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8i. AGGIORNAMENTI<br />
CASI CLINICI<br />
ANTONIO PELLICCIA<br />
Economista, consu lente<br />
di D irezione per le<br />
Strategie di Impresa<br />
e per la Gestione<br />
St rat egica delle<br />
Risorse Umane,<br />
Milano<br />
46<br />
Ollobre/Dlce= •<br />
DERMATOLOGIA E<br />
ACCREDITAMENTI<br />
PARTE r<br />
La '0 parte è stata pubblicata su DA n. 312000<br />
IL RECENTE D.LGS. 2291'99 (C.D. DECRETO BINDI)<br />
Nell'ambito di questo quadro va ad inserir i il recente decreto Bindi. Relativamente al<br />
tema dell'autorizzazione sanitaria l'art. 8 ter co ì sanci ce:<br />
" .. . la realizzazione di strutture per l'esercizio dell'attività sanitaria e oGio sanitaria<br />
sono subordinate ad autorizzazione... tale autorizzazione si applica alla<br />
realizzazione di nuove strutture all'adattamento di strutture preesistenti alla loro<br />
utilizzazione, all'ampliamento nonché al trasferimento in altra sede di strutture<br />
già autorizzate con riferimento alle seguenti tipologie strutture che operano prestazione<br />
in regime di ricovero ospedaliero, strutture che erogano prestazioni di assistenza<br />
specialistica in regime ambulatoriale ... , in regime residenziale ... ecc. n .<br />
Il dermatologo pratica "piccola chirurgia .. . "<br />
Al secondo comma, così si sancisce:<br />
" .. . l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria è altresì richiesta per gli studi<br />
odontoiatrici, medici ... adibiti a fornire prestazioni di chirurgia ambulatoriale ... n.<br />
Il recente decreto stabili ce pertanto che lo "studio", ove eserciti chirurgia ambulatoriale,<br />
dovrà dotarsi di autorizzazione sanitaria.<br />
Cioè, non sarà più uno studio professionale ma arà, invece, un ambulatorio.<br />
i tratta di una grande innovazione nel settore: mentre infatti ino ad oggi la determinazione<br />
circa la necessità o meno del provvedimento autorizzativo era la ciata alle diverse<br />
leggi regionali ed alle autorità chiamate ad applicare le leggi stesse (Si veda Cap. 1 punto<br />
1.1 su Dermatologia Ambulatoriale, nO 3), con il decreto Bindi l'obbligo dell'autorizzazione<br />
per gli studi (che diverranno quindi "ambulatori") è previsto ex lege.<br />
e discende che quando la disciplina andrà a regime non potranno più essere aperti<br />
, tudi" ma solo "ambulatori".<br />
Tale differente formulazione dei due commi sembra far propendere per un'interpretazione<br />
che obblighi all'ottenimento dell'autorizzazione non 010 i "nuovi" studi, o gli studi<br />
che vengono in futuro "adattati", "trasformati", "ampliati" ecc. (ai sensi del comma 1), ma<br />
TUTTI gli studi già oggi in esercizio.<br />
Ricapitolando, le novità introdotte dal decreto Bindi circa il regime autorizzativo riguardano:<br />
o la previsione ex lege dell'obbligo di una autorizzazione sanitaria per gli tudi<br />
ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale.<br />
O il rinvio ad un successivo atto di revi ione del D.P.R. 14 gennaio 1997 per la<br />
determinazione dei requisiti minimi per le trutture ove i volge attività chirurgica<br />
ambulatoriale.<br />
on è poi previsto un termine per la suddetta modifica del D.P.R. 14 gennaio 1997.