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un modello di convenzione di concessione di lavori - UTFP

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Modello <strong>di</strong> Convenzione<br />

(pari a circa (<strong>un</strong> terzo) dell'importo complessivo del Contributo, le<br />

garanzie già rilasciate saranno svincolate a seguito <strong>di</strong> collaudo parziale<br />

dell'Opera. Il relativo certificato avrà valore liberatorio della<br />

responsabilità solidale dei soci ai sensi dell'art. 156, comma 3 del<br />

Co<strong>di</strong>ce per la restituzione delle somme ivi in<strong>di</strong>cate.]<br />

(ii) [La garanzia fideiussoria per la restituzione del Contributo avrà natura<br />

rotativa, nel senso che a seguito del predetto collaudo parziale essa<br />

sarà svincolata per essere ricostituita all'emissione del successivo SAL.<br />

Il limite del massimale <strong>di</strong> garanzia coperto da tali garanzie fideiussorie<br />

sarà pari all'importo del Contributo erogato sino al raggi<strong>un</strong>gimento degli<br />

importi definiti come "stati <strong>di</strong> pagamento" nel Cronoprogramma. La<br />

presentazione dalla garanzia fideiussoria libererà i soci dalla<br />

responsabilità solidale <strong>di</strong> cui all'art. 156, comma 3 del Co<strong>di</strong>ce.]<br />

(iii) [La detta garanzia limitatamente all'ultimo terzo cesserà alla data <strong>di</strong><br />

emissione del certificato <strong>di</strong> collaudo provvisorio dell'Opera."]<br />

(c) [Il Concessionario si impegna a prestare, alla Messa in Esercizio, idonea<br />

garanzia fideiussoria, pari al 10% dell’importo annuo dei Corrispettivi, a<br />

garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la Fase <strong>di</strong> Gestione] 83 .<br />

13. ASSICURAZIONE 84<br />

(a) Per tutta la durata della Concessione, il Concedente ed il Concessionario si<br />

impegnano a collaborare per l'attuazione delle coperture assicurative previste<br />

dall'Allegato [•]. Tale collaborazione sarà volta principalmente a garantire il<br />

maggior livello possibile <strong>di</strong> coor<strong>di</strong>namento e <strong>di</strong> efficienza, anche in termini <strong>di</strong><br />

economicità, delle polizze assicurative in essere e/o future stipulate e/o da<br />

stipularsi da parte del Concedente o del Concessionario.<br />

(b) Il Concessionario dovrà stipulare, anche ai sensi dell’art. 1891 c.c., le seguenti<br />

polizze assicurative:<br />

(i) polizza per danni <strong>di</strong> esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d.<br />

"CAR") secondo quanto previsto dall’art. 129, comma 1 del Co<strong>di</strong>ce per<br />

tutta la durata della costruzione e per il relativo periodo <strong>di</strong><br />

manutenzione. La somma assicurata dovrà corrispondere all’intero<br />

valore dell'Opera (comprensivo dei costi <strong>di</strong> costruzione e degli oneri<br />

83 Nella fase <strong>di</strong> gestione l'incentivo alla buona esecuzione è costituito dal <strong>di</strong>ritto del Concedente, in caso <strong>di</strong><br />

inadempimento del Concessionario, <strong>di</strong> dar luogo a deduzioni dai Corrispettivi a titolo <strong>di</strong> penale ai sensi<br />

dell'art. 9.1 (Obbligazioni generali e servizi). Tuttavia si può valutare l’opport<strong>un</strong>ità <strong>di</strong> prevedere ulteriori<br />

garanzie da parte <strong>di</strong> terzi. La scelta in tal senso è anche subor<strong>di</strong>nata alla stima dei relativi oneri finanziari<br />

che sarebbero destinati a gravare sul costo dei servizi erogati dal Concessionario e sui Corrispettivi.<br />

84 V. nota alla definizione <strong>di</strong> 'Evento Destabilizzante'.<br />

73

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