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Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti da notai

novembre 2008 - notaio informatico Riccardo Ricciardi

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Quesito n.686-2008/CQuesito n.190-2008/IIn tutti questi casi, trova applicazione l’art. 11, comma 4, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, il qualedispone che “l’atto <strong>da</strong> iscrivere è depositato in originale, con sottoscrizione autenticata, se trattasi discrittura privata non depositata presso un not<strong>ai</strong>o. Negli altri casi è depositato in copia autentica.L’estratto è depositato in forma autentica <strong>ai</strong> sensi dell’art. 2718 del codice civile”.Per quanto espressamente riguar<strong>da</strong> il recesso è stato poi, segnalatoe che la dichiarazione di recessodel socio non esaurisce di per sé il procedimento di cessazione del rapporto sociale rispetto alrecedente:- innanzitutto l’efficacia del recesso può essere immediata o differita, a secon<strong>da</strong> che esso avvenga pergiusta causa o in caso di società contratta a tempo indeterminato. Nella prima ipotesi, il recesso haeffetto immediato, mentre nella secon<strong>da</strong> esso richiede un preavviso di tre mesi;- quando, poi, il recesso diviene efficace, il socio acquista il diritto alla liqui<strong>da</strong>zione della quota, che <strong>ai</strong>sensi dell’art. 2289 c.c. è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui siverifica lo scioglimento del rapporto, e il cui pagamento deve avvenire entro sei mesi <strong>da</strong>lla medesima<strong>da</strong>ta.L’esito di tale procedimento, che determina una variazione nel numero dei soci, la riduzione delpatrimonio sociale e la modifica della misura di partecipazione agli utili ed alle perdite, necessita di unulteriore atto, idoneo a consentire l’iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche dei patti socialiderivanti <strong>da</strong>l recesso del socio, che abbia un contenuto ricognitivo tanto delle varie fasi delprocedimento, che si è concluso con il rimborso del recedente, tanto delle modifiche determinate<strong>da</strong>ll’intero procedimento.In mancanza di un simile atto, per il quale occorre la forma pubblica o l’autenticazione dellesottoscrizioni ex art. 11, comma 4, D.P.R. 581/1995, non sarebbe possibile procedere agliadempimenti pubblicitari richiesti <strong>da</strong>ll’art. 2300 c.c..Apposizione di clausola di riversibilità in <strong>da</strong>ta successiva alla donazioneE’ stato chiesto se sia possibile introdurre una clausola di riversibilità ex art. 791 c.c. successivamentee non contestualmente alla stipula della donazione.La riversibilità ha la natura di condizione risolutiva apposta <strong>da</strong>lla volontà delle parti, in quanto qualorasi verifichi il caso di premorienza del donatario e, se espressamente previsto, dei suoi eredi, ladonazione si risolve, con conseguente ritrasferimento al donante del bene donato libero <strong>da</strong> ogni pesoo ipoteca.L’apposizione di una condizione a un contratto in un momento successivo alla stipula rientra nellafattispecie delle modifiche contrattuali e può ritenersi in generale ammissibile purché avvenga con ilconsenso dei contraenti originari, possie<strong>da</strong>no tutti i requisiti di validità dei contratti richiesti <strong>da</strong>llalegge, e, infine, non le<strong>da</strong>no i diritti eventualmente acquisiti medio tempore <strong>da</strong> terzi in forza delprincipio di relatività dei contratti sancito <strong>da</strong>ll’art. 1372 c.c.Tuttavia la clausola di riversibilità ha anche efficacia reale, perché verificatosi l’evento dedotto incondizione, ossia la premorienza del donatario ed eventualmente dei suoi discendenti, i beni donatitornano automaticamente e con effetto ex tunc nel patrimonio del donante: quest’ultimo dunque, inquanto titolare degli stessi, potrà agire in rivendica, senza alcun termine di prescrizione.L’art. 792, comma 1, c.c. stabilisce, infatti, che “il patto di riversibilità produce l’effetto di risolveretutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi <strong>da</strong> ogni peso o ipoteca”.Limitatamente <strong>ai</strong> terzi non potrebbero verificarsi, quindi, gli effetti sanciti <strong>da</strong>ll’art. 792, comma 1, c.c.,in base al quale “il patto di riversibilità produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donatie di farli ritornare al donante liberi <strong>da</strong> ogni peso o ipoteca”.In particolare, trattandosi di fattispecie avente ad oggetto un bene immobile, la successivaapposizione della clausola di riversibilità non può pregiudicare gli eventuali diritti dei terzi che abbianotrascritto il loro acquisto in <strong>da</strong>ta anteriore all’adempimento degli oneri pubblicitari relativi alla modificadell’originaria donazione.Mo<strong>da</strong>lità di attuazione della deliberazione di annullamento di azioni proprie (effetti sulcapitale e sulle riserve)E’ stato prospettato il caso di una SpA che non è in liqui<strong>da</strong>zione, non ha perso parte del capitale, nonha emesso obbligazioni, non ha particolari categorie di azioni, ha chiuso l’ultimo bilancio al 31dicembre 2007 senza perdite e non non applica i principi contabili internazionali (IAS), che vorrebberidurre il capitale sociale con contestuale annullamento delle azioni proprie.L’Ufficio, dopo aver ricor<strong>da</strong>to che le azioni proprie devono essere iscritte in bilancio, all’attivo (comeimmobilizzazioni finanziarie o come attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazione), alvalore di costo, che deve essere altresì iscritta (ex artt. 2357-ter e 2424 cod. civ.) apposita riserva, dipari ammontare (riserva per azioni proprie in portafoglio), e che tale riserva è indisponibile e deveessere mantenuta fino al momento in cui le azioni proprie siano annullate o alienate, ha precisato cheladdove si proce<strong>da</strong> ad annullamento delle azioni proprie, all’eliminazione della posta dell’attivo devecorrispondere una diminuzione, per lo stesso ammontare, del patrimonio netto.Normalmente si procede alla riduzione volontaria del capitale sociale, con eventuale incidenza sullariserva azioni proprie, in caso di acquisto delle azioni avvenuto sopra la pari (e cioè laddovel’abbattimento del capitale non eguagli la posta dell’attivo <strong>da</strong> eliminare); non è esclusa, tuttavia, lapossibilità di operare solo sulla riserva (laddove l’ammontare della stessa lo consenta), lasciandoperaltro inalterato il capitale (in questo senso si esprime anche la Massima del Consiglio Notarile diMilano, n. 37, Annullamento di azioni proprie senza riduzione del capitale sociale).La deliberazione di riduzione del capitale sociale è soggetta alla disciplina di cui all’art. 2445 cod. civ.,trattandosi di una riduzione c.d. “volontaria”: nonostante il permanere di una riserva, nel patrimonionetto, è innegabile come la stessa sia ora disponibile; pertanto, è inevitabile accor<strong>da</strong>re <strong>ai</strong> creditori ildiritto di opporsi alla riduzione del capitale con annullamento di azioni proprie.La norma non richiede la re<strong>da</strong>zione di un’apposita situazione patrimoniale aggiornata.Laddove, invece, si propendesse per la secon<strong>da</strong> mo<strong>da</strong>lità operativa (annullamento delle azioni proprie


Quesito n.138-2008/TQuesito n.651-2008/CQuesito n.226-2008/Icon integrale soppressione della riserva) il capitale sociale resterebbe invariato, e non sarebbeapplicabile l’art. 2445 cod. civ.Per completezza, l’Ufficio ha segnalato che gli IAS prevedono una diversa mo<strong>da</strong>lità dirappresentazione contabile delle azioni proprie (deduzione <strong>da</strong>l capitale, e rilevazione dei corrispettivipagati o ricevuti direttamente a patrimonio netto, senza emersione nel conto economico – IAS n. 32 –Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio e informazioni integrative).Trattamento fiscale dell’assegnazione a stralcio di quotaE’ stato posto un quesito in tema di trattamento fiscale dell’assegnazione di beni a stralcio di quota.Secondo la dottrina si ha stralcio di quota divisionale quando viene distaccata <strong>da</strong>lla massa comune laporzione spettante ad uno o più comproprietari, rimanendo in vita la comunione tra gli altricondividenti, per i beni residui. Elemento essenziale di tale negozio è la definitiva assegnazione di unaporzione della massa ad uno o più partecipanti e la contemporanea persistente comunione dei restanticondividenti sul residuo patrimonio.La posizione della dottrina sul punto è avallata <strong>da</strong> un consoli<strong>da</strong>to, benché risalente, orientamentogiurisprudenziale, secondo il quale è divisione a stralcio quella per cui <strong>da</strong>lla massa dei beni si staccauna parte rimanendo il resto nella preesistente comunione; mentre è divisione dell’intera massa quellache tende a costituire una comunione più ristretta escludendo alcuni dei partecipanti ad essa.Anche sotto il profilo fiscale la giurisprudenza è unanime nel ritenere che l’imposta di registro va<strong>da</strong>commisurata al valore della quota stralciata e non dell’intero asse.Vendita della nu<strong>da</strong> proprietà e del diritto di abitazione con riserva di usufrutto a favoredell’alienante, rinuncia al diritto di abitazione e costituzione del co-usufruttoSono stati <strong>posti</strong> alcuni <strong>quesiti</strong> in materia di coesistenza del diritto di usufrutto con quello di abitazione:1) se sia legittima la riserva del diritto di usufrutto in capo alla venditrice, che trasferisce ildiritto di abitazione ed il diritto di nu<strong>da</strong> proprietà;ll quesito si sostanzia nella verifica se un bene sia suscettibile di formare oggettocontemporaneamente tanto del diritto di usufrutto, quanto del diritto di abitazione.La dottrina, nell’esaminare le facoltà spettanti all’usufruttuario, ha ritenuto che ad esso competa ilcompimento di tutti quegli atti aventi un contenuto uguale o minore rispetto a quello dell’usufrutto,rientrandovi, quindi, anche il diritto di abitazione. Si è, infatti, rilevato che «l’usufruttuario può esserelegittimato solo a costituire diritti di contenuto uguale o minore dell’usufrutto, non a costituire undiritto di contenuto maggiore; così….