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febbraio 2009 - notaio informatico Riccardo Ricciardi

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Quesito n.275-2008/TQuesito n.stabilito dall’art. 2506-bis c.c., (ad esempio appare incompatibile la disciplina contenuta nei nn. da 3 a8 concernenti le posizioni dei soci delle società coinvolte nella fusione), né il rispetto del termine disessanta giorni a garanzia dei creditori di cui all’art. 2503 c.c., non occorrono né la relazione alprogetto di scissione, né la relazione degli esperti di cui all’art. 2506-ter c.c.E’ invece opportuno redigere una situazione patrimoniale, tenuto conto che l’autorità governativa, insede di controllo ai fini dell’iscrizione della scissione nel registro delle persone giuridiche, dovràvalutare l’adeguatezza del patrimonio ai fini della realizzazione dello scopo.Sussistono dubbi in merito alla necessità di redigere, in seguito all’approvazione delle delibere, unapposito atto di scissione.In tema di «plusvalenze immobiliari - Cessione a titolo oneroso di terreno ricadente in zonaagricola EP - Agricola produttiva».E’ stato chiesto se la cessione di un terreno ricadente in zona “EP - Agricola produttiva” che, seppurclassificata come agricola, è suscettibile di utilizzazione edificatoria secondo prescrizioni ed indiciparzialmente diversi da quelli di una tradizionale zona “E”, sia suscettibile di determinare plusvalenzaimmobiliare ai sensi dell’art. 67, comma 1, lettera b) del Tuir.L’Ufficio ha ricordato che nell’ambito dell’art. 67, comma 1, lettera b) del Tuir, occorre considerare:a) da un lato la fattispecie della cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati da non più dicinque anni, esclusi quelli pervenuti per successione, tra i quali sono certamente da annoverarsi,accanto ai fabbricati, i terreni agricoli;b) dall’altro, la fattispecie disciplinata nella seconda parte dell’articolo in questione che concerne lacessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumentiurbanistici vigenti al momento della cessione, che dà luogo a reddito imponibile anche laddove siaposta in essere oltre il quinquennio dall’acquisto ed altresì nell’ipotesi in cui il terreno sia pervenutoper successione.La cessione a titolo oneroso del terreno in questione non dovrebbe determinare plusvalenza ai sensidell’art. 67, comma 1, lettera b), seconda parte, del Tuir, salvo che intervenga nel quinquenniodall’acquisto, in virtù della prima parte dell’art. 67, comma 1, lettera b) del Tuir.L’Ufficio ha avvisato che il caso in esame presenta profili di problematicità, attesa la peculiarità diquella particolare zona agricola (in cui concretamente si potrebbe parzialmente edificare) masembrerebbe possibile sostenere che questa circostanza non valga ad incidere sulla qualificazionedell’area in base allo strumento generale di pianificazione urbanistica ed a rendere, di conseguenza, ilterreno di cui trattasi edificabile in senso proprio, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, delD.L. n. 223/2006.SULLA NOZIONE DI AREA EDIFICABILEL’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006 (cd. D.L. Bersani), convertito in Legge n. 248/2006, haprovveduto a chiarire il concetto di “area edificabile” ai fini fiscali (nuova definizione introdotta aglieffetti dell’ICI, ma estesa altresì al sistema dell’IVA, delle imposte sui redditi, delle imposte di registroipotecaria e catastale): è considerata fabbricabile un’area “utilizzabile a scopo edificatorio secondo lostrumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione da partedella regione o dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”.Da tale nozione rimarrebbero quindi esclusi i terreni agricoli e tutti quelli che non sono suscettibili diutilizzazione edificatoria per essere soggetti, ad esempio, a vincoli di inedificabilità imposti non solodagli strumenti urbanistici, ma anche da leggi statali e regionali a tutela degli interessi storici, artistici,architettonici, paesaggistici, ambientali eccetera.L’intervento normativo chiarificatore ha sostanzialmente anticipando la qualificazione dellaedificabilità al momento della mera adozione dello strumento urbanistico generale da partedel Comune, è stata riconosciuta particolare preminenza al PRG (Piano urbanisticocomunale) che ha la funzione di pianificazione urbanistica attraverso la suddivisione delterritorio comunale in zone.Si ricava che affinché un’area possa essere considerata edificabile ai fini tributari sia, al contempo,sufficiente e necessario che la medesima venga così classificata in base allo strumento urbanisticogenerale adottato dal Comune.Di conseguenza sembrerebbe possibile ritenere che laddove un terreno ricada, secondo il Pianourbanistico comunale, in zona agricola, non sia considerabile ai fini tributari alla stregua di “areaedificabile”, seppur lo stesso sia suscettibile di un certo utilizzo edificatorio, finalizzato alpotenziamento od al miglior godimento delle strutture agricole.La suddetta ricostruzione appare la più condivisibile (ed è stata accolta anche da sentenze piuttostorecenti, nonostante vi sia anche giurisprudenza di merito orientamento diverso) soprattutto alla lucedelle nuove norme che chiariscono che per rilevare come edificabili ai fini fiscali i terreni devonoessere così qualificati dagli strumenti urbanistici generali adottati dai comuni.L’Agenzia delle Entrate, in un recente intervento (in ordine al trattamento fiscale di una locazione diterreno agricolo su cui installare apparecchiature necessarie per lo svolgimento dell’attivitàcommerciale) ha chiarito che, in assenza di variante al piano regolatore generale, un terreno ricadentein zona territoriale di preminente interesse agricolo, pur se utilizzato a fini produttivi, non possaessere ritenuto utilizzabile a scopo edificatorio alla luce della disposizione di cui art. 36, comma 2 delD.L. n. 223/2006, secondo cui rileva la qualificazione che l’area riceve dallo strumento urbanisticoadottato dal comune.E’ stato segnalato infine che esiste un certo indirizzo giurisprudenziale, formatosi in tema di prelazioneagraria, secondo cui “una volta assegnata a una certa zona una edificabilità maggiore di quellaconsiderata normale per le zone agricole e non vincolata alle esigenze dell’agricoltura, si è, per ciòstesso, in presenza di una zona edificabile di espansione urbana, sottratta al retratto in favore deicoltivatori diretti”.Costituzione di Banca di Credito Cooperativo per pubblica sottoscrizione e proroga del


32-<strong>2009</strong>/IQuesito n.38-<strong>2009</strong>/IQuesito n.31-<strong>2009</strong>/TtermineE’ stato chiesto se sia legittima la proroga del termine previsto dal Programma di pubblicasottoscrizione di una Banca di Credito Cooperativo, tramite pubblicazione della notizia sul quotidiano,senza porre in essere alcun'altra formalità (o se occorra, invece, far deliberare formalmente dalComitato dei promotori una proroga del termine e quindi, la modifica al programma depositato),tenuto conto che il Programma è stato depositato presso <strong>notaio</strong> in esenzione dall'obbligo dipubblicazione del prospetto informativo, in base al Regolamento Emittenti (Deliberazione Consob 14maggio 1999 n. 11971) avendo la Banca costituenda un capitale inferiore ad € 2.500.000.00,precisandosi che il Programma prevede appunto che della proroga venga data notizia al pubblicomediante pubblicazione su un determinato quotidiano.L’Ufficio ha precisato che l’art. 2333 c.c., nel prevedere che la società possa essere costituita ancheper mezzo di pubblica sottoscrizione, precisa che il programma deve indicare, tra l’altro, il termineentro il quale deve essere stipulato l'atto costitutivo. La circostanza che la prorogabilità del termineper la stipula dell’atto costitutivo sia già prevista nel programma, non sottrae la prorogaeffettivamente decisa, alle stesse formalità cui è soggetto il documento. Trattandosi, infatti, dimodifica, quanto al termine per la sottoscrizione, del programma, esso:a) dovrà da un lato corrispondere alla volontà dei promotori, i quali, benché non necessariamentedestinati a divenire soci della società, hanno una precisa responsabilità patrimoniale ex art. 2338 c.c.sicché la relativa sottoscrizione da parte dei promotori sarà indispensabile;b) e dall’altro lato, per un principio generale di congruità di forme, per cui l’atto modificativo deverivestire la stessa forma dell’atto modificato, sarà parimenti soggetto all’autenticazione ed al depositopresso il <strong>notaio</strong>.Fusione per incorporazione di società di capitali interamente partecipata in societàcooperativa in liquidazione coatta amministrativaE’ stato chiesto:− Se sia ammissibile per una società di capitali fondersi per incorporazione in una societàcooperativa senza dover prima trasformarsi in quest'ultimo tipo sociale;− Se sia ammissibilità per una società cooperativa, ancorché soggetta alla procedura dellaliquidazione coatta amministrativa, di adottare la procedura di fusione con una SRL (tenuto conto chel'attuale formulazione dell'art. 2501 c.c. non contempla più il divieto di partecipare a fusioni da partedi società soggette a procedure concorsuali);− quale sia l'organo preposto a deliberare l'approvazione del progetto di fusione (assemblea dellasocietà o commissari liquidatori) e di quali autorizzazioni tale organo si debba munire.Sul primo punto l’Ufficio