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Dal notiziario On-line del CNN

gennaio 2007 - notaio informatico Riccardo Ricciardi

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3. La copia autentica nel Codice Civile, nel Testo Unico <strong>del</strong>la Documentazione Amministrativa,nell’ordinamento <strong>del</strong> notariato4. Documento informatico e copia5. Copie informatiche di documenti cartacei6. Copia cartacea di documento informatico7. Copie di documenti dinamici: cenni8. Modalità operative: a) Copia autentica informatica di documento cartaceosegue: b) copia cartacea documento informatico23 gennaio Assonotar – Assicurazione Notizie e MaterialiLa nuova Polizza RC Professionale: le schede illustrative.Pubblicata la seconda <strong>del</strong>le Schede illustrative, che riguarda alcuni consigli praticisull'operatività <strong>del</strong>l'aumento <strong>del</strong> massimale.24 gennaio MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 31 ottobre 2006Determinazione <strong>del</strong>la misura <strong>del</strong> contributo obbligatorio a carico dei costruttori tenuti all'obbligodi procurare il rilascio e di provvedere alla consegna <strong>del</strong>la fideiussione, di cui all'articolo 2 <strong>del</strong>decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, da destinare al fondo di solidarietà per gli acquirenti dibeni immobili da costruire, istituito dall'articolo 12 <strong>del</strong> decreto legislativo n. 122 <strong>del</strong> 2005.(GU n. 18 <strong>del</strong> 23-1-2007)25 gennaio Assonotar – Assicurazione Notizie e MaterialiLa nuova Polizza RC Professionale: le schede illustrative.Pubblicata la terza <strong>del</strong>le Schede illustrative, che riguarda “Tutti i rischi <strong>del</strong>lo studio”26 gennaio ■ Segnalazioni Novità Normative Le novità di interesse notarile nel Decreto Legge “Bersanibis”Sono state segnalate le novità di interesse notarile che emergono dal Decreto Legge, comeapprovato dal Consiglio dei Ministri <strong>del</strong> 25 gennaio u.s., in tema di “liberalizzazione, tutela <strong>del</strong>cittadino-consumatore e semplificazioni per la nascita di nuove imprese e per l’avvio di impiantiproduttivi”, nel testo al momento disponibile solo in bozza (v. in allegato: Cancellazione diipoteche – Comunicazione unica al Registro <strong>del</strong>le Imprese – Misure urgenti pe rlaliberalizzazione di alcune attività economiche).30 gennaio ■ Segnalazioni Novità Normative Portabilità <strong>del</strong> mutuo e surrogazione dopo l’articolo 8 <strong>del</strong>D.L. sulla concorrenza (cd. Bersani-bis)Decreto Legge 25 gennaio 2007 Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione<strong>del</strong>la concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese(il provvedimento è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)Primo commento: di Federico TassinariRisposte <strong>del</strong>l’Ufficio Studi ai quesiti posti dai singoli notaiQuesiton. 583-2006/CIndicazione analitica <strong>del</strong>le modalità di pagamento <strong>del</strong> corrispettivo, contratto perpersona da nominare e successiva dichiarazione di nominaL’Ufficio studi è stato investito <strong>del</strong> quesito se in seguito all’entrata in vigore <strong>del</strong> D.L. n.223/2006 (c.d. Decreto Bersani) l’obbligo <strong>del</strong>le parti di rendere la dichiarazione sostitutivada atto di notorietà recante l’indicazione analitica <strong>del</strong>le modalità di pagamento <strong>del</strong>corrispettivo si estenda non solo al contratto per persona da nominare, ma anche alladichiarazione successiva di nomina <strong>del</strong>la persona che deve acquistare i diritti ed assumere gliobblighi <strong>del</strong> suddetto contratto.L’estensore <strong>del</strong>la risposta ha evidenziato che, dal punto di vista formale, la dottrina e lagiurisprudenza prevalenti hanno ricondotto il contratto per persona da nominare ad unafigura negoziale complessa a formazione progressiva nella quale la dichiarazione di nominaavrebbe natura di negozio complementare ed integrativo <strong>del</strong> procedimento iniziato con lastipula <strong>del</strong> contratto per persona da nominare.In base a tale principio si può quindi escludere la necessità di indicare nuovamente i mezzidi pagamento nella electio amici, dal momento che quest’atto ha unicamente la funzione di faracquisire al terzo designato gli stessi diritti e far assumere gli stessi obblighi derivanti dalcontratto concluso col designante e, pertanto, non può consistere in altro contratto, fonte diautonomi diritti ed obblighi, tra l’originario contraente ed il designato stesso.Tenuto conto tuttavia <strong>del</strong>la ratio <strong>del</strong> nuovo impianto normativo appare necessario che il


Quesiton. 156-2006/IQuesiton. 11-2006/CQuesiton. 164-2006/Tnotaio ponga in atto tutte le misure idonee per applicare correttamente l’attuale disciplina inmateria d’antiriciclaggio anche nelle ipotesi di contratto per persona da nominare consuccessiva dichiarazione di nomina.Statuto <strong>del</strong>le cooperative: mancata indicazione espressa <strong>del</strong>lo “scopo mutualistico”Si è posto il problema, emerso in sede di ispezione ad una cooperativa, cui è stato chiesto dimodificare lo statuto, in quanto non conterrebbe la previsione espressa <strong>del</strong>lo “scopomutualistico”.In realtà, nello statuto, lo scopo mutualistico era menzionato in forma indiretta, per cui ci siè chiesti se le previsioni che fanno riferimento a tale scopo mutualistico in forma indirettasoddisfino pienamente la disposizione <strong>del</strong>l’art. 2511 c.c., il quale stabilisce che “Lecooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico”.L’Ufficio studi si è espresso nel senso che non occorra una previsione espressa, essendosufficiente che l’atto costitutivo/statuto contenga i principi e le regole per lo svolgimento<strong>del</strong>l’attività mutualistica.Completamento manuale <strong>del</strong> repertorio meccanizzatoE stato chiesto se sia possibile completare manualmente il repertorio meccanizzato, cioè “sesia lecito inserire manualmente e contestualmente alla stampa il domicilio <strong>del</strong>le parti, nonstampato, senza considerare tale operazione come aggiunta e quindi da effettuarsi comepostilla”; avendo cura peraltro di chiarire che “tale operazione viene fatta nello spazio libero<strong>del</strong>la colonna n. 5 <strong>del</strong> repertorio nella quale vanno riportati i dati <strong>del</strong>le parti”.L’Ufficio ha risposto che sia possibile completare manualmente il repertorio meccanizzato:a stretto rigore per effetto <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> 1991 integrato dal decreto interministeriale <strong>del</strong>1959, il richiamo all’art. 53 <strong>del</strong>la legge notarile, norma richiamata “in quanto applicabile”,non prende in considerazione le postille <strong>del</strong>l’atto.Il motivo: la postilla nasce dall’esigenza di non modificare l’atto, prima <strong>del</strong>le sottoscrizioni,per rispondere a ripensamenti <strong>del</strong>le parti, se non evidenziando quanto parte <strong>del</strong>l’atto redattoin precedenza viene ad essere variato (procedura che ha una sua complessità nell’interesse<strong>del</strong>le parti, allo scopo di evidenziare per tabulas il processo di ripensamento che ha indotto leparti a cambiare opinione rispetto alla precedente formulazione prospettata dal notaio)nell’ipotesi <strong>del</strong> repertorio, che costituisce soltanto una sintesi <strong>del</strong>l’atto e che vede comeunico autore il notaio, quest’esigenza non ha ragione d’essere. D’altro canto non sicapirebbe diversamente l’esistenza <strong>del</strong>la colonna “Osservazioni” il cui scopo è proprioquello di consentire al notaio le aggiunte di chiarimento <strong>del</strong> contenuto <strong>del</strong> repertorio.In tema di «Piccola proprietà coltivatrice - Decadenza dai benefici ai sensi <strong>del</strong>l’art.11 <strong>del</strong> D.Lgs n. 228/2001» .Ipotizzando la fattispecie di un soggetto che ha acquistato un terreno con i benefici previstiin materia di formazione ed arrotondamento <strong>del</strong>la proprietà coltivatrice e che intendevendere quello stesso terreno al fratello Caio, imprenditore agricolo ai sensi 2135 c.c., primache siano decorsi cinque anni, sono stati posti due quesiti:- se, per effetto di tale alienazione, il venditore incorrerà nella decadenza dai beneficiprevista dall’art. 11 <strong>del</strong> D.Lgs n. 228/2001;- se l’acquirente sarà tenuto a documentare, in sede di registrazione <strong>del</strong>l’atto, di essereimprenditore agricolo ex art. 2135 c.c., oppure è sufficiente che egli dichiari in atto diesserlo, salvo poi eventualmente provarlo a richiesta <strong>del</strong>l’Ufficio.1) L’Ufficio studi ha risposto che al fine di valutare se la rivendita <strong>del</strong> terreno prima <strong>del</strong>lascadenza <strong>del</strong> termine previsto dalla legge sia possibile o meno, occorre anzitutto verificare sel’acquisto agevolato sia effettuato nell’esercizio <strong>del</strong> diritto di prelazione legale agraria.Se così fosse per effetto <strong>del</strong>la rivendita l’originario acquisto sarebbe da ritenersi effettuato“con abuso <strong>del</strong> diritto di prelazione” ed, in quanto tale, viziato da nullità radicale.Diversamente la rivendita <strong>del</strong> terreno prima <strong>del</strong>la scadenza <strong>del</strong> termine produrrebbe solo ladecadenza dai benefici fiscali.In ogni caso, ai sensi <strong>del</strong>lo stesso art. 11 <strong>del</strong> D.Lgs n. 228/2001, non incorre nella decadenzadai benefici l’acquirente che, durante il periodo vincolativo, ferma restando la destinazioneagricola, alieni il fondo o conceda il godimento <strong>del</strong>lo stesso a favore <strong>del</strong> coniuge, di parentientro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l’attività diimprenditore agricolo ex art. 2135 c.c..2) Per quanto attiene alla documentazione da produrre contestualmente alla richiesta di


Quesiton.4-2007/Cbeneficiare <strong>del</strong>le agevolazioni in parola, occorre distinguere il caso in cui la richiesta di talibenefici venga fatta dal coltivatore diretto, dall’ipotesi in cui detta richiesta sia fatta in qualitàdi imprenditore agricolo professionale (IAP).a) Nel primo caso, ai sensi <strong>del</strong>la Legge n. 604/1954, l’acquirente deve produrre, al momento<strong>del</strong>la registrazione, insieme all’atto anche la restante documentazione (lo stato di famiglia edun certificato <strong>del</strong>l’Ispettorato provinciale agrario competente per territorio che attesti lasussistenza dei requisiti richiesti per poter beneficiare di tali agevolazioni, ossia l’attività dimanuale coltivazione, l’idoneità <strong>del</strong> fondo alienato alla formazione o arrotondamento <strong>del</strong>lapiccola proprietà contadina in rapporto alla forza-lavoro <strong>del</strong>la famiglia e la mancataalienazione nel biennio precedente di fondi rustici di oltre un ettaro. In luogo <strong>del</strong> certificato<strong>del</strong>l’Ispettorato agrario, può essere prodotta un’attestazione provvisoria <strong>del</strong>l’Ispettoratomedesimo dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio; in tal caso, leagevolazioni fiscali vengono comunque concesse al momento <strong>del</strong>la registrazione, ma, entroun anno da tale formalità, l’interessato deve presentare all’Ufficio <strong>del</strong> registro il certificatodefinitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento <strong>del</strong>la stipula<strong>del</strong>l’atto, in difetto sono dovute le normali imposte).b) Nel caso in cui l’acquirente che voglia beneficiare <strong>del</strong>le anzidette agevolazioni intendafarlo in qualità di IAP (si precisa che ai sensi <strong>del</strong>l’art. 1, comma 4, <strong>del</strong> D.Lgs n. 99/2004all’imprenditore agricolo professionale “se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale sonoaltresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dallanormativa vigente a favore <strong>del</strong>le persone fisiche in possesso <strong>del</strong>la qualifica di coltivatore diretto”) deve esserenecessariamente imprenditore agricolo (ed, in quanto tale, iscritto all’INPS), pur potendo,tuttavia, essere privo dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 <strong>del</strong>l’art. 1 <strong>del</strong> D.Lgs n. 99/2004,dovendo, in tal caso, limitarsi a presentare alla Regione competente istanza diriconoscimento <strong>del</strong>la qualifica di IAP, riservandosi di risultare in possesso dei suddettirequisiti nell’arco dei ventiquattro mesi successivi.Infine l’Ufficio studi ha ricordato che in sede di registrazione telematica con Mo<strong>del</strong>loUnico Informatico, il notaio è tenuto all’indicazione dei documenti e dei certificatifunzionali all’applicazione dei vari trattamenti fiscali nell’apposito prospetto.L'acquisizione dei documenti in parola da parte <strong>del</strong> notaio (anche in seguito allastipula <strong>del</strong>l'atto, purché anteriormente all'invio telematico) e la conseguenteprospettazione degli stessi nell’apposito quadro equivale esattamente allaproduzione di tale documentazione all'Agenzia <strong>del</strong>le Entrate al momento <strong>del</strong>laregistrazione; rimane fermo, comunque, il disposto dall’art. 2, comma 6 <strong>del</strong> D.P.R.n. 308/2000, ai sensi <strong>del</strong> quale, al fine di garantire il potere di controllo, gli Ufficifinanziari hanno facoltà di richiedere l'esibizione <strong>del</strong>la documentazione anzidettaovvero di esaminarla presso la sede <strong>del</strong> pubblico ufficiale.Il “comma 49” <strong>del</strong>la Legge finanziaria per il 2007 si riferisce ai soli pagamentieseguiti dal 4 luglio 2006.E’ stata chiesta un’interpretazione <strong>del</strong> comma 49 <strong>del</strong>l’art. 1 <strong>del</strong>la legge finanziaria per il 2007(legge 27 dicembre 2006 n. 296), in base al quale “Le disposizioni di cui al comma 22<strong>del</strong>l’articolo 35 <strong>del</strong> decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dallalegge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima <strong>del</strong>la data di entrata in vigore <strong>del</strong>lapresente legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal4 luglio 2006; in particolare è stato chiesto se dal 1° gennaio 2007, a seguito <strong>del</strong>l’entrata invigore <strong>del</strong> riportato comma 49, l’attuale comma 22 <strong>del</strong>l’art. 35 <strong>del</strong> decreto-legge 4 luglio2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, imponga“nuovamente” a carico dei notai stipulanti, di ricostruire le modalità dei pagamenti anteriorial 4 luglio 2006, e così ripresentandosi la stessa situazione precedente all’entrata in vigore <strong>del</strong>comma 49.L’Ufficio ha risposto che - pur riconoscendosi che per come è scritta, la norma <strong>del</strong>lalegge finanziaria possa ingenerare confusione - che l’interpretazione più ragionevole<strong>del</strong>la stessa non possa che essere nel senso che il limite temporale introdotto dalcomma 49 <strong>del</strong>la legge finanziaria, varrà non solo per gli atti stipulati prima<strong>del</strong>l’entrata in vigore <strong>del</strong>la legge 27 dicembre 2006 n. 296, ma anche quelli stipulatisuccessivamente, a partire dal 1° gennaio 2007.In buona sostanza, lo scopo <strong>del</strong> Legislatore sarebbe stato quello di creare una norma a


