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AGGIORNAMENTI Notizie varie

maggio 2006 - notaio informatico Riccardo Ricciardi

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<strong>AGGIORNAMENTI</strong>Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazioneCurato da Francesco Bonitrasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.itMese di MAGGIO 2006<strong>Notizie</strong> <strong>varie</strong>Sperimentazione della trasmissione delle schede telematichedel Registro Generale Testamenti con utilizzo della Posta Elettronica CertificataIl Consiglio Nazionale del Notariato e l’Amministrazione Centrale degli Archivi Notarili, intendendo informatizzare gliadempimenti per l’iscrizione nel Registro Generale dei testamenti, hanno convenuto di avviare una primasperimentazione per la trasmissione telematica delle schede RGT in formato elettronico, con l’utilizzo della PostaElettronica Certificata (PEC),La sperimentazione, che è facoltativa, riguarda i Colleghi dei Distretti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ha inizio apartire dal 2 maggio 2006, e verrà successivamente estesa al distretto di Milano ed altri distretti.Sul notiziario CNN del 2 maggio 2006 sono reperibili le istruzioni ed indicazioni operative.L’Agea interviene con una circolare sul regime di trasferimento dei titoli in seguito ala loroassegnazione definitivaAl termine della prima fase di transizione al nuovo regime di aiuti agli agricoltori istituito con la riforma della politicaagricola comunitaria (PAC), il 18 aprile u.s. l’Agea (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) ha pubblicato la circolaren. 10, in cui sono riepilogate le modalità e le condizioni per il trasferimento dei titoli all’aiuto definitivamente assegnatiagli agricoltori. (si veda il Notiziario del 15 maggio)Attivazione del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC)Il Consiglio Nazionale del Notariato è stato ufficialmente iscritto, dal 22 dicembre 2005, all’elenco pubblico dei gestoridi Posta Elettronica Certificata, analogamente a quanto già fatto con la firma digitale.Il sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC) è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittentedocumentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, ai sensi e per gli effetti previstidalla normativa vigente che attualmente è la seguente:− D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 (regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata),− D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (codice dell'amministrazione digitale),− D.M. 2 novembre 2005 (regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale,della posta elettronica certificata).La Posta Elettronica Certificata consentirà, nei rapporti di trasmissione telematica di atti e adempimenti da e verso laPubblica Amministrazione, il passaggio ad un sistema munito di garanzie reciproche di tracciabilità delle operazioni edi certezza temporale, riconosciuto dalla legge. Per tale ragione viene definita “Raccomandata elettronica”.Le prime applicazioni previste, in parte già iniziate, sono quelle con il sistema camerale, per la trasmissione dellericevute delle pratiche telematiche, e con l'Amministrazione degli Archivi Notarili per la trasmissione delle schedeinformatizzate del Registro Generale dei Testamenti (attiva in fase sperimentale nel Distretto di Roma e, a breve, neiDistretti di Milano e Napoli).Sul sito http://pec.notariato.it si possono trovare le principali informazioni relative alle tematiche giuridiche ed allemodalità di adesione, accesso ed utilizzazione del servizio.COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALEParere sulle Società interprofessionaliIl Consiglio Nazionale del Notariato a seguito delle numerose richieste di parere circa la legittimità di costituzione diassociazioni interprofessionali (con avvocati e/o commercialisti) per l’esercizio in forma associata dell’attività diprofessionista delegato nel processo esecutivo, ha approvato il testo che è stato pubblicato sul Notiziario del 29 maggio2006.


Sono stati ivi evidenziati gli argomenti a favore e quelli contrari, e quelli contrari.In conclusione, indipendentemente dall’argomento formale dell’art. 82 L.N. (per vero oggi assai debole, se pureesistente ed in vigore) il Consiglio Nazionale ha ritienuto vietata la costituzione di associazioni tra notai ed altriprofessionisti anche nell’attività di professionisti delegati nelle procedure esecutive.Dal notiziario On-line del CNN3 maggio SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ DOTTRINALIE’ stato segnalato l’articolo di Chiara Alvisi, , apparso in "Contratto e Impresa 2005", II, p. 825 e ss, sultema degli Usi civici, perchè svolge un’attenta analisi dell’istituto alla luce del T.U. dei disegni di leggenn. 406, 621, 653, 1131, 1183 e 1241, proposto dalle Commissioni permanenti 2° e 13° riunite al Senatoe che si trova attualmente al vaglio delle stesse.Dai lavori preparatori emerge la consapevolezza della necessità di eliminare i diritti di uso civicoladdove questi non risultino più giustificati, ed anzi integrino un ostacolo al libero esercizio dell’attivitàimprenditoriale. Come è noto con il termine usi civici in senso proprio si intendono speciali diritti d’usoche gravano su terre aliene; essi assicurano alle collettività che ne sono titolari speciali forme di utilizzodi fondi che possono essere ad un tempo di proprietà di privati o di enti pubblici.4 maggio Trasformazione di associazioni sportive in societàE’ stato pubblicato il testo del parere che la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha chiesto al Prof.Andrea Zoppini ed al Notaio Federico Tassinari sulla trasformabilità delle associazioni sportive cheabbiano ricevuto contributi pubblici in società.Studi n. 8-2006/E e n. 236-2006/C Novità in materia di titolo esecutivoAi sensi dell'art. 474 n. 2 c.p.c. riformato (nel testo vigente a seguito della legge 28 dicembre 2005 n.263) la scrittura privata autenticata ha valore di titolo esecutivo relativamente alle obbligazioni di sommedi denaro in essa contenute. La norma s'applica alle sole scritture private autenticate da notaio o da altropubblico ufficiale autorizzato dalla legge italiana ad autenticare atti di autonomia.Ai fini dell'esecuzione forzata, vale sicuramente quale titolo esecutivo l'originale rilasciato alla partepoiché l'art. 474 c.p.c. prevede, al contrario, il semplice onere del creditore di trascrivere la scritturaprivata nell'atto di precetto che, sistematicamente, esclude la necessità dell'apposizione della formula.La questione è viceversa estremamente aperta per quanto concerne la scrittura privata conservata araccolta poiché il dato normativo non la distingue dalla scrittura rilasciata in originale, mentre ragioni dicoerenza sistematica e di indole pratica indurrebbero a ritenere necessaria la spedizione in formaesecutiva, con applicazione della stessa disciplina prevista per l'atto pubblico, ivi compresi controlli esanzioni ex art. 476 c.p.c..Sempre per effetto della riforma dell'art. 474 c.p.c., l'atto pubblico assume valore di titolo esecutivoanche per gli obblighi di consegna o rilascio di beni mobili e immobili, a condizione che l'obbligo dirilascio non sia previsto dalla sola disciplina legale applicabile al rapporto ma risulti in modo nonequivoco dal tenore dell'atto.In mancanza di una disciplina transitoria, la riforma s'applica alle sole scritture private autenticate (per leobbligazioni pecuniarie) e ai soli atti pubblici (per gli obblighi di consegna/rilascio) formatesuccessivamente all'entrata in vigore della legge (1 marzo 2006).È da segnalare che, secondo il parere 24 gennaio 2006 dell'Ufficio legislativo del Ministero dellaGiustizia, recepito dalla circ. 3/06 del 28 febbraio 2006 dell'Ufficio centrale degli archivi notarili, lescritture private autenticate conservate a raccolta devono spedirsi in forma esecutiva e la riformas'applica anche agli atti formati prima dell'1 marzo 2006.5 maggio SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ DOTTRINALI Viene segnalato l’articolo apparsosu "Nuova giurisprudenza civile commentata", 6/2005, II, 434-472, a firma di M.Ventoruzzo, sul temaRecesso da società a responsabilità limitata e valutazione della partecipazione del socio recedente.L'articolo in commento affronta la tematica del recesso, inteso come diritto previsto a protezione dellaposizione del singolo socio, quale contrappeso al potere della maggioranza. Nell'esaminaredettagliatamente le <strong>varie</strong> cause di recesso, legali e facoltative, l'Autore sottolinea i punti di contatto ed itratti distintivi che l'istituto presenta nel modello della s.r.l. rispetto al modello della s.p.a..Viene segnalato anche un secondo articolo, a firma di V. Mastroiacovo, apparso su "Riv. dir. trib.",2005, I, 1225 intitolato "Circolazione della partecipazione e continuità del regime opzionale per latrasparenza fiscale delle società a ristretta base azionaria", che tratta del tema della Cessione di quotadi Srl: opzione per il regime di trasparenza fiscale. L'Autrice prende in esame gli effetti che si


