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Fatturazione - Ipsoa

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Operazioni<br />

con l’estero<br />

Stato membro davanti al giudice del luogo in cui<br />

l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve<br />

essere eseguita; e aggiunge alla lett. b) che, nel caso<br />

della compravendita di beni, salvo diversa convenzione,<br />

il luogo di esecuzione dell’obbligazione,<br />

dedotta in giudizio, coincide con quello, situato in<br />

uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero<br />

dovuto essere consegnati in base al contratto.<br />

In sostanza, secondo il Regolamento citato, in materia<br />

di compravendita di beni, il criterio determinante per<br />

stabilire qual è il Giudice competente a dirimere le<br />

controversie tra le parti di un contratto di compravendita<br />

internazionale è costituito dal luogo di consegna. Rimane<br />

da stabilire quali siano i requisiti della clausola<br />

che individua il luogo di consegna e cosa accada nell’eventualità<br />

in cui il contratto non ne contenga alcuna.<br />

In proposito, nell’ipotesi di assenza di una pattuizione<br />

contrattuale circa il luogo di consegna dei<br />

beni, la Corte di Giustizia UE, con la sentenza 25<br />

febbraio 2010 Car Trim GmbH c. Key Safety System Srl<br />

- causa C-381/08, aveva stabilito che ogniqualvolta<br />

non fosse stato possibile determinare il luogo di<br />

consegna in base alle pattuizioni contrattuali, tale<br />

luogo avrebbe dovuto intendersi quello della consegna<br />

materiale dei beni all’acquirente, e dunque il<br />

luogo di destinazione finale dell’operazione di vendita.<br />

In particolare, per il giudice comunitario la<br />

consegna del bene è l’obbligazione caratteristica<br />

dei contratti di compravendita e, pertanto, il luogo<br />

di consegna del bene deve essere utilizzato quale<br />

criterio di collegamento al giudice competente.<br />

Con riferimento ai contratti di compravendita,<br />

l’art. 5 del Regolamento fissa un principio in materia<br />

di obbligazioni contrattuali (come appunto<br />

nel caso di un contratto di vendita internazionale<br />

di merci), in conseguenza del quale la giurisdizione<br />

italiana nei confronti del convenuto straniero,<br />

non domiciliato in Italia, sussiste nella sola ipotesi<br />

in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o<br />

deve essere eseguita in Italia.<br />

Tuttavia, per stabilire quali siano gli elementi che<br />

il giudice nazionale deve tenere conto al fine di<br />

stabilire se il luogo della consegna possa o meno<br />

ritenersi determinato «in base al contratto» è intervenuta<br />

recentemente la Corte di giustizia UE.<br />

La vicenda giudiziaria (Corte di giustizia UE<br />

sentenza 9 giugno 2011 causa C-87/10)<br />

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sul-<br />

20<br />

1/2012<br />

l’interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), primo<br />

trattino, del Regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre<br />

2000, n. 44/2001, concernente la competenza<br />

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione<br />

delle decisioni in materia civile e commerciale.<br />

Tale domanda era stata presentata nell’ambito di<br />

una controversia pendente tra una società italiana,<br />

in qualità di venditrice, ed una società francese, in<br />

qualità di acquirente, che avevano concluso un<br />

contratto di compravendita di beni, che aveva dato<br />

problemi nella fase di esecuzione.<br />

Nella specie il venditore aveva depositato presso il<br />

Tribunale ordinario di Vicenza un ricorso per decreto<br />

ingiuntivo diretto ad ottenere la condanna dell’acquirente<br />

al pagamento della somma di euro<br />

36.588,26 quale corrispettivo per l’acquisto dei beni.<br />

Con atto di opposizione l’acquirente aveva eccepito,<br />

in via preliminare, l’incompetenza del giudice<br />

italiano adito, ai sensi delle disposizioni del regolamento.<br />

A sostegno di tale opposizione, l’acquirente<br />

affermava di avere la propria sede in Francia<br />

e che, pertanto, avrebbe dovuto essere convenuto<br />

dinanzi al giudice di tale Stato membro.<br />

La società italiana affermava, invece, che il contratto,<br />

concluso presso la propria sede, in Italia,<br />

conteneva la clausola «Resa: Franco nostra sede»<br />

riguardante il luogo di consegna della merce e che,<br />

di conseguenza, la competenza a conoscere la controversia<br />

sarebbe spettata ai giudici italiani.<br />

Inoltre, la società venditrice faceva riferimento ai<br />

termini elaborati dalla Camera di commercio internazionale,<br />

nella versione pubblicata nel 2000, ed affermava<br />

che la clausola «Resa: Franco nostra sede»<br />

corrispondeva all’Incoterm «EXW» («Ex Works»)<br />

che indicherebbe il luogo di consegna delle merci.<br />

Dalle carte processuali risultava che la merce oggetto<br />

del contratto controverso era stata consegnata all’acquirente<br />

da un vettore che l’aveva presa in carico in<br />

Italia, presso la sede del venditore, e l’aveva consegnata<br />

in Francia, presso la sede dell’acquirente.<br />

Il Tribunale di Vicenza osservava che la nozione di<br />

«luogo di consegna» quale «luogo di esecuzione<br />

dell’obbligazione dedotta in giudizio», ai sensi dell’art.<br />

5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento,<br />

aveva dato luogo ad interpretazioni divergenti<br />

in Italia, tanto da parte dei giudici di merito,<br />

quanto da parte della Corte suprema di cassazione;<br />

pertanto, lo stesso Tribunale aveva deciso di sospendere<br />

il procedimento e di sottoporre alla Corte

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