è concepibile che egli attribuisca ad altri… l’abitazione…»Tale tesi potrebbe incontrare un limite nel divieto di cessione del diritto di abitazione sancito <strong>da</strong>ll’art.1024 c.c., in quanto la costituzione del diritto di abitazione <strong>da</strong> parte dell’usufruttuario è equiparabilead un trasferimento di tale diritto, tuttavia la ratio del divieto di cedere il diritto di abitazione è quelladi impedire che l’habitator compia un atto di disposizione non rientrante nelle sue facoltà: e tale rationon sembra, invece, ricorrere nell’ipotesi in cui l’usufruttuario costituisca il diritto di abitazione infavore di terzi, perché il godimento dell’habitator è più limitato rispetto a quello dell’usufruttuario.Appare, quindi, possibile per l’usufruttuario costituire un diritto di abitazione di durata non superiore aquella dell’usufrutto e la cui esistenza sia subordinata a quella dell’usufrutto <strong>da</strong>l quale deriva,estinguendosi ad esempio con la cessazione dell’usufrutto del costituente, per cause quali la scadenzadel termine o l’abuso dell’usufruttuario.Ne consegue, altresì, la possibilità che sul medesimo bene coesistano un diritto di usufrutto e undiritto di abitazione.Se si ammette la coesistenza dei diritti di usufrutto e abitazione sul medesimo bene, appare possibileche gli stessi siano costituiti contestualmente attraverso lo strumento della vendita della nu<strong>da</strong>proprietà e dell’abitazione in favore di due diversi acquirenti, con riserva dell’usufrutto nei confrontidel <strong>da</strong>nte causa.La vendita della nu<strong>da</strong> proprietà con contestuale costituzione di diritti reali minori, tra loro compatibili,è, pertanto, configurabile come negozio unitario di alienazione degli stessi in favore di distintisoggetti, pienamente rientrante nella facoltà di disposizione dell’originario proprietario. Nel caso dispecie, si hanno quindi due vendite contestuali: quella del diritto di abitazione e quella della nu<strong>da</strong>proprietà gravata <strong>da</strong>ll’usufrutto, <strong>da</strong> ritenersi entrambe legittime.2) se la rinuncia al diritto di abitazione determini il consoli<strong>da</strong>mento di detto diritto con lanu<strong>da</strong> proprietà o con l’usufrutto.Secondo l’Ufficio appare logico ritenere che esso si consolidi con l’usufrutto, piuttosto che con la nu<strong>da</strong>proprietà: il diritto di abitazione, infatti, nel caso di specie costituisce una limitazione del contenutodell’usufrutto, a sua volta gravante sulla nu<strong>da</strong> proprietà. L’eliminazione di tale limitazionedell’usufrutto sembra idonea a determinare il riespandersi di quest’ultimo, senza che ciò comporti unamodifica nella situazione giuridica soggettiva del nudo proprietario.Riduzione del capitale a seguito di scissioneE’ stato chiesto se qualora nell’ambito di un’operazione di scissione, venga prevista la riduzione delcapitale sociale della società scissa, devono essere rispettate le norme che regolano la riduzione“reale” (artt. 2482, 2445, e 2306 c.c.) del capitale socialeL’Ufficio ha risposto che la dottrina è unanime nel configurare la riduzione del capitale della societàscissa come un tertium genus rispetto alla riduzione di capitale volontaria (art. 2445 c.c.) ed allariduzione di capitale obbligatoria per perdite (artt. 2446 e 2447 c.c.) e la conseguenza di taleinquadramento come tertium genus di riduzione è che non può trovare applicazione l’art. 2445 c.c.,ed in particolare si ritiene che il diritto di opposizione accor<strong>da</strong>to <strong>ai</strong> creditori <strong>da</strong> tale norma resti“assorbito” <strong>da</strong>ll’opposizione esercitabile nel termine più breve di 60 giorni ex art. 2503 c.c.I creditori della società scissa potranno infatti motivare l’opposizione ex art. 2503 c.c. adducendo ilrischio di pregiudizio delle loro ragioni per effetto della riduzione del vincolo di indisponibilità sulpatrimonio che costituisce la loro garanzia patrimoniale; «patrimonio che, una volta assegnato allesocietà beneficiarie, potrà essere, secondo l’opinione dei più, <strong>da</strong> quelle allocato nella voce capitale, ma


Quesito n.191-2008/TQuesito n.493-2008/Canche in altre voci del netto, non affette <strong>da</strong>llo stesso vincolo di indisponibilità».Alle medesime conclusioni deve pervenirsi laddove la società scissa sia una società a responsabilitàlimitata, non trovando applicazione il termine di 90 giorni di cui all’art. 2482 c.c. ovvero, come nelcaso di specie, una società di persone, anche per tale ipotesi operando il termine di 60 giorni (ex art.2503 c.c.) in luogo dei tre mesi previsti <strong>da</strong>ll’art. 2306 c.c.In tema di «IVA - Prestazione notarile nei confronti di società UE».E’ stato chiesto se debba essere assoggettato ad I.V.A. l’onorario per la prestazione notarile diautentica per conto di un soggetto residente in Austria, privo di stabile organizzazione in Italia, macon partita IVA austriaca.La soluzione del quesito presuppone la verifica della qualificazione della prestazione notarilenell’ambito delle definizioni contenute nelle disposizioni che dettano i criteri di territorialità <strong>ai</strong> fini IVA,infatti le prestazioni notarili sono prive di un’autonoma e specifica previsione nella disciplinadell’imposta sul valore aggiunto in quanto piuttosto riconducibili nel più generale ambito del concettodi “prestazioni di consulenza ed assistenza tecnica e legale” recato <strong>da</strong>ll’art. 7, comma 4, lett. d) delD.P.R. n. 633/1972.Ne discende l’applicabilità del regime I.V.A. di cui all’art. 7, comma 4 le lettere d) ed e) e, dunque,che per le prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale vale il criterio territoriale dellaresidenza o domicilio del committente, salvo il caso della inconfigurabilità del committente comesoggetto passivo dell’imposta nello Stato di residenza (o domicilio) ovvero dell’utilizzo fuori dellaComunità europea (lettera f).L’Ufficio ha concluso affermando che l’attività di autenticazione di una scrittura privata saràconsiderata effettuata nel territorio dello Stato e quindi imponibile ad IVA se resa a soggetti domiciliatio residenti nel territorio dello Stato e siano ivi utilizzata. Invece nel caso in cui, come quellosottoposto al suo esame, la prestazione è resa ad un soggetto domiciliato e/o residente in un altroStato della Comunità Europea soggetto passivo d’imposta nel proprio Stato, la prestazione dovràessere considerata fuori campo I.V.A.Certificato di destinazione urbanistica rilasciato <strong>da</strong> Comunità MontanaE stato posto il quesito se una Comunità montana possa rilasciare un certificato di destinazioneurbanistica.Alla luce del quadro normativo e della delibera della Comunità Montana allegata al quesito, la rispostasembra positiva: già prima della riforma dell’art. 117 Cost., i Comuni potevano (e possono ancora)svolgere le funzioni amministrative in forma singola o associata, anche conferendole alle Comunitàmontane.Tale previsione è stata poi sostanzialmente ribadita <strong>da</strong>gli art. 27 e 28 del T.U. sugli enti locali (D.lgs18 agosto 2000 n. 267).Anche l’art. 3 comma 2 del D.lgs n. 112 del 31 marzo 1998, conferma che “La generalità dei compiti edelle funzioni amministrative è attribuita <strong>ai</strong> comuni, alle province e alle comunità montane……conesclusione delle sole funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale” per poi precisareche “nell’ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata,individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato<strong>da</strong>lla legislazione regionale”.Dalla Lista Sigillo6 novembre Invio in lista copia della Sentenza della Commissione Tributaria di Torino che si è pronunciata in favoredel ricorso avverso Avviso di liqui<strong>da</strong>zione dell'Agenzia delle Entrate di Torino 2 per decadenza delleagevolazioni proma casa in caso di vendita di alloggio e box e riacquisto del solo alloggio. Cordiali salutiPaolo Demaria10 novembre Mi sembra molto interessante...Sul sito c'è anche la sentenza per esteso. Buona lettura DomenicoChiofalo Dal sito del Sole 24 orehttp://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/Finanza%20e%20Mercati/plus24/mutui-plus24/mutui-contratti-francese-illegali.shtml?uuid=70<strong>da</strong>5f4c-af16-11dd-a99d-3627287c4046&DocRulesView=LiberoMutui: illegali i contratti "alla francese"? di Nicola BorziIl 29 ottobre il Tribunale di Bari (sezione distaccata di Rutigliano, giudice Pietro Mastronardi) hapronunciato un sentenza sui mutui che Adusbef definisce «epocale» perché «applicabile alla massimaparte dei contratti in Italia». Si tratta di mutui basati sull'ammortamento "alla francese", nel quale le ratesono costanti, composte <strong>da</strong>lla somma di quota capitale (che cresce progressivamente) e quota interessi(che cala al pagamento delle rate) e calcolate con la formula dell'interesse composto (cioé del calcolo diinteressi sugli interessi). Nel caso era coinvolta una famiglia di imprenditori pugliesi, difesa <strong>da</strong>lvicepresidente di Adusbef, avvocato Antonio Tanza del foro di Bari, che nell'aprile 2001 ha portato ingiudizio Banco di Napoli (oggi gruppo Intesa Sanpaolo). Sotto la lente sono finiti due mutui aperti agenn<strong>ai</strong>o 1988 (<strong>da</strong> 350 milioni di lire, decennale, rate semestrali, tasso fisso) e a maggio 1989 (<strong>da</strong>un miliardo, tasso variabile, decennale, rate semestrali).Nei due contratti sotto esame, una consulenza tecnica ha dimostrato che la rata era calcolata con laformula dell'interesse composto che non era espressamente indicata <strong>da</strong>l contratto. La consulenza haevidenziato un aumento del costo effettivo del contratto dovuta a un tasso effettivo superiore a quellonominale: più erano le rate, più costava il mutuo. I clienti, alla firma dei contratti, non si erano resi contodell'alto tasso effettivo <strong>da</strong> pagare perché il tasso nominale annuo era <strong>da</strong>vvero quello indicato per iscrittonel contratto, mentre quello effettivo poteva essere desunto solo <strong>da</strong>ll'esame del piano di ammortamento.Invece di un tasso del 13% sul mutuo <strong>da</strong> 350 milioni di lire, i clienti pagavano un tasso effettivo annualedel 14,276 per cento.