determinano a seguito della cessione di una quota di partecipazione di una s.r.l. a ristretta base azionarianell'ipotesi in cui sia stata esercitata, ai sensi dell'art. 116 T.U.I.R., l'opzione per il regime di trasparenzafiscale.9 maggio SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ DOTTRINALIE’ stato segnalato l’articolo di M.Lupano pubblicato su Nuova giurisprudenza civile commentata,6/2005, 938-943 sul tema “Natura dell’e-mail, sua efficacia probatoria nella normativa vigente e neld.lgs. 7.3.2005 n. 82”. L’articolo trae spunto da una decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale con il qualeil giudice adito accoglie la domanda fondata unicamente su di un’e-mail (contenente promesse unilateralidel debitore) in base alla considerazione che l’e-mail costituisce un documento informatico sottoscrittocon firma elettronica e soddisfa pertanto il requisito della forma scritta.11 maggio DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 166 Norme in materia di concorso notarile, pratica etirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7,comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246.18 maggio SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ DOTTRINALIE’ stato segnalato l’articolo di R.Quardi (pubblicato in Nuova giurisprudenza civile commentata, 1/2006,II, 7-17): l’Autore, nell’articolo in commento, analizza il fenomeno della “separazione patrimoniale”quale strumento volto a rendere effettivo il vincolo di destinazione impresso dal disponente su unadeterminata massa di beni al fine di realizzare uno scopo prefissato. L’utilizzo di tale tecnica ha ilduplice effetto di rendere i beni separati oggetto di garanzia esclusiva di specifici creditori e al tempostesso, insensibili alle pretese dei creditori personali del titolare del patrimonio separato. Si introducecosì un’eccezione al principio di unicità del patrimonio sancito, in tema di responsabilità patrimoniale,dall’art. 2740 c.c., giustificata dall’obiettivo di incentivare determinate forme di investimento, tutelatemediante l’imposizione di uno specifico vincolo di destinazione.L’Autore esamina, quindi, alcune delle previsioni ritenute maggiormente significative: la c.d.cartolarizzazione dei crediti disciplinata dalla legge n. 130/1999, la figura dei patrimoni destinati aduno specifico affare introdotta dal d.lgs. n. 6/2003 e l’istituto del fondo patrimoniale.19 maggio SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ DOTTRINALIE’ stato segnalato l’articolo di F. A. Magni, pubblicato su Corriere del merito, 1/2006, p. 37 ss. Sultema Certificato di abitabilità e contratto di compravendita. L’autore, commenta una recentesentenza del Tribunale di Bari del 21/9/2005 in tema di preliminare di compravendita avente ad oggettoun immobile privo del certificato di abitabilità.L’Autore analizza i tratti del certificato di abitabilità, che condiziona l’utilizzabilità dell’immobile e lasua destinazione economica; esso non è previsto, però, a pena di nullità degli atti di trasferimentodell’immobile cui inerisce, bensì rileva esclusivamente sotto il profilo dell’inadempimento del contratto.Sotto il profilo del sinallagma contrattuale, la sussistenza l’esistenza del certificato di abitabilitàconsiderarsi implicita, nel duplice senso che non è richiesta un’espressa dichiarazione del venditore circala sua sussistenza per ritenerlo inadempiente qualora esso poi non sussista, né è necessaria una specificaassunzione dell’obbligo di farlo ottenere, per poterne poi invocare l’adempimento, siffatto obbligoessendo previsto a carico del venditore dall’art. 1477 comma 3 c.c., obbligazione che andrebbeadempiuta al momento della vendita o comunque al momento della consegna del bene, se questa debbaavvenire in un momento anteriore alla stipula del definitivo.La mancanza del certificato di abitabilità legittima, quindi, l’esperimento dell’azione di risoluzione delcontratto e di risarcimento del danno.23 maggio SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ DOTTRINALIE’ stato segnalato l’articolo di Elio Bergamo, pubblicato su in Rivista di Diritto Privato n. 1/2006, pagine220 e seguenti sul tema Immobili gravati da ipoteca e divieto di stipula.L’articolo trae spunto dal Decreto Legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante Disposizioni per la tutela dei dirittipatrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, e si sofferma in particolare sull’articolo 8 che già tantidubbi interpretativi ha suscitato (“Il notaio non può procedere alla stipula dell’atto di compravendita se,anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o alperfezionamento di un titolo per la cancellazione o al frazionamento dell’ipoteca a garanzia o del pignoramentogravante sull’immobile)”. L’Autore riassume le tesi, discordanti, della dottrina che per prima si è occupata del tema:- una tesi, sostenuta nello studio n. 5691/C dell’Ufficio Studi del CNN, ove si afferma che il legislatoreavrebbe ecceduto i poteri conferitigli nella delega con conseguente estensione della portata della norma inesame al di fuori delle ipotesi di tutela degli acquirenti di immobili da costruire;- un’altra, sintetizzata in una massima del Comitato regionale notarile lombardo, per la quale, preferendosiun’interpretazione che salverebbe la norma dal rilievo di incostituzionalità, la norma medesima siapplicherebbe solo al caso di ipoteca iscritta a garanzia del mutuo del costruttore e nei limiti in cui questivenda un immobile da costruire a una persona fisica; conseguentemente il divieto si applicherebbe: aqualunque mutuo ipotecario purché stipulato dal costruttore e relativo a beni non frazionabili; a qualunque


