10.08.2015 Views

AGGIORNAMENTI Notizie varie

AGGIORNAMENTI Notizie varie - notaio informatico Riccardo Ricciardi

AGGIORNAMENTI Notizie varie - notaio informatico Riccardo Ricciardi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>AGGIORNAMENTI</strong>Rassegna di notizie di interesse notarile tratte dai principali canali di informazioneCurato da Francesco Bonitrasmesso via Internet e pubblicato sul sito www.notaibergamo.itMese di APRILE 2006<strong>Notizie</strong> <strong>varie</strong>Pubblicate in Gazzetta Ufficiale le norme in tema di estensione degli obblighi antiriciclaggio ai professionistiNel Supplemento Ordinario n. 86/L alla Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 2006, n. 82 è stato pubblicato il Decreto delMinistero dell’Economia e delle Finanze 3 febbraio 2006, n. 141 (Regolamento) e nel Supplemento Ordinario n. 87 allamedesima Gazzetta Ufficiale il Provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi 24 febbraio 2006 (Istruzioni applicative), intema di estensione degli obblighi previsti dalla vigente normativa antiriciclaggio ai professionisti ivi elencati, tra i quali,come è noto, i notai.La normativa, ai sensi dell’art. 10 delle disp. sulla legge in generale, entrerà in vigore, quindi, il 22 aprile 2006.Stante la rilevanza e problematicità che l’impatto di tale normativa presenta per la professione notarile in particolare, siaper il significativo vulnus che la stessa comporta per la tradizione di confidenzialità del rapporto professionaleinstaurato dal cliente con il notaio, sia per l’estraneità al notaio di ogni atteggiamento e logica di indagine di poliziagiudiziaria, il Consiglio Nazionale del Notariato ritiene di pubblicare oggi stesso (n.d.r. CNN <strong>Notizie</strong> 10.04.2006) unacircolare esplicativa che affronti sistematicamente l’intera normativa antiriciclaggio, con i necessari riferimentinormativi e culturali, soffermandosi dettagliatamente, anche se in maniera ancora descrittiva, sui singoli obblighi chegravano sul professionista – notaio.La circolare riporta di volta in volta le norme di diverso rango (comunitario, legislativo, regolamentare, di istruzioneapplicativa da parte dell’Ufficio italiano cambi) al fine di facilitare il reperimento del riferimento di volta in voltanecessario.Unitamente alla circolare, il Consiglio nazionale mette fin da oggi a disposizione della categoria un breve comunicatoconcernente il rapporto, a prima vista conflittuale, tra normativa antiriciclaggio e normativa in tema di privacy.STUDI DI INFORMATICA GIURIDICAStudio n. 1-2006/IG Estratti notarili da libri contabili tenuti con mezzi informaticiNon possono allo stato realizzarsi estratti propriamente detti di scritture contabili tenute in forma informatica,mancando ancora parte delle apposite norme tecniche sulla tenuta di tali scritture. L’operazione, una volta resapossibile, richiederà l’osservanza di molteplici cautele e precauzioni, anche sul piano tecnico-informatico, per le qualiil notaio potrà verosimilmente farsi assistere da un esperto. In attesa di tale evoluzione, i dati conservati in formaelettronica appaiono assimilabili a quelli desumibili da scritture non vidimate, con analoghe conseguenze sul pianodell'operatività notarile.La vidimazione iniziale del “libro soci” tenuto su supporto informaticoLa Commissione Studi di Informatica Giuridica si è occupata del tema se sia possibile eseguire la vidimazione inizialedel “libro soci” tenuto su supporto informatico. Dopo alcune interessanti note generali sulla nozione di vidimazione, laCommissione ha evidenziato che per il momento non è possibile tenere informaticamente i libri sociali obbligatori (libridei verbali degli organi sociali, libro soci, ecc.). Da un lato infatti non è possibile trasporre sic e simpliciter l'operazionedi vidimazione come la conosciamo dal mondo cartaceo al mondo dei documenti informatici, come tali smaterializzati.Per altro verso non risulta ancora compiutamente disciplinata alcuna modalità equipollente che risponda alle medesimeesigenze di certezza ed affidabilità delle risultanze del libro attualmente tutelate dalla vidimazione iniziale: obiettivoperfettamente perseguibile allo stato della tecnologia, ma che richiede la definizione in sede normativa di procedure non


anali né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista infrastrutturale.È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2006 il Decreto Legislativo concernente laDisciplina dell’impresa sociale in attuazione della delega prevista dalla legge 13 giugno 2005, n. 118.L’art. 1 contiene la nozione di impresa sociale e prevede che possono acquisire la qualifica di impresa sociale tuttele organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile eprincipale (per tale concetto, v. art. 2, comma 3) un’attività economica organizzata al fine della produzione o delloscambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale, e che hanno i requisitiprevisti dagli artt. 2, 3 e 4 del decreto.L’art. 2 contiene la definizione di utilità sociale, tali considerandosi quei beni e servizi prodotti o scambiati neisettori espressamente indicati.Indipendentemente dall’esercizio della attività di impresa in tali settori, possono acquisire la qualifica di impresasociale le organizzazioni che esercitano attività di impresa al fine dell’inserimento lavorativo di soggetti che sianosvantaggiati o disabili.L’art. 3 disciplina il requisito dell’assenza dello scopo di lucro, stabilendo che l’organizzazione che esercitaun’impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o adincremento del patrimonio.L’art. 4 regolamenta la struttura proprietaria e la disciplina dei gruppi, prevedendo, l’applicabilità, in quantocompatibili, delle disposizioni in tema di direzione e coordinamento (“controllo”, nel testo di legge) delle società(artt. 2497-2497-septies c.c.) e dell’articolo 2545-septies c.c. all’attività di direzione e controllo di un’impresasociale.L’art. 5 disciplina la costituzione, stabilendo che l’organizzazione che esercita un’impresa sociale deve esserecostituita con atto pubblico.Gli atti costitutivi, le loro modificazioni e gli altri fatti relativi all’impresa devono essere depositati entro trentagiorni a cura del notaio o degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione èstabilita la sede legale, per l’iscrizione in apposita sezione. Si applica l’articolo 31, comma 2, della legge 24novembre 2000, n. 340 (le relative domande sono quindi inviate per via telematica ovvero presentate su supportoinformatico).Gli enti ecclesiastici e gli enti delle altre confessioni religiose, sono tenuti al deposito del solo regolamento e delle suemodificazioni.L’art. 6 disciplina la responsabilità patrimoniale, prevedendo che salvo quanto già disposto per le diverse formesocietarie, nelle organizzazioni che esercitano un’impresa sociale il cui patrimonio è superiore a ventimila euro,dal momento della iscrizione nella apposita sezione del registro delle imprese, delle obbligazioni assunte rispondesoltanto l’organizzazione con il suo patrimonio. La disposizione non si applica agli enti ecclesiastici.L’art. 7 stabilisce che – salvo che per gli enti ecclesiastici - nella denominazione è obbligatorio l’uso della locuzione"impresa sociale" che è invece vietato (così come quello di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno) asoggetti diversi dalle organizzazioni che esercitano un’impresa sociale.L’art. 8, relativo alle cariche sociali, prevede che, negli enti associativi, la nomina della maggioranza deicomponenti delle cariche sociali non può essere riservata a soggetti esterni alla organizzazione che esercital’impresa sociale, salvo quanto specificamente previsto per ogni tipo di ente dalle norme legali e statutarie ecompatibilmente con la sua natura.L’art. 9 relativo alla ammissione ed esclusione, prevede che le relative modalità, nonché la disciplina del rapportosociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione, compatibilmente con la forma giuridica dell’ente.L’art. 10, in tema di scritture contabili, dispone che l’organizzazione che esercita l’impresa sociale deve, in ogni caso,tenere il libro giornale e il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 delcodice civile, nonché redigere e depositare presso il registro delle imprese un apposito documento che rappresentiadeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell’impresa.Per gli enti ecclesiastici, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano limitatamente alle attività indicate nelregolamento.


