06.06.2013 Views

Annuario 2008-2009 (colore, 497 pagg.) - Unasci

Annuario 2008-2009 (colore, 497 pagg.) - Unasci

Annuario 2008-2009 (colore, 497 pagg.) - Unasci

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

24.6 Lo Statuto modificato dall’Assemblea deve essere inviato al C.O.N.I. per l’approvazione.<br />

24.7 Il Consiglio Nazionale U.N.A.S.C.I. è competente ad effettuare le modifiche rese necessarie<br />

e richieste dal cambiamento di leggi dello Stato Italiano o da normative e disposizioni<br />

del CONI.<br />

Art. 25 COLLEGIO ARBITRALE<br />

25.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i Soci, tra i Soci e l’U.N.A.S.C.I. o tra i<br />

Soci ed i suoi organi saranno sottoposte al giudizio inappellabile di un Collegio Arbitrale.<br />

25.2 Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente, scelto di comune accordo dalle parti e da<br />

due membri, nominati uno da ciascuna delle parti interessate.<br />

25.3 In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Collegio dei Probiviri che<br />

provvederà a nominare anche uno o entrambi gli arbitri di parte ove queste ultime non<br />

abbiano provveduto.<br />

25.4 Il Collegio Arbitrale, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudica quale<br />

amichevole compositore della vertenza tra le parti e decide inappellabilmente.<br />

25.5 Il lodo arbitrale deve essere emesso - salvo proroghe motivate di non oltre trenta giorni e<br />

comunicate per iscritto alle parti - entro sessanta giorni dalla costituzione del Collegio<br />

Arbitrale e per l’esecuzione deve essere depositato entro i quindici giorni dalla sua sottoscrizione<br />

da parte del Collegio Arbitrale, presso la Sede dell’U.N.A.S.C.I. che provvederà<br />

a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.<br />

Art. 26 CLAUSOLA COMPROMISSORIA<br />

26.1 I provvedimenti adottati dagli Organi sociali hanno piena e definitiva efficacia nei confronti<br />

di tutti i Soci.<br />

26.2 I Soci si impegnano a non adire altre Autorità che non siano quelle previste dal presente<br />

Statuto per la soluzione delle controversie tra i Soci tra loro e tra i Soci e l’U.N.A.S.C.I.<br />

26.3 Il Consiglio Nazionale, per particolari e giustificati motivi, previa specifica richiesta del<br />

Socio interessato, può concedere deroga al vincolo di cui al presente articolo. Entro quindici<br />

giorni dalla richiesta di deroga il Consiglio Nazionale è tenuto ad esprimersi sulla<br />

stessa, dandone tempestiva comunicazione all’interessato. Decorso senza espressa risposta<br />

tale termine la deroga è da considerarsi concessa.<br />

26.4 In caso di diniego delle deroga, il provvedimento del Consiglio Nazionale deve essere<br />

motivato.<br />

26.5 L’inosservanza di quanto previsto in questo articolo comporta a carico del Socio trasgressore<br />

l’adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.<br />

Art. 27 CRITERI DI INTERPRETAZIONE<br />

27.1 In caso di controversie interpretative sia del presente Statuto che dei Regolamenti è competenza<br />

del Collegio dei Probiviri fornire l’interpretazione autentica delle norme previa<br />

audizione del parere del Consiglio Nazionale.<br />

Art. 28 SCIOGLIMENTO DELL’U.N.A.S.C.I.<br />

28.1 Lo scioglimento dell’U.N.A.S.C.I. deve essere approvato con voto favorevole di almeno<br />

quattro quinti dei Soci aventi diritto a voto.<br />

28.2 L’Assemblea Straordinaria per lo scioglimento dell’U.N.A.S.C.I. deve essere richiesta per<br />

iscritto da almeno quattro quinti dei Soci aventi diritto a voto.<br />

28.3 Lo stesso quorum è richiesto per la valida costituzione dell’Assemblea Straordinaria sia<br />

in prima che in seconda convocazione.<br />

28.4 Il patrimonio sociale, gli eventuali utili e/o gli avanzi di gestione nonché i fondi, le riserve<br />

o il capitale - in nessun caso - possono essere devoluti e/o suddivisi fra i Soci ma<br />

l’Assemblea Straordinaria delibererà l’uso destinandolo, preferibilmente, ad altri Enti od<br />

Associazioni che perseguano fini analoghi.<br />

Art. 29 ENTRATA IN VIGORE<br />

29.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso riferimento alle norme<br />

del Codice Civile nonché alle altre norme della legge in materia.<br />

29.2 Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo all’approvazione da parte della<br />

Giunta Nazionale del C.O.N.I.<br />

44

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!