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attività non correnti - Italgas

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<strong>Italgas</strong> Relazione finanziaria annuale 2011 / Il servizio di distribuzione gas<br />

18<br />

in relazione ai prelievi effettuati dal cliente finale, nei casi in cui <strong>non</strong> sussistano i requisiti per líattivazione<br />

del FUI, oppure, pur sussistendo i requisiti per usufruire di tale servizio, ne sia impossibile líattivazione;<br />

apporta numerose modifiche alla Delibera n. 138/04, relativamente allíaccesso al servizio di distribuzione<br />

gas, con particolare riguardo alla cessazione amministrativa per motivi diversi dalla morosit‡ del cliente<br />

finale, alla fatturazione e al pagamento del servizio di distribuzione, allíinadempimento dellíutente e allo<br />

scioglimento del contratto di distribuzione e alla procedura di switching;<br />

approva, infine, il nuovo ìTesto Integrato Morosit‡ Gasî (TIMG), che disciplina le procedure e gli obblighi<br />

informativi relativi ai servizi di distribuzione e vendita nei casi di morosit‡ del cliente finale.<br />

Il TIMG regola i casi di sospensione (chiusura) o interruzione dellíalimentazione e cessazione amministrativa<br />

della fornitura per morosit‡ e distingue la disciplina applicabile a seconda che si tratti di ìpunti di riconsegna<br />

disalimentabiliî o di ìpunti di riconsegna <strong>non</strong> disalimentabiliî, cioË nella titolarit‡ di quei clienti per i quali deve<br />

essere garantita la continuit‡ della fornitura 6 . In entrambi i casi, la procedura per líinterruzione del rapporto<br />

contrattuale con il titolare del punto di riconsegna prevede che il venditore debba comunque<br />

preventivamente costituire in mora il cliente finale mediante raccomandata, avvisandolo, tra le altre cose,<br />

che, qualora si dovesse pervenire alla risoluzione del contratto e alla successiva cessazione amministrativa<br />

per morosit‡, líimpresa di distribuzione provveder‡ allíattivazione del ìservizio di defaultî.<br />

Tuttavia, in accoglimento delle istanze cautelari presentate da alcuni operatori per líannullamento del<br />

provvedimento, con varie ordinanze del dicembre 2011, il TAR Lombardia, ha sospeso líefficacia della<br />

Delibera, limitatamente alla disciplina del servizio di default, fissando líudienza per la decisione di merito al 6<br />

giugno 2012.<br />

Con il Documento di Consultazione n. 44/11 del 1 dicembre, líAutorit‡ ha illustrato i propri orientamenti per il<br />

completamento della disciplina del servizio di default e per estendere líapplicazione dei servizi di ultima<br />

istanza anche con riferimento ai punti di riconsegna della rete di trasporto. In particolare, líAutorit‡ propone<br />

di introdurre alcune misure transitorie per permettere alle imprese di distribuzione di superare le iniziali<br />

problematiche gestionali, organizzative e informatiche derivanti dallíattivazione della nuova attivit‡ e precise<br />

modalit‡ di riconoscimento dei costi sostenuti dallíimpresa di distribuzione per líerogazione del servizio e di<br />

remunerazione dellíattivit‡ svolta.<br />

Infine, il 29 dicembre, con la Delibera ARG/gas n. 207/11, in parziale esito al processo di consultazione<br />

avviato con il DCO n. 44/11, líAutorit‡ ha prorogato al 1 maggio 2012 líentrata in vigore delle disposizioni<br />

contenute nella Delibera n. 99/11.<br />

Il 30 settembre 2011, con la Delibera ARG/gas 128/11, líAutorit‡ per líEnergia Elettrica e il Gas ha<br />

aggiornato la Delibera n. 138/04 al fine di prorogare fino al 30 settembre 2012 la validit‡ delle disposizioni in<br />

materia di determinazione dei quantitativi di gas da allocare giornalmente da parte delle imprese di trasporto.<br />

Inoltre, con lo stesso provvedimento Ë stato prolungato fino al 30 settembre 2012 il periodo nel quale Ë<br />

concessa la possibilit‡, per le imprese di distribuzione che <strong>non</strong> utilizzano profili standard aggiuntivi rispetto a<br />

quelli definiti dallíAutorit‡, di determinare con dettaglio mensile i dati funzionali allíallocazione. Tali<br />

disposizioni sono da intendersi applicate anche nellíambito dei codici di rete delle imprese distributrici.<br />

Con la stessa Delibera, infine, líAutorit‡ ha aggiornato i profili di prelievo standard associati alle categorie<br />

díuso del gas e riportati in allegato alla Delibera n. 17/07, per líanno termico 2011-2012. Líutilizzo di tali profili<br />

per la stima dei consumi dei clienti finali Ë obbligatorio per tutte le imprese di distribuzione gas.<br />

Al 31/12/2011 <strong>Italgas</strong> distribuisce nelle proprie reti il gas di 179 societ‡ di commercializzazione, in crescita di<br />

22 unit‡ rispetto allíanno precedente, per effetto della richiesta di accesso di 24 nuove societ‡ e della<br />

cessazione del rapporto con 2 operatori.<br />

Nel corso del 2011, <strong>Italgas</strong> ha distribuito 6.897 milioni di metri cubi di gas, a fronte dei 7.387 milioni dellíanno<br />

precedente (-6,6%).<br />

Al 31/12/2011 i punti di riconsegna attivi ammontano a 5.153.510 (5.112.289 nel 2010, +0,8%).<br />

6 Ai sensi del TIMG sono considerate ì<strong>non</strong> disalimentabiliî soltanto le utenze relative ad attivit‡ di servizio pubblico, tra cui ospedali,<br />

case di cura e di riposo, carceri, scuole, e altre strutture pubbliche e private che svolgono un'attivit‡ riconosciuta di assistenza.

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