Turismo - CONFCOMMERCIO
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NORMATIVA<br />
10<br />
Contratto di associazione<br />
in partecipazione<br />
di Pierluigi Damiani<br />
OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE<br />
L’art.2549 c.c. stabilisce che “con il contratto<br />
di associazione in partecipazione l’associante<br />
attribuisce all’associato una partecipazione agli<br />
utili della sua impresa o di uno o più affari<br />
verso il corrispettivo di un determinato apporto”.<br />
Essenzialmente si tratta di un contratto con<br />
cui un imprenditore (associante) attribuisce ad<br />
altro soggetto (associato) una partecipazione<br />
agli utili in cambio di un determinato apporto<br />
che può consistere in capitale o prestazione<br />
lavorativa.<br />
REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI<br />
Non esistono particolari vincoli di forma.<br />
Sotto il profilo sostanziale, il contratto de quo<br />
non comporta la costituzione di una società o di<br />
un patrimonio comune tra le parti, in fatti rimanendo<br />
l’associante unico responsabile per le<br />
obbligazioni assunte con i terzi e gestore esclusivo<br />
dell’impresa (o dell’affare).<br />
Questi dispone liberamente dell’apporto<br />
ricevuto, mentre l’associato acquista solo un<br />
diritto di credito a partecipare agli utili come<br />
alle perdite, salvo patto contrario, e comunque<br />
nei limiti del valore dell’apporto fornito.<br />
All’associato spetta ex 2552 c.c. un diritto di<br />
controllo sull’andamento dell’impresa, che si<br />
estrinseca nell’obbligo dell’associante di un rendiconto<br />
periodico sulla gestione dell’impresa.<br />
A differenza del lavoratore subordinato, l’associato:<br />
• non è stabilmente inserito nell’organizzazione<br />
aziendale, né ha potere gerarchico sui<br />
dipendenti dell’associante;<br />
• è assoggettato all’associante mediante direttive<br />
di carattere generale;<br />
• partecipa al rischio d’impresa senza alcuna<br />
garanzia di guadagno.<br />
CESSAZIONE DEL CONTRATTO<br />
Il contratto può essere a tempo determinato<br />
ovvero indeterminato. In quest’ultimo caso è<br />
concessa a ciascuna parte il diritto di recesso<br />
unilaterale ex 1373 c.c. purchè in osservanza di<br />
un congruo preavviso. Ulteriore motivo di cessazione<br />
rinviene dal fallimento dell’associante,<br />
causa di scioglimento del contratto (art.77 L.F.)<br />
E’ altresì individuabile la risoluzione per inadempimento<br />
ex 1453 c.c. come per impossibilità<br />
sopravvenuta ex 1463 ss c.c., oltre ad ogni altra<br />
interruzioni pattizie.<br />
TRATTAMENTO PREVIDENZIALE<br />
A decorrere dal 1 gennaio 1996, tutti gli esercenti<br />
attività di lavoro autonomo in via abituale<br />
ancorché non esclusiva, sono obbligati all’iscrizione<br />
presso la Gestione separata dell’INPS finalizzata<br />
all’estensione in loro favore dell’assicurazione<br />
I.V.S. (invalidità, vecchiaia, superstiti).<br />
La legge 24 dicembre 2007 n. 247 ha prescritto<br />
che:<br />
1. per gli iscritti alla gestione separata non<br />
iscritti presso altre forme di assicurazione<br />
obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica<br />
sia pari al 24,72% per il 2008, 25,72%<br />
per il 2009 e 26,72% per il 2010;<br />
2. per i rimanenti iscritti alla predetta gestione<br />
e ad altra gestione previdenziale, l’aliquota<br />
contributiva pensionistica ammonti al 17%.<br />
Per il soggetto autonomo titolare di partita<br />
I.V.A. i contributi sono interamente a suo carico,<br />
con facoltà di rivalsa del 4% se iscritto alla<br />
gestione separata dell’INPS.<br />
Se viceversa il prestatore non è titolare di partita<br />
I.V.A. i contributi sono per due terzi a carico<br />
del committente e per un terzo del collaboratore.<br />
Più in particolare, nell’ambito della tipologia<br />
contrattuale in esame, l’associato in partecipazione<br />
che fornisce all’associante un apporto coincidente<br />
con una prestazione lavorativa è tenuto all’iscrizione<br />
ut supra, con un’unica differenza, per<br />
cui il 55% del contributo è posto a carico dell’associante,<br />
mentre il 45% è a carico dell’associato.