L’art. 11, relativo agli organi di controllo, stabilisce che ove non sia diversamente stabilito dalla legge, gli atticostitutivi devono prevedere, nel caso del superamento di due dei limiti indicati nel comma 1 dell’articolo 2435-bis c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata ridotti della metà.Nel caso in cui il controllo contabile sia esercitato dai sindaci, essi devono essere iscritti all’albo dei revisoricontabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia.L’art. 12 dispone che nei regolamenti aziendali o negli atti costitutivi devono essere previste forme dicoinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività, ferma restando la normativa in vigore.L’art. 13 disciplina la trasformazione, fusione e scissione delle organizzazioni che esercitano un’impresa sociale, chedevono essere realizzate in modo da preservare l’assenza di scopo di lucro dei soggetti risultanti dagli atti posti inessere, nonchè la cessione d’azienda.In caso di cessazione dell’impresa, v’è l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo ad organizzazioni nonlucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, secondo le norme statutarie. Ladisposizione non si applica agli enti ecclesiastici.L’efficacia degli atti è subordinata all’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentital’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si intende concessa decorsi novanta giornidalla ricezione della notificazione. Opera quindi un silenzio assenso nell’inerzia del Ministero.L’art. 14 disciplina il lavoro nell’impresa sociale, prevedendo che ai lavoratori dell’impresa sociale non può esserecorrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettiviapplicabili.L’art. 15, in tema di procedure concorsuali, assoggetta le organizzazioni che esercitano un’impresa sociale –eccettuati gli enti ecclesiastici - alla liquidazione coatta amministrativa, di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,in caso di insolvenza.L’art. 16 disciplina le funzioni di monitoraggio e ricerca attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.L’art. 17 detta infine norme di coordinamento con la disciplina delle ONLUS, disponendo che le organizzazioni nonlucrative di utilità sociale e gli enti non commerciali di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, cheacquisiscono anche la qualifica di impresa sociale, continuano ad applicare le disposizioni tributarie previste dalmedesimo decreto legislativo n. 460 del 1997, subordinatamente al rispetto dei requisiti soggettivi e delle altrecondizioni ivi previsti.Le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, i cui statuti rispettino ledisposizioni di cui agli articoli 10, comma 2, e 12 del presente decreto, acquisiscono la qualifica di impresasociale. Alle cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, che rispettino ledisposizioni di cui al periodo precedente, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nel rispetto dellanormativa specifica delle cooperative.Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai soli fini dell’acquisizione della qualificadi impresa sociale, le cooperative sociali ed i loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, possonomodificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assembleaordinaria.Ne deriva, quindi, che gli adeguamenti alle disposizioni del decreto delegato potranno esser assunte anche senza ilricorso alla verbalizzazione notarile: in tal caso il controllo sulla iscrivibilità delle relative delibere dovrebbe essereffettuato dal tribunale, conformemente a quanto si è sostenuto nello studio n. 5823/I del 15 dicembre 2005, su Ilcontrollo sugli atti costitutivi e sulle deliberazioni modificative non ricevuti da notai, est. STELLA RICHTER JR.,pubblicato in CNN <strong>Notizie</strong> del 31 gennaio 2006.Dal notiziario On-line del CNN3 aprile STUDI D'IMPRESA Studio n. 4-2006/I In tema di warrants (di Filippo Zabban)4 aprile STUDI D'IMPRESA Studio n. 6072/I La partecipazione di società di capitali in società di personecome nuovo “modello di organizzazione dell’attività di impresa”


Si riporta il sommario: 1. Riforma del diritto societario e riconoscimento della liceità della “partecipazione disocietà di capitali in società di persone” come socio illimitatamente responsabile. - 2. La partecipazione di societàdi capitali in società di persone come “modello di organizzazione dell’attività di impresa”. Delimitazione del campodi indagine. – 3. Le figure conosciute nell’esperienza giuridica tedesca: spunti di diritto comparato in merito ad unapossibile tipologia della realtà. - 4. La disciplina applicabile a questa nuova forma di organizzazione dell’attività diimpresa: prime considerazioni. - 5. (Segue): tentativo di ricostruire in via interpretativa alcuni profili normativi nonespressamente disciplinati. - 6. Verso una nuova era per le “società di persone appartenenti ad un gruppo”. - 7.Alcune valutazioni finali.5 aprile COMMISSIONE AFFARI EUROPEI ED INTERNAZIONALI Studio 3-2006/A La partecipazionedi società italiane alla costituzione di SE (Società Europee)STUDI D'IMPRESA Studio n. 55-2006/I Adeguamenti statutari e voto segreto nella legge sullatutela del risparmioSi riporta il sommario: 2. Voto di lista per la elezione del consiglio di amministrazione. – 3. Amministratoriindipendenti. – 4. Nomina del collegio sindacale. – 5. Nomina del presidente del collegio sindacale. – 6. Elezione ecomposizione degli organi di amministrazione e controllo nei sistemi “alternativi”. – 7. Nomina del dirigentepreposto alla redazione dei documenti contabili societari. – 8. Voto segreto per la elezione delle cariche sociali:problemi interpretativi e questioni applicative. – 9. Diverse tipologie di adeguamenti statutari. – 10. Ambitosoggettivo di applicazione e termini per l’adeguamento degli statuti sociali. – 11. Competenza ad adottare lemodificazioni statutarie.6 aprile Trasmissione di tre contributi spontanei sul tema della trascrizione degli atti di destinazione, ai sensidell’art. 2645-ter del codice civile, a firma di Salvatore Tondo, Alessandro Alessandrini Calisti edAndrea Di Simone.7 aprile COMMISSIONE AFFARI EUROPEI ED INTERNAZIONALI Studio 2-2006/A Il diritto direcesso del consumatore in due recenti pronunce della Corte di Giustizia Con due sentenze del 25ottobre 2005 (causa n. C-350/03 e causa n. C-229/04), la Corte di giustizia delle Comunità europee hameglio delineato l’estensione e i contenuti della tutela del consumatore predisposta dalla direttiva85/577/CEE (attuata in Italia con d.lgs. 15 gennaio 1992 n. 50, poi abrogato dal codice del consumo,adottato con d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, che ne riproduce sostanzialmente la disciplina) attraversol’attribuzione di un diritto di recesso, esercitabile ad nutum nei contratti negoziati fuori dai localicommerciali. In particolare, le pronunce in parola hanno specificato il campo oggettivo e materiale diapplicazione della disciplina, e dunque la configurabilità, e le conseguenze dell’eventuale esercizio, deldiritto di recesso, in riferimento a contratti collegati a diritti immobiliari.STUDI TRIBUTARI Studio n. 30-2006/T Cambio di destinazione d'uso e regola del «prezzo –valore» Lo studio affronta il quesito dell’applicabilità della regola del prezzo-valore (ex art. 1 comma497 della legge 23.12.2005 n. 266) alla cessione di un magazzino (C/2), non costituente pertinenza dialcuna unità abitativa, ma che, dopo la necessaria modifica della destinazione d’uso, sarà ristrutturatoallo scopo di adibirlo ad abitazione, e conclude nel senso dell’inapplicabilità della norma agevolativa.10 aprile COMUNICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE Obblighi e responsabilità del notaio nelsistema nazionale antiriciclaggio11 aprile STUDI TRIBUTARI Studio n. 98/2005/T Agevolazione ex art. 33, L. 388/2000 e necessità dellapreventiva stipula della convenzione di lottizzazioneLo studio si è occupato del tema delle agevolazioni previste dall’art. 33, comma 3 della L. n. 388/2000per la compravendita da privati di terreni compresi in piani di lottizzazione ed, in particolare, ha trattatola questione se per la spettanza del trattamento tributario menzionato sia necessaria la stipula dellaconvenzione di lottizzazione precedentemente all’atto di trasferimento. Le conclusioni sono statearticolate distinguendo le Lottizzazioni d’Ufficio, quelle private “obbligatorie”, quelle di iniziativaprivata (c.d. facoltativa). Viene criticata la conclusione assunta dall’Amministrazione Finanziaria con alCirc. n. 11/E del 31 gennaio 2002 che richiede che la convenzione venga stipulata prima dell’atto ditrasferimento