fattispecie contrattuale, non solo compravendita, purché avente ad oggetto immobile da costruire; aqualunque mutuo ipotecario; e non si applicherebbe: al mutuo ipotecario stipulato da privato e quandol’acquirente sia un soggetto diverso da persona fisica;- un’altra ancora, avanzata da G. Rizzi, secondo cui la norma avrebbe la finalità di impedire la stipulazionedella compravendita solo se la stessa abbia per oggetto immobili facenti parte di edifici condominiali gravatida ipoteca a garanzia di un unico finanziamento e ciò fino a quando l’intero finanziamento non sia suddivisoin quote corrispondenti a singole unità oppure non sia stato ottenuto il titolo per la cancellazione dell’ipotecao dell’eventuale pignoramento;- l’ultima (nell’elencazione contenuta nell’articolo), di G. Baralis per il quale, esistendo i presupposti soggettividella legge, la norma si estenderebbe a tutte le cessioni di immobile finito, esista o meno il preliminare.STUDI TRIBUTARI Studio n. 49-2006/T Trattamento fiscale dell’atto di cessione gratuita di areaal comune non compresa nei piani di edilizia economica e popolareLo studio si occupa del problema dell’applicabilità delle agevolazioni fiscali di cui al secondo commaart. 32 D.P.R. n. 601/73 all’atto portante, in sede di convenzione per l’attuazione di un piano dilottizzazione, cessione gratuita al Comune di alcune aree - poste al di fuori dei piani di ‘zona’ - adibite astrade, parcheggi e verde pubblico, nonché di una barriera paramassi realizzata, su richiesta del Comunestesso, dal lottizzante a protezione dell’area interessata e conclude per la pacifica applicabilità.25 maggio STUDI TRIBUTARI Studio n. 60-2006/T Finanziaria 2006. Imposta sostitutiva sulle plusvalenzeda cessioni immobiliari Lo studio esamina il campo di operatività della norma introdotta dal comma496 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005 n. 266) che ha previsto un’impostasostitutiva dell’imposta sul reddito per le plusvalenze di cui all’art. 67, comma 1, lettera b) del d.p.r. 22dicembre 1986, n. 917, nella misura del 12,50 per cento.26 maggio STUDI CIVILISTICI Studio n. 296-2006/C Riflessioni e considerazioni in ordine al decretolegislativo 24 aprile 2006, n. 166 Lo studio esamina il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, recantenorme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutorinotarili, emanato nel quadro dei provvedimenti di semplificazione adottati dal Governo sulla base dellalegge 28 novembre 2005, n. 246, sotto il profilo delle modifiche apportate ad alcuni aspetti rilevanti dellalegge notarile, che possono essere così riassunti:- periodo di pratica;- tirocinio obbligatorio prima della nomina;- preselezione;- concorso di nomina;- coadiutorato;- concorso per trasferimento.CONCORSO NOTARILE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Nomina dei vincitori del concorsonotarile a duecento posti di notaio (G.U. 26 maggio 2006 - 4 a serie speciale - n. 40)29 maggio E’ stato pubblicato un corposo documento emanato dal Consiglio Nazionale dal titolo “La venditaforzata alla luce della riforma di cui alle leggi 80 e 263 del 2005: quesiti e soluzioni interpretativedi cui alla Tavola Rotonda tenutasi a Roma il 13 marzo 2006”Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti dai singoli notaiQuesito n. 191-2006/CCondono edilizio e “sanatoria giurisprudenziale”Nella risposta al quesito l’Ufficio tratta della fattispecie della c.d. “sanatoria giurisprudenziale”(nella fattispecie un Comune, pur rigettando la sanatoria di taluni abusi, soprassiededall’effettuare la demolizione, tenendo conto della contraria giurisprudenza del Consiglio di Statoe precisa che “tale sanatoria di origine giurisprudenziale non configura una causa estintiva, bensìconsente esclusivamente in sede amministrativa e penale di rendere inapplicabili le sanzioni ed inparticolare l’ordine di demolizione”).L’Ufficio ha sostenuto che la c.d. sanatoria giurisprudenziale debba esser trattata alla stessastregua della sanatoria fisiologica e regolare, sul presupposto che se l’interpretazionegiurisprudenziale è ormai nel senso che occorra tener conto in via prevalente della strumentazioneurbanistica esistente al momento della provvedimento del Comune, qualunque interpretazionecontraria si porrebbe in contrasto con detta giurisprudenza e sarebbe suscettibile di ricorso algiudice amministrativo, il che finirebbe per costringere il Comune ad adeguarsi ad essa. Sullabase di tali considerazioni ha ritenuto che il bene possa essere regolarmente negoziato, conl’indicazione, per dichiarazione di parte, degli estremi dei vari provvedimenti che si sono


verificati nell’intera vicenda.Quesito n. 2-2006/IGModalità di sottoscrizione del certificato di destinazione urbanisticaAlla richiesta se possa ritenersi valido un Certificato di Destinazione Urbanistica recante:- l'indicazione a stampa del Responsabile del Procedimento seguita da firma "scannerizzata";- l'indicazione a stampa del Dirigente del Servizio Gestione Attuazione PRG seguita da firmascannerizzata;- il Timbro originale della Direzione Urbanistica del Comune;- l'indicazione a stampa dell'addetto al rilascio con indicazione di un numero identificativo seguitoda un segno autografo.l’Ufficio (Commissione Studi Informatica Giuridica) ha concluso per la validità del certificato didestinazione urbanistica di cui al caso proposto: il documento contiene infatti l’indicazione delResponsabile del Procedimento e del Dirigente del Servizio Gestione Attuazione PRG ai sensidell' art. 3 comma 2 del D. Lgs.39/1993, appare riconducibile all’autore, contiene altresì lasottoscrizione autografa dell’addetto al rilascio che può ben essere soggetto distinto dall’autoritàespressamente indicata all’art. 30 del D.P.R. 380/01.Quesito n. 6140/C Accettazione di proposta irrevocabile di vendita certificato di destinazione urbanistica edichiarazione di vigenza E’ stato chiesto se, nel caso di atto di accettazione di propostairrevocabile di vendita, la dichiarazione di vigenza di cui all'art. 30, comma 4, del D.P.R. 6giugno 2001, n. 380, possa essere resa dall'accettante nell'atto di accettazione.L’Ufficio ha sostenuto che la dichiarazione sostitutiva (così come quella di vigenza) può essereindifferentemente effettuata al momento della formulazione della proposta irrevocabile o almomento dell’accettazione.A conferma di tale conclusione ha ricordato come il recente intervento della legge disemplificazione (art. 12, comma 6, della L. 28 novembre 2005, n. 246) che ha introdotto lapossibilità di conferma degli atti privi del certificato o carenti della dichiarazione di vigenza,aggiungendo il comma 4-bis all’art. 30, viene in qualche misura a rendere irrilevante il soggettoda cui la conferma (o integrazione) proviene (infatti recita il comma 4-bis che «gli atti di cui alcomma 2, ai quali non siano stati allegati certificati di destinazione urbanistica, o che noncontengano la dichiarazione di cui al comma 3, possono essere confermati o integrati anche dauna sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale siaallegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate algiorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa»).Quesito n. 118- Fermo amministrativo di autoveicolo, adempimenti e responsabilità notarile2006/CRispetto al quesito se nell’ipotesi di vendita di un autoveicolo a mezzo di scrittura privataautenticata, esistano responsabilità del notaio autenticante in ordine all’accertamentodell’esistenza o meno di un fermo amministrativo sull’autoveicolo stesso, l’Ufficio ha rispostoche nell’ambito della vendita di autoveicoli, il notaio deve richiedere al venditore l’esibizione delcertificato di proprietà, da cui risulta la situazione giuridica dell’autoveicolo, cioè la titolaritàdella proprietà e l’eventuale fermo amministrativo. Se il P.R.A. avesse successivamente emessoun nuovo certificato da cui risulta un fermo amministrativo, pur antecedente l’autenticazione, ilnotaio non incorrerebbe in alcuna responsabilità, avendo correttamente adempiuto agli obblighiprevisti dalla legge notarile per l’autenticazione delle scritture private, nonchè avendo verificatoche il dichiarante era il venditore, tramite l’ispezione del certificato di proprietà, su cui, dovrebbeessere iscritto il fermo. Il notaio non è responsabile della tempestività del certificato di proprietàper autenticare le dichiarazioni unilaterali di vendita di autoveicoli.Quesito n. 39-2006/IAmbito di applicazione del divieto di concorrenza dei soci di cooperative e conseguenzedella violazione di tale divietoOccupandosi di quale sia l’ambito di applicazione e le conseguenze della violazione dell’art.2527, comma 2, c.c., secondo cui “non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano inproprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa”, l’ufficio ha trattato e motivato :- se questo divieto sia applicabile anche a coloro che partecipano, in qualità di soci, a società dipersone che esercitano imprese in concorrenza con quella della cooperativa e, nel caso di rispostapositiva, se possa essere fatta una qualche distinzione tra i soci di s.n.c. non amministratoririspetto a quelli amministratori, o tra i soci accomandanti di s.a.s. rispetto a quelli accomandatari;- se questo divieto sia applicabile anche al socio di cooperativa che è nel contempoamministratore (socio o non socio) di s.r.l. in concorrenza con la cooperativa;- quali siano le conseguenze della violazione della norma: possibilità di esclusione del socio,invalidità della sua partecipazione, perdita dei requisiti mutualistici e delle agevolazioni fiscali.Quesito n. 72- Delega al consiglio di amministrazione per l’aumento del capitale sociale


