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Vol 8 - N° 4 - AIDA

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8i. AGGIORNAMENTI<br />

CASI CLINICI<br />

ANTONIO PELLICCIA<br />

Economista, consu lente<br />

di D irezione per le<br />

Strategie di Impresa<br />

e per la Gestione<br />

St rat egica delle<br />

Risorse Umane,<br />

Milano<br />

46<br />

Ollobre/Dlce= •<br />

DERMATOLOGIA E<br />

ACCREDITAMENTI<br />

PARTE r<br />

La '0 parte è stata pubblicata su DA n. 312000<br />

IL RECENTE D.LGS. 2291'99 (C.D. DECRETO BINDI)<br />

Nell'ambito di questo quadro va ad inserir i il recente decreto Bindi. Relativamente al<br />

tema dell'autorizzazione sanitaria l'art. 8 ter co ì sanci ce:<br />

" .. . la realizzazione di strutture per l'esercizio dell'attività sanitaria e oGio sanitaria<br />

sono subordinate ad autorizzazione... tale autorizzazione si applica alla<br />

realizzazione di nuove strutture all'adattamento di strutture preesistenti alla loro<br />

utilizzazione, all'ampliamento nonché al trasferimento in altra sede di strutture<br />

già autorizzate con riferimento alle seguenti tipologie strutture che operano prestazione<br />

in regime di ricovero ospedaliero, strutture che erogano prestazioni di assistenza<br />

specialistica in regime ambulatoriale ... , in regime residenziale ... ecc. n .<br />

Il dermatologo pratica "piccola chirurgia .. . "<br />

Al secondo comma, così si sancisce:<br />

" .. . l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria è altresì richiesta per gli studi<br />

odontoiatrici, medici ... adibiti a fornire prestazioni di chirurgia ambulatoriale ... n.<br />

Il recente decreto stabili ce pertanto che lo "studio", ove eserciti chirurgia ambulatoriale,<br />

dovrà dotarsi di autorizzazione sanitaria.<br />

Cioè, non sarà più uno studio professionale ma arà, invece, un ambulatorio.<br />

i tratta di una grande innovazione nel settore: mentre infatti ino ad oggi la determinazione<br />

circa la necessità o meno del provvedimento autorizzativo era la ciata alle diverse<br />

leggi regionali ed alle autorità chiamate ad applicare le leggi stesse (Si veda Cap. 1 punto<br />

1.1 su Dermatologia Ambulatoriale, nO 3), con il decreto Bindi l'obbligo dell'autorizzazione<br />

per gli studi (che diverranno quindi "ambulatori") è previsto ex lege.<br />

e discende che quando la disciplina andrà a regime non potranno più essere aperti<br />

, tudi" ma solo "ambulatori".<br />

Tale differente formulazione dei due commi sembra far propendere per un'interpretazione<br />

che obblighi all'ottenimento dell'autorizzazione non 010 i "nuovi" studi, o gli studi<br />

che vengono in futuro "adattati", "trasformati", "ampliati" ecc. (ai sensi del comma 1), ma<br />

TUTTI gli studi già oggi in esercizio.<br />

Ricapitolando, le novità introdotte dal decreto Bindi circa il regime autorizzativo riguardano:<br />

o la previsione ex lege dell'obbligo di una autorizzazione sanitaria per gli tudi<br />

ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale.<br />

O il rinvio ad un successivo atto di revi ione del D.P.R. 14 gennaio 1997 per la<br />

determinazione dei requisiti minimi per le trutture ove i volge attività chirurgica<br />

ambulatoriale.<br />

on è poi previsto un termine per la suddetta modifica del D.P.R. 14 gennaio 1997.

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