12 aprile STUDI CIVILISTICI Studio n. 66-2006/C La prelazione agraria13 aprile STUDI CIVILISTICI Studio n. 65-2006/C Conservazione delle scritture autenticate destinate apubblicità immobiliare o commerciale21 aprile Prime riflessioni sugli aspetti pratici degli obblighi dei notai in materia di antiriciclaggio28 aprile SETTORE STUDI – SEGNALAZIONE NOVITÀ NORMATIVE Il decreto legislativo 24 marzo2006 n. 155 “Disciplina dell’impresa sociale, a norma della 13 giugno 2005 n. 118”Risposte dell’Ufficio Studi ai quesiti posti dai singoli notaiQuesito n. 81-2006/CQuesito n. 5976/CQuesito n. 5964/CCompravendita di un immobile facente parte di un fabbricato realizzato in parte su suoloprivato e in parte su area demanialeE’ stato chiesto all’Ufficio se sia ricevibile un atto di compravendita di un immobile facente partedi un fabbricato realizzato in parte su suolo privato e in parte su area demaniale, precisando chel’unità immobiliare oggetto della compravendita ricade interamente su area privata ed in sede diaccatastamento le originarie particelle del catasto terreni sono state fuse dando luogo ad un’unicaparticella.In altri termini si tratta di sapere se il principio di accessione in favore dello Stato operi per la solaporzione del fabbricato insistente su aree dello Stato o per l’intero fabbricato, con conseguenteimpossibilità di disporre delle unità immobiliari che in proiezione sono state realizzate sul suoloprivato e se nel caso in cui l’accessione operi per la sola porzione di fabbricato realizzata su areademaniale sorgano problemi per il trasferimento della proporzionale quota di beni comuni.L’ufficio ha osservato che la proprietà del fabbricato insistente sull’area privata (proprietàacquistata a titolo originario per accessione) non può essere frustrata dal restante regime diproprietà demaniale. Il principio di accessione fa, quindi, salva la titolarità in capo al soggettoprivato del diritto di proprietà dell’immobile. Le quote millesimali delle parti comuni,corrispondenti alla proprietà del soggetto privato, saranno, al pari della proprietà privata,liberamente trasferibili. È chiaro che nel momento in cui si voglia disporre dei beni comuniseparatamente dal resto delle proprietà il trasferimento delle quote millesimali demanialiincontrerà ostacoli, superabili solo con un provvedimento di “sdemaializzazione” delle quotemedesime così da renderle commerciabili.Convenzione PEEP e clausola limitativa del diritto di ipoteca Rispondendo ad uno specificoquesito riguardante il valore di una clausola contenuta in una Convenzione PEEP che ammette lapossibilità di costituire ipoteca sull’alloggio, ma che vincola la garanzia soltanto per mutuifinalizzati all’edilizia residenziale pubblica, l’Ufficio ha riaffermato una serie di principi generaliriguardanti l’edilizia economico popolare:a) la convenzione su area assegnata in diritto di superficie non prevede, per legge, alcun limite diinalienabilità del bene costruito su di essa.b) anche nell’ipotesi di area concessa in diritto di proprietà, per la quale l’art. 35, prima della suaparziale abrogazione, prevedeva vari divieti di alienabilità degli alloggi, i divieti non valgono inalcun modo per la tipologia negoziale rappresentata da atto costitutivo di ipoteca.c) con precipuo riferimento alle convenzioni su area concessa in diritto di superficie, il Consigliodi Stato ha chiaramente affermato che il Comune non può introdurre, nella convenzioni, limiti edivieti non previsti dalla legge.Fondo patrimoniale, divisione e autorizzazione del giudiceIn tema di fondo patrimoniale l’Ufficio ha esaminato il quesito se la divisione senza conguagliorientra negli atti sottoposti alla Autorizzazione del Giudice come previsto dall'art. 169 del C.C. ese la clausola contenuta nell'atto di costituzione del fondo patrimoniale che prevede la possibilitàdi alienare consente di procedere all'atto di divisione senza ricorrere alla preventivaautorizzazione del Giudice. Incidentalmente viene toccato il tema della non/necessità


