un modello di convenzione di concessione di lavori - UTFP
un modello di convenzione di concessione di lavori - UTFP
un modello di convenzione di concessione di lavori - UTFP
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />
Documenti <strong>di</strong> Finanziamento: in<strong>di</strong>ca il Contratto <strong>di</strong> Finanziamento e gli ulteriori contratti<br />
e accor<strong>di</strong> relativi al finanziamento del Progetto, compresi eventuali accor<strong>di</strong> <strong>di</strong> hedging,<br />
conclusi dal Concessionario;<br />
Documenti <strong>di</strong> Progettazione: in<strong>di</strong>ca il Progetto Definitivo e il Progetto Esecutivo;<br />
DSCR: in<strong>di</strong>ca il parametro Debt Service Cover Ratio, pari al rapporto tra i flussi <strong>di</strong><br />
cassa generati dal Progetto e il servizio del debito per quota capitale e quota interessi<br />
in ciasc<strong>un</strong> anno della fase operativa, così come <strong>di</strong> volta in volta in<strong>di</strong>viduato sulla base<br />
del Modello Economico Finanziario.<br />
DSCR Minimo: in<strong>di</strong>ca il minore dei valori del parametro DSCR rilevato a <strong>un</strong>a certa data.<br />
Equilibrio Economico Finanziario: in<strong>di</strong>ca l’equilibrio economico finanziario degli<br />
investimenti e della gestione del Progetto ai sensi e per gli effetti dell’art. 143, ottavo<br />
comma, del Co<strong>di</strong>ce, determinato sulla base dei presupposti del Piano Economico<br />
Finanziario e del Caso Base 18 descritti alle lettere (a) e (b) del successivo art. 10.1<br />
(Equilibrio Economico Finanziario);<br />
Erogazione dei Servizi: in<strong>di</strong>ca l’erogazione dei Servizi durante la Fase <strong>di</strong> Gestione;<br />
EURIBOR: in<strong>di</strong>ca il tasso Euro Interbank Offered Rate a 12 mesi con <strong>di</strong>visore 360,<br />
valido per regolamento il primo giorno successivo a quello in cui ciasc<strong>un</strong> pagamento<br />
risulta dovuto, ai sensi della presente Convenzione, così come rilevato alle ore 11:00<br />
(Central Europe Time) dallo Euribor Panel Steering Committee 2 giorni prima del<br />
predetto giorno <strong>di</strong> regolamento e pubblicato sul circuito Reuters, attualmente alla<br />
pagina [•], nonché sui principali quoti<strong>di</strong>ani economici e qualora non sia possibile<br />
ottenere alc<strong>un</strong> tasso in conformità a quanto precede, l'ultimo Euro Interbank Offered<br />
Rate a 12 mesi con <strong>di</strong>visore 360 pubblicato;<br />
Evento Destabilizzante 19 : in<strong>di</strong>ca<br />
18 Ai sensi <strong>di</strong> legge, i presupposti e le con<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> base per la determinazione dell'Equilibrio Economico<br />
Finanziario sono determinati con riferimento alla data della Convenzione. Ai fini della valutazione<br />
dell'impatto <strong>di</strong> <strong>un</strong> dato Evento Destabilizzante o Evento Favorevole sull'Equilibrio Economico Finanziario<br />
occorre prevedere <strong>un</strong> meccanismo <strong>di</strong> misurazione del ren<strong>di</strong>mento economico finanziario del Progetto, in<br />
qualsiasi momento. Infatti l'adeguamento successivo a <strong>un</strong> Evento Destabilizzante o Evento Favorevole dovrà<br />
ristabilire lo stato <strong>di</strong> fatto imme<strong>di</strong>atamente antecedente il verificarsi del detto Evento Destabilizzante o<br />
Evento Favorevole, mentre sarebbe inopport<strong>un</strong>o valutare l'eventuale <strong>di</strong>ritto delle parti all'adeguamento con<br />
riferimento al ren<strong>di</strong>mento previsto alla data della Convenzione, che potrebbe essere ben <strong>di</strong>verso (in senso<br />
migliorativo o peggiorativo) dal ren<strong>di</strong>mento effettivo successivamente rilevato.<br />
19 La definizione degli Eventi Destabilizzanti (come quella degli Eventi Favorevoli) prevede in alc<strong>un</strong>i casi la<br />
fissazione <strong>di</strong> valori soglia al <strong>di</strong> sotto dei quali si esclude la rilevanza del relativo evento o circostanza ai fini<br />
del Riequilibrio. La previsione (e l'entità) <strong>di</strong> ciasc<strong>un</strong> valore soglia va valutata caso per caso, per riflettere le<br />
determinazioni delle parti in relazione all'allocazione del relativo rischio. Si rileva che il <strong>di</strong>ritto delle parti al<br />
Riequilibrio in caso <strong>di</strong> Evento Destabilizzante o Evento Favorevole (v. art. 10.2) è com<strong>un</strong>que subor<strong>di</strong>nato alla<br />
30