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Turismo - CONFCOMMERCIO

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NORMATIVA<br />

10<br />

Contratto di associazione<br />

in partecipazione<br />

di Pierluigi Damiani<br />

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE<br />

L’art.2549 c.c. stabilisce che “con il contratto<br />

di associazione in partecipazione l’associante<br />

attribuisce all’associato una partecipazione agli<br />

utili della sua impresa o di uno o più affari<br />

verso il corrispettivo di un determinato apporto”.<br />

Essenzialmente si tratta di un contratto con<br />

cui un imprenditore (associante) attribuisce ad<br />

altro soggetto (associato) una partecipazione<br />

agli utili in cambio di un determinato apporto<br />

che può consistere in capitale o prestazione<br />

lavorativa.<br />

REQUISITI FORMALI E SOSTANZIALI<br />

Non esistono particolari vincoli di forma.<br />

Sotto il profilo sostanziale, il contratto de quo<br />

non comporta la costituzione di una società o di<br />

un patrimonio comune tra le parti, in fatti rimanendo<br />

l’associante unico responsabile per le<br />

obbligazioni assunte con i terzi e gestore esclusivo<br />

dell’impresa (o dell’affare).<br />

Questi dispone liberamente dell’apporto<br />

ricevuto, mentre l’associato acquista solo un<br />

diritto di credito a partecipare agli utili come<br />

alle perdite, salvo patto contrario, e comunque<br />

nei limiti del valore dell’apporto fornito.<br />

All’associato spetta ex 2552 c.c. un diritto di<br />

controllo sull’andamento dell’impresa, che si<br />

estrinseca nell’obbligo dell’associante di un rendiconto<br />

periodico sulla gestione dell’impresa.<br />

A differenza del lavoratore subordinato, l’associato:<br />

• non è stabilmente inserito nell’organizzazione<br />

aziendale, né ha potere gerarchico sui<br />

dipendenti dell’associante;<br />

• è assoggettato all’associante mediante direttive<br />

di carattere generale;<br />

• partecipa al rischio d’impresa senza alcuna<br />

garanzia di guadagno.<br />

CESSAZIONE DEL CONTRATTO<br />

Il contratto può essere a tempo determinato<br />

ovvero indeterminato. In quest’ultimo caso è<br />

concessa a ciascuna parte il diritto di recesso<br />

unilaterale ex 1373 c.c. purchè in osservanza di<br />

un congruo preavviso. Ulteriore motivo di cessazione<br />

rinviene dal fallimento dell’associante,<br />

causa di scioglimento del contratto (art.77 L.F.)<br />

E’ altresì individuabile la risoluzione per inadempimento<br />

ex 1453 c.c. come per impossibilità<br />

sopravvenuta ex 1463 ss c.c., oltre ad ogni altra<br />

interruzioni pattizie.<br />

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE<br />

A decorrere dal 1 gennaio 1996, tutti gli esercenti<br />

attività di lavoro autonomo in via abituale<br />

ancorché non esclusiva, sono obbligati all’iscrizione<br />

presso la Gestione separata dell’INPS finalizzata<br />

all’estensione in loro favore dell’assicurazione<br />

I.V.S. (invalidità, vecchiaia, superstiti).<br />

La legge 24 dicembre 2007 n. 247 ha prescritto<br />

che:<br />

1. per gli iscritti alla gestione separata non<br />

iscritti presso altre forme di assicurazione<br />

obbligatorie, l’aliquota contributiva pensionistica<br />

sia pari al 24,72% per il 2008, 25,72%<br />

per il 2009 e 26,72% per il 2010;<br />

2. per i rimanenti iscritti alla predetta gestione<br />

e ad altra gestione previdenziale, l’aliquota<br />

contributiva pensionistica ammonti al 17%.<br />

Per il soggetto autonomo titolare di partita<br />

I.V.A. i contributi sono interamente a suo carico,<br />

con facoltà di rivalsa del 4% se iscritto alla<br />

gestione separata dell’INPS.<br />

Se viceversa il prestatore non è titolare di partita<br />

I.V.A. i contributi sono per due terzi a carico<br />

del committente e per un terzo del collaboratore.<br />

Più in particolare, nell’ambito della tipologia<br />

contrattuale in esame, l’associato in partecipazione<br />

che fornisce all’associante un apporto coincidente<br />

con una prestazione lavorativa è tenuto all’iscrizione<br />

ut supra, con un’unica differenza, per<br />

cui il 55% del contributo è posto a carico dell’associante,<br />

mentre il 45% è a carico dell’associato.

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