Quesito n. 61-2006/IQuesito n. 5831/CQuesito n. 48-2006/CQuesito n. 43-2006/CQuesito n. 5946/Idell’autorizzazione giudiziale in caso di espressa dispensa contenuta nell’atto di costituzione delfondo ai sensi del 169 C.C..Aumento di capitale scindibile, modifica del termine in pendenza dell'aumento e spettanzadel diritto di voto a chi abbia già sottoscritto parte dell'aumentoIn questo studio/risposta l’Ufficio si esprime in merito alla spettanza del diritto di voto nel caso incui, in una s.p.a., dopo la delibera di aumento di capitale scindibile, con la previsione di untermine per la raccolta delle sottoscrizioni, a seguito della rinuncia dei soci al diritto di opzione,una parte delle azioni di nuova emissione è stata sottoscritta da terzi.Posto che il problema è di sapere se il diritto di voto debba competere solo ai vecchi soci o anchea coloro i quali, nel frattempo, hanno sottoscritto parte delle azioni di nuova emissione, l’Ufficioconclude nel senso della non spettanza del diritto di voto ai nuovi sottoscrittori, fermo restandoche all’Assemblea (formata dai soli “vecchi” azionisti) non è dato assumere modifiche statutariedi carattere rilevante.Dismissioni, trasferimento alla società veicolo e normativa in tema di condono edilizio ebeni culturali Rispondendo a quattro quesiti specifici, l’Ufficio ha trattato le seguenti questioni:- - se l’atto di trasferimento dell’immobile dismesso dall’ente pubblico proprietario a societàveicolo (es. SCIP) è soggetto:a) alla normativa specifica sui beni culturali, e quindi ad autorizzazione, denuncia, prelazioneb) alla normativa sul condono edilizio e pertanto alle disposizioni dell’art. 40, secondo commadella legge n. 47 del 1985 e successive modifiche- - se le valutazioni di culturalità del bene effettuate dall’autorità competente in data precedenteall’entrata in vigore del codice sui beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004) mantengonoinalterato il loro valore anche successivamente. (In altre parole, se la valutazione è stata effettuatain precedenza da parte del Ministero dei beni culturali è indispensabile riproporre istanza diverifica del bene che abbia più di 50 anni).- - Considerato che il codice sui beni culturali prevede che l’autorizzazione debba essereaccompagnata dall’indicazione delle destinazioni d'uso compatibili con il carattere storico edartistico degli immobili e tali da non recare danno alla loro conservazione e che le prescrizioni ele condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione debbono essere riportate nell'atto dialienazione, se la norma possa ritenersi soddisfatta ancorché dette prescrizioni risultino dalprovvedimento autorizzativo allegato all’atto di trasferimento.Alienazione di beni vincolati in fondo patrimoniale e annotazione alla trascrizione dell’attocostitutivo del fondo Il quesito posto all’Ufficio è stato se sia necessario che l’atto di alienazionedi alcuni beni vincolati in fondo patrimoniale debba essere annotato alla trascrizione dell’attocostitutivo del fondo patrimoniale medesimo. La lettura della risposta è utile per leconsiderazioni generali svolte in tema di pubblicità immobiliare ed in tema di pubblicità del fondopatrimoniale, in particolare. Sul quesito specifico l’Ufficio ha escluso l’ipotesi dell’annotamento,ritenendo corretta la sola trascrizione.Statuto delle cooperative: clausole mutualistiche nelle società che non emettono strumentifinanziariPosto il quesito se lo statuto di una cooperativa a mutualità prevalente debba prevedere il divietodi remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misurasuperiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui all’art. 2514,comma 1, lett. d), c.c., anche nel caso in cui lo statuto stesso consenta esclusivamente l’emissionedi strumenti finanziari a favore di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale ed ainvestitori qualificati rispettivamente ai sensi degli articoli 2483 c.c. e 111 octies disp. att. c.c.l’Ufficio ha sostenuto che la “clausola non lucrativa” in esame non è necessaria – e la suaomissione non determina decadenza da agevolazioni fiscali – qualora lo statuto non contempli glistrumenti finanziari medesimi.Oggetto sociale - Attività nel settore turistico


L’Ufficio ha esaminato il quesito relativo alla formulazione dell’oggetto sociale di una società aresponsabilità limitata intenzionata a svolgere la propria attività nel settore turistico, sia fornendodirettamente servizi, sia operando in qualità di intermediario. Rilevata l’apparente contraddizionetra l’art. 7, l. 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo), e quantodisposto dalla l. 39/1989, come modificata dalla l. 57/2001, disciplinante l’attività di mediazionein generale, che sancisce l’incompatibilità dell’attività di mediazione “con l’esercizio di attivitàimprenditoriali e professionali”, ha concluso per la piena legittimità dello svolgimento congiuntodell’attività turistica insieme allo svolgimento della mediazione nel medesimo ambito.Quesito n. 5987/C C.d. trasferimento di ipoteca E’ stata esaminata l’ipotesi di poter trasferire l’ipotecaconcessa a garanzia di un mutuo da un bene già ipotecato su altro bene libero, previo assensodella banca creditrice, liberando così il bene già ipotecato per la sua rivendita. Il tutto avverrebbecon annotazione a margine dell’iscrizione della precedente ipoteca, conservandosi così il grado.L’Ufficio si è espresso nel senso che la «surrogazione reale propria» dell’ipoteca ha naturaeccezionale, in quanto essa deroga i principi generali per cui, da un lato, il venire menodell’oggetto originario comporta l’estinzione dell’ipoteca e dall’altro se il perimento non è totalel’ipoteca rimane sul residuo (art. 2878 e art. 2742 c.c.). Pertanto, fuori delle ipotesi in cui è lalegge è prevederlo, non è possibile trasferire su di un nuovo oggetto la medesima ipotecamantenendo il grado, ma è consentita solo la rinunzia ad essa e la costituzione di un nuovovincolo ipotecario su altro bene che prenderà grado dalla sua iscrizione.Quesito n. 131-2006/CQuesito n. 68-2006/IQuesito n. 5599/CQuesito n. 93-2006/CComunione ereditaria e rinuncia di uno o più comunisti al diritto di comproprietà su uno opiù beni Rispondendo al quesito se in caso di comunione ereditaria avente ad oggetto unapluralità di immobili, sia possibile la rinuncia di uno o più comunisti al diritto di comproprietà suuno o più di detti beni, l’Ufficio ha rilevato che un’eventuale rinuncia abdicativa comporterebbel’effetto previsto dall’art. 827 c.c. (Acquisto a favore dello Stato), mentre una rinuncia traslativa,altro non sarebbe che un atto di trasferimento.Trasformazione di società di persone in società di capitali e determinazione del capitaleInvestito del quesito se in sede di trasformazione di una SAS in SRL sia possibile non direalcunché riguardo alla destinazione del patrimonio non imputato a capitale, ovvero se i soci sianoobbligati comunque ad indicare una destinazione per la restante parte della valutazione, l’Ufficioha concluso che non è possibile procedere alla trasformazione senza indicare la destinazione deivalori non imputati a capitale.Frazionamento, condono edilizio e soggetto legittimato alla presentazione della domandaDopo aver chiarito che il frazionamento immobiliare non necessariamente costituisce abusoprimario, come tale incidente sulla commerciabilità del bene, l’Ufficio ha sostenuto che ladomanda di condono edilizio presentata dal soggetto non titolare del bene (venditore dopo lavendita , dichiarando di aver proceduto alle opere prima dell'atto di cessione) non dovrebbeincidere sulla regolarità del procedimento.Sul punto, risulta pacifico che sono legittimati a chiedere la sanatoria:- i proprietari delle opere abusive (in caso di comproprietà la domanda può essere presentata daciascun comproprietario; in caso di condominio, qualora l’abuso riguardi parti comuni, da ciascuncondomino ovvero dall’amministratore di condominio);- coloro che hanno titolo per richiedere il rilascio del provvedimento abilitativo in relazione altipo di intervento (abusivo) commesso;- ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria (ad esempio l'inquilino, ilcreditore, del congiunto, o del rappresentante di soggetto incapace).In tema di beni culturali: scissione di società semplice e trasferimento bene culturale.Investito del quesito di quali tra le formalità previste dal codice dei beni culturali debbano essererispettate in caso di scissione di società semplice che darebbe vita alla costituzione di una