ha risposto che è ammissibile la c.d. fusione trasformativa (con passaggiodallo causa lucrativa alla causa mutualistica), senza che ciò comporti l’obbligo di procedere prima allatrasformazione e poi alla fusione: in tale ipotesi si ha la combinazione – in unico contesto – delleregole della fusione con quelle della trasformazione (per quanto concerne l’opposizione il termine èugualmente di 60 giorni -artt. 2500-novies c.c e 2503 c.c., mentre servirà il voto favorevole dei dueterzi degli aventi diritto ex art. 2500-septies, comma 3, c.c.).Riguardo al secondo profilo l’Ufficio ha precisato che se anche è vero che con la riforma è caduto illimite alla partecipazione alla fusione per le società soggetta a procedura concorsuale, è chiaro che lapartecipazione non è indiscriminatamente ammessa, dovendosi valutare, caso per caso, lacompatibilità dell’operazione di fusione con la finalità (e con lo stato) della procedura concorsuale.Nel caso specifico in cui l’incorporanda interamente posseduta è in bonis, mentre soggetta aprocedura è l’incorporante, la fusione si giustifica con la maggior convenienza della liquidazione delpatrimonio della controllata insieme a quello della controllante, in luogo della vendita dellapartecipazione, e che mentre non è configurabile un rischio di pregiudizio in capo ai soci, dato che lasocietà è interamente posseduta, diversamente è a dirsi per i creditori della società incorporanda:costoro, tuttavia, avranno sempre il diritto di opposizione ex art. 2503 c.c..Quanto al terzo punto si ritiene che, nella liquidazione coatta amministrativa, gli organi della società,benché non formalmente sciolti, siano posti in uno stato di quiescenza: l’art. 200 l. fall., prevede,infatti, che dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione, cessano le funzioni delleassemblee e degli organi di amministrazione e controllo, le cui competenze sono assunte dalcommissario liquidatore.Tuttavia il commissario liquidatore non subentra agli organi sociali quale organo straordinario,restando organo della procedura, competente per i soli atti di amministrazione e gestione delpatrimonio della società. Tutte e altre funzioni attinenti all’organizzazione della società restano dicompetenza degli organi sociali (così anche per l’approvazione del progetto di fusione).In ogni caso, trattandosi di operazione di natura straordinaria, per dare attuazione alla fusione sarànecessaria l’autorizzazione della autorità di vigilanza sulla liquidazione, ai sensi dell’art. 206, comma2, l. fall.In tema di « Rappresentazione in linea collaterale - Franchigia ».E stato chiesto se, in caso di successione per rappresentazione al fratello o alla sorella (e dunque inlinea collaterale), al rappresentante possa comunque riconoscersi la franchigia di 100.000 euro [di cuiall’art.2, comma 48, lett. a bis) del d.l. n.262 del 2006 così come approvato in sede di conversione adopera della legge n.286 del 2006 e successivamente modificato dall’art.1, comma 77. lett. a) dellalegge n.296 del 2006], come è noto, infatti, ai sensi dell’art.467 c.c. “la rappresentazione fasubentrare i discendenti legittimi o naturali nel luogo o nel grado del loro ascendente in tutti i casi incui questi non può o non vuole accettare l’eredità o il legato”. Il problema è dunque se ai fini fiscalil’istituto civilistico della rappresentazione sia utilizzabile solo limitatamente all’individuazione dellaquota dell’attivo devoluta agli eredi o se comporti anche l’applicazione di tutti i meccanismideterminativi dell’imposta (tra cui l’applicazione della franchigia) in ragione delle caratteristiche delrappresentato.


ma devi avere ID e password (traibili dall'assicurata di rinnovo)Circolari, Risoluzioni e Note ministerialiRisoluzione AgenziaEntrate30 gennaio <strong>2009</strong>n.26/ERisoluzione AgenziaEntrate30 gennaio <strong>2009</strong>n.28/ETeleconferenza ItaliaOggi 17.01.<strong>2009</strong>UnioncamereNota 245311.02.2008Nota MinisteroEconomia e Finanzen.11.432 prot.12.02.<strong>2009</strong>UnioncamereCircolare24 <strong>febbraio</strong> <strong>2009</strong>,prot. n. 2991Agenzia delle EntrateRisoluzione25 <strong>febbraio</strong> <strong>2009</strong>n. 52/EDETRAZIONE SPESE DI MEDIAZIONEL’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione Irpef del 19% sui compensi perl’intermediazione immobiliare pagati per la firma del preliminare spetta solo se ilcompromesso di vendita viene registrato. Se, successivamente, il contratto di vendita nonverrà stipulato, la detrazione operata in dichiarazione dei redditi da parte del promissarioacquirente dovrà essere restituita.PLUSVALENZE NELLE VENDITE CON RISERVA DI PROPRIETA’Ai fini della decorrenza del quinquennio per la detassazione della plusvalenza sulle cessioni dibeni immobili acquistati con patto di riservato dominio, la disponibilità degli immobili si hanel momento del pagamento dell’ultima rata, in quanto solo in quel momento il compratoreacquista la proprietà della cosa.L’effetto traslativo, quindi, non si ha prima del pagamento dell’ultima rata, anche se ilcompratore acquista immediatamente il godimento del bene, assumendosi i rischi relativi adun eventuale perimento dell’oggetto.IVA – RESPONSABILITA’ SOLIDALE DEL COMPRATOREL’acquirente dell’immobile non risponde del pagamento dell’Iva richiestadall’Amministrazione finanziaria al venditore a seguito di accertamento di maggior valore: laresponsabilità solidale del compratore ai sen-si dell’art. 60-bis, c. 3-bis D.P.R. 633/1972 èinfatti limitata al corrispettivo pattuito ed effettivamente oc-cultato.ABROGAZIONE DEL LIBRO SOCISecondo Unioncamere lo status di socio si acquisisce non con il deposito dell’atto ditrasferimento delle quote, come prevede la nuova versione dell’art. 2470 C.C., ma dalleiscrizione dell’atto presso il Registro delle Imprese. Questo ultimo espleterà un controlloesclusivamente formale in merito agli atti di allineamento, che dovranno avvenire entro ilprossimo 30.03.<strong>2009</strong>, lasciando la piena responsabilità sui contenuti a carico degliamministratori. L’obbligo non riguarderà le cooperative a responsabilità limitata, checontinueranno a tenere il libro dei soci.INTERESSI SUI MUTUI A TASSO VARIABILEIl Ministero dell’Economia stabilisce che anche i prestiti a rata costante (con tasso e duratavariabile) avranno diritto all’agevolazione consistente nella fissazione di un “tetto” al 4% pergli interessi da versare.La riduzione dei tassi provocherà, a parità di rata (che è costante), un aumento della quotacapitale da ammortizzare ed una più rapida riduzione del debito residuo, determinando unaminor durata del piano di ammortamento.L’agevolazione si applica anche ai mutuatari in ritardo nei versamenti, a meno che non siaintervenuta (prima o nel corso del <strong>2009</strong>) la decadenza del beneficio del termine o larisoluzione del contratto di mutuo stesso.Circolare su bilanci XBRL e atti in formato Pdf/a - D.P.C.M. 10 dicembre 2008I bilanci chiusi al 31.12.2008 potranno essere depositati con le vecchie modalità; il formatoelettronico elaborabile (Xbrl) si applicherà invece a partire dalle società di capitali conesercizio chiuso dopo il 16.02.<strong>2009</strong>.Successione: l'immobile usucapito entra sempre in dichiarazioneGli eredi o i legatari sono tenuti a inserire nella dichiarazione di successione l'immobileusucapito dal “de cuius”, anche nell'ipotesi in cui l'acquisto non sia stato accertato consentenza: l'acquisto del diritto per usucapione avviene per legge, nel momento in cui maturail termine previsto dalle norme del codice civile (articoli 1158 e seguenti). Rappresentaoramai un orientamento pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale l'accertamentoper via giudiziale dell'intervenuta usucapione da luogo ad una sentenza accertativa, aventenatura dichiarativa e non costitutiva. A tal fine la trascrizione, in base all'articolo 2651 delcodice civile, della sentenza da cui risulta acquistato per usucapione la proprietà dei beniimmobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi ha natura di pubblicità-notizia,in quanto assolve allo scopo di garantire completezza ai pubblici registri.Ciò posto, nella fattispecie riguardante la legittimità dell’indicazione in dichiarazione disuccessione di un immobile acquistato per usucapione, pur in assenza della sentenzaaccertativa di tale acquisto, si applica l’art. 9, c. 1 del D. Lgs. 31.10.1990, n. 346, per ilquale “L’attivo ereditario è costituito da tutti i beni e diritti che formano oggetto dellasuccessione, ad esclusione di quelli non soggetti all’imposta a norma degli articoli 2, 3, 12 e13”. Ne consegue che qualora nell’asse ereditario sia presente un bene immobile acquisitoper usucapione dal de-cuius e manchi una sentenza accertativa di tale diritto, gli eredi o ilegatari sono tenuti a inserire nella dichiarazione di successione i dati identificativi di dettobene, specificando che l’acquisto è avvenuto per usucapione.Gli uffici che ricevano una dichiarazione di successione nella quale siano stati inseriti i datiidentificativi di immobili, che l’erede o il legatario assume essere stati usucapiti dal de-cuius,devono procedere a liquidare l’imposta limitandosi all’esame della dichiarazione, ai sensidell’art. 33, c. 1 del TUS, senza che sia necessario effettuare ulteriori accertamenti circa latitolarità dei beni indicati come facenti parte del patrimonio ereditario.


