soppresso l’obbligo dipresentazione della dichiarazione <strong>ai</strong> fini ICI (NB l’obbligotuttavia rimane in vigore fino alla data di effettiva operativitàdel sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, daaccertare con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delTerritorio)1 genn<strong>ai</strong>o 2007 Data a decorrere dalla quale è possibile detrarre dall’IRPEFdovuta, il 19% degli oneri sostenuti per i compensicorris<strong>posti</strong> <strong>ai</strong> soggetti di intermediazione immobiliare perl’acquisto dell’unità da adibire ad abitazione principale, perun importo non superiore ad Euro 1.000,00 per ciascunaannualità1 genn<strong>ai</strong>o 2007 Entra in vigore il “Nuovo disciplinare” (inteso comel’insieme delle norme in materia di procedimento disciplinarea carico dei not<strong>ai</strong>, che hanno integrato la Legge 16 febbr<strong>ai</strong>o1913 n.89), limitatamente agli articoli 34, 33, 34, 35 e 36.1 giugno 2007 Ai procedimenti disciplinari promossi da questa data, siapplicano le disposizioni previste dagli articoli da 1 a 19, 28,31, da 37 a 46, 48, 49 e 52 del “Nuovo disciplinare” (D.Lgs.1 agosto 2006 n.249); con precisazione che l’art.19 entra invigore da questa data limitatamente all’art.135 commi 1, 2 e3 della Legge Notarile, ivi richiamati.D.Lgs. 1 agosto 2006 n. 249(G.U. n. 186 dell’11 agosto2006 - Suppl. Ord. n. 184)(G.U. 18 luglio 2006 - 4 a seriespeciale - n. 54)Art.35, comma 10 ter Legge 248del 4 agosto 2006(G.U. n.186 dell’11.08.2006)Art.35, comma 35 quater Legge248 del 4 agosto 2006(G.U. n.186 dell’11.08.2006)D.Lgs 19 agosto 2005 n.192(Supp.Ord. GU n.222 del23.09.2005)Art.1 comma 120 L. 23.12.2005n.266 (Finanziaria 2006)Art.1 comma 121 L.23.12.2005n.266 (Finanziaria 2006)DPR 9 novembre 2005, n. 304.(G.U. 10 marzo 2006, n. 58)Art.37, comma 53 Legge 248del 4 agosto 2006(G.U. n.186 dell’11.08.2006)Art.35, comma 22 bis Legge248 del 4 agosto 2006(G.U. n.186 dell’11.08.2006)D.Lgs. 1 agosto 2006 n.249(G.U. 11 agosto 2006 n.186 –Supplemento Ordinario 184)D.Lgs. 1 agosto 2006 n.249(G.U. 11 agosto 2006 n.186 –Supplemento Ordinario 184)30 giugno 2007 Entra in vigore il limite dei 500,00 Euro per il pagamento in Art.35 comma 12 bis Legge 248


contanti dei compensi professionali, di cui al quarto commadell’art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dalcomma 12 dell’art.35 della legge di conversione del “DecretoBersani”1 luglio 2008 Entra in vigore il limite dei 100,00 Euro per il pagamento incontanti dei compensi professionali, di cui al quarto commadell’art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dalcomma 12 dell’art.35 della legge di conversione del “DecretoBersani”del 4 agosto 2006(G.U. n.186 dell’11.08.2006)Art.35 comma 12 bis Legge 248del 4 agosto 2006(G.U. n.186 dell’11.08.2006)Segnalazione di giurisprudenzaCassazione di data11/1/2005 n. 368I riflessi dell’erronea individuazione degli immobili sulla loro circolazione giuridicala Cassazione statuendo in materia di trascrizione ed in particolare sulla funzione della nota ditrascrizione afferma che “la nota di trascrizione di un atto tra vivi relativo ad un beneimmobile deve contenere le indicazioni riguardanti la natura e la situazione dei beni cui siriferisce il titolo (art. 2659 n. 4 c.c.), le quali devono consentire di individuare, senzapossibilità di equivoci e di incertezze, gli estremi essenziali dell’atto ed il bene al quale esso siriferisce, in quanto hanno la funzione di stabilire i limiti entro i quali l’atto trascritto èopponibile <strong>ai</strong> terzi, restando viceversa esclusa la possibilità di attingere all’uopo ad elementidiversi da quelli indicati nella nota di trascrizione”.