Quesito n. 212-2006/CQuesito n. 22-2006/IQuesito n. 1-2006/IGbeneficiaria alla quale verrebbe trasferito un bene culturale, l’Ufficio ha precisato che l’assenzadella personalità giuridica è di per sé sufficiente ad escludere che le società semplici sianosoggette alla disciplina del codice dei beni culturali dettata per gli enti pubblici e le “personegiuridiche private senza fine di lucro” e che non sembra che possano determinare l’applicazionedell’art. 60 gli atti di fusione e scissione cui partecipano società proprietarie di beni culturali. Ilpresupposto ai fini dell’esercizio della prelazione, infatti, è la sussistenza di un atto di alienazione;tale tipo di atto però non ricorre né ricostruendo la scissione e la fusione come fattispecieestintivo-costitutiva, né considerandole come mere modificazioni dell’atto costitutivoSubaffitto di azienda comprendente immobile locato e prelazione urbanaE’ stato chiesto se, in caso di subaffitto di azienda della quale faccia parte un contratto dilocazione dell’immobile ove è ubicata l’azienda stessa, dovendo vendere l’immobile, il diritto diprelazione di cui all’art. 38 l. 27 luglio 1982 n. 392 spetti al subaffittuario ovvero all’affittuariodell’azienda. L’Ufficio ha sostenuto che la prelazione va riconosciuta a chi esercita l’attivitàd’impresa cosicché possa venire conservata e tutelata l’azienda intesa come valore economicodell’imprenditore preso singolarmente, ma anche come valore economico utile alla collettività chefruisce dei servizi resi dall’azienda medesima. Sarà quindi il subaffittuario il titolare del diritto diprelazione, in armonia con lo spirito della legge e con l’orientamento della Corte di Cassazione.Statuto delle cooperative: menzione dei vincoli alla distribuzione degli utili netti annuali aisensi degli articoli 2545-quater c.c. e 11, legge 31 gennaio 1992, n. 59In risposta ad un quesito l’Ufficio ha sostenuto che non sia necessario che nello statuto sociale disocietà cooperativa siano espressamente richiamati i vincoli alla distribuzione degli utili nettiannuali (relativi alla riserva legale ed ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo dellacooperazione) di cui all’art. 2545-quater c.c. ed all’art. 11 legge 31 gennaio 1992, n. 59 (anchealla luce dell’art. 16 d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220), ma che ciò sia opportuno per non incorrere“nella decadenza dalle agevolazioni fiscali e di altra natura previste dalla normativa vigente” chesiano diverse da quelle connesse alla mutualità prevalente disciplinata dal nuovo codice civile.La vidimazione iniziale del “libro soci” tenuto su supporto informatico.La Commissione Studi di Informatica Giuridica si è occupata del tema se sia possibile eseguire lavidimazione iniziale del “libro soci” tenuto su supporto informatico. Dopo alcune interessantinote generali sulla nozione di vidimazione, la Commissione ha evidenziato che per il momentonon è possibile tenere informaticamente i libri sociali obbligatori (libri dei verbali degli organisociali, libro soci, ecc.). Da un lato infatti non è possibile trasporre sic e simpliciter l'operazionedi vidimazione come la conosciamo dal mondo cartaceo al mondo dei documenti informatici,come tali smaterializzati. Per altro verso non risulta ancora compiutamente disciplinata alcunamodalità equipollente che risponda alle medesime esigenze di certezza ed affidabilità dellerisultanze del libro attualmente tutelate dalla vidimazione iniziale: obiettivo perfettamenteperseguibile allo stato della tecnologia, ma che richiede la definizione in sede normativa diprocedure non banali né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista infrastrutturale.Dalla Lista Sigillo21 aprile Anticipiamo sul sito di Feder<strong>Notizie</strong> (www.federnotizie.org) un articolo di Cesare Licini in tema diantiriciclaggio, articolo che sarà anche pubblicato sul numero di maggio del giornale.In considerazione dell'esigenza che tutti avvertiamo di conoscere la materia, abbiamo pensato chel'anticipazione sul sito potesse essere utile e gradita .Per Feder<strong>Notizie</strong> Arrigo Roveda22 aprile Caro Collega, ti invio due statuti di Società di Trasformazione Urbana inviati alla Lista dal CollegaAngelo Busani nel settembre 2004.Cordiali saluti. Enrico Bevilacqua24 aprileD.Guaccero ha scritto:


scusate domanda in un giorno semi festivo ma essendo la pirma volta che mi capita chiedo ai colleghipiù esperti: in caso di verbali di asta (deserti, di conversione, di aggiudicazione provvisoria ecc.)messi a repertorio nel repertorio appunto nella colonna delle parti chi mettete?? (debitore e creditoreprocedente? alcuni mettono solo il notaio cosa mi suggerite??grazie a tuttiG.Grisi ha rispostoNon va tenuto a raccolta ne' messo a repertorio.Io utilizzo la seguente formula:Il presente verbale non viene nè repertoriato nè tenuto nella raccolta dei miei atti in conformità alladeliberazione assunta dal Direttore dell'Ufficio Centrale degli Archivi Notarili presso il Ministero diGiustizia in data 27 giugno 2002 prot. n.2452.Questo e' il testo della deliberazione dell' Ufficio Centrale degli Archivi Notarili"Dall'esame delle suddette norme sembra che i predetti verbali oltre a non dover essere conservati dalnotaio, non debbano essere iscritti nel repertorio previsto , all'art. 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89e che per gli stessi non sia dovuta la tassa d'archivio."25 aprile G.Santarcangelo ha scritto: Giro in rete, un intervento, tra il serio (come interpretare la legge) e il faceto(come scrivono le legge, 'ndo cojo cojo) (intepretazione autentica= dove colgo, colgo).26 aprile G.Santarcangelo ha scritto: Ho avuto modo di legge ed apprezzare le due circolari - ponderose ecomplete - in materia di antiriciclaggio e mi sono trovato nella necessità di renderle operative: oggi(dopo il ponte) i miei collaboratori mi chiederanno chi, come e per quali atti occorre l'identificazioneIn attesa dei programmi della OASISTEMI dirò di acquisire in pratica i dati di tutti gli interessati(procuratori, parti, rappresentanti, società) e poi vedremo chi codificare (tanto avremo tempo un mese)Nel frattempo ritengo opportuno fare una scrematura tra gli atti per i quali si applica sicuramentel'identificazione-registrazione, quelli per i quali sicuramente non si applica e quelli per cui sussiste unmargine di dubbioHo preparato, per mio criterio operativo, uno specchietto che allego. A tutti i notai (gatekeeper?) dibuona volontà: controllate e inviatemi osservazioni e critiche.A me più che il gatekeeper piace fare il backkeeper (colui che si guarda le spalle) e sapere che ci sonodei punti condivisi, mi fa stare più tranquillo. mal comune mezzo gaudio, anche se sanzione individuale30 aprile Sul tema della cessione dei beni culturali Federico Biondi ha scritto: … puoi consultare gli studi citatinella relazione da me tenuta nel Convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Ancona nei giorniscorsi. La relazione è divisa per comodità in più parti. Per la stessa mi sono basato principalmente suglistudi di Adiarno Pischetola e di Giovanni Casu e sull' ottimo libro di Adriano Pischetola (IpsoaQuadrerni del Notariato).Alla mail sono allegati i files contenenti bibliografia, relazione, formule e testi normativi1 maggio Per la validità della patente di guida rilasciata dalla Motorizzazione Civile quale documento per ilriconoscimento dell’identità della persona, A.Gargano ha trasmesso laCIRCOLARE U.D.G. MOT A12 - 03/04/2000 - PATENTE - VALIDITA' PER L'IDENTIFICAZIONEPERSONALE Ministero dei Trasporti e della Navigazione DIPARTIMENTO DEI TRASPORTITERRESTRI UNITA' DI GESTIONE MOTORIZZAZIONE E SICUREZZA DEL TRASPORTOTERRESTRE Segreteria Tecnica Roma, 3 aprile 2000 Prot. N. 388/MN CIRCOLARE U. di G. MOTn°A12Circolari, Risoluzioni e Note ministerialiRisoluzione Agenzia Entraten.47/E del 3 aprile 2006Istanza di interpello riguardo allo scioglimento di società di persone perrecesso del socio e continuazione dell’attività da parte del socio superstite- regime fiscale ai fini delle imposte indirette.La risoluzione afferma che l'atto in oggetto, ove impostato come continuazionein forma individuale da parte dell'unico socio superstite, sconta l'imposta diregistro ai sensi dell'art. 4, lett. d) della tariffa, parte prima del t.u. registro.Questa risoluzione, con poca coerenza, adotta per le imposte indirette una