Il magistrato ha accolto la richiesta dei clienti del Banco di Napoli. Il giudice ha affermato che il calcolodell'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regolematematiche dell'interesse semplice e non di quello composto utilizzato appunto nell'ammortamento "allafrancese". Il Codice Civile richiede il calcolo dell'interesse giorno per giorno (articolo 820/821), non puòessere applicato quello composto se non nei limiti dell'articolo 1.283 che prevede che il patto anatocistico(cioé di capitalizzazione composta) sia successivo alla maturazione dell'interesse e m<strong>ai</strong> precedente, comeinvece accade nell'ammortamento "alla francese". La banca, che utilizza nel contratto questo tipo dicapitalizzazione, viola non solo l'articolo 1.283 del Codice Civile ma anche l'articolo 1.284 che, in caso dimancata determinazione e specificazione o di incertezza (tra tasso nominale contrattuale e tasso effettivodel piano di ammortamento allegato al contratto), impone l'applicazione del tasso legale semplice e nonquello ultralegale, indeterminato o incerto.I risparmiatori hanno ottenuto l'annullamento parziale dei contratti di mutuo per violazione della buonafede nella conclusione ed esecuzione dei contratti e per difformità tra tasso contrattuale (indicato agliatti) e quello effettivo di ammortamento. I piani di ammortamento sono stati ricalcolati al tasso legale divolta in volta in vigore, con l'eliminazione dell'anatocismo, determinando una quota interessi inferiore aquella pagata. Intesa Sanpaolo, contattata in merito alla sentenza, si riserva di rispondere13 novembre P.Mattea ha scritto: invio in allegato una recente decisione della Commissione Tributaria di primo grado diMilano, in cui vengono affermati due importanti principi.Il primo è che le donazioni effettuate fra il 25 ottobre 2001 e il 2 ottobre 2006, periodo in cui nonesisteva un'imposta sulle donazioni, non devono essere computate <strong>ai</strong> fini del calcolo della franchigiacompetente agli eredi, <strong>ai</strong> quali dette donazioni erano state effettuate in vita <strong>da</strong>l de cuius.Il secondo è che non esiste soli<strong>da</strong>rietà passiva fra gli eredi nel pagamento dell'imposta di successione.Sono principi, a mio avviso, <strong>da</strong> salutare con favore, non solo per le implicazioni di natura economica, masoprattutto perché tendono a collocare il rapporto tributario fra Contribuente e Amministrazione in uncontesto di civiltà. Speriamo che l'orientamento venga confermato anche negli eventuali ulteriori gradi digiudizio.Circolari, Risoluzioni e Note ministerialiAgenzia EntrateRisoluzione31.10.2008n.407/EAgenzia EntrateRisoluzione30.10.2008n. 405/EAgenzia EntrateRisoluzione5 novembre 2008n. 425/EFONDI AGRICOLI – CONTRATTI PRELIMINARIAnche nell’ipotesi in cui il contratto preliminare sia stipulato per costituire, in futuro, uncompendio unico, non è ammesso beneficiare delle agevolazioni di cui all’art. 5-bis del D.Lgs. n. 228/2001.Conseguentemente, <strong>ai</strong> fini dell’imposta di registro, non spetta l’esenzione ma deve essereapplicata l’imposta proporzionale in misura dello 0,50%.La “cessione” di usufrutto su beni immobili a tempo determinato e dietrocorrispettivo rientra nella nozione di locazione <strong>ai</strong> fini dell’IVAUna società di servizi e costruzioni immobiliari intendeva effettuare dei lavori su immobili,strumentali di proprietà per poi cambiarne la destinazione d’uso in abitativo e procedere allasuccessiva vendita; qualora fosse risultato difficile collocare sul mercato tutti gli immobili, lasocietà avrebbe ceduto <strong>ai</strong> propri soci il diritto di usufrutto su alcuni di essi per un periodopari a quindici anni, con contratti a corrispettivo concor<strong>da</strong>to di cui alla Legge n. 431 del 1998(Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).L’Amministrazione finanziaria ha chiarito che l’operazione non può rientrare nell’ambitoapplicativo del quinto comma, lett. a), dell’art. 4 del DPR 633/72. Secondo tale norma noncostituiscono attività commerciali e, come tali, sono fuori campo Iva, il possesso e lagestione di unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria catastale A e delle loropertinenze, ad esclusione delle unità classificate o classificabili nella categoria catastale A10,<strong>da</strong> parte di società o enti, “qualora la partecipazione ad essi consenta, gratuitamente o versoun corrispettivo inferiore al valore normale, il godimento, personale, o familiare dei beni edegli impianti stessi, ovvero quando tale godimento sia conseguito indirettamente d<strong>ai</strong> soci opartecipanti, alle suddette condizioni anche attraverso la partecipazione ad associazioni entio altre organizzazioni”. L’Amministrazione finanziaria chiarisce che tale ultima norma non èapplicabile nel caso di specie perché “una volta qualificata l’operazione prospettata comelocazione, non è sostenibile che il canone pattuito, corrispondente al corrispettivoconvenzionato previsto <strong>da</strong>ll’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998, non costituisca unvalore normale in relazione alla concessione del godimento degli alloggi medesimi”.Tassazione per trasparenza del "trust"La tassazione per trasparenza di un trust presuppone che il reddito sia immediatamente eoriginariamente riferibile <strong>ai</strong> beneficiari; il che esclude ogni discrezionalità in capo al trusteesulla eventuale imputazione <strong>ai</strong> beneficiari.L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il trustee può disporre sulle mo<strong>da</strong>lità di erogazionedel reddito <strong>ai</strong> beneficiari, il trust non può essere considerato trasparente. Quando il trusteeha il potere di scegliere se e in che misura o a chi attribuire il reddito del trust. Questadiscrezionalità impedisce la tassazione per trasparenza, in capo <strong>ai</strong> beneficiari, dei redditiconseguiti <strong>da</strong>l trust e determina la tassazione di tali redditi in capo al trust stesso


Agenzia EntrateRisoluzione12 novembre 2008n. 433/EAgenzia EntrateRisoluzione13novembre 2008n. 435/EMinisterodell'ambiente e dellatutela del territorio edel mareDecreto 22 ottobre2008Agenzia EntrateTerritorioCircolare6.11.2008-11-18n.3T -Prot. n.76688Agenzia EntrateRisoluzione17novembre 2008n. 4441/EAgenzia EntrateRisoluzione30.10.2008n. 407/EUfficio Centrale degliArchivi NotariliCIRCOLARE 30ottobre 2008, n. 16Imposta sostitutiva per l’esclusione dei beni strumentali <strong>da</strong>l patrimoniodell’imprenditore individualeLa continuazione dell’impresa in forma individuale è sempre preceduta <strong>da</strong>llo scioglimentodella società e <strong>da</strong>lla liqui<strong>da</strong>zione della medesima. Quando con il decorso dei sei mesi <strong>da</strong>lvenir meno della pluralità dei soci si determina lo scioglimento della società, deve essereeffettuata la liqui<strong>da</strong>zione, che si conclude con l’assegnazione del patrimonio sociale residuoal socio supersite, <strong>ai</strong> fini della successiva estinzione della società stessa (cfr. sentenza dellaCorte di Cassazione del 16 febbr<strong>ai</strong>o 2007, n. 3671; risoluzione del 3 aprile 2006, n. 47/E); inaltri termini, il passaggio <strong>da</strong>lla società in nome collettivo all’impresa individuale non avvieneautomaticamente ma si realizza con la previa liqui<strong>da</strong>zione del patrimonio sociale el’estinzione della società.L’Agenzia ha ritenuto che se il contribuente con il decorso del termine semestrale previsto<strong>da</strong>ll’articolo 2272 n.4 del codice civile, ha iniziato la fase di liqui<strong>da</strong>zione della società, madetta fase non risulta ancora conclusa, poiché il patrimonio non è stato assegnato al socio ela società non è stata cancellata <strong>da</strong>l registro delle imprese, il contribuente non ha la qualificadi imprenditore individuale necessaria per beneficiare della procedura di estromissioneagevolata di cui all’articolo 1, comma 37 della legge finanziaria 2008.RINUNCIA AL LEGATOL’Agenzia delle Entrate ha spiegato che l’atto di rinuncia ad un legato di beni immobili scontal’imposta di registro in misura fissa. Il prelievo applicabile all’atto di rinuncia dipende <strong>da</strong>lcomportamento tenuto <strong>da</strong>l beneficiario del testamento: il discrimen per l’assoggettamentodell’atto di rinunzia al legato ad imposta di registro in misura fissa - piuttosto che in misuraproporzionale - è rappresentato <strong>da</strong>lla circostanza che non vi sia stata in alcun modoun’accettazione del legato <strong>da</strong> parte dell’istante.SMALTIMENTO RIFIUTISono state introdotte, a talune condizioni, mo<strong>da</strong>lità semplificate di smaltimento di cartuccedi toner, di stampanti inkjet, e di cartucce di nastri per stampanti ad aghi.ACCATASTAMENTO PANNELLI SOLARI E FONDI AGRICOLIIn conseguenza dell’obbligo di accatastamento dei pannelli fotovolt<strong>ai</strong>ci nel settore agricolo, learee fuoriescono <strong>da</strong>ll’ambito agricolo medesimo e sono conseguentemente colpite <strong>da</strong>llatassazione, sia <strong>ai</strong> fini delle imposte dirette sia <strong>ai</strong> fini Ici, in misura ordinaria.Secondo la circolare dell’Agenzia del Territorio, c’è l’obbligo di classificare i pannellifotovolt<strong>ai</strong>ci nella classe D/1 – Opifici.In sostanza, la produzione di energia fotovolt<strong>ai</strong>ca, pur