Quesiton. 257-2006/CQuesiton. 602-2006/CQuesiton. 151-2006/IQuesiton. 151-2006/Tregime che valesse per tutti gli atti, stipulati prima e dopo l’entrata in vigore <strong>del</strong>la leggefinanziaria, e quindi come correttamente evidenziato, “il rinvio al testo vigente prima<strong>del</strong>l'entrata in vigore <strong>del</strong>la finanziaria non ha valenza discriminatoria”.Considerate le finalità <strong>del</strong>la norma (scaturita, come noto, da un emendamento caldeggiatodal notariato), che mira ad introdurre una disposizione a regime che esonera “per sempre”dall’obbligo di ricostruire i pagamenti anteriori al 4 luglio, l’attuale comma 22 <strong>del</strong>l’art. 35<strong>del</strong> decreto Bersani, interpretato sistematicamente con il comma 49 <strong>del</strong>l’art. 1 <strong>del</strong>lalegge finanziaria per il 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296) è da intendersi riferito aisoli pagamenti eseguiti dal 4 luglio 2006.Allegazione di copia <strong>del</strong> c.d.u. rilasciata dal notaio depositarioInvestito <strong>del</strong> quesito se sia possibile allegare ad un rogito avente per oggetto un terreno nonl’originale <strong>del</strong> certificato di destinazione urbanistica, ma una copia di esso rilasciata dalnotaio depositario <strong>del</strong>l’originale <strong>del</strong> certificato stesso, ovvero una copia di copia <strong>del</strong>certificato, rilasciata sempre da notaio, l’Ufficio ha risposto che vi è alcun dubbio che lacopia autentica di un documento ha lo stesso valore <strong>del</strong>l’originale e pertanto possa essereallegata copia autentica di un certificato di destinazione urbanistica anziché l’originale <strong>del</strong>certificato stesso.Analogamente si è espresso riguardo alla copia di copia di CDU rilasciata da notaio,considerandola documento idoneo a garantire “la stessa fede” cui fa riferimento l’art. 2714capoverso <strong>del</strong> codice civile.Atto di compravendita avente ad oggetto un immobile gravato da vincolo dei beniculturali : si applica l’art. 8 <strong>del</strong> D.lgs. 122/2005?L’ufficio studi ha risposto negativamente al quesito se l'art. 8 <strong>del</strong> d. lgs. n. 122/2005, recanteil divieto per il notaio di procedere alla stipula <strong>del</strong>l'atto di compravendita prima <strong>del</strong>frazionamento <strong>del</strong> mutuo o <strong>del</strong> perfezionamento <strong>del</strong> titolo per la cancellazione <strong>del</strong>la ipotecao <strong>del</strong> pignoramento, sia applicabile alla seguente fattispecie: “atto di compravendita aventead oggetto un immobile gravato da vincolo dei beni culturali, considerato che:- la parte venditrice é una società che non ha costruito l'immobile stesso ma lo haesclusivamente ristrutturato e la parte acquirente é una società di leasing,- l'immobile é gravato da ipoteca a garanzia di mutuo non frazionato ma nell'atto diconstatazione di avveramento <strong>del</strong>la condizione <strong>del</strong> mancato esercizio <strong>del</strong>la prelazione, conconseguente pagamento <strong>del</strong> prezzo, la corrispondente quota di mutuo verrà estinta ed ilcreditore consentirà alla liberazione <strong>del</strong>l'immobile medesimo”.La risposta negativa è stata fondata principalmente su tre punti:- manca, in primo luogo, il presupposto soggettivo, essendo l’acquirente una società dileasing;- l’intervento di ristrutturazione è già stato completato e dunque il bene esistente almomento <strong>del</strong>la conclusione <strong>del</strong> contratto non è sostanzialmente diverso da quello dedottoin contratto;- la disciplina in tema di tutela degli acquirenti di immobili da costruire è incentrata sullanecessità di prestare adeguata tutela all’acquirente che “anticipi” il versamento di somme, afronte di un effetto traslativo destinato a verificarsi in un momento successivo- Nel caso di specie, il pagamento <strong>del</strong> prezzo avverrà soltanto a seguito <strong>del</strong> mancatoesercizio <strong>del</strong>la prelazione da parte <strong>del</strong>lo Stato, momento nel quale l’ipoteca iscrittasull’immobile verrà cancellata.Trasformazione di società consortile a responsabilità limitata in società aresponsabilità limitata e perizia di stimaAl quesito se, in caso di trasformazione di una società consortile a responsabilità limitata insocietà a responsabilità limitata sia necessaria la perizia di stima, l’Ufficio ha risposto cheladdove l’esigenza di tutela <strong>del</strong> capitale sociale sia già di per sé soddisfatta dall’aver la societàtrasformanda soddisfatto tale requisito già prima <strong>del</strong>la trasformazione, essendo soggetta alladisciplina strutturale di un tipo capitalistico anche con riguardo alla formazione <strong>del</strong> capitalesociale, sembrerebbe ultroneo richiedere l’esibizione <strong>del</strong>la relazione di stima.Divisione. Applicabilità <strong>del</strong> principio <strong>del</strong>le masse plurime.In risposta ad un quesito, l’Ufficio ha trattato <strong>del</strong> principio <strong>del</strong>le masse plurime nelledivisioni ex art. 34, quarto comma, <strong>del</strong> D.P.R. n. 131/1986.In tema di “masse plurime”, un certo orientamento giurisprudenziale ha ritenuto che


Quesiton. 722-2006/CQuesiton. 206-2006/Cqualora i beni da dividere provengano da diversi titoli, non si determina tra i condividentiuna sola comunione, bensì più comunioni quanti sono i titoli di provenienza di detti beni; diconseguenza, non si realizzerà una sola divisione, ma tante divisioni quanti sono i titolicostitutivi <strong>del</strong>le singole comunioni.Alla luce di una siffatta ricostruzione <strong>del</strong>le “masse plurime”, l’art. 34, quarto comma, <strong>del</strong>D.P.R. n. 131/1986, al fine di rendere meno gravoso il trattamento fiscale, dispone che “…lecomunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunionese l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte” .Condizione essenziale affinché trovi applicazione la disciplina agevolativa è che le diversecomunioni (che traggono origine da titoli diversi) intercorrano tutte tra gli stessisoggetti, tali al momento <strong>del</strong>la divisione <strong>del</strong>le stesse. In proposito, si sotto<strong>line</strong>a che nonassumono rilevanza le eventuali variazioni soggettive dei comproprietari che possanorealizzarsi a seguito di successione mortis causa o di atti inter vivos traslativi di quote; talivariazioni soggettive, infatti, non determinano ulteriori titoli di comunione; non si produce,cioè, una variazione dei titoli di acquisto che hanno dato origine alle diverse masse incomunione che si intendono dividere.Ulteriore requisito richiesto ai fini <strong>del</strong>la configurabilità <strong>del</strong>la fattispecie di cui al quartocomma <strong>del</strong>l’anzidetto art. 34 è dato dalla circostanza che l’ultimo acquisto di quoteavvenga per successione mortis causa e riguardi, come <strong>del</strong> resto i precedentiacquisti di quote, tutti i condividenti e non solo alcuni di essi.Associazione temporanea di imprese e appalti tra privati.Alla domanda se «sia possibile adottare la struttura <strong>del</strong>l’Associazione temporanea diimprese” come disciplinata dalla legge in materia di lavori pubblici 21 dicembre 1999 n. 554e sue modifiche ed integrazioni anche in caso di appalto fra privati» l’Ufficio Studi harisposto che le associazioni temporanee di imprese laddove vengono costituite per lapartecipazione ad appalto pubblico devono possedere particolari requisiti ai sensi <strong>del</strong>le leggispeciali in materia (requisiti richiesti per la tutela degli interessi pubblici coinvoltinell’operazione) ma che in ogni altro caso possono regolare l’associazione temporanealiberamente, purché nel rispetto <strong>del</strong> codice civile.Alla stessa conclusione perviene anche un precedente studio <strong>del</strong> <strong>CNN</strong> (BOGGIALI, Studion. 125-2006/I, in <strong>CNN</strong> Notizie <strong>del</strong> 31 ottobre 2006) laddove ritiene che «Il fatto, inoltre, chela legge disciplini espressamente le associazioni temporanee di imprese costituite perpartecipare ad appalti pubblici ... non esclude che l'autonomia privata possa utilizzare talefattispecie contrattuale per la partecipazione ad altre tipologie di contratti per larealizzazione di opere, sia pubbliche, sia private».Intervento in atto di straniero che non sa leggere e scrivere in italianoPosto il caso, molto frequente nella pratica, di un cittadino straniero, che comprende e parlal’italiano (anche se in maniera elementare) ma che non sa leggere e scrivere in italiano nénella lingua d’origine, e che deve intervenire in un rogito notarile, è stato chiesto se siasufficiente la stipula <strong>del</strong>l’atto con l’intervento dei testimoni, oppure si renda necessario, nellaspecie, il ricorso alla disciplina di cui agli artt. 54 e 55 <strong>del</strong>la legge notarile?”.Il quesito si può sdoppiare in due sotto quesiti:a) in quale lingua deve essere redatto l’atto?b) è necessaria la presenza dei testimoni, visto che la parte non sa leggere e scrivere innessuna lingua?- Al primo quesito l’Ufficio ha risposto che quando la parte conosce la lingua italiana inmodo approssimativo non appare indispensabile ricorrere all’art. 54, il quale sembrapretendere che la lingua italiana sia <strong>del</strong> tutto sconosciuta alla parte (non può pretendersi unaconoscenza <strong>del</strong>la nostra lingua così ampia da investire la comprensione <strong>del</strong>la terminologiagiuridica formalizzata dal notaio nell’atto, perché di ciò non si rinviene traccia in tutta lalegge notarile). Appurato pertanto che finché la parte non dichiari di non conoscerel’italiano, il notaio deve ricevere l’atto in lingua italiana, viene meno anche l’ipotesi diapplicare l’art. 55 <strong>del</strong>la legge notarile, che presuppone a monte un’impossibilità di stipularel’atto soltanto in lingua italiana.- Al secondo quesito l’Ufficio ha risposto che l’art. 48 nuova versione individua una serie difattispecie che pretendono la presenza dei testimoni, fra le quali, nel nostro caso, rileva lacircostanza che la parte non sappia leggere e scrivere (né nella propria lingua né nella lingua


Quesiton. 153-2006/IQuesiton. 132-2006/IQuesiton. 145-2006/TQuesiton. 197-2006/Citaliana).Fusione inversa: fattispecieNel caso di una fusione tra due società a r.l., in cui l’incorporata è la controllante, chedetiene il novanta per cento <strong>del</strong>le quote <strong>del</strong>l’incorporante controllata, sono stati posti duequesiti:a) se, data la partecipazione non totalitaria, la fusione comporterà la necessità di determinareil rapporto di cambio tra le quote <strong>del</strong>le due società.La risposta a questo primo quesito è stata positiva: non essendoci controllo al 100% <strong>del</strong>laincorporante da parte <strong>del</strong>la incorporata, emerge la necessità di determinare il rapporto dicambio con i soci <strong>del</strong>la incorporata, in quanto alla conclusione <strong>del</strong>l'operazione di fusioneresidueranno quote proprie tra le attività <strong>del</strong>la incorporante.Non trova applicazione la disciplina relativa all'acquisto di proprie quote e <strong>del</strong>l'articolo 2474c.c., posto che l’ipotesi al vaglio è inversa rispetto a quella contemplata nella citatadisposizione.b) se sia necessaria la relazione degli esperti di cui all'articolo 2501-sexies, oppure se siapossibile seguire la procedura semplificata di cui all'articolo 2505-bis, il quale, nel disciplinarela fusione per incorporazione di una società in un’altra che possiede almeno il novanta percento di azioni o quote, stabilisce che non è applicabile l'articolo 2501-sexies.La risposta è stata che già prima <strong>del</strong>la riforma si riteneva che la fusione inversa noncomportasse un acquisto di azioni proprie da parte <strong>del</strong>la società incorporante-partecipatabensì un'automatica riassegnazione <strong>del</strong>le azioni di quest'ultima agli azionisti <strong>del</strong>l'incorporatapartecipante.La soluzione può essere confermata anche dopo la novella: in conclusione, quindi, la fusioneinversa fra la società controllata incorporante e la società controllante incorporata non sipone in contrasto con il divieto di cui all’art. 2474 c.c.Il progetto di fusione recherà pertanto, ai sensi <strong>del</strong>l’art. 2501 ter n. 4, l’indicazione<strong>del</strong>l’assegnazione ai soci <strong>del</strong>l’incorporante <strong>del</strong>la quote <strong>del</strong>l’incorporata ed evidenzierà che lafusione non è in contrasto con il divieto per le società a responsabilità limitata di acquistarepartecipazioni proprieFattispecie di scissione unitariaNella risposta al quesito di cui trattasi l’Ufficio studi ha inquadrato la fattispecie <strong>del</strong>la c.d.scissione unitaria o plurima, alla quale prendono parte più società, con un progetto unitario.L'operazione, dall'angolo visuale di ciascuna <strong>del</strong>le società scisse, contiene tutti gli elementiche ai sensi <strong>del</strong>l'art. 2506 caratterizzano la scissione: ciascuna società assegna parte <strong>del</strong> suopatrimonio a due società beneficiarie preesistenti ed attribuisce ai suoi soci le azioni o quoterelative (cioè emesse a fronte - e corrispondenti al valore - di quell'apporto).Sul piano formale, ciascuna <strong>del</strong>le società beneficiarie potrà, con propria assemblea,<strong>del</strong>iberare di partecipare alla scissione di tutte tre le società scisse, mentre l'atto di scissionesarà unico, con la partecipazione di tutte le società.Imputazione ai fini fiscali in relazione a distinte destinazioni <strong>del</strong>l’importo unitario diun mutuo ipotecarioL’Ufficio Studi è stato chiamato ad esprimersi sul problema se, alla luce <strong>del</strong>le recenti novitànormative, sia possibile imputare diversamente ai fini fiscali l’importo unitario di un mutuoipotecario erogato.L’esigenza di un’imputazione distinta fiscalmente in relazione a diversi possibili utilizzi <strong>del</strong>lasomma mutuata deriva dalla rilevanza che nell’ambito <strong>del</strong>la normativa fiscale la destinazione<strong>del</strong> finanziamento può assumere sotto molteplici profili.a) le aliquote <strong>del</strong>l’imposta sostitutiva sui finanziamenti bancari a medio/lungo termineb) i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancariLa risposta è stata nel senso che la possibilità di imputare l’importo di un finanziamento,anche ipotecario, in ragione di distinte destinazioni <strong>del</strong>la somma deve ritenersi consentitaper l’operatività di alcune norme tributarie, quali l’art. 18 d.p.r. n. 601/1973 e l’art. 35comma 23-bis d.l. n. 223/2006, e non incide di per sé sull’unitarietà <strong>del</strong>l’operazionecontrattuale rilevando solo sul piano degli effetti fiscali.Applicabilità <strong>del</strong>la legge 560/1993 e <strong>del</strong>l’art. 35 <strong>del</strong>la legge 865/1971 ai localicommerciali costruiti da cooperativa edilizia su area PEEP.Sono stati posti due quesiti in materia di edilizia residenziale pubblica:


Quesiton. 637-2006/CQuesiton. 526-2006/Ca) posto che una cooperativa edilizia in area PEEP in diritto di superficie ha usufruito dimutuo garantito dallo Stato e che la convenzione prevede la possibilità di assegnare ai socianche i locali commerciali, si tratta di sapere se per l’assegnazione dei locali commercialidebba applicarsi o meno la legge 24 dicembre 1993, n. 560.La risposta al quesito è stata in senso negativo, perché la legge n. 560 <strong>del</strong> 1993, dettataesclusivamente per gli enti pubblici edilizi che ruotano in orbita di edilizia residenzialepubblica, non può valere per le cooperative edilizie, che non possono essere qualificatecome enti pubblici edilizi.b) la norma prevista dall’art. 35 <strong>del</strong>la legge 22 ottobre 1971, n. 865, per la quale chi haottenuto un alloggio in zona PEEP non può ottenere altri alloggi sempre in zona PEEP,vale anche per i locali commerciali?Anche in questo caso la risposta è stata negativa, perché nel concetto di “alloggio”contenuto nell’art. 35, comma 20° <strong>del</strong>la legge n. 865 <strong>del</strong> 1971 non possono certamente farsirientrare i locali commerciali (negozi, box, magazzini e altro) i quali non possono esserequalificati come beni abitativi.Conservazione a raccolta degli atti costitutivi di società sempliceE’ stato posto il quesito se, alla luce <strong>del</strong>l’art. 72, comma 3, prima parte <strong>del</strong>la legge notarile(modificato dall’art. 12, primo comma, lettera e) <strong>del</strong>la legge 28 novembre 2005, n. 246) lascrittura privata autenticata avente ad oggetto la costituzione di una società semplice, <strong>del</strong>laquale non si intende dare la pubblicità notizia al registro <strong>del</strong>le imprese, debbaobbligatoriamente essere tenuta a raccolta.La risposta positiva si fonda su due ragioni:Da un lato già nello Studio n. 65-2006/C, Conservazione <strong>del</strong>le scritture autenticate destinate apubblicità immobiliare o commerciale, pubblicato in <strong>CNN</strong> Notizie <strong>del</strong> 13 aprile 2006 si sostieneche “La legge si limita a stabilire che nella norma rientrano le scritture private autenticate“soggette a pubblicità”. La disposizione non distingue se si tratti di pubblicità obbligatoriaoppure di pubblicità facoltativa: la conclusione più ragionevole appare quella diritenere assoggettati a pubblicità tutti gli scritti che “possono” essere resi pubblici,cioè che non sono refrattari ad essere assorbiti nei registri di pubblicità.<strong>Dal</strong>l’altro, riguardo alle società semplici, il codice civile <strong>del</strong> 1942 non prevedeva l’iscrizionenel registro <strong>del</strong>le imprese; tale previsione è stata introdotta nell’ordinamento con l’art. 8,comma 4, l. 29 dicembre 1993, n. 580, abrogato dall’art. 15 d.p.r. 14 dicembre 1999, n. 588 esostituito dall’art. 2, comma 1, <strong>del</strong> medesimo D.P.R. che stabilisce - confermando peraltroquanto già disposto dalla norma abrogata - che le società semplici sono iscritte in unasezione speciale <strong>del</strong> registro <strong>del</strong>le imprese.Prelazione agraria: vendita di quota di comproprietà <strong>del</strong> terreno e qualifica dicoltivatore direttoE’ stato chiesto se, in occasione di vendita di terreno agricolo da parte di privato (nonimprenditore agricolo e/o coltivatore diretto) a imprenditore agricolo, già comproprietario<strong>del</strong> 50% <strong>del</strong> fondo, esista il diritto di prelazione a favore di altri confinanti coltivatori direttie/o imprenditori agricoli.Dopo aver premesso che l’art. 7, l. 14 agosto 1971, n. 817, attribuisce il diritto di prelazioneper l’acquisto di fondi agricoli “al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti confondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari,compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti” e che la prelazione in favore <strong>del</strong> confinanteopera, quindi, nel caso in cui sussistano i seguenti presupposti:1) offerta di vendita di un terreno,2) assenza di coltivatori diretti insediati sul terreno offerto in vendita, esistenza diproprietari di fondi confinanti che siano anche coltivatori diretti degli stessi,con specifico riferimento all’ipotesi <strong>del</strong>la cessione <strong>del</strong>la quota indivisa,l’ufficio ha conclusonel senso che per escludere la prelazione in favore dei confinanti è sufficiente la sussistenzadei requisiti indicati dall’art. 31, l. 26 maggio 1965, n. 560, in capo al comproprietario nonalienante.


