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IL DEMANIO MARITTIMO: TITOLARITA' E ... - DSpace@Roma3

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Ciò ha indotto la dottrina a ritenere ormai superata detta dicotomia e<br />

a tentare nuove ricostruzioni, che tagliando trasversalmente la<br />

classificazione portata dal codice civile, hanno inteso valorizzare i profili<br />

sostanziali e oggettivi del regime dei beni pubblici ( 9 ). Tra le elaborazioni<br />

2006, n. 4, p. 947; V. Caputi Iambrenghi, Beni pubblici tra uso pubblico e interesse<br />

finanziario, in Dir. amm., 2007, n. 2, p. 165; F. Francario, Privatizzazioni, dismissioni e<br />

destinazione naturale dei beni pubblici, in Dir. amm., 2004, n. 1, p. 89; O. M. Calsolaro,<br />

Riflessi della cartolarizzazione sugli statuti dominicali pubblici, in Foro amm. - Tar, n. 2,<br />

vol. V, 2006, p. 781; C. Ibba, La tipologia delle privatizzazioni, in Giur. comm., 2001, I, p.<br />

484; A. Mari, La Patrimonio dello Stato S.p.A., in Giorn. dir. amm., 2002, n. 8, Ipsoa,<br />

Milano, p. 820; G. Pasquini, La Infrastrutture S.p.A., in Giorn. dir. amm., 2002, n. 8,<br />

Milano, p. 825; D. Sorace, Cartolarizzazione e regime dei beni pubblici, in<br />

www.aedon.mulino.it, 2003, n.1. Si vedano, inoltre, i lavori della Commissione sui beni<br />

pubblici, presieduta da Stefano Rodotà e istituita con decreto del Ministro della giustizia<br />

del 21 giugno 2007 (in proposito, si rinvia alla nota 9).<br />

( 9 ) Cfr. M. Renna, La regolazione amministrativa dei beni a destinazione pubblica, cit., p.<br />

20; N. Gullo, Beni pubblici, cit., p. 198. In proposito, si ricorda che l’abbandono della<br />

distinzione formalistica recata dal codice civile e l’introduzione di una partizione<br />

sostanzialistica sono stati gli obiettivi perseguiti dalla Commissione sui beni pubblici,<br />

presieduta da Stefano Rodotà e istituita con decreto del Ministro della giustizia del 21<br />

giugno 2007, i cui lavori hanno condotto alla predisposizione di uno schema di legge<br />

delega per la modifica delle norme del codice civile relative ai beni pubblici, che ha<br />

previsto la “sostituzione del regime della demanialità e della patrimonialità attraverso<br />

l’introduzione di una classificazione dei beni pubblici appartenenti a persone pubbliche,<br />

fondata sulla loro natura e sulla loro funzione in attuazione delle norme Costituzionali di<br />

cui all’art. 1, comma 2, [artt. 1, 2, 3, 5, 9, 41, 42, 43, 97, 117 della Costituzione] così<br />

articolata: 1) beni ad appartenenza pubblica necessaria; 2) beni pubblici sociali; 3) beni<br />

pubblici fruttiferi” (così l’art. 1, comma 3, lett. d), dello schema). In particolare, ai sensi<br />

dell’art. 1, comma 3, lett. d), punto 1), dello schema “i beni ad appartenenza pubblica<br />

necessaria sono quelli che soddisfano interessi generali fondamentali, la cui cura<br />

discende dalle prerogative dello Stato e degli enti pubblici territoriali. Non sono né<br />

usucapibili né alienabili. Vi rientrano fra gli altri: le opere destinate alla difesa; le spiagge<br />

e le rade; la reti stradali, autostradali e ferroviarie; lo spettro delle frequenze; gli<br />

acquedotti; i porti e gli aeroporti di rilevanza nazionale ed internazionale. La loro<br />

circolazione può avvenire soltanto tra lo Stato e gli altri enti pubblici territoriali. Lo Stato e<br />

gli enti pubblici territoriali sono titolari dell’azione inibitoria e di quella risarcitoria. I<br />

medesimi enti sono altresì titolari di poteri di tutela in via amministrativa nei casi e<br />

secondo le modalità che verranno definiti dal decreto delegato”. Si consideri che, a<br />

mente dello schema in parola, alcuni dei beni del demanio marittimo ricadono nella<br />

categoria dei beni comuni (lo schema divide i beni in tre categorie: i beni comuni, i beni<br />

pubblici e i beni privati), “ossia delle cose che esprimono utilità funzionali all’esercizio dei<br />

diritti fondamentali nonché al libero sviluppo della persona. I beni comuni devono essere<br />

tutelati e salvaguardati dall’ordinamento giuridico, anche a beneficio delle generazioni<br />

future. Titolari di beni comuni possono essere persone giuridiche pubbliche o privati. In<br />

ogni caso deve essere garantita la loro fruizione collettiva, nei limiti e secondo le modalità<br />

fissati dalla legge. Quando i titolari sono persone giuridiche pubbliche i beni comuni sono<br />

gestiti da soggetti pubblici e sono collocati fuori commercio; ne e’ consentita la<br />

concessione nei soli casi previsti dalla legge e per una durata limitata, senza possibilità di<br />

proroghe. Sono beni comuni, tra gli altri: i fiumi i torrenti e le loro sorgenti; i laghi e le<br />

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