MinisteroInfrastrutture eTrasportiCIRCOLARE2 <strong>febbraio</strong> <strong>2009</strong>n. 617Ministero dell’InternoDipartimento per lelibertà civili el’immigrazioneCircolare17 <strong>febbraio</strong> <strong>2009</strong>prot. n. 738Garante per laprotezione dei datipersonaliDISPOSIZIONE12 <strong>febbraio</strong> <strong>2009</strong>(GU n. 45 del 24-2-<strong>2009</strong>)Guardia di FinanzaCircolare1/2008Italia Oggi 27.02.<strong>2009</strong>p. 31Agenzia EntrateRisoluzione24 <strong>febbraio</strong> <strong>2009</strong>n. 46/EIstruzioni per l'applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cuial decreto ministeriale 14 gennaio 2008.La circolare contiene le istruzioni per applicare le nuove norme tecniche per le costruzionipreviste dal D.M. Infrastrutture e Trasporti 14.01.2008.(GU n. 47 del 26-2-<strong>2009</strong> - Suppl. Ordinario n.27)Ricongiungimenti familiari. Nuovi chiarimentiIl Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, Direzionecentrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, ha fornito ulteriori chiarimenti sullenuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare in base all'articolo 29 del TestoUnico sull’immigrazione, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo n.160 del3 ottobre 2008.I chiarimenti riguardano il rilascio di nulla osta al ricongiungimento familiare a favore distranieri segnalati nel Sistema d'informazione Schengen (Sis).Per l'ipotesi in cui il ricongiungimento venga richiesto per un familiare che risulta iscritto nelSis, il Dipartimento sottolinea nella circolare protocollo n.738 l'opportunità che gli Sportelliunici accertino il possesso dei requisiti di reddito e alloggio da parte del richiedente primache venga avviato presso la Rappresentanza diplomatica competente l'iter per lacancellazione dell'espulsione che risulta a carico del familiare.Unificazione e proroga dei termini per l'adempimento delle prescrizioni impartitecon il provvedimento del 27 novembre 2008 ai titolari dei trattamenti effettuati construmenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni diamministratore di sistema.Il Garante per la Protezione dei Dati Personali con Provvedimento 27 novembre 2008(pubblicato in G.U. 24 dicembre 2008, n. 300) (si veda in CNN Notizie del 30 dicembre2008), aveva prescritto una serie di misure e accorgimenti per i titolari dei trattamentieffettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di"amministratore di sistema".Il provvedimento prevedeva che tutti i "trattamenti in corso" debbano essere adeguati entro120 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e quindi entro il 23 aprile <strong>2009</strong> (vedi inCNN Notizie del 21 gennaio <strong>2009</strong>).Tale termine è stato ora prorogato al 30 giugno <strong>2009</strong>.OPERAZIONI SU C/C NON GIUSTIFICATENegli accertamenti derivanti dalle indagini finanziarie i prelevamenti dal conto corrente nongiustificati rappresentano ricavi o compensi e si aggiungono ai ricavi così come le entrateimmotivate, con il rischio concreto di una doppia imposizione.Le vetrine delle agenzie immobiliari sono considerate tra le possibili fonti di cognizionedell’evasione fiscale nel settore: nell’ambito dell’attività di acquisizione d informazioni sulterritorio, la Guardia di Finanza effettuerà anche controlli periodici, con rilievi fotografici,delle offerte esposte dagli intermediari.RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI NELLE FUSIONI INVERSEAnche per le fusioni inverse è possibile riallineare i valori fiscali con quelli civili, attraversol’imputazione del disavanzo ai beni provenienti dalla controllante-incorporata e il pagamentodell’imposta sostitutiva con aliquota al 12, 14 o 16%. Non possono essere fiscalmenterivalutati, però, i beni che già facevano parte, anteriormente alla fusione, del patrimonioaziendale della controllata-incorporante. Secondo l’Agenzia delle Entrate, ciò non è possibilenemmeno se il disavanzo è imputato all’avviamento emerso nel bilancio della incorporante aseguito della fusione e riferito alla struttura economico-aziendale dell’incorporante stessa.Scadenzario1 gennaio <strong>2009</strong> Da oggi diventano operative anche in Italia le misurecomunitarie sui trasferimenti transfrontalieri di denarocontenute nel regolamento CE n. 1889/20051 gennaio <strong>2009</strong> Entra in vigore il regolamento di esecuzione del regolamento(CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondoeuropeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo esul fondo di coesione.Il D.P.R. che disciplina le condizioni di ammissibilità alcofinanziamento comunitario delle diverse tipologie di speseoggetto di rendicontazione alla Commissione europea, inesecuzione del Regolamento comunitario CE1083/2006 (vedila notizia già segnalata in CNN Notizie del 22 settembre2008).Le spese per le parcelle notarili e le "spese legali" (art. 3,comma 3) rientrano fra quelle che potranno essere ammessenei Programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati daiFondi strutturali, in attuazione del Quadro strategiconazionale 2007-2013.1 gennaio <strong>2009</strong> Aumenta la tassazione sul “capital gain”: la base imponibile,D.Lgs. 19 novembre 2008, n.195(GU n. 291 del 13-12-2008)D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196(GU n. 294 del 17-12-2008)


attualmente fissata al 40% della plusvalenza realizzata, èincrementata al 49,72%. La nuova misura riguarda lecessioni cosiddette “qualificate”, ossiaa) quelle relative a partecipazioni in società di capitali cheattribuiscono il 20% dei diritti di voto;b) le partecipazioni senza diritto di voto e quelle in società dipersone superiori al 25% del capitale sociale.Nessuna novità, invece, per le partecipazioni non qualificate(imposta sostitutiva del 12,50%), le partecipazioni “pex”(tassate sul 5% della plusvalenza) e le partecipazioni insocietà residenti in Paesi o Stati “black list” (imponibili al100%, escluse le azioni quotate non qualificate).1 gennaio <strong>2009</strong> Dovrà essere dichiarata all’Agenzia delle Dogane ognisomma superiore a 10.000 euro (in contanti o mezzi nontracciabili equivalenti) trasportata da o verso l’estero da ognipersona fisica.11 gennaio <strong>2009</strong> A partire da oggi trova applicazione il RegolamentoComunitario applicabile alle obbligazioni extracontrattuali,c.d. Regolamento "Roma II", che stabilisce la leggeapplicabile alle obbligazioni extracontrattuali, modificando intal modo la disciplina di diritto internazionale privatocontenuta negli artt. 61, 62 e 63 della legge 31 maggio1995, n. 218.29 gennaio <strong>2009</strong> Entra in vigore la legge di conversione del D.L. 185/08recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro,occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisiil quadro strategico nazionale (eccezione delle disposizioni dicui all’art. 16, commi da 12-quater a 12-decies, che entranoin vigore il 30 marzo <strong>2009</strong>).Si segnalano per la particolare importanza gli articoli 2 e 16in tema di gratuità delle autenticazioni di dichiarazioni disurrogazione e di abolizione del Libro soci.11 <strong>febbraio</strong> <strong>2009</strong> Entra in vigore il “decreto anticrisi” portante misure urgenti asostegno dei settori industriali in crisi21 <strong>febbraio</strong> <strong>2009</strong> Entra in vigore la Legge di conversione del DL recante misureurgenti in materia di semplificazione normativa.30 marzo <strong>2009</strong> Entrano in vigore le disposizioni di cui all’art. 16, commi da12-quater a 12-decies della legge di conversione del D.L.185/08 recante