<strong>Dal</strong>la Lista Sigillo2 gennaio Agli amici <strong>del</strong>la lista, invio unitamente ai più cordiali AUGURI per un sereno 2007 anche una Guidaoperativa per l'applicazione <strong>del</strong>le imposte di successione e donazione (dopo le leggi 286/2006 e296/2006).Ovviamente nella Guida, in relazione ad alcune <strong>del</strong>le problematiche non risolte dalla normativa(donazioni indirette, coacervo, ecc.) sono riportate opinioni personali da prendere col beneficio diinventario (specie in tema di coacervo ove ho ritenuto di dover adottare due soluzioni differenti persuccessioni e donazioni!!!).Questa Guida l'ho redatta ad uso mio personale e dei miei collaboratori, ma spero possa essere utileanche a Voi.A tutti un cordiale saluto ed ancora un buon 2007 ricco di soddisfazioni!Ovviamente critiche ed osservazioni per migliorare e/o correggere la Guida sono sempre ben accette!Giovanni Rizzi8 gennaio Nella homepage <strong>del</strong> sito www.tabaccai.it, è riportata la seguente notizia: Valori bollati cartacei:importante notizia<strong>Dal</strong> 1° gennaio 2007 è cessata, da parte <strong>del</strong>l’Ente Poste, la distribuzione ai tabaccai <strong>del</strong>le marche dabollo cartacee con la sola esclusione dei foglietti bollati per cambiali.A breve il Ministero<strong>del</strong>l’Economia e Finanze emanerà un provvedimento di fuori corso dei valori bollati cartacei nelquale verrà anche fissata la data ultima di utilizzo.Decorso tale termine le marche in questione non avranno più alcun valore e non potranno piùessere vendute né tanto meno essere motivo di cambio nei confronti <strong>del</strong>le Poste o di rimborso daparte <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate.In attesa di conoscere la data in cui verranno ufficialmente resifuori corso i valori bollati cartacei, tutti i tabaccai sono pregati di utilizzare e vendere le scortegiacenti onde evitare di ritrovarsi rimanenze successivamente all’entrata in vigore <strong>del</strong> “fuori corso”.I tabaccai che hanno sempre venduto i soli bollati cartacei e non hanno aderito al servizio inmodalità telematica, possono rivolgersi all’ufficio FIT di zona per avere tutte le informazioniinerenti tale sistema e sottoscrivere il contratto per la Lis Printer (il terminale utilizzato per lastampa dei valori).Altra importante novità riguarda i nuovi foglietti cambiari; la Gazzetta Ufficiale<strong>del</strong>la Repubblica n.288 <strong>del</strong> 12 dicembre 2006 ha infatti previsto l’istituzione di un nuovo fogliettoprivo <strong>del</strong>l’imposta di bollo assolta. L’imposta dovuta sarà corrisposta mediante la stampa <strong>del</strong>contrassegno telematico, per l’importo dovuto sul valore <strong>del</strong>la cambiale, da apporsi sullo stessofoglietto.Si precisa inoltre che nessuna modifica è stata apportata in merito all’importo <strong>del</strong>l’impostada assolvere che rimane sempre <strong>del</strong> 12 per mille sul valore facciale <strong>del</strong>l’importo <strong>del</strong>la cambiale eche occorre sempre annullare il contrassegno con le consuete modalità.Con l’avvento <strong>del</strong> nuovofoglietto, cambiano anche le modalità di distribuzione che prevedono il rifornimento di questo,non più presso gli uffici postali, bensì con un rifornimento che prevede la consegna direttamentein tabaccheria da parte <strong>del</strong>la Società Arianna 2001 S.p.A.Non conosciamo ancora la data esatta incui i nuovi foglietti verranno messi in circolazione, consigliamo però nel frattempo di smaltire lescorte in Vostro possesso e di non effettuare eccessivi acquisti.Spero sia utile a tutti (anche ai non tabaccai...). Maurizio Luraghi9 gennaio Nell’allegato ho inserito nuovi commenti e nuove clausole relative alle ultime disposizioni sudonazioni e successioni.Ho inserito nuove tabelle sui rapporti di parentela ed affinità, sui benefici e sui periodi di vigenze<strong>del</strong>le varie norme.Le illustrazioni fungono da commento; i colori per una rapida memorizzazione.Come ivi accennato si tratta solo di una tessera di un mosaico.Saluti Paolo Giunchi10 gennaio segnalo che pur con modalità di redazione parzialmente diverse sui numeri 5 e 6 <strong>del</strong>la rivista IpsoaNotariato sono reperibili le "Novità Normative" di Gaetano Petrelli. Grazia Prevete11 gennaio A.pischetola ha scritto: Stavolta pare che la speranza sia stata fondata.L'agenzia <strong>del</strong>le Entrate - con il comunicato stampa che si allega <strong>del</strong> 10 gennaio 2007 - precisa che"per consentire lo smaltimento di eventuali scorte - le marche da bollo cartacee potrannoancora essere utilizzate fino all’emanazione <strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> ministero <strong>del</strong>l’Economia e<strong>del</strong>le Finanze, che le dichiarerà fuori corso."15 gennaio A.Gargano: ha trasmesso le istruzioni <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate riguardo alla tassazione sostitutiva<strong>del</strong>le plusvalenze immobiliari – comunicazione da parte dei notai.


15 gennaio G.PETTERUTI ha trasmesso il <strong>notiziario</strong> n.11, il cui sommario è il seguenteCertificazione energetica e sicurezza degli impianti tra presente e futuroDPR 601/73 - aggiornamentoFinanziaria 2007 - ulteriori segnalazioni:Trasferimenti gratuiti di aziende e partecipazioni socialiGiovani agricoltoriSocietà agricoleMediazione per cessioni di immobiliCessione di aree occupate da edifici per "sconfinamento"Usi civici15 gennaio Egregio notaio, le inviamo il <strong>notiziario</strong> <strong>del</strong>la Compagnia <strong>del</strong> sigillo n.11 <strong>del</strong> 15 gennaio 200718 gennaio Trasmessa in lista la circolare n.1/07 <strong>del</strong> Consiglio Notarile di Milano che, tra l’altro contiene:INTERVENTO IN ATTI DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI CON PERMESSO DISOGGIORNO SCADUTOCon particolare riferimento a recenti questioni nell’ambito <strong>del</strong>l’ordinaria verifica ispettiva e concernentil’oggetto, si richiama quanto riportato nella Direttiva <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l’Interno n. 11050/M/(8), riguardantei diritti <strong>del</strong>lo straniero in attesa di rinnovo <strong>del</strong> titolo di soggiorno.Tale Direttiva <strong>del</strong> lontano 2001 è stata sostanzialmente ribadita con documento <strong>del</strong>lo stesso Ministero indata 5 agosto 2006, col quale è stato confermato il diritto alla permanenza in Italia <strong>del</strong> cittadinoextracomunitario, regolarmente entrato sul territorio nazionale e che disponendo di regolare permesso disoggiorno, abbia inoltrato alle competenti autorità “formale istanza di rinnovo”.L’ultimo pronunciamento <strong>del</strong> citato Dicastero nell’evidenziare – tra l’altro – che il mancato rispetto da parte<strong>del</strong>la P.A. dei termini di rilascio <strong>del</strong> rinnovo <strong>del</strong> permesso di soggiorno, non può essere elemento chepregiudichi la regolare presenza sul territorio <strong>del</strong>l’extracomunitario, precisa che la condizione di pienacapacità (temporanea) risulta comunque direttamente condizionata dalla sussistenza di tre specifici elementi:- che la domanda di rinnovo sia stata presentata prima <strong>del</strong>la scadenza <strong>del</strong> permesso di soggiorno oentro 60 giorni dalla scadenza <strong>del</strong>lo stesso;- sia stata verificata la completezza <strong>del</strong>la documentazione prescritta a corredo <strong>del</strong>la richiesta dirinnovo;- sia stata rilasciata dall’ufficio la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione <strong>del</strong>la richiesta dirinnovo.L’articolo afferma inoltre che “gli effetti dei diritti esercitati cesseranno in caso di mancato rinnovo, revoca oannullamento <strong>del</strong> permesso”.Da quanto sopra consegue in maniera <strong>del</strong> tutto evidente che la verifica e l’elencazione degli elementi, di cui lanota <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l’Interno ha fatto espresso richiamo, risulti essere determinante per riconoscere alcittadino extracomunitario piena capacità nell’attività negoziale da svolgersi per ministero notarile.Si richiama, pertanto, l’attenzione sulle evidenti ricadute in ambito notarile <strong>del</strong>le precisazioni avanzate dalMinistero <strong>del</strong>l’Interno nel menzionato documento.24 gennaio L’ottimo Giovanni Rizzi ha trasmesso in allegato:- la Guida operativa sulle imposte di successione e donazione,- la Guida sulla finanziaria 2007 (con <strong>del</strong>le schede di approfondimento di alcune <strong>del</strong>le disposizioni dimaggior interesse).26 gennaio Ritenendolo di potenziale interesse comune in queste ore, riporto qui di seguito quanto inviato ai Notai <strong>del</strong>Distretto dal nostro Presidente. Saluti, SM"Cari Colleghi,come è noto, il Consiglio dei ministri ha approvato ieri un decreto legge che, dalle prime indiscrezioni,dovrebbe contenere una norma <strong>del</strong> seguente tenore:Articolo 7 - Semplificazione nel procedimento di cancellazione <strong>del</strong>l'ipoteca nei mutui immobiliari.1. Ai fini di cui all'art. 2882 CC, il creditore, se soggetto esercente attività bancaria, è tenuto a comunicareentro 30 giorni direttamente l'avvenuta estinzione <strong>del</strong> mutuo alla conservatoria, che provvede d'ufficio allaimmediata cancellazione <strong>del</strong>l'ipoteca. Ai fini di cui al presente comma non è necessaria l'autentica notarile.Ove ricorra un giustificato motivo ostativo, il creditore ne deve dare comunicazione al debitore nelmedesimo termine.2. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore <strong>del</strong> presente decreto sonoabrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali incompatibili con le disposizioni di cui ai commiprecedenti e le clausole in contrasto con le prescrizioni <strong>del</strong> presente articolo sono nulle ai sensi <strong>del</strong>l'articolo1418 <strong>del</strong> codice civile.Innanzitutto, alcune notazioni esegetiche:- la norma costituisce una deroga (ed un gravissimo vulnus) ai principi che reggono la pubblicità immobiliare(ed al principio di autenticità che è un vero e proprio pilastro <strong>del</strong> sistema pubblicitario immobiliare, ex artt.


2657, 2835, 2836, 2882, comma 2, c.c.), con la conseguenza che essa, in quanto norma eccezionale, vacertamente interpretata restrittivamente;- la "semplificazione" riguarda solo le ipoteche a garanzia di "mutui".Sembrerebbero, quindi, escluse dalla nuova disposizione ipoteche legali, giudiziali, ipoteche volontarie agaranzia di debiti non nascenti da mutuo (anche, quindi finanziamenti come aperture di credito e simili);- la suddetta "semplificazione" opererebbe solo nel caso in cui il creditore sia "soggetto esercente attivitàbancaria"; con esclusione quindi di tutti gli altri casi (creditore persona fisica, persona giuridica, ente o societànon bancaria);- ancora, la "semplificazione" non riguarda le riduzioni di ipoteca (riduzioni di somma o restrizioni di beni);tali atti certamente non sono da ricomprendersi nel novero <strong>del</strong>le cancellazioni "semplificate", in quanto daun lato non definibili come cancellazioni (in rapporto al tenore testuale <strong>del</strong>la norma), d'altro lato comportanonecessità redazionali (descrizione di immobili, principalmente) ulteriori rispetto a quelli di un più sempliceatto di cancellazione totale;- sono comunque escluse dalla nuova disciplina le cancellazioni di trascrizioni, di qualsiasi tipo (cancellazionedi trascrizione di domande giudiziali, di pignoramenti, sequestri, ecc.);- si parla di una semplice "comunicazione" da parte <strong>del</strong> creditore, svincolata da oneri formali (autenticanotarile), e di una cancellazione seguita "d'ufficio" dal conservatore (il che implica che il creditore non siatenuto a redigere una domanda di annotamento (su supporto informatico o da inviare telematicamente),ma debba semplicemente produrre un documento cartaceo da cui risulti la "comunicazione";- il conservatore deve provvedere alla cancellazione "immediata" <strong>del</strong>l'ipoteca (con ciò viene superato iltermine di 90 giorni che invece, attualmente, prevede la disciplina <strong>del</strong> relativo procedimento amministrativo,che continua invece a valere per tutte le cancellazioni "non semplificate"). Tale "immediatezza" dovrebbequindi porsi alla stessa stregua di quella imposta per le trascrizioni ed iscrizioni (che in base alla disciplinaoggi vigente devono essere eseguite entro la giornata in cui le relative richieste sono presentate);- il creditore è "tenuto" a comunicare l'estinzione <strong>del</strong> debito all'ufficio dei registri immobiliari entro trentagiorni dall'estinzione medesima: ciò significa da un lato che vi è un vero e proprio obbligo <strong>del</strong> creditore dieffettuare tale comunicazione, in luogo di prestare il consenso alla cancellazione con atto notarile (ma ciònon implica, evidentemente, che sia vietato al notaio ricevere o autenticare un atto di consenso acancellazione, se richiesto; nè che il creditore possa, eventualmente in accordo con il debitore, accedere alladiversa e più garantista procedura "tradizionale").D'altro lato - alla luce <strong>del</strong>la eccezionalità <strong>del</strong>la norma - la procedura "semplificata" non potrà essere utilizzatanel caso in cui la cancellazione abbia luogo in corrispondenza ad una causa di estinzione <strong>del</strong>l'obbligazionediversa dall'adempimento (transazione, remissione <strong>del</strong> debito totale o parziale, compensazione, ecc.);- è abbastanza misterioso il tenore <strong>del</strong> secondo comma (che fa riferimento a più "commi" precedenti,probabilmente in una prima stesura vi erano altri commi, forse relativi al compenso di anticipata estinzione).In ogni caso, nell'attuale formulazione (sempre che sia confermata), sembrerebbe essere previsto un terminedi sessanta giorni entro il quale il creditore bancario debba adeguare il proprio comportamento alle nuoveprevisioni.Vi sono, evidentemente, parecchi punti problematici:- in che modo il conservatore dei registri immobiliari accerterà che il documento "provenga" dal creditorebancario (rectius da un suo legale rappresentante)? Evidentemente, non essendovi il filtro <strong>del</strong> controllonotarile <strong>del</strong>la legittimazione, il conservatore dovrà egli stesso verificare i poteri di rappresentanza, facendosiesibire documentazione (plausibilmente in forma autentica) da cui risultino i poteri di rappresentanza di chiha effettuato la "comunicazione". Ciò comporterà un'ulteriore difficoltà, per il medesimo conservatore, nelcaso in cui la procura sia conferita "per relationem" ad una qualifica (ad esempio, procura conferita a tutti iquadri direttivi di .....livello): il conservatore non potr=E0 che chiedere apposita documentazione (informa autentica?) da cui risulti che il soggetto in questione ha tale qualifica. Tale controllo ad opera <strong>del</strong>conservatore è imprescindibile, ed è da ritenersi che verrà effettivamente espletato, se si considerano le graviresponsabilità a cui il medesimo conservatore può andare incontro in presenza di un'eventuale cancellazioneillegittima;- a monte vi è poi un problema ancor più grave: come fare il conservatore ad accertare che la "firma"apposta in calce alla "comunicazione" appartiene al suddetto rappresentante legale? Il problema, di non facilesoluzione, non può certo essere eluso. D'altra parte, appare difficilmente utilizzabile lo strumento<strong>del</strong>l'autentica amministrativa, che è prevista dalla legge solo in relazione a specifici atti diretti alla pubblicaamministrazione, come le istanze o le dichiarazioni sostitutive di atto notorio (ma questa "comunicazione" =non sembra equiparabile ad una "istanza");- quid in relazione al controllo relativo alla capacità di agire <strong>del</strong> sottoscrittore di tale comunicazione?- se, come tutto fa immaginare, la cancellazione non potrà essere effettivamente "immediata", per lanecessaria istruttoria da effettuarsi ad opera <strong>del</strong> conservatore, come il notaio potrà garantire un'efficace tutelaall'acquirente o al nuovo creditore (sono numerosissimi i casi in cui, oggi, la cancellazione avvienecontestualmente al pagamento, ad opera <strong>del</strong>l'acquirente, di una somma che viene destinata ad estinguere ildebito preesistente). Ritengo che il notaio non possa certo ritenere sufficiente, sulla base <strong>del</strong>l'ordinariadiligenza a cui è tenuto, una mera scrittura privata non autenticata, perché nulla assicura che domani il


