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La Professione di Psicologo n. 1/2005 - Ordine Nazionale Psicologi

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Per la coerenza <strong>di</strong> formazione e professione, contro la pletora<br />

Tutti i principi fondamentali<br />

che hanno<br />

ispirato le organizzazioni<br />

professionali<br />

europee durante le<br />

loro battaglie per la<br />

salvaguar<strong>di</strong>a della<br />

professionalità psicologica<br />

sono ripresi in<br />

questo documento,<br />

che per la prima volta<br />

in Italia può venire<br />

trasfuso in una norma<br />

dello Stato<br />

32<br />

che non darebbe accesso alla sezione B dell’albo,<br />

si omologherebbe finalmente al<br />

Bachelor inglese, esibendo già nel suo nome<br />

il suo carattere teorico, e la sua ampia apertura<br />

verso sbocchi successivi molto più numerosi<br />

e variegati dell’unico attuale, che è<br />

la classe 58S;<br />

- dall’altro lato, la classe “tecniche psicologiche”<br />

risulterebbe molto più adatta all’ingresso<br />

nella sezione B dell’albo degli psicologi,<br />

imme<strong>di</strong>atamente, oltre che ad una sua<br />

eventuale riforma, da sempre auspicata dall’Or<strong>di</strong>ne<br />

stesso, che è sod<strong>di</strong>sfatto della <strong>di</strong>rezione<br />

intrapresa con la legge 170/’01, però<br />

non considera concluso quel processo <strong>di</strong> riforma,<br />

sebbene ottimamente iniziato.<br />

Questo sdoppiamento, in ogni caso, facilita la<br />

futura e possibile omologazione del nostro percorso<br />

formativo con quello avviato dalle professioni<br />

legali, con<br />

- da un lato, la classe “scienze psicologiche”<br />

preludente alla prosecuzione nella classe<br />

58S, anche se non solo ad essa, come sopra<br />

detto, ma comunque ad una qualche prosecuzione<br />

successiva, avendo un carattere<br />

propedeutico ed ancora aperto, come aveva<br />

l’ottimo liceo gentiliano<br />

- dall’altro lato, la classe “tecniche psicologiche”<br />

avviante <strong>di</strong>rettamente ad un’attività<br />

pratica, avendo un carattere applicativo e<br />

già completo, come avevano gli altri ottimi<br />

<strong>di</strong>plomi <strong>di</strong> scuola secondaria superiore<br />

gentiliani.<br />

Le correzioni che si impongono per<br />

l’enucleazione della classe delle sole “Scienze<br />

psicologiche” sono, innanzitutto, le cancellature<br />

delle parti applicative dell’attuale Classe<br />

34, quali in particolare:<br />

“aver acquisito competenze operative ed<br />

applicative”<br />

“avere acquisito esperienze e capacità <strong>di</strong> operare<br />

professionalmente nell’ambito dei servizi <strong>di</strong>retti<br />

alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni<br />

ed alle comunità”<br />

“I laureati della classe svolgeranno attività professionali<br />

in <strong>di</strong>versi ambiti, quali quelli<br />

psicosociali, ergonomici, della valutazione<br />

psicometrica, della gestione delle risorse umane,<br />

della formazione e delle istituzioni<br />

educative, dell’assistenza e della promozione<br />

della salute, in strutture pubbliche e private,<br />

nelle imprese e nelle organizzazioni del terzo<br />

settore”.<br />

Una <strong>di</strong>zione simile potrebbe collocarsi all’interno<br />

<strong>di</strong> una classe che sboccasse in un titolo<br />

<strong>di</strong>rettamente abilitante ad attività affini, come<br />

i titoli rilasciati sinora solo dalle facoltà <strong>di</strong> me<strong>di</strong>cina.<br />

Ma, in questo contesto, tale <strong>di</strong>zione è facilmente<br />

accusabile <strong>di</strong> anticostituzionalità, perché non<br />

contempla il passaggio dell’esame <strong>di</strong> stato per<br />

lo svolgimento <strong>di</strong> tali attività, sicuramente riservate<br />

alla professione <strong>di</strong> psicologo.<br />

Anche la dettagliatura dei campi professionali<br />

applicativi, secondo la nostra Corte Costituzionale,<br />

non compete ad un decreto come questo,<br />

e neppure alla libertà dei singoli regolamenti<br />

d’ateneo, bensì alle autorità che hanno<br />

il potere <strong>di</strong> aprire e/o restringere gli accessi a<br />

tali campi professionali.<br />

Ma, restando alla ricostruzione della classe<br />

“scienze psicologiche”, queste correzioni riporterebbero<br />

la nostra situazione al punto in cui<br />

sono saggiamente rimaste le professioni legali,<br />

quando si trattennero prima <strong>di</strong> far entrare i loro<br />

triennalisti nel DPR 328/’01. Questa mo<strong>di</strong>fica<br />

quin<strong>di</strong> preparerebbe una riforma analoga a<br />

quella che in quest’anno 2004 le professioni<br />

legali hanno potuto operare, verso il percorso<br />

1+4, che preluderebbe al ripristino del ciclo<br />

unico. D’altra parte, la permanenza del percorso<br />

triennale professionalizzante potrebbe omologarsi<br />

ai titoli forniti in Germania dalla<br />

Fachhochschule.<br />

Il primo obbligo per tutti è quello della trasparenza<br />

verso tutti gli utenti, italiani ed europei,<br />

<strong>di</strong> tutti i professionisti, italiani ed europei. E’<br />

veramente assurdo che si sia cominciata la nostra<br />

riforma <strong>di</strong>chiarando che debbono aver<br />

eguale valore legale, quin<strong>di</strong> essere in<strong>di</strong>stinguibili<br />

fra <strong>di</strong> loro, un titolo meramente teorico ed uno<br />

prettamente pratico: questo significa mirare<br />

dritto dritto a turlupinare l’utenza. E’ ancora<br />

più assurdo pretendere che già durante il primo<br />

triennio universitario, anzi, ad<strong>di</strong>rittura al<br />

momento in cui lo studente si iscrive al corso<br />

che ancora dovrà frequentare, venga definito<br />

uno specifico campo, ristretto ad un cinquantesimo<br />

della psicologia, in cui le competenze<br />

<strong>di</strong> questo professionista si concentreranno.<br />

Questa definizione va assolutamente posticipata,<br />

in cinque <strong>di</strong>versi scaglioni successivi e progressivi:<br />

1) per la nuova classe “tecniche psicologiche”<br />

è necessario prevedere ancora il tirocinio<br />

la <strong>Professione</strong> <strong>di</strong> <strong>Psicologo</strong> 1/05

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