15.06.2013 Views

6 Regolamento edilizio (P.R.G.) - Comune di Poiana Maggiore

6 Regolamento edilizio (P.R.G.) - Comune di Poiana Maggiore

6 Regolamento edilizio (P.R.G.) - Comune di Poiana Maggiore

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2. Nel caso in cui l’e<strong>di</strong>ficio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico<br />

e l'area rimanente compresa tra questo e l'e<strong>di</strong>ficio non venga recintata,<br />

l'area stessa deve essere pavimentata o comunque adeguatamente<br />

sistemata, a cura e spese del proprietario frontista. Rimane, altresì, a carico<br />

del frontista stesso la raccolta e smaltimento delle acque meteoriche del<br />

cortile come sopra in<strong>di</strong>cato.<br />

Art. 67 - Portici pubblici o ad uso pubblico<br />

1. I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù <strong>di</strong> pubblico passaggio,<br />

devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del<br />

proprietario.<br />

2. I portici ed i passaggi coperti gravati da servitù <strong>di</strong> pubblico passaggio<br />

rimangono <strong>di</strong> proprietà privata.<br />

3. L’ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi <strong>di</strong><br />

sostegno e il filo del muro o delle vetrine <strong>di</strong> fondo, non può essere minore <strong>di</strong><br />

ml. 2,50 mentre l’altezza non deve essere inferiore a ml. 3,00.<br />

Art. 68 – Apertura <strong>di</strong> accessi e strade private<br />

1. Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in<br />

con<strong>di</strong>zioni tali da non risultare pregiu<strong>di</strong>zievoli per il decoro, l’incolumità e<br />

l’igiene pubblica.<br />

2. Essi devono altresì essere muniti <strong>di</strong> sistema autonomo per lo smaltimento<br />

delle acque ed illuminati convenientemente.<br />

3. Per ogni accesso carrabile e pedonale deve essere garantito un idoneo<br />

deflusso delle acque.<br />

4. Ogni nuovo accesso carrabile dovrà essere arretrato <strong>di</strong> almeno 5 ml. dal<br />

ciglio stradale salvo installazione <strong>di</strong> meccanismo automatico <strong>di</strong> apertura con<br />

comando a <strong>di</strong>stanza, munito <strong>di</strong> idoneo segnalatore luminoso.<br />

Art. 69 - In<strong>di</strong>catori stradali, apparecchi per i servizi collettivi e cartelli<br />

pubblicitari stradali<br />

1. Al <strong>Comune</strong> è riservata la facoltà <strong>di</strong> applicare nelle proprietà private, previo<br />

avviso agli interessati, gli in<strong>di</strong>catori stradali e gli apparecchi per i servizi<br />

collettivi e particolarmente:<br />

a) tabelle in<strong>di</strong>canti i nomi delle vie e delle piazze;<br />

b) segnaletica stradale e turistica;<br />

c) piastrine dei capisal<strong>di</strong> per le in<strong>di</strong>cazioni altimetriche e per la<br />

localizzazione <strong>di</strong> saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;<br />

d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori,<br />

orologi elettrici e simili;<br />

e) quadri per affissioni e simili.<br />

2. Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del <strong>Comune</strong> e nel rispetto<br />

della legislazione vigente.<br />

42

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!