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l’inchiesta: BCC<br />
dichiarazioni di rinuncia, la difesa<br />
della BCC ha r<strong>it</strong>enuto di non accettarne<br />
nessuna ed il Collegio giudicante<br />
si è, così, riservato per la decisione.<br />
La rinuncia agli atti, difatti,<br />
secondo noto principio processualcivilistico,<br />
deve essere “accettata”<br />
dalla controparte perché possa<br />
avere valenza giuridica e consentire<br />
l’abbandono del giudizio.<br />
Questa è la ragione per cui il Tribunale<br />
ha, poi, esteso la pronuncia<br />
a tutti i l<strong>it</strong>isconsorti, ivi compresi i<br />
rinuncianti, rigettando la domanda<br />
dagli stessi avanzata sebbene con<br />
statuizioni che sul piano logico e<br />
giuridico sono indubbiamente eccepibili.<br />
3) I vizi di leg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à dedotti<br />
Le ragioni di dir<strong>it</strong>to che hanno<br />
indotto a r<strong>it</strong>enere illeg<strong>it</strong>tima la delibera<br />
di esclusione e, pertanto, ad<br />
impugnarla in sede giudiziaria afferiscono<br />
il procedimento di adozione<br />
e notificazione.<br />
In altri termini, il provvedimento<br />
di estromissione è stato adottato<br />
in spregio alle previsioni statutarie<br />
che ne ordinavano l’<strong>it</strong>er procedimentale.<br />
Questi, i vizi procedurali e di mer<strong>it</strong>o<br />
dedotti in sede giudiziale:<br />
1. estrema generic<strong>it</strong>à ed illeg<strong>it</strong>tim<strong>it</strong>à<br />
della delibera<br />
2. omessa comunicazione ai soci<br />
delle ragioni della esclusione<br />
3. elusione della norma statutaria<br />
art. 14 lett. d) Statuto Sociale<br />
4. null<strong>it</strong>à della clausola statutaria<br />
invocata nella delibera.<br />
3) <strong>Il</strong> difetto di motivazione<br />
della delibera gravata<br />
L’importanza della motivazione<br />
è innegabile ove si consideri che<br />
l’esclusione è, sostanzialmente, un<br />
provvedimento sanzionatorio che,<br />
privando della qual<strong>it</strong>à di socio, lede<br />
gli interessi del soggetto estromesso.<br />
Ebbene, la delibera di esclusione<br />
era, stranamente, sorretta da una<br />
scarna motivazione e le con-testazioni<br />
elevate ai soci articolate in<br />
modo del tutto generico e approssimativo.<br />
Sostanzialmente, vi era una motivazione<br />
unica per tutte le oltre 200<br />
posizioni sociali, parafrasata con<br />
elementari artifici linguistici, ma in<br />
nessuna si dava atto:<br />
a. del tempo da cui il socio non<br />
intratteneva rapporti con la Banca<br />
b. della re<strong>it</strong>erazione della condotta<br />
antisociale ovvero di quel<br />
ripetuto disinteresse del socio che<br />
ai sensi dell’art. 14 lett. d) giustificherebbe<br />
la sua esclusione<br />
c. della ragione o dei cr<strong>it</strong>eri in<br />
virtù dei quali il rapporto era stato<br />
giudicato “non significativo”.<br />
4) L’omesso<br />
richiamo specifico<br />
Molti dei soci sono stati estromessi<br />
in forza dell’art. 14 lett. d)<br />
dello Statuto Sociale.<br />
Ebbene, tale noma interna,<br />
avrebbe potuto trovare applicazione<br />
solo ove il socio avesse mostrato<br />
“nonostante specifico richiamo<br />
del consiglio di amministrazione,<br />
palese e ripetuto disinteresse<br />
per l’attiv<strong>it</strong>à della Società, omettendo<br />
di operare in modo significativo<br />
con essa”.<br />
In altri termini, prima di procedere<br />
alla estromissione del socio,<br />
intesa comunque quale estrema<br />
ratio, detta previsione statutaria<br />
esige che:<br />
1. si proceda ad un previo richiamo<br />
“specifico” ossia individuale<br />
del socio, un mon<strong>it</strong>o che dia atto<br />
e contesti le irregolar<strong>it</strong>à afferenti la<br />
singola posizione bancaria;<br />
2. il disinteresse sia palese e ripetuto.<br />
Tale condizione si rivelava<br />
insussistente per tutti i soci ricorrenti.<br />
Fedelmente al testo normativo,<br />
dunque:<br />
a. il richiamo avrebbe dovuto essere<br />