(per un commento vedi il notiziarioCNN del 13 aprile 2006)Risoluzione Agenzia Entrate n. 48del 3 aprile 2006Circolare Agenzia delle Entraten.11/E del 3 aprile 2006soluzione opposta a quella adottata in materia di imposte dirette dalla circolaren. 54/E del 19 giugno 2002, che invece chiariva che la c.d. trasformazione dellasocietà in impresa individuale dipendente da scioglimento per mancataricostituzione della pluralità dei soci e con continuazione dell’attività d’impresain forma individuale da parte del socio superstite è operazione neutra sotto ilprofilo fiscale.La risoluzione, mentre correttamente afferma che l'assegnazione dell'aziendaall'unico socio sconta l'imposta di registro in misura fissa (per effetto del rinvioche la lett. d) n. 2 dell'art. 4 tariffa T.U. registro fa alla lett. a) n. 3 dello stessoarticolo, soluzione confermata anche qualora nell'azienda siano compresi beniimmobili), ritiene invece che le imposte ipotecarie e catastali siano dovute inmisura proporzionale. In effetti nel D.Lgs. 31.10.1990 n. 347 tanto l'art. 4 dellatariffa che l'art. 10 del decreto parlano solo di "conferimento" d'azienda e non di"assegnazione" (e si veda l'art. 2 comma 2 del decreto richiamato dallarisoluzione), ma in questo modo viene tradito lo spirito agevolativo della normache intende accomunare nell'applicazione delle imposte in misura fissa sia iconferimenti che le assegnazioni aventi ad oggetto l'azienda o il ramo d'azienda.Inapplicabilità dell’IVA in caso di cessione del marchio unitamenteall'azienda.L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza di interpello, fornisceopportuni chiarimenti in ordine al regime fiscale della cessione del marchioquando quest’ultimo sia trasferito unitamente all’azienda. L’Agenzia si esprimenel senso che «il trasferimento del marchio unitamente all’azienda non èsoggetto alla imposizione IVA e debba scontare la sola imposta di registro inmisura proporzionale ai sensi dell’art. 2, comma 1 della Tariffa, parte Iallegata al DPR n. 131/1986».Imposta di bollo, imposta di registro, imposta ipotecaria e catastale e tasse sulleconcessioni governative.Modifiche: decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge30 luglio2004, n. 191; legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 300; decretolegge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 edecreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 maggio 2005Circolare Ministero della Giustizia8 marzo 2006(G.U. 12 aprile 2006 n. 86)Circolare 3 del 11.04.06Unione Italiana delle Camere diCommercioCircolare n.3598/C (Prot. 1524)del 10.02.2006L’Agenzia delle Entrate fornisce un quadro d’insieme delle modifiche legislative chenegli ultimi due anni hanno interessato l’imposta di bollo, l’imposta di registro,l’imposta ipotecaria e catastale e le tasse sulle concessioni governative.Nella circolare vengono illustrate le nuove modalità di pagamento dell’impostadi bollo recentemente introdotte, nonché le modifiche legislative a seguito dellequali sono stati aumentati gli importi dell’imposta di bollo, di registro,ipotecaria e catastale in misura fissa e della sola imposta di bollo in misuraproporzionale. La circolare precisa, inoltre, la decorrenza di ciascuna modificaconsiderata.Misure organizzative sul diritto d'accessoLa circolare contiene le istruzioni per l’esercizio del diritto di accesso aidocumenti amministrativi, il procedimento amministrativo ed il regolamentoper la disciplina dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documentiamministrativi.Oggetto: Nuovi termini per l'accatastamento delle unità immobiliari urbane,ai sensi dell'art. 34-quinquies, comma 2, del decreto legge 10 gennaio 2006,n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.OGGETTO: Articolo 9 del decreto legge n. 35 del 2005 - Agevolazioni fiscali afavore delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese chedanno vita a processi di concentrazione.L’Unione italiana delle camere di commercio ha evidenziato le novità recatedall'articolo 9 del decreto legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni


Risoluzione dell’Agenzia Entraten.53 del 13 aprile 2006dalla legge n. 80 del 2005, in materia di dati da iscrivere nel registro delleimprese.L’Agenzia delle Entrate, in risposta ad un’istanza d’interpello, fornisce alcunichiarimenti in ordine all’ambito applicativo della disposizione contenutanell’art. 1 comma 275 della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (legge finanziaria2005). L’Amministrazione afferma che qualora la società interessata non abbianatura di società di cartolarizzazione, il conferimento di immobili non possaessere esentato dalle imposte ai sensi dell’art. 1, comma 275 menzionato.L’Agenzia fa presente inoltre che tra i presupposti applicativi della norma devericorrere anche quello della valorizzazione del patrimonio e che tale requisitodeve comunque risultare dagli atti del Comune.In ultimo viene specificato che «ove ricorrano i presupposti applicativi dellanorma in esame», ivi compreso quello appena menzionato, «la suddettaagevolazione è applicabile a tutte le imposte indirette, esclusa l’IVA, nonessendo configurabile, in relazione al trasferimento di immobili di proprietà deiComuni, alcuna deroga all’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto chenon trovi conferma in ambito comunitario»Prossime scadenze1 aprile 2006 Entrano in vigore i nuovi importi per i diritti di protesto edelle indennità di accesso relativi alla levata dei protesticambiari.9 aprile 2006 Entra in vigore il decreto che attua la direttiva 2001/84/CE,relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successivevendite dell'originale.22 aprile 2006 Entra in vigore la normativa antiriciclaggio (Regolamento inmateria di obblighi di identificazione, conservazione delleinformazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delleoperazioni sospette a carico degli avvocati, notai, dottoricommercialisti, revisori contabili, società di revisione,consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali,previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, comma 4, del decretolegislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazione delladirettiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso delsistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi diattività illecite).22 aprile 2006 Entra in vigore il Decreto che attua la direttiva CE sul rispettodella proprietà intellettuale.(riferimenti su CNN <strong>Notizie</strong> dell11.04.2006)30 aprile 2006 Proroga del termine per l’integrazione della domanda disanatoria c.d. TERZO CONDONO12 maggio 2006 Entra in vigore il Decreto Legislativo che disciplina l'impresasociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118 (possonoacquisire la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioniprivate, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, cheesercitano in via stabile e principale un'attività economicaorganizzata al fine della produzione o dello scambio di beni oservizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interessegenerale, e che hanno i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4)12 maggio 2006 Entrano in vigore le modifiche (e, dunque, il nuovo testomodificato) al T.U. dei beni culturali: articoli 12, 59.Per consultare il testo dello schema del decreto legislativo n. 156,DECRETO 2 marzo 2006.(G.U. 24 marzo 2006, n. 70)DECRETO LEGISLATIVO 13febbraio 2006, n. 118.(G.U. 25 marzo 2006, n. 71)DECRETO 3 febbraio 2006, n.141, 142 e 143 (G.U. n. 82 del07.04.2006)DECRETO LEGISLATIVO 16marzo 2006, n. 140.(G.U. del 7 aprile 2006, n. 82)Art.11 D.L. 30 dicembre 2005n.273 (G.U. n.303 del 30dicembre 2005)DECRETO LEGISLATIVO 24marzo 2006, n. 155(G.U. 27 aprile 2006, n. 97)DECRETI LEGISLATIVI 24marzo 2006, n. 156 e 157.(Supplemento Ordinario n. 102/L


