6 Regolamento edilizio (P.R.G.) - Comune di Poiana Maggiore
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Art. 92 – Dotazione degli alloggi<br />
1. Tutti gli alloggi oggetto <strong>di</strong> intervento devono essere dotati dei seguenti locali:<br />
a) stanza <strong>di</strong> soggiorno <strong>di</strong> almeno m 2 14,00, aumentata <strong>di</strong> altri 4 m 2 , se è<br />
dotata <strong>di</strong> angolo cottura;<br />
b) cucina <strong>di</strong> almeno m 2 9,00; il posto cottura e la cucina possono costituire<br />
con il soggiorno un unico vano;<br />
c) camere da letto <strong>di</strong> almeno m 2 9,00 se per una persona e almeno m 2<br />
14,00 se per due persone;<br />
d) un locale servizio igienico <strong>di</strong> almeno m 2 4,00 dotato <strong>di</strong> un vaso, un bidet,<br />
un lavabo, una doccia o vasca da bagno;<br />
2. È consentito l'alloggio monostanza con superficie utile minima, comprensiva<br />
del servizio igienico, non inferiore a m 2 28,00 se per una persona e non<br />
inferiore a m 2 38,00 se per due persone; in essi dovranno essere previsti un<br />
servizio igienico aerato e illuminato dall'esterno, con superficie <strong>di</strong> almeno m 2<br />
4,00 dotato <strong>di</strong> antibagno e un angolo cottura <strong>di</strong> almeno m 2 4,00;<br />
3. Sono fatti salvi i parametri <strong>di</strong> cui alle lettere a) e b) del 1° comma della L.R.<br />
12/99.<br />
4. Nelle cucine e nei posti <strong>di</strong> cottura va assicurata l’aspirazione dei fumi e dei<br />
vapori da allontanare me<strong>di</strong>ante canna <strong>di</strong> esalazione (dotata <strong>di</strong> scarico a<br />
condensa) con espulsione all’esterno, garantendo il necessario afflusso<br />
d’aria compensativa, che deve tenere conto della concomitante presenza <strong>di</strong><br />
impianti a combustione (UNI-CIG 7129 punto 3.4).<br />
5. Per ciascun locale <strong>di</strong> abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere<br />
proporzionata in moda da assicurare un valore <strong>di</strong> fattore luce <strong>di</strong>urna me<strong>di</strong>o<br />
non inferiore al 2%, misurato nel punto <strong>di</strong> utilizzazione più sfavorevole del<br />
locale ad altezza <strong>di</strong> metri 0,90 dal pavimento, e comunque la superficie<br />
finestrata a parete apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie<br />
del pavimento;<br />
6. Per superficie aeroilluminante s’intende la forometria architettonica.<br />
7. Nel caso <strong>di</strong> interventi <strong>di</strong> restauro su e<strong>di</strong>fici <strong>di</strong> particolare pregio storicoarchitettonico,<br />
sono consentite misure inferiori sentito il parere dell'ULS e<br />
con i criteri previsti dal D.M. Sanità 9.6.99.<br />
8. Nel caso <strong>di</strong> recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 31<br />
<strong>di</strong>cembre 1998 il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o<br />
superiore a 1/16.<br />
9. Le superfici finestrate devono essere possibilmente accessibili alle pulizie<br />
anche per la parte esterna.<br />
10. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni <strong>di</strong> circolazione devono<br />
essere serviti <strong>di</strong> adeguato impianto illuminazione notturna anche<br />
temporizzato.<br />
11. I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia <strong>di</strong> giorno che<br />
<strong>di</strong> notte.<br />
12. La superficie illuminante dovrà avere le seguenti caratteristiche:<br />
1. SUPERFICIE ILLUMINANTE ESCLUSIVAMENTE A PARETE<br />
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