rientrando nelle attività connesse aquella agricola, non permette all’imprenditore agricolo di beneficiare del carattere di ruralità“oggettiva”.DETRAZIONE DEL 36% NEI CONDOMINIL’Agenzia delle Entrate ha stabilito che l’amministratore deve comunicare <strong>ai</strong> singolicondomini l’ammontare delle spese sostenute per la detrazione Irpef del 36%, avendo curadi distinguere le spese riferibili a interventi sulle parti comuni <strong>da</strong> quelle concernenti le singoleunità abitativeLe agevolazioni previste per il compendio unico non si applicano in sede dicontratto preliminareL’Agenzia delle Entrate chiarisce che il contratto preliminare stipulato <strong>da</strong> un imprenditoreagricolo professionale, che voglia acquistare un terreno agricolo confinante con quello di suaproprietà per costituire un compendio unico, non può beneficiare del trattamento agevolativoprevisto <strong>da</strong>ll’art. 5-bis, secondo comma, del D.Lgs. n. 228 del 18 maggio 2001, per itrasferimenti di terreni agricoli.In particolare, l’Amministrazione finanziaria rileva che le agevolazioni fiscali previste <strong>da</strong>ll’art.5-bis in esame “si rendono applicabili agli atti di trasferimento a qualsiasi titolo <strong>posti</strong> inessere” e, quindi, non può rientrare nell’ambito applicativo della suddetta norma il contrattopreliminare “in quanto esso non produce effetti traslativi, bensì solo effetti obbligatori”.Conseguentemente, viene specificato che al contratto preliminare de quo, soggetto aregistrazione in termine fisso, deve essere applicata l’imposta di registro in misura fissa(euro 168) <strong>ai</strong> sensi dell’art. 10, Parte prima, della Tariffa allegata al DPR 131/1986. Inoltre,nell’ipotesi in cui sia prevista la <strong>da</strong>zione di una somma a titolo di caparra confirmatoria –come nel caso rappresentato <strong>da</strong>l soggetto istante – tale disposizione sarà soggetta adimposta proporzionale di registro nella misura dello 0,50 per cento, come previsto <strong>da</strong>lla Notadell’art. 10 citato, <strong>ai</strong> sensi della quale “se il contratto preliminare prevede la <strong>da</strong>zione disomme a titolo di caparra confirmatoria si applica il precedente articolo 6…”.In conclusione, l’Amministrazione finanziaria rileva che le esenzioni <strong>da</strong>lle imposte di“registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere” previste <strong>da</strong>ll’art. 5 bis dellaLegge n. 97 del 31 genn<strong>ai</strong>o 1994, cui il suddetto articolo 5-bis del D.Lgs. n. 228/2001riman<strong>da</strong>, non possono applicarsi in sede di contratto preliminare, stante la natura giuridicaobbligatoria di tale negozio.Versamento delle entrate a favore degli Archivi Notarili mediante bonifici bancari opostaliL'Ufficio centrale degli archivi notarili, ha delineato le mo<strong>da</strong>lità per il pagamento deiversamento dovuti agli Archivi Notarili mediante bonifici bancari o postali


Agenzia delle EntrateRisoluzione n. 446/E18 novembre 2008Agenzia delle EntrateRisoluzione n. 442/E17 novembre 2008Agenzia delle EntrateRisoluzione n. 445/E18 novembre 2008Circolare IFEL24.11.2008<strong>da</strong> Il Sole 24Ore25.11.2008Trattamento tributario di donazioni e conferimenti di partecipazioni azionarieL’articolo 177 del TUIR non può ritenersi applicabile a situazioni in cui la ragione prevalentedello scambio di partecipazioni risie<strong>da</strong> nella volontà di transitare “in neutralità fiscale” <strong>da</strong>lregime di tassazione IRPEF riservato alle persone fisiche non imprenditori, a quello piùfavorevole dell’IRES. Diversamente, si verificherebbe un salto di imposta, in contrasto conl’articolo 9 del TUIR che, come evidenziato in precedenza, afferma un principio generaledell’ordinamento tributario.Le operazioni di conferimento mediante scambio di partecipazioni rientrano nel noverodell’articolo 37-bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600. Pertanto, resta impregiudicato ilpotere dell’Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguenti adette operazioni, qualora le stesse siano prive di valide ragioni economiche, finalizzate adottenere un indebito risparmio di imposta (nel caso di specie aggiramento dell’articolo 9 delTUIR in base al quale “in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si consideracorrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti”).Ai fini dell’imposta di registro al conferimento di azioni si applica l’articolo 4 della Tariffaallegata al medesimo TUR con l’assoggettamento all’imposta di registro in misura fissa (euro168,00).Ristrutturazioni edilizie: ammissibilità delle agevolazioni fiscaliL'art. 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive proroghe e modifiche,consente di poter godere del beneficio fiscale della detrazione, <strong>da</strong>ll'imposta lor<strong>da</strong> e fino aconcorrenza del suo ammontare, di una quota - pari al 36% - delle spese sostenute edeffettivamente rimaste a carico del contribuente, per interventi di recupero del patrimonioedilizio realizzati sulle parti comuni di edifici residenziali nonché per la realizzazione diinterventi di ristrutturazione di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 31 della legge 5 agosto1978, n. 457, sulle singole unità immobiliari.Con il decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dei lavoripubblici 18 febbr<strong>ai</strong>o 1998, n. 41, successivamente modificato <strong>da</strong>l decreto interministeriale 9maggio 2002, n. 153, sono state individuate le norme di attuazione e le procedure dicontrollo in materia, rispettivamente, per interventi :- di recupero del patrimonio edilizio;- di interventi relativi ad interi fabbricati.L'agevolazione, che inizialmente era stata disposta unicamente per le annualità 2008 e 2009,è stata ripetutamente prorogata e fatta oggetto di modifiche ed integrazioni. L'ultimaproroga, in ordine di tempo, è opera dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n.244, che ha esteso l'agevolazione alle annualità 2008, 2009 e 2010,Per gli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essereconsiderate, <strong>ai</strong> fini del calcolo della detrazione, soltanto se riguar<strong>da</strong>no un edificio checonsiderato nella sua interezza abbia carattere di residenzialità.Fermo restando il rispetto del principio di "prevalenza" della funzione residenziale rispettoall'intero edificio è possibile ammettere a fruire dell'agevolazione fiscale, per le spesesostenute per le parti comuni di un edificio, anche il proprietario o il detentore di unitàimmobiliari non residenziali. La detrazione per gli interventi di ristrutturazione ediliziarealizzati sulle parti comuni di un edificio è <strong>da</strong> considerarsi come una agevolazioneautonoma, che si affianca a quella prevista per gli interventi realizzati sulle singole unitàabitative, <strong>da</strong> calcolarsi anch'essa sul tetto massimo di spesa di 48.000 euroProprio perché trattasi di due distinte agevolazioni, i soggetti legittimati a porre in essere gliadempimenti necessari, ed indispensabili, alla loro fruizione - comunicazione preventiva,mo<strong>da</strong>lità di pagamento, ecc. - sono individuati in maniera differente.Precisamente, mentre per gli interventi realizzati sulle singole unità abitative lacomunicazione ed il bonifico (obbligatorio per i pagamenti) va fatta <strong>da</strong>l soggetto detentore opossessore dell'immobile, per gli interventi sulle parti comuni dell'edificio, invece, i descrittiadempimenti devono essere <strong>posti</strong> in essere <strong>da</strong>ll'amministratore del condominio ovvero <strong>da</strong>uno qualunque dei condomini.Spetta esclusivamente all'amministratore giudiziario del condominio porre in essere tutti gliadempimenti necessari al fine di ottenere il riconoscimento della detrazione Irpef del 36 percento delle spese di ristrutturazione ediliziaIRAP RIDOTTA PER LA VENDITA DI TERRENI EDIFICABILIL’Agenzia delle Entrate ha precisato che la cessione di un terreno edificabile, se soggetta adIrap, sconta l’imposta con l’aliquota dell’1,9%. La circostanza che il corrispettivo derivante<strong>da</strong>lla cessione di un terreno edificabile, che <strong>ai</strong> fini delle imposte dirette genera un redditodiverso e quindi estraneo al campo di applicazione dell’Irap, sia invece assoggettatoall’imposta regionale è conseguente alla particolare disciplina prevista per il settore agricolo.In particolare, la disciplina interessa soltanto i soggetti che svolgono un’attività agricolarientrante nel reddito agrario di cui all’art. 32 del Tuir. L’Agenzia rileva che, la cessione di unterreno edificabile <strong>da</strong> parte di una impresa agricola non rappresenta un’attività extra agricolatale <strong>da</strong> far scattare l’aliquota ordinaria.FABBRICATI RURALI ED ICI – ACCERTAMENTI DA PARTE DEI COMUNII fabbricati rurali, secondo i Comuni, devono sempre scontare l’Ici, e pertanto i Comunistessi procederanno agli accertamenti di legge, a nulla valendo le recenti prassi contrarie.Dopo le numerose sentenze della Corte di Cassazione, infatti, non persiste nessun dubbio sulfatto che gli enti locali debbano procedere <strong>ai</strong> relativi accertamenti.Sono 681mila i fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità individuati <strong>da</strong>ll’Agenzia delTerritorio in collaborazione con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate.