poi approvato definitivamente, si veda CNN <strong>Notizie</strong> del 7 marzo2006.Per ulteriori approfondimenti si veda la Segnalazione Novità dellaDott. ssa Cristina Lomonaco "Recenti modifiche al codice dei beniculturali: novità in tema di procedimento di verifica e decorrenzadel termine di denuncia per il legatario" su CNN <strong>Notizie</strong> del 23marzo 2006Per consultare il testo dello schema del decreto legislativo n. 157,poi approvato definitivamente, si veda CNN <strong>Notizie</strong> del 7 marzo2006.30 giugno 2006 Termine di proroga per le disposizioni in tema di PRIVACYper l’adeguamento degli strumenti elettronici (proroga deitermini previsti dall’art.180 comma 3 del D.Lgs. 30.06.2003n.196 c.d. Codice sulla Privacy)30 giugno 2006 Termine ultimo per effettuare la perizia (che deve avere cometermine di riferimento il valore all’ 1 gennaio 2005) per larivalutazione del valore dei terreni16 luglio 2006 Entra in vigore la riforma organica della disciplina delleprocedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, dellalegge 14 maggio 2005, n. 80.Il Dlgs entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione;tuttavia gli articoli 45,46, 47, 151 e 152 sono già in vigore(ex art. 153)!18 agosto 2006 Entrata in vigore del Regolamento C.E. che approva loStatuto della Società Cooperativa Europea3 ottobre 2006 Applicazione della nuova normativa in tema di“RENDIMENTO ENERGETICO NELL’EDILIZIA”.NB E’ prevista la nullità degli atti di compravendita ai quali(quando dovuto) non è allegato l’attestato di certificazioneenergetica31 dicembre 2006 Scadenza proroga delle agevolazioni per la piccola proprietàcontadina31 dicembre 2006 Scadenza proroga delle agevolazioni del 41% in materia direcupero del patrimonio edilizio1 gennaio 2007 Abrogato l’obbligo per i notai di trasmettere in questura unascheda informativa nell'ipotesi di trasferimento di terreno o diesercizio commerciale) mantenendo questa norma in vigorelimitatamente ai terreni ed esclusivamente con riferimentoalle zone ove esiste il regime tavolare; e ferma in ogni caso lapossibilità che il questore richieda ai notai copia di attinell'ipotesi di criminalità mafiosa.Abrogato anche l’obbligo dio comunicazione delle cessionid’azienda.alla G.U. 27 aprile 2006, n. 97)Art.10 del D.L. 30 dicembre2005 n.273 (G.U. n.303 del30.12.2005)art. 11 quaterdecies della leggedi conversione del DL30.9.2005 n. 203DECRETO LEGISLATIVO 9gennaio 2006, n. 5.G.U. 16 gennaio 2006, n. 12 –Supplemento Ordinario n. 13Regolamento C.E. n.1435/2003del 22 luglio 2003D.Lgs 19 agosto 2005 n.192(Supp.Ord. GU n.222 del23.09.2005)Art.1 comma 120 L. 23.12.2005n.266 (Finanziaria 2006)Art.1 comma 121 L.23.12.2005n.266 (Finanziaria 2006)DPR 9 novembre 2005, n. 304.(G.U. 10 marzo 2006, n. 58)Segnalazione di giurisprudenzaCassazioneSez.Civ.IIIn.822 del 18.01.2006Cassazione Sez.Civ.IIn.24.782 24.11.2005Mediatore: obbligo di corretta informazione e indagini di natura tecnico-giuridicaLa Corte di Cassazione ha stabilito che in base alla disciplina codicistica e professionale, ilmediatore non è tenuto, senza uno specifico incarico ad hoc, al compimento di indagini dinatura tecnico-giuridica (quali le visure catastali ed ipotecarie) (Cfr. anche Cass. 6389/2001,Cass. 6714/2001, Cass. 7630/2002, Cass. 16009/2003 e Cass. 13767/2004).La Corte di Cassazione ha stabilito che il contratto preliminare di vendita non è suscettibile dirisoluzione da parte del promissario acquirente che ignori che il bene, al momento dell’atto,


