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N° 3 Anno XV (LV) ~ Giugno/Luglio/Agosto 2007 - Unione ...

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Sentiero Tricolore 25<br />

L’Avvocato risponde<br />

studio.legale@modesti-associati.191.it<br />

Sono proprietario di un appartamento<br />

in un condominio con<br />

annesso garage al piano<br />

interrato. Recentemente, a seguito<br />

della rottura e della sostituzione<br />

di una pompa sommersa,<br />

sono venuto a conoscenza<br />

che alcuni condomini, ancora in<br />

fase di costruzione, avevano fatto<br />

installare nei loro garages<br />

docce, lavelli, lavabi ed altro<br />

ancora, inserendo gli scarichi<br />

nella condotta delle acque filtrate.<br />

Il deflusso delle acque avveniva,<br />

ovviamente, attraverso<br />

le pompe e, visto il carico che<br />

queste dovevano sopportare, la<br />

loro precoce usura è stata inevitabile.<br />

I citati condomini partecipano<br />

alle spese di manutenzione<br />

e riparazione delle pompe<br />

sotterranee sulla base dei rispettivi<br />

millesimi di proprietà.<br />

Seppure discusso in assemblea,<br />

il problema non è mai stato riportato<br />

a verbale dall’amministratore<br />

e io trovo ingiusto che<br />

la sopportazione delle spese<br />

venga effettuata su base<br />

millesimale. Vorrei sapere qual<br />

è il regime corretto di ripartizione<br />

delle spese e che iniziative<br />

si possono adottare.<br />

Il problema sollevato dal lettore<br />

attiene all’utilizzo, da parte di alcuni<br />

condomini, di beni comuni<br />

in misura superiore rispetto ad<br />

altri. Le pompe sommerse situate<br />

nel piano interrato costituiscono,<br />

infatti, un bene comune, giusta il<br />

disposto dell’art.1117, n.3), del<br />

codice civile. Le spese necessarie<br />

per la conservazione e per il<br />

godimento delle parti e dei servizi<br />

comuni dell’edificio, recita<br />

a cura di Diego Modesti<br />

l’art.1123 del codice civile, sono<br />

sostenute dai condomini in misura<br />

proporzionale al valore della<br />

proprietà di ciascuno, salvo diversa<br />

convenzione. Se si tratta di<br />

cose destinate a servire i condomini<br />

in maniera diversa, prosegue<br />

il secondo comma dello stesso<br />

articolo, le spese sono ripartite in<br />

proporzione dell’uso che ciascuno<br />

può farne. La fattispecie descritta<br />

rientra, a mio parere, in<br />

quest’ultima disposizione, con la<br />

conseguenza che non appare legittima<br />

la decisione assembleare<br />

di ripartire le relative spese sulla<br />

base dei millesimi di proprietà<br />

anziché in base all’utilizzo effettivo.<br />

Ciò premesso, è<br />

consigliabile far presente all’assemblea,<br />

meglio se in forma scritta<br />

con lettera a/r diretta all’amministratore,<br />

il dissenso rispetto alla<br />

situazione creatasi, in modo da<br />

discutere il punto, che verrà inserito<br />

all’ordine del giorno di una<br />

prossima riunione condominiale.<br />

Nell’ipotesi, poi, di conferma della<br />

decisione di ripartire le spese<br />

in base a millesimi, sarà senz’altro<br />

agevole presentare<br />

l’impugnazione della relativa delibera<br />

in giudizio.<br />

* * * *<br />

Ho ricevuto recentemente per<br />

posta elettronica una diffida da<br />

un avvocato in cui mi si intima<br />

il pagamento di euro 900,00 sulla<br />

base di non meglio specificati<br />

titoli. Poiché è ormai all’ordine<br />

del giorno sentir parlare di<br />

truffe commesse anche via<br />

internet e siccome non mi risulta<br />

di avere i debiti che mi sono<br />

stati attribuiti, ritengo di esse-<br />

re stato anch’io vittima di una<br />

tentata frode. Vorrei sapere<br />

come comportarmi.<br />

La situazione segnalata è, purtroppo,<br />

comune a molti altri lettori.<br />

Il meccanismo è il seguente:<br />

attraverso la posta elettronica perviene,<br />

su vastissima scala, una<br />

“diffida” sottoscritta da un<br />

fantomatico avvocato, nella quale<br />

si intima il pagamento di euro<br />

900,00 a scanso di iniziative<br />

giudiziarie. Naturalmente, non<br />

viene in alcun modo specificato<br />

il titolo del presunto (ed inesistente)<br />

credito ed il malcapitato<br />

destinatario viene invitato a<br />

“cliccare” su un collegamento che<br />

parrebbe dare le informazioni desiderate.<br />

In realtà, attraverso il<br />

“link” (cioè, il collegamento) creato<br />

ad arte dal mittente, il<br />

destinatario scarica sul proprio<br />

computer una sorta di “virus”, il<br />

“trojan.hijacker”, il quale, a sua<br />

volta, installa sul computer degli<br />

elementi che, senza dilungarci in<br />

tecnicismi, possiamo definire “altamente<br />

nocivi”. Si tratta, com’è<br />

evidente, di messaggi inoltrati<br />

dagli “hackers”, i pirati informatici,<br />

dai quali dobbiamo guardarci<br />

con grande attenzione: i virus<br />

inseriti hanno, infatti, la<br />

potenzialità di danneggiare, talvolta<br />

anche irrimediabilmente, il<br />

computer. Il consiglio è, ovviamente,<br />

di non aprire mai messaggi<br />

che provengono da mittenti<br />

sconosciuti, nemmeno se si tratta<br />

di “avvocati”: quelli veri non usano<br />

la posta elettronica per spedire<br />

le diffide!

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