conservatore non opponga un rifiuto a fronte di tale "titolo", magari sulla base di un problema attinente apoteri di rappresentanza o ai presupposti <strong>del</strong>la cancellazione. Ciò significa che, per le suddette "cancellazionicontestuali", il mezzo più "efficiente" rimane comunque il consenso a cancellazione autenticato dal notaio (evi è da presumere che la nuova banca mutuante si accontenti ancor meno di tale "pezzo di carta");- certamente il notaio non dovrà prestarsi a dare "assicurazioni" sulla idoneità <strong>del</strong> titolo (idoneità che richiedeulteriori accertamenti estranei al mero documento, come appunto quelli relativi ai poteri di rappresentanzaed all'identità <strong>del</strong> firmatario <strong>del</strong>la comunicazione), nè in relazioni notarili preliminari o definitive, nè nelcorpo degli atti di compravendita o di mutuo successivamente stipulati. Se lo facesse, oltre a commettereprobabilmente un illecito deontologico, si assumerebbe gravissime responsabilità, in relazione ad elementiche non ricadono sotto il suo controllo.Si tratta solo di primissime riflessioni - il consiglio notarile si riunirà già lunedì per affrontare la questione -ma già alla luce di esse è da consigliare, nei prossimi giorni, massima prudenza.Cordiali saluti Gaetano Petrelli "30 gennaio Vi giro per opportuna conoscenza lo studio che Gaetano Petrelli, quale Presidente, ha inviato ai Notai <strong>del</strong>Distretto.Come potete leggere, la modifica apportata ha sicuramente degli effetti, ma la norma resta scritta male, e soloin parte può giovarci, mentre resta introdotta una pericolosa eccezione al principio <strong>del</strong> controllo di legalitànotarile per tutto ciò che debba accedere ad un pubblico registro. Saluti, SM30 gennaio Debitamente autorizzato dall'autore invio la relazione <strong>del</strong> prof. Salamone al Convegno sulle srl atigiane<strong>del</strong> 26 01 2007.Se avrò gli altri contributi e le relative autorizzazioni li invierò in lista.Saluti dalla Valle <strong>del</strong> Liri Angelo Zinzi31 gennaio P.Fausti ha trasmesso in allegato, un breve commento a prima lettura degli articoli 7 ed 8 <strong>del</strong>Decreto BERSANI Bis.Circolari, Risoluzioni e Note ministerialiMinistero <strong>del</strong>loSviluppo EconomicoCircolare 19 dicembre2006, n. 39580(GU n. 301 <strong>del</strong> 29-12-2006)Agenzia <strong>del</strong>le EntrateRisoluzione 134 <strong>del</strong>27.11.06Agenzia <strong>del</strong>le EntrateRisoluzione 114 <strong>del</strong>17.10.06Recesso di società cooperative dalle Associazioni nazionali riconosciute, ai sensi degliarticoli 5 <strong>del</strong> decreto legislativo <strong>del</strong> Capo provvisorio <strong>del</strong>lo Stato 14 dicembre 1947, n.1577, e 3 <strong>del</strong> decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, di rappresentanza, assistenza etutela <strong>del</strong> movimento cooperativo.OGGETTO: Contratti di leasing immobiliare- modalita' di registrazione e diversamento <strong>del</strong>l'imposta proporzionale di registroLa risoluzione fornisce indicazioni sulle modalita' di registrazione telematica deicontratti di locazione in corso alla data <strong>del</strong> 4 luglio, previste dalprovvedimento <strong>del</strong> Direttore <strong>del</strong>l'Agenzia <strong>del</strong>le Entrate 14 settembre 2006,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 <strong>del</strong> 21/09/2006.Oggetto: Trasferimento dei diritti all'aiuto da parte degli imprenditori agricolidopo la riforma <strong>del</strong>la Politica Agricola Comune (PAC). Trattamento fiscaleIn merito al tema <strong>del</strong> trasferimento dei diritti all’aiuto la Risoluzione afferma che imedesimi sono esclusi dal campo di applicazione <strong>del</strong>l'IVA ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 2,terzo comma, lettera a), <strong>del</strong> d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, secondo il quale nonsi considerano cessioni di beni "le cessioni che hanno per oggetto denaro ocrediti indenaro". Le cessioni in questione sono soggette all'imposta di registro in base alprincipio di alternativita' di cui all'articolo 40 <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>le disposizioniconcernenti l'imposta di registro, approvato con d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,nella misura proporzionale <strong>del</strong>lo 0,50 per cento ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 6, <strong>del</strong>la tariffaparteprima, allegata al citato T.U. Imposta di registro. La base imponibile ècostituita dall'importo dei diritti all'aiuto oggetto <strong>del</strong>la cessione (ammontareannuale per il numero <strong>del</strong>le annualita' cedute), attualizzato, applicando il saggiolegale di interesse, ai sensi <strong>del</strong>l'articolo 49 <strong>del</strong> citato testo unico <strong>del</strong>l'imposta diregistro n. 131/1986.


Agenzia <strong>del</strong>le EntrateRisoluzione 122 <strong>del</strong>07.11.06Agenzia <strong>del</strong>le EntrateRisoluzione 2 <strong>del</strong>17.10.06Agenzia <strong>del</strong>le EntratePROVVEDIMENTO21 dicembre 2006(G.U. 4 gennaio 2007, n. 3)Agenzia <strong>del</strong> TerritorioProvvedimento2 gennaio 2007Agenzia <strong>del</strong>le EntrateDirettore <strong>del</strong>l’AgenziaProvvedimento 12gennaio 2007(allegato al <strong>notiziario</strong> <strong>del</strong>18.01.2007)Oggetto: Decreti ingiuntivi esecutivi revocati - imposta di registroLa Risoluzione tratta <strong>del</strong> regime tributario, ai fini <strong>del</strong>l'imposta di registro, da applicareai decreti ingiuntivi esecutivi, revocati nel procedimento di opposizione ex articolo645 c.p.c.oggetto: Contratto di apertura di credito in conto corrente, successivaconversione in mutuo - Annotazioni di conferma, di frazionamento e dicancellazione <strong>del</strong>la relativa garanzia ipotecaria - Trattamento fiscale.La risuluzione si occupa trattamento fiscale applicabile alle annotazioni di conferma,di frazionamento e di cancellazione di una ipoteca iscritta a garanzia di uncontratto di apertura di credito in conto corrente, successivamente trasformatosiin contratto di mutuo fondiario.L’Agenzia, una volta esclusa la riconducibilità <strong>del</strong>l'articolata e complessaoperazione di trasformazione in parola dall'ambito di operatività <strong>del</strong> predettoregime sostitutivo, ha affermato che le formalita' di annotazione da eseguire amargine <strong>del</strong>l'ipoteca di cui trattasi - originariamente iscritta a garanzia di un rapportodi apertura di credito in conto corrente, successivamente trasformatosi in mutuofondiario - debbano essere sottoposte al trattamento tributario ordinario previstoper ciascuna singola formalità dalla Tariffa allegata al decreto legislativo 31.10.1990n. 347.Individuazione di specifiche informazioni da richiedere all'atto <strong>del</strong>ladichiarazione di inizio attività e di tipologie di contribuenti, per i qualil'attribuzione <strong>del</strong> numero di partita IVA determina il rilascio di polizzafideiussoria o di fideiussione bancaria.L’autentica notarile nella polizza fideiussoria a garanzia Iva per “acquistisensibili” nella UE.I contribuenti, che entro tre anni dall’attribuzione <strong>del</strong>la partita Iva intendonoeffettuare acquisti intracomunitari in particolari settori di attività (come autoveicolimotoveicoli-rimorchi,telefonini, personal computer, animali vivi –bovini, ovini, suinie loro carni fresche) devono presentare all’ufficio <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le entrate unapolizza fideiussoria, rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio <strong>del</strong>ramo cauzioni, o una fideiussione bancaria.La firma <strong>del</strong> rappresentante <strong>del</strong>la società garante deve essere autenticata dal notaio,che ne verifica anche i poteri.La polizza garantisce al Fisco il pagamento <strong>del</strong>le somme eventualmente dovute inseguito a un avviso di accertamento o di rettifica (artt. 54 e 55 d.p.r. 633/1972), odopo il controllo formale (art. 54-bis d.p.r. 633/1972).La polizza deve essere intestata al direttore pro-tempore <strong>del</strong>l’ufficio <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>leentrate competente, deve avere la durata di tre anni dalla data <strong>del</strong> rilascio e devegarantire una somma pari al volume d’affari annuo presunto e comunque noninferiore a 50mila euro.La polizza è redatta secondo lo schema allegato al provvedimento <strong>del</strong>l’agenzia ericalca quello <strong>del</strong>la fideiussione di cui all’art. 38-bis d.p.r. 633/1972 per i rimborsi Iva.Definizione <strong>del</strong>le modalità tecniche ed operative per l'accertamento in catasto <strong>del</strong>leunità immobiliari urbane nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 edE/9 e per l'autonomo censimento <strong>del</strong>le porzioni di tali unità immobiliari, destinate aduso commerciale, industriale, ad ufficio privato, ovvero ad usi diversi, già iscritte negliatti <strong>del</strong> catasto.OGGETTO: Approvazione <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo di comunicazione dei dati relativi allecessioni immobiliari indicate nell’articolo 67, comma 1, lett. b), <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>leimposte sui redditi, a seguito <strong>del</strong>l’applicazione, sulle plusvalenze realizzate, diun’imposta, sostitutiva <strong>del</strong>l’imposta sul reddito.Mo<strong>del</strong>lo di comunicazione da parte dei notaiTassazione sostitutiva <strong>del</strong>le plusvalenze immobiliari. Comunicazione da parte deinotai ai sensi <strong>del</strong>l’art. 1, comma 496, <strong>del</strong>la legge 23 dicembre 2005, n. 266.Istruzioni per la compilazioneTassazione sostitutiva <strong>del</strong>le plusvalenze immobiliari. Comunicazione da parte deinotai ai sensi <strong>del</strong>l’art. 1, comma 496, <strong>del</strong>la legge 23 dicembre 2005, n. 266.


Agenzia <strong>del</strong>le Entrate.PROVVEDIMENTO15 gennaio 2007Modificazione ed integrazione <strong>del</strong> sistema di codificazione, da adottare per lacompilazione <strong>del</strong> quadro C <strong>del</strong>la richiesta di registrazione, prevista dall'articolo 6<strong>del</strong> decreto <strong>del</strong> Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successivemodificazioni.1.1. la descrizione relativa alla categoria contraddistinta dal codice 01 e' sostituita con leseguenti parole «Terreni agricoli comprese le scorte, i fabbricati rurali e le altrepertinenze, situati nel territorio <strong>del</strong>lo Stato»;1.2. la descrizione relativa alla categoria contraddistinta dal codice 19 e' sostituita con leseguenti parole «Terreni edificabili o suscettibili di utilizzazione edificatoria, e relativepertinenze, in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune,indipendentemente dall'approvazione <strong>del</strong>la Regione e dall'adozione di strumentiattuativi <strong>del</strong> medesimo»;1.3. dopo il codice 19 e' inserito il codice 20 per la seguente ulteriore categoria: «Terreni nonedificabili e non suscettibili di utilizzazione edificatoria, diversi da terreni agricoli e relativepertinenze».Integrazioni alla parte quarta <strong>del</strong>l'allegato 5 al decreto 15 dicembre 1977.La parte quarta <strong>del</strong>l'allegato 5 al menzionato decreto ministeriale 15 dicembre 1977 e' integratacome segue:2.1. nella Sezione VII, dopo il progressivo 13 e' aggiunto il 13-bis al quale corrispondono iseguenti elementi:a) Codice specifico: 7009b) Denominazione <strong>del</strong> negozio: Quietanzac) Dante causa: creditored) Avente causa: debitore.