misure urgenti per il sostegno a famiglie,lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzioneanti-crisi il quadro strategico nazionale.30 maggio <strong>2009</strong> Società non operative: termine ultimo per l’iscrizione nelRegistro delle Imprese della delibera di scioglimento o ditrasformazione (delibera che doveva essere presa entro il 30maggio 2008)30 giugno <strong>2009</strong> Data entro la quale i libretti di deposito bancari o postali alportatore devono essere estinti dal portatore ovvero il lorosaldo deve essere ridotto a una somma non eccedentel’importo di Euro 12.000,0030 giugno <strong>2009</strong> L’art. 41, comma 2, del decreto “milleproroghe ha modificatol’art. 306, comma 2, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (testounico in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghidi lavoro), stabilendo che le disposizioni di cui agli artt. 17,comma 1, lettera a), e 28, nonché le altre disposizioni intema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivicomprese le relative disposizioni sanzionatorie, diventanoefficaci a decorrere dal 30 giugno <strong>2009</strong>.I datori di lavoro dovranno effettuare la nuova valutazionedei rischi ed elaborare il relativo documento, oppureadeguare ai nuovi requisiti quello già predisposto.Tutti i datori sono tenuti all’adempimento: per quelli cheoccupano meno di 10 lavoratori, però, sarà sufficienteun’autocertificazione.Non provvedere all’adempimento comporta il rischio dellasanzione penale, dell’ammenda da 3.000 a 9.000 euro, oltreche della sanzione amministrativa (della quale è responsabileanche il dirigente) da 2.500 a 10.000 euro.1 luglio <strong>2009</strong> Data a partire dalla quale si applicano le disposizionidell’art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazioneD.Lgs. 19.11.2008, n. 195(Gazzetta Ufficiale 13.12.2008,n. 291)Regolamento (CE) n.864/2007 del Parlamentoeuropeo e del Consigliodell'11.07.2007(G.U.C.E. n. L199del 31.7.2007)Legge 28 gennaio <strong>2009</strong>, n. 2(GU n. 22 del 28-1-<strong>2009</strong> -Suppl. Ordinario n.14)D.L. 10 <strong>febbraio</strong> <strong>2009</strong>, n. 5(GU n. 34 del 11-2-<strong>2009</strong>)LEGGE 18 <strong>febbraio</strong> <strong>2009</strong>, n. 9Conversione del DL 22 dicembre2008, n. 200(GU n. 42 del 20-2-<strong>2009</strong> -Suppl. Ordinario n.25)Legge 28 gennaio <strong>2009</strong>, n. 2(GU n. 22 del 28-1-<strong>2009</strong> -Suppl. Ordinario n.14)Art.1 commi 128 e 129 Legge24.12.2007 n.244 (Finanziaria2008)D.Lgs 21 novembre 2007, n.231, art.49, modificato dal D.L.25 giugno 2008, n. 112 art.32Art. 41, comma 2, del decreto“milleproroghe”D.L.31.12.2008 n.207(Gazzetta Ufficiale 31.12.2008,n. 304)D.L.gs. 19.08.2005 n.192D.L.gs. 29.12.2006 n.311


energetica degli edifici) alle singole unità immobiliari, nelcaso di trasferimento a titolo oneroso.(G.U. 1.02.2007 n.26)1 luglio <strong>2009</strong> Tracciabilità dei compensi ai professionisti.Art.35 comma 12 bis Legge 248Entra in vigore il limite dei 100,00 Euro per il pagamento in del 4 agosto 2006contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma (G.U. n.186 dell’11.08.2006)dell’art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dalmodificato dall’art.1 comma 69comma 12 dell’art.35 della legge di conversione del “Decretodella Legge 27.12.2006 n.296Bersani”(Finanziaria 2007)abrogato dal D.L. 25 giugno200829 novembre <strong>2009</strong> In tema di posta elettronica certificata dei notai ed altriprofessionisti, l’art. 12, comma 7, del D.L. 185/ 2008, n. 185dispone che “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiticon legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegiil proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro unanno dalla data di entrata in vigore della presente legge.Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile invia telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativoindirizzo di posta elettronica certificata”.Riguardo ai notai, è da ritenersi che la comunicazione – daadempiersi entro il 29 novembre <strong>2009</strong> – debba essereeffettuata al consiglio notarile distrettuale, a cui incombel’obbligo di pubblicazione telematica dei dati identificativi deinotai del collegio (salva la possibilità che detta pubblicazionesia effettuata sul sito del Consiglio nazionale del Notariato acura – o per conto – e sotto la responsabilità dei consiglidistrettuali).31 dicembre <strong>2009</strong> Scadenza del termine per le agevolazioni PPC (applicabilianche agli acquisti dell’imprenditore agricolo professionale,iscritto nell’apposita gestione previdenziale)31 dicembre <strong>2009</strong> In tema di riordino delle IPAB Scade la proroga del termine –previsto dall’art. 4, comma 4, del D. Lgs. 4 maggio 2001, n.207, per usufruire delle agevolazioni fiscali previste per gliatti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza cheprocedano al riordino in aziende di servizi o in personegiuridiche di diritto privato (esenzione dalle imposte diregistro, ipotecarie e catastali).D.L. 29 novembre 2008, n. 185,art. 12, comma 7(in Suppl. ord. alla G.U. n. 280del 29.11.2008)Art. 2, comma 8, della legge 22dicembre 2008, n. 203 (inSuppl. ord. allaG.U. n. 303 del 30.11.2008)Art. 2, comma 10, legge22.12.2008, n. 203(Suppl. ord. alla G.U. n.303 del 30.11.2008)Segnalazione di giurisprudenzaCassazione28753/08Da Il Sole 24 ore2.02.<strong>2009</strong>CassazioneSentenza6.11.2008n. 26746sez. II civileCassazionesentenza16.01.<strong>2009</strong>n. 973sez. III civileCassazioneSentenza21.11.2008n. 27783sez. I civileNOTAIO: OBBLIGO DELLE VISUREIl <strong>notaio</strong> rogante il trasferimento di proprietà immobiliare deve sempre effettuare le visureipotecarie. Anche se l’acquirente è al tempo stesso rappresentante dell’alienante, il <strong>notaio</strong>, non èesonerato da eventuali responsabilità.DONAZIONE INDIRETTA DELL’IMMOBILEAi fini della configurabilità della donazione indiretta d'immobile, è necessario che il denaro vengacorrisposto dal donante al donatario allo specifico scopo dell'acquisto del bene o mediante ilversamento diretto dell'importo all'alienante o mediante la previsione della destinazione dellasomma donata al trasferimento immobiliare. Non ricorre, pertanto, tale fattispecie quando il danarocostituisca il bene di cui il donante ha inteso beneficiare il donatario e il successivo reimpiego siarimasto estraneo alla previsione del donante.(Nel caso di specie la Suprema Corte ha stabilito che la mera elargizione di somme di danaromediante assegni circolari, non potesse qualificarsi donazione indiretta ed ha invalido il negozioconcluso per il difetto di forma solenne).RISCATTO DI FONDO RUSTICOIn tema di riscatto del fondo rustico alienato in violazione del diritto di prelazione il prezzo dovutodal retraente è quello indicato nel contratto di compravendita, restando preclusa al retrattato lafacoltà di far valere esborsi ulteriori.RAPPRESENTANZA E CONFLITTO D’INTERESSIIn tema di negozio concluso in conflitto di interessi dall'amministratore unico di società di capitali(nella specie, società a responsabilità limitata), non essendovi separazione tra potere deliberativo epotere rappresentativo della volontà sociale, è inapplicabile l'art. 2391 cod. civ., che riguarda ilconflitto di interessi degli amministratori in presenza di un consiglio di amministrazione, trovando,invece, applicazione la disciplina generale della rappresentanza di cui agli art. 1394 e 1395 cod.civ., i quali costituiscono eccezione al principio generale dell'irrilevanza del rapporto interno trarappresentante e rappresentato.


