06.06.2013 Views

Annuario 2008-2009 (colore, 497 pagg.) - Unasci

Annuario 2008-2009 (colore, 497 pagg.) - Unasci

Annuario 2008-2009 (colore, 497 pagg.) - Unasci

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

iscritto all’Albo dei Dottori e Ragionieri Commercialisti o al Registro dei Revisori<br />

Contabili ed i membri devono essere dotati di specifica professionalità.<br />

15.2 Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto direttamente dall’Assemblea.<br />

15.3 Il Presidente convoca le riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti ed un componente<br />

redige il verbale delle riunioni stesse.<br />

15.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza<br />

dei Revisori e delibera con la maggioranza assoluta dei presenti.<br />

15.5 I compiti del Collegio dei Revisori dei Conti sono:<br />

a) esercitare il controllo contabile;<br />

b) effettuare i riscontri necessari sulla gestione amministrativa e sui documenti contabili,<br />

accertandone altresì la regolarità;<br />

c) esaminare i bilanci preventivo e consuntivo e le loro variazioni, esprimendo al riguardo<br />

il loro parere;<br />

d) predisporre una relazione annuale per l’Assemblea Nazionale annuale<br />

e) riunirsi trimestralmente, come stabilito dal Codice Civile, per accertare la consistenza<br />

di cassa;<br />

f) vigilare sull’osservanza da parte degli Organi Sociali delle norme, dello Statuto e delle<br />

leggi.<br />

15.6 Il Collegio dei Revisori dei Conti assolve il proprio mandato secondo le disposizioni di<br />

legge.<br />

15.7 Nel caso che riscontri gravi irregolarità, il Collegio dei Revisori dei Conti può richiedere<br />

al Presidente Nazionale la convocazione di un’Assemblea Straordinaria da convocarsi<br />

entro un mese dalla richiesta del Collegio dei Revisori dei Conti e da svolgersi nei quindici<br />

giorni successivi.<br />

15.8 Il Collegio dei Revisori dei Conti (Presidente e membri effettivi) assistono alle riunioni<br />

del Consiglio Nazionale ed alle assemblee.<br />

15.9 Per la sostituzione e la decadenza all’interno del Collegio dei Revisori dei Conti, e per<br />

quanto non espressamente previsto, si rinvia alle norme del Codice Civile.<br />

Art. 16 GIUDICE UNICO NAZIONALE<br />

16.1 Il Giudice Unico Nazionale è Organo di Giustizia di primo grado.<br />

16.2 Il Giudice Unico Nazionale è eletto dall’Assemblea Nazionale e deve essere dotato di specifica<br />

professionalità (si richiede almeno la laurea in giurisprudenza).<br />

16.3 Il Giudice Unico Nazionale dura in carica quattro anni, non decade in caso di decadenza<br />

del Presidente e/o del Consiglio Nazionale ma decade per dimissioni o impedimento.<br />

Verificandosi questa situazione deve essere indetta dal Presidente un’Assemblea<br />

Straordinaria da convocarsi e celebrarsi nei termini di cui all’art. 9.13 per il rinnovo del<br />

Giudice Unico Nazionale. Il mandato è rinnovabile per non più di due volte.<br />

16.4 Il Giudice Unico Nazionale è competente in materia di infrazioni allo Statuto ed ai<br />

Regolamenti dell’U.N.A.S.C.I. nei confronti di tutti i Soci.<br />

16.5 Il Giudice Unico Nazionale promuove su richiesta degli organi sociali o dei Soci l’azione<br />

disciplinare ed adotta le decisioni del caso, infliggendo le sanzioni disciplinari.<br />

16.6 Le sanzioni disciplinari sono:<br />

censura verbale;<br />

ammonizione scritta;<br />

deplorazione scritta;<br />

sospensione;<br />

radiazione.<br />

16.7 La durata del procedimento avanti al Giudice Unico Nazionale non può superare i<br />

novanta giorni a partire dal giorno in cui il Giudice Unico Nazionale riceve la richiesta di<br />

intervento per iscritto inviata con raccomandata A/R.<br />

16.8 Avanti al Giudice Unico Nazionale è garantito il diritto di difesa: la contestazione scritta<br />

degli addebiti deve essere notificata all’interessato per le eventuali controdeduzioni<br />

prima della decisione. L’interessato, oltre che inviare controdeduzioni scritte, può chiedere<br />

di essere sentito personalmente. Il Giudice Unico Nazionale può convocare interessati<br />

e testimoni, acquisire documentazione e svolgere opportune indagini ai fini della sua<br />

decisione. Dell’attività svolta deve redigere relativi verbali.<br />

16.9 Il provvedimento adottato dal Giudice Unico Nazionale nei confronti del Socio è comu-<br />

40

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!