“specifico”, e non “generico” o<br />
meglio, avrebbe dovuto dare atto<br />
al “singolo” socio del suo specifico<br />
inadempimento;<br />
b. nel periodo compreso tra il<br />
richiamo e la esclusione il C.d.A.<br />
avrebbe dovuto accertare la re<strong>it</strong>erazione<br />
della condotta antisociale<br />
(palese e ripetuto disinteresse per<br />
l’attiv<strong>it</strong>à societaria).<br />
Siffatta previsione statutaria è<br />
stata inspiegabilmente violata.<br />
Nessun richiamo specifico è mai<br />
pervenuto ai soci esclusi.<br />
Pochissimi giorni prima della<br />
esclusione ed in pieno periodo<br />
estivo, i soci ricevono, però, una<br />
nota assolutamente identica con la<br />
quale vengono esortati a cooperare<br />
con la Banca.<br />
<strong>Il</strong> senso di tale inv<strong>it</strong>o non è stato<br />
inteso quale richiamo non rivestendo<br />
quei caratteri di specific<strong>it</strong>à previsti<br />
dalla rifer<strong>it</strong>a norma statutaria.<br />
Nessun riferimento alla posizione<br />
bancaria del socio ed al suo<br />
inadempimento, ma una semplice<br />
esortazione dal tono “amichevole”.<br />
Ma vi è di più!<br />
Siffatta nota, non solo non integrava<br />
gli estremi di un richiamo<br />
specifico ma, cosa ancor più rilevante<br />
è che fosse pervenuta ai soci<br />
nei primi giorni di agosto, in pieno<br />
periodo estivo.<br />
L’esclusione è stata deliberata il<br />
29 agosto, dunque, dopo pochissimi<br />
giorni.<br />
Sia lec<strong>it</strong>o chiedersi in quale<br />
modo sarebbe stato possibile per i<br />
soci esclusi, in pochissimi giorni da<br />
tale “richiamo” e in pieno periodo<br />
estivo, durante il quale molti erano<br />
lontani dalla propria residenza ed<br />
il personale di banca in ferie, darvi<br />
segu<strong>it</strong>o con l’attivazione di nuovi<br />
rapporti bancari.<br />
5) Le celate ragioni<br />
della esclusione<br />
Per conoscere le ragioni sottese<br />
alla propria esclusione i soci hanno<br />
dovuto adire, sopportandone il costo,<br />
l’Autor<strong>it</strong>à Giudiziaria.<br />
La nota che informava della estromissione<br />
consisteva, di fatto, in un<br />
modulo prestampato, assolutamente<br />
identico, per tutti i 224 soci<br />
esclusi, nella forma e nei contenuti,<br />
del seguente tenore letterale:<br />
“il Consiglio di Amministrazione,<br />
previo accertamento, nella<br />
seduta del 29.08.2007 ha deliberato<br />
la Sua esclusione da questa<br />
Società, a norma dell’art.14 dello<br />
Statuto vigente.”<br />
La struttura di siffatta comunicazione<br />
è - per pacifica giurisprudenza<br />
– assolutamente priva di valid<strong>it</strong>à<br />
giuridica atteso che:<br />
1. non informa circa la condotta<br />
contraria ai doveri sociali ascr<strong>it</strong>ta al<br />
singolo socio che ne avrebbe leg<strong>it</strong>timato<br />
la sua estromissione;<br />
2. invoca la norma interna di cui<br />
all’art. 14 Statuto Sociale omettendo<br />
di indicare quale delle svariate<br />
e dissimili ipotesi normative ivi tipizzate<br />
sia stata applicata a ciascun<br />
escluso;<br />
3. non allega (né può supplire) il<br />
vero provvedimento espulsivo, ossia<br />
la delibera gravata.<br />
La comunicazione degli addeb<strong>it</strong>i<br />
che motivano la estromissione -<br />
statuisce la Suprema Corte - è condizione<br />
imprescindibile per poter<br />
allestire una valida difesa nel mer<strong>it</strong>o.<br />
(Cass. 19 novembre 1979, n.<br />
6027; C. Cass. 9 maggio 2008, n.<br />
11558).<br />
Ai soci esclusi pertanto era stato<br />
negato:<br />
1. il dir<strong>it</strong>to di conoscere le ragioni<br />
della propria estromissione<br />
2. il dir<strong>it</strong>to di apprestare una valida<br />
difesa nel mer<strong>it</strong>o.<br />
In altri termini, il socio estromesso,<br />
non conoscendo la reale ragione<br />
della sua esclusione, non può<br />
validamente difendere la sua posizione<br />
in giudizio.<br />
5) La indeterminatezza<br />
della norma statutaria<br />
E’ noto il principio secondo cui<br />
N° 3 - APRILE 2010 7