Cass. Sezioni Unite 2-28 marzo 2006, n.7033(da Guida dir., 22aprile 2006, n. 16, pg.74)Cassazione, Sez.Isentenza n. 8516 del12 aprile 2006appartenga in tutto o in parte ad altri, dal momento che, fino alla scadenza del termine stabilitoper la stipula del contratto definitivo, il promittente venditore può adempiere all’obbligo diprocurare alla controparte l’acquisto della proprietà del bene (Cfr. Cass. n. 925/1997, Cass. n.13330/2000 e Cass. 21179/2004).Contratti agrari - Piccola proprietà contadina - Vendita del fondo prima del decennio(quinquennio) - Decadenza dai benefici fiscali - Sussiste - Nullità dell'atto ditrasferimento - esclusione (Legge 590/1965, artt. 8 e 28; d.lgs 228/2001, art. 11)In caso di vendita, del fondo, prima del termine, l'acquirente incorre esclusivamente nelladecadenza dai benefici, ferma, comunque, la validità dell'atto, posto in essere.Rientra tra gli atti suscettibili di revocatoria fallimentare l'accordo con il quale i coniugi,nell'ambito della regolazione della loro separazione personale, trasferiscono immobili ocostituiscono un diritto reale minore sui medesimi.La Corte di Cassazione ha stabilito che rientrano nel novero degli atti avverso i quali èpossibile esperire l’azione revocatoria fallimentare (ai sensi degli artt. 67, primo comma, e 69l. fall.), gli accordi tra i coniugi che, nel quadro della complessiva regolamentazione dei lororapporti in sede di separazione personale consensuale, prevedano il trasferimento dellaproprietà di beni immobili o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi.Confermata la validità delle clausole inserite nell’accordo di separazione che prevedono iltrasferimento della proprietà di beni immobili (cfr. Cass. nn. 12110/1992, 4306/1997,7493/2002e 11458/2005) o la costituzione di diritti reali minori sui medesimi, afferma chel’atto di separazione personale consensuale “costituisce… un negozio giuridico bilaterale acarattere non contrattuale (privo del connotato della «patrimonialità»)” nel quale le clausolea contenuto patrimoniale si atteggiano come “veri e propri contratti atipici”, nonriconducibili “né al paradigma delle convenzioni matrimoniali né a quello della donazione”,ma diretti “comunque a realizzare interessi meritevoli di tutela ai sensi dell’art. 1322 cod.civ.” (cfr. Cass. nn. 3299/1972, 9500/1987, 12110/1992 e 11342/2004).Ne consegue che “nessun ostacolo testuale o logico-giuridico si frappone alla…impugnazione – ove ricorrano i relativi presupposti – tramite azione revocatoria, tantoordinaria… che fallimentare” delle pattuizioni a contenuto patrimoniale che si rivelino lesive“dell’interesse dei creditori all’integrità della garanzia patrimoniale del coniugedisponente…”.Segnalazioni di volumi, pubblicazioni e lettureG.Gabrielli Regole condominiali e trascrizione Rivista del Notariato n.1/2006 pag.1M.D’Orazi Alienazione di immobili acquistati per usucapione non Rivista del Notariato n.1/2006 pag.81accertata giudizialmenteSegnalazioni di siti web e programmi


R.Ricciardi ha segnalato:Esegui una scansione di sicurezza gratuita del tuo computerWindows Live Safety Center ti consente di ottimizzare il tuo computerWindows Live Safety Center è un nuovo servizio che consente di eseguire la scansione di un computer in modo damigliorarne la protezione, eliminare gli elementi indesiderati e ottimizzarne le prestazioni. Il servizio è gratuito ed èdisponibile direttamente da Internet all'indirizzo http://safety.live.com. È possibile visitare Windows Live SafetyCenter per successive ottimizzazioni tutte le volte che lo si ritenga necessario.Come utilizzare Windows Live Safety CenterVisitare Windows Live Safety Center, fare clic su Full Service Scan e attenersi alle istruzioni visualizzate sulloAgenda di incontri di interesse notarilewww.notartel.it>Congressi e Convegni> AgendaDATA: 27 aprile 2006LUOGO: MilanoARGOMENTO: «La normativa antiriciclaggio e i professionisti»ORGANIZZATORE: ISDACIDATA: 8 maggio 2006, ore 18.00-20.00iscrizione obbligatoria cliccando qui15 maggio 2006, ore 18.00-20.00iscrizione obbligatoria cliccando qui22 maggio 2006, ore 18.00-20.00iscrizione obbligatoria cliccando quiLUOGO: Milano - Sala Orlando (Corso Venezia, 47/49)ARGOMENTO: Lezioni aperte della Scuola di notariato della Lombardia: «Il bilancio e l'attività del notaio» -Tre conversazioni con Marco Saverio SpolidoroORGANIZZATORE: SCUOLA DI NOTARIATO DELLA LOMBARDIAwww.scuoladinotariatodellalombardia.org(La partecipazione a ciascuna lezione attribuisce 5 Crediti Formativi Professionali)ARGOMENTO: Fossi e canali –percorsi da acqua o asciutti- e loro commerciabilitàDATA: 8 maggio 2006, ore 19LUOGO: Brescia, Via U.La Malfa n.4ORGANIZZAZIONE: Ufficio studi del Consiglio Notarile di BresciaLa tradizionale FESTA DEI LUSTRI quest'anno si svolgerà a Ferrara sabato 20 maggio 2006.La giornata prevede inoltre l'Assemblea annuale degli associati, ed un convegno di studi intitolato:PATTI DI FAMIGLIA ED ALTRI STRUMENTI DI TRASMISSIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARELa partecipazione è gratuita; il programma e le modalità di iscrizione saranno a breve resi disponibili sul sitowww.noter.itARGOMENTO: TRUST, PATTO DI FAMIGLIA E NUOVI VINCOLI DI DESTINAZIONEDATA: Milano, 16 – 17 Maggio 2006LUOGO: Milano, Excelsior Hotel GalliaORGANIZZAZIONE: Sinergia Formazione e-mail a.moroni@synergiaformazione.it www.synergiaformazione.itLa partecipazione ad entrambe le giornate attribuirà 15 CFPDATA: 19-20 maggio 2006LUOGO: Sirmione (BS)ARGOMENTO: «Impresa artigiana»ORGANIZZATORE: COMMISSIONE STUDI D'IMPRESA - CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATODATA: 19 giugno 2006,ore 14.30LUOGO: Milano – Centro Congressi Fondazione Cariplo (Via Romagnosi, 6)ARGOMENTO: «Atti notarili di destinazione dei beni: articolo 2643 ter c.c.»ORGANIZZATORE: CONSIGLIO NOTARILE Di MILANO – SCUOLA DI NOTARIATO DELLA LOMBARDIA


in collaborazione con FONDAZIONE ITALIANA PER IL NOTARIATO e FEDERNOTIZIEISCRIZIONE OBBLIGATORIA SUL SITO: www.scuoladinotariatodellalombardia.org(La partecipazione attribuisce 5 Crediti Formativi Professionali)DATA: 14-17 OTTOBRE 2006 CONGRESSO NAZIONALE DEL NOTARIATOLUOGO: Riva del Garda (TN)ARGOMENTO: Società, mercato, regole. Il notaio garanteDATA: 28 ottobre 2006LUOGO: VeronaARGOMENTO: «Riflessi sull'attività notarile delle norme di diritto internazionale privato»ORGANIZZATORE: CONSIGLIO NOTARILE DI VERONA<strong>Notizie</strong> diffuse nel corso del mese con le circolari localiwww.notaibergamo.it > Area riservata > Archivio circolariCircolare n.15/2006Circolare n.15/2006Servizio visure OBCO, Normativa antiriciclaggio, Provvedimenti in tema di preventivi.Incontro di studio sul tema “La funzione notarile. Attualità e prospettive”La documentazione segnalata da "CNN <strong>Notizie</strong>" può essere reperita nella relativa banca dati on-line. Laposta elettronica relativa alla lista "Sigillo", nel caso di mancata ricezione, può essere reperita nell’archivioon-line (dall'1 gennaio 2002 il materiale della lista è già archiviato per argomento in automatico. Lo si puòconsultare dalla home page RUN cliccando su servizi di posta e poi Archivio sigillo).Le circolari e le risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate sono reperibili sul sito WWW.finanze.itLe circolari del Distretto sono reperibili nell'area riservata del sito WWW.notaibergamo.it, unitamente ainumeri arretrati della presente rassegna.Si segnala che nell'area web della RUN dedicata a CNN <strong>Notizie</strong> è inserita la pagina AGORA' che contieneuna selezione degli articoli di stampa riguardanti la categoria e consultabili dal giorno seguente la loropubblicazione.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!