Agenzia del TerritorioNota n. 80660 del 26novembre 2008Novità sulla gestione degli annotamenti telematiciOggetto: Novita sulla gestione degli annotamenti telematici.Nell'ambito dei servizi telematici l'Agenzia del Territorio ha provveduto ad integrare lefunzionalità relative alla presentazione dell'Adempimento Unico relativamente alla gestionedegli annotamenti.A partire <strong>da</strong>l 4 dicembre 2008 il not<strong>ai</strong>o che trasmette una doman<strong>da</strong> di annotazione per viatelematica può volontariamente effettuare, contestualmente all'invio, il pagamento anticipatodei tributi dovuti.Non si tratta di una autoliqui<strong>da</strong>zione ma solo di un versamento anticipato (preliqui<strong>da</strong>zione),pertanto, contrariamente a quanto avviene per le trascrizioni e iscrizioni, se l'importo versatonon è sufficiente l’Ufficio non procede all'esecuzione della formalità, ma è necessariopreventivamente integrare l'importo già versato fino a concorrenza dell'intera sommaliqui<strong>da</strong>ta.Il versamento anticipato, dopo il controllo effettuato <strong>da</strong>ll'ufficio potra risultare:Esatto: nel caso di liqui<strong>da</strong>zione che corrisponde all'importo versato anticipatamente.Il not<strong>ai</strong>o riceverà sui sistema telematico una semplice comunicazione inerente l'esito delcontrollo e l'avvenuta liqui<strong>da</strong>zione e non deve fare nulla. L'ufficio procederàtempestivamente ad eseguire l'annotazione richiesta.Non sufficiente o non effettuato: nel caso di versamento anticipato non effettuato oinferiore al dovuto.Il not<strong>ai</strong>o ricevera sui sistema telematico una avviso di liqui<strong>da</strong>zione per l'importo <strong>da</strong> versare epotrà integrare il pagamento per via telematica oppure nelle forme previste (F23 o contanti)direttamente allo sportello "cassa".Nel caso di pagamento effettuato per via telematica, il sistema provvederà a collegareautomaticamente il pagamento effettuato al documento depositato; l'ufficio riceveràdirettamente sul proprio sistema la notizia dell'avvenuto pagamento e procederàall'esecuzione delta formalità.Nel caso di pagamento effettuato presso l'ufficio, l'avviso di liqui<strong>da</strong>zione inviato sui sistematelematico verrà annullato.Eccedente: nel caso di versamento superiore al dovuto il P.U, potrà compensare l'eccedenzacon successivi atti.La compensazione potra avvenire in tutti i casi previsti:- l'annotamento e stato regolarmente eseguito;- l'annotamento e stato "rifiutato";- l'annotamento e stato "eliminato <strong>da</strong>l deposito" perche giudicato non eseguibile: in tal casoil not<strong>ai</strong>o riceve sul sisterna telematico la notizia dell'avvenuta eliminazione, con la relativamotivazione.Se l'annotamento viene accettato, la richiesta di compensazione delle somme eccedentideve fare riferimento al numero di registro particolare ed alla <strong>da</strong>ta di presentazione e potràessere inoltrata solo dopo che è pervenuto l'esito positivo del versamento.Se l'annotamento viene rifiutato la richiesta di compensazione deve fare riferimento alnumero ed alla <strong>da</strong>ta di presentazione notificati sui sistema telematico e può essere inoltrat<strong>ai</strong>mmediatamente.Se l'annotamento viene eliminato <strong>da</strong>l deposito la richiesta di compensazione deve fareriferimento al protocollo di deposito (numero e sottonumero) riportato sulla ricevuta dideposito e notificato all'utente sui sistema telematico e può essere inoltrat<strong>ai</strong>mmediatamente.Nel caso si debba inviare di nuovo un annotamento rifiutato o eliminato per il quale sia statoeffettuato un versamento anticipato, per recuperare le somme gia versate è necessariorichiedere la compensazione.Si precisa che, diversamente, un invio successivo, con versamento pari a zero, comporterala nuova richiesta di pagamento che gli uffici non potranno più collegare manualmente alversamento effettuato.Scadenzario1 genn<strong>ai</strong>o 2009 Scadenza del termine per le agevolazioni PPC Art.26 D.L. 31 dicembre 2007,n. 248 convertito con Legge 28febbr<strong>ai</strong>o 2008 n.31(G.U. 29.02.2008 n.51Suppl.Ord. n.47)30 maggio 2009 Società non operative: termine ultimo per l’iscrizione nelRegistro delle Imprese della delibera di scioglimento o ditrasformazione (delibera che doveva essere presa entro il 30maggio 2008)30 giugno 2009 Data entro la quale i libretti di deposito bancari o postali alportatore devono essere estinti <strong>da</strong>l portatore ovvero il lorosaldo deve essere ridotto a una somma non eccedentel’importo di Euro 12.000,001 luglio 2009 Data a partire <strong>da</strong>lla quale si applicano le disposizionidell’art.6 del D.L.gs. 19.08.2005 n.192 (certificazioneArt.1 commi 128 e 129 Legge24.12.2007 n.244 (Finanziaria2008)D.Lgs 21 novembre 2007, n.231, art.49, modificato <strong>da</strong>l D.L.25 giugno 2008, n. 112 art.32D.L.gs. 19.08.2005 n.192D.L.gs. 29.12.2006 n.311


energetica degli edifici) alle singole unità immobiliari, nelcaso di trasferimento a titolo oneroso.(G.U. 1.02.2007 n.26)1 luglio 2009 Tracciabilità dei compensi <strong>ai</strong> professionisti.Art.35 comma 12 bis Legge 248Entra in vigore il limite dei 100,00 Euro per il pagamento in del 4 agosto 2006contanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma (G.U. n.186 dell’11.08.2006)dell’art.19 del DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto <strong>da</strong>lmodificato <strong>da</strong>ll’art.1 comma 69comma 12 dell’art.35 della legge di conversione del “Decretodella Legge 27.12.2006 n.296Bersani”(Finanziaria 2007)abrogato <strong>da</strong>l D.L. 25 giugno2008Segnalazione di giurisprudenzaCassazionesentenza10 .10.200824913/2008sez. V civileCassazione,sentenza28.08.2008n. 21781sez. II civileCassazionesentenza2.10.2008n. 24530sez. III civileCassazione,sentenza30.09.2008n. 24332,sez. III civileCassazione,sentenza4.09.2008n. 22286sez. IV civileCESSIONE D’AZIENDAVi è cessione di azien<strong>da</strong>, come tale soggetta all’imposta di registro e non all’Iva, quando ilcedente e il cessionario hanno concor<strong>da</strong>to il trasferimento di un complesso organico di benidotato di una attitudine, anche solo potenziale, alla produzione di beni e servizi. Ciò aprescindere <strong>da</strong>l fatto che, all’atto della cessione, il complesso azien<strong>da</strong>le sia materialmenteutilizzato per l’esercizio di un’impresa, ovvero utilizzato <strong>da</strong>l cedente per la propria attività.Agli effetti della qualificazione di un negozio giuridico avente ad oggetto una pluralità di beni (nellaspecie, immobili facenti parte di uno stabilimento balneare) quale cessione di una massa di cespitiovvero di un compendio azien<strong>da</strong>le non è rilevante la diretta pertinenza dell’attività dell’azien<strong>da</strong>ceduta con l’oggetto sociale principale del soggetto cedente. All’esito dell’in<strong>da</strong>gine sulla volontàdelle parti giusta il canone ermeneutico fon<strong>da</strong>mentale ex art. 1362 c.c. - attività devoluta allaspecifica cognizione del giudice del merito e sin<strong>da</strong>cabile soltanto per violazione dei criteriinterpretativi o vizi di motivazione - il trasferimento costituisce cessione d’azien<strong>da</strong> laddovel’oggetto specifico sia costituito <strong>da</strong>l passaggio dei beni intesi in senso unitario e funzionale,suscettibile di vedersi attribuita ex ante l’attitudine all’esercizio dell’impresa.DONAZIONEAffinché un atto dispositivo possa qualificarsi come donazione non è sufficiente che il medesimosia compiuto a titolo gratuito, ma occorre anche che la disposizione patrimoniale sia animata <strong>da</strong>"spirito di liberalità", ossia effettuata a titolo di mera e spontanea elargizione, fine a sé stessa.(Nella specie, la S.C. ha escluso che potesse essere qualificata donazione un atto bilaterale,finalizzato a regolare rapporti di buon vicinato, col quale era stato concesso al proprietario di unedificio confinante di aprire una piccola finestra al di sopra del colmo del tetto del fabbricato delconcedente).PRELAZIONEL'esercizio del diritto di prelazione, di cui all'art. 8 della legge n. 590 del 26 maggio 1965, <strong>da</strong> partedi un soggetto al quale faccia difetto uno dei requisiti previsti <strong>da</strong>lla legge per il riconoscimento deldiritto stesso, comporta la nullità dell'acquisto per contrarietà a norme imperative e tale nullitàpuò essere fatta valere, a norma dell'art. 1421 cod. civ., <strong>da</strong> chiunque vi ha interesse e, quindi,anche <strong>da</strong> coloro che abbiano stipulato un preliminare di compravendita, la cui efficacia écondizionata proprio <strong>da</strong>lla validità o invalidità del contratto conclusosi a seguito della prelazioneanzidetta.FONDO PATRIMONIALELa costituzione del fondo patrimoniale prevista <strong>da</strong>ll'art. 167 cod. civ., così come stabilito <strong>da</strong>ll'art.162 cod. civ. