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NOTIZIARIO DELL'ARCHIVIO OSVALDO PIACENTINI - CAIRE

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L’applicazione della L.R. 20<br />

Sono passati più di sette anni dall’entrata in vigore<br />

della nuova legge urbanistica regionale, la<br />

20 del 2000, e stanno per andare in porto le prime<br />

modifiche sostanziali annunciate più di un anno<br />

fa. Non è semplice né scontato cercare di fare un<br />

bilancio di questa prima fase di attività di pianificazione<br />

al livello comunale. La prima ragione<br />

di un avvio a rilento della nuova legge è dovuta<br />

senz’altro al fatto che l’attività di pianificazione<br />

in Emilia Romagna è sempre stata all’attenzione<br />

delle Amministrazioni che hanno provveduto<br />

sistematicamente ad adeguare i piani o ad adottarne<br />

di nuovi. Nel 2000 non c’erano Comuni<br />

sprovvisti di Piano, o con una pianificazione<br />

obsoleta, che attendevano con ansia le nuove<br />

norme urbanistiche. C’era semmai l’esigenza di<br />

innovare complessivamente le regole ed i contenuti<br />

legislativi, a livello nazionale e locale, ormai<br />

fermi da troppo tempo. E’ sufficiente ricordare<br />

come il quadro legislativo nazionale sia fermo<br />

alla pure gloriosa legge del 1942, la 1150. E di<br />

una legge quadro nazionale che rifaccia il punto<br />

dopo tante controversie, dopo tante esperienze<br />

e, soprattutto dopo tante sedimentazioni di<br />

strumenti “in variante al PRG”, leggasi PRU,<br />

PRUSST, Accordi di programma…, credo ce ne<br />

sia veramente bisogno! Ha fatto bene la Regione<br />

ad assumere l’iniziativa legislativa.<br />

Nel 2000, tornando alla nostra realtà, molti<br />

Comuni avevano in corso la redazione di<br />

nuovi piani o li avevano da poco approvati. Ad<br />

esempio il Comune di Cesena, nel quale lavoro,<br />

ha adottato il suo Piano nel maggio del 2000 e<br />

la sua approvazione da parte della Provincia è<br />

avvenuta nel luglio del 2003.<br />

La pianificazione comunale negli anni ‘90<br />

La pianificazione di quegli anni aveva già<br />

introdotto molti dei contenuti della 20/2000 a<br />

partire dalle componenti strutturali e strategiche<br />

sulle quali era venuta basandosi la pianificazione<br />

sulla riforma urbnistica<br />

di Otello Brighi<br />

provinciale e quella di bacino. L’attenzione<br />

ai temi dell’ambiente, alle problematiche<br />

geoambientali era ben presente ai pianificatori<br />

ed era stata sviluppata ed incorporata nel Piano<br />

ex lege 47/78, come da ultimo modificata con la<br />

6/95.<br />

Ad esempio nel piano di Cesena è stata<br />

introdotta l’invarianza idraulica per tutte le<br />

nuove aree di trasformazione residenziali e<br />

produttive. Successivamente, col piano stralcio<br />

del Bacino dei fiumi romagnoli, la regola è stata<br />

estesa anche alle aree di completamento. Ma lo<br />

stesso piano contiene anche una carta di rischio<br />

archeologico per il centro storico e adotta il<br />

principio della perequazione per tutte le nuove<br />

aree di trasformazione.<br />

In quest’ultimo caso la legge regionale offre più<br />

solide basi ad un istituto, quello appunto della<br />

perequazione, che ormai si stava diffondendo<br />

come scelta della pianificazione comunale,<br />

seppure non supportata da alcuna norma<br />

legislativa di carattere nazionale o regionale, ma<br />

semplicemente come acquisizione disciplinare<br />

e scelta politica affidata alle regole del piano.<br />

Come si vede, nello specifico, non esistevano<br />

e, a parer mio non esistono tuttora, ragioni<br />

impellenti tali da fare mettere mano con urgenza<br />

al rifacimento di un PRG così concepito. Ma di<br />

casi se ne potrebbero ricordare tanti.<br />

L’applicazione della nuova legge<br />

Si può ritenere che anche le norme transitorie della<br />

20, che consentono una giusta “manutenzione”<br />

dei piani pregressi, fino alla possibilità di<br />

trasformarli in “strutturale, regolamento<br />

urbanistico ed edilizio ed operativo”, col famoso<br />

“spacchettamento”, non abbiano spinto ad<br />

utilizzare immediatamente la nuova disciplina<br />

ma abbiano piuttosto cercato di avviare un<br />

processo.<br />

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