Agenzia <strong>del</strong>le Entrate -Direzione CentraleNormativa eContenziosoCIRCOLARE 19gennaio 2007, n. 1OGGETTO: Decreto-legge n. 262 <strong>del</strong> 2 ottobre 2006, convertito conmodificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - Primi chiarimentiINDICE1 Depositi IVA (Art. 1, comma 2)2 Prestazioni di servizi rese da professionisti domiciliati negli Stati afiscalita' privilegiata (Art. 1, comma 6)3 Societa' di calcio professionistiche (ART. 1, COMMA 7)4 Sanzione accessoria conseguente alla violazione <strong>del</strong>l'obbligo diemettere la ricevuta o lo scontrino fiscale (Articolo 1, commi da 8 a8-ter)5 IMMATRICOLAZIONE O SUCCESSIVA VOLTURA DI AUTOVEICOLIINTRACOMUNITARI(art. 1, commi 9 - 11)6 Misure in materia di riscossione (Articolo 2, commi da 1 a 17)6.1 Pignoramento dei crediti presso terzi6.2 Poteri degli agenti <strong>del</strong>la riscossione6.3 Dichiarazione stragiudiziale <strong>del</strong> terzo6.4 Disposizioni sui pagamenti <strong>del</strong>le pubbliche amministrazioni6.5 Riscossione <strong>del</strong>la tariffa <strong>del</strong> servizio idrico integrato6.6 Qualifica di agenti <strong>del</strong>la riscossione6.7 Pagamento mediante compensazione volontaria dei crediti d'imposta6.8 Rappresentanza in giudizio degli agenti <strong>del</strong>la riscossione6.9 Versamento dei contributi associativi alle Associazioni SindacaliNazionali6.10 Rimborso degli oneri per il servizio di riscossione7 AMMORTAMENTO DEI TERRENI (art. 2, comma 18)7.1 Premessa7.2 Ambito di applicazione7.3 Ammortamento degli immobili acquisiti in proprieta'7.4 Acquisto <strong>del</strong>l'area e successiva costruzione <strong>del</strong>l'immobile7.5 Costi incrementativi, rivalutazioni ed imputazione <strong>del</strong> fondo diammortamento7.6 Ammortamento degli immobili acquisiti in leasing7.7 Acconti IRES e IRAP8 Disposizioni in materia di contratti "pronti contro termine" e di"mutuo" aventi ad oggetto partecipazioni (articolo 2, commi 19 e 20)9 TASSAZIONE DELLE PLUSVALENZE DERIVANTI DA CESSIONI A TITOLOONEROSO DIIMMOBILI (ART. 2, COMMA 21)10 Perdite illimitatamente riportabili (Articolo 2, comma 22)11 RIPORTO PERDITE NELLA TRASPARENZA FISCALE (articolo 2, comma 23)12 applicazione <strong>del</strong>la no tax area ai soggetti non residenti (articolo 2,comma 24)12.1 Adempimenti dei sostituti d'imposta.13 DETERMINAZIONE DELL'IRPEF PER LE PERSONE RESIDENTI A CAMPIONED'ITALIA(ART. 2, COMMI DA 25 A 28)14 riforma <strong>del</strong> REGIME fiscale DELLE C.D. STOCK OPTION (Art. 2, commA29)15 Trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2, comma 30)16 Regime di esonero nel settore <strong>del</strong>l'agricoltura (articolo 2, comma31)17. RIFORMA DELLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI AUTOVEICOLI (ART. 2,COMMI 71 E72)17.1. A) Reddito di lavoro dipendente17.2 B) Reddito d'impresa e di lavoro autonomo


Agenzia <strong>del</strong>le EntratePROVVEDIMENTO12 gennaio 2007Agenzia <strong>del</strong>le EntrateCircolare 2 <strong>del</strong> 23.01.07Agenzia <strong>del</strong>le EntrateRisoluzione 9 <strong>del</strong>25.01.07Approvazione <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>lo di comunicazione dei dati relativi alle cessioni immobiliari,indicate nell'articolo 67, comma 1, lettera b), <strong>del</strong> testo unico <strong>del</strong>le imposte sui redditi,a seguito <strong>del</strong>l'applicazione, sulle plusvalenze realizzate, di un'imposta, sostitutiva<strong>del</strong>l'imposta sul reddito.(GU n. 19 <strong>del</strong> 24-1-2007)OGGETTO Prevenzione e contrasto all'evasione - Anno 2007 - Primi indirizzioperativi1. Premessa2. Attivita' di analisi e ricerca e cooperazione internazionale3. Indagini fiscali4. Controlli nei confronti dei soggetti con volume d'affari, ricavi o compensisuperiori a 25.822.845 euro5. Verifiche nei confronti dei soggetti con volume d'affari, ricavi o compensisuperiori a 25.822.845 euro6. Controlli sostanziali7. Accessi brevi8. Attivita' di controllo formale9. Funzioni strumentali all'attivita' di controllo10. Attivita' collegate alla tutela <strong>del</strong>la pretesa erariale11. Monitoraggio e consuntivazione <strong>del</strong>le attivita'OGGETTO Istanza di interpello - Art. 90, comma 18, legge 27 dicembre 2002,n. 289 - Centro Sportivo ALFA Societa' Sportiva Dilettantistica S.R.L.La risoluzione risponde a tre quesiti:1) se "l'amministratore <strong>del</strong>la societa' sportiva dilettantistica, che sia anche socio",possa percepire compensi per lo svolgimento <strong>del</strong>l'anzidetta carica sociale "senzache cio' configuri una forma indiretta di distribuzione di proventi<strong>del</strong>l'attivita'", vietata ai sensi <strong>del</strong>l'art. 90, comma 18, lett. d), <strong>del</strong>la legge <strong>del</strong> 27dicembre 2002, n. 289;2) se l'amministratore-socio <strong>del</strong>la societa' sportiva "partecipante in maniera direttaall'attivita' sportiva dilettantistica <strong>del</strong>l'ente (in qualita' di istruttore, atleta,allenatore, ecc.)" possa percepire i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett.m), <strong>del</strong> Testo Unico <strong>del</strong>le imposte sui redditi, approvato con decreto <strong>del</strong>Presidente <strong>del</strong>la Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza che cio' configuriviolazione <strong>del</strong> divieto di distribuzione, anche indiretta, dei proventi <strong>del</strong>l'attivita'sociale di cui all'art. 90, comma 18, lett. d), <strong>del</strong>la legge n. 289 <strong>del</strong> 2002;3) se il canone eventualmente percepito dal socio amministratore <strong>del</strong>la societa'sportiva dilettantistica per la concessione in locazione <strong>del</strong>l'impianto sportivoin favore <strong>del</strong>la medesima societa' costituisca "una forma indiretta di distribuzionedei proventi <strong>del</strong>l'attivita' sociale".Scadenzario1 gennaio 2007 Differito il termine per il versamento telematico con F24obbligatorio per i titolari di partita IVADopo il differimento <strong>del</strong> termine, entra in vigore l’obbligo diutilizzo <strong>del</strong>le modalità di pagamento esclusivamente in viatelematica per i soggetti titolari di partita IVA diversi daquelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), <strong>del</strong> testounico <strong>del</strong>le imposte dirette, di cui al decreto <strong>del</strong> Presidente<strong>del</strong>la Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.Rimangono esclusi dalla proroga i soggetti individuati dall’ art. 73,comma 1 lettere a) e b) <strong>del</strong> TUIR: società per azioni e inaccomandita per azioni, società a responsabilità limitata, societàcooperative, società di mutua assicurazione residenti nel territorio<strong>del</strong>lo Stato, nonché enti pubblici e privati diversi dalle società,residenti nel territorio <strong>del</strong>lo Stato, che hanno per oggetto esclusivoo principale l’esercizio di attività commercialiDECRETO DEL PRESIDENTEDEL CONSIGLIO DEIMINISTRI, 4 ottobre 2006(G.U. <strong>del</strong> 6 ottobre 2006, n.233)1 gennaio 2007 Abrogato l’obbligo per i notai di trasmettere in questura una DPR 9 novembre 2005, n. 304.


scheda informativa nell'ipotesi di trasferimento di terreno o diesercizio commerciale) mantenendo questa norma in vigorelimitatamente ai terreni ed esclusivamente con riferimentoalle zone ove esiste il regime tavolare; e ferma in ogni caso lapossibilità che il questore richieda ai notai copia di attinell'ipotesi di criminalità mafiosa.Abrogato anche l’obbligo di comunicazione <strong>del</strong>le cessionid’azienda.1 gennaio 2007 Data a decorrere dalla quale è soppresso l’obbligo dipresentazione <strong>del</strong>la dichiarazione ai fini ICI (NB l’obbligotuttavia rimane in vigore fino alla data di effettiva operatività<strong>del</strong> sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, daaccertare con provvedimento <strong>del</strong> Direttore <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>Territorio)1 gennaio 2007 Data a decorrere dalla quale è possibile detrarre dall’IRPEFdovuta, il 19% degli oneri sostenuti per i compensicorrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare perl’acquisto <strong>del</strong>l’unità da adibire ad abitazione principale, perun importo non superiore ad Euro 1.000,00 per ciascunaannualità1 gennaio 2007 Entra in vigore il “Nuovo disciplinare” (inteso comel’insieme <strong>del</strong>le norme in materia di procedimento disciplinarea carico dei notai, che hanno integrato la Legge 16 febbraio1913 n.89), limitatamente agli articoli 34, 33, 34, 35 e 36.1 gennaio 2007 Bulgaria e Romania entreranno a pieno titolo nella UE.1 gennaio 2007 Estensione <strong>del</strong>le procedure telematiche per gli adempimentiin materia di registrazione, trascrizione, iscrizione,annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e disoggetti: da questa data i notai possano facoltativamente,utilizzare la procedura <strong>del</strong>l'adempimento unico per laregistrazione di qualunque tipo di atto1 gennaio 2007 A decorrere dal 1° gennaio 2007 è' istituita la quinta seriespeciale <strong>del</strong>la Gazzetta Ufficiale <strong>del</strong>la Repubblica italiana,destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventiad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi eforniture.1 gennaio 2007 Entrano in vigore le disposizioni <strong>del</strong>la Legge Finanziaria peril 2007, ad ad eccezione dei commi 538-bis, 538-ter, 538-quater e 538-quinquies che sono entrati in vigore dalla datadi pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.30 gennaio 2007 Entra in vigore il regolamento recante: «Disciplina <strong>del</strong>trattamento dei dati sensibili e giudiziari da parte <strong>del</strong>Ministero <strong>del</strong>la giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e21 <strong>del</strong> decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice inmateria di protezione dei dati personali")».14 febbraio 2007 Entra in vigore il Decreto di attuazione <strong>del</strong>la direttiva2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzisoggiornanti di lungo periodo (apporta modifiche al testounico <strong>del</strong>le disposizioni concernenti la disciplina<strong>del</strong>l'immigrazione e norme sulla condizione <strong>del</strong>lo straniero dicui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successivemodificazioni).1 aprile 2007 Estensione <strong>del</strong>le procedure telematiche per gli adempimentiin materia di registrazione, trascrizione, iscrizione,annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e disoggetti: da questa data i notai debbono obbligatoriamente,utilizzare la procedura <strong>del</strong>l'adempimento unico per laregistrazione di qualunque tipo di atto(G.U. 10 marzo 2006, n. 58)Art.37, comma 53 Legge 248<strong>del</strong> 4 agosto 2006(G.U. n.186 <strong>del</strong>l’11.08.2006)Art.35, comma 22 bis Legge248 <strong>del</strong> 4 agosto 2006(G.U. n.186 <strong>del</strong>l’11.08.2006)D.Lgs. 1 agosto 2006 n.249(G.U. 11 agosto 2006 n.186 –Supplemento Ordinario 184)Agenzia <strong>del</strong> TerritorioPROVVEDIMENTO 6DICEMBRE 2006(Supplemento Ordinario n. 232 allaG.U. 12 dicembre 2006, n. 288)MINISTERO DELLAGIUSTIZIADECRETO 13 dicembre 2006(G.U. 18 dicembre 2006, n. 293)Legge 27.12.2006 n.296(Finanziaria 2007)(Supplemento Ordinario n. 244/Lalla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299)DECRETO MINISTERODELLA GIUSTIZIA12 dicembre 2006, n. 306(GU n. 11 <strong>del</strong> 15-1-2007- Suppl.Ordinario n.10)D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3(GU n. 24 <strong>del</strong> 30-1-2007)Agenzia <strong>del</strong> TerritorioPROVVEDIMENTO 6DICEMBRE 2006(Supplemento Ordinario n. 232 allaG.U. 12 dicembre 2006, n. 288)


31 maggio 2007 Termine per <strong>del</strong>iberare lo scioglimento <strong>del</strong>le società di Art.1 Legge 27.12.2006 n.296comodo, con procedura “agevolata”(FINANZIARIA 2007)31 maggio 2007 Termine ultimo di entrata in vigore <strong>del</strong>le disposizioni <strong>del</strong> D.L. 28.12.2006 n.300, art.3capo V <strong>del</strong>la parte II <strong>del</strong> T.U. di cui al DPR 6 giugno 2001n.380 che reca il titolo “Norme per la sicurezza degliimpianti”.1 giugno 2007 Ai procedimenti disciplinari promossi da questa data, si D.Lgs. 1 agosto 2006 n.249applicano le disposizioni previste dagli articoli da 1 a 19, 28, (G.U. 11 agosto 2006 n.186 –31, da 37 a 46, 48, 49 e 52 <strong>del</strong> “Nuovo disciplinare” (D.Lgs. Supplemento Ordinario 184)1 agosto 2006 n.249); con precisazione che l’art.19 entra invigore da questa data limitatamente all’art.135 commi 1, 2 e3 <strong>del</strong>la Legge Notarile, ivi richiamati.21 giugno 2007 Entra in vigore il nuovo regolamento recante le nuove DECRETO 9 ottobre 2006, n.modalità di versamento presso le tesorerie statali (I 293versamenti di somme nelle tesorerie statali possono essere (GU n. 295 <strong>del</strong> 20 dicembre 2006)effettuati, oltre che con le modalità indicate nell'articolo 230<strong>del</strong> regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successivemodificazioni e integrazioni, anche con bonifico bancario opostale a favore <strong>del</strong>la tesoreria competente)30 giugno 2007 Termine ultimo per l’accatastamento dei fabbricati che hanno Art.4, comma 5, D.L. 3 ottobreperso i requisiti di ruralità, individuati dall’art.4 comma 5, 2006 n.262, convertito conD.L. 3 ottobre 2006 n.262.L.286 <strong>del</strong> 24.11.2006(G.U. n.230 <strong>del</strong> 3.10.2006)30 giugno 2007 Termine ultimo per l’adeguamento degli statuti: ”Lesocietà iscritte al Registro <strong>del</strong>le imprese alla data di entratain vigore <strong>del</strong> presente decreto provvedono ad uniformarel’atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni introdottedalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, e dal presentedecreto entro il 30 giugno 2007”.Il D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 che attua la <strong>del</strong>ega peril coordinamento <strong>del</strong> Testo unico <strong>del</strong>le leggi in materiabancaria e creditizia (TUB) e <strong>del</strong> Testo unico <strong>del</strong>ledisposizioni in materia di intermediazione finanziaria(TUF) con la legge 28 dicembre 2005, n. 262.Si ricorda che la precedente normativa dettata dall’art.223-bis Disp. Att. C.C. stabiliva che le società costituiteprima <strong>del</strong> 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore <strong>del</strong>lariforma <strong>del</strong> diritto societario) avrebbero dovuto adeguare ipropri statuti entro il 30 settembre 2004, le società dicapitali, entro il 31 marzo 2005, le società cooperative.30 giugno 2007 Termine ultimo per la trasmissione all’Agenzia <strong>del</strong>leEntrate dei mo<strong>del</strong>li telematici relativi alla tassazionesostitutiva <strong>del</strong>le plusvalenze immobiliari (Comunicazioneda parte dei notai ai sensi <strong>del</strong>l’art. 1, comma 496, <strong>del</strong>lalegge 23 dicembre 2005, n. 266).1 novembre 2007 A decorrere dal 1º novembre 2007, i comuni esercitanodirettamente, anche in forma associata, o attraverso lecomunità montane, le funzioni catastali loro attribuitedall’articolo 66 <strong>del</strong> decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,come da ultimo modificato dall’articolo 13 <strong>del</strong>la presentelegge, fatto salvo quanto stabilito dal comma 2 per lafunzione di conservazione degli atti catastali.31 dicembre 2007 Scadenza proroga <strong>del</strong>le agevolazioni per la piccola proprietàcontadina31 dicembre 2007 Scadenza <strong>del</strong>la proroga <strong>del</strong>le agevolazioni <strong>del</strong> 36% in materiadi recupero <strong>del</strong> patrimonio edilizio, nel limite di spesa di48.000,00 Euro per unità immobiliare (prorogata ancheD. Lgs. 29 dicembre 2006, n.303, art.5, comma 2entra in vigore il 25 gennaio2007.(Suppl. Ord. n. 5 alla GazzettaUfficiale n. 7 <strong>del</strong> 10 gennaio2007)Agenzia <strong>del</strong>le EntratePROVVEDIMENTO 12gennaio 2007(GU n. 19 <strong>del</strong> 24-1-2007)Art.1 comma 195 Legge27.12.2006 n.296(Finanziaria 2007)Art.1 comma 392 Legge27.12.2006 n.296(Finanziaria 2007)Art.1 commi 387 e 388 Legge27.12.2006 n.296


l’aliquota IVA 10% per le relative prestazioni fatturatedall’1.01.2007).Il costo <strong>del</strong>la manodopera dev’essere evidenziato in fattura.31 dicembre 2007 Scadenza <strong>del</strong>la proroga aliquota agevolata IRAP per il settore<strong>del</strong>l’agricolturaL’aliquota <strong>del</strong>l’1,9 per cento per l’Irap <strong>del</strong> settore agricolo èvalida anche per il 2006; per il periodo d’imposta 2007l’aliquota è stabilita nella misura <strong>del</strong> 3,75 per cento, salvoulteriori proroghe.1 luglio 2008 Tracciabilità dei compensi ai professionistiEntra in vigore il limite dei 500,00 Euro per il pagamento incontanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma<strong>del</strong>l’art.19 <strong>del</strong> DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dalcomma 12 <strong>del</strong>l’art.35 <strong>del</strong>la legge di conversione <strong>del</strong> “DecretoBersani”1 luglio 2009 Tracciabilità dei compensi ai professionisti.Entra in vigore il limite dei 100,00 Euro per il pagamento incontanti dei compensi professionali, di cui al quarto comma<strong>del</strong>l’art.19 <strong>del</strong> DPR 29 settembre 1973 n.600, introdotto dalcomma 12 <strong>del</strong>l’art.35 <strong>del</strong>la legge di conversione <strong>del</strong> “DecretoBersani”(Finanziaria 2007)Art.1 comma 390 L. 27.12.2006n.296(Finanziaria 2007)Art.35 comma 12 bis Legge 248<strong>del</strong> 4 agosto 2006(G.U. n.186 <strong>del</strong>l’11.08.2006)modificato dall’art.1 comma 69<strong>del</strong>la Legge 27.12.2006 n.296(Finanziaria 2007)Art.35 comma 12 bis Legge 248<strong>del</strong> 4 agosto 2006(G.U. n.186 <strong>del</strong>l’11.08.2006)modificato dall’art.1 comma 69<strong>del</strong>la Legge 27.12.2006 n.296(Finanziaria 2007)Segnalazione di giurisprudenzaTribunale di Forlì,sentenza6-23 ottobre 2006,n. 6710 Cron.Fondo patrimoniale - Inammissibilità di destinazione al fondo di quote di SrlIl Tribunale di Forlì ha esaminato la contestazione mossa ad un notaio in sede diispezione e relativa ad un atto di costituzione di fondo patrimoniale portantedestinazione di quote di S.r.L., con riserva <strong>del</strong>la proprietà di una quota a favore dei"conferenti".Detto Tribunale ha ritenuto che il notaio che riceva un atto di costituzione di fondopatrimoniale avente per oggetto quote di SRL - qualificabili, secondo il medesimoTribunale, beni immateriali e non beni mobili registrati - commetta violazione <strong>del</strong>l'art.47L.N., secondo comma, poiché non traduce la volontà <strong>del</strong>le parti in modo tale da farscaturire da essa gli effetti previsti dalla legge per quella specifica fattispecie negoziale.