CassazioneSentenza29.11.2008n. 25984sez. I civileCassazioneSentenza21.11.2008n. 27824sez. II civileCassazioneSentenza n. 25692 <strong>febbraio</strong> <strong>2009</strong>Sezione IICassazioneordinanzan. 193927 gennaio <strong>2009</strong>CassazioneSentenzan.608011 <strong>febbraio</strong> <strong>2009</strong>Cassazionesentenza2 <strong>febbraio</strong> <strong>2009</strong>,n. 3029sez. II civileCassazioneSentenza3 dicembre 2008COMUNIONE LEGALE ATTI DI DISPOSIZIONE DI BENI COMUNIIn tema di comunione legale tra coniugi, tutti gli atti di disposizione di beni immobili ad essaappartenenti, compiuti da uno solo dei coniugi, senza il necessario consenso dell'altro ovverosia inviolazione della regola dell'amministrazione congiunta, sono validi ed efficaci e sottoposti alla solasanzione dell'annullamento ai sensi dell'art. 184 cod. civ., in forza dell'azione proponibile dalconiuge entro i termini previsti dalla stessa normaSUCCESSIONI – NULLITA’ DEL TESTAMENTO PUBBLICONel testamento pubblico, quando il <strong>notaio</strong> fa menzione di una dichiarazione del testatoreriguardante, ai sensi dell'art. 603 cod. civ., una causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto (nellaspecie la condizione di analfabeta) il testamento è valido solo se tale causa effettivamente sussista,derivandone in caso contrario il difetto di sottoscrizione e, quindi, la nullità del testamento perdifetto di un requisito formale.(Nella fattispecie, la Corte ha confermato la sentenza di appello che aveva accertato la naturamendace della dichiarazione del testatore di essere analfabetica ed aveva ritenuto nullo iltestamento per difetto di sottoscrizione).COMUNIONE LEGALE – ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALIL’aumento di partecipazione al capitale di società effettuato da uno solo dei coniugi in costanzadi matrimonio costituisce oggetto della comunione legale, rientrando tra gli acquisti ai sensidell’art. 177 lettera a) cod. civ. Ne consegue l’inclusione nella divisione una volta cessatal’efficacia del regime patrimoniale legale coniugale.I) Lo status di socio non attribuisce al partecipante ad una società di persone una posizionegiuridica soggettiva qualificabile in termini di diritto di credito avente ad oggetto la restituzione delconferimento o di una quota proporzionale del patrimonio sociale, giacché, anteriormente alverificarsi di una causa di scioglimento della società o del vincolo sociale, è ipotizzabile in favore delsocio soltanto un’aspettativa economica, legata all’eventualità che, al momento dello scioglimento,il patrimonio della società abbia una consistenza attiva tale da giustificare l’attribuzione pro quotaai partecipanti alla società di valori proporzionali alla loro partecipazione.La quota sociale va invece ricondotta nella nozione di beni mobili fornita dagli artt. 810 ed 812,u.c., c.c., perché, essendo trasferibile a terzi inter vivos e mortis causa ed assoggettabile anche adespropriazione forzata, pur se per l’opponibilità del trasferimento alla compagine sociale occorre ilconsenso degli altri soci, costituisce una cosa immateriale che può formare oggetto di diritti.L’iniziale partecipazione di uno dei coniugi ad una società di persone ed i suoi successivi aumenti,ferma la distinzione tra la loro titolarità e la legittimazione all’esercizio dei diritti nei confronti dellasocietà che essi attribuiscono al socio, rientrano conseguentemente tra gli acquisti che, a normadell’art. 177, lett. a), c.c., costituiscono oggetto della comunione legale tra i coniugi, anche seeffettuati durante il matrimonio ad opera di uno solo di essi, e non beni personale, ove non ricorrauna delle ipotesi previste dall’art. 179 c.c.II) Nelle società di persone il singolo socio ha diritto all’immediata percezione degli utili risultantidal bilancio dopo l’approvazione del rendiconto. Ne consegue che gli utili della società di persone, incaso di mancata distribuzione e di loro accantonamento, salvo che sussista una specifica deliberasociale in senso contrario non costituiscono un incremento del patrimonio della società, maconservano la loro originaria natura di crediti dei singoli soci nei confronti della società, e che il loroutilizzo per un aumento di capitale sociale costituisce unicamente una particolare modalitàdell’apporto che ad esso abbiano dato i singoli soci.Non possono, pertanto, essere riferiti allo status di socio acquisito da un coniuge anteriormente almatrimonio gli aumenti della sua partecipazione effettuati con utili degli esercizi precedenti che lasocietà non aveva distribuito ai soci.I contributi versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato sono deducibili dalreddito professionaleI contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge (nellaspecie, contributi versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato) sono deducibili ai sensidell’art. 50, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, il quale consente, per la determinazionedel reddito di lavoro autonomo, la deduzione delle spese “inerenti” all’esercizio dell’arte e dellaprofessione, per tale dovendosi intendere non soltanto quelle necessarie per la produzione delreddito, ma anche quelle che sono una immediata derivazione del reddito prodotto.DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DEL LIQUIDATOREIl liquidatore di una società che si autopaga il compenso, determinandone il compenso, rischia ilcarcere per appropriazione indebita. La Cassazione ha confermato la condanna nei confronti diun commercialista che, nominato liquidatore di una Spa, aveva percepito più di 61mila euro perl’attività prestata. Al liquidatore non è permesso poter quantificare da sé il compenso. L’art.2276 del codice civile dispone che ai liquidatori di società per azioni sono applicate le normerelative agli amministratori. In particolare, nel caso in oggetto, la Cassazione ha confermato chedeve essere applicato l’articolo 2389 del codice civile.DIVISIONE EREDITARIA – MASSE PLURIMENel caso di divisione di beni oggetto di comproprietà provenienti da titoli diversi e, quindi,appartenenti a diverse comunioni, è possibile procedere ad un'unica divisione invece che a tantedivisioni quante sono le masse solo con il consenso di tutte le parti, consenso che non può risultareda una manifestazione tacita o da un semplice comportamento processuale non oppositivo avversola domanda di divisione unitaria, ma deve realizzarsi in uno specifico e apposito negozio giuridicoda cui evincere in modo inequivocabile tale comune volontà.NOTAIO – RESPONSABILITA’È senz’altro errata l’affermazione secondo la quale, in sostanza, coincidendo nella stessa personaacquirente e venditrice, la prima non potrebbe pretendere il risarcimento dei danni che si era


n. 28753sez. II civileCassazionesentenza19 settembre2008n. 35999sez. V penaleCassazioneSentenza20 gennaio <strong>2009</strong>n. 1373sez. II civileCassazioneSentenzan.2773/<strong>2009</strong>5.02.<strong>2009</strong>causata come venditrice. Quando, infatti, il rappresentante contrae con se stesso, non viene adessere concluso un contratto con una sola parte (essendo inconcepibile, ad es., che il proprietariodi un bene venda a se stesso), ma emette due dichiarazioni di volontà, una in proprio e l’altra nellaqualità di rappresentante dell’altre parte, con la quale, però, non si identifica. Ne consegue che nonpoteva escludersi la responsabilità del <strong>notaio</strong> rogante per non avere effettuato le visure ipotecarie oper non avere consigliato all’acquirente di effettuarle a sua cura.(Nella fattispecie in esame ne deriva che Tizia (acquirente), quando ha garantito, qualeprocuratrice di Caia (alienante), la libertà da pesi o vincoli pregiudizievoli dell’immobile che andavaad acquistare in proprio non si precludeva il potere di agire nei confronti della venditrice (dallastessa rappresentata) per ottenere il risarcimento dei danni subiti quale acquirente per l’esistenzadi tali pesi o vincoli).MENZIONI URBANISTICHE IN ATTO NOTARILEIntegra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico - e non quello di falso perinduzione del P.U. in atto pubblico - la condotta del privato, parte di un contratto di compravenditaimmobiliare, che dichiari falsamente al <strong>notaio</strong> rogante la conformità dell'immobile allecaratteristiche previste dalla concessione ed ivi autorizzate, in quanto, in tal caso, sussiste a caricodel privato l'obbligo giuridico di dire la verità in ordine alla condizione giuridica dell'immobileoggetto d'alienazione e alla corrispondenza dello stesso agli estremi della concessione, trattandosid'obbligo preordinato alla tutela d'interessi pubblici, connessi all'ordinata trasformazione delterritorio, prevalenti rispetto agli interessi della proprietà, mentre nessun obbligo di verificare lacorrispondenza di tali dichiarazioni al vero incombe sul <strong>notaio</strong> rogante, tenuto solo a recepire ledichiarazioni del privato in ordine all'esistenza e agli estremi della concessione.(Nella specie, le mendaci dichiarazioni riguardavano la condizione giuridica d'immobili costituenti inorigine spazi tecnici, cantine, soffitti ecc., trasformati illecitamente in unità abitative).SUCCESSIONI E DONAZIONI – AZIONE DI RIDUZIONEAl fine della determinazione della porzione disponibile e delle quote riservate ai legittimari, occorreavere riguardo alla massa costituita da tutti i beni che appartenevano al de cuius al momento dellamorte - al netto dei debiti - maggiorata del valore dei beni donati in vita dal defunto, senza chepossa distinguersi tra donazioni anteriori o posteriori al sorgere del rapporto da cui deriva la qualitàdi legittimario.Il diritto, patrimoniale (e perciò disponibile) e potestativo, del legittimario di agire per la riduzionedelle disposizioni testamentarie lesive della sua quota di riserva, dopo l'apertura della successione,è rinunciabile anche tacitamente, sempre che detta rinuncia sia inequivocabile. A questo scopo, larinuncia tacita deve concretizzarsi in un comportamento inequivoco e concludente del soggettointeressato, che sia incompatibile con la volontà di far valere il diritto alla reintegrazione.