Donne per l'Europa Atti delle prime tre Giornate per Ursula ... - AperTo
Donne per l'Europa Atti delle prime tre Giornate per Ursula ... - AperTo
Donne per l'Europa Atti delle prime tre Giornate per Ursula ... - AperTo
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
2<br />
Prefazione<br />
Karlsruhe ma nutrite dal vento del populismo nazionalista che ora soffia<br />
anche in Germania.<br />
Per quanto riguarda il tema <strong>delle</strong> non-discriminazioni, il Trattato di<br />
Lisbona – facendo proprio quel che era stato deciso dalla Convenzione<br />
sull’avvenire dell’Europa ed iscritto nella sfortunata costituzione europea –<br />
innova rispetto ai trattati precedenti <strong>per</strong>ché essa fa parte ormai dei valori e<br />
degli obiettivi dell’Unione (in una società caratterizzata fra l’altro dalla<br />
«uguaglianza fra uomo e donna», art. 2 TUE) con la conseguenza che una<br />
sua violazione «grave e <strong>per</strong>sistente» po<strong>tre</strong>bbe portare alla sospensione dei<br />
diritti di uno Stato membro ed il cui rispetto condiziona l’adesione<br />
all’Unione europea; <strong>per</strong>ché la Carta dei diritti fondamentali ha un forza<br />
giuridica vincolante ed uguale a quella del Trattato in particolare <strong>per</strong> quanto<br />
riguarda il suo articolo 21 che è più ampio dell’articolo 19 del Trattato<br />
includendo anche le discriminazioni fondate sulle origini sociali,<br />
l’appartenenza ad una minoranza nazionale, la fortuna o la nascita e<br />
l’articolo 23 sulla uguaglianza fra donne ed uomini anche in materia di salari<br />
laddove sono previste discriminazioni positive; <strong>per</strong>ché è prevista una<br />
clausola orizzontale di non-discriminazione (art. 10 TFUE) a cui si aggiunge<br />
una clausola trasversale (art. 8 TFUE) relativa alla eliminazione <strong>delle</strong><br />
diseguaglianze e la promozione dell’uguaglianza fra uomo e donna<br />
richiamata agli articoli 153 e 157 sul mercato del lavoro ed agli articoli 79 e<br />
83 contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale ed infine la<br />
dichiarazione 19 sulla lotta alle violenze domestiche.<br />
Queste innovazioni sono consolidate dal rafforzamento del ruolo del<br />
Parlamento europeo anche se i governi hanno limitato alle discriminazioni<br />
<strong>per</strong> ragioni di nazionalità l’applicazione del voto a maggioranza e la<br />
procedura cosiddetta ordinaria (l’ex procedura di codecisione) lasciando la<br />
regola dell’unanimità <strong>per</strong> tutte le al<strong>tre</strong> discriminazioni tem<strong>per</strong>andola con il<br />
diritto di assenso dell’Assemblea.<br />
Fin qui vanno le innovazioni del Trattato e sopratutto fin qui va la Carta<br />
dei diritti fondamentali il cui impatto giuridico e culturale non è stato<br />
ancora valutato pienamente dalla dottrina specialmente nella sua funzione<br />
di fonte del diritto e di creazione di quel che molti giudici hanno chiamato il