Cassazione Sez. Un.30 novembre 2006,n. 25506 - Pres.Carbone, Rel.MeroneLa Cassazione critica l’intervento interpretativo <strong>del</strong> legislatore tributario sullanozione di area edificabileTributi – I.C.I. - Nozione di area fabbricabile ai fini <strong>del</strong>la liquidazione <strong>del</strong>l’impostaAi fini fiscali in generale ed ai fini Ici in particolare, un’area deve considerarsi fabbricabilese utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottatodal comune, indipendentemente dall’approvazione <strong>del</strong>la Regione e dall’adozione distrumenti attuativi <strong>del</strong> medesimo. L’impossibilità di adottare un’interpretazione diversa<strong>del</strong>la nozione di area edificabile palesa quindi l’inutilità <strong>del</strong>l’intervento legislativo di cuiall’art. 36, secondo comma, <strong>del</strong> DL 4 luglio 2006, n. 223.La Cassazione, SS. UU. Civ., chiarisce che il precedente contrasto interpretativogiurisprudenziale sorto sui criteri di definizione di area fabbricabile ai fini fiscali e, inparticolare, ai fini <strong>del</strong>l’imposta comunale sugli immobili, può considerarsidefinitivamente superato a seguito <strong>del</strong>l’intervento legislativo di cui all’art. 36, secondocomma, <strong>del</strong> DL 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), convertito con modificazioniin L 4 agosto 2006, n. 248. In particolare, secondo la Corte di Cassazione, il legislatore(rectius: l’Amministrazione finanziaria “vestita” da legislatore) ha fatto la sua scelta.La sentenza si presenta interessante sotto diversi profili: in primo luogo la SupremaCorte sembra porre la parola “fine” alla vicenda <strong>del</strong>la definizione di terreno edificabile aifini Ici, accogliendo la tesi “sostanzialistica”, per la quale non occorre che lo strumentourbanistico adottato abbia completato l’iter formativo e, nel porre termine alla questioneai fini Ici, sembra in qualche maniera estendere tale interpretazione anche alle altreimposte che fanno riferimento, seppur in situazioni e sistemi diversi, alla medesimanozione.In secondo luogo afferma che l’interpretazione suddetta è in <strong>line</strong>a con i due più recentiinterventi normativi in tema di definizione di area fabbricabile. Tuttavia, l’ultimo èritenuto - con una certa superficialità - a carattere interpretativo ed è giudicato“inopportuno” per il modus operandi <strong>del</strong> legislatore, che si interpone “quando già le SezioniUnite erano state investite <strong>del</strong> contrasto e, quindi, era imminente la rimozione <strong>del</strong> contrasto stesso daparte di un giudice terzo, nell'esercizio <strong>del</strong>la specifica funzione istituzionale di garante <strong>del</strong>l'uniformeinterpretazione <strong>del</strong>la legge”.Dunque, a detta <strong>del</strong>la Corte, mentre il presupposto <strong>del</strong>lo ius edificandi è ilperfezionamento <strong>del</strong>le procedure, il presupposto <strong>del</strong>lo ius valutandi è il mero avvio <strong>del</strong>laprocedura per la formazione <strong>del</strong> piano regolatore generale. Ai fini fiscali, non interessache il suolo sia immediatamente ed incondizionatamente edificabile, perché l’inizio <strong>del</strong>laprocedura di “trasformazione” urbanistica di un suolo, implica, ex se, una“trasformazione” economica <strong>del</strong>lo stesso.


CassazioneSentenza n. 25087<strong>del</strong> 27 novembre2006Nessuna esenzione da bollo e registro per le cessione di quote socialiL’atto di autentica <strong>del</strong>la scrittura privata è soggetta alle imposte in misura fissaanche quando il valore <strong>del</strong>le partecipazioni trasferite è inferiore a 400mila lireLa Corte di cassazione, con la sentenza n. 25087 <strong>del</strong> 27 novembre 2006, ha stabilito che “l'atto diautentica di una scrittura privata avente a oggetto cessioni di quote di società (nel caso di specie in nome collettivo) èsoggetto a imposta fissa di registro e di bollo (in base all'articolo 11 <strong>del</strong>la parte prima <strong>del</strong>la Tariffa, allegata al Dprn. 131/1986) anche quando il valore <strong>del</strong>le quote sia inferiore alle 400mila lire (se non autenticata, l’imposta èdovuta solo in caso d’uso, in base all'articolo 2 <strong>del</strong>la parte seconda <strong>del</strong>la stessa Tariffa). Non è applicabilel'esenzione di cui all'articolo 1, comma 8, <strong>del</strong> Dlgs n. 435/1997 (che sancisce l'esenzione dall'imposta di bollo e diregistro degli atti e documenti esenti da tassa di borsa), in quanto tale agevolazione riguarda solo le lettere, itelegrammi e gli altri documenti di cui all'articolo 7, comma 3, <strong>del</strong> Rd n. 3278/1923”.Il ricorrente aveva denunciato l'erroneità <strong>del</strong>la tesi accolta dalla Ctr, secondo la quale l’imposta diregistro sarebbe stata dovuta, in quanto “non…più in vigore” l’istituto <strong>del</strong>la registrazione gratuita,con l'invocata esenzione che non si sarebbe potuta desumere, in relazione al contratto oggetto<strong>del</strong>la controversia, registrato in data 11 luglio 1996, dall'interpretazione <strong>del</strong> Dlgs n. 435/1997,applicabile ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 1998 e non avente efficacia retroattiva.In relazione a tale ultimo punto, in particolare, per il contribuente una corretta interpretazione<strong>del</strong>le norme di esenzione - conforme peraltro ai principi costituzionali di uguaglianza, di legalità edi capacità contributiva - avrebbe dovuto portare a escludere l’assoggettabilità a imposta fissa diregistro, anche per i contratti stipulati prima <strong>del</strong>l'entrata in vigore <strong>del</strong> Dlgs 435/97. A sostegno<strong>del</strong>la sua tesi, il ricorrente riportava il contenuto <strong>del</strong>l'articolo 1, comma 8, <strong>del</strong> decreto legislativo inquestione, e <strong>del</strong>la circolare esplicativa 29 marzo 2000, n. 60, <strong>del</strong>l'Agenzia <strong>del</strong>le entrate.A fronte <strong>del</strong>le citate doglianze, la Cassazione ha proceduto all’interpretazione <strong>del</strong>l’articolo 11 <strong>del</strong>latariffa, parte prima, allegata al Testo unico <strong>del</strong>l’imposta di registro, che assoggetta a imposta inmisura fissa (fra l’altro) le “scritture private autenticate aventi per oggetto la negoziazione di quote dipartecipazione in società”.Si tratta, di “contratti a titolo oneroso, aventi per oggetto ... le quote di partecipazione in società di ogni tipo”, cuifanno altresì riferimento, per assoggettarli alla tassa “speciale” di borsa, l'articolo 1, comma 3, <strong>del</strong>Rd 3278/23, come modificato dall'articolo 1, comma 1, <strong>del</strong> Dl 17 settembre 1992, n. 378(convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 437), e, per esentarli dall'impostadi registro, il successivo articolo 12, comma 1, il quale dispone, che tali contratti, soggetti alla tassadi borsa, sono esenti da registro. Infine, l’articolo 34, penultimo comma, <strong>del</strong> Dpr 601/73, precisa- richiamando, fra l'altro, il predetto articolo 12 - che le imposte bollo e di registro afferenti aimedesimi contratti sono “comprese” nella tassa di borsa.Tali disposizioni normative, in virtù <strong>del</strong>le quali i contratti soggetti alla tassa di borsa erano esentatidall'imposta di registro e di bollo - e, se di valore non superiore a lire 400mila, anche da quella diborsa, devono ritenersi abrogate per effetto <strong>del</strong>la specifica disposizione, contenuta nell'articolo 11<strong>del</strong>la tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/86, che assoggetta a imposta in misura fissa, senzadistinzione di valore, i contratti di borsa ivi menzionati.Inoltre, i giudici hanno fatto presente che la previsione di cui all’articolo 1 <strong>del</strong> Dlgs 435/97,mantenendo ferma l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per gli atti e i documenti relativiai contratti esenti dalla tassa di borsa, dimostra l'anteriorità di tale beneficio, come peraltro siricava dalla lettura degli articoli 7, comma 3, <strong>del</strong> Rd 3278/23, e 34, penultimo comma, <strong>del</strong> Dpr601/73.L'esenzione, confermata dall'articolo 1, comma 8, citato, non riguarda però i contratti di borsa,come quello oggetto <strong>del</strong>la fattispecie in questione (vale a dire scritture private autenticate aventiper oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società di qualunque tipo), assoggettati aimposta fissa, come già rilevato, dall'articolo 11 <strong>del</strong>la tariffa, parte prima <strong>del</strong> Testo unico<strong>del</strong>l’imposta di registro (e, se non autenticate, dall'articolo <strong>del</strong>la stessa tariffa, solo in caso d'uso);detta esenzione riguarda, invece, atti che, nella presente causa, non rilevano, e cioè le lettere, itelegrammi e altri documenti, menzionati dall'articolo 7, comma 3, <strong>del</strong> Rd 3278/23, che siriferiscono ai contratti di borsa esenti dal pagamento dalla tassa speciale: documenti per i quali, ingenere, non vi è obbligo di registrazione (articolo 9 <strong>del</strong>la tabella <strong>del</strong> Registro).In conclusione, l'esenzione dall'imposta di registro dei contratti di borsa, concessa inpassato dagli articoli 12, comma 1, <strong>del</strong> Rd 3278/23, e 34, penultimo comma, <strong>del</strong> Dpr601/73, deve ritenersi non più in vigore, per effetto <strong>del</strong>la contraria disposizione contenutanel citato articolo 11 <strong>del</strong>la tariffa, nel quale non è contenuta alcuna distinzione - quantoall'obbligo di registrazione a tassa fissa - in base al valore <strong>del</strong> contratto e,conseguentemente, in base all'esenzione o non esenzione di esso dalla tassa di borsa.


Tribunale di Milano<strong>del</strong> 18 marzo 2006La responsabilità per vizi o mancanza di qualità nel contratto di cessione dipartecipazioni societarieIl Tribunale, accogliendo il costante orientamento <strong>del</strong>la giurisprudenza (cfr., tra le altre, Cass.5773/1996), ritiene che il contratto di compravendita di azioni o quote di società di capitali hacome oggetto immediato la partecipazione sociale, intesa come l’insieme dei diritti, poteri edobblighi di natura patrimoniale ed amministrativa, riassumibili nell’attribuzione <strong>del</strong>lo status disocio, e soltanto quale oggetto mediato la quota parte <strong>del</strong> patrimonio sociale che la partecipazionerappresenta, il cui valore economico attiene alla sfera <strong>del</strong>le valutazioni motivazionali espresse daciascuna parte.Pertanto, il cessionario, ove la singola quota ceduta non abbia le qualità promesse (per essererisultato diverso il patrimonio sociale, od i singoli beni da cui è composto, da quello rappresentatodal venditore al momento <strong>del</strong>le trattative volte alla stipula <strong>del</strong>l’accordo) non può far valere glieventuali vizi, o la mancanza <strong>del</strong>le qualità promesse, salva l’ipotesi in cui le stesse parti abbianoespressamente previsto l’assunzione di un’obbligazione di garanzia in ordine alla consistenzapatrimoniale <strong>del</strong>la società, ovvero si verta in materia di dolo.Alla luce <strong>del</strong> citato orientamento giurisprudenziale, cui mostra di aderire anche la dottrinamaggioritaria (cfr., tra gli altri, Ascarelli, Ferri e Campobasso), le vicende relativeall’individuazione o alla valutazione dei beni facenti parte <strong>del</strong> patrimonio sociale devono ritenersi,in <strong>line</strong>a di principio, estranee all’oggetto <strong>del</strong> contratto di vendita di partecipazioni societarie, inquanto attinenti ad una valutazione di convenienza economica <strong>del</strong>l’operazione, di naturaprettamente soggettiva.Con specifico riferimento alla rilevanza dei vizi e <strong>del</strong> difetto di qualità dei beni compresi nelpatrimonio sociale, deve ritenersi che i limiti di un’eventuale responsabilità <strong>del</strong>la parte venditricevadano individuati nell’esistenza di un’espressa previsione contrattuale tesa a garantire ilvalore economico-patrimoniale <strong>del</strong>la quota ceduta ovvero nell’ipotesi di dolo <strong>del</strong>l’alienante(idoneo a determinare l’annullabilità <strong>del</strong>l’intero contratto, se ritenuto determinante <strong>del</strong> consenso).E proprio al fine di stabilire se il cedente la partecipazione societaria si sia o meno obbligato agarantire la cd. consistenza economica <strong>del</strong> valore <strong>del</strong>la quota societaria oggetto di trasferimento,occorre promuovere un’accurata indagine.Ordinanza <strong>del</strong>laCorte Costituzionale<strong>del</strong> 20 gennaio 2006n. 15(leggi il commento di V. Amendolagine, in Il Corriere di Merito, 10/2006, p. 1133).La Cxorte ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt.467 e 468 c.c., in riferimento all’art. 3, 1° comma, Cost. nella parte in cui non prevedonola capacità di rappresentazione in favore <strong>del</strong> coniuge <strong>del</strong> soggetto che non abbia potutoaccettare l’eredità.Il fondamento politico-sociale <strong>del</strong>la rappresentazione viene tradizionalmente ravvisatonella esigenza di tutelare la famiglia <strong>del</strong> de cuius (intesa nella sua moderna concezione,comprensiva anche dei figli naturali), per tale ragione ben si comprende come il coniuge<strong>del</strong> chiamato non possa essere posto sullo stesso piano ed equiparato al coniuge <strong>del</strong> decuius (al quale, peraltro, a seguito <strong>del</strong>la succitata Riforma, è stata riconosciuta in ambitosuccessorio una posizione di preminenza: cfr. comb. disp. artt. 536 e 540, 2° c., c.c.).Proprio la diversa posizione tra il coniuge <strong>del</strong> defunto ed il coniuge <strong>del</strong> chiamato è stataritenuta sufficiente, ad escludere ogni possibile violazione <strong>del</strong> principio di uguaglianza, insenso formale o sostanziale, costituzionalmente garantito e <strong>del</strong> correlato principio diragionevolezza, per il quale eguaglianza significa trattare situazioni diverse in manieraragionevolmente diversa.(leggi il commento di F. Rinaldi, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 11/2006, 1203-1207).


