N° 3 Anno XV (LV) ~ Giugno/Luglio/Agosto 2007 - Unione ...
N° 3 Anno XV (LV) ~ Giugno/Luglio/Agosto 2007 - Unione ...
N° 3 Anno XV (LV) ~ Giugno/Luglio/Agosto 2007 - Unione ...
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Sentiero Tricolore 25<br />
L’Avvocato risponde<br />
studio.legale@modesti-associati.191.it<br />
Sono proprietario di un appartamento<br />
in un condominio con<br />
annesso garage al piano<br />
interrato. Recentemente, a seguito<br />
della rottura e della sostituzione<br />
di una pompa sommersa,<br />
sono venuto a conoscenza<br />
che alcuni condomini, ancora in<br />
fase di costruzione, avevano fatto<br />
installare nei loro garages<br />
docce, lavelli, lavabi ed altro<br />
ancora, inserendo gli scarichi<br />
nella condotta delle acque filtrate.<br />
Il deflusso delle acque avveniva,<br />
ovviamente, attraverso<br />
le pompe e, visto il carico che<br />
queste dovevano sopportare, la<br />
loro precoce usura è stata inevitabile.<br />
I citati condomini partecipano<br />
alle spese di manutenzione<br />
e riparazione delle pompe<br />
sotterranee sulla base dei rispettivi<br />
millesimi di proprietà.<br />
Seppure discusso in assemblea,<br />
il problema non è mai stato riportato<br />
a verbale dall’amministratore<br />
e io trovo ingiusto che<br />
la sopportazione delle spese<br />
venga effettuata su base<br />
millesimale. Vorrei sapere qual<br />
è il regime corretto di ripartizione<br />
delle spese e che iniziative<br />
si possono adottare.<br />
Il problema sollevato dal lettore<br />
attiene all’utilizzo, da parte di alcuni<br />
condomini, di beni comuni<br />
in misura superiore rispetto ad<br />
altri. Le pompe sommerse situate<br />
nel piano interrato costituiscono,<br />
infatti, un bene comune, giusta il<br />
disposto dell’art.1117, n.3), del<br />
codice civile. Le spese necessarie<br />
per la conservazione e per il<br />
godimento delle parti e dei servizi<br />
comuni dell’edificio, recita<br />
a cura di Diego Modesti<br />
l’art.1123 del codice civile, sono<br />
sostenute dai condomini in misura<br />
proporzionale al valore della<br />
proprietà di ciascuno, salvo diversa<br />
convenzione. Se si tratta di<br />
cose destinate a servire i condomini<br />
in maniera diversa, prosegue<br />
il secondo comma dello stesso<br />
articolo, le spese sono ripartite in<br />
proporzione dell’uso che ciascuno<br />
può farne. La fattispecie descritta<br />
rientra, a mio parere, in<br />
quest’ultima disposizione, con la<br />
conseguenza che non appare legittima<br />
la decisione assembleare<br />
di ripartire le relative spese sulla<br />
base dei millesimi di proprietà<br />
anziché in base all’utilizzo effettivo.<br />
Ciò premesso, è<br />
consigliabile far presente all’assemblea,<br />
meglio se in forma scritta<br />
con lettera a/r diretta all’amministratore,<br />
il dissenso rispetto alla<br />
situazione creatasi, in modo da<br />
discutere il punto, che verrà inserito<br />
all’ordine del giorno di una<br />
prossima riunione condominiale.<br />
Nell’ipotesi, poi, di conferma della<br />
decisione di ripartire le spese<br />
in base a millesimi, sarà senz’altro<br />
agevole presentare<br />
l’impugnazione della relativa delibera<br />
in giudizio.<br />
* * * *<br />
Ho ricevuto recentemente per<br />
posta elettronica una diffida da<br />
un avvocato in cui mi si intima<br />
il pagamento di euro 900,00 sulla<br />
base di non meglio specificati<br />
titoli. Poiché è ormai all’ordine<br />
del giorno sentir parlare di<br />
truffe commesse anche via<br />
internet e siccome non mi risulta<br />
di avere i debiti che mi sono<br />
stati attribuiti, ritengo di esse-<br />
re stato anch’io vittima di una<br />
tentata frode. Vorrei sapere<br />
come comportarmi.<br />
La situazione segnalata è, purtroppo,<br />
comune a molti altri lettori.<br />
Il meccanismo è il seguente:<br />
attraverso la posta elettronica perviene,<br />
su vastissima scala, una<br />
“diffida” sottoscritta da un<br />
fantomatico avvocato, nella quale<br />
si intima il pagamento di euro<br />
900,00 a scanso di iniziative<br />
giudiziarie. Naturalmente, non<br />
viene in alcun modo specificato<br />
il titolo del presunto (ed inesistente)<br />
credito ed il malcapitato<br />
destinatario viene invitato a<br />
“cliccare” su un collegamento che<br />
parrebbe dare le informazioni desiderate.<br />
In realtà, attraverso il<br />
“link” (cioè, il collegamento) creato<br />
ad arte dal mittente, il<br />
destinatario scarica sul proprio<br />
computer una sorta di “virus”, il<br />
“trojan.hijacker”, il quale, a sua<br />
volta, installa sul computer degli<br />
elementi che, senza dilungarci in<br />
tecnicismi, possiamo definire “altamente<br />
nocivi”. Si tratta, com’è<br />
evidente, di messaggi inoltrati<br />
dagli “hackers”, i pirati informatici,<br />
dai quali dobbiamo guardarci<br />
con grande attenzione: i virus<br />
inseriti hanno, infatti, la<br />
potenzialità di danneggiare, talvolta<br />
anche irrimediabilmente, il<br />
computer. Il consiglio è, ovviamente,<br />
di non aprire mai messaggi<br />
che provengono da mittenti<br />
sconosciuti, nemmeno se si tratta<br />
di “avvocati”: quelli veri non usano<br />
la posta elettronica per spedire<br />
le diffide!