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione a donazioni compiute dauna madre in favore del proprio figlio, aveva ritenuto che il padre, passato a nuove nozze dopo lamorte della prima moglie, avesse rinunciato tacitamente al proprio diritto di agire in riduzione di talidonazioni per il solo fatto che egli in vita non aveva agito in tal senso, mentre l'azione di riduzioneera stata poi promossa dalla seconda moglie, dopo la morte del medesimo).QUOTE SOCIETA’ IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA E SUCCESSIONELa Corte di Cassazione ha precisato che, relativamente alla successione di quote di società incontabilità semplificata, il valore imponibile, non potendo risultare da un bilancio, deve esseredeterminato in proporzione al valore dei beni e dei diritti posseduti dalla stessa società, al nettodelle passivitàCommissioneTributaria LazioSentenza133/20/08Da Il Sole 24 ore2.02.<strong>2009</strong>CommissioneTributaria ReggioEmilia13.12.2008 n.8CassazioneGiurisprudenza tributariaPERMUTA TERRENO CON IMMOBILE FINITO – PLUSVALENZALa plusvalenza da permuta di un terreno per la realizzazione di un immobile ha rilevanza fiscalesolo nel momento in cui il bene viene effettivamente realizzato, anche se il contribuente havolontariamente riconosciuto un valore assolutamente superiore all’immobile ancora darealizzare.PIANI PARTICOLAREGGIATI – EDIFICAZIONE SULL’AREALa sentenza segnalata ribadisce l’indipendenza soggettiva (ossia dal soggetto che svolgel’edificazione) per l’applicazione dell’imposta di registro agevolata, in risposta ad un ricorso diuna società di capitali che aveva acquistato un terreno edificabile, con i requisiti di cui all’art. 33L. 388/2000 e perciò avvalendosi delle agevolazioni previste nel versamento delle imposte diregistro, ipotecarie e catastali. Secondo l’Agenzia delle Entrate la successiva cessione a terzi diuna porzione di tale terreno necessita del versa-mento del residuo delle imposte, poiché vengonomeno le condizioni di cui alla norma citata. La Ctp di Reggio Emilia chiarisce l’erratainterpretazione da parte dell’Agenzia delle Entrate poiché l’art. 76 della L. 448/2001,interpretativo dell’art. 33 L. 388/2000, ribadisce che affinché sia possibile l’applicazionedell’agevolazione devono sussistere 2 condizioni:- il terreno deve far parte di un piano urbanistico particolareggiato approvato ai sensi dellanormativa statale;- l’edificazione dell’area deve avvenire nel termine di 5 anni dall’acquisto della stessa.AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – CONIUGI IN COMUNIONE LEGALE


ordinanzan.2109del 28.01.<strong>2009</strong>Sezione V civileCassazionesentenzan.2030 del28.01.<strong>2009</strong>CassazioneLa Corte di Cassazione ha ritenuto che spettino le agevolazioni fiscali sulla prima casa acquistatadai coniugi, in regime di comunione, anche se il requisito di stabilire la residenza nel comune diubicazione dell'immobile è posseduto da uno solo di essi. Il requisito della residenza rileva perottenere i benefici fiscali soltanto se riferito alla famiglia; il fatto che i coniugi abbiano sceltoquell’abitazione per viverci supera l’ostacolo della residenza anagrafica che, per qualunquemotivo, uno dei due abbia in un altro Comune.Con l’ordinanza a Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il ricorso presentatodall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione della Commissione Tributaria Regionale dellaSicilia riguardante l’ambito applicativo dell’agevolazione prima casa disposta ratione temporisdall’art. 2 del DL n. 12 del 1985, convertito nella Legge n. 118/1985 ai fini dell’imposta diregistro. In particolare, l’Amministrazione finanziaria aveva chiesto se “nel caso di acquisto delbene per atto stipulato da entrambi i coniugi, che dichiarino di trovarsi in regime di comunionelegale, possa ritenersi che il requisito della residenza nel Comune ove è situato l’immobile siasoddisfatto dall’essere l’immobile destinato a residenza familiare, ancorché uno dei coniugicoacquirenti non risulti ivi residente”.Ebbene, la questione sottoposta al vaglio della Cassazione viene considerata manifestamenteinfondata perché “la giurisprudenza di questa Corte, infatti, ha affermato che, in tema di impostadi registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza variferito alla famiglia, per cui, ove l’immobile acquistato sia adibito a residenza della famiglia, nonrileva la diversa residenza del coniuge di chi ha acquistato in regime di comunione (Cass. n.13085 del 2003; e già Cass. n. 14237 del 2000)”.L’art. 2 del DL n. 12/1985 sopra citato richiedeva che l’immobile acquistato fosse destinato adabitazione principale. Attualmente, la lett. a) della nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa allegata alDPR n. 131/1986 prevede esclusivamente che la residenza sia fissata nel Comune ove si acquistal’immobile e non obbliga all’effettivo utilizzo dello stesso come alloggio dell’acquirente.Com’è noto, nella circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 (paragrafo 2.1.), l’Amministrazionefinanziaria, in relazione alla dichiarazione prevista dalla lettera a) della nota II-bis in questione,ha ritenuto che l’agevolazione competa, nei limiti del 50 per cento, anche se uno solo dei coniugiabbia reso la predetta dichiarazione richiamando espressamente la sentenza 8 settembre 2003,n. 13085 della Corte di Cassazione. In merito a tale presa di posizione dell’Agenzia delle Entrateè stata in altra sede rilevata l’ambiguità del richiamo alla suddetta sentenza del 2003, ove venivaper contro affermata la spettanza dei benefici per l’intero se «la casa acquistata è stata destinataa residenza della famiglia», anche qualora uno dei coniugi, non intervenuto all’atto di acquisto,fosse sprovvisto del requisito di legge concernente la residenza.Di conseguenza, l’ordinanza appare rilevante nella misura in cui conferma –contrariamente a quanto sembra ancora ritenere l’Amministrazione finanziaria – chenel caso in cui l’acquisto interessi due coniugi in regime di comunione legale,l’agevolazione prima casa spetti per l’intero anche se solo uno dei due garantisca ilpossesso del requisito della residenza imposto dalla norma per la fruizione delbeneficio, purché questa coincida con la “residenza della famiglia”, non rilevando ladiversa “residenza anagrafica” dell’altro coniuge.Infatti, secondo la Cassazione ai fini della fruizione dei benefici fiscali in esame il requisito dellaresidenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile deve essere riferito alla famiglia, “con laconseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l’immobileacquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario lacircostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza in tale Comune, e ciò in ogni caso in cui ilbene sia divenuto oggetto della comunione ex art. 177 c. c., quindi sia in caso di acquistoseparato che in caso (come nella fattispecie) di acquisto congiunto del bene stesso”.Sotto il profilo squisitamente civilistico, i giudici rilevano che l’art. 144 c. c., in ossequio all’ampiatutela che l’art. 29 Cost. assegna alla famiglia, prevede che i coniugi fissino la residenza dellafamiglia “secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa”, sicchériconosce che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale e,nel contempo, privilegia le esigenze della famiglia, quale soggetto autonomo rispetto ai coniugi.Il punto nodale dell’ordinanza è rappresentato proprio dall’affermazione del principio secondo ilquale il requisito della residenza in tale ipotesi deve essere riferito alla famiglia, intesa quale“soggetto autonomo”, ovverosia entità a sé stante. La Cassazione sul punto ribadisce quanto giàaffermato in precedenti occasioni (cfr. sentenze nn. 13085 del 2003 e 14237 del 2000),ovverosia che la norma tributaria deve essere letta ed applicata “nel senso che diventaprevalente l'interesse della famiglia rispetto a quello dei singoli coniugi, per cui il metro divalutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione dellapresenza di un’altra entità, quale la famiglia”.D’altronde, ai sensi dell’art. 143 c.c. i coniugi non sono tenuti ad una comune residenzaanagrafica, ma reciprocamente alla coabitazione e, quindi, “una interpretazione della leggetributaria (che del resto parla di residenza e non di residenza anagrafica) conforme ai principi deldiritto di famiglia porta a considerare la coabitazione con il coniuge come elemento adeguato asoddisfare il requisito della residenza ai fini tributari”.IRAP PROFESSIONISTIL’IRAP è dovuta anche quando il titolare dello studio dà l’apporto preminente all’attività tanto daessere insostituibile sia giuridicamente, sia per la clientela, la quale si rivolgerebbe ad altroprofessionista se lui non ci fosse. Il fatto che i suoi collaboratori non sarebbero in grado dimandare avanti l’attività non fa venire meno il requisito dell’autonoma organizzazione richiestoper il prelievo fiscale.OMESSA DICHIARAZIONE ICI