DottrinaLa facoltà di costruire edifici su fondi gravati da usufruttoSi segnala un articolo di F.PADOVINI che affronta il tema <strong>del</strong>la legittimazione alla presentazione <strong>del</strong>la domandaper il rilascio <strong>del</strong> permesso di costruire relativamente a fondi gravati da usufrutto.L’Autore prende le mosse dall’esame <strong>del</strong>la normativa in materia: l’art. 11 <strong>del</strong> D.P.R. n. 380/2001 riconosce talelegittimazione, oltre che in capo al proprietario <strong>del</strong>l’immobile, anche in capo a chi “abbia titolo per richiederlo”,dovendosi intendere con tale espressione (come chiarito dai regolamenti edilizi) il superficiario, nonchél’enfiteuta, nei limiti <strong>del</strong> contenuto <strong>del</strong> contratto di enfiteusi e, entro certi limiti, l’usufruttuario, il titolare <strong>del</strong>diritto d’uso o di abitazione, il locatario e i titolari di servitù prediali, coattive o volontarie.L’Autore conclude nel senso che usufruttuario e nudo proprietario, siano, singolarmente considerati, legittimati arealizzare costruzioni esclusivamente nei limiti <strong>del</strong>la non alterazione <strong>del</strong>la destinazione economica <strong>del</strong> bene,quanto al primo e non pregiudizio <strong>del</strong> diritto <strong>del</strong>l’usufruttuario, quanto al secondo. Rimane ferma lalegittimazione congiunta di tali soggetti a presentare domanda per il rilascio <strong>del</strong> permesso di costruire.(F. Padovini, Saggio, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 7-8/2006, II, 363-367 – <strong>CNN</strong> Notizie 2.01.2006)La fondazione tra autonomia dei privati ed intervento <strong>del</strong> legislatoreSi segnala un articolo di G.PONZANELLI dedicato alla figura <strong>del</strong>la fondazione ed alla sua evoluzione nel corsodegli anni. L’Autore prende le mosse evidenziando il carattere sostanzialmente pubblico che tale figura assumevanella tradizione giuridica occidentale, essendo caratterizzata dal vincolo di destinazione dei beni,dall’immodificabilità assoluta <strong>del</strong>le finalità, dal carattere di pubblica utilità <strong>del</strong>la finalità stesse e dall’attivitàdevolutiva e/o erogativa posta in essere dalla fondazione, oltrechè da un complesso sistema di controlliamministrativi sull’amministrazione.Tale mo<strong>del</strong>lo pubblicistico, gradualmente modificatosi a seguito <strong>del</strong>la progressiva diffusione, a partire dagli annisettanta, <strong>del</strong>le fondazioni culturali (caratterizzate dalla presenza di organi aventi compiti diversi dalla sempliceamministrazione/gestione) si è diffuso sempre più a partire dagli anni novanta, sull’onda <strong>del</strong>la crisi che hainvestito progressivamente lo Stato ed il mercato.(G. Ponzanelli, Saggio, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 9/2006, II, 419-423).


Ancora una pronuncia in tema di prelazione urbana e vendita cumulativaSi segnala un articolo di F.GREBLO che traendo spunto da una sentenza <strong>del</strong>la Cassazione (Cass. 29 settembre2005, n. 19156) in materia di prelazione urbana, affronta la questione <strong>del</strong>l’applicabilità <strong>del</strong> diritto di prelazione,riconosciuto a favore <strong>del</strong> conduttore di immobili adibiti ad uso non abitativo dall’art. 38 <strong>del</strong>la Legge n. 392/1978(richiamato dall’art. 3 <strong>del</strong>la Legge n. 431/1998 e, pertanto, operante anche a favore <strong>del</strong> conduttore di immobili aduso abitativo) nella particolare ipotesi di alienazione cumulativa di più unità immobiliari di cui l’immobile locatofaccia parte (nel caso di specie trattavasi <strong>del</strong>l’alienazione di un immobile (locato con l’espressa pattuizione diesclusione <strong>del</strong> diritto di prelazione) adibito ad albergo, unitamente ad un altro appartamento, alienazioneeffettuata in assenza di denuntiatio).La Suprema Corte, in <strong>line</strong>a con la ricostruzione fornita dalla Corte d’Appello di Firenze, non ha ritenutoindividuabile nel caso di specie una vendita in blocco (dal momento che trattavasi di unità separate), bensì unavendita cumulativa (intesa quale alienazione di più unità appartenenti allo stesso complesso immobiliare, maciascuna dotata di una propria autonomia ed individualità) ammettendo, conseguentemente, la sussistenza <strong>del</strong>diritto di prelazione e di riscatto, conformemente all’orientamento nettamente maggioritario di dottrina egiurisprudenza (cfr. in dottrina, tra gli altri, Albergo, Cervelli, De Tilla; in giurisprudenza, ex multis, cfr. Cass. n.6256/1983).L’Autore analizza anche altre due questioni: quella relativa all’applicabilità <strong>del</strong>la Legge n. 359/1992 (cd. disciplinadei patti in deroga, che consentiva alle parti, che intendevano concludere un contratto di locazione abitativa, diderogare alle disposizioni <strong>del</strong>la Legge n. 392/1978) alle locazioni per uso diverso da quello abitativo e quellarelativa alla rinuncia preventiva al diritto di prelazione.Quanto al primo aspetto, la Suprema Corte ha ritenuto che l’art. 11 <strong>del</strong>la Legge n. 359/92 si applica soltanto aicontratti di locazione ad uso abitativo, consolidando così un precedente orientamento (cfr. Cass. 8959/1997)avallato anche dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost. n. 323/1993) la quale ha ravvisato in tale normal’espressione <strong>del</strong>la volontà <strong>del</strong> legislatore di avviare una liberalizzazione nel settore <strong>del</strong>le locazioni abitative (pertale motivo non estensibile al settore <strong>del</strong>le locazioni non abitative, in cui non sussistevano limitazioni di sortanella definizione <strong>del</strong> canone).Con riferimento alla clausola, contenuta nel contratto di locazione, di rinuncia preventiva al diritto di prelazione,la sentenza in commento ne sancisce la nullità ex art. 79 <strong>del</strong>la Legge n. 392/1978 (in quanto tendente adattribuire al locatore un vantaggio contrastante con le disposizioni contenute nella disciplina vincolistica),prevedendone la sostituzione di diritto con le norme di cui agli artt. 38 e 39 L. cit. (di diverso avviso Triola, ilquale ritiene, in tal caso, applicabile l’art. 1419, 1° comma, c.c.).A tale riguardo, dottrina e giurisprudenza precisano che l’inammissibilità di tale rinuncia deriva anche dal fattoche, al momento <strong>del</strong>la conclusione <strong>del</strong> contratto di locazione, il conduttore non è titolare <strong>del</strong> diritto di prelazione,quanto piuttosto di una mera aspettativa.(F. Greblo, Nota a Cass. 29 settembre 2005, n. 19156, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 9/2006, 965-976).


Il trasferimento transnazionale <strong>del</strong>la sede socialeIl saggio svolge un’attenta analisi <strong>del</strong>la problematica relativa allo spostamento <strong>del</strong>la sede sociale in un Paesediverso da quello in cui la società è stata creata, con particolare attenzione al profilo <strong>del</strong>la legge applicabile ed airisvolti giuridici nascenti dall’operazione di trasferimento.Ai sensi <strong>del</strong>l’art. 25, primo comma, <strong>del</strong>la L. 31 maggio 1995 n. 218 (Legge di riforma <strong>del</strong> sistema italiano di dirittointernazionale privato) le società sono regolate dalla legge <strong>del</strong>lo Stato in cui si è perfezionato il procedimento dicostituzione, salva l’applicazione necessaria <strong>del</strong>la legge italiana quando le società localizzano in Italia la sede ol’attività principale <strong>del</strong>l’impresa.Nel nostro Paese, a differenza di ciò che accade negli ordinamenti che adottano il criterio <strong>del</strong>la sede “puro”, iltrasferimento <strong>del</strong>la sede sociale in altro stato non comporta ex se estinzione <strong>del</strong>la società, con contestualecostituzione di un nuovo soggetto nello stato di destinazione, né un automatico riconoscimento <strong>del</strong>la continuitàgiuridica <strong>del</strong>la società, poiché gli effetti <strong>del</strong>lo stesso sono subordinati alla verifica <strong>del</strong>la compatibilità <strong>del</strong>ledisposizioni <strong>del</strong>l’ordinamento giuridico italiano con quello di destinazione.Lo statuto <strong>del</strong>la società straniera sarà sottoposto al controllo notarile al fine di verificarne la conformitàall’ordinamento giuridico italiano e l’eventuale trasformazione <strong>del</strong>l’organismo societario straniero dovrà avvenirein uno dei tipi contemplati dal diritto societario italiano.<strong>Dal</strong> punto di vista <strong>del</strong> diritto italiano, le società costituite in uno stato membro <strong>del</strong>l’UE anche se trasferiscono inItalia la sede legale o l’oggetto principale <strong>del</strong>la loro attività saranno sempre regolate dalla legge <strong>del</strong> paese <strong>del</strong>le lorocostituzione, in deroga all’art. 25, primo comma, L. 31 maggio 1995 n. 218, che deve ritenersi implicitamenteabrogato, così come l’art. 25, terzo comma, poiché in ambito europeo il trasferimento <strong>del</strong>la sede non ammettecondizioni.Infine il saggio si dedica all’aspetto più realistico, analizzando specificamente la fattispecie <strong>del</strong>trasferimento <strong>del</strong>la sede sociale dall’Italia all’estero e dall’estero in Italia ed agli adempimenti pratici.(Alberto Righini, Saggio, in Contratto e impresa 3/2006, p. 755 ss.)Prime osservazioni sul patto di famigliaL’articolo tratta <strong>del</strong> nuovo istituto <strong>del</strong> patto di famiglia, introdotto nel nostro ordinamento con la Legge n.55/2006 e rispondente all’esigenza, sempre maggiormente avvertita nella realtà imprenditoriale, di programmarenel tempo il passaggio generazionale, salvaguardando la funzionalità <strong>del</strong>le aziende. La nuova figura contrattuale,disciplinata dagli artt. 768 bis ss. c.c. decreta un’apertura nei confronti <strong>del</strong> contratto successorio avente ad oggettoi beni di cui all’art. 768 bis c.c., nonché <strong>del</strong>la rinuncia al pagamento <strong>del</strong>le quote di cui agli art. 536 c.c.eventualmente contemplata nel contratto.(L. Balestra, Saggio, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 7-8/2006, II, 369-385).Bisogni <strong>del</strong>la famiglia, debiti d’impresa condotta da uno solo dei coniugi ed esecutività sui beniconferiti nel fondo patrimonialeViene segnalato l’articolo di Franco Longo che esamina e approfondisce gli aspetti relativi all’individuazione deisoggetti nell’ambito familiare che possono essere ritenuti beneficiari dei frutti derivanti dai beni conferiti nelfondo patrimoniale, soffermandosi, quindi, anche considerando la dottrina e la giurisprudenza esistenti sul punto,sulla nozione di bisogni familiari a sua volta strettamente collegata alle ipotesi di esecutività sui beni <strong>del</strong> fondopreviste dall’articolo 170 c.c..Il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esclusiva sui beni conferiti infondo patrimoniale, va ricercato, come insegna la Suprema Corte, non già nella natura <strong>del</strong>le obbligazioni (excontractu o ex <strong>del</strong>icto), bensì nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse ed i bisogni <strong>del</strong>la famiglia, con laconseguenza che, ove la fonte e la ragione <strong>del</strong> rapporto obbligatorio, ancorché consistente in fatto illecito, abbiainerenza diretta ed immediata con le esigenze familiari, deve ritenersi operante la regola <strong>del</strong>la piena responsabilità<strong>del</strong> fondo.(Franco Longo, Nota a sentenza, in Giurisprudenza di Merito, n. 9 – Settembre 2006, p. 1910 ss)


Brevi considerazioni sull’arbitrato societarioquale strumento per la risoluzione <strong>del</strong>le controversie tra amministratori e societàSi segnala l’articolo di F.RESTAINO che affronta il problema alla luce <strong>del</strong>la nuova disciplina <strong>del</strong>l’arbitratosocietario prevista dal D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, <strong>del</strong>la possibilità di deferire agli arbitri le controversie relativeagli amministratori nelle società di persone ed in quelle di capitali.Nonostante la prassi di frequente seguita di inserire negli statuti <strong>del</strong>le società una clausola compromissoria chedevolva agli arbitri la risoluzione <strong>del</strong>le controversie tra amministratori e società, tale sistema di risoluzione non èdi facile applicazione in quanto ostano all’utilizzo <strong>del</strong>lo stesso limiti sia soggettivi (l’amministratore non è parte<strong>del</strong> contratto sociale) che oggettivi (difficoltà di individuare le controversie che possono essere oggetto diarbitrato, in quanto la formula “diritti disponibili relativi al rapporto sociale”, inserita dal legislatore nell’art. 34c.1, lascia all’interprete l’arduo compito di indicare quali siano tali diritti, facendo sorgere così accesi dibattitigiurisprudenziali e dottrinali).(F. Restaino, in Giurisprudenza italiana, 8-9/2006, 1645 ss.).


