La Professione di Psicologo n. 1/2005 - Ordine Nazionale Psicologi
La Professione di Psicologo n. 1/2005 - Ordine Nazionale Psicologi
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Per la coerenza <strong>di</strong> formazione e professione, contro la pletora<br />
Tutti i principi fondamentali<br />
che hanno<br />
ispirato le organizzazioni<br />
professionali<br />
europee durante le<br />
loro battaglie per la<br />
salvaguar<strong>di</strong>a della<br />
professionalità psicologica<br />
sono ripresi in<br />
questo documento,<br />
che per la prima volta<br />
in Italia può venire<br />
trasfuso in una norma<br />
dello Stato<br />
32<br />
che non darebbe accesso alla sezione B dell’albo,<br />
si omologherebbe finalmente al<br />
Bachelor inglese, esibendo già nel suo nome<br />
il suo carattere teorico, e la sua ampia apertura<br />
verso sbocchi successivi molto più numerosi<br />
e variegati dell’unico attuale, che è<br />
la classe 58S;<br />
- dall’altro lato, la classe “tecniche psicologiche”<br />
risulterebbe molto più adatta all’ingresso<br />
nella sezione B dell’albo degli psicologi,<br />
imme<strong>di</strong>atamente, oltre che ad una sua<br />
eventuale riforma, da sempre auspicata dall’Or<strong>di</strong>ne<br />
stesso, che è sod<strong>di</strong>sfatto della <strong>di</strong>rezione<br />
intrapresa con la legge 170/’01, però<br />
non considera concluso quel processo <strong>di</strong> riforma,<br />
sebbene ottimamente iniziato.<br />
Questo sdoppiamento, in ogni caso, facilita la<br />
futura e possibile omologazione del nostro percorso<br />
formativo con quello avviato dalle professioni<br />
legali, con<br />
- da un lato, la classe “scienze psicologiche”<br />
preludente alla prosecuzione nella classe<br />
58S, anche se non solo ad essa, come sopra<br />
detto, ma comunque ad una qualche prosecuzione<br />
successiva, avendo un carattere<br />
propedeutico ed ancora aperto, come aveva<br />
l’ottimo liceo gentiliano<br />
- dall’altro lato, la classe “tecniche psicologiche”<br />
avviante <strong>di</strong>rettamente ad un’attività<br />
pratica, avendo un carattere applicativo e<br />
già completo, come avevano gli altri ottimi<br />
<strong>di</strong>plomi <strong>di</strong> scuola secondaria superiore<br />
gentiliani.<br />
Le correzioni che si impongono per<br />
l’enucleazione della classe delle sole “Scienze<br />
psicologiche” sono, innanzitutto, le cancellature<br />
delle parti applicative dell’attuale Classe<br />
34, quali in particolare:<br />
“aver acquisito competenze operative ed<br />
applicative”<br />
“avere acquisito esperienze e capacità <strong>di</strong> operare<br />
professionalmente nell’ambito dei servizi <strong>di</strong>retti<br />
alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni<br />
ed alle comunità”<br />
“I laureati della classe svolgeranno attività professionali<br />
in <strong>di</strong>versi ambiti, quali quelli<br />
psicosociali, ergonomici, della valutazione<br />
psicometrica, della gestione delle risorse umane,<br />
della formazione e delle istituzioni<br />
educative, dell’assistenza e della promozione<br />
della salute, in strutture pubbliche e private,<br />
nelle imprese e nelle organizzazioni del terzo<br />
settore”.<br />
Una <strong>di</strong>zione simile potrebbe collocarsi all’interno<br />
<strong>di</strong> una classe che sboccasse in un titolo<br />
<strong>di</strong>rettamente abilitante ad attività affini, come<br />
i titoli rilasciati sinora solo dalle facoltà <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina.<br />
Ma, in questo contesto, tale <strong>di</strong>zione è facilmente<br />
accusabile <strong>di</strong> anticostituzionalità, perché non<br />
contempla il passaggio dell’esame <strong>di</strong> stato per<br />
lo svolgimento <strong>di</strong> tali attività, sicuramente riservate<br />
alla professione <strong>di</strong> psicologo.<br />
Anche la dettagliatura dei campi professionali<br />
applicativi, secondo la nostra Corte Costituzionale,<br />
non compete ad un decreto come questo,<br />
e neppure alla libertà dei singoli regolamenti<br />
d’ateneo, bensì alle autorità che hanno<br />
il potere <strong>di</strong> aprire e/o restringere gli accessi a<br />
tali campi professionali.<br />
Ma, restando alla ricostruzione della classe<br />
“scienze psicologiche”, queste correzioni riporterebbero<br />
la nostra situazione al punto in cui<br />
sono saggiamente rimaste le professioni legali,<br />
quando si trattennero prima <strong>di</strong> far entrare i loro<br />
triennalisti nel DPR 328/’01. Questa mo<strong>di</strong>fica<br />
quin<strong>di</strong> preparerebbe una riforma analoga a<br />
quella che in quest’anno 2004 le professioni<br />
legali hanno potuto operare, verso il percorso<br />
1+4, che preluderebbe al ripristino del ciclo<br />
unico. D’altra parte, la permanenza del percorso<br />
triennale professionalizzante potrebbe omologarsi<br />
ai titoli forniti in Germania dalla<br />
Fachhochschule.<br />
Il primo obbligo per tutti è quello della trasparenza<br />
verso tutti gli utenti, italiani ed europei,<br />
<strong>di</strong> tutti i professionisti, italiani ed europei. E’<br />
veramente assurdo che si sia cominciata la nostra<br />
riforma <strong>di</strong>chiarando che debbono aver<br />
eguale valore legale, quin<strong>di</strong> essere in<strong>di</strong>stinguibili<br />
fra <strong>di</strong> loro, un titolo meramente teorico ed uno<br />
prettamente pratico: questo significa mirare<br />
dritto dritto a turlupinare l’utenza. E’ ancora<br />
più assurdo pretendere che già durante il primo<br />
triennio universitario, anzi, ad<strong>di</strong>rittura al<br />
momento in cui lo studente si iscrive al corso<br />
che ancora dovrà frequentare, venga definito<br />
uno specifico campo, ristretto ad un cinquantesimo<br />
della psicologia, in cui le competenze<br />
<strong>di</strong> questo professionista si concentreranno.<br />
Questa definizione va assolutamente posticipata,<br />
in cinque <strong>di</strong>versi scaglioni successivi e progressivi:<br />
1) per la nuova classe “tecniche psicologiche”<br />
è necessario prevedere ancora il tirocinio<br />
la <strong>Professione</strong> <strong>di</strong> <strong>Psicologo</strong> 1/05