(A commento si legga: A. Giletta, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2/2006, 226-237. L’Autore analizza la valenza dei dati catastali, distinguendo la loro rilevanza a secondache essi operino su di un piano meramente interno (cioè, tra i contraenti) o esterno (<strong>ai</strong> finidell’opponibilità <strong>ai</strong> terzi).Nei rapporti tra le parti i dati catastali, che devono essere inseriti in atto ex art. 51 L. 89/1913,rileverebbero esclusivamente come elementi sussidiari <strong>ai</strong> fini dell’identificazione del bene:l’irregolare individuazione catastale potrebbe, quindi, essere adeguatamente compensata daulteriori elementi descrittivi contenuti nell’atto, che rimarrebbe valido.In caso di difformità tra le risultanze catastali riportate nell’atto ed i confini dell’immobile inesso descritti, la giurisprudenza afferma il principio di prevalenza di questi ultimi sulle prime(Cass. n. 9215/2004).Ai fini della validità della nota di trascrizione e dell’opponibilità del trasferimento <strong>ai</strong> terzi, idati catastali rivestirebbero, al contrario, una funzione essenziale ed insurrogabile per mezzodi altre indicazioni. L’eventuale errore od omissione dell’individuazione catastale nella notacomporterebbe la nullità per indeterminatezza dell’oggetto e, di riflesso, l’inopponibilitàesterna del titolo cui si riferisce (in questo senso Cass. n. 3520/1979).L’Autore, dopo un esame delle conseguenze in caso di erronea identificazione catastale nellanota di trascrizione, della nota di iscrizione ipotecaria e della nota di trascrizione delpignoramento, affronta la tematica inerente alla responsabilità del soggetto cui sia addebitabilel’inesattezza o l’omissione rilevante.A conclusione dell’analisi svolta, l’Autore individua alcuni rimedi idonei a sanare l’errore ol’omissione che, nell’ipotesi di vizio che non infici la validità dell’atto traslativo, consentanodi emendare l’inopponibilità esterna del titolo e la nullità delle successive trascrizioni ediscrizioni: l’atto di rettifica catastale ed il ricorso ad un’azione giudiziale di meroaccertamento per emendare l’errore.Quanto alle iscrizioni, l’art. 2841 c.c. prevede un regime differenziato a seconda della gravitàdell’errore: la rettifica delle inesattezze o l’integrazione delle omissioni o una nuova iscrizioneipotecaria, con effetto ex nunc.


Corte di Cassazione,II sez., del 28/6/2005n. 13876Natura giuridica della donazione modale e inadempimento dell’onereLa sentenza confermando la qualificazione di donazione modale data d<strong>ai</strong> giudici di merito alcontratto avente ad oggetto il trasferimento, a titolo gratuito, della nuda proprietà di immobili,con l’obbligo per i beneficiari di prestare assistenza al donante, ribadisce l’opinioneconsolidata della giurisprudenza di legittimità secondo cui lo spirito di liberalità èperfettamente compatibile con l’imposizione di un peso al beneficiario, se tale peso nonassume carattere di corrispettivo, ma costituisce una modalità del beneficio.Secondo la citata opinione, l’onere, dal punto di vista strutturale, rappresenta un elementoaccessorio del negozio, che mira al perseguimento di una finalità diversa ed aggiuntivarispetto al fine principale del contratto; esso è inidoneo, in quanto tale, ad incidere sulla causae sul contenuto intrinseco dell’atto, che resta a titolo gratuito (dunque, l’onere non snatura lacausa liberale del negozio, anche nel caso in cui superi il valore della cosa donata).Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza dall’onere deriva un rapporto obbligatorio insenso tecnico a cui non è applicabile la disciplina codicistica dettata per i negozi a prestazionicorrispettive: in caso di inadempimento dell’onere sarebbe, pertanto, inapplicabile ladisciplina generale della risoluzione di cui agli artt. 1453 ss. c.c. (nella quale rientra anche larisoluzione ex art. 1456 c.c.), dovendosi applicare la specifica disciplina prevista dall’art. 793,4° comma, c.c., che ammette la risoluzione per inadempimento dell’onere solo seespressamente prevista nell’atto di donazione.Cassazione n. 6170 del22/3/2005CommissioneTributaria di PrimoGrado di Cremona24 giugno 2005(La sentenza è commentata da G. Carnevale, in Nuova giurisprudenza civile commentata,4/2006, 391-394).Il senso della rilevabilità d’ufficio della nullità negoziale nel sistema civilistico eprocessuale: la Cassazione torna sull’art. 1421 cod. civ.Il Supremo Collegio, pronunciandosi in tema di legittimazione all’azione di nullità di cuiall’art. 1421 c.c., statuisce che il giudice deve rilevare d’ufficio le nullità negoziali non solonel caso in cui sia stata proposta azione di adempimento, ma anche nel caso in cui sia stataproposta azione di risoluzione, annullamento o rescissione del contratto, precisando chetrattasi di accertamento incidentale idoneo a divenire giudicato con efficacia, pertanto, nonsolo sulla pronuncia finale, ma anche circa l’esistenza del rapporto giuridico sul quale lapretesa si fonda.