Comunione legale tra coniugi e rifiuto <strong>del</strong> coacquistoSi segnala il saggio di R.MAZZARIOL che affronta la questione relativa al cd. rifiuto <strong>del</strong> coacquisto, inteso come espressamanifestazione di volontà, resa dal coniuge non acquirente, avente l’effetto di impedire la caduta in comunione di beni che,ai sensi <strong>del</strong>l’art. 177 c.c., rientrerebbero tra i beni comuni, consentendone l’acquisto in via esclusiva da parte <strong>del</strong> proprioconiuge.L’Autore evidenzia, innanzitutto, la differenza tra la figura in esame e la fattispecie di cui all’art. 179, 2° comma, c.c., sotto ilduplice profilo <strong>del</strong>la qualificazione giuridica <strong>del</strong>la partecipazione <strong>del</strong> coniuge non acquirente e degli interessi tutelati dalledistinte fattispecie.L’Autore affronta la questione inerente all’ammissibilità <strong>del</strong>la figura in esame, conducendo un attento esame <strong>del</strong>leargomentazioni addotte a sostegno <strong>del</strong>le tesi contrapposte.Taluni Autori (cfr., tra gli altri, De Paola, Dogliotti e Paladini) negano che l’autonomia privata dei coniugi possa derogare alleregole dettate dal legislatore in materia di comunione legale, stante la funzione pubblicistica di tale regime patrimoniale,attuativo di principi costituzionali - di uguaglianza e solidarietà tra coniugi e di protezione <strong>del</strong> coniuge più debole - chetrascendono il singolo.L’inammissibilità di un atto di rifiuto <strong>del</strong> coacquisto, secondo tale tesi, troverebbe conferma nelle disposizioni degli artt. 210,3° comma, c.c. (che sancisce l’inderogabilità <strong>del</strong>l’uguaglianza <strong>del</strong>le quote che, secondo tale tesi, sarebbe violata a seguito <strong>del</strong>rifiuto di un coniuge <strong>del</strong>la propria quota di contitolarità su un bene), 191, 2° comma, c.c. (che consente lo scioglimentoparziale <strong>del</strong>la comunione legale solo con riferimento all’azienda), nonché dalla disciplina pubblicitaria (che non prevede lemodalità di trascrizione <strong>del</strong>l’atto in oggetto).Altri Autori (cfr. Gabrielli, Patti e Rubino), al contrario, sostengono la legittimità <strong>del</strong> rifiuto <strong>del</strong> coacquisto, riconoscendo aiconiugi un ampio potere di autodeterminazione dei propri interessi, anche alla luce <strong>del</strong> principio, vigente anche nell’ambito<strong>del</strong>la comunione legale, di intangibilità <strong>del</strong>la sfera giuridica altrui, in base al quale nessuno può essere costretto, contro lapropria volontà, a subire un incremento patrimoniale; l’interesse <strong>del</strong> soggetto (coniuge non acquirente) ad evitarel’arricchimento, considerato non vantaggioso, è tutelato, appunto, attraverso il riconoscimento allo stesso di un potere dirifiuto.La tesi in esame ritiene, per altro verso, superabile sia l’asserita violazione <strong>del</strong>l’art. 210, 3° comma, c.c. (al riguardo sievidenzia che la norma in questione, sancendo il principio di parità <strong>del</strong>le quote, non incide sul contenuto e sulla consistenza<strong>del</strong> patrimonio comune) sia il richiamo contenuto nell’art. 191, 2° comma, c.c. (in quanto la norma si riferisceall’estromissione, figura che differisce dal rifiuto <strong>del</strong> coacquisto, in quanto essa determina l’acquisto personale <strong>del</strong> bene, inregime di comunione ordinaria).Proprio argomentando dall’ammissibilità <strong>del</strong>l’estromissione, si ritiene “incongruo e persino assurdo precludere la possibilitàdi determinare lo stesso effetto previamente” (in questi termini Gabrielli), tramite, appunto, il rifiuto <strong>del</strong> coacquisto. Ulterioriargomenti a favore di tale tesi possono trarsi dalla possibilità, riconosciuta ai coniugi, di optare per il regime di separazionedei beni ovvero di stipulare convenzioni matrimoniali.L’Autore, da ultimo, passa in rassegna le pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite in materia: dopo un primoriconoscimento <strong>del</strong>l’ammissibilità <strong>del</strong> rifiuto <strong>del</strong> coacquisto (cfr. Cass. n. 2688/1989), il Supremo Collegio ha mutatoradicalmente indirizzo, sulla scorta di alcune decisioni <strong>del</strong>la giurisprudenza di merito (Trib. Piacenza 9/4/1991 e Trib. Parma21/1/1994), negando legittimità alla figura in esame, ritenuta “in contrasto con la funzione pubblicistica <strong>del</strong>l’istituto” (cosìCass. n. 2954/2003).Tale orientamento è stato, poi, confermato da una successiva sentenza (Cass. n. 19250/2004), con la quale la giurisprudenzadi legittimità si è pronunciata sulla qualificazione <strong>del</strong>la partecipazione al negozio di acquisto <strong>del</strong> coniuge non acquirente (atale riguardo l’Autore mette in luce l’incoerenza <strong>del</strong>la tesi affermata nella citata sentenza nella parte in cui, dopo averriconosciuto il carattere ricognitivo e non negoziale <strong>del</strong>la partecipazione <strong>del</strong> coniuge non acquirente, ne dichiara l’essenzialitàai fini <strong>del</strong>l’esclusione <strong>del</strong> bene acquistato dal patrimonio comune ex art. 179, 2° comma, c.c.).(R. Mazzariol, Saggio, in Nuova giurisprudenza civile commentata 10/2006, II, 487-503).Diritto internazionaleL’accertamento <strong>del</strong>l’usucapione in FranciaLa risposta <strong>del</strong> Centro Studi <strong>del</strong> Notariato Francese di Lille (Cridon) ad un quesito <strong>del</strong>l’Ufficio Studi <strong>del</strong> <strong>CNN</strong>.In Francia, il possessore può fare constatare l’usucapione con atto di notorietà, stabilendo un possesso efficace(atti materiali) mediante testimonianze ed altre prove (fatture, ecc). Questo atto di notorietà acquisitiva non haevidentemente la forza di un atto autentico, poiché il notaio si limita a riprodurre le dichiarazioni dei testimoni.In quel momento (e <strong>del</strong> resto in modo retroattivo) il possessore diventa proprietario.A posteriori, il vero proprietario <strong>del</strong> bene immobiliare può contestare le condizioni di questa usucapionericorrendo al giudice civile (TGI).


Di conseguenza, in materia di constatazione <strong>del</strong>l’usucapione, le soluzioni italiane e francesi sono molto diverse el'intervento <strong>del</strong> giudice si basa su un fondamento differente.Circolare 8 gennaio 2007, n. 3604/C <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>lo Sviluppo EconomicoDirezione generale per il Commercio, le Assicurazioni e i Servizi - Ufficio 84 - Registro <strong>del</strong>le ImpreseOggetto: Allargamento <strong>del</strong>l'Unione europea alla Bulgaria e Romania: conseguenze sulla iscrizione nel registro <strong>del</strong>le impreseIl 1° gennaio 2007 la Bulgaria e la Romania sono entrate a far parte <strong>del</strong>l'Unione europea.Tale allargamento determina ovviamente degli impatti amministrativi con riferimento al procedimento diiscrizione nel registro <strong>del</strong>le imprese, di cittadini originari dei due paesi richiamati in oggetto, per l’avvio diun'attività imprenditoriale.Al fine di evitare una disparità di trattamento con i cittadini comunitari degli originari venticinque stati membri, èopportuno precisare quanto segue.Con circolare n. 2 <strong>del</strong> 28 dicembre 2006, a firma <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>l'interno e <strong>del</strong> Ministro <strong>del</strong>la solidarietà sociale,si e precisato che il Governo italiano ha deciso di avvalersi di un regime transitorio per il periodo di un anno,prima di procedere alla totale liberalizzazione <strong>del</strong>l'accesso dei cittadini dei paesi summenzionati al mercato <strong>del</strong>lavoro subordinato.Evidenzia altresì la suddetta circolare che, al contrario, è sin d'ora privo di ogni limitazione l'accesso al lavoroautonomo.Ne consegue, quindi, che non trova più applicazione per i cittadini bulgari e rumeni, il decreto legislativon. 286 <strong>del</strong> 25 luglio 1998 (T.U. sull'immigrazione), ma il DPR 18 gennaio 2002,n. 54, particolarmenterichiamate le norme sui documenti di soggiorno dei cittadini degli Stati membri, di cui al titolo II <strong>del</strong>predetto regolamento.Analogamente, pertanto, a quanto rilevato con la precedente circolare n. 3593/C, di questo Ministero, aproposito <strong>del</strong>l'allargamento a venticinque paesi <strong>del</strong>l'Unione, i lavoratori autonomi dei due nuovi Stati membripossono iscriversi presso il registro <strong>del</strong>le imprese, alle medesime condizioni degli altri cittadini deipaesi membri, fermo restando che, ove trattasi di attività regolamentata, sarà necessario il previoriconoscimento dei titoli professionali a norma <strong>del</strong>le direttive europee e dei relativi decreti legislativi direcepimento.Segnalazioni di siti web e programmiAgenzia <strong>del</strong> Territorio: Home > Software > Adempimento Unico> Downloadsulla pagina dedicata all'adempimento unico <strong>del</strong> sito <strong>del</strong> Territorio, riprodotta in calce, risulta nondisponibile il software per consentire ai notai la facoltà di registrazione di tutti gli atti con l'adempimentounico.Si comunica che il 6 dicembre 2006 è stato emanato un decreto interdirettoriale tra Agenzia <strong>del</strong> Territorio edAgenzia <strong>del</strong>le Entrate di concerto con il Ministero <strong>del</strong>la Giustizia in materia di procedure telematiche per laregistrazione trascrizione e volturazione di atti.In particolare il provvedimento introduce, a partire dal 1 gennaio 2007, la facoltà all’utilizzo <strong>del</strong>le proceduretelematiche per gli adempimenti connessi ad atti notarili non immobiliari.A partire dal 1 aprile 2007 l’utilizzo <strong>del</strong>le medesime procedure è obbligatorio per gli adempimenti relativi a tutti gliatti notarili formati o autenticati dalla medesima data.Le specifiche tecniche Unico22112006.dtd recepiscono tutte le novità introdotte dal provvedimento.L’Agenzia <strong>del</strong> Territorio rende disponibile sul proprio sito la BlackBox 4.0 conforme alle specifiche tecnicheUnico22112006.dtd.Gli adempimenti compilati secondo le specifiche tecniche Unico19052004.dtd dovranno essere controllatimediante la versione 3.0.4 <strong>del</strong>la BlackBox.Nota Bene: le versioni aggiornate dei pacchetti UniMod Client e Sostel che recepiscono le specifichetecniche Unico22112006.dtd saranno oggetto di un prossimo rilascio e pubblicazione su questa PaginaUniMod Client 1.0.8Software per la compilazione <strong>del</strong> Mo<strong>del</strong>lo UNICO le specifiche tecniche Unico19052004.dtdSostel 3.0.4Software per i controlli locali <strong>del</strong> Mo<strong>del</strong>lo UNICO per la registrazione degli atti immobiliari secondo le specifichetecniche Unico19052004.dtd


Sul sito internet <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate www.agenziaentrate.gov.it e sul sito <strong>del</strong> Ministero <strong>del</strong>l’Economuia e <strong>del</strong>leFinanze www.finanze.gov.it è reperibile il mo<strong>del</strong>lo (con le relative istruzioni) per consentire al notaio lacomunicazione dei dati relativi ai contratti nei quali il venditore si è avvalso <strong>del</strong>l’opsione prevista dal comma 496<strong>del</strong>l’art.1 <strong>del</strong>la Legge 23 dicembre 2005 n.266 (finanziaria 2006), che ha introdotto con riguardo alle plusvalenzeimmobiliari di cui all’art.67, comma 1, lettera b) <strong>del</strong> T.U.I.R., la facoltà di chiedere al notaio rogante, all’atto <strong>del</strong>lacessione, l’applicazione di un’imposta sostitutiva <strong>del</strong>l’imposta sul reddito.Segnalo che il mo<strong>del</strong>lo dev’essere presentato all’Agenzia <strong>del</strong>le entrate esclusivamente per viatelematica, unitamente al contratto di compravenditahttp://www.agenziaentrate.it/ilwwcm/connect/Nsi/Strumenti/Modulistica/Altri+mo<strong>del</strong>li+Anno+2006/Comunicazione+imposta+sostitutiva+plusvalenze+immobiliari/Guida operativa al mo<strong>del</strong>lo F24 on <strong>line</strong>Pubblicato dall’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate un opuscolo dal titolo ”GUIDA OPERATIVA AL MODELLO F24 ONLINE”, nella quale vengono illustrati i vantaggi dei pagamenti telematici, le caratteristiche <strong>del</strong> conto corrente su cuiaddebitare i versamenti e i casi particolari di esonero <strong>del</strong> pagamento in via telematica.L'opuscolo spiega, inoltre, passo per passo come installare il software necessario e come compilare a video ilmo<strong>del</strong>lo F24.La guida è scaricabile dal sito <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate, alla sezione “Guide fiscali” > Le Guide <strong>del</strong>l’Agenzia.Il notaio Gaetano Petrelli ha attivato il sito internet www.gaetanopetrelli.it sul quale sono pubblicati interessantisuoi scritti.Nuovi accessi nell’Home Page <strong>del</strong>la RUNNella pagina di accesso <strong>del</strong> sito web <strong>del</strong>la Rete Unitaria <strong>del</strong> Notariato, la sezione “Informatica” è stata intitolata“Rapporti con la P.A. e Informatica” ed è stato creato un nuovo accesso “Relazioni e Gruppi di lavoro” peraccedere con comodità a tutte le sezioni interne e offrire tutti i contenuti organizzati in maniera più ordinata.Nell’area di destra è stato creato il nuovo accesso “Assonotar” dedicato ai servizi assicurativi <strong>del</strong> notariato e alFondo di garanzia.Agenda di incontri di interesse notarilewww.notartel.it>Congressi e Convegni> Agendahttp://www.notariato.it/cnn/notaio/listing.aspx?lml_language_id=0&trs_id=103000&id=1612DATA: 2-3 febbraio 2007LUOGO: Genova - Aula Magna <strong>del</strong>l’Università (Via Balbi, 5)ARGOMENTO: «La contrattualizzazione <strong>del</strong> diritto di famiglia»ORGANIZZATORE: CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI GENOVA E CHIAVARI–FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA DELL'UNIVERSITÀ DI GENOVADATA: 11-18 febbraio 2007LUOGO: Cortina d'Ampezzo - Miramonti Majestic Grand HotelARGOMENTO: 40° Raduno invernale notai d'ItaliaORGANIZZATORE: COMITATO INTERREGIONALE CONSIGLI NOTARILI DELLE TREVENEZIEDATA: 2 febbraio 2007LUOGO: Milano, Hotel Principe di SavoiaARGOMENTO: LA NUOVA IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI, SULLE DONAZIONI E SUGLIATTI A TITOLO GRATUITOLA TASSAZIONE DEL TRUST E DEI VINCOLI DI DESTINAZIONEORGANIZZAZIONE: UFFICIO STUDI PARADIGMA srl - Via Viotti 9 10121 TORINOTel. 011.538686 Fax. 011.5611117 dpalma@paradigma.it


DATA: 15 – 16 febbraio 2007LUOGO: Milano, Excelsior Hotel GalliaARGOMENTO: DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO DEI MERCATIFINANZIARI (DECRETO PINZA)Modifiche al TUB; Modifiche al TUF; Modifiche alla L. 262/05; Adeguamenti statutariSISTEMI DI GOVERNANCE: DAL TRADIZIONALE AL DUALISTICOMo<strong>del</strong>li a confronto; Consiglio di Gestione; Consiglio di Sorveglianza; Impatto sui gruppi di societàRuolo <strong>del</strong>l’assemblea; Adeguamenti statutariORGANIZZAZIONE: SYNERGIA Formazione S.r.l. tel. 0118129112 - fax 0118173663f.marchetto@synergiaformazione.it www.synergiaformazione.itDATA: 20 – 21 febbraio 2007LUOGO: Milano, Excelsior Hotel GalliaARGOMENTO: CONTRATTAZIONE IMMOBILIARE E MUTUI IPOTECARIORGANIZZAZIONE: SYNERGIA Formazione S.r.l. tel. 0118129112 - fax 0118173663f.marchetto@synergiaformazione.it www.synergiaformazione.itLa partecipazione all’intero progetto comporterà l’attribuzione di 15 CFPDue corsi di formazione e aggiornamento professionale per i magistrati per l’anno 2007 aperti anche ainotai: condizioni.Il Consiglio Superiore <strong>del</strong>la Magistraturaha <strong>del</strong>iberato l’apertura di corsi di formazione e aggiornamentoprofessionale per magistrati, programmati per l’anno 2007, anche alla partecipazione di notai.I corsi aperti alla partecipazione dei notai riguardano:- La nuova disciplina <strong>del</strong> contratto preliminare;- L’amministrazione di sostegno.E’ prevista la partecipazione, a ciascuno dei corsi aperti, di 2 notai, senza alcun onere di spesa per il C.S.M.Per esigenze organizzative la richiesta di partecipazione dovrà pervenire alla Segreteria <strong>del</strong> Consiglio Nazionale<strong>del</strong> Notariato – Corsi di Formazione <strong>del</strong> CSM (fax 06.3221594) che provvederà ad indicare i nominativi deipartecipanti alla Segreteria <strong>del</strong> Consiglio Superiore <strong>del</strong>la Magistratura (eventuali domande presentate direttamenteda singoli notai non verranno prese in considerazione).Il programma dei corsi di formazione e aggiornamento professionale per i magistrati per l’anno 2007 si puòconsultare sul sito internet <strong>del</strong> Consiglio Superiore <strong>del</strong>la Magistratura, www.csm.it, sotto la voce “incontri distudio 2007”.La documentazione segnalata da "<strong>CNN</strong> Notizie" può essere reperita nella relativa banca dati on-<strong>line</strong>. Laposta elettronica relativa alla lista "Sigillo", nel caso di mancata ricezione, può essere reperita nell’archivioon-<strong>line</strong> (dall'1 gennaio 2002 il materiale <strong>del</strong>la lista è già archiviato per argomento in automatico. Lo si puòconsultare dalla home page RUN cliccando su servizi di posta e poi Archivio sigillo).Le circolari e le risoluzioni <strong>del</strong>l’Agenzia <strong>del</strong>le Entrate sono reperibili sul sito WWW.finanze.itLe circolari <strong>del</strong> Distretto sono reperibili nell'area riservata <strong>del</strong> sito WWW.notaibergamo.it, unitamente ainumeri arretrati <strong>del</strong>la presente rassegna.Si segnala che nell'area web <strong>del</strong>la RUN dedicata a <strong>CNN</strong> Notizie è inserita la pagina AGORA' che contieneuna selezione degli articoli di stampa riguardanti la categoria e consultabili dal giorno seguente la loropubblicazione.

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