2006/I a pagamento: questioni interpretativePosto il quesito se sia possibile attribuire, in sede di assemblea straordinaria, la delega al consigliodi amministrazione per l’aumento del capitale sociale a pagamento o se, piuttosto, il nuovo testodell’art. 2443, secondo comma, c. c., debba essere interpretato nel senso di rendere possibile ladelega, dopo la costituzione della società, dei soli aumenti di capitale con conferimenti in natura ocon soppressione del diritto di opzione, mediante delibera da assumere sempre con lamaggioranza rafforzata ex art. 2441, quinto comma, c.c., l’Ufficio ha sostenuto che è preferibile epiù coerente in chiave sistematica, propendere per una lettura “piana” della norma in esame, checonsente di attribuire la delega agli amministratori, per l’aumento di capitale senza esclusione deldiritto di opzione, anche in sede di modifica statutaria, per il termine massimo di cinque annidall’iscrizione della deliberazione stessa e avvalendosi dei quorum ordinari previsti perl’assunzione di modificazioni statutarie.Quesito n. 230- Autorizzazione alla cessione di un bene culturale. Obbligo di inserire in atto la clausola2006/Crisolutiva. In risposta ad un quesito l’Ufficio ha avuto modo di ribadire i seguenti principi, giàfatti propri dal CNN:a) Si ritiene che le valutazioni di culturalità del bene effettuate dall'autorità competente in dataprecedente all'entrata in vigore del codice sui beni culturali (d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 )mantengano inalterato il loro valore anche successivamente. Il codice dei beni culturali non ha,infatti, modificato, rispetto alla normativa precedente, i presupposti sui quali l’autoritàamministrativa deve fondare il provvedimento autorizzativo (sia in senso affermativo che in sensonegativo). Pertanto, se prima dell'entrata in vigore del codice sui beni culturali, la pubblicaamministrazione ha riconosciuto o negato la culturalità, sfruttando il meccanismodell'autorizzazione, dopo l'entrata in vigore del codice predetto, occorre prendere atto delleprecedenti valutazioni di culturalità, senza riaprire ex novo il procedimento di verifica.Dunque non sia indispensabile richiedere nuovamente l'autorizzazione: il provvedimentoautorizzativo precedente conserva i suoi effetti.b) Non è più necessario inserire, al momento della stipula dell’atto di cessione, la clausolarisolutiva espressa di cui all’art. 11 del d.p.r. 283/2000 (la clausola risolutiva espressa e laclausola penale precedentemente previste, non sono più necessarie dopo che l’art. 184 del d. lgs.22 gennaio 2004, n. 42 ha abrogato il precedente regolamento, a decorrere dal 1° maggio 2004).Quesito n. 177- Sul divieto di rivendita decennale nella rivendita degli alloggi oggetto di dismissione2006/CL’Ufficio, rispondendo ad un quesito specifico, ha sostenuto che il divieto decennale di rivenditadi alloggi oggetto di dismissione non sia applicabile a coloro che avessero avessero esercitato ildiritto di opzione prima del 26 settembre 2001. In tal caso è legittimo non tenere conto del divietoquinquennale menzionato in atto e ritenere valida la vendita effettuata da chi (originarioconduttore) si trasferisce in un Comune distante più di 50 km da quello in cui è sito l’immobileacquistato dall’Ente.Quesito n. 129- Quesiti in materia di applicazione del codice dei beni culturali ( d.lgs 42/2004):2006/Cindividuazione della disciplina da applicare in materia di beni culturali; decorrenza deltermine di prescrizione del reato.Di fronte al caso di un atto del maggio 1995 relativo ad un bene vincolato mai notificato allasoprintendenza, di cui è necessaria la regolarizzazione, ancorché in ritardo, l’Ufficio ha risposto aiseguenti quesiti:- se alla fattispecie si applica la legge in vigore al momento dell’atto o quella in vigore almomento della notifica. In particolare se è necessario aspettare 60 giorni dalla notifica o sei mesicome previsto dalla normativa vigente (ha risposto che si ritiene preferibile applicare la disciplinavigente al momento della presentazione della denuncia. E tale normativa dovrebbe, quindi, regolare nonsolo le modalità e il contenuto di tale atto ma anche gli effetti)- se la prelazione spetti solo allo Stato o anche agli enti locali;- chi deve firmare la notifica (ha risposto che, trovando applicazione l’art. 59 del d.lg. 42/2004, sianecessaria anche la sottoscrizione della parte alienante);- se il reato penale può ritenersi prescritto visto che sono passati più di 10 anni (ha risposto checonsiderato il tempo trascorso, il reato potrebbe ritenersi prescritto).Quesito n. 6099/C Enti di culto valdese: mancanza dell’obbligo di iscrizione nel registro delle personegiuridicheL’ufficio ha risposto alla domanda riguardante la necessità dell’iscrizione degli enti ecclesiasticinel registro delle persone giuridiche, distinguendo tra gli enti appartenenti a vari culti, in relazioneai singoli accordi di concordato.Quesito n. 6115/C Menzioni urbanistiche, dichiarazioni di parte e responsabilità notarile


Quesito n. 35-2006/IQuesito n. 205-2006/CQuesito n. 270-2006/CQuesito n. 41-2006/IQuesito n. 46-2006/CL’Ufficio ha ribadito l’orientamento espresso nelle precedenti interpretazioni del ConsiglioNazionale del Notariato, secondo le quali si è sempre esclusa una responsabilità del Notaio per ledichiarazioni di parte riguardanti le menzioni urbanistiche.Sul punto la Circolare del CNN del 1997 e, ancor prima, quella del 1986 concludono nel sensoche il notaio deve rispondere solo del fatto che la dichiarazione di parte o la produzione delladocumentazione necessaria per comprovare la commerciabilità del manufatto sia rispettivamenteresa e prodotta, ma certamente il notaio non è tenuto ad accertarsi aliunde della falsità o menodella dichiarazione (salvo i casi di assoluta evidenza). Tale conclusione trova conferma in unapronuncia della Suprema Corte (Cass. 17 giugno 1999, n. 6018, in Riv. Not., 2000, 445, con notadi CASU) e sulla stessa linea è anche la giurisprudenza di meritoPresentazione della domanda di ammissione al concordato preventivoda parte di una società a responsabilità limitata in liquidazioneAl quesito quale sia la procedura da seguire per la presentazione della domanda di ammissione alconcordato preventivo da parte di una società a responsabilità limitata in liquidazione, l’Ufficioha risposto che fino al 16 luglio 2006, data in cui l’intervento del notaio ex art. 2436 c.c. diverràpacifico per espressa norma di legge, devono ritenersi non necessari l’intervento e laverbalizzazione notarile, non essendo assunta alcuna modifica statutariaContratto di mutuo e rinuncia del notaio alla solidarietàAlla domanda se dalla clausola (inserita nel mutuo) con cui la parte mutuataria provvederàdirettamente al pagamento del derivi o meno per il notaio una implicita accettazione dellarinuncia alla rivalsa nei confronti della banca per le spese e onorari non pagati dal mutuatario,l’Ufficio ha risposto negativamente: pertanto, per incidere sul diritto del notaio ad esigere insolido la prestazione dovuta, deve contenere la espressa rinuncia di quest'ultimo alla solidarietà afavore di una delle parti, manifestata con il rilascio di una quietanza (art. 1311 n. 1 cod. civ.)Vendita di immobile acquistato in sede di espropriazione forzataAlla domanda “se il Notaio, senza incorrere in alcuna responsabilità, nemmeno professionale,possa stipulare una compravendita di immobile acquistato dal venditore nell'ambito di unaprocedura esecutiva allorché, dopo il pignoramento, risulti trascritto a carico del debitorepignorato, un contratto di locazione o un contratto preliminare o, ancora, una vendita avente adoggetto il medesimo cespite; oppure allorché tali atti risultino trascritti prima del pignoramento,e tuttavia nella procedura esecutiva non se ne sia tenuto conto”, l’Ufficio ha risposto che stantel’assimilabilità del decreto di trasferimento al comune contratto di compravendita - almeno inordine alla ritenuta sussumibilità di entrambi all’interno della figura degli “atti a titolo derivativo”–, deve concludersi che il notaio-professionista il quale si appresti a ricevere il contratto neitermini prospettati deve uniformare il proprio comportamento, avuto riguardo alla individuazionedi formalità pregiudizievoli, alla medesima diligenza professionale richiesta con riferimento aititoli di provenienza negoziali.Trasformazione di associazione non riconosciuta in consorzio con attività esternaE’ stato chiesto se un’associazione non riconosciuta composta da imprenditori possa trasformarsiin consorzio con attività esterna. L’Ufficio, dato atto dell’inesistenza di una norma espressamenteo implicitamente preclusiva, ha risposto che appare difficile sostenerne l’inammissibilità: laregola della generale trasformabilità fra enti diversi appare un principio del nostro ordinamento e“la indicazione tassativa degli enti che possono trasformarsi in società di capitali sembra quindilasciare libero l’interprete di valutare se altri “enti” non menzionati possano essere assimilati aquelli espressamente menzionati”.Peraltro va tenuto conto della notevole differenza sul piano della responsabilità patrimoniale(nell’associazione non riconosciuta risponde personalmente e solidalmente anche chi ha agito innome e per conto dell'associazione; nel consorzio con attività esterna la responsabilità è limitata alfondo consortile, salvo il disposto del comma 2) e questo costituisce probabilmente il veroostacolo alla trasformazione diretta. Dunque, per garantire le ragioni del creditore antetrasformazione si potrebbe sostenere (in forza di una applicazione analogica delle norme sullatrasformazione delle società) che per le obbligazioni anteriori il regime di responsabilità restiinvariato (coinvolgendo anche colui o coloro che hanno agito in nome e per conto dellaassociazione) o ricorrere al consenso unanime dei creditori della associazione alla trasformazione.Coniugi in regime di separazione dei beni e adozione del regime di comunionePosto il quesito se due coniugi possano stipulare una convenzione matrimoniale ai sensi dell’art.162 c.c. al fine di mutare il precedente regime di separazione dei beni adottando il regime dellacomunione legale ex artt. 177 e seguenti c.c. e se detto regime, scelto in forma di una convenzionematrimoniale, possa essere definito “comunione legale dei beni”, l’Ufficio Studi ha risposto insenso affermativo.