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile <strong>ai</strong> terzi esclusivamente a partire<strong>da</strong>lla <strong>da</strong>ta dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, nonpotendosi retro<strong>da</strong>tare la produzione degli effetti alla <strong>da</strong>ta di proposizione della doman<strong>da</strong> diannotazione od anticiparli alla <strong>da</strong>ta della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. ed aventel'esclusiva funzione di pubblicità notizia. Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelleforme dell'art. 555 cod. proc. civ., prima dell'annotazione, la costituzione del fondo patrimonialenon ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione,sussistendo l'inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista <strong>da</strong>ll'art. 2913 cod.civ., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti didisposizione del patrimonio del debitore d<strong>ai</strong> quali possa comunque derivare una sostanzialediminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsisui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivoall'annotazione, ma l'ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente, in quantocon l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, "ex" art.2808 cod. civ., con prevalenza rispetto <strong>ai</strong> vincoli successivi.SUCCESSIONI – ACCETTAZIONE CON BENEFICIO D’INVENTARIOIn base al disposto dell'art. 510 cod. civ., a norma del quale la re<strong>da</strong>zione dell'inventario <strong>da</strong> partedi uno dei coeredi giova anche agli altri che non siano accettanti puri e semplici, la volontà digiovarsi di tale forma di accettazione, sebbene debba essere espressa in forma chiara ed univoca,non esige le forme indicate <strong>da</strong>ll'art. 484 cod.civ., poiché, se in ogni caso fosse necessarial'accettazione formale, nessun giovamento deriverebbe <strong>da</strong>ll'accettazione dell'altro chiamato.(Principio enunciato <strong>da</strong>lla S.C. nel caso di coeredi accettanti con beneficio d'inventario e decaduti<strong>da</strong>l diritto, quali pretendevano di giovarsi dell'inventario legittimamente effettuato, dopo il


Cassazionesentenza 2519212.11.2008sentenzan. 26842sez. I civile7.11.2008CassazioneSezione secon<strong>da</strong>,sentenza n.27288/08depositata il 14novembre 2008Cassazione,sentenza7 ottobre 2008n. 24769sez. III civileCassazione,sentenza12 novembre 2008n. 26983sez. II civileCassazione,sentenza8 ottobre 2008n. 24798sez. III civileraggiungimento della maggiore età, <strong>da</strong>l coerede minorenne al momento dell'apertura dellasuccessione).ESTINZIONE SOCIETA’ DI PERSONELa Cassazione ha esteso anche alle società di persone il principio - orm<strong>ai</strong> pacifico per le societàdi capitali - per cui la cancellazione della società <strong>da</strong>l Registro delle Imprese determina in ognicaso l'estinzione della stessa, anche in presenza di rapporti pendenti.Viene, per così dire, capovolta la precedente nota impostazione, estendendo alle società dipersone quanto già affermato <strong>da</strong>l 2495 c.c., norma ritenuta di natura interpretativa, conconseguente applicazione retroattiva ad ogni forma societaria (la previsione è retroattiva e si applica anchealle cancellazioni intervenute <strong>da</strong>l 1.01.2004, <strong>da</strong>ta di entrata in vigore della riforma del diritto societario).L’art. 2495 c.c., modificato <strong>da</strong>ll’art. 4 d.lgs. 17 genn<strong>ai</strong>o 2003, n. 6, per cui la cancellazione <strong>da</strong>lregistro delle imprese determina, contrariamente al passato, l’estinzione della società, si applicaanche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelledi capitali e quelle cooperative. La norma, per la sua funzione ricognitiva, è retroattiva e trovaapplicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente all’1 genn<strong>ai</strong>o 2004, <strong>da</strong>tadi entrata in vigore delle modifiche introdotte <strong>da</strong>l citato d.lgs. n. 6 del 2003, con la sola esclusionedei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi.SERVITU’ COATTIVEPer qualificare come coattiva una servitù è sufficiente l’assenza di corrispettivo e la costituzionein occasione della divisione.Esclusa la natura volontaria: le parti hanno stabilito un diritto di passaggio al momento dellaripartizione del fondo che determinava l'interclusione di una porzione del bene.CONTRATTO – CONTRARIETA’ A NORMA IMPERATIVAQualora le parti perseguano il risultato vietato <strong>da</strong>ll'ordinamento non attraverso la combinazione diatti di per sé leciti ma mediante la stipulazione di un contratto la cui causa concreta si pongadirettamente in contrasto con le disposizioni urbanistiche e, in particolare, con i vincoli didestinazione <strong>posti</strong> <strong>da</strong>l locale piano regolatore, il contratto stipulato é nullo <strong>ai</strong> sensi dell'art. 1343cod. civ. (per violazione, appunto, di disposizioni imperative) e non <strong>ai</strong> sensi dell'art. 1344 cod. civ.(Nella specie la S.C., in relazione ad un contratto di locazione per uso deposito di materiali edili diun terreno avente, invece, destinazione urbanistica a verde agricolo e bosco, ha ritenutosussistente il contrasto tra lo scopo pratico perseguito <strong>da</strong>lle parti con gli inderogabili- anche <strong>da</strong>parte dei privati - vincoli <strong>posti</strong> <strong>da</strong>lle disposizioni urbanistiche locali e nulla la locazione in parolache, in quanto volta a realizzare un godimento del bene corrispondente al risultato vietato<strong>da</strong>ll'ordinamento, non solo intendeva perseguire n interesse non meritevole di tutela ma sirisolveva addirittura in termini di <strong>da</strong>nnosità sociale).DONAZIONE INDIRETTACostituisce donazione indiretta l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di unasomma di denaro depositata presso un istituto di credito - qualora la predetta somma, all'attodella cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari - è legataall'apprezzamento dell'esistenza dell' "animus donandi", consistente nell'accertamento che ilproprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello dellaliberalità.(La S.C., in una fattispecie nella quale gli eredi di una defunta chiedevano il rimborso allacointestataria di un libretto di risparmio del 50 per cento della somma portata <strong>da</strong>l libretto, <strong>da</strong>quest'ultima incassata per intero).CONVENZIONI MATRIMONIALI – OPPONIBILITA’La costituzione del fondo patrimoniale va compresa tra le convenzioni matrimoniali ed è soggettaalle disposizioni dell'art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni medesime, ivi inclusa quelladel terzo comma, che ne condiziona l'opponibilità <strong>ai</strong> terzi all'annotazione del relativo contratto amargine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo, <strong>ai</strong> sensi dell'art. 2647 cod. civ.,resta degra<strong>da</strong>ta a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registridello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che iterzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.Cassazionesentenza25437/2008(Il Sole 24Ore3.11.2008 p. 4)Cassazionesentenza29.10.2008n. 25902(Il Sole 24OreGiurisprudenza tributariaACCERTAMENTI SUI CONTI CORRENTI DEI PROFESSIONISTIIn tema di accertamenti sui conti correnti, non è sufficiente al contribuente dimostraregenericamente di aver fatto affluire su un proprio conto corrente bancario, nell’esercizio dellapropria professione, somme affi<strong>da</strong>tegli <strong>da</strong> terzi in amministrazione, ma è necessario che eglifornisca la prova analitica delle riferibilità all’attività di maneggio di denaro altrui di ogni singolamovimentazione del contoICI E DOPPIA ABITAZIONEL’aliquota Ici agevolata per l’abitazione principale si applica anche con due unità immobiliari,distintamente accatastate, purché per entrambe vi sia l’utilizzo come dimora abituale <strong>da</strong> partedel contribuente. E’ stata accolta l’eccezione del contribuente richiamando i precedenti inmateria di agevolazione per la prima casa <strong>ai</strong> fini dell’imposta di registro. La Corte di Cassazione,alla fine, ha riconosciuto l’abitazione principale anche in presenza di una pluralità di immobili