(La sentenza è commentata da G. Dottore, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 4/2006, 380-387).E’ ammissibile la richiesta non contestuale dell’agevolazione c.d. “Prima Casa” nellesuccessioni.(il provvedimento è consultabile su Federnotizie n.3/2006, pag.87)www.federnotizie.orgSegnalazioni di volumi, pubblicazioni e lettureUgo Mattei(ordinario di dirittocivile all'Università diTorino e docenteall'Università dellaCalifornia)Con la collaborazionedi Carlo Marchetti eFrancescoVidariPeneRegole sicure - Analisi Economico-GiuridicaComparata per il NotariatoGiuffrè, 2006Pagine 378Euro 25,00


I Quaderni della Fondazione Italiana per il NotariatoLa nuova linea editoriale “I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato” intende offrire spunti di riflessione eapprofondimenti su temi di utilità pratica per l’attività della categoria notarile.“I Quaderni della Fondazione Italiana per il Notariato” si articolano in due distinte linee editoriali (Atti del Convegno,<strong>Studi</strong> e Monografie), destinate a contenere fonti e studi di carattere giuridico nei quali la materia notarile costituisce ilpunto focale e il contesto, ma che possono allargarsi ad altre tematiche connesse, diventando un riferimento di sicurointeresse per l’attività di studio e ricerca anche di altri operatori di diritto.La collana, edita con cadenza trimestrale da il Sole24ore, è diretta da Marco Tomasetta. Il Comitato Scientifico ècomposta da P. Piccoli, G. Vicari, B. Barzellotti, E. Bellezza, D. De Stefano, P. Macchiarelli, C. Saggio e F. Tassinari.Il Comitato Editoriale è formato da C. Franceschini, S. Ravaglioli e G. Lopergolo.La rivista è in vendita presso le librerie di editoria professionale e specializzata al prezzo di euro 19,00.Cesare Licini Gli obblighi del not<strong>ai</strong>o nel sistema nazionale Federnotizie n.3/2006, pag.92antiriciclaggioLuca Iberati Patto di Famiglia (schema contrattuale) Federnotizie n.3/2006, pag.92LuigiRissoFrancesco"Sole 24 Ore" divenerdi 25 agosto 2006pag.20Atto di designazione di amministratore di sostegnoe scelte di autodeterminazione in previsione dellapropria futura incapacità (schema contrattuale)La verifica fiscale passa per i mutuiFedernotizie n.3/2006, pag.105Ai sensi dell'art. 35, comma 23-bis, della l. 248/2006 per i trasferimenti immobiliari soggettiad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, il valore normale nonpuò essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato.Tale disposizione è da interpretarsi in senso restrittivo e letterale, e quindi il valoredell'importo erogato dall'istituto di credito deve corrispondere esattamente al prezzo dell'immobile al netto dell'IVA come da atto di acquisto, oppure nel senso più ampio chepermette di far rientrare nell'importo del mutuo anche il valore dell'IVA e/o le altre speseaccessorie (come, ad esempio, le spese notarili)?Sembra ammettersi la possibilità di un mutuo che vada oltre il prezzo di acquisto (es. spesenotarili e ristrutturazione).Su tale aspetto tuttavia non risulta esistano recenti prese di posizione ufficiali da partedell'amministrazione finanziaria.Segnalazioni di siti web e programmiAgenda di incontri di interesse notarilewww.notartel.it>Congressi e Convegni> Agendahttp://www.notariato.it/cnn/not<strong>ai</strong>o/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=103000&id=1612DATA: 29-30 settembre – 1° ottobre 2006LUOGO: Isola d'Elba (LI) – Hotel Hermitage – Località La BiodolaARGOMENTO: «Il not<strong>ai</strong>o tra garanzie tipiche e atipiche – Profili teorici e prassi applicative»ORGANIZZATORE: COMITATO REGIONALE NOTARILE TOSCANO in collaborazione con i CONSIGLINOTARILI DELLA TOSCANAPER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: Segreteria del Comitato Regionale Notarile Toscano - Firenze – Via deiRen<strong>ai</strong>, 23 - Tel. 055 2344523E-m<strong>ai</strong>l: comitatotoscana@notariato.itPER CONSULTARE IL PROGRAMMA:http://www.notariato.it/cnn/not<strong>ai</strong>o/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=103000&id=1612