Quesito n. 12-2006/EQuesito n. 148-2006/CQuesito n. 168-2006/CHa tuttavia precisato che secondo la dottrina un atto siffatto debba essere qualificato comeconvenzione atipica, in quanto diverso dalle figura espressamente disciplinate dal codice civile (lequali comprendono la separazione dei beni ex art. 215 c.c., il fondo patrimoniale ex art. 167 c.c. ela comunione convenzionale ex art. 210 c.c.).Il regime della comunione legale ex artt. 177 e seguenti c.c., scelto in forma di una convenzionematrimoniale, può comunque essere definito “comunione legale dei beni” (anche se l’espressione“legale” si riferisce alla circostanza che tale regime di regola si instaura per legge ed in mancanzadi una diversa convenzione); il fatto che l’applicazione delle norme sulla comunione legale derivida un’apposita convenzione non esclude, infatti, il rinvio integrale alla disciplina di cui agli artt.177 e seguenti c.c. che le parti hanno espressamente scelto di adottare.Titolo esecutivo In relazione a diversi quesiti formulati in tema di rilascio di copie esecutive, ilC.N.N. ha ricorda lo studio di Enrico Astuni n. 8-2006/E pubblicato su “CNN <strong>Notizie</strong>” il 4maggio 2006. In ogni caso, dal punto di vista operativo, ha sottolinea che:1) Il notaio è tenuto a rilasciare copia esecutiva della scrittura privata autenticata conservata araccolta nei suoi atti, ovviamente laddove abbia natura di titolo esecutivo (art. 474, II comma, n.2);2) la copia autentica dovrà essere munita della formula esecutiva;3) sull’originale a raccolta è estremamente opportuno annotare la data dell’avvenuto rilascio cosìestendendo alla scrittura privata a raccolta la prassi consolidata dell’atto pubblico.Art. 6 del D.lgs. 122/2005 in tema di contenuto del preliminareE’ stato chiesto all’Ufficio Studi se, in caso di realizzazione di edificio il cui originario permessodi costruire è stato richiesto in data anteriore al 21 luglio 2005 (data di entrata in vigore del d.lgs.20 giugno 2005, n. 122), ma per il quale è stata poi presentata una richiesta di variantesuccessivamente a tale data, per i relativi preliminari trovino applicazione le disposizioni delcitato d.lgs., ed in particolare l’art. 6. L’Ufficio ha concluso che l’interpretazione che pare allostato preferibile, è quella dell’applicazione “parziale” dell’art. 6 sul contenuto del preliminare allafattispecie in esame (la disposizione di cui all’art. 6 non potrà essere osservata per la parte in cui prescrivemenzioni o disposizioni successive).Divisione ereditaria fra coeredi con attribuzione di quota di comproprietà di un beneimmobileL’Ufficio si è confrontato con il quesito se sia possibile procedere alla divisione ereditaria fra tresoggetti, attribuendo in proprietà al primo un bene, al secondo un altro bene ed infine al terzo laquota di 1/3 su un altro bene ancora, ovvero se sia necessario far intervenire in atto, anche soloper esprimere la loro non opposizione, anche gli altri comproprietari del terzo bene, ai sensidell’art. 784 c.p.c..L’Ufficio ha rilevato che il terzo bene solo in apparenza è oggetto di divisione: in realtà, ladivisione - ereditaria- ha per oggetto la massa ereditaria in quanto tale e solo per essa è necessariaa tal fine la partecipazione di tutti i coeredi. In forza di tale divisione uno dei coeredi subentra alde cuius nella posizione di condomino/comproprietario del terzo bene (la quota indivisa) che nonpertanto oggetto della divisione, realizzandosi esclusivamente l’attribuzione della quota dicomproprietà a favore di uno dei coeredi.Dalla Lista Sigillo2 maggio G.SANTARCANGELO: ha trasmesso un breve studio, con le sue considerazioni sulla normativaantiriciclaggio.5 maggio E.MACCARONE ha scrittoSARDEGNA TASSA PLUSVALENZA VENDITA SECONDE CASE SU COSTA(AGI) - Cagliari, 4 mag. - Il Consiglio regionale della Sardegna ha dato il via libera a una nuova imposta regionalesulle plusvalenze derivanti dalla vendita di fabbricati situati sulle coste dell'isola entro i tre chilometri dal mare, nonadibiti ad abitazione principale, e ceduti da proprietari non residenti in Sardegna. Nonostante la contrarieta'dell'opposizione di centrodestra, che aveva presentato emendamenti soppressivi, e' passato l'articolo 2 delmaxicollegato alla manovra finanziaria, nella nuova versione proposta dalla Giunta guidata da Renato Soru. Sonotenuti a pagare un tributo del 20% sulle plusvalenze i soggetti (privati e societa') con domicilio fiscale fuori dallaSardegna o che l'hanno portato nell'isola da meno di 24 mesi. Sono esclusi i nati in Sardegna e i loro coniugi. Icedenti l'immobile devono versare il tributo, anche tramite notaio, in tesoreria regionale entro venti giorni dalla datadell'atto di cessione, se formato in Italia, o entro 60 giorni se formato all'estero. Le sanzioni previste contro glievasori vanno dal 100 al 200 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta, in caso di omessa o infedeledichiarazione della plusvalenza conseguita, o pari al 30% dell'importo non pagato in caso di mancati o parziali