sentenzan. 93/<strong>2009</strong>CassazioneSentenzan.2734del 5.02.<strong>2009</strong>CassazioneSentenzan.2950del 6.02.<strong>2009</strong>CassazioneSentenza9 gennaio <strong>2009</strong>n. 237sez. V civileCassazionesentenza n. 450225.02.<strong>2009</strong>Cassazionesentenza n. 67314.01.<strong>2009</strong>La Corte di Cassazione ha affermato che, in caso di omessa indicazione di un immobile nelladichiarazione Ici, la sanzione applicabile varia dal 100 al 200% dell’imposta dovuta; non èapplicabile, quindi, la sanzione prevista per l’infedele dichiarazione (dal 50 al 100%).TRATTAMENTO FISCALE DI OPERAZIONI SUI FINANZIAMENTILe operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti,contratti e formalità inerenti le operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione edestinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alleloro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali,ivi comprese le cessioni stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istitutidi credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative,statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall’imposta diregistro, di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali.TERMINE DI DECADENZA ACCERTAMENTOLa liquidazione dell’imposta di registro con aliquota ordinaria, a carico del compratore di unimmobile abitativo che abbia indebitamente goduto in sede di registrazione del contratto deltrattamento agevolato (quando i benefici non spettano per falsità della dichiarazioned’indisponibilità di altro alloggio o di quella di mancata fruizione dell’agevolazione in altraoccasione) è soggetta a termine triennale di decadenza a decorrere dalla data in cui l’avviso puòessere emesso e quindi dal giorno della registrazione.EFFICACIA DELLE CIRCOLARI E RISOLUZIONI MINISTERIALILa cosiddetta interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari o risoluzioni, non vincolané i contribuenti né i giudici, né costituisce fonte di diritto, con la conseguenza che a detti attiministeriali non si estende il controllo di legittimità esercitato dalla Corte di Cassazione, in quantoessi non sono manifestazioni di attività normativa, bensì atti interni della medesima PubblicaAmministrazione destinati ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendentima inidonei ad incidere sul rapporto tributario.VALORE PROBATORIO DELLE FOTOCOPIE DEI DOCUMENTINon basta la fotocopia della fattura per dedurre i costi. In azienda deve essere conservatol’originale o il fax (originale), altrimenti l’Amministrazione finanziaria può recuperare le impostesui relativi costi, che diventano indeducibili se documentati da fotocopie. La fotocopia didocumenti originali, che non risultano smarrite o distrutte per cause non imputabili alcontribuente, può sempre essere oggetto di fotomontaggio, e pertanto, non ha lo stesso valoreprobatorio degli originali, apparendo anzi come una documentazione sospetta.BENI CULTURALI ED IMPOSTA DI SUCCESSIONEL’esclusione dei beni soggetti a vincolo artistico e culturale dall’imposta di successionepresuppone l’obbligo, contestuale e tassativo, del verificarsi di due precise condizioni:· che i beni siano sottoposti al vincolo nel periodo precedente all’apertura della successione;· che, relativamente ad essi, siano stati assolti gli obblighi di conservazione e protezione.La mancata dimostrazione degli obblighi di conservazione e protezione, infatti, non consente lalegittima concessione di tale agevolazione.Diritto internazionaleNuova legge russa sulle società a responsabilità limitataNel Codice Civile della Federazione Russa, dall1 luglio <strong>2009</strong>, sarà previsto che il trasferimento di quote di SRL abbialuogo mediante l’intervento del <strong>notaio</strong>, il quale sarà tenuto a controllare la legittimazione del disponente, a provvederealla pubblicità e a fornire alla società le copie dei documenti. Anche il pegno di quote richiede l’intervento del <strong>notaio</strong>.La nuova legge modifica la legge notarile, disponendo che il <strong>notaio</strong> è responsabile per i danni cagionati oppure per ilrifiuto della prestazione.Ettorre - IudicaSegnalazioni di volumi, pubblicazioni e lettureLA PUBBLICITA’ IMMOBILIARE e il Testo Unico delleimposte ipotecaria e catastale (Manuale teorico pratico)(terza edizione) Giuffrè, 2007Roberto Dini SCISSIONI. Strutture, forme e funzioni Ed. Giappichelli 2008 - pp.XXXII-616Raffaella Scotti L’ACQUISTO PER USUCAPIONE COMPIUTO DAL Notariato, IPSOA, 1/<strong>2009</strong>,CONIUGE IN COMUNIONE LEGALE (nota a sentenza) pag.16Giovanni Rizzi LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DOPO IL D.L. Notariato, IPSOA, 1/<strong>2009</strong>,N.112/2008pag.49Marco S.Spolidoro ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/68/CE SU Notariato, IPSOA, 1/<strong>2009</strong>,CONFERIMENTI NON IN CONTANTI, ACQUISTO DI pag.64AZIONI PROPRIE E ASSISTENZA FINANZIARIAEmanuele Calò LA PUBBLICITA’ DELLA PROFESSIO IURIS E DELLE Notariato, IPSOA, 1/<strong>2009</strong>,CONVENZIONI MATRIMONIALI DEGLI STRANIERI pag.100Marco Maltoni LA TRASFORMAZIONE DI COMUNIONE DI AZIENDA O Federnotizie, 1/<strong>2009</strong>, pag.17DI IMPRESA INDIVIDUALE IN SOCIETA’ EVICEVERSA


Segnalazioni di siti web e programmi e serviziAgevolazioni fiscali per i disabili, nuova guida dell'Agenzia delle EntrateSul sitohttp://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/eb7f0045b368e97/GUIDA%20N6_08.pdfè consultabile la nuova guida messa a punto dall’Agenzia delle Entrate, per fornire tutte le informazioni utili per"sfruttare" al meglio le agevolazioni fiscali previste per le persone con disabilità e, in alcuni casi, per i loro familiari.In particolare, la guida illustra il quadro aggiornato delle varie situazioni in cui la normativa tributaria riconoscebenefici fiscali ai contribuenti portatori di disabilità, indicandone con chiarezza chi ne ha diritto. Ad esempio, sonospiegate, in dettaglio, le regole e le modalità da seguire per richiedere le seguenti agevolazioni: la detrazione Irpef peri figli portatori di handicap fiscalmente a carico le detrazioni per le spese sostenute per gli addetti all'assistenzapersonale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana le diverse agevolazioni perl'acquisto di veicoli (Iva agevolata al 4%, detrazione Irpef del 19%, esenzione dal bollo auto e dall'imposta ditrascrizione sui passaggi di proprietà) quelle previste quando si comprano mezzi di ausilio (sussidi tecnici e informatici,cane guida per i non vedenti, servizi di interpretariato per i non udenti) la detrazione del 36% per i lavori diabbattimento delle barriere architettoniche la deduzione dal reddito complessivo annuo delle spese mediche sostenuteper l'assistenza specifica e dei contributi versati per gli addetti all'assistenza personale o familiare.ATTIVATO IL FORUMe.Maccarone ha scritto alla Lista: Cari amici,la gestazione è stata piuttosto lunga, ma alla fine ci sono riuscito :-)Senza nulla togliere alla lista Sigillo (ed alla quale, come potete ben comprendere, va tutta la mia affezione), ho finalmente messo inlinea un forum così come da molti auspicato, me compreso.Il vantaggio del Forum è tutto da sperimentare, e vi invito a iscrivervi numerosi.Per gli amanti della posta elettronica è appena il caso di sottolineare le numerose potenzialità offerte dal pannello di personalizzazioneutente che appare dopo l’iscrizione al forum ed il login allo stesso.Tra di esse quella di modificare l’aspetto delle pagine secondo le proprie preferenze e quella, ancora più importante, di ricevere una e-mail di avviso ogni volta che un determinato argomento viene aggiornato.Lascio a quanti vorranno farlo il piacere di scoprire ..... l’ebbrezza del forum :-)Ma non c’è soltanto questa novità.Ancora più importante il sito sperimentale realizzato in collaborazione con Notartel per la messa a punto di un Wiki notarile.Anche in questo caso sarà interessante leggere le vostre impressioni.Altre novità sono in cantiere, e penso che la noia di queste giornate lavorativamente pallide mi aiuterà a realizzare alcuni progetti deiquali vi darò notizia in seguito.Per collegarsi al Forum: http://www.macnot.eu oppure http://lnx.macnot.eu/forumConvegno sulla "Sicurezza giuridica nella società dell'informazione": nuovi materiali disponibili on lineI lavori del Convegno del Consiglio Nazionale del 25 e 26 settembre 2008 svoltosi a Roma sui temi del documento<strong>informatico</strong> e l'innovazione nella Pubblica Amministrazione si possono visualizzare e ascoltare direttamente sul sitoufficiale del CNN alle pagine "Chi siamo" dedicate ai "Convegni e Materiali" oltre che dall'Area Stampa.Da ottobre si possono scaricare in formato pdf le relazioni e le presentazioni tematiche; sono ora disponibili anche lerelazioni del Prof. Cesare M. Bianca, del Prof. Nino Mazzeo e del Prof. Pietro Sirena.Agenda di incontri di interesse notarilee Convegni> Agendahttp://www.notariato.it/cnn/<strong>notaio</strong>/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=103000&id=1612DATA: Sabato 7 marzo <strong>2009</strong> ore 9,30LUOGO: Milano, Centro Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi 8ARGOMENTO: Il diritto nell’età della tecnicaIl convegno vede coinvolti Antonino Mazzeo, professore di informatica e telecomunicazioni, Pietro Sirena, giurista,Umberto Galimberti, filosofo, Pier Luigi Celli, Amministratore Delegato e Direttore Generale dell’Università LUISS“Guido Carli” di Roma, e Roberto Mazzotta, Presidente della Banca Popolare di Milano. Le conclusioni del convegno,moderato dal giornalista Enrico Regazzoni, sono affidate a Stefano Rodotà, giurista, già presidente dell'Autoritàgarante per la protezione dei dati personali.ORGANIZZAZIONE: Associazione sindacale dei notai della LombardiaIl Consiglio Notarile di Milano ha fissato per Lunedì 16 marzo <strong>2009</strong>, alle ore 18 presso l’Auditorium S. Fedele inMilano, via Hoepli 3/b, una riunione di aggiornamento e formazione.Come di consueto verrà richiesta alla Fondazione Italiana per il Notariato l’attribuzione di crediti formativi.