5.11.2008 p. 38) autonomamente accatastati.CassazioneICI E FABBRICATI DEL GRUPPO DsentenzaLa Corte di Cassazione ha affermato che ad un’unità immobiliare classificabile nel gruppo D,13.11.2008interamente posseduta <strong>da</strong>ll’impresa, già accatastata ma priva di rendita, purché separatamenten. 27062contabilizzata, deve essere applicata un’Ici ridotta, sulla base dell’art. 5, D.Lgs. 504/1992.L’imposta, quindi, deve essere parametrata al valore contabile e non a quello della rendita<strong>da</strong> Italia Oggi presunta, basata sul valore degli immobili similari.25.11.2008 pag.39Cassazionesentenza20.10.2008n. 25472CommissioneTributaria ReggioEmiliaSentenza2.10.2008n. 151/1/08SOCIETA’ CANCELLATE – NOTIFICA ATTILa Corte di Cassazione ha affermato che gli atti dell’Amministrazione Finanziaria possono esserenotificati, in presenza di pendenze giuridiche o contestazioni giudiziali, anche se la società ècancellata <strong>da</strong>l Registro delle Imprese.EDIFICABILITA’ DI UN’AREAUn’area è edificabile se ritenuta tale d<strong>ai</strong> piani urbanistici adottati <strong>da</strong>l Comune e a prescindere<strong>da</strong>ll’approvazione di strumenti attuativi. L’assenza di un piano di lottizzazione, quindi, non favenir meno la natura edificatoria dei terreni ma ne attenua la capacità influenzando ladeterminazione della base imponibile.CommissioneTributaria LazioSentenza25.09.2008n. 76/7/08Cassazionesentenza18.11.2008n. 27349CommissioneTributaria LazioSentenza17.11.2008n. 39Cassazionesentenza24.10.2008n. 25672VALORE DI MERCATO DEI TERRENI NON REALMENTE EDIFICABILIQuando un terreno edificabile, che non raggiunga il lotto minimo per costruire, sia acquistato acorpo e non a misura e presenti altre caratteristiche che ne impediscono l’utilizzo edificatorioreale, non potrà essere valutato al valore di mercato e sulla base del valore dei terreniconfinanti; questi terreni confinanti, infatti, se raggiungono la dimensione di edificabilità,avranno un valore unitario ben superiore a quello oggetto di trasferimento.TRASFERIMENTO IMMOBILI DA SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE AL SOCIOLa Corte di Cassazione, con la, ha affermato che nel caso in cui una società messa inliqui<strong>da</strong>zione (società in accomandita semplice) trasferisca beni immobili al socio superstite(società a responsabilità limitata) per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, non èapplicabile nessun beneficio fiscale.In particolare, l’imposta di registro è dovuta in misura ordinaria, anche se la società aresponsabilità limitata si era impegnata a trasferire l’immobile entro 3 anni per goderedell’aliquota agevolata. In sostanza, la sentenza fon<strong>da</strong> il proprio ragionamento sulla separazionedell’autonomia patrimoniale dei vari soggetti e sulla circostanza che l’assegnazionedell’immobile sociale è un’operazione che rientra nel paradigma del trasferimento prodromicoall’estinzione della società.PERIZIA DI RIVALUTAZIONE DEI TERRENILa stessa perizia tecnica giurata di rivalutazione di un terreno edificabile, che sia stata re<strong>da</strong>ttaper ridurre le plusvalenze patrimoniali ex artt. 81 e 82 Tuir, e sulla cui base sia stata versatal’imposta sostitutiva del 4%, costituisce parametro per determinare un valore attendibile eutilizzabile anche <strong>ai</strong> fini del valore di riferimento per determinare l’effettivo valore e su cuiapplicare l’imposta di registro.AREA DESTINATA A VERDE PUBBLICO E PAGAMENTO DELL’ICILa Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora il piano regolatore generale di un Comunestabilisca che un’area è destinata a verde pubblico attrezzato, tale prescrizione urbanistic<strong>ai</strong>mpedisce al privato di poter edificare. Pertanto, l’area non è soggetta al pagamento dell’Ici,anche qualora l’edificabilità sia prevista <strong>da</strong>llo strumento urbanistico.Diritto internazionaleRomania: donazione e legge applicabile alla formaUn cittadino rumeno ha stipulato in Svizzera, tramite scrittura privata autenticata <strong>da</strong> un not<strong>ai</strong>o Svizzero, una propostadi donazione; cosa succederebbe se un not<strong>ai</strong>o italiano fosse chiamato a redigere un atto di accettazione delladonazione? Poiché la donazione riguarderebbe un bene immobile situato in Romania, sarebbe possibile trascrivere nelRegistro Immobiliare romeno entrambi gli atti (la scrittura privata autenticata <strong>da</strong>l not<strong>ai</strong>o svizzero e l’atto pubblico diaccettazione re<strong>da</strong>tto <strong>da</strong>l not<strong>ai</strong>o italiano)? La risposta involge la questione delle forme richieste per gli atti provenienti<strong>da</strong>ll’estero.“Poiché la donazione riguar<strong>da</strong> un bene immobile in Romania, la legge applicabile alla forma di questo atto è quellarumena. Entrambi gli atti (donazione e accettazione della donazione) devono essere stipulati per atto pubblico notarile(non è quindi ammessa la scrittura privata autenticata).La legge rumena si applica sia alla forma che al contenuto dell’atto. Il not<strong>ai</strong>o che redige l’accettazione della donazionedeve verificare i titoli di proprietà del donante, il versamento delle imposte di registro, eventuali gravami (ipoteche), el’iscrizione al Catasto: la mancanza di questi adempimenti previsti <strong>da</strong>lla legge rumena rende la donazione nulla.Si raccoman<strong>da</strong> di chiedere alle parti di recarsi presso un not<strong>ai</strong>o rumeno in loco per far rogare l’atto di donazione, o diinviare (entrambi, sia il donante che il donatario), una procura speciale, re<strong>da</strong>tta per atto pubblico <strong>da</strong> un not<strong>ai</strong>o di civillaw e <strong>posti</strong>llata”.Firma del primo atto notarile europeo in originale informaticoIl 28 ottobre scorso si è svolta a Parigi, presso la sede del Conseil Superieur du Notariat, la cerimonia di firma delprimo atto notarile europeo in originale informatico.Un not<strong>ai</strong>o ha ricevuto un normale atto di compravendita di un terreno. Nel sistema prescelto d<strong>ai</strong> not<strong>ai</strong> francesi, l'atto


viene letto sul monitor; le parti indi aggiungono l'immagine delle loro firme manoscritte, raccolte <strong>da</strong> apposite tavoletteelettroniche dotate di stilo. Il testo corre<strong>da</strong>to <strong>da</strong>lle immagini delle firme viene quindi trasformato in un file di tipoPDF/A, sul quale il not<strong>ai</strong>o appone la propria firma digitale. Il file viene quindi inviato al Minutier Central, che conferm<strong>ai</strong>mmediatamente online l'immediata ricezione; l'applicativo provvede infine a cancellare il file <strong>da</strong>l computer del not<strong>ai</strong>o.Dal punto di vista giuridico, la procedura presenta almeno due caratteristiche degne di nota.In primo luogo, le parti non appongono una vera sottoscrizione, ma una firma elettronica leggera. Secondo lanormativa della maggior parte dei Paesi europei, Francia ed Italia comprese, una firma di tal fatta non è equiparabilead una sottoscrizione tradizionale, al contrario della firma digitale apposta <strong>da</strong>l not<strong>ai</strong>o. In altri termini può ben dirsi chel'atto digitale francese è firmato <strong>da</strong>l solo not<strong>ai</strong>o e non ha alcun valore giuridico senza il suo intervento, il che conferisceal not<strong>ai</strong>o stesso un ruolo assolutamente centrale, di perno del momento genetico di questa nuova forma didocumentazione digitale.In secondo luogo, oggetto di lettura è il testo come visualizzato <strong>da</strong>l word processor impiegato per la re<strong>da</strong>zione, mentreil not<strong>ai</strong>o firmerà un file diverso, il PDF/A come risultante <strong>da</strong>l processo di conversione. Non sembra però che lacircostanza possa essere d'ostacolo neppure nel nostro ordinamento, giacché appare orm<strong>ai</strong> acclarato che l'identità deldocumento prescinde <strong>da</strong>l supporto e <strong>da</strong>l formato. Il procedimento, in definitiva, non è dissimile <strong>da</strong>lla lettura a video diun atto destinato poi ad essere stampato.Il notariato francese, che ha adottato la trasmissione telematica delle copie autentiche con diversi anni di ritardo sulnostro Paese, è giunto dunque primo al traguardo dell'atto notarile digitale ab initio. Anche il