versamenti. Rischiano sanzioni anche i notai, in caso di mancati adempimenti, qualora fossero stati incaricati in talsenso dai venditori degli immobili.Il gettito dell'imposta e' destinato al 75% all'istituendo fondo perequativo per losviluppo e la coesione territoriale e per il restante 25% al comune nel quale il gettito stesso e' generato. (AGI)15 maggio Egregio Notaio, le inviamo in allegato il numero di maggio del Notiziario della Compagnia del sigillo.Cordiali saluti Compagnia del sigillo22 maggio Segnalo che anche il Tribunale di Bergamo (con la decisione in camera di consiglio di cui allego copia)condivide l'opinione secondo la quale l'alienazione di beni oggetto del fondo patrimoniale non è soggettaad autorizzazione di sorta, neppure in presenza di figli minori, nel caso in cui l'atto costitutivo prevedeespressamente la libera facoltà di alienazione dei beni.27 maggio Allego, perchè credo di interesse generale, la segnalazione della AGCM in tema di ius variandi neicontratti bancari.27 maggio Primi chiarimenti UIC sull'antiriciclaggio.Interessante è la decorrenza dell'obbligo di segnalazione che vale anche per le operazioni ante 22 aprile2006 e per le operazioni inferiori a 12.500,00 euro. L'esenzione relativa alle operazioni ante 22 aprilevale solo per gli obblighi di identificazione e conservazione.La precisazione che l'archivio cartaceo può essere adottato anche da chi utilizza supporti informatici el'indicazione di ulteriori standard per la tenuta dell'archivio cartaceo.La precisa individuazione delle sanzioni (estensione di quelle già previste per gli operatori finanziaridalla legge antiriciclaggio del 1991).Si è persa l'occasione per chiarire qualche altro punto, soprattutto in materia di schedature Banche.Cordialità MK30 maggio Allego un prospetto sinottico delle sanzioni antiriciclaggio (per noi notai, per i clienti, per i mediatoriimmobiliari), quali risultanti dal coordinamento delle <strong>varie</strong> fonti normative in materia, e che tiene contodell'interpretazione da ultimo proposta dall'ufficio italiano cambi, rinvenibile sul sito segnalato da MarcoKrogh. Gaetano Petrelli31 maggio La Cassazione ha definitivamente pronunciato, dichiarando inammissibili o rigettando i motivi delricorso che era stato proposto da Silvestri Luca e dal Codacons contro il decreto di approvazione dellatariffa del 2001. La questione è chiusa, la tariffa è pienamente in vigore. Paolo PiccoliCircolari, Risoluzioni e Note ministerialiRisoluzione Agenzia EntrateRis. n. 62/E del 16 maggio 2006Iva - Obblighi del professionista delegato al compimento delle operazionidi vendita ai sensi dell'art. 591-bis del codice di procedura civilenell'ambito della procedura di espropriazione immobiliare di cui agliartt. 555 e seguenti del codice di procedura civileLa risoluzione afferma l’obbligo del notaio delegato nelle esecuzioniimmobiliari di emettere fattura per la vendita forzata, sostituendosi all'esecutato(La risoluzione è consultabile anche sul notiziario del 29maggio 2006)In relazione a tale risoluzione, il Consiglio Nazionale del Notariato ha precisato:1) la soluzione dell’Agenzia delle Entrate, concordata con la Commissione esecuzioniimmobiliari ed attività delegate, nasce come risposta pragmatica sulla considerazionedella persistente carenza normativa sul punto (posto che tanto la L. 302/1998 che le piùrecenti leggi 80 e 263 del 2005 hanno totalmente pretermesso di disciplinare taleprofilo) e sulla impossibilità di ottenere un intervento legislativo. D’altra parte lapossibilità di “autofattura” è limitata esclusivamente a soggetti IVA (art. 6, commi 8 e 9d. lgs. 471/1997).2) La soluzione risolve, in via pragmatica, contemperando gli interessidell’Amministrazione Finanziaria e quelli dell’aggiudicatario del bene, un problemavariamente risolto in diversi Tribunali, con prassi eterogenee e con ritardi nellaprocedura connessi alle incertezze operative. E valga il vero: da un lato spesso eraimpossibile ottenere la necessaria collaborazione del debitore esecutato; dall’altro gliaggiudicatari si lamentavano dei ritardi; dall’altro ancora gli Uffici del Registro Attigiudiziari si rifiutavano di tassare ad imposta fissa senza la prova dell’esistenza dellafattura; infine si sono anche verificati casi in cui il debitore esecutato non ha versatoall’Erario l’IVA.Di fronte a questi inconvenienti, con una soluzione che risolve ogni problema conbeneficio dell’intero sistema si opererà nel modo seguente:A) il notaio emetterà la fattura “in nome e per conto” del debitore indicandotutti i suoi elementi anagrafici desumibili o dagli atti processuali o da una visuracamerale;B) il notaio chiederà la provvista all’aggiudicatario e verserà l’IVA con


Risoluzione Agenzia Entrate25 maggio 2006, n. 75Risoluzione Agenzia Entraten. 67 del 16 maggio 2006modello F24 indicando come numero del documento il numero della procedura;C) il notaio trasmetterà all’esecutato (ove reperito) copia del modello F24 edel documento-fattura, emesso dal notaio medesimo. Si precisa che la proceduraqui illustrata non fa perdere all’esecutato l’eventuale diritto a computare l’IVAversata dal notaio in diminuzione da quella di cui fosse a credito. Si tratta quindisolo di uno spostamento temporale del conto di compensazione tra IVA a debito eIVA a credito.Imposta sostitutiva rivalutazione dei terreniContiene l’itituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24,delle imposte sostitutive relative alla rideterminazione dei valori d'acquisto dellepartecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili econ destinazione agricola (beni posseduti non in regime d'impresa) - Art. 11-quaterdecies, comma 4, del decreto legge 30/09/2005 n. 203.(La risoluzione è consultabile anche sul notiziario del 26 maggio 2006)Limiti di efficacia della cessione di crediti d’imposta nei confrontidell’amministrazione finanziaria.L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza d’interpello, fornisce alcunichiarimenti in merito all’efficacia nei confronti dell’amministrazione della cessione deicrediti d’imposta (riguardo l’ambito di applicazione dell’art. 1, comma 7, lett. c) deldecreto ministeriale 30 settembre 1997, n. 384: tale disposizione statuisce che l’atto dicessione di crediti chiesti a rimborso nella dichiarazione ha effetto nei confrontidell’Amministrazione finanziaria solo per gli importi eccedenti le somme iscritte a ruoloa carico del cedente relative a tributi erariali, notificate in data anteriore alla notificadell’atto di cessione).L’amministrazione osserva che «il credito ceduto scaturisce da un rapporto di caratterepubblicistico, quale è il rapporto d’imposta, in virtù del quale accanto all’obbligazionepecuniaria principale avente per oggetto il pagamento del tributo, si afferra in capoall’Amministrazione e al contribuente un insieme di poteri e doveri volti alladeterminazione e all’adempimento dell’obbligazione stessa. La cessione a terzi delcredito, in particolare non interferisce su tale rapporto di cui il legislatore assicura lacontinuazione, lasciando integri i poteri spettanti all’Amministrazione nei confronti delcontribuente-cedente».(La risoluzione è consultabile anche sul notiziario del 30 maggio 2006)Prossime scadenze22 aprile 2006 Entra in vigore la normativa antiriciclaggio (Regolamento inmateria di obblighi di identificazione, conservazione delleinformazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delleoperazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottoricommercialisti, revisori contabili, società di revisione,consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali,previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decretolegislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione delladirettiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso delsistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi diattività illecite).22 aprile 2006 Entra in vigore il Decreto che attua la direttiva CE sul rispettodella proprietà intellettuale.(riferimenti su CNN <strong>Notizie</strong> dell11.04.2006)30 aprile 2006 Proroga del termine per l’integrazione della domanda disanatoria c.d. TERZO CONDONO12 maggio 2006 Entra in vigore il Decreto Legislativo che disciplina l'impresasociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118 (possonoacquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioniprivate, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, cheesercitano in via stabile e principale un'attività economicaorganizzata al fine della produzione o dello scambio di beni oservizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interessegenerale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4)12 maggio 2006 Entrano in vigore le modifiche (e, dunque, il nuovo testomodificato) al T.U. dei beni culturali: articoli 12, 59.DECRETO 3 febbraio 2006, n.141, 142 e 143 (G.U. n. 82 del07.04.2006)DECRETO LEGISLATIVO 16marzo 2006, n. 140.(G.U. del 7 aprile 2006, n. 82)Art.11 D.L. 30 dicembre 2005n.273 (G.U. n.303 del 30dicembre 2005)DECRETO LEGISLATIVO 24marzo 2006, n. 155(G.U. 27 aprile 2006, n. 97)DECRETI LEGISLATIVI 24