DATA: Giovedì 26 <strong>febbraio</strong> <strong>2009</strong>, ore 15.00/19.00LUOGO: Sala “S. Galeotti”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bergamo, via Dei Caniana n. 2ARGOMENTO: REGOLE E MODI DEL FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA• I finanziamenti dei soci e la disciplina dell’adeguata capitalizzazioneENRICO GINEVRA (Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università di Bergamo).• Capitale sociale, e struttura finanziaria. Profili economiciGIANCARLO GRAZIOLA (Ordinario di Economia dell’Impresa nell’Università di Bergamo).• Corretto finanziamento e mercato bancario.ANTONIO CAPALDO (McKinsey Italia).• I prestiti dei soci: profili tributariGIANLUIGI BIZIOLI (Professore Aggregato di Diritto Tributario nell’Università di Bergamo).ORGANIZZAZIONE: Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bergamo con il patrocinio del ConsiglioNotarile. Per iscrizioni e per qualsiasi informazione rivolgersi al n. 035-2052865Saranno attribuiti ai notai partecipanti all’intero convegno 4 Crediti Formativi Professionali ed aipartecipanti all’intero corso (7 incontri) 28 Crediti.DATA: Giovedì 12 marzo <strong>2009</strong>, ore 15.00/19.00LUOGO: Sala “S. Galeotti”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bergamo, via Dei Caniana n. 2ARGOMENTO: REGOLE E MODI DEL FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA• Concordato preventivo e fallimentare, autonomia negoziale e classi di creditoriMARIO CAFFI (Studio Legale Caffi-Maroncelli, Bergamo; docente di Diritto Fallimentare nell’Università di Bergamo).• I modelli stragiudiziali: accordi di ristrutturazione e piani di risanamentoGIOVANNI LA CROCE, Studio Commerciale La Croce, Milano).• Autonomia negoziale e controllo giudizialePAOLO FELICE CENSONI (Ordinario di Diritto Commerciale nell’ Università di Urbino).• Concordato e transazione fiscaleDIEGO PISELLI (Studio Legale Piselli, Bergamo; docente di diritto commerciale nell’Università di Bergamo).ORGANIZZAZIONE: Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bergamo con il patrocinio del ConsiglioNotarile. Per iscrizioni e per qualsiasi informazione rivolgersi al n. 035-2052865Saranno attribuiti ai notai partecipanti all’intero convegno 4 Crediti Formativi Professionali ed aipartecipanti all’intero corso (7 incontri) 28 Crediti.DATA: Giovedì 26 marzo <strong>2009</strong>, ore 15.00/19.00LUOGO: Sala Giunta, Confindustria Bergamo, Via G. Camozzi n. 64ARGOMENTO: REGOLE E MODI DEL FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA• Trasferimento d’azienda e cessione di quote. Le garanzie dell’acquirenteMARCO SPERANZIN (Associato di Diritto Commerciale nell’Università di Udine).• Cessione e conferimento d’aziendaGIORGIO BERTA (Studio Commerciale Berta-Nembrini; docente di Economia Aziendale nell’Università di Bergamo).• Cessione d’azienda e profili tributariGIANLUIGI BIZIOLI (Professore Aggregato di Diritto Tributario nell’Università di Bergamo).ORGANIZZAZIONE: Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bergamo con il patrocinio del ConsiglioNotarile. Per iscrizioni e per qualsiasi informazione rivolgersi al n. 035-2052865Saranno attribuiti ai notai partecipanti all’intero convegno 4 Crediti Formativi Professionali ed aipartecipanti all’intero corso (7 incontri) 28 Crediti.DATA: Giovedì 7 aprile <strong>2009</strong>, ore 15.00/19.00LUOGO: Sala Giunta, Confindustria Bergamo, Via G. Camozzi n. 64ARGOMENTO: REGOLE E MODI DEL FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA• Modelli di gestione e responsabilità degli amministratoriARMANDO SANTUS (Notaio in Bergamo).• Articolazione del controllo societario e responsabilità dei controlloriVINCENZO DE STASIO (Associato di Diritto Commerciale nell’Università di Bergamo).• Articolazione dei controlli interni e responsabilità d’impresaPAOLO BASSILANA (Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili, Milano).• Profili penali della responsabilità di amministratori e controllori societariFRANCESCO TAGLIARINI (Ordinario di Diritto Penale nell’Università di Bergamo).ORGANIZZAZIONE: Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bergamo con il patrocinio del ConsiglioNotarile. Per iscrizioni e per qualsiasi informazione rivolgersi al n. 035-2052865Saranno attribuiti ai notai partecipanti all’intero convegno 4 Crediti Formativi Professionali ed aipartecipanti all’intero corso (7 incontri) 28 Crediti.DATA: Giovedì 23 aprile <strong>2009</strong>, ore 15.00/19.00LUOGO: Sala Giunta, Confindustria Bergamo, Via G. Camozzi n. 64ARGOMENTO: REGOLE E MODI DEL FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA• Conformazione della partecipazione e poteri dei soci di maggioranzaMARIO NOTARI (Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università di Brescia).• Autonomia statutaria e partecipazione di minoranzaALBERTO MAZZONI (Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università Cattolica di Milano).• La determinazione del valore di partecipazione in caso di recessoCLAUDIA ROSSI (Ordinario di Economia Aziendale nell’Università di Bergamo).• La determinazione statutaria della quota di liquidazione del socio uscenteCLAUDIO FRIGENI (Docente di Diritto Industriale nell’Università di Bergamo).ORGANIZZAZIONE: Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bergamo con il patrocinio del ConsiglioNotarile. Per iscrizioni e per qualsiasi informazione rivolgersi al n. 035-2052865Saranno attribuiti ai notai partecipanti all’intero convegno 4 Crediti Formativi Professionali ed aipartecipanti all’intero corso (7 incontri) 28 Crediti.


DATA: Giovedì 7 maggio <strong>2009</strong>, ore 15.00/19.00LUOGO: Sala “S. Galeotti”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bergamo, via Dei Caniana n. 2ARGOMENTO: REGOLE E MODI DEL FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA• Partecipazione in società e intestazione fiduciariaENRICO GINEVRA (Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università di Bergamo).• Trust, operazioni straordinarie e patto di famiglia.DANIELE MURITANO (Notaio in Empoli).• Profili tributariGIUSEPPE MARINI (Straordinario di Diritto Tributario nell’Università di Bergamo).• Due ipotesi applicativePAOLO BASSILANA (Studio Legale e Tributario Biscozzi Nobili, Milano).ORGANIZZAZIONE: Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bergamo con il patrocinio del ConsiglioNotarile. Per iscrizioni e per qualsiasi informazione rivolgersi al n. 035-2052865Saranno attribuiti ai notai partecipanti all’intero convegno 4 Crediti Formativi Professionali ed aipartecipanti all’intero corso (7 incontri) 28 Crediti.DATA: Giovedì 21 maggio <strong>2009</strong>, ore 15.00/19.00LUOGO: Sala “S. Galeotti”, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bergamo, via Dei Caniana n. 2ARGOMENTO: REGOLE E MODI DEL FINANZIAMENTO DELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA• Conciliazione e arbitrato amministrato:soluzioni intelligenti per le controversie d'impresa.VINCENZA GIZZO (Camera di Commercio I.A.A. di Bergamo).• L’arbitrato societarioMATTEO RESCIGNO (Ordinario di Diritto Commerciale nell’Università degli studi di Milano).• La conciliazione societariaMARIA CARLA GIORGETTI (Straordinario di Diritto Processuale Civile nell’ Università di Bergamo).• L’arbitraggio societarioLUCA PURPURA (Assegnista di Ricerca in Diritto Commerciale nell’ Università Cattolica di Piacenza)ORGANIZZAZIONE: Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bergamo con il patrocinio del ConsiglioNotarile. Per iscrizioni e per qualsiasi informazione rivolgersi al n. 035-2052865Saranno attribuiti ai notai partecipanti all’intero convegno 4 Crediti Formativi Professionali ed aipartecipanti all’intero corso (7 incontri) 28 Crediti.DATA: 26 marzo <strong>2009</strong> inizierà alle ore 14.30 - termine alle ore 18.00.LUOGO: Sala della Camera di Commercio (Viale Tonale 30, Lecco)ARGOMENTO: “Trust in favore dei soggetti deboli”ORGANIZZAZIONE: Il Consiglio notarile di Como e Lecco, con il patrocinio dell’Associazione “Trust in Italia”La partecipazione all’eventto dà diritto all’attribuzione di 10 crediti formativi professionali.Il programma dettagliato è disponibile sulla home page della Run.

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