notariato italiano ha peròrealizzato un'adeguata infrastruttura di conservazione, del tutto paragonabile a quella francese; per l'introduzionedell'originale informatico nel nostro ordinamento non manca dunque che un idoneo intervento normativo. Passaggio dicui sarebbe errato però sottovalutare la complessità, giacché richiede che si operi un coordinamento tra l'ordinamentonotarile e le specificità (giuridiche prima che tecniche) dei documenti digitali: questi ultimi non costituiscono infattisemplici equivalenti delle forme tradizionali, ma rappresentano istituti giuridici radicalmente nuovi, che come talidebbono essere trattati per la loro integrazione nel sistema.Lussemburgo: autentica della firma apposta su una procura <strong>da</strong> parte di un funzionario comunaleE’ stato chiesto se un funzionario comunale, secondo la legge del Lussemburgo, è autorizzato ad autenticare la firmaapposta su una procura.La legge che autorizza l’autentica dei documenti <strong>da</strong> parte di un ufficio comunale è la Loi communale del 13 dicembre1988, in particolare gli articoli 75 e 76 che così dispongono:“Art. 75. il sin<strong>da</strong>co, o colui che lo rappresenta (sostituisce), è autorizzato ad autenticare le firme <strong>ai</strong> sensi delledisposizioni di un regolamento del Gran Ducato.La firma autografa apposta <strong>da</strong>l sin<strong>da</strong>co o <strong>da</strong> colui che lo rappresenta (sostituisce) è vali<strong>da</strong> a tutti gli effetti in materiaamministrativa, senza dover essere ulteriormente autenticata <strong>da</strong> un’altra autorità, se accanto ad essa viene appostoanche il sigillo dell’amministrazione comunale.Art. 76 il sin<strong>da</strong>co può, sotto la sua supervisione e sotto la propria responsabilità, delegare ad un funzionariodell’amministrazione comunale:1. l’emissione delle carte di identità2. il rilascio degli estratti e dei relativi certificati d<strong>ai</strong> registri demografici3. l’autentica delle firme e la certificazione delle copie conformi dei documenti.Le firma dei funzionari delegati, in virtù del presente articolo, devono essere precedute <strong>da</strong>lla menzione della delegaricevuta”.Ombudsman – GiurìbancarioSegnalazioni di volumi, pubblicazioni e lettureLa risoluzione delle controversie tra banche econsumatori. L’attività dell’Ombudsman nel 2007 conil massimario e le motivazioni delle decisioni dimaggior interesse.gestione di conti e depositi bancarinegoziazione di assegni e di effetti cambiaricarte di pagamentonormativa sulla trasparenzamutui fondiaricredito al consumoservizio custodia e amministrazione titoliservizi di investimenti finanziariservizio di negoziazione titolitassazione delle operazioni in titoli della clientelaBancaria Editrice, 2008www.bancariaeditrice.itDaniele Muritano Minori – Fondo Patrimoniale - Trust Federnotizie n.6/2008, pag.232Fabio ValenzaLa fusione transfrontaliera dopo il D.Lgs.30.05.2008 Federnotizie n.6/2008, pag.237n.108Angelo Nigro Finanziamenti dei soci postergati e loro Notariato n.5/20008 pag.519compensazioneMarco Krogh Le novità introdotte <strong>da</strong>l D.L. 112/2008 alle Notariato n.5/20008 pag.540limitazioni all’uso del contante e dei titoli alportatoreEleonora Luccattelli Trasformazione di società di persone ed incidenza Notariato 6/2008 pag.661della comunione legale sulla titolarità delle quoteIgnazio Padolecchia Nessun obbligo di annotazione degli atti di Notariato 6/2008 pag.701rinegoziazione dei mutui bancari


Segnalazioni di siti web e programmi e serviziSviluppo Economico: integrazione della comunicazione "internet"In conseguenza della riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, che prevede l’accorpamento degli exMinisteri delle Comunicazioni e del Commercio Internazionale, parte il progetto "comunicazione internet" delMinistero.Prima tappa del percorso, operazione “identity”, è l’unificazione sul web di tutte le strutture del Ministero (SviluppoEconomico, Comunicazioni, Commercio Internazionale).A regime, nel 2009, sarà realizzato un portale unico che permetterà un sensibile miglioramento della qualità dellacomunicazione, una semplificazione della fruizione delle informazioni <strong>da</strong> parte del cittadini, delle imprese, della stampae anche degli utenti interni del Ministero.http://www.sviluppoeconomico.gov.itCNN NOTIZIE E' ANCHE ON LINE suhttp://notiziario.notartel.it/Il Notiziario del CNN è consultabile anche on line <strong>da</strong>lla pagina di accesso della RUN, area "Comunicazione". Il sito èstato ottimizzato per una definizione video di 800 x 600 pixel. Si possono compiere ricerche testuali, libere o all'internodi un'area o sotto-area argomentale. Entrambe le mo<strong>da</strong>lità di ricerca possono essere raffinate tramite la scelta di unintervallo cronologico. Nell'area "Cronologia" sono archiviati i Notiziari in ordine cronologico. Nell'area "Download" sipuò scaricare e stampare il notiziario del giorno in formato compresso e i documenti allegati (file zip). Nell'area"Rassegna stampa" sono disponibili gli articoli di interesse per la categoria consultabili per "anno" - "mese" e "giorno".Nell'area "Link" è presente un elenco di indirizzi WEB che riman<strong>da</strong>no a siti di varia utilità.Entrate tributarie Genn<strong>ai</strong>o – Settembre 2008Sul portale http://www.finanze.gov.it è stato pubblicato il Bollettino delle entrate tributarie relative al periodo genn<strong>ai</strong>o- settembre 2008, rilevate secondo il criterio della competenza giuridico-contabile.E’ presente anche la serie storica delle entrate tributarie <strong>da</strong>l 2002 in poi.Agen<strong>da</strong> di incontri di interesse notarilee Convegni> Agen<strong>da</strong>http://www.notariato.it/cnn/not<strong>ai</strong>o/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=103000&id=1612DATA: 16 dicembre 2008, ore 21,00LUOGO: Manova, Aula Magna del Seminario VescovileARGOMENTO: “Il testamento biologico: riflessioni e aspetti problematici”ORGANIZZAZIONE: Consiglio Notarile di Mantova in collaborazione con l’Osservatorio Politico – Culturale AntonioRosminiSi tratterà dei problemi giuridici (a cura dei not<strong>ai</strong> Luigi Gambelli e Enrico Lera); degli aspetti medico - scientifici(interverrà il Prof. Giovanni Zaninetta della “Domus Salutis” di Brescia); e di quelli etici - morali (a cura del SacerdotePaolo Gibelli, Vicario episcopale per le iniziative socio-culturali, e del Mons. Pompeo Piva, Ordinario di etica ecumenicaPontificio Ateneo Antoniano di Roma). A seguire l’intervento del not<strong>ai</strong>o Stanislao Cavandoli.Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al Consiglio notarile di Mantova.Il Not<strong>ai</strong>o tra regole nazionali ed europeeSono aperte le iscrizioni al corso e-learning di diritto comunitario “Il Not<strong>ai</strong>o tra regole nazionali ed europee”.Il corso si articola in due moduli com<strong>posti</strong> <strong>da</strong> video – lezioni e risposte alle domande frequenti sul tema trattato(FAQ), corre<strong>da</strong>te <strong>da</strong> una rassegna ragionata di normativa, prassi, giurisprudenza, bibliografia e sitografia.E’ attivo un forum, attraverso il quale il partecipante potrà confrontarsi con gli esperti e con i colleghi sui temi diprincipale interesse, porre questioni e condividere esperienze.Il superamento del test di ciascun modulo è valido al fine del riconoscimento di 10 Crediti Formativi Professionali.Il superamento dei test per l’intero corso è valido al fine del riconoscimento di 20 Crediti Formativi Professionali.Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web della Fon<strong>da</strong>zione (www.fon<strong>da</strong>zionenotariato.it).Il bilancio d’esercizio e i bilanci straordinariSono aperte le iscrizioni al corso e-learning di diritto commerciale “Il bilancio d’esercizio e i bilanci straordinari”.Il corso è composto <strong>da</strong> video-lezioni, interviste e risposte alle domande frequenti (FAQ), corre<strong>da</strong>te <strong>da</strong> una rassegnaragionata di normativa, prassi, giurisprudenza e bibliografia.E’ attivo un forum, attraverso il quale il partecipante potrà confrontarsi con gli esperti e con i colleghi sui temi diprincipale interesse, porre questioni e condividere esperienze.Il superamento del test è valido al fine del riconoscimento di 20 Crediti Formativi Professionali.Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web della Fon<strong>da</strong>zione (www.fon<strong>da</strong>zionenotariato.it).

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