DATA: 14-17 OTTOBRE 2006 CONGRESSO NAZIONALE DEL NOTARIATOLUOGO: Riva del Garda (TN)ARGOMENTO: Società, mercato, regole. Il not<strong>ai</strong>o garanteDATA: 21 ottobre 2006LUOGO: Verona - Sala Convegni Banco Popolare di Verona e Novara (Viale delle Nazioni, 4)ARGOMENTO: «Riflessi sull'attività notarile delle norme di diritto internazionale privato sulle società ed altri enti»ORGANIZZATORE: CONSIGLIO NOTARILE DI VERONAPER INFORMAZIONI: www.consiglionotarileverona.it/News.htmPER CONSULTARE IL PROGRAMMA:http://www.notariato.it/cnn/not<strong>ai</strong>o/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=103000&id=1612Nuovi corsi sulle tecniche di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution – ADR)Anche quest’anno l’ADR Notariato S.r.l., in collaborazione con l’ADR Center di Roma (www.adrcenter.it), organizza icorsi in materia di Risoluzione Alternativa delle Controversie.I corsi sono volti all’apprendimento delle tecniche di conciliazione mediante l’utilizzo di metodi moderni ed efficaci,quali l’esame in video delle singole fasi di una conciliazione, l’illustrazione degli obiettivi e delle tattiche dellaconciliazione, le simulazioni e le riprese in video. Ciascun partecipante riceve inoltre un feedback dei propri punti diforza e di debolezza. A tutti i partecipanti è distribuito il materiale didattico necessario.Al Corso Base (Workshop in Tecniche di Risoluzione Alternativa delle Controversie) fa seguito il Corso Intensivo perConciliatori Professionisti, con ampi approfondimenti sulle tecniche di conciliazione nell’ambito della c.d. riforma delrito societario.Il Corso Base, propedeutico al Corso Intensivo per Conciliatori professionisti, si terrà il 30 settembre 2006 e avrà unadurata complessiva di otto ore. Il costo è di euro 300 più IVA.Il Corso Intensivo per Conciliatori Professionisti si terrà nei giorni 20, 21, 27 e 28 ottobre 2006 e avrà una duratacomplessiva di ventotto ore. Il costo è di euro 1.300 più IVA.Al termine del Corso Intensivo i docenti attribuiranno una valutazione finale <strong>ai</strong> partecipanti, sulla base di test edelaborati scritti.Workshop e Corso Intensivo si svolgeranno a Roma, presso il Centro Congressi “Roma EVENTI Piazza di Spagna” -Via Alibert 5a.La partecipazione al Corso Base è titolo per l’attribuzione di dieci crediti formativi.La partecipazione al Corso Intensivo è titolo per l’attribuzione di quindici crediti formativi.Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ADR Center Spa al numero 06 69380004 oppure all’indirizzo e-m<strong>ai</strong>lformazione@adrcenter.it .Notizie diffuse nel corso del mese con le circolari localiwww.not<strong>ai</strong>bergamo.it > Area riservata > Archivio circolariCircolare n.25/2006Conversione del Decreto Bersani; Nuovi numeri telefonici dell’Agenzia del Territorio;Testamenti di vita.La documentazione segnalata da "CNN Notizie" può essere reperita nella relativa banca dati on-line. Laposta elettronica relativa alla lista "Sigillo", nel caso di mancata ricezione, può essere reperita nell’archivioon-line (dall'1 genn<strong>ai</strong>o 2002 il materiale della lista è già archiviato per argomento in automatico. Lo si puòconsultare dalla home page RUN cliccando su servizi di posta e poi Archivio sigillo).Le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito WWW.finanze.itLe circolari del Distretto sono reperibili nell'area riservata del sito WWW.not<strong>ai</strong>bergamo.it, unitamente <strong>ai</strong>numeri arretrati della presente rassegna.Si segnala che nell'area web della RUN dedicata a CNN Notizie è inserita la pagina AGORA' che contieneuna selezione degli articoli di stampa riguardanti la categoria e consultabili dal giorno seguente la loropubblicazione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!