la sicurezza delle piscine nelle strutture ricettive ed alberghiere - Aias
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AIAS DOCUMENTO TECNICO OPERATIVO N.4/2010 ©<br />
Allo scopo di evitare l’intrappo<strong>la</strong>mento di parti del corpo dell’utente ovvero del <strong>la</strong>voratore, causa<br />
di annegamento, dovrebbero essere attuate sin dal<strong>la</strong> fase di progettazione le seguenti<br />
attenzioni:<br />
disposizione adeguata <strong>delle</strong> bocchette di aspirazione (almeno due per pompa)<br />
possibilità di interruzione imm<strong>ed</strong>iata del drenaggio dell’acqua <strong>nelle</strong> <strong>piscine</strong> attraverso il<br />
rapido accesso al sistema di aspirazione<br />
griglie sulle bocchette di aspirazione per evitare l’intrappo<strong>la</strong>mento dei capelli (utilizzo di<br />
cuffie)<br />
È inoltre opportuno, m<strong>ed</strong>iante idonei sistemi di filtrazione e disinfezione, il mantenimento di un<br />
ottimo grado di trasparenza dell’acqua del<strong>la</strong> vasca.<br />
In Francia è stata posta negli ultimi anni una partico<strong>la</strong>re attenzione all’adozione di misure<br />
preventive degli incidenti rendendo obbligatoria, per le <strong>piscine</strong> private, l’instal<strong>la</strong>zione di<br />
dispositivi di <strong>sicurezza</strong> quali recinzioni, coperture rigide, protezioni e sistemi di al<strong>la</strong>rme a partire<br />
dal 1 gennaio 2004 per tutte le <strong>piscine</strong> di nuova costruzione <strong>ed</strong> a partire dal 1 gennaio 2006 per<br />
le <strong>piscine</strong> già esistenti.<br />
Con riferimento al rischio di annegamento è possibile adottare i seguenti dispositivi di<br />
protezione individuale:<br />
Pertiche (o fioretti) con gaffe di aggancio per recupero e soccorso di persone in pericolo<br />
Salvagente anu<strong>la</strong>re con cima di recupero galleggiante fissata a <strong>strutture</strong> resistenti<br />
Il rischio biologico derivante dall’attività di primo soccorso e rianimazione a persone asfittiche<br />
può essere ridotto adottando il Kit con palloncino AMBU o equivalente.<br />
Al<strong>la</strong>rmi ad immersione possono essere indossati, sotto forma di bracciale, al polso del bambino<br />
ovvero applicando il sensore nel col<strong>la</strong>re dell’animale.<br />
L’eventuale caduta in acqua fa scattare imm<strong>ed</strong>iatamente l’al<strong>la</strong>rme acustico.<br />
Nelle <strong>piscine</strong> aperte al pubblico il servizio di salvataggio deve essere disimpegnato da un<br />
assistente bagnante quando il numero di persone contemporaneamente presenti nello spazio di<br />
attività è superiore alle 20 unità o in vasche con specchi d'acqua di superficie superiore a 50<br />
m 2 .<br />
Il servizio deve essere disimpegnato, invece, da almeno due assistenti bagnanti per vasche con<br />
specchi d'acqua di superficie superiore a 400 m 2 .<br />
Nel caso di vasche adiacenti e ben visibili tra loro il numero degli assistenti bagnanti è calco<strong>la</strong>to<br />
sommando le superfici <strong>delle</strong> vasche <strong>ed</strong> applicando successivamente il rapporto assistenti<br />
bagnanti/superfici d'acqua in ragione di 1 ogni 500 m 2 .<br />
Per vasche oltre 1.000 m 2 dovrà essere aggiunto un assistente bagnante ogni 500 m 2 .<br />
L’assistente bagnante è una persona addetta al servizio di salvataggio e primo soccorso<br />
abilitata dal<strong>la</strong> sezione salvamento del<strong>la</strong> F<strong>ed</strong>erazione Italiana Nuoto ovvero munita di brevetto di<br />
idoneità per i salvataggi in mare ri<strong>la</strong>sciato da società autorizzata dal Ministero dei trasporti e<br />
del<strong>la</strong> navigazione.<br />
Durante l'addestramento di nuotatori il servizio di assistenza agli stessi può essere svolto<br />
dall'istruttore o allenatore in possesso di detta abilitazione del<strong>la</strong> F<strong>ed</strong>erazione Italiana Nuoto.<br />
7.4. Ambiente di <strong>la</strong>voro<br />
Nel caso <strong>delle</strong> <strong>piscine</strong> coperte, nel<strong>la</strong> sezione <strong>delle</strong> attività natatorie e di balneazione, <strong>la</strong><br />
temperatura dell’aria dovrà risultare non inferiore al<strong>la</strong> temperatura dell’acqua in vasca.<br />
L’umidità re<strong>la</strong>tiva dell’aria non dovrà superare in nessun caso il valore limite del 70%.<br />
La velocità dell’aria in corrispondenza <strong>delle</strong> zone utilizzate dai frequentatori non dovrà risultare<br />
superiore a 0,10 m/s e dove essere assicurato un ricambio di aria esterna di almeno 20 m 3 /h<br />
per metro quadrato di vasca.<br />
Mi<strong>la</strong>no, 05.07.2010 /DSNet pag. 19 di 34