Per consultare il testo dello schema del decreto legislativo n. 156,poi approvato definitivamente, si veda CNN <strong>Notizie</strong> del 7 marzo2006.Per ulteriori approfondimenti si veda la Segnalazione Novità dellaDott. ssa Cristina Lomonaco "Recenti modifiche al codice dei beniculturali: novità in tema di procedimento di verifica e decorrenzadel termine di denuncia per il legatario" su CNN <strong>Notizie</strong> del 23marzo 2006Per consultare il testo dello schema del decreto legislativo n. 157,poi approvato definitivamente, si veda CNN <strong>Notizie</strong> del 7 marzo2006.14 maggio 2006 Entra in vigore il Decreto contenente disposizioni integrativee correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recantecodice dell'amministrazione digitale. Si segnalano gli artt.- 20 in relazione all’idoneità del documento informatico asoddisfare il requisito della forma scritta;- 21 che contiene una rilevante precisazione in ordineall’uso del dispositivo di firma da parte del titolare;- 23 il quale chiarisce che, nel caso di copia su supportocartaceo di documento informatico, il pubblico ufficiale ètenuto ad attestare la conformità della copia all’originale intutte le sue componenti;- 32 che fissa in venti anni l’originario termine decennaleper la registrazione delle informazioni relative al certificatoqualificato da parte del certificatore;-.28 e 34 relativi alla enunciazione della qualifica dipubblico ufficiale.25 maggio 2006 Entra in vigore il Decreto che ha apportato modifiche agliarticoli 5, 5 bis, 5 ter, 45 della Legge Notarile, ed ha dettatodisposizioni riguardo alla Commissione esaminatrice delconcorso notarile, alle prove scritte ed orali, alle operazioni dicorrezione dei temi. Ha inoltre apportato modifiche alle leggi6 agosto 1926, n. 1365, 30 aprile 1976, n. 197 ed ha abrogatouna serie di norme pure riguardanti il concorso.2 giugno 2006 Entrano in vigore le norme in materia di assicurazione per laresponsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attivitànotarile e l’istituzione di un Fondo di garanzia in attuazionedell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n.246.Vengono apportate modifiche agli articoli 19, 20, 21, 22 dellaLegge Notarile, ed abrogate alcune patri degli articoli 18, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42.2 giugno 2006 Entra in vigore il Regolamento che disciplina la materiadell’accesso ai documenti amministrativi.Il regolamento disciplina il diritto di accesso ai documentiamministrativi che è esercitabile nei confronti di tutti isoggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privatolimitatamente alla loro attività di pubblico interessedisciplinata dal diritto nazionale o comunitario, da chiunqueabbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente auna situazione giuridicamente tutelata e collegata aldocumento al quale è richiesto l'accesso.30 giugno 2006 Termine di proroga per le disposizioni in tema di PRIVACYper l’adeguamento degli strumenti elettronici (proroga deitermini previsti dall’art.180 comma 3 del D.Lgs. 30.06.2003n.196 c.d. Codice sulla Privacy)30 giugno 2006 Termine ultimo per effettuare la perizia (che deve avere cometermine di riferimento il valore all’ 1 gennaio 2005) per larivalutazione del valore dei terrenimarzo 2006, n. 156 e 157.(Supplemento Ordinario n. 102/Lalla G.U. 27 aprile 2006, n. 97)DECRETO LEGISLATIVO 4aprile 2006, n. 159(Supplemento Ordinario n. 105/Lalla G.U. 29 aprile 2006, n. 99)DECRETO LEGISLATIVO 24aprile 2006, n. 166(G.U. 10 maggio 2006, n. 107)DECRETO LEGISLATIVO 4maggio 2006, n. 182.(G.U. 18 maggio 2006, n. 114)D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.(G.U. 18 maggio 2006, n. 114)Art.10 del D.L. 30 dicembre2005 n.273 (G.U. n.303 del30.12.2005)art. 11 quaterdecies della leggedi conversione del DL30.9.2005 n. 20316 luglio 2006 Entra in vigore la riforma organica della disciplina delle DECRETO LEGISLATIVO 9


procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, dellalegge 14 maggio 2005, n. 80.Il Dlgs entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione;tuttavia gli articoli 45,46, 47, 151 e 152 sono già in vigore(ex art. 153)!18 agosto 2006 Entrata in vigore del Regolamento C.E. che approva loStatuto della Società Cooperativa Europea3 ottobre 2006 Applicazione della nuova normativa in tema di“RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA”.NB E’ prevista la nullità degli atti di compravendita ai quali(quando dovuto) non è allegato l’attestato di certificazioneenergetica31 dicembre 2006 Scadenza proroga delle agevolazioni per la piccola proprietàcontadina31 dicembre 2006 Scadenza proroga delle agevolazioni del 41% in materia direcupero del patrimonio edilizio1 gennaio 2007 Abrogato l’obbligo per i notai di trasmettere in questura unascheda informativa nell'ipotesi di trasferimento di terreno o diesercizio commerciale) mantenendo questa norma in vigorelimitatamente ai terreni ed esclusivamente con riferimentoalle zone ove esiste il regime tavolare; e ferma in ogni caso lapossibilità che il questore richieda ai notai copia di attinell'ipotesi di criminalità mafiosa.Abrogato anche l’obbligo dio comunicazione delle cessionid’azienda.gennaio 2006, n. 5.G.U. 16 gennaio 2006, n. 12 –Supplemento Ordinario n. 13Regolamento C.E. n.1435/2003del 22 luglio 2003D.Lgs 19 agosto 2005 n.192(Supp.Ord. GU n.222 del23.09.2005)Art.1 comma 120 L. 23.12.2005n.266 (Finanziaria 2006)Art.1 comma 121 L.23.12.2005n.266 (Finanziaria 2006)DPR 9 novembre 2005, n. 304.(G.U. 10 marzo 2006, n. 58)Segnalazione di giurisprudenzaCass. 24 febbraio2006, n. 4242 (Sez.trib.)(Da Guida dir., 13maggio 2006, n. 19, pg.81: massima a cura diM.Fin.)Contratti agrari - Piccola proprietà contadina – Regime fiscale – Imposta di registro –Esenzioni e agevolazioni – Decadenza – Alienazione volontaria del fondo –Trasferimento coattivo – Permanenza delle agevolazioni – Conciliazione giudiziale –Sufficienza – Esclusione – Conseguenze – Fattispecie. (Legge 6 agosto 1954 n. 604,articolo 7; legge 26 maggio 1965 n. 590, articolo 8)La decadenza dalle agevolazioni tributarie che – a norma dell’articolo 7 della legge n. 604 del1954 – colpisce l’acquirente il quale, prima del termine stabilito, aliena volontariamente ilbene acquistato, può essere esclusa solo quando l’evento, che rende impossibile larealizzazione delle finalità normative, agisca in senso assoluto e oggettivo e come causaesterna non imputabile al contribuente. Al riguardo, peraltro, deve essere cassata la pronunciadella Commissione tributaria regionale che si limiti ad affermare che costituisce untrasferimento non volontario ma coattivo quello effettuato con verbale di conciliazionegiudiziale, senza avere verificato l’esistenza di quelle condizioni che possano avere escluso lavolontarietà del comportamento, limitandosi a un’analisi meramente formale del verbaleredatto in sede contenziosa, senza verificare se detto atto fosse stato imposto dalla situazioneprocessuale, posta in essere a seguito di azione di prelazione o di riscatto agrario e se talecausa fosse stata iniziata sussistendo tutti i presupposti di legge per cui un esito sfavorevoledovesse essere ritenuto, per l’alienante, scontato, con la conseguenza che l’addivenire a unaconciliazione giudiziaria potesse essere considerata una soluzione ragionevole ancorché nonvolontaria in quanto derivata da una situazione non imputabile al contribuente.


