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IL DEMANIO MARITTIMO: TITOLARITA' E ... - DSpace@Roma3

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In epoca recente, l’emersione della possibilità di sfruttamento<br />

economico e industriale del mare e l’ampliarsi della varietà delle possibili<br />

utilizzazioni dello stesso, unitamente alla crescente necessità di protezione<br />

dagli inquinamenti e di gestione delle relative risorse, hanno determinato<br />

l’avvio di un processo di revisione della qualificazione tradizionale, legata<br />

ad un contesto storico molto diverso dall’attuale, in cui vi era una relativa<br />

abbondanza delle risorse ambientali e non erano ancora note le attuali<br />

sofisticate forme di sfruttamento dell’ambiente marino ( 124 ).<br />

In particolare, la considerazione del mare quale risorsa naturale, al<br />

pari dell’aria respirabile, delle foreste, dei ghiacciai, della fauna e della<br />

flora, etc., ha fatto emergere - a fronte della situazione altamente critica<br />

che dette risorse stanno attraversando per problemi di scarsità e di<br />

depauperamento - l’esigenza di una più incisiva protezione di lungo<br />

periodo da parte dell’ordinamento giuridico. In altri termini e in generale, le<br />

res communes omnium, tra cui è tradizionalmente ricompreso anche il<br />

mare, non sono più considerate beni inesauribili e illimitati. Ciò ha<br />

accresciuto la responsabilità delle istituzioni pubbliche, quali tutori degli<br />

territoriale, o fare un’innovazione tendente a variare o modificare in qualsivoglia modo le<br />

dette proprietà demaniali, […] deve presentare […]”. A favore del carattere demaniale del<br />

mare territoriale, cfr. M. L. Corbino, Il demanio marittimo. Nuovi profili funzionali, cit., p.<br />

42, secondo cui “se si tiene conto che l’elemento peculiare del bene demaniale risiede<br />

nella sua istituzionale destinazione al perseguimento di fini pubblici; e che, allo scopo,<br />

tale bene viene sottoposto ad un particolare regime giuridico, che comporta, fra l’altro, la<br />

disciplina ed il controllo dei suoi usi da parte della pubblica amministrazione, dovrebbe<br />

potersi considerare bene demaniale anche il mare territoriale”. L’Autrice evidenzia,<br />

inoltre, che lo schema di disegno di legge delega per l’emanazione di un nuovo codice<br />

della navigazione del luglio del 1986 includeva espressamente il mare territoriale tra i<br />

beni demaniali marittimi, in quanto lo stesso era considerato quale naturale proiezione<br />

dei territori costieri in funzione dello sviluppo economico, dell’assetto del territorio e della<br />

tutela ambientale. Nel senso della qualificazione del mare come bene demaniale, cfr.,<br />

anche, G. A. Bursese, Rassegna di dottrina e di giurisprudenza in tema di demanio<br />

marittimo, in Riv. dir. nav., 1970, II, p. 151.<br />

( 124 ) Sul punto, L. Alesii, L’evoluzione del regime giuridico dei beni pubblici connessi alla<br />

navigazione, in A. Xerri (a cura di), Profili di diritto della navigazione, Napoli, 2003, p. 92.<br />

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