Fatturazione - Ipsoa
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Operazioni<br />
con l’estero<br />
Stato membro davanti al giudice del luogo in cui<br />
l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve<br />
essere eseguita; e aggiunge alla lett. b) che, nel caso<br />
della compravendita di beni, salvo diversa convenzione,<br />
il luogo di esecuzione dell’obbligazione,<br />
dedotta in giudizio, coincide con quello, situato in<br />
uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero<br />
dovuto essere consegnati in base al contratto.<br />
In sostanza, secondo il Regolamento citato, in materia<br />
di compravendita di beni, il criterio determinante per<br />
stabilire qual è il Giudice competente a dirimere le<br />
controversie tra le parti di un contratto di compravendita<br />
internazionale è costituito dal luogo di consegna. Rimane<br />
da stabilire quali siano i requisiti della clausola<br />
che individua il luogo di consegna e cosa accada nell’eventualità<br />
in cui il contratto non ne contenga alcuna.<br />
In proposito, nell’ipotesi di assenza di una pattuizione<br />
contrattuale circa il luogo di consegna dei<br />
beni, la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 25<br />
febbraio 2010 Car Trim GmbH c. Key Safety System Srl<br />
- causa C-381/08, aveva stabilito che ogniqualvolta<br />
non fosse stato possibile determinare il luogo di<br />
consegna in base alle pattuizioni contrattuali, tale<br />
luogo avrebbe dovuto intendersi quello della consegna<br />
materiale dei beni all’acquirente, e dunque il<br />
luogo di destinazione finale dell’operazione di vendita.<br />
In particolare, per il giudice comunitario la<br />
consegna del bene è l’obbligazione caratteristica<br />
dei contratti di compravendita e, pertanto, il luogo<br />
di consegna del bene deve essere utilizzato quale<br />
criterio di collegamento al giudice competente.<br />
Con riferimento ai contratti di compravendita,<br />
l’art. 5 del Regolamento fissa un principio in materia<br />
di obbligazioni contrattuali (come appunto<br />
nel caso di un contratto di vendita internazionale<br />
di merci), in conseguenza del quale la giurisdizione<br />
italiana nei confronti del convenuto straniero,<br />
non domiciliato in Italia, sussiste nella sola ipotesi<br />
in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o<br />
deve essere eseguita in Italia.<br />
Tuttavia, per stabilire quali siano gli elementi che<br />
il giudice nazionale deve tenere conto al fine di<br />
stabilire se il luogo della consegna possa o meno<br />
ritenersi determinato «in base al contratto» è intervenuta<br />
recentemente la Corte di giustizia UE.<br />
La vicenda giudiziaria (Corte di giustizia UE<br />
sentenza 9 giugno 2011 causa C-87/10)<br />
La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sul-<br />
20<br />
1/2012<br />
l’interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo<br />
trattino, del Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre<br />
2000, n. 44/2001, concernente la competenza<br />
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione<br />
delle decisioni in materia civile e commerciale.<br />
Tale domanda era stata presentata nell’ambito di<br />
una controversia pendente tra una società italiana,<br />
in qualità di venditrice, ed una società francese, in<br />
qualità di acquirente, che avevano concluso un<br />
contratto di compravendita di beni, che aveva dato<br />
problemi nella fase di esecuzione.<br />
Nella specie il venditore aveva depositato presso il<br />
Tribunale ordinario di Vicenza un ricorso per decreto<br />
ingiuntivo diretto ad ottenere la condanna dell’acquirente<br />
al pagamento della somma di euro<br />
36.588,26 quale corrispettivo per l’acquisto dei beni.<br />
Con atto di opposizione l’acquirente aveva eccepito,<br />
in via preliminare, l’incompetenza del giudice<br />
italiano adito, ai sensi delle disposizioni del regolamento.<br />
A sostegno di tale opposizione, l’acquirente<br />
affermava di avere la propria sede in Francia<br />
e che, pertanto, avrebbe dovuto essere convenuto<br />
dinanzi al giudice di tale Stato membro.<br />
La società italiana affermava, invece, che il contratto,<br />
concluso presso la propria sede, in Italia,<br />
conteneva la clausola «Resa: Franco nostra sede»<br />
riguardante il luogo di consegna della merce e che,<br />
di conseguenza, la competenza a conoscere la controversia<br />
sarebbe spettata ai giudici italiani.<br />
Inoltre, la società venditrice faceva riferimento ai<br />
termini elaborati dalla Camera di commercio internazionale,<br />
nella versione pubblicata nel 2000, ed affermava<br />
che la clausola «Resa: Franco nostra sede»<br />
corrispondeva all’Incoterm «EXW» («Ex Works»)<br />
che indicherebbe il luogo di consegna delle merci.<br />
Dalle carte processuali risultava che la merce oggetto<br />
del contratto controverso era stata consegnata all’acquirente<br />
da un vettore che l’aveva presa in carico in<br />
Italia, presso la sede del venditore, e l’aveva consegnata<br />
in Francia, presso la sede dell’acquirente.<br />
Il Tribunale di Vicenza osservava che la nozione di<br />
«luogo di consegna» quale «luogo di esecuzione<br />
dell’obbligazione dedotta in giudizio», ai sensi dell’art.<br />
5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento,<br />
aveva dato luogo ad interpretazioni divergenti<br />
in Italia, tanto da parte dei giudici di merito,<br />
quanto da parte della Corte suprema di cassazione;<br />
pertanto, lo stesso Tribunale aveva deciso di sospendere<br />
il procedimento e di sottoporre alla Corte