Corte di cassazione(sentenza n. 543 del13 gennaio 2006)Corte di Cassazione(sentenza n. 5869 del16 marzo 2006)Corte di Cassazionesentenza n. 4258 del24 febbraio 2006Disciplina applicabile alla riduzione del capitale per perdite inferiori al terzo.La Cassazione ha affrontato il caso affrontato della validità di una delibera di riduzione delcapitale sociale, per perdite inferiori al terzo del capitale stesso, adottata sulla base di unbilancio d’esercizio approvato due anni prima della delibera stessa e in assenza di unasituazione patrimoniale aggiornata. La Corte d’appello di Catania, su istanza di uno dei soci,ha annullato la delibera, perché era mancata un’adeguata informazione sulla situazionepatrimoniale della società, necessaria ai sensi dell’art. 2446, c.c., applicabile alla situazione inesame, secondo la Corte, per analogia.La Corte nel decidere la causa, ed è la prima volta che i giudici di legittimità si esprimono sultema, ha fissato due principi: A) innanzitutto, conformemente a quanto sostenuto dalladottrina unanime, ha ammesso la riduzione facoltativa del capitale sociale per perdite inferiorial terzo del capitale stesso; B) in secondo luogo, ha determinato la disciplina applicabile allafattispecie, affermando che l’art. 2446, c.c., contiene un principio generale in tema dioperazioni sul capitale, quello relativo all’obbligo d’informazione, come è dimostrato dal fattoche tale obbligo sussiste anche nell’ipotesi disciplinata dal successivo art. 2447, c.c.La decisione in esame, inoltre, è sostanzialmente conforme a quanto sostenuto dalla dottrinaprevalente (per tutti si veda lo studio del C.N.N. n. 3658 dell’11 dicembre 2001).La conclusione cui è giunta la Cassazione è rafforzata, oggi, dalla riforma del diritto societarioche, pur non avendo dettato una disciplina per l’ipotesi della riduzione del capitale per perditeinferiori al terzo, ha riaffermato il principio della necessaria informazione dei soci cheprocedono alla riduzione del capitale sociale, per la società a responsabilità limitata, nell’art.2482-bis, c.c.Errori sulle indicazioni catastali. Irrilevanza per la successiva rivenditaGli errori commessi dal notaio nell’indicazione dei dati catastali nell’atto di provenienza, nonprecludono la successiva rivendita del bene:- non rilevano ai fini del trasferimento della proprietà e non inficiano la regolaritàdell’immobile ai sensi della legge 47/1985;- non rilevano causalmente ai fini della legittimità del rifiuto di una parte di stipulare ilcontratto definitivo.Condominio: la facoltà di costruire sopra l’edificio spetta anche a ciascuno deiproprietari pro diviso dell’ultimo pianoLa Corte afferma che “la facoltà di sopraelevare concessa dall’art. 1127 c.c., comma 1, alproprietario dell’ultimo piano dell’edificio condominiale, ove l’ultimo piano appartenga, prodiviso a più proprietari, spetta a ciascuno di essi nei limiti della propria porzione di pianocon utilizzazione dello spazio aereo sovrastante a ciascuna porzione e nel rispetto dei limiti dicui all’art. 1127 c.c., comma 2 e 3”.Con tale decisione ha ribaltato la precedente pronuncia dalle corti territoriali secondo cui l’art.1127, primo comma, c.c. non attribuisce a coloro che sono proprietari di una frazionedell’ultimo piano di un edificio condominiale la facoltà di eseguirvi costruzioni insopraelevazione a causa della possibile alterazione dell’armonia architettonica della coperturadell’edifico medesimo violando così il divieto di cui all’art. 1127, terzo comma, c.c..Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e lettureGaetano Petrelli La nuova disciplina del Patto di Famiglia Rivista del Notariato n.2/2006 pag.401Giorgio Baralis Riflessioni sull’atto di opposizione alla donazione Rivista del Notariato n.2/2006 pag.277Stefano DelleMonacheLa tutela dei legittimari e limiti nuovi all’opponibilità Rivista del Notariato n.2/2006 pag.305della riduzione nei confronti degli aventi causa daldonatario


Sono disponibili gli Atti del Convegno "Riflessi sull'attività notarile delle norme di diritto internazionale privato"svoltosi a Verona il 22.10.2005.Quanti fossero interessati a ricevere il volume, possono richiederlo inviando per fax al Consiglio (045 594212) ladistinta del bonifico bancario di Euro 25,00 (venticinque/00) quale contributo speseNon appena pervenuta la distinta, il volume sarà inviato per posta prioritaria.Estremi bancari del Consiglio Notarile di Verona:Banco Popolare di Verona e Novara – Agenzia: sede VeronaCIN : M - ABI: 05188 – CAB: 11701 – c/c: 000000135378Giancarlo Iaccarino Le società consortili dopo la riforma(tecniche redazionali)IL NOTARIATO, 1/2006 pag.41Segnalazioni di siti web e programmiSono disponibili sul sito della Fondazione www.fondazionenotariato.it gli Atti del Convegno di Taormina del 7 e 8aprile 2006 “Riflessi della riforma del diritto societario sugli enti non profit”.sono disponibili sul sito della Fondazione ( www.fondazionenotariato.it ) gli Atti – nella stesura provvisoria - delConvegno di Alghero del 6 maggio 2006“La famiglia nel terzo millennio. Convivenze, Patti prematrimoniali, Scioglimento consensuale del matrimonio”.Sul sito http://www.uic.it/UICFEWebroot/ è possibile reperire gli ultimi chiarimenti dell’UIC ed altro materiale intema di antiriciclaggioAgenda di incontri di interesse notarilewww.notartel.it>Congressi e Convegni> AgendaDATA: 19 giugno 2006,ore 14.30LUOGO: Milano – Centro Congressi Fondazione Cariplo (Via Romagnosi, 6)ARGOMENTO: «Atti notarili di destinazione dei beni: articolo 2643 ter c.c.»ORGANIZZATORE: CONSIGLIO NOTARILE Di MILANO – SCUOLA DI NOTARIATO DELLA LOMBARDIAin collaborazione con FONDAZIONE ITALIANA PER IL NOTARIATO e FEDERNOTIZIEISCRIZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO: www.scuoladinotariatodellalombardia.org(La partecipazione attribuisce 5 Crediti Formativi Professionali)DATA: 14-17 OTTOBRE 2006 CONGRESSO NAZIONALE DEL NOTARIATOLUOGO: Riva del Garda (TN)ARGOMENTO: Società, mercato, regole. Il notaio garanteDATA: 28 ottobre 2006LUOGO: VeronaARGOMENTO: «Riflessi sull'attività notarile delle norme di diritto internazionale privato»ORGANIZZATORE: CONSIGLIO NOTARILE DI VERONA<strong>Notizie</strong> diffuse nel corso del mese con le circolari localiwww.notaibergamo.it > Area riservata > Archivio circolariCircolare n.17/2006Circolare n.18/2006Programma dell’incontro di studio sul tema La S.R.L. dopo la riformaEstratti da libri commerciali non numerati; attribuzione di crediti formativiLa documentazione segnalata da "CNN <strong>Notizie</strong>" può essere reperita nella relativa banca dati on-line. Laposta elettronica relativa alla lista "Sigillo", nel caso di mancata ricezione, può essere reperita nell’archivioon-line (dall'1 gennaio 2002 il materiale della lista è già archiviato per argomento in automatico. Lo si puòconsultare dalla home page RUN cliccando su servizi di posta e poi Archivio sigillo).


Le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito WWW.finanze.itLe circolari del Distretto sono reperibili nell'area riservata del sito WWW.notaibergamo.it, unitamente ainumeri arretrati della presente rassegna.Si segnala che nell'area web della RUN dedicata a CNN <strong>Notizie</strong> è inserita la pagina AGORA' che contieneuna selezione degli articoli di stampa riguardanti la categoria e consultabili dal giorno seguente la loropubblicazione.

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